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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 930/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 4.3.2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria. R.g. n. 930/2023
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Vincenza Bennici in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 930\2023 R.G., promosso da:
nato a [...] il [...] (avv. Greco Giuseppe) Parte_1
RICORRENTE contro
, nato ad [...] il [...] (avv. Sciortino Giuseppe Luca) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da reato
All'udienza del 4 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato in data 13 giugno 2023, conveniva Parte_1
in giudizio – dinanzi a questo Tribunale – , premettendo in fatto che: CP_1
• il 15 luglio 2021, la Corte di Appello di Palermo – in riforma della sentenza n. 1176/16 dell'11.06.2016 resa dal Tribunale di Agrigento - aveva condannato alla CP_1
pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione, oltre al risarcimento del danno subito da esso attore, da liquidarsi dal giudice civile, perché responsabile dei reati di cui agli artt. 612, co.2, 582, 584 in relazione all'art.577 n.4 c.p., applicata l' attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n. 2 c.p., e ridotta la pena per il rito abbreviato prescelto, per avere minacciato di morte l'attore e per avergli provocato delle lesioni;
• da tale aggressione era derivato un danno non patrimoniale quale sofferenza soggettiva, un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute ed un danno alla salute a cui si aggiungevano il mancato guadagno in relazione alla mensilità del mese di novembre 2013 oltre che le spese legali sostenute nel corso del procedimento penale di primo e secondo grado;
ciò premesso, chiedeva che il resistente fosse condannato al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi euro 12.637,97.
Costituitosi ritualmente in giudizio, , chiedeva il rigetto della domanda contestando il CP_1
difetto del nesso di causalità tra la condotta accertata nel procedimento penale e i pregiudizi indicati nelle documentazioni mediche allegate dal ricorrente oltre che il quantum debeatur.
Istruita la causa mediante espletamento di CTU medico-legale, acquisita la documentazione prodotta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed all'udienza del 4 marzo 2025 e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'an debeatur non può sorgere, in questa sede, alcun dubbio circa la sussistenza dei seguenti fatti:
1) è stato condannato con sentenza irrevocabile 1) per avere minacciato di CP_1
morte in quanto questi, Carabiniere, lo aveva richiamato perché suonava il Parte_1
clacson ripetutamente, in ora notturna, proferendo le frasi del seguente tenore letterale:
“vattene via pezzo di merda burdone…se non te ne vai ti lascio a Persona_1 terra…vedi di andartene, se non te ne vai sei morto”; 2) per avere cagionato all'attore, con spintoni e calci, lesioni personali consistite nella distorsione del mignolo destro e contusione all'anca sinistra, giudicate guaribili in tre giorni;
Tale certezza trae origine dall'esistenza di una sentenza penale, in precedenza richiamata, già passata in giudicato, con la quale il resistente è stato condannato per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata nei confronti del ricorrente alla pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione (cfr. sentenza
Corte di Appello di Palermo del 15.07.2021, in atti).
Preso atto, quindi, del fatto che si è in presenza di una pluralità di atti illeciti (minaccia grave e lesione personale) e che tale atti sono soggettivamente imputabili al resistente a titolo di dolo – anche tale aspetto della questione è coperto dal giudicato penale - va adesso esaminata la questione afferente la sussistenza dei c.d. danni-conseguenza.
A tal proposito non ignora il giudicante che per un orientamento della Corte di Cassazione – cui implicitamente fa riferimento la difesa del resistente – “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito. Ne consegue che ogni ulteriore affermazione contenuta nella motivazione della sentenza penale inerente alla concreta sussistenza ed all'entità del danno non può attingere alla dignità di giudicato, e non esonera il danneggiato dall'onere della prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno in sede di giudizio civile di liquidazione del quantum” (Cass. 26 febbraio 1998, n. 2127).
Ciò premesso, quanto al danno patrimoniale relativo alla decurtazione dello stipendio per il mese di novembre 2013 allegato da , si ritiene che l'attore non abbia assolto compiutamente all'onere Pt_1
probatorio su di esso gravante. Questi infatti, avrebbe dovuto (e potuto) provare l'esistenza di un lucro cessante per tale decurtazione attraverso una puntuale specificazione dei motivi per cui la busta paga di tale mensilità era inferiore agli altri periodi, chiarendo ad esempio se negli altri mesi erano stati effettuati degli straordinari o altri servizi a cui, nel mese di novembre, l'attore aveva dovuto rinunciare a causa delle lesioni subite.
Peraltro, va notato che, come dedotto dal ricorrente, la convalescenza per i fatti di causa è durata dal
23.09.2013 al 4.11.2013, e che non si spiega come mai quest'ultimo non abbia lamentato nessuna decurtazione per l'intero mese di ottobre, dolendosi esclusivamente della riduzione relativa al mese di novembre, in cui il periodo di recupero della malattia era stato peraltro di soli undici giorni.
Pertanto, non può accogliersi la domanda formulata dal ricorrente relativa a tale voce risarcitoria.
L'attore ha inoltre chiesto il risarcimento per le spese sostenute nel corso del procedimento penale di primo e di secondo grado per un importo pari a euro nei € 4.500,00.
La domanda è fondata solo in parte.
Quanto al giudizio penale di primo grado, non è stata prodotta alcuna fattura emessa dal legale incaricato della difesa in tale procedimento e inoltre, dalla sentenza della Corte di Appello risulta che il convenuto è stato già condannato a pagare euro 1.500,00 in favore della parte civile, per le spese di tale giudizio.
Quanto al giudizio innanzi alla Corte di Appello, gli unici documenti che si possono prendere in considerazioni sono le fatture emesse dal legale che ha rappresentato in quel procedimento, Pt_1
attestanti una richiesta di pagamento di euro 2.500,00.
Da tale somma deve però essere detratto l'importo di euro 1.500.00 già riconosciuto dal Giudice penale in sede di liquidazione delle spese di lite del giudizio d'appello, avendo l'attore, in relazione al predetto importo, un titolo in base al quale agire. Pertanto, a titolo di ristoro per le spese legali sostenute, spetta all'attore la somma di euro 1.000,00.
Quanto al danno patrimoniale per le spese mediche sostenute a causa dell'aggressione subita e per il danno non patrimoniale, è stata fornita dal ricorrente una prova specifica circa la sussistenza di una sofferenza fisica o psichica come conseguenza delle lesioni personali, essendo state prodotti i documenti sanitari che le hanno certificate.
Accertata la sussistenza di un danno biologico connesso all'illecito, va adesso affermata la risarcibilità dello stesso, stante il combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. ed alla luce della sentenza penale di condanna per lesioni e minaccia aggravata- ormai passata in giudicato -, emessa in relazione ai fatti per cui è causa, a carico del resistente.
Nella quantificazione del danno non patrimoniale, punto di riferimento essenziale è la ctu a firma del dott. , il quale ha stimato nel 3% il danno biologico permanente residuato a Persona_2 per i postumi da “di frattura della base della falange ungueale con distacco del Parte_1 tendine estensore del V° dito della mano destra.” nonché in 2 giorni il periodo di inabilità temporanea assoluta ed in 38 giorni quello di inabilità temporanea parziale (di cui 30 al 75 % e 8 al 25 %).
Sulla scorta dei superiori accertamenti – che si condividono in questa sede – e facendo uso dei canoni ermeneutica conseguenti alla nota pronunzia della Suprema Corte n. 26972 del 11 novembre 2008
nonché, da ultimo, alla pronunzia nr. 14402 del 2011 (alle cui condivisibili motivazioni si rinvia) – e quindi facendo uso delle tabelle “di Milano” per la liquidazione - il danno non patrimoniale spettante al ricorrente ammonta ad euro 3.183,00 per la lesione dell'integrità fisica permanente, considerata in tale voce la sofferenza morale subita dall'attore, poiché essa si può presumere trattandosi di lesioni personali causate da una parte all'altra con dolo, con la consapevolezza della volontarietà dell'aggressione.
Nessuna personalizzazione va invece fatta in relazione alla componente esistenziale del danno in mancanza di qualsivoglia allegazione.
Spettano inoltre al ricorrente euro 3.047,50 per l'invalidità temporanea, così pervenendo a una somma complessiva d euro 6.230,50.
Sono state inoltre documentate spese sanitarie, ritenute congrue dal c.t.u. in misura pari ad euro
284,57.
Si perviene così alla conclusione per cui le somme dovute sono le seguenti: per il danno non patrimoniale subito euro 6.230,50 e per il danno patrimoniale euro 1.284,57. Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Ora, poiché il danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo di insorgenza),
applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione
(con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendevano l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 8.720,66.
Sulla somma in questione – al cui pagamento, per le ragioni esposte in precedenza, deve essere condannato il convenuto – sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei valori minimi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate e alle difese in concreto spiegate.
Le spese di ctu sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
IL GIUDICE uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando,
condanna a pagare all'attore, per i titoli di cui alla parte motiva, la somma di euro € CP_1
8.720,66, , oltre interessi legali dalla data di questa decisione al saldo;
condanna il convenuto a corrispondere all'attore le spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.813,00, di cui euro 2.539,00 per compenso di avvocato e euro 274,00 per spese, oltre accessori di legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto;
indica, in relazione al disposto degli artt. 59 lettera d) e 60 del T.U. sull'imposta di registro, in CP_1
la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
[...]
Così deciso in Agrigento, addì 4.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)