Ordinanza cautelare 24 maggio 2018
Sentenza 31 maggio 2023
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04334/2025REG.PROV.COLL.
N. 00747/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2024, proposto da Società Sogno di Tolosa Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariateresa Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9298/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Dalila Satullo e udita per parte appellante l’avv. Mariateresa Parrelli.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Sogno di Tolosa Ltd (di seguito “SD”) è una società di nazionalità maltese, titolare nel paese di appartenenza della licenza di bookmaker per il gioco online , operante in Italia nel settore della raccolta delle scommesse sportive tramite l’intermediazione di una fitta rete di titolari di esercizi fisici di offerta di scommesse dislocati sul territorio italiano, da costei chiamati “ sportelli virtuali affiliati ”, ma comunemente denominati “ centri trasmissione dati ” (di seguito “CTD”), che, contrattualizzati con SD ed operanti a suo nome, forniscono servizi di elaborazione e trasmissione di dati, senza il possesso del titolo concessorio a tal fine stabilito dal quadro regolatorio nazionale e senza la prescritta autorizzazione di polizia, di cui all’art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).
Con provvedimento dell’8 gennaio 2018 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rigettato la domanda con cui la SD aveva chiesto di partecipare alla proroga indetta e disciplinata dall’art. 1, c. 1048, l. n. 205/2017; ciò in quanto la proroga è consentita, per espressa disposizione legislativa, solamente a chi abbia conseguito il titolo in esito ad apposita procedura ad evidenzia pubblica e ai soggetti che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi dell’art. 1, c. 643, l. n. 190/2014, mentre SD non soddisfa nessuno di questi requisiti soggettivi.
SD ha impugnato il predetto provvedimento di diniego, unitamente al provvedimento del 19 gennaio 2018 con cui il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art.1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205, deducendo:
(i) primo motivo : con tale motivo parte ricorrente – pur ammettendo di non rientrare in alcuna delle due situazioni che in base all’art. 1, comma 1048, della legge n. 205 del 2017 consentono di accedere al regime della proroga onerosa (e cioè né nella fattispecie di coloro che sono titolari di “ concessioni in essere ”, né nella fattispecie dei punti di raccolta regolarizzati ex art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) nonché dato atto che i propri centri affiliati rientrano nella fattispecie dell’art. 1, comma 644, della legge n. 190 del2014 – ha esposto che i soggetti operanti in base a quest’ultima norma (per l’appunto l’art.1, comma 644, della legge n.190/2014) ben potrebbero svolgere attività di raccolta scommesse in Italia pur in difetto di qualsivoglia titolo abilitativo, avendo quindi diritto di accedere a quel regime di proroga onerosa che è stato invece negato con gli atti impugnati;
(ii) secondo motivo : con tale motivo parte ricorrente ha sostenuto che l’attività svolta dai propri centri affiliati sarebbe inquadrabile nel regime della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), in quanto “l’attività svolta ai sensi dell’art. 1 comma 644 l. n. 190/2014 non necessita l’adozione di un alcun provvedimento definitivo da parte della Questura: in pratica la comunicazione ex art. 1 comma 644 è una sorta di Scia” ;
(iii) terzo motivo : con tale motivo parte ricorrente ha affermato che – avendo conseguito l’autorizzazione a svolgere servizi transfrontalieri ai sensi dell’art.1, comma 644, della legge n.190/2014 - ad essa non dovrebbe applicarsi la norma penale di cui all’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/1989;
(iv) quarto motivo : con il quarto motivo, parte ricorrente ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione del divieto di aiuti di Stato ex artt. 107 e 109 TFUE, rilevando che le leggi di stabilità del 2015 (190/2014) e 2016 (208/2015) – che hanno introdotto nell’ordinamento italiano la regolarizzazione fiscale -avrebbero violato il suddetto divieto.
L’Agenzia si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso ed eccependo, nella memoria del 17 aprile 2023, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, essendo intervenuti nelle more del giudizio ulteriori provvedimenti normativi di proroga, non oggetto di impugnativa.
Con la sentenza n. 9298/2023 il Tribunale, ritenendo di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione, ha rigettato nel merito il ricorso condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In particolare il giudice di primo grado, dopo avere ricostruito la normativa applicabile, ha rigettato i primi due motivi di ricorso evidenziando che non sussisterebbe in capo alla società ricorrente alcuna posizione qualificata che la abiliti ad operare in Italia, non essendo essa titolare di concessione e non avendo essa partecipato, pur potendo, alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, c. 643, l. n. 190/2014. Il Tribunale ha parimenti escluso, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che il sistema italiano di concessione sia radicalmente illegittimo per difformità rispetto alle norme europee che garantiscono il diritto di stabilimento e di prestazione di servizi transfrontalieri, i principi di non discriminazione, di proporzionalità e di ragionevolezza delle sanzioni. Ancora, il Tribunale ha ritenuto non conducenti le censure formulate con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, in quanto non inerenti al contestato diniego di proroga. Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, non versando la società ricorrente in una posizione analoga a quella dei concessionari e dei soggetti regolarizzati ex art. 1, c. 643, l. n. 190/2014.
Con atto di appello ritualmente notificato SD ha impugnato la sentenza articolando diversi motivi.
L’appellante, dopo avere effettuato un’ampia ricostruzione del fatto e della normativa in materia, ha dedotto i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e di istruttoria – mancata valutazione delle prove – mancata valutazione di un fatto decisivo – assolvimento dell'obbligazione tributaria a titolo di imposta unica – irragionevolezza della sentenza – difetto di motivazione dell'atto impugnato - violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. – violazione del principio del contraddittorio tra p.a. e cittadino– violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. - difetto di motivazione e istruttoria – sussistenza - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost. - fatti sopravvenuti – sussistenza; 2) nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 41, 103, 113 e 117 Cost. – violazione e/o falsa applicazione dei principi comunitari di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49, 56, 102, 107 e 109 TFUE - violazione e/o falsa applicazione della direttiva dei servizi n. 126/2003 – violazione e/o falsa applicazione art. 1, 7 e 8 l. n. 241/1990; 3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 643 e 644 legge 190/2014 richiesta subordinata: sospensione del giudizio ex art. 267 TFUE e rimessione alla Corte di Giustizia di questione pregiudiziale.
Si sono costituiti in giudizi in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare va rilevato, come già risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, che il presente giudizio ha ad oggetto il diniego della proroga prevista e disciplinata dall’art. 1, c. 1048, l. n. 205/2017. La ricorrente parrebbe aspirare, quale bene della vita, all’estensione della predetta proroga (alla quale peraltro ne sono seguite ulteriori in tempi più vicini, rispetto alle quali non sappiamo quale sia la posizione della ricorrente); sebbene in altri punti del suo appello lamenti poi i ritardi maturati dallo Stato italiano nell’indizione di nuove gare, invocando dunque l’apertura alla concorrenza piuttosto che l’estensione della situazione provvisoria che si è venuta a determinare ed, anzi, sottolineando come in una certa misura la prima (prospettiva) sia stata ostacolata proprio dalla seconda vicenda (cfr., ad ex., appello p. 28-31).
Dato atto di questa apparente contraddittorietà, si osserva come in un giudizio autonomo, concluso anche in grado di appello con la sentenza di questa sezione n. 2245 del 18 marzo 2025, è stata esaminata la questione, sotto diversi profili riproposta anche nel presente giudizio, relativa alla legittimità della procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, c. 643, l. n. 190/2014 che, secondo la prospettazione della società interessata, sarebbe stata riservata esclusivamente ai soggetti fiscalmente irregolari e non alle società, come SD, che avevano regolarmente adempiuto agli obblighi fiscali.
3. SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
3.1. Con il primo motivo di appello SD ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che: la circostanza che tutti gli affiliati abbiano sempre e spontaneamente provveduto a corrispondere l’imposta unica non fa sì che la società abbia acquisito la titolarità di una speciale posizione rispetto alla generalità degli esercenti, che le consenta di affrancarsi dal quadro regolatorio italiano e di accedere automaticamente alla proroga; essa avrebbe potuto partecipare alla procedura di regolarizzazione in qualità di titolare di una rete fisica con un minimo di 50 punti aderenti, come previsto dal modello B di dichiarazione; i versamenti eventualmente eseguiti sono il frutto di una mera autoliquidazione basata su elementi di cui l’Agenzia non è in possesso e che non ha potuto controllare, con conseguente inidoneità degli stessi a determinare di per sé la regolarizzazione.
La società appellante, nel contestare tali statuizioni, ha ribadito quanto già dedotto nel giudizio di primo grado e cioè che: l’art. 1, c. 643, l. n. 190/2015 avrebbe potuto applicarsi solo ai soggetti che versavano in una situazione di irregolarità fiscale (come desumibile dalla lett. e) del medesimo comma); comunque essa ha più volte messo a disposizione dell’amministrazione i documenti da cui risultava la propria regolarità fiscale e che l’amministrazione avrebbe potuto controllare.
Il motivo è infondato.
Va al riguardo rilevato che l’art. 1, c. 643, l. 190/2014, come modificato dall’art. 1, c. 926, l. n. 208/2015, ha previsto che “In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione” nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo comma.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, c. 643, lett. a), la regolarizzazione era subordinata alla presentazione, non oltre il 31 gennaio 2016, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2016, di una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e).
Ciò premesso, questo Consiglio di Stato ha già più volte affermato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la procedura in esame potesse essere intrapresa anche da coloro che fossero già in regola con l’adempimento degli oneri fiscali (v. sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 2245/2025; parere Cons. Stato, sez. I, n. 137/2020).
Ed infatti, se è vero che tra le condizioni poste alla lett. e) è indicata la modalità di perfezionamento della regolarizzazione fiscale, è evidente che se il soggetto interessato avesse già proceduto all’estinzione dell’obbligazione tributaria, nulla sarebbe stato dallo stesso dovuto se non la prova dell’effettivo adempimento, per cui il soggetto interessato avrebbe potuto procedere alla regolarizzazione secondo la modalità di cui alla lett. e), salvo richiedere ed ottenere la successiva compensazione con gli importi già versati o il loro rimborso.
Non era ostativa alla possibilità di avvalersi della procedura di regolarizzazione neanche la circostanza che il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione, allegato alla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 5 gennaio 2015, recasse lo specifico impegno al versamento attraverso modello F24-accise della somma di euro 10.000 per ciascun punto di raccolta di scommesse da regolarizzare, in quanto il richiedente avrebbe potuto procedere al versamento, salva, previa compiuta dimostrazione del già avvenuto adempimento tributario, la successiva compensazione ovvero la richiesta di rimborso delle stesse.
D’altronde, come condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado, la circostanza che il soggetto interessato fosse o meno in regola con il pagamento dell’imposta unica avrebbe dovuto essere oggetto di un controllo da parte dell’amministrazione, atteso che si trattava di soggetto non precedentemente collegato al totalizzatore nazionale, e a tale controllo era appunto specificamente deputato il procedimento previsto dall’art. 1, c. 643, l. n. 190/2014.
Non ha quindi pregio l’argomentazione di parte appellante secondo cui essa avrebbe comunque messo altrimenti a disposizione la documentazione necessaria per verificare il regolare adempimento degli oneri fiscali; la società interessata non può infatti pretendere che l’amministrazione prenda in esame e controlli i predetti documenti al di fuori della formale procedura di regolarizzazione specificamente prevista dal legislatore funzionalmente al collegamento con il totalizzatore nazionale, alla quale la società interessata ha volontariamente deciso, pur potendo, di non partecipare.
3.2. Sempre con il primo motivo di appello la società ha dedotto la violazione dell’art. 1, c. 644, l. 190/2014, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che i soggetti di cui alla citata disposizione non sarebbero sottoposti ai controlli preventivi previsto dal TULPS. In particolare la società appellante, a sostegno della propria censura, ha richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 748/2020, secondo cui anche i soggetti autorizzati a proseguire l’attività ai sensi dell’art. 1, c. 644, l. 190/2014, sarebbero soggetti ai controlli di pubblica sicurezza.
Anche sotto tale profilo il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, il Tribunale, come evincibile dal passaggio testuale riportato nell’atto di appello, ha fatto riferimento non ai controlli in generale, bensì ai controlli “preventivi”.
La circostanza che nell’ipotesi prevista dall’art. 1, c. 644, l. n. 190/2014 manchi il controllo preventivo trova conferma, oltre che nel dato testuale della legge, anche nel parere del Consiglio di Stato citato dalla stessa appellante, in cui si evidenzia che mentre nell’ipotesi di regolarizzazione di cui al comma 643 l’autorizzazione è preventiva, nell’ipotesi di cui al comma 644 vi è solo un controllo ex post del Questore non sottoposto a termini di decadenza.
4. SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
4.1. Con il secondo motivo di appello, la società interessata ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto eccentrica, rispetto alla res controversa , la doglianza sollevata con il quarto motivo del ricorso di primo grado, con cui essa si era lamentata di un supposto contrasto della l. n. 190/2014 e della l. n. 208/2015 con il divieto di aiuti di Stato ex artt. 107 e 109 TFUE, avendo la misura di regolarizzazione previsto una riduzione del tributo e l’esclusione della sanzione per i soli soggetti evasori.
Parte appellante, a fondamento del motivo di impugnazione, ha dedotto al riguardo che la censura non è eccentrica giacché, se ai soggetti titolari degli sportelli virtuali fosse stata data la possibilità di partecipare alla sanatoria, essi avrebbero beneficiato anche della proroga tutt’ora vigente.
Il motivo di appello così formulato è infondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, come sopra esposto, la possibilità per la società appellante di partecipare alla regolarizzazione non era esclusa dal dato testuale dell’art. 1., c. 643, l. n. 190/2014 e pertanto tale società, ove avesse presentato domanda, avrebbe potuto beneficiare della proroga.
In ogni caso, l’eventuale disapplicazione della l. n. 190/2014 e della l. n. 208/2015 per contrasto con il divieto di aiuti di Stato ex artt. 107 e 109 TFUE potrebbe produrre effetti sulle regolarizzazioni intervenute in favore di terzi (regolarizzazioni non oggetto del presente giudizio), ma non consentirebbe comunque alla società appellata di ottenere essa stessa la regolarizzazione e il conseguente provvedimento di proroga.
Per le ragioni appena esposte è quindi irrilevante, ai fini della decisione, la prima questione pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo sollevate da parte appellante nelle conclusioni dell’atto di appello in relazione agli artt. 107 e 109 TFUE.
4.2. Parimenti irrilevante ai fini della decisione è la deduzione, contenuta sempre nel secondo motivo di appello, in ordine alla contrarietà della proroga disposta dall’art. 1, c. 1048, l. n. 205/2017, alla disciplina europea in materia di libera circolazione dei servizi.
Al riguardo si osserva che tale contestazione, oltre a non essere stata dedotta in modo specifico tra i motivi originari di ricorso, è comunque del tutto inconducente in relazione alla domanda formulata avente ad oggetto l’annullamento del diniego di proroga. La società, infatti, non sta impugnando un atto con cui l’amministrazione ha negato l’indizione di una procedura di gara o una proroga concessa ad un altro operatore concorrente, bensì il diniego di proroga ad essa destinato, aspirando quindi essa stessa alla proroga contestata.
A ciò si aggiunga, peraltro, che l’unica proroga che questo Collegio può conoscere, in quanto oggetto di giudizio, è quella operata con la l. n. 207/2017. Rispetto a tale proroga la Corte di Giustizia, con sentenza del 16 marzo 2023, emessa in C-517/20, ha avuto modo di affermare che “Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una proroga delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo e dei diritti derivanti dalla regolarizzazione della situazione dei centri di trasmissione dati che già esercitavano, ad una certa data, attività di raccolta di scommesse a favore di allibratori esteri non titolari di una concessione e di una licenza di polizia, se e in quanto tale proroga, che può essere giustificata segnatamente da motivi imperativi di interesse generale come l’obiettivo di assicurare la continuità di un controllo sugli operatori di tale settore al fine di garantire la protezione dei consumatori, non sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo o vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo”. La stessa Corte, tuttavia, nella motivazione della sentenza ha evidenziato che “non risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che la proroga delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo in Italia e dei diritti risultanti dalle leggi n. 190/2014 e n. 208/2015 non sia idonea a realizzare l’obiettivo di assicurare la continuità di un controllo, in Italia, sugli operatori del settore al fine di garantire la protezione dei consumatori”, né tale inidoneità è stata specificamente dedotta o risulta nel presente giudizio.
5. SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO.
Con il terzo motivo di appello la società interessata, in modo peraltro ripetitivo, ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 1, c. 643 e 644, l. n. 190/2014, non abbia comportato una discriminazione in suo sfavore.
Il motivo è infondato.
Come sopra evidenziato, non può ravvisarsi alcun profilo discriminatorio della disciplina in esame, atteso che la sanatoria prevista nella legge di stabilità non esclude la possibilità di partecipazione alla società che fosse adempiente rispetto agli obblighi contributivi (v. anche parere, Sezione Prima, 15 gennaio 2020, n. 137; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2025 n. 2245).
L’art. 1 comma 643 della legge n. 190/2014 consentiva infatti, oltra alla regolarizzazione fiscale, il rilascio a sanatoria dell’autorizzazione di pubblica sicurezza ed il collegamento al totalizzatore nazionale, espressamente prevedendo la possibilità di compensare l’anticipazione della somma di € 10.000,00 con gli importi da versare a titolo di regolarizzazione fiscale per i periodi di imposta anteriori al 2016.
Nulla impediva dunque ai ricorrenti, se in grado di provare l’integrale assolvimento agli obblighi di pagamento dell’imposta unica di cui al d.lgs. n. 504/1998 per il passato, di prendere comunque parte alla procedura di regolarizzazione, di collegarsi al totalizzatore nazionale di conseguire l’autorizzazione ex art. 88 TULPS e di chiedere successivamente il rimborso di quanto versato in eccesso all’atto della regolarizzazione.
Pertanto, essendo stata la mancata partecipazione il frutto di una libera scelta dettata dalla volontà dell’operatore, non si può ravvisare una violazione del principio di non discriminazione.
L’assenza dei denunciati profili di discriminazione rende irrilevanti le questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto europeo e la questione di legittimità costituzionale dedotte da parte appallante sul presupposto di tale discriminazione.
6. Da ultimo va rilevato che nell’atto di appello, la società interessata ha dichiarato genericamente di riproporre i motivi svolti in primo grado (v. appello a p. 15). Non è chiaro se per l’ipotesi in cui questa Sezione avesse valutato fondati, almeno in parte, i motivi di appello. Se così fosse, la veduta infondatezza dell’appello dispenserebbe all’evidenza dal riesaminare i motivi di primo grado.
Tale riproposizione è peraltro comunque inammissibile.
Deve infatti rilevarsi che ai sensi della citata disposizione “Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.”.
Come già affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, “Con l’uso dell’avverbio "espressamente", il codice di rito amministrativo ha chiaramente inteso recepire il tradizionale e rigoroso orientamento giurisprudenziale, in base al quale l'onere di riproposizione in appello esige, per il suo rituale assolvimento, che la parte indichi specificamente ciò che intende sia devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado, al fine di consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2020, n. 2839; Id., sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2044). Per tal via, la riproposizione in appello di una domanda o di una censura non delibata dal giudice di primo grado richiede "la precisa enucleazione contenutistica della stessa, affinché il relativo portato argomentativo sia autonomamente percepibile dagli atti del giudizio, senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6908, sicché un indeterminato rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, è inidoneo ad introdurre nel thema decidendum del giudizio di appello quanto già dedotto in prime cure (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3515; Id., sez. II, 30 marzo 2020, n. 2162; Id., sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 572; Id., sez. V, 16 agosto 2010, n. 5702; Id., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 159)”.
Nel caso in esame, l’appellante si è limitata ad affermare la sua volontà di riproporre i motivi di gravame svolti in primo grado, da intendersi richiamati e trascritti, senza specificare quali fossero e in cosa si differenziano dai motivi di appello.
7. Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello deve essere respinto.
8. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società Sogno di Tolosa Ltd al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che liquida nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO