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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6067/2025 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 04/07/1938 (c.f. Parte_1
e residente a [...]125 , C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale FR, Francesca
FR e TE CU, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...]147 C.F._2
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1 nata a [...] il [...], avendo instaurato
[...] con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale,
a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia della propria moglie, sig.ra , nata dalla precedente CP_2 unione con il sig. , deceduto in data 10.11.1987 come da Persona_1 certificato prodotto in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della figlia naturale dell'adottante, sig.ra . Quanto alla madre Persona_2 dell'adottanda nonché coniuge dell'adottante, sig.ra , CP_2 non è stato possibile acquisire l'assenso all'adozione essendo la stessa attualmente ricoverata in una RSA in una situazione di incapacità di intendere e di volere;
nel caso di specie, tuttavia, è possibile considerare implicito l'anzidetto assenso dal momento che fu proprio la sig.ra a presentare istanza al Presidente della CP_2
Repubblica al fine di ottenere il cambiamento del cognome della propria figlia (allora minorenne), sostituendo quello di origine “ ” Per_1 con quello dell'odierno adottante “ ”, cosa che ottenne giusto Parte_1 provvedimento autorizzativo del 03/12/1971 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso). Si può, pertanto desumere, per fatti concludenti ed anche in assenza di una esplicita dichiarazione di assenso, che la sig.ra nulla abbia da opporre a che il proprio coniuge adotti la figlia CP_2
. Controparte_1 3
rilevato, quanto al cognome, che l'adottanda ha già ottenuto il cambiamento del proprio cognome di nascita “ ” in “ ”, Per_1 Parte_1 come da autorizzazione in atti;
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
nulla sul cognome, dal momento che l'adottanda ha già acquisito il cognome dell'adottante
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 04/12/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi) 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6067/2025 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 04/07/1938 (c.f. Parte_1
e residente a [...]125 , C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale FR, Francesca
FR e TE CU, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...]147 C.F._2
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1 nata a [...] il [...], avendo instaurato
[...] con la stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale,
a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia della propria moglie, sig.ra , nata dalla precedente CP_2 unione con il sig. , deceduto in data 10.11.1987 come da Persona_1 certificato prodotto in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della figlia naturale dell'adottante, sig.ra . Quanto alla madre Persona_2 dell'adottanda nonché coniuge dell'adottante, sig.ra , CP_2 non è stato possibile acquisire l'assenso all'adozione essendo la stessa attualmente ricoverata in una RSA in una situazione di incapacità di intendere e di volere;
nel caso di specie, tuttavia, è possibile considerare implicito l'anzidetto assenso dal momento che fu proprio la sig.ra a presentare istanza al Presidente della CP_2
Repubblica al fine di ottenere il cambiamento del cognome della propria figlia (allora minorenne), sostituendo quello di origine “ ” Per_1 con quello dell'odierno adottante “ ”, cosa che ottenne giusto Parte_1 provvedimento autorizzativo del 03/12/1971 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso). Si può, pertanto desumere, per fatti concludenti ed anche in assenza di una esplicita dichiarazione di assenso, che la sig.ra nulla abbia da opporre a che il proprio coniuge adotti la figlia CP_2
. Controparte_1 3
rilevato, quanto al cognome, che l'adottanda ha già ottenuto il cambiamento del proprio cognome di nascita “ ” in “ ”, Per_1 Parte_1 come da autorizzazione in atti;
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
nulla sul cognome, dal momento che l'adottanda ha già acquisito il cognome dell'adottante
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 04/12/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi) 4