Articolo 3 della Legge 13 agosto 1984, n. 478
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 settembre 1984
Art. 3. 1. Coloro che hanno superato il giudizio di idoneita' a professore associato ed a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle facolta' che siano state attivate nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' all'Universita' di Ancona, per le discipline previste dai piani di studio dei corsi di laurea istituiti. Le facolta' possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi dell' articolo 53, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
2. La disposizione del precedente comma si applica a coloro che non sono stati inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 5 settembre 1984