TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 914/2025 R.G. promossa da:
, (c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Via dei Larici n. 5, elettivamente domiciliato a Comiso presso lo studio dell'Avv.
RO AR che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...].1983, residente ad Controparte_1 C.F._2
Comiso in Via dei Larici n. 15, elettivamente domiciliata in Vittoria, presso lo studio dell'avv.
RI Cultrone che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 26.6.2025
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: Con ricorso depositato il 1.04.2025 ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con a Comiso Controparte_1 il 26.04.2012, con atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Comiso anno 2012, n.6,
Parte I, dalla cui unione sono nati i figli (17.08.2012), (13.6.2014) e Per_1 Persona_2 Per_3
(30.11.2018); che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza pronunciata inter partes dal
Tribunale di Ragusa in data il 31.5.2024, e di non essersi da allora riconciliato con lei e che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, con conferma delle condizioni stabilite in seno alla sentenza di separazione n. 961/2024:
che costituitasi in giudizio non si è opposta alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio, dichiarando di aderire interamente alla domanda avanzata dal ricorrente;
che all'udienza di comparizione ex art. 473-bis 28 del 26.6.2025 le parti hanno insistito nella volontà di divorziare alle condizioni di cui alla sentenza di separazione chiedendo procedersi nelle forme della domanda congiunta;
esperito pertanto con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del Tribunale di Ragusa pubblicata il 31.5.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi, hanno chiesto che il divorzio proceda alle seguenti condizioni (già previste nella sentenza di separazione n. 961/2024):
- affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli con assegno di euro 400,00 da rivalutare annualmente in ragione dell'indice ISTAT, corrisposto alla entro il giorno cinque CP_1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, al netto dell'assegno unico familiare, riconosciuto e percepito per intero dalla CP_1
- assegnazione della casa coniugale ed i mobili che la arredano in favore della che la abiterà CP_1 con i figli;
- facoltà per il padre di vedere ed avere con sé i figli tutte le volte che lo desidera ma compatibilmente con le esigenze scolastiche e di relazioni dei minori stessi;
che le superiori condizioni concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che glia atti sono stati trasmessi al PM;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 26.04.2012, iscritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Comiso
[...] dell'anno 2012, atto n. 6 parte I;
- Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Comiso, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 914/2025 R.G. promossa da:
, (c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella Via dei Larici n. 5, elettivamente domiciliato a Comiso presso lo studio dell'Avv.
RO AR che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...].1983, residente ad Controparte_1 C.F._2
Comiso in Via dei Larici n. 15, elettivamente domiciliata in Vittoria, presso lo studio dell'avv.
RI Cultrone che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 26.6.2025
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: Con ricorso depositato il 1.04.2025 ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con a Comiso Controparte_1 il 26.04.2012, con atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Comiso anno 2012, n.6,
Parte I, dalla cui unione sono nati i figli (17.08.2012), (13.6.2014) e Per_1 Persona_2 Per_3
(30.11.2018); che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza pronunciata inter partes dal
Tribunale di Ragusa in data il 31.5.2024, e di non essersi da allora riconciliato con lei e che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, con conferma delle condizioni stabilite in seno alla sentenza di separazione n. 961/2024:
che costituitasi in giudizio non si è opposta alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio, dichiarando di aderire interamente alla domanda avanzata dal ricorrente;
che all'udienza di comparizione ex art. 473-bis 28 del 26.6.2025 le parti hanno insistito nella volontà di divorziare alle condizioni di cui alla sentenza di separazione chiedendo procedersi nelle forme della domanda congiunta;
esperito pertanto con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del Tribunale di Ragusa pubblicata il 31.5.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi, hanno chiesto che il divorzio proceda alle seguenti condizioni (già previste nella sentenza di separazione n. 961/2024):
- affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli con assegno di euro 400,00 da rivalutare annualmente in ragione dell'indice ISTAT, corrisposto alla entro il giorno cinque CP_1 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, al netto dell'assegno unico familiare, riconosciuto e percepito per intero dalla CP_1
- assegnazione della casa coniugale ed i mobili che la arredano in favore della che la abiterà CP_1 con i figli;
- facoltà per il padre di vedere ed avere con sé i figli tutte le volte che lo desidera ma compatibilmente con le esigenze scolastiche e di relazioni dei minori stessi;
che le superiori condizioni concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che glia atti sono stati trasmessi al PM;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 26.04.2012, iscritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Comiso
[...] dell'anno 2012, atto n. 6 parte I;
- Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Comiso, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti