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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6990 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto risarcimento danni,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Forte, domiciliatario in Parte_1
Napoli, alla via Alessandro Poerio, 50;
- Attore -
E
Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ermelinda
[...]
Cavaliere, domiciliatario in Napoli alla via Lepanto, 111.
- Convenuto -
Conclusioni: per l'attore: “si riporta a tutte le proprie domande, eccezioni e deduzioni, sia principali che subordinate, sia di merito che istruttorie, … , così come da proprio atto introduttivo … e … note ex art. 183, VI comma, n.1, 2 e 3, c.p.c.”, vinte le distraende spese di lite;
per il convenuto: “a) in rito, dichiarare la improcedibilità della domanda per la mancata proposizione del procedimento di mediazione di cui alla L.98/2013; b) nel merito, rigettare la domanda avversa in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata …, ed, in ogni caso, dichiarando la carenza di legittimazione attiva del … Pt_1
[ ; c) vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali, ed accessori come per legge, anche ex art. 96 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio il Condominio sito in Napoli alla Parte_1 [...]
isolato 27, chiedendo: CP_1 2
-. Di accertare la responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2051-2053 c.c. nonché art. 2043 c.c., per i “danni” all'“alloggio n. 567”, “occupa[to]” da lui e dal suo nucleo familiare, posto al primo piano nel fabbricato dell'isolato 27/E sito nel , nonché “alle CP_1
masserizie presenti nell'immobile e alle sue suppellettili”, causati da infiltrazioni d'acqua derivate da “una conduttura di scolo insistente nel vano 'cucina' e posta a servizio del
”, accertate anche dai Vigili del Fuoco in data 5.1.2016; CP_1
-. Di condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle infiltrazioni, patrimoniali e non (compreso “il forte danno conseguente allo stress subito dall'attore, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati”), quantificati in € 15.000,00 – o nell'altra somma che sarebbe stata accertata in corso di causa – oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, vinte le distraende spese di lite.
Il convenuto, costituitosi, ha eccepito:
-. L'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria per legge, avendo il giudizio ad oggetto “diritti disponibili in materia condominiale”;
-. La nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n.4 c.p.c. e 164 c.p.c.;
-. Il difetto di legittimazione attiva di , a ragione della sua qualità di mero Parte_1
“occupante” dell'immobile interessato dalle infiltrazioni, di proprietà dell'Istituto Autonomo
Case Popolari.
Ha chiesto, comunque, il rigetto dell'infondata domanda, contestando il c.d. preventivo lavori depositato dall'attore in quanto “mero atto di parte” e riportante una “quantificazione… stilata con assoluta genericità, a corpo, e senza alcuna indicazione dei costi sia per la manodopera che dei materiali”, vinte, in ogni caso, le spese di lite.
Espletate la prova testimoniale e una C.T.U., prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc, con riserva all'esito della decisione.
2.- Il risarcimento del danno per infiltrazioni provenienti dalle parti comuni di un edificio condominiale non rientra nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria. In particolare,
l'oggetto della presente controversia non attiene alla violazione o errata applicazione degli artt. 1117-1139 c.c., considerato che l'art. 71 quater disp. att. c.c. specifica che, per
“controversie in materia di condominio” - che in base all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 4 marzo
2010 n.28 sono sottoposte a mediazione obbligatoria - si intendono quelle derivanti dalla 3
violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli artt. 61-72 disp. att. c.c..
Va rigettata, pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione.
3.- Dalla lettura dell'atto di citazione si desume chiaramente l'esistenza degli elementi di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c., essendo espressamente indicati l'esposizione dei fatti, temporalmente delimitati anche dal riferimento all'intervento dei Vigili del Fuoco, le conclusioni, sopra riportate, e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 2051, 2053 e 2043 c.c.
Va rigettata, pertanto, l'eccezione di nullità della citazione.
4.- Giova premettere che l'attore ha prodotto in giudizio il certificato di assegnazione dell'immobile appartenente all'Istituto Autonomo Case Popolari, interessato dalle infiltrazioni d'acqua per cui è causa, e la posizione contabile degli oneri condominiali.
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il rapporto intercorrente tra concedente e concessionario è assimilabile ad un rapporto di locazione;
invero, gli atti tramite i quali un ente pubblico economico procede all'assegnazione di alloggi popolari rientrano tra le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 DPR 633/1972, essendo riconducibili tra
“le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili”.
A norma dell'art. 1585 comma 2 c.c., il conduttore dell'immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (cfr., con riferimento a danni da infiltrazione d'acqua da appartamento sovrastante, Cass., 31/8/2011, n. 17881; Cass.,
20/8/2003, n. 12220. Cfr. altresì Cass., 15/12/2015, n. 25219; Cass., 4/11/2014, n.
23447; Cass., 24/11/2005, n. 24805).
Presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 1585 c.c. è la detenzione della cosa a titolo di locazione con l'esercizio di un potere di fatto su di essa;
è dunque sufficiente fornire la prova di tale potere di fatto mentre, trattandosi di pretese di fatto da parte del terzo, non è necessaria la prova della proprietà.
Del resto, in linea generale l'ingiustizia del danno risarcibile non è connessa necessariamente alla proprietà del bene danneggiato, bensì ad ogni situazione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento.
Pertanto, “si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno all'uso o nel 4
godimento della res locata, in quanto, qualora nell'immobile si verifichi un'infiltrazione, il conduttore ex art. 1585 comma 2 c.c., gode di un'autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. … Infatti, ai fini della legittimazione attiva è sufficiente provare l'esistenza di questo potere di fatto, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né all'esistenza di un danno tutelato erga omnes” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza 31 agosto 2011, n. 17881; cfr. in termini altresì Cass. ordinanza 5 maggio 2020 n.8466).
Non è contestato, nel caso di specie, l'esistenza del potere di fatto del assegnatario, Pt_1
sull'alloggio IACP per cui è causa.
Per l'esposte ragioni, va rigettata l'eccezione di difetto della legittimazione attiva del Pt_1
5.- Giova premettere che il convenuto, nel costituirsi in giudizio, non ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., né l'esistenza delle infiltrazioni d'acqua nell'alloggio occupato dal né la loro riconducibilità alla perdita di una conduttura condominiale. Pt_1
La prova di detti fatti, non specificamente contestati e che possono pertanto essere posti a fondamento della decisione, emerge altresì dalle deposizioni dei testimoni e Testimone_1
dalla documentazione fotografica depositata dall'attore e dalle risultanze della Testimone_2
CTU espletata, complessivamente valutate.
In particolare, il CTU ing. ha rilevato, nel corso degli accessi espletati: Persona_1
-. “la zona dell'ambiente wc, in corrispondenza del cassonetto dove corre il discendente pluviale e da cui, come accertato anche dai VV.FF intervenuti sul posto, si CP_2 determinavano le lamentate infiltrazioni”;
-. che “le dette infiltrazioni hanno interessato l'intradosso del solaio di copertura dell'ambiente wc, estendendosi all'intradosso del[l']ingresso/disimpegno e a quello dell'ambiente cucina;
oltre alle pareti di delimitazione dei detti ambienti”;
-. “le dette infiltrazioni dal discendente pluviale compromettevano i soffitti degli ambienti wc, cucina, ingresso/disimpegno, oltre le pareti di delimitazione dei detti ambienti” dell'alloggio del determinando “rigonfiamenti e piccolo distacco dell'intonaco sia nell'ambiente Pt_1
wc che nella cucina;
scrostatura dello strato pittorico presente sulle pareti e malfunzionamento all'impianto elettrico”.
Alla stregua di tali risultanze, il è tenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al CP_1
risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Il Tribunale stima equo liquidare i predetti danni, relativi al costo dei lavori necessari al ripristino degli ambienti interessati, vistine l'apprezzamento e la descrizione del CTU, in complessivi € 4.300,00 oltre IVA, somma già rivalutata all'attualità è già maggiorata del lucro 5
cessante presuntivamente provocato dal ritardato pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza a fino al saldo effettivo.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento dei danni alle “masserizie presenti nell'immobile e alle suppellettili” e del “forte danno conseguente allo stress subito”, del tutto priva in termini di allegazioni, essendo stati i predetti beni mobili solo genericamente indicati quali “masserizie” e “suppellettili”, senza alcuna altra specificazione, e avendo l'attore allegato di aver subito uno “stress” senza, tuttavia, specificare quale tipo di pregiudizio di natura psico – emotiva abbia subito e sena indicare in modo chiaro le modalità con cui tale stress si sarebbe manifestato e inciso sulla propria sfera personale.
In mancanza dell'allegazione di elementi fattuali determinati e specifici, la domanda risarcitoria va ritenuta infondata.
Giova rilevare, infine, che il mancato godimento di un bene immobile non può essere addotto quale danno in re ipsa, permanendo l'onere del richiedente di darne prova anche mediante presunzioni semplici.
6.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza del convenuto, a carico del quale vanno poste definitivamente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Condanna il convenuto alla Controparte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore dell'attore CP_1 Parte_1
della somma di € 4.300,00 oltre IVA, per risarcimento dei danni dedotti in lite, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo;
2). Rigetta ogni altra domanda;
3). Condanna il medesimo al pagamento in favore del predetto attore delle spese CP_1
processuali, liquidate in € 284,00 per spese e € 3.387,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A.
e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Forte, anticipatario;
3). Pone le spese di CTU in via definitiva a carico del convenuto.
Napoli, 14.4.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6990 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto risarcimento danni,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Forte, domiciliatario in Parte_1
Napoli, alla via Alessandro Poerio, 50;
- Attore -
E
Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ermelinda
[...]
Cavaliere, domiciliatario in Napoli alla via Lepanto, 111.
- Convenuto -
Conclusioni: per l'attore: “si riporta a tutte le proprie domande, eccezioni e deduzioni, sia principali che subordinate, sia di merito che istruttorie, … , così come da proprio atto introduttivo … e … note ex art. 183, VI comma, n.1, 2 e 3, c.p.c.”, vinte le distraende spese di lite;
per il convenuto: “a) in rito, dichiarare la improcedibilità della domanda per la mancata proposizione del procedimento di mediazione di cui alla L.98/2013; b) nel merito, rigettare la domanda avversa in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata …, ed, in ogni caso, dichiarando la carenza di legittimazione attiva del … Pt_1
[ ; c) vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali, ed accessori come per legge, anche ex art. 96 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio il Condominio sito in Napoli alla Parte_1 [...]
isolato 27, chiedendo: CP_1 2
-. Di accertare la responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2051-2053 c.c. nonché art. 2043 c.c., per i “danni” all'“alloggio n. 567”, “occupa[to]” da lui e dal suo nucleo familiare, posto al primo piano nel fabbricato dell'isolato 27/E sito nel , nonché “alle CP_1
masserizie presenti nell'immobile e alle sue suppellettili”, causati da infiltrazioni d'acqua derivate da “una conduttura di scolo insistente nel vano 'cucina' e posta a servizio del
”, accertate anche dai Vigili del Fuoco in data 5.1.2016; CP_1
-. Di condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle infiltrazioni, patrimoniali e non (compreso “il forte danno conseguente allo stress subito dall'attore, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati”), quantificati in € 15.000,00 – o nell'altra somma che sarebbe stata accertata in corso di causa – oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, vinte le distraende spese di lite.
Il convenuto, costituitosi, ha eccepito:
-. L'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria per legge, avendo il giudizio ad oggetto “diritti disponibili in materia condominiale”;
-. La nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n.4 c.p.c. e 164 c.p.c.;
-. Il difetto di legittimazione attiva di , a ragione della sua qualità di mero Parte_1
“occupante” dell'immobile interessato dalle infiltrazioni, di proprietà dell'Istituto Autonomo
Case Popolari.
Ha chiesto, comunque, il rigetto dell'infondata domanda, contestando il c.d. preventivo lavori depositato dall'attore in quanto “mero atto di parte” e riportante una “quantificazione… stilata con assoluta genericità, a corpo, e senza alcuna indicazione dei costi sia per la manodopera che dei materiali”, vinte, in ogni caso, le spese di lite.
Espletate la prova testimoniale e una C.T.U., prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc, con riserva all'esito della decisione.
2.- Il risarcimento del danno per infiltrazioni provenienti dalle parti comuni di un edificio condominiale non rientra nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria. In particolare,
l'oggetto della presente controversia non attiene alla violazione o errata applicazione degli artt. 1117-1139 c.c., considerato che l'art. 71 quater disp. att. c.c. specifica che, per
“controversie in materia di condominio” - che in base all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 4 marzo
2010 n.28 sono sottoposte a mediazione obbligatoria - si intendono quelle derivanti dalla 3
violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli artt. 61-72 disp. att. c.c..
Va rigettata, pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione.
3.- Dalla lettura dell'atto di citazione si desume chiaramente l'esistenza degli elementi di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c., essendo espressamente indicati l'esposizione dei fatti, temporalmente delimitati anche dal riferimento all'intervento dei Vigili del Fuoco, le conclusioni, sopra riportate, e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 2051, 2053 e 2043 c.c.
Va rigettata, pertanto, l'eccezione di nullità della citazione.
4.- Giova premettere che l'attore ha prodotto in giudizio il certificato di assegnazione dell'immobile appartenente all'Istituto Autonomo Case Popolari, interessato dalle infiltrazioni d'acqua per cui è causa, e la posizione contabile degli oneri condominiali.
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il rapporto intercorrente tra concedente e concessionario è assimilabile ad un rapporto di locazione;
invero, gli atti tramite i quali un ente pubblico economico procede all'assegnazione di alloggi popolari rientrano tra le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 DPR 633/1972, essendo riconducibili tra
“le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili”.
A norma dell'art. 1585 comma 2 c.c., il conduttore dell'immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (cfr., con riferimento a danni da infiltrazione d'acqua da appartamento sovrastante, Cass., 31/8/2011, n. 17881; Cass.,
20/8/2003, n. 12220. Cfr. altresì Cass., 15/12/2015, n. 25219; Cass., 4/11/2014, n.
23447; Cass., 24/11/2005, n. 24805).
Presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 1585 c.c. è la detenzione della cosa a titolo di locazione con l'esercizio di un potere di fatto su di essa;
è dunque sufficiente fornire la prova di tale potere di fatto mentre, trattandosi di pretese di fatto da parte del terzo, non è necessaria la prova della proprietà.
Del resto, in linea generale l'ingiustizia del danno risarcibile non è connessa necessariamente alla proprietà del bene danneggiato, bensì ad ogni situazione giuridica riconosciuta e tutelata dall'ordinamento.
Pertanto, “si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno all'uso o nel 4
godimento della res locata, in quanto, qualora nell'immobile si verifichi un'infiltrazione, il conduttore ex art. 1585 comma 2 c.c., gode di un'autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. … Infatti, ai fini della legittimazione attiva è sufficiente provare l'esistenza di questo potere di fatto, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né all'esistenza di un danno tutelato erga omnes” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza 31 agosto 2011, n. 17881; cfr. in termini altresì Cass. ordinanza 5 maggio 2020 n.8466).
Non è contestato, nel caso di specie, l'esistenza del potere di fatto del assegnatario, Pt_1
sull'alloggio IACP per cui è causa.
Per l'esposte ragioni, va rigettata l'eccezione di difetto della legittimazione attiva del Pt_1
5.- Giova premettere che il convenuto, nel costituirsi in giudizio, non ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., né l'esistenza delle infiltrazioni d'acqua nell'alloggio occupato dal né la loro riconducibilità alla perdita di una conduttura condominiale. Pt_1
La prova di detti fatti, non specificamente contestati e che possono pertanto essere posti a fondamento della decisione, emerge altresì dalle deposizioni dei testimoni e Testimone_1
dalla documentazione fotografica depositata dall'attore e dalle risultanze della Testimone_2
CTU espletata, complessivamente valutate.
In particolare, il CTU ing. ha rilevato, nel corso degli accessi espletati: Persona_1
-. “la zona dell'ambiente wc, in corrispondenza del cassonetto dove corre il discendente pluviale e da cui, come accertato anche dai VV.FF intervenuti sul posto, si CP_2 determinavano le lamentate infiltrazioni”;
-. che “le dette infiltrazioni hanno interessato l'intradosso del solaio di copertura dell'ambiente wc, estendendosi all'intradosso del[l']ingresso/disimpegno e a quello dell'ambiente cucina;
oltre alle pareti di delimitazione dei detti ambienti”;
-. “le dette infiltrazioni dal discendente pluviale compromettevano i soffitti degli ambienti wc, cucina, ingresso/disimpegno, oltre le pareti di delimitazione dei detti ambienti” dell'alloggio del determinando “rigonfiamenti e piccolo distacco dell'intonaco sia nell'ambiente Pt_1
wc che nella cucina;
scrostatura dello strato pittorico presente sulle pareti e malfunzionamento all'impianto elettrico”.
Alla stregua di tali risultanze, il è tenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al CP_1
risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Il Tribunale stima equo liquidare i predetti danni, relativi al costo dei lavori necessari al ripristino degli ambienti interessati, vistine l'apprezzamento e la descrizione del CTU, in complessivi € 4.300,00 oltre IVA, somma già rivalutata all'attualità è già maggiorata del lucro 5
cessante presuntivamente provocato dal ritardato pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza a fino al saldo effettivo.
Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento dei danni alle “masserizie presenti nell'immobile e alle suppellettili” e del “forte danno conseguente allo stress subito”, del tutto priva in termini di allegazioni, essendo stati i predetti beni mobili solo genericamente indicati quali “masserizie” e “suppellettili”, senza alcuna altra specificazione, e avendo l'attore allegato di aver subito uno “stress” senza, tuttavia, specificare quale tipo di pregiudizio di natura psico – emotiva abbia subito e sena indicare in modo chiaro le modalità con cui tale stress si sarebbe manifestato e inciso sulla propria sfera personale.
In mancanza dell'allegazione di elementi fattuali determinati e specifici, la domanda risarcitoria va ritenuta infondata.
Giova rilevare, infine, che il mancato godimento di un bene immobile non può essere addotto quale danno in re ipsa, permanendo l'onere del richiedente di darne prova anche mediante presunzioni semplici.
6.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza del convenuto, a carico del quale vanno poste definitivamente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Condanna il convenuto alla Controparte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore dell'attore CP_1 Parte_1
della somma di € 4.300,00 oltre IVA, per risarcimento dei danni dedotti in lite, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo;
2). Rigetta ogni altra domanda;
3). Condanna il medesimo al pagamento in favore del predetto attore delle spese CP_1
processuali, liquidate in € 284,00 per spese e € 3.387,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A.
e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Forte, anticipatario;
3). Pone le spese di CTU in via definitiva a carico del convenuto.
Napoli, 14.4.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE