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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) - Dott.Anna Carla Catalano – Presidente rel.
2) – Dott. Maristella Agostinacchio - Consigliere
3) – Dott. Francesca Romana Amarelli - Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in Camera di Consiglio nell'udienza del 22.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.2830/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Abbate, Parte_1 C.F._1
c. f. , con studio in Aversa, alla Via Cesare Golia, n. 16, pec: C.F._2
presso cui elettivamente domicilia, Email_1
-Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2448/24 del 22.11.2023 il TRIBUNALE di AP NO , in funzione di Giudice del lavoro, rigettò il ricorso presentato da avverso intimazione di Parte_1 pagamento con cui gli veniva chiesto il pagamento del complessivo importo di € 29.251,99 a titolo di contributi previdenziali, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 presso questa Corte, la parte in epigrafe ha impugnato la sentenza eccependone l'erroneità nella parte in cui erano state respinte le eccezioni svolte in ordine alla irregolarità della procedura notificatoria degli atti prodromici .
Ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento del gravame e vittoria di spese del doppio grado.
La Corte, ha disposto la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c.; ritualmente comunicati sia il decreto ex art. 435 c.p.c. sia il decreto di differimento udienza oltre quello di trattazione scritta, non risultando depositato l'atto di gravame notificato,avendo parte istante nelle note richiesto nuovo termine per la rinotifica, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è improcedibile.
Deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova
– come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c. in data 11.11.2024, in data 9.4.2025 del decreto di differimento di udienza per il giorno 22.9.2025, e in data 23.7.2025 decreto di svolgimento dell'udienza con modalità di trattazione scritta, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
2 Ed invero l'appellante non ha provveduto ad instaurare il contraddittorio ed anzi - omettendo il deposito del ricorso notificato- ha presentato note di trattazione scritta onde invocare la rimessione in termini.
Ebbene, secondo l' orientamento giurisprudenziale della S.C. nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Ove invece la notifica sia stata compiuta, ma risulti invalida, deve ammettersene la rinnovazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 07/02/2006).
Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 453/2020.
Nel caso in esame, parte appellante non ha documentato di aver ritualmente notificato il gravame alla parte appellata ed ha anzi espressamente dichiarato di non avere provveduto alla notificazione chiedendo di essere rimessa in termini.
Rileva il Collegio che la sanatoria per ordine del giudice non può essere disposta, trattandosi di notifica totalmente omessa per fatto imputabile all'odierna parte istante, cui, perciò, non è consentita la ripresa del procedimento notificatorio in assenza di valide ragioni.
Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata ed in ragione dell'insussistenza di specifici argomenti atti a giustificare la richiesta rimessione in termini, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio trattandosi di pronuncia preliminare.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a quest'ultima dalla parte appellante a titolo di rifusione delle spese del grado.
Sussistono in astratto, e salva ogni verifica in sede amministrativa, i presupposti per il versamento da parte della parte appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi di gravame introdotto successivamente al 31 3 gennaio 2013. Il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per l'appellante, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater citato, non è, infatti, collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame. (così Ord. Cass.n.10036 del 13/05/2014)
P.Q.M.
La Corte così provvede: - -dichiara l'improcedibilità dell'appello . Nulla per le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
AP 22.9.2025
Il Presidente est.
(DR. Anna Carla Catalano)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) - Dott.Anna Carla Catalano – Presidente rel.
2) – Dott. Maristella Agostinacchio - Consigliere
3) – Dott. Francesca Romana Amarelli - Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in Camera di Consiglio nell'udienza del 22.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.2830/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Abbate, Parte_1 C.F._1
c. f. , con studio in Aversa, alla Via Cesare Golia, n. 16, pec: C.F._2
presso cui elettivamente domicilia, Email_1
-Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2448/24 del 22.11.2023 il TRIBUNALE di AP NO , in funzione di Giudice del lavoro, rigettò il ricorso presentato da avverso intimazione di Parte_1 pagamento con cui gli veniva chiesto il pagamento del complessivo importo di € 29.251,99 a titolo di contributi previdenziali, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 presso questa Corte, la parte in epigrafe ha impugnato la sentenza eccependone l'erroneità nella parte in cui erano state respinte le eccezioni svolte in ordine alla irregolarità della procedura notificatoria degli atti prodromici .
Ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento del gravame e vittoria di spese del doppio grado.
La Corte, ha disposto la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c.; ritualmente comunicati sia il decreto ex art. 435 c.p.c. sia il decreto di differimento udienza oltre quello di trattazione scritta, non risultando depositato l'atto di gravame notificato,avendo parte istante nelle note richiesto nuovo termine per la rinotifica, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è improcedibile.
Deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova
– come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c. in data 11.11.2024, in data 9.4.2025 del decreto di differimento di udienza per il giorno 22.9.2025, e in data 23.7.2025 decreto di svolgimento dell'udienza con modalità di trattazione scritta, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
2 Ed invero l'appellante non ha provveduto ad instaurare il contraddittorio ed anzi - omettendo il deposito del ricorso notificato- ha presentato note di trattazione scritta onde invocare la rimessione in termini.
Ebbene, secondo l' orientamento giurisprudenziale della S.C. nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Ove invece la notifica sia stata compiuta, ma risulti invalida, deve ammettersene la rinnovazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 07/02/2006).
Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 453/2020.
Nel caso in esame, parte appellante non ha documentato di aver ritualmente notificato il gravame alla parte appellata ed ha anzi espressamente dichiarato di non avere provveduto alla notificazione chiedendo di essere rimessa in termini.
Rileva il Collegio che la sanatoria per ordine del giudice non può essere disposta, trattandosi di notifica totalmente omessa per fatto imputabile all'odierna parte istante, cui, perciò, non è consentita la ripresa del procedimento notificatorio in assenza di valide ragioni.
Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata ed in ragione dell'insussistenza di specifici argomenti atti a giustificare la richiesta rimessione in termini, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio trattandosi di pronuncia preliminare.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a quest'ultima dalla parte appellante a titolo di rifusione delle spese del grado.
Sussistono in astratto, e salva ogni verifica in sede amministrativa, i presupposti per il versamento da parte della parte appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi di gravame introdotto successivamente al 31 3 gennaio 2013. Il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per l'appellante, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater citato, non è, infatti, collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame. (così Ord. Cass.n.10036 del 13/05/2014)
P.Q.M.
La Corte così provvede: - -dichiara l'improcedibilità dell'appello . Nulla per le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
AP 22.9.2025
Il Presidente est.
(DR. Anna Carla Catalano)
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