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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Napoli
sesta sezione civile
Udienza del 16 gennaio 2025
Verbale dell'udienza di discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile n. 5375/2023 R.G., dinanzi al seguente collegio:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. IO SE consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere
Alle ore 10.56, chiamata la causa, si dà atto che non è presente l'appellante,
avvocata AM EL.
È presente, invece, l'avvocato Stefano LA, difensore di , CP_1 [...]
e che conclude per il rigetto dell'appello e segnala CP_2 CP_3
la necessità che gli atti siano trasmessi alla Procura della Repubblica, perché
contenenti espressioni calunniose nei propri confronti, oltre che di persone estranee al processo, da parte della propria avversaria, avvocata EL.
All'esito della relazione orale della causa e della discussione la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza.
La presidente
Assunta d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. IO SE consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile n°5375/2023 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n°9788/2023 del 26 ottobre 2023
t r a l'avvocata AM EL (nata a [...] il [...];
), costituita ai sensi dell'articolo 86 c.p.c. e domiciliata C.F._1
presso il proprio studio in Napoli alla Via Rodolfo Falvo, 20, e all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e
(nata a [...] il [...]; ), CP_1 C.F._2 [...]
(nata a [...] il [...]; e CP_2 C.F._3 [...]
(nata a [...] il [...]; ), CP_3 C.F._4
rappresentate e difese dall'avvocato Stefano LA (con studio in Napoli alla
Via Po, 1, e domicilio digitale Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con ricorso ex art. 615, secondo comma, c.p.c., depositato il 12 maggio 2017,
l'avvocata AM EL proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare promossa ai suoi danni da in forza (ex art. Parte_1
474 c.p.c.) della sentenza n. 6129/14 del Tribunale di Napoli che l'aveva condannata al pagamento delle spese processuali in favore del predetto
CP_2
La ricorrente sosteneva l'illegittimità della sentenza rilevando che: 1) la sentenza azionata era stata da lei appellata e solo per irregolarità procedurali addebitabili alla Corte di appello non era stata ancora esaminata l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 283 c.p.c.; 2) la sentenza era, in ogni caso,
affetta da nullità formale, sia per la sua sostanziale ingiustizia sia per l'errata liquidazione delle spese processuali, risultato dovuto alla presenza di un
“sodalizio tra magistrati, familiari di magistrati ed avvocati a loro collegati”, di cui la controparte aveva beneficiato. Con ordinanza del 17 luglio 2018, a definizione della fase sommaria, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannava l'avvocata EL al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
della fase cautelare endoesecutiva (liquidate in complessivi € 3.980,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli ulteriori accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge), e assegnava alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
§ II. Nella citazione introduttiva del successivo giudizio di merito l'avvocata
AM EL eccepiva, in primo luogo, l'erroneità della liquidazione delle spese da parte del giudice dell'esecuzione, in violazione della tabella 18 del
D.M. n. 55 del 2014 (non trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c.), e, pertanto,
dovute nella misura di € 650,00. Chiedeva, inoltre, che il procedimento fosse riunito ad altri (15169/2015 e 1334/2017 R.G.) pendenti in relazione alla medesima esecuzione. Ribadiva, poi, i motivi di opposizione già contenuti nel ricorso, dolendosi (in estrema sintesi): 1) della “denegata giustizia” da parte della Corte di appello, che non si era ancora pronunciata sulla sua istanza ex
art. 283 c.p.c. (relativa alla sentenza posta a base dell'esecuzione forzata), sì da giustificare la ricusazione del collegio (istanza presentata il 29 maggio 2015 ma mai trasmessa al presidente della Corte né mai esaminata), ragione per la quale sulla sospensione avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice dell'esecuzione; 2)
dello stravolgimento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza costituente il titolo esecutivo, oltre che del gravissimo errore di diritto, illegittimamente corretto
con il procedimento di semplice correzione dal giudice di primo grado, nonostante la pendenza dell'appello, questioni ammissibili anche in sede di opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. 9865/14), strumento utilizzabile in presenza di una sentenza aberrante;
3) dell'illegittimità del pignoramento di una proprietà
immobiliare del valore di € 200.000,00 per un credito di € 5.560,00, eseguito allo
scopo di lucrare compensi impropriamente alti in un contesto dove l'attivazione della provvisoria esecuzione è già un illecito approfittamento per la minorata difesa della
controparte.
Pertanto, l'avvocata AM EL, nel citare in giudizio , CP_1
quali eredi di chiedeva Controparte_2 CP_3 Parte_1
che il Tribunale di Napoli accogliesse le seguenti conclusioni:
- riunire il presente procedimento ai procedimenti R.G. 15169/2015 e 1334/2017,
assegnati alla dott.ssa Cannavale, modificare l'ordinanza in merito alle spese della fase
cautelare, gravate da errore materiale nel quantum, con attribuzione delle spese della
fase cautelare alla ricorrente, nonché rigettare la richiesta esecuzione immobiliare perché
inammissibile ed infondata in fatto e diritto.
- per l'effetto, condannare in via equitativa gli eredi a norma dell'art. 96 cp, alla rifusione
dei danni per l' azione esecutiva intrapresa nella piena coscienza della minorata difesa
avversa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
§ III. , e eredi di CP_1 CP_3 Controparte_2 Parte_1
chiedevano il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'avvocata
[...]
EL alla refusione delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex
art. 96 c.p.c., per la temerarietà dell'opposizione proposta e, nella prima comparsa conclusionale, anche per le espressioni – ritenute ingiuriose –
contenute negli scritti difensivi dell'opponente.
§ IV. Il giudice unico designato, con sentenza del 24 ottobre 2023, così
provvedeva:
1. rigetta la domanda principale;
2. dichiara inammissibili la domanda risarcitoria e l'istanza di cancellazione di frasi
offensive, avanzate dai convenuti;
3. revocata la condanna alla refusione delle spese processuali contenuta nell'ordinanza
emessa il 17.7.2018 dal giudice dell'esecuzione immobiliare n. 367/17, condanna
AM EL alla refusione delle spese di lite della fase sommaria, liquidate ex d.m.
n. 55/14 in complessivi € 2.190,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
4. condanna inoltre AM EL alla refusione delle spese di lite del presente
giudizio di merito, liquidate ex d.m. n. 55/14 e ss.mm. (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) in complessivi € 4.140,00 a titolo di compensi (dei quali € 900,00 per la fase
di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00
per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
5. condanna infine AM EL, ai sensi dell'art. 96, c. III, c.p.c., al pagamento, in
favore dei convenuti, in solido fra loro, della somma complessiva, equitativamente
determinata, di € 3.250,00;
6. dispone trasmettersi alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, a cura
della Cancelleria, copia del ricorso ex art. 615 c.p.c. proposto nell'esecuzione
immobiliare n. 367/17 e qui prodotto, come allegato n. 2), con la memoria ex art. 183, c.
VI, n. 1) c.p.c. di parte convenuta.
Nel motivare la propria decisione il giudice di primo grado spiegava che:
- la definizione con sentenza passata in giudicato (n. 4733/2019) dei procedimenti riuniti nn. 15169/15 e 1334/17 R.G. escludeva la possibilità
della riunione né rendeva neppure astrattamente ipotizzabile la sospensione del processo in atteso dell'appello eventualmente proposto contro tale sentenza;
- risultava non comprensibile quanto affermato dall'opponente nella memoria di replica depositata il 28 giugno 2023 (secondo cui «il convenuto
è morto, dunque tra i convenuti della sentenza che è titolo dell'esecuzione CP_4
c'è-a tutti gli effetti- un magistrato della Corte di Appello di Napoli che può creare
imbarazzo tra i giudicanti»), posto che nel presente giudizio di merito avversari dell'avvocata EL erano stati fin dall'inizio , CP_1 [...]
e in quanto eredi di CP_3 Controparte_2 Parte_1
originario creditore procedente, e non anche l'indicato , né CP_4
assumeva alcun rilievo l'eventuale coinvolgimento nel giudizio di un magistrato
della Corte d'Appello, peraltro neppure indicato; - le censure rivolte alla sentenza costituente il titolo esecutivo erano inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione, in virtù del principio secondo cui quando l'esecuzione sia stata promossa o minacciata sulla base di titoli
di formazione giudiziale provvisoriamente esecutivi, le norme in materia di
opposizione ex art. 615 c.p.c. devono essere coordinate con quelle relative alle
impugnazioni e al giudicato, sicché ogni rilievo circa la sussistenza dei fatti
costitutivi del credito, come delibata dal giudice che ha emesso il provvedimento
azionato, dev'essere versata nei relativi mezzi di impugnazione e non può costituire
materia per l'opposizione all'esecuzione, preventiva o successiva, che in siffatta
ipotesi può fondarsi soltanto su fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi
alla formazione del titolo (v., ex multis, Cass., Sez. Lav., n. 3667/13);
- l'asserito ritardo della Corte di appello nel decidere sull'istanza di sospensione, seppure per mera ipotesi imputabile alla stessa corte, non varrebbe ad attribuire al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. un potere che la legge processuale non gli conferisce, né i vizi dedotti dall'opponente
(nella quantificazione delle spese di lite e in altri profili, non meglio chiariti, di
illegittimità) consentirebbero di qualificare la sentenza azionata come
giuridicamente inesistente, categoria d'irregolarità processuale concernente
unicamente le sentenze prive di sottoscrizione e quelle così esorbitanti dal modello
legale ovvero così radicalmente inidonee a fungere da giudicato sulla questione
dibattuta, da risultare irriconoscibili “come atto processuale di un determinato
tipo” (Cass., Sez. VI, n. 27428/09; 3810/22);
- la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite della fase sommaria, invece, era parzialmente fondata, atteso che, dovendo la causa considerarsi del valore di 7.311,85, pari al credito indicato in precetto (ex
art. 17 c.p.c.), i compensi per la fase sommaria, corrispondenti allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 della tabella per i procedimenti cautelari,
ammontavano (ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, nel testo originario applicabile ratione temporis) per i valori medi a € 2.190,00, talché, pur applicato l'aumento massimo previsto dall'articolo 4 del D.M. citato, la somma liquidata dal giudice dell'esecuzione, di € 3.980,00 era eccessiva, sì
da doversi rimodulare nella misura media sopra indicata;
- la radicale inammissibilità dei motivi di opposizione, inidonei, già in termini
di prospettazione, a essere versati in un procedimento ex art. 615 c.p.c., integrava il presupposto della colpa grave nell'agire in giudizio, sì da giustificare, ex
art. 96, terzo comma, c.p.c., la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, pari a € 3.250,00 (parametrata alla durata del processo e alla misura dell'indennizzo previsto dalla legge n. 69 del 2001 in caso di durata irragionevole del processo);
- sulla richiesta delle convenute e del loro difensore, di condanna dell'avvocata EL al risarcimento dei danni non patrimoniali per le espressioni offensive loro rivolte nei suoi scritti difensivi, oltre che di cancellazione delle stesse, escludeva di poter provvedere, trattandosi di espressioni contenute nel ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato nel procedimento esecutivo, sulla cui cancellazione era competente il giudice investito in quella sede, e in relazione alle quali la domanda di risarcimento dei danni avrebbe dovuto essere proposta entro il termine ex art. 167 c.p.c.;
- le affermazioni dell'avvocata EL, circa l'esistenza di un «sodalizio tra
alcuni giudici ed altri soggetti in indiscutibile intimità tra loro», da cui sarebbero derivate decisioni giudiziali per lei pregiudizievoli, e sui contatti tra detto
“sodalizio” e, tra gli altri, l'avvocato LA e il defunto
[...]
nell'ipotizzare la predisposizione di provvedimenti giudiziali Per_1 consapevolmente illegittimi, per il loro carattere potenzialmente calunnioso, imponevano la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, per quanto di competenza.
§ V. L'avvocata AM EL ha proposto appello, con citazione notificata il 29 novembre 2023, al fine di ottenere, in riforma della sentenza del tribunale,
l'accoglimento delle seguenti richieste: «sospensione dell'esecuzione; in via
pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della
sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
addebito agli
appellati e conseguente condanna al soddisfo ex art.96 cpc per violazione del dovere di
lealtà e probità, avendo approfittato dell'annientamento illegittimo dei poteri difensivi
di controparte. Con ristoro delle spese e competenze di legge di tutte le fasi e gradi di
giudizio».
Per la loro migliore comprensibilità, le ragioni di doglianza contro la decisione del tribunale, non agevolmente riassumibili, sono qui riportate integralmente e riconoscibili rispetto al restante testo della presente sentenza per l'uso di un'interlinea più stretta:
«1) le tesi espresse in sentenza, in quanto tra loro contrastanti e contraddittorie nonché contrastanti con la realtà, traviserebbero i fatti per i seguenti rilevi: a) Per quanto concerne il punto1.1 iniziale della sentenza, è più che ovvio superfluo, come si afferma preliminarmente nella pronuncia, che ormai non può avere fattibilità la riunione del procedimento con opposizioni più celeri già decise ed anch'esse rigettate per
l'omessa discussione della sospensiva.
b) Per quanto concerne il punto 1.2 il giudice afferma-tra l'altro in via preliminare- di non comprendere alcune affermazioni dell'opponente.
Quando un giudice non ha chiaro un elemento che sarà di giudizio, gli è doveroso rimettere sul ruolo la causa.
L'appellante, appena scoperto che la formazione del titolo a base dell'esecuzione era a vantaggio del padre di una magistrata della Corte di Appello di Napoli (e, poi, a vantaggio della magistrata stessa, in seguito alla morte di tale genitore) ha proposto- nel procedimento la decisione del quale s'impugna- una questione costituzionale mediante apposito allegato con istanza di delibazione nella sede competente.
Nella sentenza che si sta appellando la questione costituzionale non solo non è stata evasa ma neanche osservata. Non ce n'è traccia nemmeno in un rigo.
fuori dai guai i convenuti era pressoché impossibile senza ottenere comportamenti decisori gravemente compromettenti» Evidentemente il giudice non ha veduto l'allegato, gli è sfuggito tra gli allegati telematici, come può capitare in buona fede. Ecco il motivo dell'incomprensione cui fa riferimento la pronuncia. Il giudice non ha veduto e non conosce un aspetto preliminare
e fondante della causa. D'altronde ad altri giudici è stato comunicato lo stesso allegato
e tutti hanno pienamente capito.
L'aspetto fondamentale della questione che il giudice ignora, fa della pronuncia che si appella una pronuncia nulla, non solo appellabile ma anche revocabile.
c) Per quanto concerne il punto 2 della pronuncia si evidenzia un'ulteriore mancanza nell' acquisizione della documentazione prodotta. Il giudice afferma che “ non è neanche dedotto il parametro normativo violato ”dall'illegittimità del Collegio di secondo grado.
Evidentemente il giudice non ha osservato la documentazione prodotta con relative memorie dinanzi al precedente giudice, tra l'altro già al momento dell'iscrizione a ruolo.
L'appellante ha offerto in esame addirittura la citazione al Presidente del Consiglio perché fosse ben chiara e dettagliata l'abnormità di quanto le stava capitando.
Alla portata di tutti i giudici -immancabilmente- è la conoscenza della denegata giustizia, istituto fondamentale della professionalità dei magistrati che certamente a nessuno di essi è consentito ignorare;
anzi, addirittura, è da sempre riconosciuto quale causa di responsabilità; a prescindere dalla riflessione che , anche la legge penale, che nessun cittadino può ignorare, può configurarla reato. Trenta giorni sono previsti per
l'evasione di un'istanza. Il collegio non ha ritardato. Ha omesso del tutto
l'indispensabile pronuncia sulla sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado. Non c'è agli atti - e non si è voluto evadere alcuna - pur richiesta - decisione sulla sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado. L'appellante ne è sprovvista per la colpa grave di quest'omissione, ma non solo: anche per violazioni di legge ed abnormità in sede di esecuzione. Infatti:
1) in via cautelare la ricorrente era stata condannata per un importo esorbitante il massimo, come ha attentamente contabilizzato il giudice. Dunque era più che necessario instaurare la fase nel merito.
2) La lite instaurata - l'esito della quale si appella - non era dunque temeraria ma necessaria già solo per tale motivo.
3) Durante la causa di merito in appello della sentenza che creava titolo in danno dell'appellante, il collegio di secondo grado non ha voluto discutere la sospensione dell'esecuzione come richiesto.
4) In realtà ha omesso tale compito senza alcun ravvedimento. Il motivo lo spiegherà. Ne avrà più occasioni in varie competenze. Comunque non l'ha fatto,
e, pertanto, ha privato la ricorrente dell'unico rimedio disponibile, sia per sottrarsi all'esecuzione, sia pure anche solo per rinunciare all'opposizione - se soccombente - dal momento che nessuno (o quasi) farebbe o continuerebbe un'opposizione se la sospensione fosse stata rifiutata dal collegio competente.
Finché non si è sentenziato, era sempre possibile sperare in una risposta. E rimane incredibile che non ci sia stata. Però così è e nessuno lo contesta.
5) Secondo i giudici del “settore esecuzione” l'unico atto legittimante la sospensiva è la sospensione decisa dal collegio di secondo grado. Posizione giustissima, perché il giudice dell'esecuzione non conosce normalmente nel merito.
Pertanto ai sensi dell'art.615 cpc è appunto la gravità e l'abnormità dell'omissione subita dall'appellante il motivo da accogliersi in sede di esecuzione per sospendere l'opposizione: in concreto l'omissione della discussione della sospensiva è comunque una risposta;
una risposta qualificabile abnorme. In questa risposta “non risposta” sono ravvisabili quegli elementi che oggi vanno costruendo la figura giuridica dell'abnormità.
6) La figura giuridica dell'abnormità è al momento in un'elaborazione ancora
“in fieri”. Però, nella recente pronuncia (penale) n. 29562/18 “gli IN “ hanno espressamente definito i confini di tale concetto, ritenuto integrato qualora il provvedimento risulti viziato da un'irrimediabile anomalia funzionale da cui derivi una parimenti insanabile situazione di stallo processuale.
Nel caso, l'anomalia funzionale c'è, dal momento che si omette un fondamentale passo processuale, e c'è pure lo stallo processuale, dal momento che di fatto non si può procedere nella salvaguardia dei diritti processuali dell'appellante.
Ricorre dunque quell'eccezionalità del caso, un caso addirittura definito abnorme dall'attuale costruzione dell'istituto, che è espressamente previsto dalla norma per giustificare la sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione.
Dunque la provvisoria esecuzione andava legittimamente concessa dal giudice dell'esecuzione in base alla normativa vigente ed assolutamente da non rigettarsi…Ne aveva il potere.
L'esame dell'eccezionalità del caso, sorretta dalla tangibile figura giuridica dell'abnormità, espressamente prevista dalla norma, non è stata colta, nemmeno sfiorata. Nulla dice la sentenza che si va appellando sull'abuso e lo spoglio delle possibilità difensive dell'appellante.
7)Invece-sempre al punto 2-la pronuncia è prodiga di affermazioni fondate su di una giurisprudenza superata che sta evolvendosi in un orientamento sostanziale.
La giurisprudenza (mai pronunciatasi in cassazione a sezioni unite) non è più concorde nell'esclusione, in sede di opposizione ex art.615cpc, di ogni rilievo sulla formazione del credito in caso di titoli di formazione giudiziale provvisoriamente esecutivi . La giurisprudenza citata dal giudice a pag. 5 della pronuncia va cambiando.
Ce lo fa sapere il Tribunale di Potenza con un'ordinanza già del marzo 2022, dove accade che i giudici, investiti dell'esame dell'opposizione, concedano la sospensione dell'esecuzione per esaminare questioni di merito relative alla formazione del titolo giudiziale.
In realtà questa possibilità non è mai stata esclusa dalla giurisprudenza. In effetti, nell'ambito di una provvisoria esecuzione immobiliare, come è nel caso in oggetto, insieme con il danno irreparabile viene in esame anche il “fumus”. Dunque sono illegittimi i motivi del rigetto del giudice del procedimento esecutivo in cognizione piena, sia perché la sospensione è prevista in casi eccezionali(che è improbabile poter reperire più eccezionali di questo),sia perché non sussiste più la preclusione, emersa in passato in giurisprudenza, secondo la quale non è ammissibile l'esame del merito.
Pertanto la sospensione andava accolta perché la norma e la sua interpretazione giurisprudente consentono che i giudici investiti dell'esame dell'opposizione concedano la sospensione dell'esecuzione per esaminare questioni di merito relative alla formazione del titolo giudiziale.
È ammesso quindi che dal giudice dell'esecuzione possano essere esaminati altri residuali motivi, come l'eccezionalità del caso o il danno grave ed irreparabile, come quando sussista una provvisoria esecuzione immobiliare.
Queste due prospettazioni sono state ampiamente percorse ed illustrate nel corso del giudizio, allegando giurisprudenza e dottrina, tra l'altro affermatasi e consolidatasi proprio nella Corte napoletana. Sono agli atti.
Vero è che c'è stata una discontinuità processuale per il cambiamento del giudice proprio al momento della fase di decisione;
la questione risulta dunque sollevata e ribadita, però ignorata dal giudice.
Se, poi, si vuole ritenere che “l'unico parere legittimo” per sospendere l'esecuzione è quello del giudice di secondo grado, ne consegue che l'omissione subita dall'appellante l'ha spogliata in toto dei suoi diritti processuali.
Dunque l'apprezzamento motivante del giudice della sentenza che qui si contesta, secondo il quale “non c'erano motivi accoglibili ex art. 615 cpc” poteva anche essere condiviso, ma solo contemporaneamente al riscontro, percorribile nei fatti, che la ricorrente era stata privata di un suo diritto processuale indispensabile e che altri ne avevano responsabilità civile e penale.
Comunque applicando la buona norma che prevede la sospensione dell'esecuzione in casi eccezionali, e la buona giurisprudenza che afferma l'inidoneità dell'espropriazione immobiliare in una provvisoria esecuzione,
l'esecuzione andava sospesa in attesa della definizione del giudizio.
Inoltre non ci sono ragioni per non riconoscere la pregiudizialità dell'omessa decisione sull'istanza di sospensione, inevasa illegittimamente.
Era dunque d'obbligo per il giudice dell'esecuzione sottrarre la ricorrente ad una situazione illegittima, impedendo che la controparte ne approfittasse.
c)Per quanto afferisce al punto5 della pronuncia, si evidenzia che vi erano concordanti motivi, tutti legittimi, per accogliere la sospensione dell'esecuzione.
Nessuno invece se ne riscontra per rigettare la sospensione e, tra l'altro, per attribuire indennizzo ex art.96 cpc agli opposti, piuttosto che all'opponente.
Il giudice ha sostenuto-a pag.7 della pronuncia- che i motivi dell'opposizione all'esecuzione erano già inizialmente inidonei e privi di pregio giuridico, ma tale assunto, come precedentemente evidenziato, si presenta in violazione dello stesso art.615 cpc ove si contempli l'eccezionalità del caso in oggetto, che si esplica addirittura in abnormità; inoltre la decisione si aggancia a schemi giurisprudenziali non vincolanti e anche in abbandono.
Manca altresì l'esame della condotta di controparte opposta ex art. 96 cpc
4)La predetta omissione rende nulla la diposizione ex art.96 cpc della pronuncia, che va comunque sempre guardata nell'ottica della correttezza del contraddittorio di entrambe le parti.
In effetti l'opponente ha rivendicato un diritto fondamentale sottrattole;
invece, la parte opposta è stata incoraggiata ad approfittare dell'illegittimità che la ricorrente subiva ed ha usato la favorevole situazione come la chiave di un bancomat.
5) approfittare delle altrui illegittimità significa esserne partecipi ed in concorso.
La parte opposta ha trasgredito al suo dovere di lealtà e probità. È in suo danno che va adottato l'art.96cpc.,perchè ha tratto profitto di una situazione illegittima gravante sull'opponente, che ha azzerato i suoi poteri difensivi. Innegabilmente può essere solo questa la lettura dei fatti secondo le normative vigenti.
Com'era il suo minimo diritto, la ricorrente ha cercato di difendersi, ma le illegittimità che andava subendo hanno confinato il suo diritto di difesa entro il solo tentativo, con conseguenze assai gravi.
7) né può essere la ricorrente la responsabile della lunghezza del procedimento.
Si è infatti sempre attenuta alle cadenze processuali, mentre le controparti, con pretestuose istanze, hanno procurato uno stallo processuale duplicando la fase dell'art.190 cpc.
Inoltre va considerato che c'è stata una fase di transizione per cambiamento del giudice.
8) La pronuncia non valuta i fatti nelle sue circostanze, che sono determinanti del fatto in sé e ne costituiscono prove di addebito non alla ricorrente, ma alla controparte.
9)nel corso del procedimento era stata formulata una questione d'incostituzionalità, già positivamente valutata dalla Suprema Corte, cui il giudice non ha dato corso.
L'appellante ha riferito di un nucleo di giudici ostili. La ricorrente ha interessato al caso diverse procure(oltre al Ministero ed al Consiglio Superiore);quindi non può che essere contenta se se ne volesse occupare anche la Procura di Napoli per quanti vi sono coinvolti ma non sono magistrati. La Procura di Napoli se ne occupò già vent'anni fa, e la ricorrente fu risarcita da chi sosteneva che era una calunniatrice;
risultò invece che i calunniatori erano quelli che avevano provato a denunziarla. La ricorrente è sicura di quello che può provare.
Non ha distrutto ed ancora possiede l'intero fascio di documenti della vicenda penale ed amministrativa che coinvolse e danneggiò una serie di personaggi- circa cinquant'anni fa- per impulso della ricorrente. Là nacque la sua persecuzione.
Le liquidazioni abnormi, addirittura le motivazioni abnormi che, inevitabilmente, se non omissive, riconoscono le sue ragioni nei fatti, ma la danno soccombente nelle liquidazioni( per derubarla con il mezzo dell'occasione giudiziaria),le archiviazioni penali illegittime in violazione delle più banali leggi per sottrarre elementi di prova e/o allungare i tempi della verità, la negata giustizia oltre i limiti dell'immaginabile ,la valanga di carte false esibite in ogni occasione, gli insulti, le diffamazioni e le calunnie espresse nelle pronunce contro la ricorrente, sono le operazioni illecite di oggi dei personaggi coinvolti nella vicenda di allora, se sono ancora vivi, oppure dei loro figli.
Coincidenza? Macché! I fatti hanno una tale sconcertante anomalia grave che possono solo definirsi persecutori, oltre ogni fantasia d'illegittimità perpetrabile in sede giudiziaria.
E' senz'altro comprensibile che in siffatta situazione visualizzata dall'esterno si possa rimanere turbati ed increduli, di conseguenza cadendo nel travisamento dei fatti .
10)In effetti, oltre al travisamento dei fatti, nella sentenza“…ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass.
4882/2016)
Nella sentenza che qui s'impugna non vengono considerate quelle circostanze che caratterizzano l'esclusione di qualunque responsabilità della ricorrente e che esaltino
l'evidenza del danno mossole contro illegittimamente al di là di ogni schema immaginabile.
Tali circostanze sono prove irreversibilmente riscontrabili e riscontrate, che traslano le responsabilità su illegittimi altrui comportamenti, che però non trovano alcuno spazio di verità ed attenzione nella sentenza.
Conseguentemente alla luce di quanto sin qui considerato, la sentenza in discorso si palesa meritevole di censura e passibile di riforma nell'addebito all'appellante delle spese di lite e finanche d'indennizzo ex art.96 cpc., oltre che nella non concessa sospensione dell'esecuzione».
§ VI. Le appellate , e nel CP_1 Controparte_2 CP_3
costituirsi in grado di appello, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, per il suo confuso riferimento ad altre vicende processuali (peraltro, coperte da plurimi giudicati), non a conoscenza della corte adita né rilevanti in questa sede,
sì da non consentire neppure l'individuazione di quanto effettivamente richiesto dalla parte appellante.
Inoltre, hanno richiamato le precedenti sentenze pronunciate tra le parti sulle opposizioni all'esecuzione proposte dall'avvocata EL e, in particolare, la n. 7400/2016, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione (sentenza confermata in grado di appello con sentenza di questa Corte n. 2534/2018 del 30
maggio 2018, passata in giudicato). Hanno, poi, eccepito l'inammissibilità dei motivi di opposizione, perché volti a sindacare il contenuto di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la sentenza n. 6129/2014, contro la quale l'avvocata EL ha proposto due distinti appelli, riuniti e rigettati con sentenza n. 3263/2020 del 28 settembre 2020, con la condanna della predetta appellante anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. (giudizi di appello nel corso dei quali, tra l'altro, l'avvocata AM EL ha proposto plurime istanze di ricusazione, tutte respinte), decisione confermata in virtù del rigetto del ricorso per cassazione (con ordinanza n. 24312/2023, a sua volta impugnata dalla stessa avvocata EL con «Ricorso per exceptio nullitatis, nonché revocazione»).
Sulla doglianza relativa alla condanna ex art. 96 c.p.c. nonostante la riduzione delle spese liquidate in sede cautelare, le appellate hanno dedotto la palese infondatezza e inammissibilità dei motivi di opposizione, già esaminati e rigettati in un precedente identico giudizio, onde l'opponente avrebbe ben potuto prevedere l'esito anche della sua nuova iniziativa.
Le appellate hanno proposto, quindi, le seguenti conclusioni:
-dichiarare la inammissibilità, nullità ed in ogni caso l'infondatezza della domanda, confermando la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite rimodulate per i due gradi di giustizia, oltre maggiorazione ed oneri, con “ulteriore condanna di cui all'art. 96,
terzo comma, cod. proc. civ., in considerazione dell'evidente abuso dello strumento
processuale compiuto dalla appellante la quale, pur essendo un avvocato, non ha esitato
a proseguire la causa odierna fino all'odierno grado, sulla base di motivazioni prive del
benché minimo fondamento”.
-rimettere gli atti del presente processo alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli per la giusta punizione dell'avv. AM EL.
§ VII. Il riferimento nell'atto di appello a vicende estranee al presente giudizio e, in questa sede, del tutto irrilevanti impone di riassumere come segue i termini della controversia.
Le odierne appellate, quali eredi di sono creditrici Parte_1
dell'avvocata AM EL dell'importo di € 5.560,25 (oltre che degli accessori – IVA e CPA – dovuti per legge) in forza della condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali, contenuta nella sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6129/2014 del 24 aprile 2014.
Tale statuizione di condanna, provvisoriamente esecutiva ex lege (art. 282 c.p.c.),
è divenuta definitiva, all'esito degli ulteriori gradi di giudizio attivati dalle impugnazioni dell'avvocata EL.
È indubbio, pertanto, che le eredi di abbiano il diritto di Parte_1
agire esecutivamente contro l'avvocata EL per ottenere, in difetto di pagamento spontaneo, quanto è loro dovuto in forza della menzionata sentenza.
È del pari indubbio, inoltre, che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale le
norme in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c. devono essere coordinate con quelle
relative alle impugnazioni e al giudicato, sicché ogni rilievo circa la sussistenza dei fatti
costitutivi del credito, come delibata dal giudice che ha emesso il provvedimento
azionato, dev'essere versata nei relativi mezzi di impugnazione e non può costituire
materia per l'opposizione all'esecuzione, preventiva o successiva, che in siffatta ipotesi
può fondarsi soltanto su fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla
formazione del titolo.
Pertanto, esulano dal thema decidendum del presente giudizio le questioni inerenti al merito della decisione contenuta nella sentenza che costituisce il titolo esecutivo.
Quanto alla doglianza relativa al mancato accoglimento, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, la questione è
anch'essa irrilevante, ciò pur senza considerare che il mancato esame dell'istanza ex art. 283 c.p.c., in sede di appello contro la sentenza anzidetta, di cui continua a discutere l'avvocata EL, è superata dal rigetto dell'appello,
intervenuto con sentenza n. 3263/2020 del 28 settembre 2020, confermato in
Cassazione. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione è soggetta al reclamo al collegio previsto dall'articolo 669-terdecies c.p.c. (ciò per espressa previsione dell'articolo 624,
secondo comma, c.p.c.), mentre nel successivo giudizio di merito, introdotto ai sensi dell'articolo 616 c.p.c., ciò che rileva non è se il giudice dell'esecuzione abbia correttamente esercitato il suo potere di sospensione del processo esecutivo, quanto piuttosto se il creditore abbia o no il diritto di procedere all'esecuzione forzata: diritto spettante al de cuius e, quindi, alle sue CP_2
eredi, prima in virtù del regime di provvisoria esecutività delle sentenze di condanna (art. 282 c.p.c.), in seguito in forza del giudicato.
Prive di rilievo sono anche tutte le ulteriori considerazioni contenute nell'atto di appello in ordine alla presenza (peraltro, neppure dimostrata) di un magistrato di questa Corte di appello nel giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo (che, si noti, neppure implicherebbe alcuna deroga alla competenza per territorio, ex art. 30-bis c.p.c.: cfr. Corte cost. 25.5.2004, n. 147), persona del tutto estranea all'azione esecutiva della cui legittimità si controverte e al relativo giudizio di opposizione (ex art. 615 c.p.c.). Non si vede, pertanto, di quale questione debba essere investita la Corte costituzionale.
V'è, invero, un solo punto per il quale l'appello merita considerazione, allorché
l'avvocata EL deduce la necessità d'instaurare la fase di merito per la condanna inflittale dal giudice dell'esecuzione per un importo esorbitante il
massimo, come ha attentamente contabilizzato il giudice, sì da doversi escludere la temerarietà della lite già solo per tale motivo.
Tale motivo di critica alla decisione appellata è, in effetti, fondato, atteso che la condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone il requisito della totale soccombenza della parte che la subisce, requisito che, nella specie, manca, già per effetto della decisione del tribunale che, accogliendo sul punto la contestazione dell'avvocata EL contro la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di chiusura della fase sommaria, ha diminuito la somma dovuta dalla debitrice opponente.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza appellata, va esclusa la condanna dell'appellante pronunciata dal tribunale ai sensi dell'articolo 96,
terzo comma, c.p.c.
Considerato anche il carattere meramente accessorio della condanna ex art. 96
c.p.c., resta ferma, sul merito della lite, la soccombenza dell'avvocata AM
EL che, pertanto, risponde delle spese di entrambi i gradi del giudizio, a norma dell'articolo 91 c.p.c.
Per il primo grado può confermarsi la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza appellata.
Le spese di appello si liquidano secondo lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00
della tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in riferimento al valore della lite determinato ai sensi dell'articolo 17 c.p.c.).
L'importo di € 5.809,00, risultante dall'applicazione dei parametri medi, è
diminuito del 10% a € 5.228,10 (ex art. 4, comma 4, del D.M. 10 marzo 2014, n.
55), quindi aumentato del 60% (da € 5228,10 a € 8.364,96) a norma dell'articolo
4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per l'assistenza di più soggetti (tre)
aventi la medesima posizione processuale.
Infine, le affermazioni contenute negli atti difensivi dell'avvocata EL,
dove si adombrano condotte delittuose a carico, tra gli altri, del difensore delle appellate, oltre che di persone estranee al processo, impongono che ne sia data notizia al Procuratore della Repubblica di Napoli.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9788/2023
del 26 ottobre 2023, revoca la condanna dell'avvocata AM EL
al pagamento, in favore dei convenuti, di € 3.250,00 (ai sensi dell'articolo
96, terzo comma, c.p.c.); - conferma ogni ulteriore statuizione contenuta nella sentenza anzidetta;
- condanna l'avvocata AM EL al pagamento, in favore di
[...]
, e delle spese di appello, CP_1 Controparte_2 CP_3
liquidate in € 9.619,70 (di cui € 8.364,96 per compensi ed € 1.254,74 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dispone che copia dell'atto di appello e della presente sentenza sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso il 16 gennaio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
IO SE Assunta d'Amore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1«Questo sodalizio presenta contatti molto consistenti con e, conseguentemente, con CP_2
l'avvocato LA, che è suo genero, ma contatti assai più stretti vi sono con l'avv.to Fabio Rossi,
[…] l'avv.to Fabio Rossi aveva bisogno di un collega di supporto, al di sopra di ogni sospetto di appartenenza all'area di “sodalizio persecutorio” (come lo è stato LA finché non si è scoperto che è il genero di che si attivasse al suo posto, ottenendo provvedimenti stupefacenti CP_2 quanto illegittimi senza suscitare maligne rimostranze. Nessuno poteva andare meglio del genero di un amico dei suoi amici. In effetti l'avv.to LA in questa esecuzione ha il ruolo di
UL nel cavallo di Troia. […] LA è stato utilizzato per ottenere provvedimenti stupefacenti nel convincimento di non suscitare il sospetto dell'appartenenza all'area - sodalizio. Portare
sesta sezione civile
Udienza del 16 gennaio 2025
Verbale dell'udienza di discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile n. 5375/2023 R.G., dinanzi al seguente collegio:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. IO SE consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere
Alle ore 10.56, chiamata la causa, si dà atto che non è presente l'appellante,
avvocata AM EL.
È presente, invece, l'avvocato Stefano LA, difensore di , CP_1 [...]
e che conclude per il rigetto dell'appello e segnala CP_2 CP_3
la necessità che gli atti siano trasmessi alla Procura della Repubblica, perché
contenenti espressioni calunniose nei propri confronti, oltre che di persone estranee al processo, da parte della propria avversaria, avvocata EL.
All'esito della relazione orale della causa e della discussione la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza.
La presidente
Assunta d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. IO SE consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile n°5375/2023 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n°9788/2023 del 26 ottobre 2023
t r a l'avvocata AM EL (nata a [...] il [...];
), costituita ai sensi dell'articolo 86 c.p.c. e domiciliata C.F._1
presso il proprio studio in Napoli alla Via Rodolfo Falvo, 20, e all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
e
(nata a [...] il [...]; ), CP_1 C.F._2 [...]
(nata a [...] il [...]; e CP_2 C.F._3 [...]
(nata a [...] il [...]; ), CP_3 C.F._4
rappresentate e difese dall'avvocato Stefano LA (con studio in Napoli alla
Via Po, 1, e domicilio digitale Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con ricorso ex art. 615, secondo comma, c.p.c., depositato il 12 maggio 2017,
l'avvocata AM EL proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare promossa ai suoi danni da in forza (ex art. Parte_1
474 c.p.c.) della sentenza n. 6129/14 del Tribunale di Napoli che l'aveva condannata al pagamento delle spese processuali in favore del predetto
CP_2
La ricorrente sosteneva l'illegittimità della sentenza rilevando che: 1) la sentenza azionata era stata da lei appellata e solo per irregolarità procedurali addebitabili alla Corte di appello non era stata ancora esaminata l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 283 c.p.c.; 2) la sentenza era, in ogni caso,
affetta da nullità formale, sia per la sua sostanziale ingiustizia sia per l'errata liquidazione delle spese processuali, risultato dovuto alla presenza di un
“sodalizio tra magistrati, familiari di magistrati ed avvocati a loro collegati”, di cui la controparte aveva beneficiato. Con ordinanza del 17 luglio 2018, a definizione della fase sommaria, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannava l'avvocata EL al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
della fase cautelare endoesecutiva (liquidate in complessivi € 3.980,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli ulteriori accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge), e assegnava alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
§ II. Nella citazione introduttiva del successivo giudizio di merito l'avvocata
AM EL eccepiva, in primo luogo, l'erroneità della liquidazione delle spese da parte del giudice dell'esecuzione, in violazione della tabella 18 del
D.M. n. 55 del 2014 (non trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c.), e, pertanto,
dovute nella misura di € 650,00. Chiedeva, inoltre, che il procedimento fosse riunito ad altri (15169/2015 e 1334/2017 R.G.) pendenti in relazione alla medesima esecuzione. Ribadiva, poi, i motivi di opposizione già contenuti nel ricorso, dolendosi (in estrema sintesi): 1) della “denegata giustizia” da parte della Corte di appello, che non si era ancora pronunciata sulla sua istanza ex
art. 283 c.p.c. (relativa alla sentenza posta a base dell'esecuzione forzata), sì da giustificare la ricusazione del collegio (istanza presentata il 29 maggio 2015 ma mai trasmessa al presidente della Corte né mai esaminata), ragione per la quale sulla sospensione avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice dell'esecuzione; 2)
dello stravolgimento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza costituente il titolo esecutivo, oltre che del gravissimo errore di diritto, illegittimamente corretto
con il procedimento di semplice correzione dal giudice di primo grado, nonostante la pendenza dell'appello, questioni ammissibili anche in sede di opposizione all'esecuzione (cfr. Cass. 9865/14), strumento utilizzabile in presenza di una sentenza aberrante;
3) dell'illegittimità del pignoramento di una proprietà
immobiliare del valore di € 200.000,00 per un credito di € 5.560,00, eseguito allo
scopo di lucrare compensi impropriamente alti in un contesto dove l'attivazione della provvisoria esecuzione è già un illecito approfittamento per la minorata difesa della
controparte.
Pertanto, l'avvocata AM EL, nel citare in giudizio , CP_1
quali eredi di chiedeva Controparte_2 CP_3 Parte_1
che il Tribunale di Napoli accogliesse le seguenti conclusioni:
- riunire il presente procedimento ai procedimenti R.G. 15169/2015 e 1334/2017,
assegnati alla dott.ssa Cannavale, modificare l'ordinanza in merito alle spese della fase
cautelare, gravate da errore materiale nel quantum, con attribuzione delle spese della
fase cautelare alla ricorrente, nonché rigettare la richiesta esecuzione immobiliare perché
inammissibile ed infondata in fatto e diritto.
- per l'effetto, condannare in via equitativa gli eredi a norma dell'art. 96 cp, alla rifusione
dei danni per l' azione esecutiva intrapresa nella piena coscienza della minorata difesa
avversa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
§ III. , e eredi di CP_1 CP_3 Controparte_2 Parte_1
chiedevano il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'avvocata
[...]
EL alla refusione delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex
art. 96 c.p.c., per la temerarietà dell'opposizione proposta e, nella prima comparsa conclusionale, anche per le espressioni – ritenute ingiuriose –
contenute negli scritti difensivi dell'opponente.
§ IV. Il giudice unico designato, con sentenza del 24 ottobre 2023, così
provvedeva:
1. rigetta la domanda principale;
2. dichiara inammissibili la domanda risarcitoria e l'istanza di cancellazione di frasi
offensive, avanzate dai convenuti;
3. revocata la condanna alla refusione delle spese processuali contenuta nell'ordinanza
emessa il 17.7.2018 dal giudice dell'esecuzione immobiliare n. 367/17, condanna
AM EL alla refusione delle spese di lite della fase sommaria, liquidate ex d.m.
n. 55/14 in complessivi € 2.190,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
4. condanna inoltre AM EL alla refusione delle spese di lite del presente
giudizio di merito, liquidate ex d.m. n. 55/14 e ss.mm. (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) in complessivi € 4.140,00 a titolo di compensi (dei quali € 900,00 per la fase
di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00
per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
5. condanna infine AM EL, ai sensi dell'art. 96, c. III, c.p.c., al pagamento, in
favore dei convenuti, in solido fra loro, della somma complessiva, equitativamente
determinata, di € 3.250,00;
6. dispone trasmettersi alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, a cura
della Cancelleria, copia del ricorso ex art. 615 c.p.c. proposto nell'esecuzione
immobiliare n. 367/17 e qui prodotto, come allegato n. 2), con la memoria ex art. 183, c.
VI, n. 1) c.p.c. di parte convenuta.
Nel motivare la propria decisione il giudice di primo grado spiegava che:
- la definizione con sentenza passata in giudicato (n. 4733/2019) dei procedimenti riuniti nn. 15169/15 e 1334/17 R.G. escludeva la possibilità
della riunione né rendeva neppure astrattamente ipotizzabile la sospensione del processo in atteso dell'appello eventualmente proposto contro tale sentenza;
- risultava non comprensibile quanto affermato dall'opponente nella memoria di replica depositata il 28 giugno 2023 (secondo cui «il convenuto
è morto, dunque tra i convenuti della sentenza che è titolo dell'esecuzione CP_4
c'è-a tutti gli effetti- un magistrato della Corte di Appello di Napoli che può creare
imbarazzo tra i giudicanti»), posto che nel presente giudizio di merito avversari dell'avvocata EL erano stati fin dall'inizio , CP_1 [...]
e in quanto eredi di CP_3 Controparte_2 Parte_1
originario creditore procedente, e non anche l'indicato , né CP_4
assumeva alcun rilievo l'eventuale coinvolgimento nel giudizio di un magistrato
della Corte d'Appello, peraltro neppure indicato; - le censure rivolte alla sentenza costituente il titolo esecutivo erano inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione, in virtù del principio secondo cui quando l'esecuzione sia stata promossa o minacciata sulla base di titoli
di formazione giudiziale provvisoriamente esecutivi, le norme in materia di
opposizione ex art. 615 c.p.c. devono essere coordinate con quelle relative alle
impugnazioni e al giudicato, sicché ogni rilievo circa la sussistenza dei fatti
costitutivi del credito, come delibata dal giudice che ha emesso il provvedimento
azionato, dev'essere versata nei relativi mezzi di impugnazione e non può costituire
materia per l'opposizione all'esecuzione, preventiva o successiva, che in siffatta
ipotesi può fondarsi soltanto su fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi
alla formazione del titolo (v., ex multis, Cass., Sez. Lav., n. 3667/13);
- l'asserito ritardo della Corte di appello nel decidere sull'istanza di sospensione, seppure per mera ipotesi imputabile alla stessa corte, non varrebbe ad attribuire al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. un potere che la legge processuale non gli conferisce, né i vizi dedotti dall'opponente
(nella quantificazione delle spese di lite e in altri profili, non meglio chiariti, di
illegittimità) consentirebbero di qualificare la sentenza azionata come
giuridicamente inesistente, categoria d'irregolarità processuale concernente
unicamente le sentenze prive di sottoscrizione e quelle così esorbitanti dal modello
legale ovvero così radicalmente inidonee a fungere da giudicato sulla questione
dibattuta, da risultare irriconoscibili “come atto processuale di un determinato
tipo” (Cass., Sez. VI, n. 27428/09; 3810/22);
- la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite della fase sommaria, invece, era parzialmente fondata, atteso che, dovendo la causa considerarsi del valore di 7.311,85, pari al credito indicato in precetto (ex
art. 17 c.p.c.), i compensi per la fase sommaria, corrispondenti allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 della tabella per i procedimenti cautelari,
ammontavano (ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, nel testo originario applicabile ratione temporis) per i valori medi a € 2.190,00, talché, pur applicato l'aumento massimo previsto dall'articolo 4 del D.M. citato, la somma liquidata dal giudice dell'esecuzione, di € 3.980,00 era eccessiva, sì
da doversi rimodulare nella misura media sopra indicata;
- la radicale inammissibilità dei motivi di opposizione, inidonei, già in termini
di prospettazione, a essere versati in un procedimento ex art. 615 c.p.c., integrava il presupposto della colpa grave nell'agire in giudizio, sì da giustificare, ex
art. 96, terzo comma, c.p.c., la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, pari a € 3.250,00 (parametrata alla durata del processo e alla misura dell'indennizzo previsto dalla legge n. 69 del 2001 in caso di durata irragionevole del processo);
- sulla richiesta delle convenute e del loro difensore, di condanna dell'avvocata EL al risarcimento dei danni non patrimoniali per le espressioni offensive loro rivolte nei suoi scritti difensivi, oltre che di cancellazione delle stesse, escludeva di poter provvedere, trattandosi di espressioni contenute nel ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato nel procedimento esecutivo, sulla cui cancellazione era competente il giudice investito in quella sede, e in relazione alle quali la domanda di risarcimento dei danni avrebbe dovuto essere proposta entro il termine ex art. 167 c.p.c.;
- le affermazioni dell'avvocata EL, circa l'esistenza di un «sodalizio tra
alcuni giudici ed altri soggetti in indiscutibile intimità tra loro», da cui sarebbero derivate decisioni giudiziali per lei pregiudizievoli, e sui contatti tra detto
“sodalizio” e, tra gli altri, l'avvocato LA e il defunto
[...]
nell'ipotizzare la predisposizione di provvedimenti giudiziali Per_1 consapevolmente illegittimi, per il loro carattere potenzialmente calunnioso, imponevano la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, per quanto di competenza.
§ V. L'avvocata AM EL ha proposto appello, con citazione notificata il 29 novembre 2023, al fine di ottenere, in riforma della sentenza del tribunale,
l'accoglimento delle seguenti richieste: «sospensione dell'esecuzione; in via
pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della
sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
addebito agli
appellati e conseguente condanna al soddisfo ex art.96 cpc per violazione del dovere di
lealtà e probità, avendo approfittato dell'annientamento illegittimo dei poteri difensivi
di controparte. Con ristoro delle spese e competenze di legge di tutte le fasi e gradi di
giudizio».
Per la loro migliore comprensibilità, le ragioni di doglianza contro la decisione del tribunale, non agevolmente riassumibili, sono qui riportate integralmente e riconoscibili rispetto al restante testo della presente sentenza per l'uso di un'interlinea più stretta:
«1) le tesi espresse in sentenza, in quanto tra loro contrastanti e contraddittorie nonché contrastanti con la realtà, traviserebbero i fatti per i seguenti rilevi: a) Per quanto concerne il punto1.1 iniziale della sentenza, è più che ovvio superfluo, come si afferma preliminarmente nella pronuncia, che ormai non può avere fattibilità la riunione del procedimento con opposizioni più celeri già decise ed anch'esse rigettate per
l'omessa discussione della sospensiva.
b) Per quanto concerne il punto 1.2 il giudice afferma-tra l'altro in via preliminare- di non comprendere alcune affermazioni dell'opponente.
Quando un giudice non ha chiaro un elemento che sarà di giudizio, gli è doveroso rimettere sul ruolo la causa.
L'appellante, appena scoperto che la formazione del titolo a base dell'esecuzione era a vantaggio del padre di una magistrata della Corte di Appello di Napoli (e, poi, a vantaggio della magistrata stessa, in seguito alla morte di tale genitore) ha proposto- nel procedimento la decisione del quale s'impugna- una questione costituzionale mediante apposito allegato con istanza di delibazione nella sede competente.
Nella sentenza che si sta appellando la questione costituzionale non solo non è stata evasa ma neanche osservata. Non ce n'è traccia nemmeno in un rigo.
fuori dai guai i convenuti era pressoché impossibile senza ottenere comportamenti decisori gravemente compromettenti» Evidentemente il giudice non ha veduto l'allegato, gli è sfuggito tra gli allegati telematici, come può capitare in buona fede. Ecco il motivo dell'incomprensione cui fa riferimento la pronuncia. Il giudice non ha veduto e non conosce un aspetto preliminare
e fondante della causa. D'altronde ad altri giudici è stato comunicato lo stesso allegato
e tutti hanno pienamente capito.
L'aspetto fondamentale della questione che il giudice ignora, fa della pronuncia che si appella una pronuncia nulla, non solo appellabile ma anche revocabile.
c) Per quanto concerne il punto 2 della pronuncia si evidenzia un'ulteriore mancanza nell' acquisizione della documentazione prodotta. Il giudice afferma che “ non è neanche dedotto il parametro normativo violato ”dall'illegittimità del Collegio di secondo grado.
Evidentemente il giudice non ha osservato la documentazione prodotta con relative memorie dinanzi al precedente giudice, tra l'altro già al momento dell'iscrizione a ruolo.
L'appellante ha offerto in esame addirittura la citazione al Presidente del Consiglio perché fosse ben chiara e dettagliata l'abnormità di quanto le stava capitando.
Alla portata di tutti i giudici -immancabilmente- è la conoscenza della denegata giustizia, istituto fondamentale della professionalità dei magistrati che certamente a nessuno di essi è consentito ignorare;
anzi, addirittura, è da sempre riconosciuto quale causa di responsabilità; a prescindere dalla riflessione che , anche la legge penale, che nessun cittadino può ignorare, può configurarla reato. Trenta giorni sono previsti per
l'evasione di un'istanza. Il collegio non ha ritardato. Ha omesso del tutto
l'indispensabile pronuncia sulla sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado. Non c'è agli atti - e non si è voluto evadere alcuna - pur richiesta - decisione sulla sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado. L'appellante ne è sprovvista per la colpa grave di quest'omissione, ma non solo: anche per violazioni di legge ed abnormità in sede di esecuzione. Infatti:
1) in via cautelare la ricorrente era stata condannata per un importo esorbitante il massimo, come ha attentamente contabilizzato il giudice. Dunque era più che necessario instaurare la fase nel merito.
2) La lite instaurata - l'esito della quale si appella - non era dunque temeraria ma necessaria già solo per tale motivo.
3) Durante la causa di merito in appello della sentenza che creava titolo in danno dell'appellante, il collegio di secondo grado non ha voluto discutere la sospensione dell'esecuzione come richiesto.
4) In realtà ha omesso tale compito senza alcun ravvedimento. Il motivo lo spiegherà. Ne avrà più occasioni in varie competenze. Comunque non l'ha fatto,
e, pertanto, ha privato la ricorrente dell'unico rimedio disponibile, sia per sottrarsi all'esecuzione, sia pure anche solo per rinunciare all'opposizione - se soccombente - dal momento che nessuno (o quasi) farebbe o continuerebbe un'opposizione se la sospensione fosse stata rifiutata dal collegio competente.
Finché non si è sentenziato, era sempre possibile sperare in una risposta. E rimane incredibile che non ci sia stata. Però così è e nessuno lo contesta.
5) Secondo i giudici del “settore esecuzione” l'unico atto legittimante la sospensiva è la sospensione decisa dal collegio di secondo grado. Posizione giustissima, perché il giudice dell'esecuzione non conosce normalmente nel merito.
Pertanto ai sensi dell'art.615 cpc è appunto la gravità e l'abnormità dell'omissione subita dall'appellante il motivo da accogliersi in sede di esecuzione per sospendere l'opposizione: in concreto l'omissione della discussione della sospensiva è comunque una risposta;
una risposta qualificabile abnorme. In questa risposta “non risposta” sono ravvisabili quegli elementi che oggi vanno costruendo la figura giuridica dell'abnormità.
6) La figura giuridica dell'abnormità è al momento in un'elaborazione ancora
“in fieri”. Però, nella recente pronuncia (penale) n. 29562/18 “gli IN “ hanno espressamente definito i confini di tale concetto, ritenuto integrato qualora il provvedimento risulti viziato da un'irrimediabile anomalia funzionale da cui derivi una parimenti insanabile situazione di stallo processuale.
Nel caso, l'anomalia funzionale c'è, dal momento che si omette un fondamentale passo processuale, e c'è pure lo stallo processuale, dal momento che di fatto non si può procedere nella salvaguardia dei diritti processuali dell'appellante.
Ricorre dunque quell'eccezionalità del caso, un caso addirittura definito abnorme dall'attuale costruzione dell'istituto, che è espressamente previsto dalla norma per giustificare la sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione.
Dunque la provvisoria esecuzione andava legittimamente concessa dal giudice dell'esecuzione in base alla normativa vigente ed assolutamente da non rigettarsi…Ne aveva il potere.
L'esame dell'eccezionalità del caso, sorretta dalla tangibile figura giuridica dell'abnormità, espressamente prevista dalla norma, non è stata colta, nemmeno sfiorata. Nulla dice la sentenza che si va appellando sull'abuso e lo spoglio delle possibilità difensive dell'appellante.
7)Invece-sempre al punto 2-la pronuncia è prodiga di affermazioni fondate su di una giurisprudenza superata che sta evolvendosi in un orientamento sostanziale.
La giurisprudenza (mai pronunciatasi in cassazione a sezioni unite) non è più concorde nell'esclusione, in sede di opposizione ex art.615cpc, di ogni rilievo sulla formazione del credito in caso di titoli di formazione giudiziale provvisoriamente esecutivi . La giurisprudenza citata dal giudice a pag. 5 della pronuncia va cambiando.
Ce lo fa sapere il Tribunale di Potenza con un'ordinanza già del marzo 2022, dove accade che i giudici, investiti dell'esame dell'opposizione, concedano la sospensione dell'esecuzione per esaminare questioni di merito relative alla formazione del titolo giudiziale.
In realtà questa possibilità non è mai stata esclusa dalla giurisprudenza. In effetti, nell'ambito di una provvisoria esecuzione immobiliare, come è nel caso in oggetto, insieme con il danno irreparabile viene in esame anche il “fumus”. Dunque sono illegittimi i motivi del rigetto del giudice del procedimento esecutivo in cognizione piena, sia perché la sospensione è prevista in casi eccezionali(che è improbabile poter reperire più eccezionali di questo),sia perché non sussiste più la preclusione, emersa in passato in giurisprudenza, secondo la quale non è ammissibile l'esame del merito.
Pertanto la sospensione andava accolta perché la norma e la sua interpretazione giurisprudente consentono che i giudici investiti dell'esame dell'opposizione concedano la sospensione dell'esecuzione per esaminare questioni di merito relative alla formazione del titolo giudiziale.
È ammesso quindi che dal giudice dell'esecuzione possano essere esaminati altri residuali motivi, come l'eccezionalità del caso o il danno grave ed irreparabile, come quando sussista una provvisoria esecuzione immobiliare.
Queste due prospettazioni sono state ampiamente percorse ed illustrate nel corso del giudizio, allegando giurisprudenza e dottrina, tra l'altro affermatasi e consolidatasi proprio nella Corte napoletana. Sono agli atti.
Vero è che c'è stata una discontinuità processuale per il cambiamento del giudice proprio al momento della fase di decisione;
la questione risulta dunque sollevata e ribadita, però ignorata dal giudice.
Se, poi, si vuole ritenere che “l'unico parere legittimo” per sospendere l'esecuzione è quello del giudice di secondo grado, ne consegue che l'omissione subita dall'appellante l'ha spogliata in toto dei suoi diritti processuali.
Dunque l'apprezzamento motivante del giudice della sentenza che qui si contesta, secondo il quale “non c'erano motivi accoglibili ex art. 615 cpc” poteva anche essere condiviso, ma solo contemporaneamente al riscontro, percorribile nei fatti, che la ricorrente era stata privata di un suo diritto processuale indispensabile e che altri ne avevano responsabilità civile e penale.
Comunque applicando la buona norma che prevede la sospensione dell'esecuzione in casi eccezionali, e la buona giurisprudenza che afferma l'inidoneità dell'espropriazione immobiliare in una provvisoria esecuzione,
l'esecuzione andava sospesa in attesa della definizione del giudizio.
Inoltre non ci sono ragioni per non riconoscere la pregiudizialità dell'omessa decisione sull'istanza di sospensione, inevasa illegittimamente.
Era dunque d'obbligo per il giudice dell'esecuzione sottrarre la ricorrente ad una situazione illegittima, impedendo che la controparte ne approfittasse.
c)Per quanto afferisce al punto5 della pronuncia, si evidenzia che vi erano concordanti motivi, tutti legittimi, per accogliere la sospensione dell'esecuzione.
Nessuno invece se ne riscontra per rigettare la sospensione e, tra l'altro, per attribuire indennizzo ex art.96 cpc agli opposti, piuttosto che all'opponente.
Il giudice ha sostenuto-a pag.7 della pronuncia- che i motivi dell'opposizione all'esecuzione erano già inizialmente inidonei e privi di pregio giuridico, ma tale assunto, come precedentemente evidenziato, si presenta in violazione dello stesso art.615 cpc ove si contempli l'eccezionalità del caso in oggetto, che si esplica addirittura in abnormità; inoltre la decisione si aggancia a schemi giurisprudenziali non vincolanti e anche in abbandono.
Manca altresì l'esame della condotta di controparte opposta ex art. 96 cpc
4)La predetta omissione rende nulla la diposizione ex art.96 cpc della pronuncia, che va comunque sempre guardata nell'ottica della correttezza del contraddittorio di entrambe le parti.
In effetti l'opponente ha rivendicato un diritto fondamentale sottrattole;
invece, la parte opposta è stata incoraggiata ad approfittare dell'illegittimità che la ricorrente subiva ed ha usato la favorevole situazione come la chiave di un bancomat.
5) approfittare delle altrui illegittimità significa esserne partecipi ed in concorso.
La parte opposta ha trasgredito al suo dovere di lealtà e probità. È in suo danno che va adottato l'art.96cpc.,perchè ha tratto profitto di una situazione illegittima gravante sull'opponente, che ha azzerato i suoi poteri difensivi. Innegabilmente può essere solo questa la lettura dei fatti secondo le normative vigenti.
Com'era il suo minimo diritto, la ricorrente ha cercato di difendersi, ma le illegittimità che andava subendo hanno confinato il suo diritto di difesa entro il solo tentativo, con conseguenze assai gravi.
7) né può essere la ricorrente la responsabile della lunghezza del procedimento.
Si è infatti sempre attenuta alle cadenze processuali, mentre le controparti, con pretestuose istanze, hanno procurato uno stallo processuale duplicando la fase dell'art.190 cpc.
Inoltre va considerato che c'è stata una fase di transizione per cambiamento del giudice.
8) La pronuncia non valuta i fatti nelle sue circostanze, che sono determinanti del fatto in sé e ne costituiscono prove di addebito non alla ricorrente, ma alla controparte.
9)nel corso del procedimento era stata formulata una questione d'incostituzionalità, già positivamente valutata dalla Suprema Corte, cui il giudice non ha dato corso.
L'appellante ha riferito di un nucleo di giudici ostili. La ricorrente ha interessato al caso diverse procure(oltre al Ministero ed al Consiglio Superiore);quindi non può che essere contenta se se ne volesse occupare anche la Procura di Napoli per quanti vi sono coinvolti ma non sono magistrati. La Procura di Napoli se ne occupò già vent'anni fa, e la ricorrente fu risarcita da chi sosteneva che era una calunniatrice;
risultò invece che i calunniatori erano quelli che avevano provato a denunziarla. La ricorrente è sicura di quello che può provare.
Non ha distrutto ed ancora possiede l'intero fascio di documenti della vicenda penale ed amministrativa che coinvolse e danneggiò una serie di personaggi- circa cinquant'anni fa- per impulso della ricorrente. Là nacque la sua persecuzione.
Le liquidazioni abnormi, addirittura le motivazioni abnormi che, inevitabilmente, se non omissive, riconoscono le sue ragioni nei fatti, ma la danno soccombente nelle liquidazioni( per derubarla con il mezzo dell'occasione giudiziaria),le archiviazioni penali illegittime in violazione delle più banali leggi per sottrarre elementi di prova e/o allungare i tempi della verità, la negata giustizia oltre i limiti dell'immaginabile ,la valanga di carte false esibite in ogni occasione, gli insulti, le diffamazioni e le calunnie espresse nelle pronunce contro la ricorrente, sono le operazioni illecite di oggi dei personaggi coinvolti nella vicenda di allora, se sono ancora vivi, oppure dei loro figli.
Coincidenza? Macché! I fatti hanno una tale sconcertante anomalia grave che possono solo definirsi persecutori, oltre ogni fantasia d'illegittimità perpetrabile in sede giudiziaria.
E' senz'altro comprensibile che in siffatta situazione visualizzata dall'esterno si possa rimanere turbati ed increduli, di conseguenza cadendo nel travisamento dei fatti .
10)In effetti, oltre al travisamento dei fatti, nella sentenza“…ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass.
4882/2016)
Nella sentenza che qui s'impugna non vengono considerate quelle circostanze che caratterizzano l'esclusione di qualunque responsabilità della ricorrente e che esaltino
l'evidenza del danno mossole contro illegittimamente al di là di ogni schema immaginabile.
Tali circostanze sono prove irreversibilmente riscontrabili e riscontrate, che traslano le responsabilità su illegittimi altrui comportamenti, che però non trovano alcuno spazio di verità ed attenzione nella sentenza.
Conseguentemente alla luce di quanto sin qui considerato, la sentenza in discorso si palesa meritevole di censura e passibile di riforma nell'addebito all'appellante delle spese di lite e finanche d'indennizzo ex art.96 cpc., oltre che nella non concessa sospensione dell'esecuzione».
§ VI. Le appellate , e nel CP_1 Controparte_2 CP_3
costituirsi in grado di appello, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, per il suo confuso riferimento ad altre vicende processuali (peraltro, coperte da plurimi giudicati), non a conoscenza della corte adita né rilevanti in questa sede,
sì da non consentire neppure l'individuazione di quanto effettivamente richiesto dalla parte appellante.
Inoltre, hanno richiamato le precedenti sentenze pronunciate tra le parti sulle opposizioni all'esecuzione proposte dall'avvocata EL e, in particolare, la n. 7400/2016, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione (sentenza confermata in grado di appello con sentenza di questa Corte n. 2534/2018 del 30
maggio 2018, passata in giudicato). Hanno, poi, eccepito l'inammissibilità dei motivi di opposizione, perché volti a sindacare il contenuto di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la sentenza n. 6129/2014, contro la quale l'avvocata EL ha proposto due distinti appelli, riuniti e rigettati con sentenza n. 3263/2020 del 28 settembre 2020, con la condanna della predetta appellante anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. (giudizi di appello nel corso dei quali, tra l'altro, l'avvocata AM EL ha proposto plurime istanze di ricusazione, tutte respinte), decisione confermata in virtù del rigetto del ricorso per cassazione (con ordinanza n. 24312/2023, a sua volta impugnata dalla stessa avvocata EL con «Ricorso per exceptio nullitatis, nonché revocazione»).
Sulla doglianza relativa alla condanna ex art. 96 c.p.c. nonostante la riduzione delle spese liquidate in sede cautelare, le appellate hanno dedotto la palese infondatezza e inammissibilità dei motivi di opposizione, già esaminati e rigettati in un precedente identico giudizio, onde l'opponente avrebbe ben potuto prevedere l'esito anche della sua nuova iniziativa.
Le appellate hanno proposto, quindi, le seguenti conclusioni:
-dichiarare la inammissibilità, nullità ed in ogni caso l'infondatezza della domanda, confermando la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite rimodulate per i due gradi di giustizia, oltre maggiorazione ed oneri, con “ulteriore condanna di cui all'art. 96,
terzo comma, cod. proc. civ., in considerazione dell'evidente abuso dello strumento
processuale compiuto dalla appellante la quale, pur essendo un avvocato, non ha esitato
a proseguire la causa odierna fino all'odierno grado, sulla base di motivazioni prive del
benché minimo fondamento”.
-rimettere gli atti del presente processo alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli per la giusta punizione dell'avv. AM EL.
§ VII. Il riferimento nell'atto di appello a vicende estranee al presente giudizio e, in questa sede, del tutto irrilevanti impone di riassumere come segue i termini della controversia.
Le odierne appellate, quali eredi di sono creditrici Parte_1
dell'avvocata AM EL dell'importo di € 5.560,25 (oltre che degli accessori – IVA e CPA – dovuti per legge) in forza della condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali, contenuta nella sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6129/2014 del 24 aprile 2014.
Tale statuizione di condanna, provvisoriamente esecutiva ex lege (art. 282 c.p.c.),
è divenuta definitiva, all'esito degli ulteriori gradi di giudizio attivati dalle impugnazioni dell'avvocata EL.
È indubbio, pertanto, che le eredi di abbiano il diritto di Parte_1
agire esecutivamente contro l'avvocata EL per ottenere, in difetto di pagamento spontaneo, quanto è loro dovuto in forza della menzionata sentenza.
È del pari indubbio, inoltre, che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale le
norme in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c. devono essere coordinate con quelle
relative alle impugnazioni e al giudicato, sicché ogni rilievo circa la sussistenza dei fatti
costitutivi del credito, come delibata dal giudice che ha emesso il provvedimento
azionato, dev'essere versata nei relativi mezzi di impugnazione e non può costituire
materia per l'opposizione all'esecuzione, preventiva o successiva, che in siffatta ipotesi
può fondarsi soltanto su fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla
formazione del titolo.
Pertanto, esulano dal thema decidendum del presente giudizio le questioni inerenti al merito della decisione contenuta nella sentenza che costituisce il titolo esecutivo.
Quanto alla doglianza relativa al mancato accoglimento, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, la questione è
anch'essa irrilevante, ciò pur senza considerare che il mancato esame dell'istanza ex art. 283 c.p.c., in sede di appello contro la sentenza anzidetta, di cui continua a discutere l'avvocata EL, è superata dal rigetto dell'appello,
intervenuto con sentenza n. 3263/2020 del 28 settembre 2020, confermato in
Cassazione. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione è soggetta al reclamo al collegio previsto dall'articolo 669-terdecies c.p.c. (ciò per espressa previsione dell'articolo 624,
secondo comma, c.p.c.), mentre nel successivo giudizio di merito, introdotto ai sensi dell'articolo 616 c.p.c., ciò che rileva non è se il giudice dell'esecuzione abbia correttamente esercitato il suo potere di sospensione del processo esecutivo, quanto piuttosto se il creditore abbia o no il diritto di procedere all'esecuzione forzata: diritto spettante al de cuius e, quindi, alle sue CP_2
eredi, prima in virtù del regime di provvisoria esecutività delle sentenze di condanna (art. 282 c.p.c.), in seguito in forza del giudicato.
Prive di rilievo sono anche tutte le ulteriori considerazioni contenute nell'atto di appello in ordine alla presenza (peraltro, neppure dimostrata) di un magistrato di questa Corte di appello nel giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo (che, si noti, neppure implicherebbe alcuna deroga alla competenza per territorio, ex art. 30-bis c.p.c.: cfr. Corte cost. 25.5.2004, n. 147), persona del tutto estranea all'azione esecutiva della cui legittimità si controverte e al relativo giudizio di opposizione (ex art. 615 c.p.c.). Non si vede, pertanto, di quale questione debba essere investita la Corte costituzionale.
V'è, invero, un solo punto per il quale l'appello merita considerazione, allorché
l'avvocata EL deduce la necessità d'instaurare la fase di merito per la condanna inflittale dal giudice dell'esecuzione per un importo esorbitante il
massimo, come ha attentamente contabilizzato il giudice, sì da doversi escludere la temerarietà della lite già solo per tale motivo.
Tale motivo di critica alla decisione appellata è, in effetti, fondato, atteso che la condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone il requisito della totale soccombenza della parte che la subisce, requisito che, nella specie, manca, già per effetto della decisione del tribunale che, accogliendo sul punto la contestazione dell'avvocata EL contro la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di chiusura della fase sommaria, ha diminuito la somma dovuta dalla debitrice opponente.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza appellata, va esclusa la condanna dell'appellante pronunciata dal tribunale ai sensi dell'articolo 96,
terzo comma, c.p.c.
Considerato anche il carattere meramente accessorio della condanna ex art. 96
c.p.c., resta ferma, sul merito della lite, la soccombenza dell'avvocata AM
EL che, pertanto, risponde delle spese di entrambi i gradi del giudizio, a norma dell'articolo 91 c.p.c.
Per il primo grado può confermarsi la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza appellata.
Le spese di appello si liquidano secondo lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00
della tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (in riferimento al valore della lite determinato ai sensi dell'articolo 17 c.p.c.).
L'importo di € 5.809,00, risultante dall'applicazione dei parametri medi, è
diminuito del 10% a € 5.228,10 (ex art. 4, comma 4, del D.M. 10 marzo 2014, n.
55), quindi aumentato del 60% (da € 5228,10 a € 8.364,96) a norma dell'articolo
4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per l'assistenza di più soggetti (tre)
aventi la medesima posizione processuale.
Infine, le affermazioni contenute negli atti difensivi dell'avvocata EL,
dove si adombrano condotte delittuose a carico, tra gli altri, del difensore delle appellate, oltre che di persone estranee al processo, impongono che ne sia data notizia al Procuratore della Repubblica di Napoli.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9788/2023
del 26 ottobre 2023, revoca la condanna dell'avvocata AM EL
al pagamento, in favore dei convenuti, di € 3.250,00 (ai sensi dell'articolo
96, terzo comma, c.p.c.); - conferma ogni ulteriore statuizione contenuta nella sentenza anzidetta;
- condanna l'avvocata AM EL al pagamento, in favore di
[...]
, e delle spese di appello, CP_1 Controparte_2 CP_3
liquidate in € 9.619,70 (di cui € 8.364,96 per compensi ed € 1.254,74 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dispone che copia dell'atto di appello e della presente sentenza sia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso il 16 gennaio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
IO SE Assunta d'Amore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1«Questo sodalizio presenta contatti molto consistenti con e, conseguentemente, con CP_2
l'avvocato LA, che è suo genero, ma contatti assai più stretti vi sono con l'avv.to Fabio Rossi,
[…] l'avv.to Fabio Rossi aveva bisogno di un collega di supporto, al di sopra di ogni sospetto di appartenenza all'area di “sodalizio persecutorio” (come lo è stato LA finché non si è scoperto che è il genero di che si attivasse al suo posto, ottenendo provvedimenti stupefacenti CP_2 quanto illegittimi senza suscitare maligne rimostranze. Nessuno poteva andare meglio del genero di un amico dei suoi amici. In effetti l'avv.to LA in questa esecuzione ha il ruolo di
UL nel cavallo di Troia. […] LA è stato utilizzato per ottenere provvedimenti stupefacenti nel convincimento di non suscitare il sospetto dell'appartenenza all'area - sodalizio. Portare