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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L 127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. MA IA MO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. DR EN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 127/2025 r.g.l. avverso la sentenza n. 571 del 2024 emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio (Fedele) deciso il giorno 08 aprile 2025 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
RB SU (c.f. ) con Studio in 21019 Somma Lombardo, C.F._2
PEC: e ivi elettivamente domiciliato – Appellante Email_1
contro
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli Avvocati Nadia Perego (c.f. ) e Roberto Maio (c.f. C.F._3
) elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1 presso C.F._4
l'Ufficio Legale Distrettuale dell' - Controparte_1
Appellato e Appellante Incidentale.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 06 Parte_1
febbraio 2025:" Vogliano le S.V. Ill.me, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
571/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in persona della Dr.ssa Fedele nel pagina 1 di 10 proc. civ. n. 1114 /24 RG Lavoro pubblicata il 06.08.24 e non notificata, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate dal nel proprio ricorso di I Parte_1
grado e che qui di seguito si danno come per integralmente trascritte, per i fatti e titoli di narrativa così giudicare, previa disapplicazione al caso di specie dell'art.8 comma 2 del DPCM 87/2017: annullare la riliquidazione del trattamento pensionistico n.
10191008 categoria VO emesso da con provvedimento 22PRMB10030303 datato CP_1
17.10.22 ed ogni altro provvedimento ad esso connesso conseguente e conseguenziale e, per l'effetto, dichiarare il diritto del sig. a percepire i ratei di pensione Parte_1
anticipata e non erogati ed indebitamente sospesi da nella misura di legge ai sensi CP_1
dell'art. 1 comma 199 e ss. L 232/2016 quale lavoratore precoce con decorrenza dal
01.02.21 e sino alla scadenza del termine della pretesa sospensione (settembre 2023) dedotto l'importo di E. 1.411,00 percepito a titolo di reddito da lavoro nel periodo
21.03.22-15.11.22 a titolo di conguaglio. Condannare in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t. all'immediato versamento in favore del ricorrente di tutte le somme a tal titolo dovute e corrispondenti ai ratei di pensione non pagati a decorrere dalla sua illegittima sospensione e sino al dovuto oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo. Dichiarare illegittima ogni e qualsiasi pretesa restitutoria azionata nei confronti di da Confermare per il resto l'impugnata sentenza. Parte_1 CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”;
Per la parte appellata come da Controparte_1
memoria di costituzione con appello incidentale datata 28 marzo 2025:” Nel merito: rigettare l'appello principale ex adverso proposto e in accoglimento del presente appello incidentale riformare parzialmente la sentenza n. 571/2024 pubblicata il
05/08/2024 - RG n. 1114/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di
Giudice del Lavoro con conseguente rigetto integrale del ricorso avanti al Tribunale”.
Fatto e svolgimento del Giudizio pagina 2 di 10 Con la sentenza n. 571 del 2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto il ricorso presentato da e ha condannato l' Parte_1 Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le somme dovute e
[...]
corrispondenti ai ratei di pensione non pagati, o decurtati, a decorrere dalla sospensione e sino al dovuto oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
In motivazione il primo giudice – rilevato che la pensione di cui era titolare il ricorrente era stata erogata in applicazione dell'articolo 1 commi da 199 a 204 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e che l' ha provveduto al ricalcolo della stessa, unitamente CP_1
alla sospensione e alla consequenziale contestazione di indebito, richiamando l'articolo
8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2017 n. 87 - ha ritenuto illegittima la norma invocata e applicata dall' . Controparte_2
In particolare il primo giudice ha ritenuto illegittimo l'articolo 8 del Decreto della
Presidenza del Consiglio n. 87 del 2017 in quanto non rientrante nelle materie delegate dal comma 202 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 all'uopo qualificando la richiesta dell' come sanzione e, come tale, illegittima in quanto il legislatore non ha previsto CP_1
tale sanzione.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha, quindi, disapplicato il citato articolo 8 del Decreto n. 87 del 2017 e ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione anticipata non erogati dall'Istituto Previdenziale, dedotto l'importo di euro 1.411,00 percepito a titolo di reddito nel periodo lavorativo, a titolo di conguaglio.
Avverso detta decisione ha interposto appello con un unico, Parte_1
articolato, motivo intestato:” Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
L'appellante, richiamando il contenuto del ricorso introduttivo, ha dedotto che il primo giudice ha omesso di statuire sia in ordine alla domanda di annullamento della riliquidazione del trattamento pensionistico emesso dall Controparte_1
pagina 3 di 10 e sia in ordine alle domande di declaratoria di illegittimità di ogni Controparte_1
pretesa restitutoria azionata dall' e di decorrenza e scadenza del diritto alla CP_1
percezione della pensione.
L'appellante ha precisato di essere costretto all'appello poiché, non essendoci stata alcuna specifica statuizione del primo giudice sulle richiamate domande, deve evitare la formazione del giudicato sulle stesse anche perché l' continua a pretendere il CP_1
pagamento del contestato indebito previdenziale.
All'interposto appello ha resistito l' chiedendone il rigetto e formulando appello CP_1
incidentale con un unico, articolato, motivo intestato:” Erronea Valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza ritiene che la legge 232/16 stabilisca un mero divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e reddito”.
In particolare l' , con il proprio appello incidentale, ha dedotto che il primo giudice CP_1
ha errato nell'interpretare il quadro normativo di riferimento dolendosi, inoltre, dell'errata qualificazione come sanzione, non prevista dal legislatore, della richiesta restitutoria formulata dall' . CP_1
All'udienza del giorno 08 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello incidentale proposto dall' è Controparte_1
fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata.
E' pacifico in atti che – usufruendo dei benefici di cui all'articolo 1 Parte_1
commi da 199 a 204 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 - ha ottenuto, con decorrenza primo febbraio 2022 e in via provvisoria, il trattamento di pensione di vecchiaia n.
10191008 Categoria VO e che, durante il successivo periodo temporale compreso tra il
21 marzo 2022 e il 15 novembre 2022, ha prestato attività lavorativa Parte_1
alle dipendenze di in forza di un contratto di lavoro intermittente (cfr. Controparte_3
docc.1,2,3, 4 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata). pagina 4 di 10 Per effetto della prosecuzione dell'attività lavorativa l' ha, quindi, Controparte_2
comunicato all'appellante di avere riliquidato la pensione di Vecchiaia, effettuando il ricalcolo della stessa con decorrenza 01.02.22, per effetto dell'incumulabilità prevista dall'art. 1 comma 204 della legge n. 232 del 2016 con i redditi da lavoro, subordinato o autonomo, e, successivamente, ha comunicato altresì di avere sospeso il trattamento pensionistico intimando, da ultimo, all'appellante, il pagamento dell'indebito maturato pari ad € 16.195,50 (cfr. docc. 6,7, 9, 11,12,13,14 fascicolo di primo grado di parte appellata).
La disciplina applicabile al cumulo tra pensione e trattamento retributivo si inscrive in un contesto - normativo e giurisprudenziale - quanto mai mutevole, che ha registrato l'avvicendarsi di interventi di segno diverso, ora in chiave limitativa del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, ora nella direzione di un progressivo superamento dei limiti originariamente imposti.
Per quanto concerne la fattispecie dedotta in atti il quadro normativo di riferimento è dato dall'articolo 1 commi da 199 a 205 della legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal correlato articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio 23 maggio 2017 n. 87.
Il legislatore del 2016, infatti, dopo avere indicato, al comma 199, i presupposti necessari per accedere, nei limiti di cui al comma 203, al c.d. pensionamento per i cc.dd. lavoratori precoci, ha rinviato a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le modalità di attuazione della disciplina.
In particolare il legislatore ha rinviato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri la disciplina relativa:” a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) alle pagina 5 di 10 comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203; h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati - ”.
Con il comma 204 il legislatore ha, infine, espressamente previsto che:” A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento”.
Il già citato D.P.C.M. n. 87 del 23 maggio 2017, quindi, ha previsto, all'articolo 8 comma 2, che:” 1. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.
2. Qualora il titolare del pagina 6 di 10 trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all'articolo
2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388”.
La chiara interpretazione letterale del quadro normativo come sopra ricostruito consente, innanzitutto, di evidenziare che il divieto del cumulo tra pensione “precoce” e attività lavorativa è espressamente previsto dal legislatore già nell'articolo 1 comma 204 della legge 232 del 2016 e che l'articolo 8 del D.P.C.M. n. 87 del 2017 altro non fa che richiamare, pedissequamente, il divieto già previsto dal legislatore.
Il divieto di cumulo esprime, anche in questa fattispecie, il contemperamento tra la ratio solidaristica nei confronti dei lavoratori precoci con il fine macroeconomico del sistema pensionistico come già ritenuto dalla Corte di Cassazione, in fattispecie avente ad oggetto il pensionamento anticipato c.d. quota cento di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 4 del 2019 – quindi perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame - con la sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024.
Con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: ”8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n.
234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di pagina 7 di 10 uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. 10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica…ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. 11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia CP_1
dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione. 12.
L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l' impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all' interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del pagina 8 di 10 divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all' interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”.
Sulla base dei principi richiamati dalla Corte di Cassazione deve, inoltre, escludersi che la pretesa restitutoria dell' possa qualificarsi come sanzione contra legem o extra CP_1
legem atteso che l'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 232 del 2016 mediante il D.P.C.M. n. 87 del 2017 – per quanto qui rileva – risulta coerente con i principi sopra richiamati.
Invero la regolamentazione come formulata dal Decreto Presidenziale è già contenuta nel comma 204 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 laddove prevede l'incumulabilità per un periodo di tempo corrispondente alla differenza” tra l'anzianità contributiva anticipata e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento che, peraltro, nella fattispecie in esame, non è neppure contestato. pagina 9 di 10 Assorbita ogni altra questione, in accoglimento dell'interposto appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata e le domande di devono Parte_1
essere tutte disattese.
Le spese di entrambi i gradi vanno compensate attesa la complessità e controvertibilità delle questioni trattate.
Nulla sul doppio contributo vista la dichiarazione contenuta in calce all'atto di appello.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n.571 del 2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio respinge le domande formulate da con il ricorso di primo grado. Parte_1
Spese di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti.
Milano, 08 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
DR EN MA IA MO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. MA IA MO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. DR EN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 127/2025 r.g.l. avverso la sentenza n. 571 del 2024 emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio (Fedele) deciso il giorno 08 aprile 2025 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
RB SU (c.f. ) con Studio in 21019 Somma Lombardo, C.F._2
PEC: e ivi elettivamente domiciliato – Appellante Email_1
contro
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli Avvocati Nadia Perego (c.f. ) e Roberto Maio (c.f. C.F._3
) elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1 presso C.F._4
l'Ufficio Legale Distrettuale dell' - Controparte_1
Appellato e Appellante Incidentale.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 06 Parte_1
febbraio 2025:" Vogliano le S.V. Ill.me, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
571/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in persona della Dr.ssa Fedele nel pagina 1 di 10 proc. civ. n. 1114 /24 RG Lavoro pubblicata il 06.08.24 e non notificata, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate dal nel proprio ricorso di I Parte_1
grado e che qui di seguito si danno come per integralmente trascritte, per i fatti e titoli di narrativa così giudicare, previa disapplicazione al caso di specie dell'art.8 comma 2 del DPCM 87/2017: annullare la riliquidazione del trattamento pensionistico n.
10191008 categoria VO emesso da con provvedimento 22PRMB10030303 datato CP_1
17.10.22 ed ogni altro provvedimento ad esso connesso conseguente e conseguenziale e, per l'effetto, dichiarare il diritto del sig. a percepire i ratei di pensione Parte_1
anticipata e non erogati ed indebitamente sospesi da nella misura di legge ai sensi CP_1
dell'art. 1 comma 199 e ss. L 232/2016 quale lavoratore precoce con decorrenza dal
01.02.21 e sino alla scadenza del termine della pretesa sospensione (settembre 2023) dedotto l'importo di E. 1.411,00 percepito a titolo di reddito da lavoro nel periodo
21.03.22-15.11.22 a titolo di conguaglio. Condannare in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t. all'immediato versamento in favore del ricorrente di tutte le somme a tal titolo dovute e corrispondenti ai ratei di pensione non pagati a decorrere dalla sua illegittima sospensione e sino al dovuto oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo. Dichiarare illegittima ogni e qualsiasi pretesa restitutoria azionata nei confronti di da Confermare per il resto l'impugnata sentenza. Parte_1 CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”;
Per la parte appellata come da Controparte_1
memoria di costituzione con appello incidentale datata 28 marzo 2025:” Nel merito: rigettare l'appello principale ex adverso proposto e in accoglimento del presente appello incidentale riformare parzialmente la sentenza n. 571/2024 pubblicata il
05/08/2024 - RG n. 1114/2023 resa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di
Giudice del Lavoro con conseguente rigetto integrale del ricorso avanti al Tribunale”.
Fatto e svolgimento del Giudizio pagina 2 di 10 Con la sentenza n. 571 del 2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto il ricorso presentato da e ha condannato l' Parte_1 Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le somme dovute e
[...]
corrispondenti ai ratei di pensione non pagati, o decurtati, a decorrere dalla sospensione e sino al dovuto oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
In motivazione il primo giudice – rilevato che la pensione di cui era titolare il ricorrente era stata erogata in applicazione dell'articolo 1 commi da 199 a 204 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e che l' ha provveduto al ricalcolo della stessa, unitamente CP_1
alla sospensione e alla consequenziale contestazione di indebito, richiamando l'articolo
8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2017 n. 87 - ha ritenuto illegittima la norma invocata e applicata dall' . Controparte_2
In particolare il primo giudice ha ritenuto illegittimo l'articolo 8 del Decreto della
Presidenza del Consiglio n. 87 del 2017 in quanto non rientrante nelle materie delegate dal comma 202 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 all'uopo qualificando la richiesta dell' come sanzione e, come tale, illegittima in quanto il legislatore non ha previsto CP_1
tale sanzione.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha, quindi, disapplicato il citato articolo 8 del Decreto n. 87 del 2017 e ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione anticipata non erogati dall'Istituto Previdenziale, dedotto l'importo di euro 1.411,00 percepito a titolo di reddito nel periodo lavorativo, a titolo di conguaglio.
Avverso detta decisione ha interposto appello con un unico, Parte_1
articolato, motivo intestato:” Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
L'appellante, richiamando il contenuto del ricorso introduttivo, ha dedotto che il primo giudice ha omesso di statuire sia in ordine alla domanda di annullamento della riliquidazione del trattamento pensionistico emesso dall Controparte_1
pagina 3 di 10 e sia in ordine alle domande di declaratoria di illegittimità di ogni Controparte_1
pretesa restitutoria azionata dall' e di decorrenza e scadenza del diritto alla CP_1
percezione della pensione.
L'appellante ha precisato di essere costretto all'appello poiché, non essendoci stata alcuna specifica statuizione del primo giudice sulle richiamate domande, deve evitare la formazione del giudicato sulle stesse anche perché l' continua a pretendere il CP_1
pagamento del contestato indebito previdenziale.
All'interposto appello ha resistito l' chiedendone il rigetto e formulando appello CP_1
incidentale con un unico, articolato, motivo intestato:” Erronea Valutazione in diritto nella parte in cui la sentenza ritiene che la legge 232/16 stabilisca un mero divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e reddito”.
In particolare l' , con il proprio appello incidentale, ha dedotto che il primo giudice CP_1
ha errato nell'interpretare il quadro normativo di riferimento dolendosi, inoltre, dell'errata qualificazione come sanzione, non prevista dal legislatore, della richiesta restitutoria formulata dall' . CP_1
All'udienza del giorno 08 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello incidentale proposto dall' è Controparte_1
fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata.
E' pacifico in atti che – usufruendo dei benefici di cui all'articolo 1 Parte_1
commi da 199 a 204 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 - ha ottenuto, con decorrenza primo febbraio 2022 e in via provvisoria, il trattamento di pensione di vecchiaia n.
10191008 Categoria VO e che, durante il successivo periodo temporale compreso tra il
21 marzo 2022 e il 15 novembre 2022, ha prestato attività lavorativa Parte_1
alle dipendenze di in forza di un contratto di lavoro intermittente (cfr. Controparte_3
docc.1,2,3, 4 e 8 fascicolo di primo grado di parte appellata). pagina 4 di 10 Per effetto della prosecuzione dell'attività lavorativa l' ha, quindi, Controparte_2
comunicato all'appellante di avere riliquidato la pensione di Vecchiaia, effettuando il ricalcolo della stessa con decorrenza 01.02.22, per effetto dell'incumulabilità prevista dall'art. 1 comma 204 della legge n. 232 del 2016 con i redditi da lavoro, subordinato o autonomo, e, successivamente, ha comunicato altresì di avere sospeso il trattamento pensionistico intimando, da ultimo, all'appellante, il pagamento dell'indebito maturato pari ad € 16.195,50 (cfr. docc. 6,7, 9, 11,12,13,14 fascicolo di primo grado di parte appellata).
La disciplina applicabile al cumulo tra pensione e trattamento retributivo si inscrive in un contesto - normativo e giurisprudenziale - quanto mai mutevole, che ha registrato l'avvicendarsi di interventi di segno diverso, ora in chiave limitativa del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, ora nella direzione di un progressivo superamento dei limiti originariamente imposti.
Per quanto concerne la fattispecie dedotta in atti il quadro normativo di riferimento è dato dall'articolo 1 commi da 199 a 205 della legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal correlato articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio 23 maggio 2017 n. 87.
Il legislatore del 2016, infatti, dopo avere indicato, al comma 199, i presupposti necessari per accedere, nei limiti di cui al comma 203, al c.d. pensionamento per i cc.dd. lavoratori precoci, ha rinviato a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le modalità di attuazione della disciplina.
In particolare il legislatore ha rinviato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri la disciplina relativa:” a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) alle pagina 5 di 10 comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203; h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati - ”.
Con il comma 204 il legislatore ha, infine, espressamente previsto che:” A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento”.
Il già citato D.P.C.M. n. 87 del 23 maggio 2017, quindi, ha previsto, all'articolo 8 comma 2, che:” 1. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.
2. Qualora il titolare del pagina 6 di 10 trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all'articolo
2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388”.
La chiara interpretazione letterale del quadro normativo come sopra ricostruito consente, innanzitutto, di evidenziare che il divieto del cumulo tra pensione “precoce” e attività lavorativa è espressamente previsto dal legislatore già nell'articolo 1 comma 204 della legge 232 del 2016 e che l'articolo 8 del D.P.C.M. n. 87 del 2017 altro non fa che richiamare, pedissequamente, il divieto già previsto dal legislatore.
Il divieto di cumulo esprime, anche in questa fattispecie, il contemperamento tra la ratio solidaristica nei confronti dei lavoratori precoci con il fine macroeconomico del sistema pensionistico come già ritenuto dalla Corte di Cassazione, in fattispecie avente ad oggetto il pensionamento anticipato c.d. quota cento di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 4 del 2019 – quindi perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame - con la sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024.
Con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue: ”8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n.
234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di pagina 7 di 10 uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. 10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica…ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. 11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia CP_1
dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione. 12.
L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l' impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all' interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del pagina 8 di 10 divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all' interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”.
Sulla base dei principi richiamati dalla Corte di Cassazione deve, inoltre, escludersi che la pretesa restitutoria dell' possa qualificarsi come sanzione contra legem o extra CP_1
legem atteso che l'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 232 del 2016 mediante il D.P.C.M. n. 87 del 2017 – per quanto qui rileva – risulta coerente con i principi sopra richiamati.
Invero la regolamentazione come formulata dal Decreto Presidenziale è già contenuta nel comma 204 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 laddove prevede l'incumulabilità per un periodo di tempo corrispondente alla differenza” tra l'anzianità contributiva anticipata e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento che, peraltro, nella fattispecie in esame, non è neppure contestato. pagina 9 di 10 Assorbita ogni altra questione, in accoglimento dell'interposto appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata e le domande di devono Parte_1
essere tutte disattese.
Le spese di entrambi i gradi vanno compensate attesa la complessità e controvertibilità delle questioni trattate.
Nulla sul doppio contributo vista la dichiarazione contenuta in calce all'atto di appello.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n.571 del 2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio respinge le domande formulate da con il ricorso di primo grado. Parte_1
Spese di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti.
Milano, 08 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
DR EN MA IA MO
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