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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9855/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. GABRIELI Parte_1
TOMMASI MASSIMO
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) Dichiari il credito oggetto dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata inesigibile per intervenuta prescrizione;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato:
In data 2 agosto 2024 l' di Lecce ha notificato al ricorrente l'ordinanza-ingiunzione di CP_2 pagamento, n. 01-001621997 conseguente all'atto di “accertamento” n. 4100.30/01/2019. 0032644 del 30 gennaio 2019 riferito all'anno 2017, in qualità di legale rappresentante pro tempore ed obbligato solidale della già con sede in Calimera Zona Industriale, per Controparte_3
l'importo d i € 1.598,00 quale sanzione amministrativa conseguente al “mancato versamento delle ritenute
1 previdenziali ed assistenziali” di cui alla normativa da ultimo disciplinata dalla L. 3 luglio 2023
n. 85. […]
L'accertamento del “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” da parte della
Società di cui amministratrice è stata la ricorrente è datato 30 gennaio 2019 ed è riferito, come si evince dal testo dalla O.I. opposta, all'anno 2017.
Dunque la somma che ne è oggetto è inesigibile poiché prescritta.
Infatti la notifica dell'ordinanza ingiunzione è stata effettuata in data 2 agosto 2024, dunque ben oltre i sei anni entro i quali la sanzione pecuniaria avrebbe potuto essere legittimamente richiesta.
Nè può deporre in senso contrario la circostanza che l'accertamento della violazione de qua sia avvenuto in data 30 gennaio 2019, poiché lo stesso ha l'effetto di sospendere il corso della prescrizione solo per il periodo di tre mesi, ovvero il periodo necessario al datore di lavoro per eventualmente avvalersi della causa di non punibilità, effettuando il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali omesse.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_2
Nel caso che ci occupa i è tenuto conto dei termini di prescrizione ovvero:
" per il decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (articolo 28 della legge n. 689/1981), la data da cui decorre il termine di prescrizione delle singole annualità è il 16 dicembre di ciascun anno fino alla data di notifica dell'atto di accertamento che vale quale atto interruttivo. Ai fini del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'Ordinanza ingiunzione, opera la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (sospensione Covid)
Pertanto, la prescrizione non è decorsa poiché si deve calcolare come di seguito, alla data di notifica dell'ultimo atto di accertamento si devono aggiungere:
- i tre mesi di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del D.L. 1983 n. 463;
- i cinque anni di cui all'art. 28 della L. 1981 n. 689;
- la sospensione covid-19 di cui all'art. 103 comma 6-bis del D.L. n. 18/2020.
L'ordinanza ingiunzione è stata notificata prima del decorso del termine di prescrizione;
l'eccezione di controparte deve essere rigettata.
2 L'illecito amministrativo si perfeziona ove le quote a carico dei lavoratori non vengano versate entro il termine di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del D.L. 1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla legge
1983 n. 638 (trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento). Infatti, ai sensi dell'art.2 comma
1 quater del D.L. 1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 1983 n. 638 “Durante il termine di cui al comma 1- bis (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento) il corso della prescrizione rimane sospeso. Inoltre, secondo l'art. 103 comma 6-bis del D.L. n. 18/2020 “Il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della L. 1981 n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della L. 1981 n. 689”.
***
1. Va premesso – in linea con SU 2145/2021 – che il giudice non può, d'ufficio, rilevare ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento amministrativo diverse da quelle dedotte dall'opponente, salve le ipotesi di inesistenza o violazione del principio di legalità ai sensi dell'art. 1 L. n. 689/1981 (v. Cass. 16/4/2010, n. 9178; Cass. 16/07/2010,
n. 16764; Cass. 14/03/2017, n. 6505; cfr. anche Corte Cost. n. 171/2017; Cass.
18/04/2018, n. 9538).
Il tema della decisione è quindi unicamente quello delineato dai motivi indicati dal ricorso.
2. Unico tema affrontato in ricorso è quello della prescrizione. Di contro, il tema dell'art. 14 l. 689/81 è affrontato, invero indirettamente, solo nelle note di trattazione in vista della prima udienza e quindi tardivamente. Va anche precisato che – rispetto all'atto di accertamento del 2019 – con l'ordinanza ingiunzione del 2024 è stata rideterminata anche la sanzione imposta.
3. Ciò detto, appare ulteriormente necessario chiarire che la prescrizione rispetto alla sanzione decorre dalla commissione del fatto ed è quinquennale (art. 28 l 689/81). Nel caso di specie, la violazione omissiva riguarda contributi del 2017. La notifica dell'atto di accertamento è datata 11.2.19. L'interruzione della prescrizione non è solo trimestrale;
infatti, la prescrizione è interrotta e inizia a decorrere successivamente allo spirare del termine “di grazia” concesso per l'adempimento.
3 Da questo momento inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale. La notifica dell'Ordinanza ingiunzione qui impugnata è avvenuta il 2.8.24. La stessa non è oltre il termine di legge in quanto alla data dell'11.2.2019 va aggiunto il termine trimestrale ex art. 2 c. 1 bis dl 463/83 durante il quale – ai sensi dell'art. 2 c. 1 quater – non decorre la prescrizione (Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.).
4. Ulteriormente, va aggiunta la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Tutto ciò rende non fondata l'eccezione di prescrizione.
5. Essendo l'unico motivo dedotto tempestivamente in ricorso infondato, va rigettato il ricorso.
6. La novità della materia in relazione alla disciplina delle sospensioni c.d. covid rende compensabili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9855/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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