Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN di Lecco
Sezione Prima Civile
Il UN in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott. Marco Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 550/2022 promossa da
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Paolo Motta, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in studio in Lecco, via Carlo Cattaneo n. 24;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monica Dignani e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Francesca Valandro, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Monica Dignani in
Milano, viale Bianca Maria n. 19;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 19.05.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 8
• ordinare al Comune di GN SE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni altro adempimento di legge;
• dichiarare compensate le spese legali;
dando atto che i Legali hanno rinunciato alla solidarietà passiva ex art. 13, co. 8, Nuova Legge Professionale;
● OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti danno atto che il IG. ha, in accordo con la moglie, già lasciato la casa familiare e CP_1 che ultimerà l'asporto dei propri residui beni entro il 30.09.2025.
3) I genitori danno atto che il figlio maggiorenne è economicamente indipendente;
stante la Per_1 maggiore età e l'indipendenza economica di nulla viene previsto rispetto al diritto di relazione Per_1
genitori - figlio ed al mantenimento di quest'ultimo.
4) La figlia minorenne viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente - anche ai fini della residenza anagrafica - presso la madre. Si precisa che ciascun genitore potrà assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione nei momenti di permanenza della figlia presso di sé.
5) La casa familiare, in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50%, sita in RD Viale
Rimembranze n. 12/14, viene assegnata alla IG.ra , genitore collocatario in via prevalente della Pt_1 figlia minorenne, fino al momento della vendita dell'immobile predetto prevista al successivo punto n.
13.
6) Diritto di relazione minore – genitori: salvi diversi accordi di volta in volta raggiunti dai genitori medesimi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne come segue: Per_2
- durante l'anno scolastico: a week end alterni, dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00 e, in aggiunta, quando lo desidera, compatibilmente con i propri impegni e con gli impegni della figlia, e previo preavviso alla madre;
- durante le vacanze scolastiche estive: per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Parimenti la madre potrà trascorrere con la figlia un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare con il padre entro il 30 maggio di ciascun anno.
Ferma per il restante periodo delle vacanze scolastiche la regolamentazione delle visite prevista per il periodo scolastico;
- durante le vacanze scolastiche natalizie: per almeno cinque giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 ottobre di ciascun anno e comprensivi, ad anni alterni, del giorno pagina 2 di 8 di Natale o del giorno 1 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni per l'intero periodo di vacanza;
7) Dal mese di aprile 2025 e fino al momento della vendita dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, sito in RD viale Rimembranze 12/14, prevista al successivo punto n. 13, il IG. contribuirà CP_1
al mantenimento della figlia minorenne mediante versamento alla IG.ra della somma Per_2 Pt_1 mensile di € 150,00= (centocinquanta//00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat- costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza di separazione. Si precisa che, in deroga ai termini sopra previsti, la mensilità di maggio 2025 verrà corrisposta entro 20.05.2025 e la mensilità di aprile 2025 verrà corrisposto entro il 15 giugno 2025.
8) Dal mese successivo a quello in cui verrà effettuata la vendita dell'immobile, in comproprietà tra i coniugi, sito in RD viale Rimembranze 12/14, prevista al successivo punto n. 13, il IG. CP_1
contribuirà al mantenimento della figlia minorenne mediante versamento alla IG.ra , Per_2 Pt_1 della somma mensile di € 300,00= (trecento//00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat - costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese successivo a quello in cui è stata effettuata la vendita dell'immobile.
9) I genitori sosterranno, altresì, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia minorenne così come elencate nel protocollo in uso presso il UN di Lecco e Per_2
precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d. ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e. occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
pagina 3 di 8 b. cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c. trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d. farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e. dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f. assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g. corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h. mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. corsi di recupero e lezioni private;
d. alloggio presso la sede universitaria;
e. stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f. gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola o in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi genitori;
b. un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c. bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 4 di 8 - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c. viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d. centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f. spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g. l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta
(inviata a mezzo raccomandata o email) dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
10) L'Assegno Unico e Universale per la figlia spetterà e verrà percepito in via esclusiva ed Per_2
integrale dalla IG.ra , genitore collocatario in via prevalente della figlia minorenne. Pt_1
11) I coniugi si impegnano fin da ora a prestare reciproco assenso e/o consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minorenne Per_2
12) I coniugi, dato atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento personale.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
13) Con la separazione, le parti concordano di porre in vendita la ex casa familiare, in comproprietà tra loro in ragione del 50% ciascuna, sita in RD Viale Rimembranze 12/14 ed identificata catastalmente come segue:
- appartamento sito in RD (LC) Viale Rimembranze n. 12, censito al catasto fabbricati del
Comune di RD (Sez. Urbana INF, fg. 4, mapp. 2298, sub. 703, piano T-S1, cat. A/2, classe 2, consistenza 6 vani, mq 126, rendita € 588,76);
pagina 5 di 8 - box sito in RD (LC) Viale Rimembranze n. 14, censito al catasto fabbricati del Comune di
RD (Sez. Urbana INF, fg. 4, mapp. 2298, sub 721, piano S1, cat. C/6, classe 4, consistenza 23 mq, rendita € 80,77);
- quota di 3402/100000 opificio sito in RD (LC) viale Rimembranze n. SC, censito al catasto fabbricati del Comune di RD (Sez. Urbana INF, fg. 4, mapp. 2298, sub 52, piano S1, cat. D/1, rendita € 108,00); - quota di 3402/100000 di terreno con qualità seminato arboreo sito in RD
(LC), censito al catasto terreni del Comune di RD (fg. 9, mapp. 2244, classe 2, mq 219, reddito dominicale € 1,24, reddito agrario € 0,90).
A tale fine, le parti medesime si impegnano a rilasciare, entro e non oltre il 15.06.2025, ad un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo (in difetto di accordo all'agenzia ubicata più vicino all'immobile da porre in vendita) mandato congiunto a vendere l'immobile predetto, impegnandosi reciprocamente sin d'ora ad accettare qualsivoglia proposta loro pervenga per un corrispettivo di almeno € 240.000,00=
(duecentoquarantamila/00). Il prezzo sarà comunque modificabile su accordo delle parti.
Il ricavato della vendita del predetto immobile di RD, al netto dell'importo necessario ad estinguere il mutuo, verrà suddiviso tra i comproprietari nella misura del 50% ciascuno.
14) Per quanto riguarda il pagamento del mutuo cointestato ING Direct n. 70100404352 e della polizza assicurativa stipulata sull'immobile in comproprietà le parti concordano che i ratei ed i premi in scadenza sino alla vendita prevista al superiore punto n. 13) verranno pagati nella misura del 50% dalla IG.ra e del 50% dal IG. Pt_1 CP_1
Le parti si impegnano a mantenere in essere, sino alla data di vendita dell'immobile in comproprietà, il conto corrente cointestato ING DIRECT n. 0193814 che alimenteranno in pari quote e che utilizzeranno esclusivamente per il pagamento dei ratei del mutuo ING DIRECT n. 70100404352 e per il pagamento della polizza assicurativa stipulata sull'immobile medesimo.
15) Per il caso in cui alla data del 31.12.2025 l'immobile di RD Viale Rimembranze n. 12/14 non fosse ancora stato venduto le parti si obbligano a rideterminarne il prezzo di vendita con un ribasso del
10% e così via ogni 9 mesi, salvo diverso accordo tra le parti.
16) L'animale domestico della famiglia, rimarrà presso la residenza della IGnora . Il IGnor Per_3 Pt_1
previo accordo tra le parti, si occuperà dell'animale domestico durante i periodi di vacanza e/o CP_1
assenza della IGnora . Le spese di mantenimento (crocchette, antiparassitario, guinzaglio e Pt_1
similari) e le spese veterinarie, comprese quelle relative ai vaccini relative al cane YV verranno suddivise al 50% tra i coniugi previo accordo e previa esibizione delle pezze giustificative.
17) Salvo quanto previsto nel presente accordo di separazione consensuale, le parti danno atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo ragione e/o causa avendo già
pagina 6 di 8 precedentemente definito ogni rapporto economico e patrimoniale, anche con riferimento allo scioglimento della comunione, dei beni ed ordinaria, ed alla suddivisione dei beni che vi ricadevano.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricordo depositato in data 23.01.2025 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato UN , esponendo di aver contratto con lo stesso matrimonio Controparte_1
concordatario il 22.05.2004 a GN SE (MI) e che da detta unione sono nati i figli (in Per_1
data 11.07.2006), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (in data 19.04.2009), Per_2
minorenne.
La ricorrente ha adito l'intestato UN al fine di ottenere la separazione personale, con affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Quanto alle frequentazioni paterne con la figlia, parte ricorrente ha chiesto che la frequentazione venga disposta come da ricorso introduttivo.
In punto economico, ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, con riferimento all'animale domestico parte ricorrente ha chiesto che questo rimanga presso la casa coniugale, Per_4
con impegno del resistente ad occuparsene in caso di assenza o ferie della ricorrente, con spese relative suddivise al 50% a fronte di esibizione di pezze giustificative.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di separazione giudiziale e Controparte_1
contestando in toto quanto ex adverso formulato, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore
, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale alla Per_2
ricorrente stessa. Inoltre, dando atto che il figlio non è economicamente indipendente e Per_1
vive con il padre, ha chiesto che la moglie contribuisca al mantenimento del figlio Per_1 mediante corresponsione al marito della somma di € 150,00 mensili.
Con riguardo alla figlia minore parte resistente ha chiesto che nulla debba corrispondere a Per_2
titolo di contributo al mantenimento della figlia, considerato che lo stesso si è fatto carico del 50% del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, salvo il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il UN di Lecco.
All'udienza del 16.04.2025, il Giudice ha formulato proposta conciliativa e parte resistente, per meglio valutare la proposta, ha chiesto un rinvio. Nulla opponendo parte ricorrente, il Giudice ha disposto la pagina 7 di 8 trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c. e le parti provvedevano a depositare le note scritte nel termine assegnato, contenenti le condizioni di separazione congiunte sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il UN, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
il UN di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, preso atto dell'accordo raggiunto da e , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno celebrato matrimonio concordatario il 22.05.2004 nel Comune di GN SE, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, parte
II, serie A, numero 31, anno 2004;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GN SE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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