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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 23 del mese di aprile, davanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1889/2021 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Germanà Bozza, giusta procura in atti;
- attore
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gabriella Campochiaro, giusta procura in atti;
- convenuto
e nei confronti di
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cardile, giusta procura in atti.
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Giuseppe Germanà Bozza nell'interesse dell'attore, l'avv. Gabriella Campochiaro nell'interesse del convenuto e l'avv.
Luigi Cardile nell'interesse della compagnia assicurativa chiamata in causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
1 FATTO E DIRITTO
ha agìto in giudizio al fine di ottenere – previo accertamento Parte_1 della responsabilità ex art. 1176 c.c. – la condanna dell'avv. Controparte_1
al risarcimento del danno subìto a causa dell'estinzione del giudizio iscritto al n.1635/2019 R.G., presso il Tribunale di Patti, nonché la condanna alla restituzione della somma corrispostagli per l'iscrizione a ruolo della causa civile.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto di essere autorizzato Controparte_1
a chiamare in causa la nel merito, ha chiesto il rigetto della Controparte_2
domanda attorea ritenendola infondata e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento dei compensi professionali per l'attività professionale espletata in suo favore.
Il Tribunale, con provvedimento dell'11.4.2022, ha autorizzato il convenuto a chiamare in causa la Controparte_2
La costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inoperatività Controparte_2
della polizza assicurativa stipulata con il professionista convenuto per le motivazioni indicate in atti;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria formulata da con vittoria di spese e compensi di causa. Pt_1
Espletata l'istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Fatta questa premessa, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014
n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214). Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il principio della "ragione più liquida" - in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr.
Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014).
Precisato ciò, occorre evidenziare che in materia di responsabilità professionale la Suprema Corte ha più volte precisato che “la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente
2 svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Qualora si tratti dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici.” (cfr. Cass. n. 10526/2015).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (cfr. Cass. n.
33442/2022) e che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.” (cfr. Cass. n. 7064/2021; Cass. n. 25112/2017).
In materia di responsabilità professionale, per dimostrare l'inadempimento dell'avvocato agli obblighi scaturenti dall'incarico conferitogli non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, nonché il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente;
bisogna provare, più precisamente, che ove l'avvocato avesse tenuto il
3 comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr. Cass. 1984/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame – così come emerge dalle risultanze processuali e, in particolare, dai verbali depositati in atti (cfr. all. 11 e 13 comparsa convenuto) – l'estinzione del giudizio n. 1635/2019 R.G. è conseguenza della condotta negligente dell'avv. che ha omesso di depositare le note per la CP_1 trattazione scritta dell'udienza del 15.12.2020, regolarmente comunicata, nonché omesso di presenziare all'udienza svoltasi in presenza in data 19.1.2021.
A conferma di ciò, a pag. 5 della comparsa di costituzione l'odierno convenuto ha affermato quanto segue: “… Per una mera svista, però, l'Avv.
ometteva di depositare note di trattazione in vista dell'udienza del CP_1
15/12/2020 e, per tale ragione, la causa veniva rinviata, si sensi dell'art. 309
c.p.c., all'udienza del 19/01/2021 … A seguito di ciò, l'Avv. , credendo CP_1 che anche tale udienza si sarebbe svolta, al pari delle altre che l'avevano preceduta, con le modalità della trattazione scritta, in data 14/01/2021 depositava note di trattazione per l'udienza del 19/01/2021”.
Ed ancora, il convenuto, durante l'interrogatorio formale reso all'udienza dell'11.3.2025, con riferimento all'attività svolta per l'udienza del 19.1.2021 fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., nell'ambito del giudizio n. 1635/2019 R.G., ha dichiarato: “… si è trattato di un errore poiché eravamo durante il periodo Covid ed io ho provveduto ad inviare le note scritte per udienza che invece era in presenza”.
Orbene, osserva il Tribunale che dalle risultanze processuali si evince che l'avv. – violando i canoni di diligenza professionale sanciti dall'art. 1176 CP_1
c.c. – ha posto in essere una condotta – nella specie omissiva – che ha determinato l'estinzione del giudizio n. 1635/2019 R.G..
Ed invero, se l'avv. avesse depositato le note per lo svolgimento CP_1 dell'udienza a trattazione scritta del 15.12.2020 o avesse verificato le modalità di svolgimento della successiva udienza tenutasi il 19.1.2021 avrebbe – certamente – potuto evitare il provvedimento emesso dal Tribunale di cancellazione ed estinzione del giudizio n. 1635/2019 R.G..
Sulla base di quanto esposto, pertanto, il convenuto è responsabile per
4 violazione degli obblighi assunti con il mandato professionale.
Passando ad esaminare la domanda attorea finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto a seguito della condotta posta in essere dal convenuto osserva il Tribunale che la suddetta domanda non può essere accolta in quanto l'attore non ha dimostrato che il danno è eziologicamente riconducibile alla condotta - nella specie omissiva - del convenuto.
Al riguardo, non ha dimostrato che qualora l'avv. avesse Pt_1 CP_1
operato diligentemente, il giudizio n. 1635/2019 R.G. – sulla base dei criteri probabilistici – si sarebbe concluso con una pronuncia per sè favorevole.
Lo stesso invero, si è limitato ad affermare che il giudizio n. 1635/2019
R.G. si era svolto nella contumacia della controparte ed era stato ritenuto maturo per la decisione.
Ebbene, detti elementi non sono sufficienti a dimostrare che la controversia si sarebbe conclusa con esito positivo per l'odierno attore;
a ciò si aggiunge che il non ha avanzato neppure istanze istruttorie poste a fondamento della sua Pt_1
pretesa risarcitoria.
In ragione di quanto evidenziato, dunque, nonostante l'accertata condotta negligente dell'avv. , la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dello CP_1
stesso deve essere rigettata.
Giova ricordare, a tal proposito, che “ … l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso
5 eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis Cass.
Civ. 17414/2019; Cass. Civ. 26516/2020; Cass. Civ. 22026/2004; Cass. Civ.
11548/2013)." (cfr. Tribunale di Milano, n. 6190/2021).
Ed ancora, non merita accoglimento neanche la domanda attorea avente ad oggetto il rimborso delle spese asseritamente corrisposte da all'avv. Pt_1
per l'iscrizione a ruolo della suddetta controversia. CP_1
Dalla disamina degli atti di causa, difatti, non vi è prova che l'attore abbia corrisposto alcun importo al convenuto.
Sul punto si precisa che la prova testimoniale articolata dall'attore, nella seconda memoria istruttoria, è inammissibile in quanto – a fronte dell'eccezione tempestivamente avanzata dal convenuto ex art. 2726 c.c. – il pagamento di somme doveva essere dimostrato documentalmente e non tramite i testimoni.
Passando ad esaminare la domanda avanzata dal convenuto in via riconvenzionale si osserva quanto segue.
L'avv. ha chiesto di condannare al pagamento dell'attività CP_1 Pt_1
professionale espletata in favore di quest'ultimo; ha chiesto, in particolare, la somma di € 502,32 per l'espletamento della procedura di mediazione e la somma di € 1.931,53 per la fase di studio ed introduttiva del giudizio.
Detta domanda non merita accoglimento in quanto infondata.
Invero, sulla base dell'art. 2233, comma 1 e 2, c.c. “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”.
Per giurisprudenza condivisa, inoltre, “Nella determinazione degli onorari dell'avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui
l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.” (cfr. Cass.,
2863/2014).
Orbene, nella specie l'attività posta in essere dal convenuto in virtù dell'incarico affidatogli non ha attribuito all'attore alcun vantaggio né permesso allo stesso il raggiungimento di alcun risultato;
essa, conseguentemente, non merita di essere retribuita.
6 Ed invero, il giudizio n. 1635/2019 R.G. – stante la condotta negligente del professionista convenuto – è stato definito con una pronuncia in rito che nulla ha statuito in ordine ai fatti controversi;
pertanto, tale pronuncia è risultata priva di utilità per il Pt_1
Il aveva dato incarico al professionista per assisterlo in giudizio, Pt_1
conseguentemente, con l'estinzione del giudizio n. 1635/19 R.G., l'avv. CP_1 non ha espletato l'incarico conferitogli che era proprio quello di vedere l'esito - positivo o negativo - della controversia instaurata.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio tra l'attore ed il convenuto, stante la parziale soccombenza reciproca, sono compensate in ragione di 2/3; la restante parte di 1/3
è posta a carico di . Controparte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo – in ragione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta dalle parti - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Le spese di lite tra l'attore e la società chiamata in causa, invece, seguono il principio della causazione;
queste ultime sono liquidate in dispositivo – in ragione del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e della circostanza che la ha riproposto le difese articolate dal convenuto Controparte_2
- secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
A tal proposito è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. n. 6144/2024).
7 Nella specie, la chiamata in causa della non è da ritenersi Controparte_2
manifestamente infondata considerati i fatti posti a supporto della domanda attorea e la circostanza che la polizza assicurativa era stata stipulata in data anteriore all'instaurazione del presente giudizio e all'atto di messa in mora (del 12.6.2021) inviato dall'attore al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1889/2021 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accerta e dichiara il convenuto responsabile per violazione degli obblighi assunti con il mandato professionale;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore;
3) rigetta la domanda di rimborso avanzata dall'attore;
4) rigetta la domanda riconvenzionale;
5) condanna il convenuto a corrispondere in favore dell'attore la somma – già decurtata di 2/3 – di € 88,00 a titolo di spese vive e di € 1.692,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
6) condanna l'attore a corrispondere in favore della terza chiamata in causa la somma di € 1.900,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie;
Così deciso in Patti, 23 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
8
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 23 del mese di aprile, davanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1889/2021 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Germanà Bozza, giusta procura in atti;
- attore
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gabriella Campochiaro, giusta procura in atti;
- convenuto
e nei confronti di
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cardile, giusta procura in atti.
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Giuseppe Germanà Bozza nell'interesse dell'attore, l'avv. Gabriella Campochiaro nell'interesse del convenuto e l'avv.
Luigi Cardile nell'interesse della compagnia assicurativa chiamata in causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed ai verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
1 FATTO E DIRITTO
ha agìto in giudizio al fine di ottenere – previo accertamento Parte_1 della responsabilità ex art. 1176 c.c. – la condanna dell'avv. Controparte_1
al risarcimento del danno subìto a causa dell'estinzione del giudizio iscritto al n.1635/2019 R.G., presso il Tribunale di Patti, nonché la condanna alla restituzione della somma corrispostagli per l'iscrizione a ruolo della causa civile.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto di essere autorizzato Controparte_1
a chiamare in causa la nel merito, ha chiesto il rigetto della Controparte_2
domanda attorea ritenendola infondata e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento dei compensi professionali per l'attività professionale espletata in suo favore.
Il Tribunale, con provvedimento dell'11.4.2022, ha autorizzato il convenuto a chiamare in causa la Controparte_2
La costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inoperatività Controparte_2
della polizza assicurativa stipulata con il professionista convenuto per le motivazioni indicate in atti;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria formulata da con vittoria di spese e compensi di causa. Pt_1
Espletata l'istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Fatta questa premessa, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014
n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214). Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il principio della "ragione più liquida" - in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr.
Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n.
12002/2014).
Precisato ciò, occorre evidenziare che in materia di responsabilità professionale la Suprema Corte ha più volte precisato che “la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente
2 svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Qualora si tratti dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici.” (cfr. Cass. n. 10526/2015).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (cfr. Cass. n.
33442/2022) e che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.” (cfr. Cass. n. 7064/2021; Cass. n. 25112/2017).
In materia di responsabilità professionale, per dimostrare l'inadempimento dell'avvocato agli obblighi scaturenti dall'incarico conferitogli non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno, nonché il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente;
bisogna provare, più precisamente, che ove l'avvocato avesse tenuto il
3 comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr. Cass. 1984/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame – così come emerge dalle risultanze processuali e, in particolare, dai verbali depositati in atti (cfr. all. 11 e 13 comparsa convenuto) – l'estinzione del giudizio n. 1635/2019 R.G. è conseguenza della condotta negligente dell'avv. che ha omesso di depositare le note per la CP_1 trattazione scritta dell'udienza del 15.12.2020, regolarmente comunicata, nonché omesso di presenziare all'udienza svoltasi in presenza in data 19.1.2021.
A conferma di ciò, a pag. 5 della comparsa di costituzione l'odierno convenuto ha affermato quanto segue: “… Per una mera svista, però, l'Avv.
ometteva di depositare note di trattazione in vista dell'udienza del CP_1
15/12/2020 e, per tale ragione, la causa veniva rinviata, si sensi dell'art. 309
c.p.c., all'udienza del 19/01/2021 … A seguito di ciò, l'Avv. , credendo CP_1 che anche tale udienza si sarebbe svolta, al pari delle altre che l'avevano preceduta, con le modalità della trattazione scritta, in data 14/01/2021 depositava note di trattazione per l'udienza del 19/01/2021”.
Ed ancora, il convenuto, durante l'interrogatorio formale reso all'udienza dell'11.3.2025, con riferimento all'attività svolta per l'udienza del 19.1.2021 fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., nell'ambito del giudizio n. 1635/2019 R.G., ha dichiarato: “… si è trattato di un errore poiché eravamo durante il periodo Covid ed io ho provveduto ad inviare le note scritte per udienza che invece era in presenza”.
Orbene, osserva il Tribunale che dalle risultanze processuali si evince che l'avv. – violando i canoni di diligenza professionale sanciti dall'art. 1176 CP_1
c.c. – ha posto in essere una condotta – nella specie omissiva – che ha determinato l'estinzione del giudizio n. 1635/2019 R.G..
Ed invero, se l'avv. avesse depositato le note per lo svolgimento CP_1 dell'udienza a trattazione scritta del 15.12.2020 o avesse verificato le modalità di svolgimento della successiva udienza tenutasi il 19.1.2021 avrebbe – certamente – potuto evitare il provvedimento emesso dal Tribunale di cancellazione ed estinzione del giudizio n. 1635/2019 R.G..
Sulla base di quanto esposto, pertanto, il convenuto è responsabile per
4 violazione degli obblighi assunti con il mandato professionale.
Passando ad esaminare la domanda attorea finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto a seguito della condotta posta in essere dal convenuto osserva il Tribunale che la suddetta domanda non può essere accolta in quanto l'attore non ha dimostrato che il danno è eziologicamente riconducibile alla condotta - nella specie omissiva - del convenuto.
Al riguardo, non ha dimostrato che qualora l'avv. avesse Pt_1 CP_1
operato diligentemente, il giudizio n. 1635/2019 R.G. – sulla base dei criteri probabilistici – si sarebbe concluso con una pronuncia per sè favorevole.
Lo stesso invero, si è limitato ad affermare che il giudizio n. 1635/2019
R.G. si era svolto nella contumacia della controparte ed era stato ritenuto maturo per la decisione.
Ebbene, detti elementi non sono sufficienti a dimostrare che la controversia si sarebbe conclusa con esito positivo per l'odierno attore;
a ciò si aggiunge che il non ha avanzato neppure istanze istruttorie poste a fondamento della sua Pt_1
pretesa risarcitoria.
In ragione di quanto evidenziato, dunque, nonostante l'accertata condotta negligente dell'avv. , la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dello CP_1
stesso deve essere rigettata.
Giova ricordare, a tal proposito, che “ … l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso
5 eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis Cass.
Civ. 17414/2019; Cass. Civ. 26516/2020; Cass. Civ. 22026/2004; Cass. Civ.
11548/2013)." (cfr. Tribunale di Milano, n. 6190/2021).
Ed ancora, non merita accoglimento neanche la domanda attorea avente ad oggetto il rimborso delle spese asseritamente corrisposte da all'avv. Pt_1
per l'iscrizione a ruolo della suddetta controversia. CP_1
Dalla disamina degli atti di causa, difatti, non vi è prova che l'attore abbia corrisposto alcun importo al convenuto.
Sul punto si precisa che la prova testimoniale articolata dall'attore, nella seconda memoria istruttoria, è inammissibile in quanto – a fronte dell'eccezione tempestivamente avanzata dal convenuto ex art. 2726 c.c. – il pagamento di somme doveva essere dimostrato documentalmente e non tramite i testimoni.
Passando ad esaminare la domanda avanzata dal convenuto in via riconvenzionale si osserva quanto segue.
L'avv. ha chiesto di condannare al pagamento dell'attività CP_1 Pt_1
professionale espletata in favore di quest'ultimo; ha chiesto, in particolare, la somma di € 502,32 per l'espletamento della procedura di mediazione e la somma di € 1.931,53 per la fase di studio ed introduttiva del giudizio.
Detta domanda non merita accoglimento in quanto infondata.
Invero, sulla base dell'art. 2233, comma 1 e 2, c.c. “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”.
Per giurisprudenza condivisa, inoltre, “Nella determinazione degli onorari dell'avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui
l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.” (cfr. Cass.,
2863/2014).
Orbene, nella specie l'attività posta in essere dal convenuto in virtù dell'incarico affidatogli non ha attribuito all'attore alcun vantaggio né permesso allo stesso il raggiungimento di alcun risultato;
essa, conseguentemente, non merita di essere retribuita.
6 Ed invero, il giudizio n. 1635/2019 R.G. – stante la condotta negligente del professionista convenuto – è stato definito con una pronuncia in rito che nulla ha statuito in ordine ai fatti controversi;
pertanto, tale pronuncia è risultata priva di utilità per il Pt_1
Il aveva dato incarico al professionista per assisterlo in giudizio, Pt_1
conseguentemente, con l'estinzione del giudizio n. 1635/19 R.G., l'avv. CP_1 non ha espletato l'incarico conferitogli che era proprio quello di vedere l'esito - positivo o negativo - della controversia instaurata.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio tra l'attore ed il convenuto, stante la parziale soccombenza reciproca, sono compensate in ragione di 2/3; la restante parte di 1/3
è posta a carico di . Controparte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo – in ragione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta dalle parti - secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Le spese di lite tra l'attore e la società chiamata in causa, invece, seguono il principio della causazione;
queste ultime sono liquidate in dispositivo – in ragione del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e della circostanza che la ha riproposto le difese articolate dal convenuto Controparte_2
- secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
A tal proposito è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. n. 6144/2024).
7 Nella specie, la chiamata in causa della non è da ritenersi Controparte_2
manifestamente infondata considerati i fatti posti a supporto della domanda attorea e la circostanza che la polizza assicurativa era stata stipulata in data anteriore all'instaurazione del presente giudizio e all'atto di messa in mora (del 12.6.2021) inviato dall'attore al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1889/2021 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accerta e dichiara il convenuto responsabile per violazione degli obblighi assunti con il mandato professionale;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore;
3) rigetta la domanda di rimborso avanzata dall'attore;
4) rigetta la domanda riconvenzionale;
5) condanna il convenuto a corrispondere in favore dell'attore la somma – già decurtata di 2/3 – di € 88,00 a titolo di spese vive e di € 1.692,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
6) condanna l'attore a corrispondere in favore della terza chiamata in causa la somma di € 1.900,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie;
Così deciso in Patti, 23 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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