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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/07/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10134/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n.10134 del Ruolo Generale per l'anno 2004
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Giovanni Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione
attore contro
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP
dell'avv. Margherita Falqui, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.2.2005
convenuto e chiamante in causa in contraddittorio con
(CF ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso Controparte_2 C.F._2
lo studio dell'avv. Gianni Faa, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di chiamata in causa terzo chiamato da CP
pagina 1 di 31 e con
(CF ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio _3 C.F._3
dell'avv. Anna Grazia Grimaldi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 28.9.2016
chiamata in causa ex art.102 cpc e con in persona del suo legale rappresentante in carica Controparte_4 CP_5
terza chiamata da , contumace CP
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127-ter cpc depositate l'11.10.2024) voglia il Tribunale,
“contrariis reiectis”, così provvedere: 1) in via principale, accertare la responsabilità di
[...]
, in solido con (in persona del legale rappresentante p.t.) - e, CP Controparte_4
limitatamente alla sottostante lettera d), per quanto di ragione, con - per i danni causati _3
nell'appartamento del , nonché la sussistenza del nesso di causalità tra i lavori commissionato _1
dal alla ed i danni arrecati nell'appartamento del e, per l'effetto: CP Controparte_4 _1
a) condannare , in solido con (in persona del legale rappresentante CP Controparte_4
p.t.) e, per quanto di ragione, , al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed _3
esistenziali patiti e patendi da , afferenti sia al ripristino dell'immobile ed Parte_1
all'eliminazione dei danni conseguenti alle infiltrazioni d'acqua, sia ai punti 7/8/9/18 e 19 della premessa dell'atto di citazione, al mancato godimento dell'immobile ed al disagio arrecato ed arrecando all'attore durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di cui al presente giudizio
(reperimento altra sistemazione durante i lavori, smontaggio ed imballaggio mobilio e relativo deposito e rimontaggio, etc.) - ovvero con riferimento sia ai lavori già svolti dal e CP
dall'impresa sia a quelli che saranno stabiliti in caso di accoglimento della Controparte_4
pagina 2 di 31 domanda attorea -, danni da liquidarsi secondo una valutazione equitativa;
b) condannare
[...]
e , oltre che all'eliminazione delle opere che hanno originato i danni sub a), anche CP _3
alla rimozione dei tubi posizionati affianco alla finestra della cucina dell'appartamento del _1
(cfr. punti 10/31/32 e 41 della premessa dell'atto di citazione) ed alla riconduzione a norma dell'impianto a gas e relativi tubi d'adduzione; c) condannare il e la a liberare il passo CP _3
carraio e la corte comune da tutto il materiale ivi depositato (ai fini dell'esercizio del diritto di passaggio, anche con mezzi meccanici) ed a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi;
d) condannare il convenuto, in solido con , a demolire l'opera _3
abusiva sovrastante il vano cucina dell'appartamento del (terrazzino con muri perimetrali), al _1
ripristino dello stato dei luoghi di cui ai punti da 23 a 28 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 4.12.2004, ed a permettere l'accesso al lastrico solare e al loro appartamento per l'eliminazione dei danni all'appartamento del;
e) condannare il a liberare la canna _1 CP
fumaria del camino posto all'interno dell'appartamento del (di cui ai punti 29 e 41 della _1
memoria integrativa del 3 ottobre 2017), provvedendo all'abbattimento del muro perimetrale del terrazzino di cui al punto precedente, che lo ostruisce, ovvero provvedendo all'innalzamento della canna fumaria oltre il suddetto muro, in conformità alla normativa vigente;
2) in via di eccezione (e/o domanda riconvenzionale), nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal (cfr. conclusioni sub D, pag.7, avversa comparsa): accertare e dichiarare – in CP
favore dell'appartamento di ed a carico del passo carraio e della corte comune per cui Parte_1
è causa di proprietà di e – la sussistenza della servitù di passaggio a piedi CP _3
e con mezzi meccanici ai sensi e per gli effetti degli artt.1051 e ss. e 1062 cc, in quanto unico accesso del (cfr. punto 35 delle premesse dell'atto di citazione), e, per l'effetto, condannare il – _1 CP
e per quanto di ragione, ove ritenuto, – a sgomberare il passo carraio e la corte comune _3
da tutto il materiale ivi depositato e a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi spazi;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della pagina 3 di 31 precedente conclusione: condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi Controparte_2
da in relazione all'adempimento ed alla invalida costituzione della servitù di Parte_1
passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla corte comune e sul passo carraio per cui è causa, da quantificarsi sulla scorta di quanto emerso all'esito dell'istruzione del presente giudizio ovvero in via equitativa o, comunque, nell'importo ritenuto di giustizia;
4) in ogni caso: con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio (sia del procedimento principale che dei subprocedimenti).
Nell'interesse del convenuto (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 13.10.2024): CP
(I) si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate - ovvero, come da comparsa di costituzione e risposta, voglia il Tribunale, nel merito: B) respingere la domanda attrice perché
infondata in fatto ed in diritto;
C) in via subordinata: dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a manlevare e tenere indenne il da ogni e qualsivoglia conseguenza Controparte_4 CP
pregiudizievole eventualmente derivante dalla pronuncia a suo carico di sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante dalle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di proprietà del
, ove riconducibili all'esecuzione dei lavori di sopraelevazione eseguiti dalla suddetta impresa;
_1
D) in via riconvenzionale: 1) accertare che il passo carraio di cui al punto c) delle conclusioni di parte attrice è di proprietà esclusiva dell'esponente e che su di esso non sussistono servitù o diritti reali o personali a carico del o dell'immobile di sua proprietà e a favore del o CP _1
dell'appartamento di proprietà di quest'ultimo; 2) ordinare all'attore di astenersi da qualsiasi forma di utilizzo del tratto di cortile in questione;
3) condannare l'attore al risarcimento del danno conseguente all'abusivo utilizzo del tratto di cortile in questione, nella misura che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
(4) condannare l'attore al pagamento della quota a suo carico sui costi sostenuti per il rifacimento della terrazza costituente la copertura del fabbricato in oggetto, nella misura che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
(5) condannare l'attore a rimuovere le unità esterne delle pompe di calore e le tubature appoggiate sulle murature perimetrali del fabbricato;
E) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio -; (II) in via di mero subordine ed pagina 4 di 31 istruttoria, ove il Tribunale all'esito della prova espletata dovesse ravvisarne la necessità, si insiste per l'ammissione dell'ordine di esibizione dedotto con la memoria ex art.183 n.3 cpc, sul quale non si
è pronunziata l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova.
Nell'interesse di (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 14.10.2024) si Controparte_2
confermano le conclusioni già formulate, ovvero (come da comparsa di costituzione e risposta): si conclude per il rigetto delle domande avverse nei confronti della convenuta con vittoria di spese del presente procedimento.
Nell'interesse di (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 13.10.2024) si confermano _3
integralmente domande, eccezioni e deduzioni contenute nella comparsa di costituzione depositata in atti, ovvero (come da comparsa depositata il 28.9.2016) voglia il Tribunale, contrariis rejectis: (1) in via preliminare: a) accertare la nullità della citazione e/o dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate nei confronti dell'esponente per violazione del combinato disposto degli artt.163 n.3 3 4 e
164 cpc, adottando i provvedimenti che riterrà necessari;
b) accertare e dichiarare l'intercorsa prescrizione di qualsivoglia diritto dell'attore nei confronti di , giacchè i diritti e/o pretese _3
risarcitorie sarebbero comunque da dichiararsi prescritti in quanto avvenuti in epoca precedente il
2002; (2) in via principale e nel merito: (a) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi esplicati nella parte espositiva della comparsa di costituzione;
(b) con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 4.12.2004 ha convenuto in giudizio e chiesto Parte_1 CP
al Tribunale di: (1) condannare - previo accertamento della sua responsabilità per i CP
danni causati nell'appartamento del , nonché della sussistenza del nesso di causalità tra i lavori _1
commissionato dal alla impresa ed i danni arrecati nell'appartamento del CP Controparte_4
- al ripristino della situazione esistente prima che iniziassero i lavori suddetti, inerenti _1
all'edificio sito in Cagliari, via Terralba 7/9 e, in particolare, a: a) riparare i danni causati dalle pagina 5 di 31 infiltrazioni di acqua nell'appartamento di , di cui ai punti 7, 8 e 9 nonché 18 e 19 Parte_1
della premessa del presente atto, ed eliminare le opere costruite dal che le hanno originate;
b) CP
provvedere alla rimozione dei tre tubi posizionati affianco alla finestra della cucina dell'appartamento del (cfr. punti 10, 31, 32 e 41 della premessa del presente atto) ed alla riconduzione a norma _1
dell'impianto a gas e relativi tubi d'adduzione; c) sgomberare il passo carraio, di proprietà comune,
da tutto il materiale ivi depositato e cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione dello stesso;
d) provvedere alla demolizione dell'opera abusiva sovrastante il vano cucina dell'appartamento del (terrazzino con muri perimetrali di cui ai punti da 23 a 28 del presente _1
atto); e) liberare la canna fumaria del camino posto all'interno dell'appartamento del (di cui _1
ai punti 29 e 41 del presente atto), provvedendo all'abbattimento del muro perimetrale del terrazzino di cui al punto precedente, che la ostruisce, ovvero provvedendo all'innalzamento della canna fumaria oltre il suddetto muro;
(2) il tutto oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali per il mancato godimento ed il disagio arrecato durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori intrapresi dal , ampiamente descritti in premessa, danni da liquidarsi in via equitativa in CP
base al prudente apprezzamento del giudice adito;
(3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
A sostegno delle suddette domande il ha dedotto che: _1
l'esponente è proprietario dell'immobile sito in Monserrato, via Terralba 7, distinto al Catasto al F.28
mapp.89 sub.13-14, per averlo acquistato con atto notar dell'11.05.00 (Rep.51801, Persona_1
Vol.14773: doc.1);
detto immobile confina con quello di proprietà di , sito al civico 9 della medesima via, CP
distinto al Catasto al F.28 mapp.89 part. (rectius: sub.) 11: più in particolare, l'immobile dell'attore si trova al primo piano e quello del convenuto al piano sottostante di un unico maggior fabbricato;
il 15.11.2002 il , in virtù di concessione edilizia n.91 del 28.02.2002, ha commesso all'impresa CP
(da qui anche EE) i lavori di sopraelevazione sul proprio immobile, lavori che hanno Controparte_4
pagina 6 di 31 interessato sia il lastrico solare del suddetto edificio che parte del pianterreno dello stesso, ovvero l'interno dell'appartamento del;
CP
a causa della loro non corretta esecuzione i suddetti lavori - di cui è progettista e direttore l'ing. CP_6
e collaudatore l'ing. - hanno causato e stanno causando ingenti danni
[...] Controparte_7
nell'appartamento del;
_1
nello specifico, durante la loro esecuzione l'appaltatrice ha rimosso l'eternit posto a protezione del lastrico solare, senza provvedere ad alcuna riparazione temporanea dello stesso, ed ha usato impropriamente il martello pneumatico, determinando spaccature e crepe sul soffitto e le pareti dell'intero immobile che hanno provocato infiltrazioni d'acqua nell'appartamento del;
_1
dette infiltrazioni - che come si evince dalle fotografie allegate come doc.2 e dalla consulenza di parte dell'ing. interessano diverse zone dell'appartamento del , e precisamente il cavedio, la Per_2 _1
cucina, la camera da letto, il corridoio ed il bagno -, oltre ad aver prodotto un evidente danno estetico,
hanno reso l'ambiente umido e insalubre con notevole pregiudizio alla salute dell'attore e della sua convivente;
Persona_3
la stessa ditta appaltatrice, inoltre, il 13.02.03 ha appoggiato sul muro perimetrale del fabbricato,
proprio a fianco della finestra della cucina dell'attore, un tubo fognario di colore arancione che danneggia il decoro architettonico dell'immobile (come si evince dalle fotografie allegate come doc.3)
ed il diritto di proprietà del;
_1
per tali fatti l'attore ha inutilmente chiesto al convenuto la sospensione dei lavori (sia verbalmente che col telegramma del 18.12.02 prodotto come doc.5), oltre che l'esibizione dei calcoli statici delle fondazioni dello stabile (richiesta che è stata inoltrata anche all'Ufficio del Genio Civile, Assessorato
dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, in data 08.01.03: doc.7);
come constatato dall'ing. i suddetti calcoli statici - acquisiti dal Genio Civile il Persona_4
19.12.02, per dei lavori iniziati un mese prima - presentano numerosi errori e risultano fondati su una pagina 7 di 31 relazione di calcolo redatta senza alcuna previa indagine conoscitiva sulle strutture esistenti, edificate negli anni settanta;
quanto alle lamentate infiltrazioni, la loro presenza è stata constatata anche dai VVFF di Cagliari il
04/01/02, all'esito del sopralluogo richiesto dal , come risulta dal relativo verbale (doc. 9); _1
in seguito ai diversi esposti presentati dal , e di fronte alla necessità di porre rimedio ai danni _1
arrecati ed arrecandi ed evitare una sicura controversia giudiziaria, in data 11.04.03 il ha CP
sottoscritto, insieme al , una scrittura privata (doc.10) con la quale si è impegnato ad eliminare _1
gli inconvenienti denunciati ed a riparare i danni provocati nell'appartamento del dalla non _1
corretta esecuzione dei lavori “de quibus”: tale scrittura, oltre ad evidenziare chiaramente quali danni sono stati arrecati all'appartamento del alla data della sua sottoscrizione, costituisce _1
indubbiamente una esplicita ammissione della sussistenza degli stessi danni e del nesso di causalità con la non corretta esecuzione dei lavori intrapresi dal;
CP
il convenuto non ha comunque adempiuto al suddetto impegno, non avendo provveduto né alla rimozione delle opere intraprese né alla riparazione dei danni arrecati all'appartamento dell'attore,
ed ha anzi continuato nell'esecuzione dei lavori incurante degli ulteriori danni arrecati ed arrecandi alla proprietà ; _1
in particolare, dopo la stipula della citata scrittura EE ha iniziato a costruire, sull'area sovrastante il vano ad uso cucina dell'appartamento del , un terrazzino con muri perimetrali, poggiandolo su _1
alcune travi di legno ivi posizionate da almeno vent'anni, della cui sicurezza e stabilità è quindi inevitabile dubitare;
per tale fatto l'attore ha presentato un esposto al competente Assessorato regionale, il 29.08.03
(doc.12), chiedendo di controllare l'avvenuto deposito dei calcoli statici relativi alla nuova opera ed il rispetto della normativa di settore per poter sopraelevare sul lastrico “de quo”;
in seguito a detto esposto ed all'acquisizione della relativa documentazione l'Assessorato, con lettera del 10.11.03 inviata a tutti gli interessati (doc.14), ha segnalato al “la necessità Parte_2
pagina 8 di 31 di procedere all'annullamento della (…) concessione edilizia n.91 del 28.02.02”, in quanto “in contrasto con quanto prescritto dall'art.11 del D.P.R. n.380 del 06.06.01, poiché risulta rilasciata in assenza di titolo”;
in esecuzione di tale provvedimento il Comune di Monserrato ha prima ordinato al CP
l'immediata sospensione dei lavori “relativi alla modifica del piano terra e alla sopraelevazione del fabbricato sito nella via Terralba 7/9” (ordinanza n.12 del 26.11.03 prot.16881) e poi emesso, in data
29.01.04, l'ordinanza di demolizione n.2 prot.1087 (doc.15), che è stata del tutto ignorata dal , CP
il quale ha portato avanti i lavori di sopraelevazione del lastrico solare almeno sino al 29.07.04 (come si evince dall'esposto del del 4.8.2004 prodotto come doc.16); _1
nel corso della descritta prosecuzione dei lavori il : ha innalzato un muro a ridosso della canna CP
fumaria a servizio dell'appartamento del , provocandone l'ostruzione; ha poi appoggiato sulla _1
facciata dell'immobile, sempre di fianco alla finestra della cucina dell'attore, accanto al tubo arancione precedentemente installato, altri due tubi (dei quali uno presumibilmente deputato allo scarico delle acque bianche provenienti dal terrazzino del , che le convoglia proprio dinanzi CP
all'ingresso dell'abitazione del , e l'altro per l'alimentazione del gas); _1
quale ultima circostanza di fatto si segnala quanto segue:
all'appartamento dell'attore si accede esclusivamente attraverso un passo carraio e successiva corte comune retrostante l'appartamento stesso: tale ingresso, e l'apposita soprastante scala, costituiscono quindi l'unico accesso alla sua proprietà;
come si evince chiaramente dall'art.2 dell'atto di compravendita dell'11.5.2000 citato in premessa, il suddetto passo carraio e la corte comune sono stati espressamente esclusi dalla compravendita, ma sulla medesima area, ed a favore dell'appartamento acquistato dall'attore, risulta “costituita servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici per consentire l'accesso alla retrostante area urbana”, ivi specificandosi, inoltre, che il suddetto passo carraio “è destinato esclusivamente a pertinenza e pagina 9 di 31 servizio delle unità del fabbricato destinate ad abitazione, esclusa pertanto la sua utilizzazione a servizio delle unità immobiliari al piano terra ad uso commerciale”;
ciò premesso, sin dall'inizio dei lavori in esame il ha iniziato a depositare materiale vario CP
nell'area antistante il passo carraio (mobili, infissi e porte in disuso, materiale edile, cartoni, biciclette,
motorini), ciò che insieme all'autovettura ivi solitamente parcheggiata ha progressivamente reso inagibile il passaggio, lasciando uno spazio massimo di non più di 80 cm. (vedi foto doc.18 e verbale della prodotto come doc.19, che conferma anche l'apposizione dei tubi e l'occlusione Parte_3
della canna fumaria);
lo stesso convenuto, nonostante le ripetute richieste di sgombero, non ha mai liberato detto passaggio;
la situazione descritta impone l'intervento dell'adita Autorità Giudiziaria, in quanto ha creato e sta creando ingenti danni al , che da quasi due anni per cercare di tutelarsi è costretto a rivolgersi _1
ai diversi uffici pubblici competenti;
il diritto del di ottenere, previo accertamento della responsabilità in capo al , la _1 CP
condanna di quest'ultimo al ripristino della situazione antecedente ai lavori ed al risarcimento dei danni descritti in premessa è corroborato dagli articoli del codice civile dedicati alla responsabilità
aquiliana (artt.2043 e ss.);
la consolidata giurisprudenza della Cassazione riconosce in tali casi il diritto ad ottenere
“l'eliminazione di quanto illecitamente fatto che risulti identificato come fonte esclusiva di un danno attuale e destinato a protrarsi nel tempo” (sent. 9728/93), senza escludere “il diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario inerente al periodo in cui il bene danneggiato è rimasto pregiudicato nella sua efficienza e godibilità” (Cass. 4958/81).
, tempestivamente costituito con comparsa depositata il 9.2.2005, ha concluso come CP
indicato in epigrafe - previa autorizzazione alla chiamata in causa di EE - dopo aver dedotto che:
l'esponente è proprietario esclusivo, insieme alla moglie , del lastrico solare posto a _3
copertura del primo piano di un edificio in Monserrato, via Terralba 7/9, distinto in catasto al Foglio pagina 10 di 31 C/28, Mapp.89 sub.11;
con concessione edilizia n.91 del 28.2.2002 il Comune di Monserrato ha assentito la sopraelevazione sul citato lastrico di un fabbricato ad uso civile abitazione;
con istanza prot.15107 del 27.10.2003 il ha richiesto il rilascio di una concessione edilizia in CP
accertamento di conformità, come variante alla originaria C.E. n.91/02, per la seguente difformità
delle opere realizzande rispetto al progetto approvato: ampliamento del locale soggiorno, comportante un modesto aumento della superficie utile e della volumetria, ed alcune minori opere interne;
con verbale n.55 del 16.12.2003 (doc.2), redatto a seguito dei sopralluoghi eseguiti in data 13 ottobre,
4 e 11 novembre 2003, i tecnici del Comune segnalavano che “l'unità immobiliare realizzata al secondo piano di proprietà del è stata costruita in difformità dalla C.E. n.91/02”; CP
sulla scorta dei predetti sopralluoghi il responsabile del servizio Urbanistica del Comune di
Monserrato: (a) con ordinanza n.12 del 26.11.2003 intimava l'immediata sospensione dei lavori
(doc.3); (b) con determinazione prot.17886 del 16.12.2003 respingeva l'istanza di concessione edilizia per accertamento di conformità presentata dal (doc.4), sebbene gli abusi contestati fossero in CP
realtà insussistenti e comunque pienamente suscettibili di ottenere la richiesta concessione in sanatoria;
(c) con ulteriore determinazione n.1 del 20.1.2003 (rectius: 2004) annullava integralmente la concessione edilizia n.91 del 28.2.2002, ritenendola illegittima in quanto “rilasciata con titolo inadeguato ed in parte senza titolo” (doc.5); (d) con ordinanza n.2 del 29.1.2004 prot.1087 ordinava la demolizione “delle opere di ampliamento e sopraelevazione al piano terra e al secondo piano superiore in un edificio condominiale nella via Terralba n.
7-9 di questo Comune eseguite in dipendenza e in difformità della Concessione Edilizia n.91 del 28.2.2002 (…)” (doc.6);
avverso i provvedimenti succitati l'esponente ha proposto il ricorso n.254/04 dinnanzi al competente
Tribunale Amministrativo Regionale, ottenendo la sospensione cautelare della loro efficacia con l'ordinanza n.544/04 (doc.7);
il 10.12.04 il ha poi presentato la domanda di condono relativa alle lievi difformità delle opere CP
pagina 11 di 31 realizzate rispetto alla originaria concessione;
i provvedimenti sanzionatori sospesi dal TAR in via cautelare sono stati adottati in rapida successione a seguito di esposto presentato da (doc.9); quest'ultimo, che ha inoltre presentato Persona_5
reiterati esposti anche alla ha promosso il presente giudizio con l'esclusiva finalità di Pt_4
ostacolare l'attività edificatoria legittimamente intrapresa dal - che quale proprietario CP
esclusivo del lastrico solare si è avvalso della volumetria residua relativa a tale lastrico -, senza tuttavia allegare alcun elemento idoneo a paralizzare, sul piano del diritto civile, l'esercizio di tale diritto di sopraelevazione;
segnatamente:
relativamente al capo (1)a) delle conclusioni l'attore afferma che a seguito dell'attività di sopraelevazione in esame - e in particolare a seguito della rimozione della copertura in eternit posta a protezione del lastrico solare ed all'uso del martello pneumatico - nel sottostante appartamento si sarebbero aperte filature e crepe e si sarebbero verificate vistose infiltrazioni;
sul punto, e senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, gravante interamente sull'attore,
deve rilevarsi: che l'appartamento di nuova costruzione insiste solo in minima parte sull'appartamento del;
che il solaio della cucina del non era in calcestruzzo o laterizio, ma consisteva in _1 _1
una struttura in legno ricoperta da lastre di eternit;
che per tale ragione l'esponente si è visto costretto a smantellare e smaltire a proprie spese tali lastre - in considerazione della normativa che dispone l'eliminazione e lo smaltimento dell'eternit impiegato come materiale di copertura di edifici ad uso abitativo -, con costi che debbono essere posti a carico anche dei proprietari delle altre unità
immobiliari facenti parte dell'edificio, a norma dell'art.1126 cc, giacchè il tratto di terrazza così
ripristinato assolve alla funzione di copertura dell'edificio;
all'indomani dell'acquisto del proprio appartamento, inoltre, lo stesso aveva avuto a dolersi _1
dalla propria dante causa, oltre che per la presenza di eternit nella copertura della cucina, anche delle infiltrazioni che vi aveva riscontrato: allo stato, pertanto, non appare in alcun modo provato che dette pagina 12 di 31 infiltrazioni conseguano ai lavori eseguiti dal , ben potendo essere preesistenti o comunque CP
riconducibili alla attività di ristrutturazione eseguita dallo stesso sulla sua proprietà; _1
va poi considerato: che allorchè i lavori erano stati appena eseguiti l'esponente aveva reso note le doglianze del all'impresa appaltatrice, che in via transattiva si era dichiarata disponibile a _1
eseguire gli interventi di ripristino eventualmente necessari;
che con nota dell'1.10.,03 (doc.17), in esito al sopralluogo effettuato nel suo appartamento, l'impresa EE confermava di essere in attesa di concordare la data dell'intervento; che il non ha mai neppure riscontrato tale nota, impedendo _1
così la tempestiva eliminazione del danno;
per quanto precede, quand'anche dovesse essere dimostrata la riconducibilità al convenuto dei danni
P lamentati dall'attore - e, per questi, l'impresa chiamata in garanzia - non dovrà rispondere CP
dell'aggravamento conseguente alla persistenza nel tempo delle infiltrazioni lamentate;
relativamente al capo (1)b) delle conclusioni l'attore lamenta che il convenuto abbia installato sulla facciata dell'edificio condotte e tubature che la deturpano, danneggiandone il decoro;
in realtà sul prospetto interno del fabbricato, e quindi non sulla facciata, corre solo il tubo di scarico delle acque provenienti dall'appartamento dell'esponente: le censure relative al decoro architettonico,
allo stato indimostrate, non possono pertanto trovare accoglimento, giacchè l'intervento non interessa la facciata (rispetto al cui decoro lo stesso ha peraltro dimostrato scarso interesse, avendo _1
ubicato sul prospetto le unità esterne delle proprie pompe di calore ed appoggiato ai muri perimetrali le proprie tubazioni, che non ha incassato neppure in esito ai solleciti dell'esponente);
relativamente al capo (1)c) delle conclusioni l'attore afferma che il convenuto avrebbe ingombrato con masserizie un passo carraio di proprietà comune;
la domanda è infondata in quanto il passo carraio in oggetto è di proprietà esclusiva dell'esponente e su di esso il non può vantare alcun diritto, giacchè la servitù di passaggio pedonale risultante _1
dal suo atto di acquisto è stata costituita senza l'assenso del e non è quindi a questi CP
opponibile; pagina 13 di 31 per l'effetto, il domanda in via riconvenzionale l'accertamento dell'insussistenza di alcun CP
diritto reale in capo all'attore sul cortile interno e sul passo carraio in oggetto e l'ordine al di _1
astenersi da qualsiasi forma di utilizzo di tali porzioni del fabbricato;
relativamente al capo (1)d) delle conclusioni, con cui si chiede la demolizione dell'opera che si assume abusiva, non è dato rinvenire il fondamento giuridico o il titolo della pretesa;
dal tenore delle conclusioni sembra potersi desumere che la demolizione dovrebbe essere disposta quale sanzione per una presunta irregolarità urbanistica;
è tuttavia evidente che: ove l'attività di sopraelevazione risulti lecita sotto il profilo civilistico, come nel caso di specie - essendo stata effettuata dal titolare del diritto reale -, il giudice non potrà adottare provvedimenti sanzionatori conseguenti alla carenza di provvedimenti concessori o all'esistenza di provvedimenti sanzionatori, in merito ai quali risulta peraltro pendente un giudizio dinanzi al competente TAR;
ove, per contro, una pronunzia di tale contenuto dovesse ritenersi adottabile da parte del Tribunale adito per il titolo richiesto, sussisterebbero i presupposti per la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità amministrativa;
relativamente al capo (1)e) delle conclusioni l'attore lamenta che nell'attività di sopraelevazione il avrebbe ostruito la canna fumaria del suo appartamento con un muro e chiede che detta CP
canna venga innalzata a spese del convenuto;
il muro al quale l'attore si riferisce non ha in alcun modo inciso sulla funzionalità della canna che, per contro, ab origine non rispettava le disposizioni dettate dall'art.44 del regolamento edilizio comunale,
in quanto elevata ad altezza inferiore a quella minima di 2,00 mt. (2,50 mt. se sulle terrazze si elevino costruzioni).
Alla prima udienza il : ha contestato la fondatezza delle difese e conclusioni della suddetta _1
comparsa; vista la domanda riconvenzionale ivi proposta, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di e che in occasione della vendita Controparte_2 Controparte_8
dell'appartamento acquistato dall'attore hanno costituito la servitù di passaggio ora contestata dalla pagina 14 di 31 controparte;
ha infine concluso come indicato in epigrafe, con esclusione dei riferimento a _3
(ovvero, sostanzialmente, estendendo alla chiamanda EE le richieste di accertamento e
[...]
condanna di cui al capo 1) e formulando nei confronti di e le Controparte_2 Controparte_8
conclusioni di cui ai capi 2) e 3)).
si è costituita, con comparsa depositata il giorno della (sua) prima udienza, per Controparte_2
concludere come indicato in epigrafe dopo aver dedotto che:
con atto di divisione del 22 ottobre 1986 a rogito notaio dott. all'esponente venne Persona_6
assegnato il seguente immobile: “appartamento facente parte dello stabile in via Terralba civici 7-9,
situato al primo piano alto, con accesso da scala condominiale e da scala sita nel cortile di proprietà
comune, con portoncino capo scala di fronte per chi giunge sul pianerottolo delle scale, composto di vani 6, cucina, cucinino, bagno, servizio, tre disimpegni, tratto di cortile al piano terra, con accesso da passo carraio comune” (da leggersi con il sig. , altro condividente) “dalla via Terralba CP
7, e lastrico solare…”;
tale atto di divisione non ha fatto altro che recepire una situazione di fatto da sempre esistita, ovvero che il passo carraio è da sempre destinato al servizio di tutti gli appartamenti;
l'esponente poteva perciò liberamente disporre del suo diritto di servitù e quindi cederlo, come effettivamente ha fatto in favore del , senza che fosse necessario l'assenso del fratello _1 CP
.
[...]
EE, ritualmente citata dal convenuto dopo l'autorizzazione del GI (e a seguito di ordine di rinnovazione della precedente notifica), non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace.
Con le prime memorie ex art.183 cpc l'attore ha confermato le difese e le conclusioni della prima udienza, ribadendo in particolare l'infondatezza dell'avversa riconvenzionale in quanto in occasione della vendita dell'appartamento per cui è causa e hanno Controparte_2 Controparte_8
costituito in favore dell'attore la servitù di passaggio contestata da controparte, che rappresenta l'unico accesso all'immobile del dalla via pubblica. _1
pagina 15 di 31 All'udienza del 9.11.2015 l'attore, vista la mancata prova della citazione della (espressamente CP_8
richiesta dal GI), ha rinunciato alla sua chiamata in causa.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, l'istruzione della causa (con documenti, interrogatorio formale dell'attore, del convenuto e di e prova per testi) e l'espletamento del Controparte_2
procedimento per ATP promosso dall'attore in corso di causa (iscritto al n.10134-1/2004 RG),
nell'ambito del quale è stata disposta CTU per accertare lo stato dell'appartamento del e la _1
sussistenza delle infiltrazioni e danni lamentati, con ordinanza del 20.4.2016 il GI - rilevato che le domande di demolizione e accertamento della servitù proposte dall'attore necessitano della partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari - ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di moglie del convenuto e comproprietaria dell'immobile asseritamente _3
servente.
Con l'atto di citazione ritualmente notificato alla l'attore ha ulteriormente modificato le _3
precedenti conclusioni, rivolgendole in parte anche alla ed integrandole con riferimenti ai capi _3
della propria memoria ex art.183 cpc ed alle domande proposte dal . CP
, ritualmente costituita, ha concluso come indicato in epigrafe dopo aver eccepito e dedotto _3
che:
l'atto di citazione è nullo per violazione dell'art.163 n.3 e 4 e dell'art.164 cpc, in quanto dalla sua lettura (ed in particolare dai riferimenti alle domande della comparsa del convenuto ed ai capi della memoria ex art.183 cpc del chiamante, non riportate né allegate all'atto notificato) non è possibile comprendere le condotte contestate e tanto meno le ragioni giuridiche che fonderebbero la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della;
_3
sono altresì nulli, inutilizzabili ed inopponibili alla tutti gli atti processuali espletati prima della _3
sua chiamata, ivi compresi le risultanze dell'attività istruttoria sinora espletata e quelli svolti nel procedimento per ATP, essendosi svolti in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'esponente; pagina 16 di 31 quest'ultima è comunque estranea ai fatti di causa;
con atto di compravendita del 12 giugno 2004 (rogito notaio , repertorio 19057 Persona_7
raccolta 7423) la ha acquistato, in comune con l'allora coniuge , la piena _3 CP
proprietà, per quote uguali, del lastrico solare di 85 mq. di copertura dei due appartamenti situati al primo piano alto del fabbricato in Comune di Monserrato, via Terralba 7 e 9, oltre alla corte comune di 87 mq e passo carraio;
non vi è chi non veda che i fatti per cui è causa, che sarebbero avvenuti nel 2002, integrano una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art.2043 cc e non possono essere imputati alla;
_3
si eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione di ogni diritto in capo all'attore avente titolo nei fatti di cui alla citazione notificata il 28.04.2016, visto che nessuna richiesta risarcitoria è mai stata avanzata prima nei confronti dell'esponente;
fatte salve le eccezioni preliminari sopra esposte, le domande dell'attore - e in particolare quelle fondate sull'esistenza di “abusi edilizi” in merito alla edificazione in sopraelevazione sullo stabile condominiale - sono comunque infondate nel merito, in quanto i lavori sul lastrico sono stati eseguiti in conformità ai titoli edificatori rilasciati e alle norme edilizie vigenti;
sul punto occorre evidenziare che il TAR della Sardegna, accogliendo il ricorso n.245/2004 avverso i provvedimenti di annullamento della concessione edilizia n.91 del 28.02.2002 e dell'ordinanza di demolizione, con sentenza n.1754/2007 (doc.2) ha definitivamente annullato l'“annullamento” della concessione e il provvedimento di demolizione e, conseguentemente, ha fatto rivivere detto provvedimento autorizzativo e ritenuto che le opere di ampliamento e sopraelevazione eseguite al piano secondo superiore dell'edificio di via Terralba siano state eseguite in conformità alla predetta concessione.
Con ordinanza del 4.9.2017 il GI - dato atto che l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di risulta assolutamente incerto e quindi nullo nelle parti in cui al punto 1 _3
delle conclusioni, lettera D, si fa riferimento ai punti da 23 a 28 della memorie ex art.183 e al punto 2 pagina 17 di 31 si fa riferimento alle conclusioni sub D, pagina 7, avversa comparsa, richiamando atti non noti alla convenuta, che pertanto non è stata messa in grado di difendersi - ha assegnato all'attore il termine perentorio di trenta giorni per il deposito di una memoria integrativa dell'atto di integrazione del contraddittorio e alla convenuta il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza (fissata all'11.12.2017) per proporre tutte le sue difese.
Con memoria integrativa depositata il 3.12.2017 l'attore ha specificato nei confronti della le _3
ragioni di fatto e diritto poste a base delle originarie domande (sue e del convenuto) ed ha ivi concluso chiedendo che il Tribunale voglia: 1) in via principale, accertare la responsabilità di , in CP
solido con EE (in persona del legale rappresentante p.t.) - e, limitatamente alla sottostante lettera d),
per quanto di ragione con - per i danni causati nell'appartamento del , nonché _3 _1
della sussistenza del nesso di causalità tra i lavori commissionati dal alla EE ed i danni CP
arrecati nell'appartamento del e, per l'effetto: a) condannare , in solido con EE _1 CP
(in persona del legale rappresentante p.t.), al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali patiti e patendi da , afferenti sia al ripristino dell'immobile ed Parte_1
all'eliminazione dei danni conseguenti alle infiltrazioni d'acqua, sia ai punti 7/8/9/18 e 19 della premessa dell'atto di citazione, sia al mancato godimento dell'immobile ed al disagio arrecato ed arrecando all'attore durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di cui al presente giudizio, con riferimento sia a quelli già svolti dal e dalla EE, sia a quelli che saranno stabiliti in caso di CP
accoglimento della domanda attorea, danni da liquidarsi secondo una valutazione equitativa;
b)
condannare , oltre che all'eliminazione delle opere che hanno originato i danni sub a), CP
anche alla rimozione dei tubi posizionati affianco alla finestra della cucina dell'appartamento del
(cfr. punti 10/31/32 e 41 della premessa dell'atto di citazione) ed alla riconduzione a norma _1
dell'impianto a gas e relativi tubi d'adduzione; c) condannare il a liberare il passo carraio e CP
la corte comune da tutto il materiale ivi depositato (ai fini dell'esercizio del diritto di passaggio, anche con mezzi meccanici) e a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi;
d) pagina 18 di 31 condannare il convenuto, in solido con la , a demolire l'opera abusiva sovrastante il vano cucina _3
dell'appartamento del (terrazzino con muri perimetrali) e al ripristino dello stato dei luoghi di _1
cui ai punti da 23 a 28 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
d) condannare il a CP
liberare la canna fumaria del camino posto all'interno dell'appartamento del (di cui ai punti _1
29 e 41 della memoria integrativa del 3 ottobre 2017), provvedendo all'abbattimento del muro perimetrale del terrazzino di cui sopra, che la ostruisce, ovvero provvedendo all'innalzamento della canna fumaria oltre il suddetto muro in conformità della normativa vigente;
2) in via di eccezione e/o domanda riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal (cfr. conclusioni sub D, pag.7, avversa comparsa): accertare e dichiarare – in CP
favore dell'appartamento di ed a carico del passo carraio e della corte comune per cui Parte_1
è causa di proprietà di e – la sussistenza della servitù di passaggio a piedi CP _3
e con mezzi meccanici su dette aree, ai sensi e per gli effetti degli artt.1051 e ss. e 1062 cc, in quanto unico accesso del (cfr. punto 35 delle premesse dell'atto di citazione), e, per l'effetto, _1
condannare il – e per quanto di ragione, ove ritenuto, – a sgomberare il passo CP _3
carraio e la corte comune da tutto il materiale ivi depositato e a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi spazi;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente conclusione: condannare al risarcimento dei Controparte_2
danni subiti e subendi da in relazione all'adempimento ed alla invalida costituzione Parte_1
della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla corte comune e sul passo carraio per cui
è causa, da quantificarsi sulla scorta di quanto emerso all'esito dell'istruzione del presente giudizio ovvero in via equitativa o, comunque, nell'importo ritenuto di giustizia;
4) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio (sia del procedimento principale che dei subprocedimenti).
Dopo il deposito della suddetta memoria integrativa sono stati nuovamente assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183 e per le deduzioni istruttorie.
Con le prime memorie ex art.183 cpc, non depositate da : Controparte_2
pagina 19 di 31 l'attore ha così modificato il punto 1) delle conclusioni della memoria integrativa (confermando le altre conclusioni ivi formulate): voglia il Tribunale: 1) in via principale, accertare la responsabilità
di , in solido con EE (in persona del legale rappresentante p.t.) e, limitatamente alla CP
sottostante lettera d), per quanto di ragione, con , per i danni causati nell'appartamento _3
del , nonché della sussistenza del nesso di causalità tra i lavori commissionati dal alla _1 CP
EE ed i danni arrecati nell'appartamento del e, per l'effetto: a) condannare , in _1 CP
solido con EE (in persona del legale rappresentante p.t.) e, per quanto di ragione, con , al _3
risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali patiti e patendi da _1
, afferenti sia al ripristino dell'immobile ed all'eliminazione dei danni conseguenti alle
[...]
infiltrazioni d'acqua, sia ai punti 7/8/9/18 e 19 della premessa dell'atto di citazione, sia al mancato godimento dell'immobile ed al disagio arrecato ed arrecando all'attore durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di cui al presente giudizio (reperimento altra sistemazione durante i lavori,
smontaggio ed imballaggio mobilio e relativo deposito e rimontaggio, etc.), sia quelli già svolti dal e dalla EE, sia quelli che saranno stabiliti in caso di accoglimento della domanda attorea, CP
danni da liquidarsi secondo una valutazione equitativa;
a(bis)) condannare e CP _3
, oltre che all'eliminazione delle opere che hanno originato i danni sub a), anche alla rimozione
[...]
dei tubi posizionati affianco alla finestra della cucina dell'appartamento del (cfr. punti _1
10/31/32 e 41 della premessa dell'atto di citazione) ed alla riconduzione a norma dell'impianto a gas e relativi tubi d'adduzione; b) condannare il e la a liberare il passo carraio e la corte CP _3
comune da tutto il materiale ivi depositato (ai fini dell'esercizio del diritto di passaggio, anche con mezzi meccanici) e a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi;
c)
condannare il convenuto, in solido con la , a demolire l'opera abusiva sovrastante il vano cucina _3
dell'appartamento del (terrazzino con muri perimetrali) e al ripristino dello stato dei luoghi di _1
cui ai punti da 23 a 28 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
d) condannare il a CP
liberare la canna fumaria del camino posto all'interno dell'appartamento del (di cui ai punti _1
pagina 20 di 31 29 e 41 della memoria integrativa del 3 ottobre 2017), provvedendo all'abbattimento del muro perimetrale del terrazzino di cui sopra, che la ostruisce, ovvero provvedendo all'innalzamento della canna fumaria oltre il suddetto muro in conformità della normativa vigente;
lo stesso attore ha ivi ulteriormente dedotto (tra l'altro) che:
successivamente al deposito della memoria integrativa si sono verificate nella cucina del _1
ulteriori infiltrazioni provenienti dal terrazzino dei signori e , come CP _3
constatato dai VV.FF intervenuti nel rapporto del 17.10.2017 prodotto il 28.12.2017;
per quanto concerne il passo carraio, a seguito di sopralluogo del luglio 2017 la ha Parte_3
confermato che all'interno dell'area cortilizia da esso accessibile vi sono masserizie e rifiuti vari che restringono il percorso carrabile e favoriscono l'accumulo di sporcizia, ed ha quindi sollecitato un provvedimento finalizzato alla bonifica del sito (nota prot.247477/2017 del 11.7.2017 prodotta il
28.12.2017);
a seguito di tale segnalazione, con ordinanza n.39 del 5/10/2017 (sempre prodotta il 28.12.2017) il
Sindaco di Monserrato ha ordinato ai proprietari dell'immobile, e , di CP _3
effettuare i lavori di pulizia dell'area carrabile e lo smaltimento dei rifiuti, provvedendo a comunicare
Part Pa alla Polizia Locale di Monserrato e alla l'inizio e la conclusione dei lavori;
tali lavori - come risulta dall'ulteriore documentazione (anche fotografica) prodotta il 9.1.2008 e con la memoria in esame - non sono stati sinora effettuati;
in particolare, con nota prot.PG/2017/425474 del
Part 12/12/2017 la ha rilevato di aver “…potuto constatare il mancato rispetto dell'ordinanza del
Sindaco, in quanto all'interno del passo carrabile di pertinenza dei civici 7 e 9 della via Terralba sono ancora presenti una grande quantità di materiali e masserizie varie che, oltre a restringere le dimensioni del passo carrabile, creano una situazione di precarietà igienica e favoriscono la proliferazione di parassiti e roditori”;
dal maggio 2017, infine, un'impresa edile sta effettuando dei lavori di ristrutturazione nel piano terra dell'appartamento del e per recintare l'area di cantiere, nel settembre 2017 ha collocato nella CP
pagina 21 di 31 corte comune una rete metallica non trasversalmente, bensì dritta, lasciando a disposizione del _1
poco più di un metro di spazio per transitare nel cortile antistante la sua proprietà; qualche giorno dopo tale recinzione il ha portato nella sua area cortilizia sei cani di sua proprietà, che da CP
allora hanno scorrazzato liberamente anche nell'unica parte del passo carraio dalla quale accede l'attore, insieme alla consorte e al figlio (ciò sino al 26 febbraio 2018, quando è stata messa una barriera di pallet tra il giardino del e l'area antistante il passo carraio); CP
su istanza del l'Assessorato ai lavori pubblici: con nota prot.31423 del 3.8.2017 (doc.4 _1
memoria) ha comunicato che “non risulta a tutt'oggi depositato presso i nostri archivi il collaudo statico” dell'appartamento al piano secondo edificato dal;
con ulteriore nota prot.9360 del CP
13/03/2018 (doc.5 memoria) ha confermato “…che a tutt'oggi non risultano depositate agli atti né la relazione a strutture ultimate, né il certificato di collaudo…”;
quanto sopra attesta definitivamente che ad oggi l'intero immobile, quindi anche l'appartamento del
, non ha l'agibilità, requisito fondamentale per la sicurezza delle persone che ci abitano e per _1
una futura vendita;
si ribadisce, da ultimo, che i lavori effettuati dal sono abusivi, in quanto: il terrazzino è stato CP
edificato dopo il marzo 2003 e la concessione edilizia in sanatoria è del 2011 ed è stata disposta a seguito della domanda di condono edilizio presentata il 10 dicembre 2004, per cui in nessun modo poteva né potrà mai rientrare in un futuro condono edilizio;
con nota prot.28650 del 27/12/2011 il ha comunicato al il “diniego dei volumi non previsti nella istanza in Parte_2 CP
sanatoria prot.19624/2004”;
nella denegata ipotesi in cui il giudice non si pronunci a favore della demolizione del terrazzino, è
necessario che vengano attuate tutte le misure idonee a metterlo in sicurezza e eliminare future infiltrazioni d'acqua;
con le medesime memorie ha infine dichiarato, senza peraltro documentarlo (ciò che non produce quindi effetti interruttivi, ex art.300, comma 4, cpc), che nelle more è intervenuto il fallimento della pagina 22 di 31 contumace EE;
il convenuto ha confermato le precedenti conclusioni e ulteriormente dedotto (tra l'altro) che:
si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove surrettiziamente introdotte dalla parte avversa attraverso la riformulazione delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione;
segnatamente, con la memoria integrativa l'attore: ha modificato il capo a) delle conclusioni,
domandando in luogo dell'esecuzione dei lavori il risarcimento per equivalente;
ha poi esteso la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali - riconnessi causalmente, in citazione, al mancato godimento ed al disagio arrecato durante il periodo di esecuzione dei lavori intrapresi dal - a quelli da mancata disponibilità e godimento del suo CP
immobile per il periodo di esecuzione dei lavori che dovrebbero essere determinati in accoglimento della domanda proposta sub a);
si eccepisce la tardività della domanda di accertamento della servitù di passaggio formulata dal _1
in via di “reconventio reconventionis”, perché avrebbe dovuto essere proposta sin dall'atto di citazione;
ha integralmente confermato le precedenti deduzioni, eccezioni e conclusioni. _3
La causa, (nuovamente) istruita con documenti, interrogatori formali delle parti e testi, è stata spedita a sentenza sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
***
Occorre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di EE, visto che quest'ultima è stata chiamata in causa dal solo convenuto - per l'eventuale manleva (quale esecutrice dei lavori dal medesimo incaricata) - e non ha mai ricevuto alcuna notifica delle pretese del nei suoi confronti (avanzate per la prima volta solo in corso di causa), con la _1
conseguenza che nessun contraddittorio si è mai instaurato tra l'attore e detta chiamata con riferimento alle richieste di accertamento e condanna, che il primo ha originariamente proposto unicamente nei confronti del convenuto (e chiamante) . CP
pagina 23 di 31 Sono altresì inammissibili tutte le domande del dirette ad accertare responsabilità e ad ottenere _1
condanne di diverse da quelle riferite al capo 1)d) delle sue originarie conclusioni (ovvero _3
a quello avente ad oggetto la demolizione del terrazzino edificato sul lastrico sovrastante la cucina del suo appartamento): come evidenziato dallo svolgimento del processo sopra dettagliatamente riportato,
con la citazione della IG (disposta dal giudice ex art.102 cpc) e con la successiva memoria integrativa depositata il 3.12.2017 le domande nei confronti della detta chiamata sono state sempre limitate alla questione del terrazzino;
solo con le memorie ex art.183 cpc depositate dopo l'integrazione del contraddittorio con la (e senza che ciò sia stato determinato dalle difese della stessa) l'attore _3
ha esteso gli accertamenti e le condanne originariamente richieste nei suoi confronti a quelle collegate alle infiltrazioni, al posizionamento di tubi, all'ingombro del passo carraio ed al mancato godimento dell'immobile.
Ne deriva l'inammissibilità delle suddette domande, ciò che rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione, che appare peraltro fondata, visto che la è stata convenuta in giudizio il 28.4.2016, _3
con l'atto di citazione dichiarato nullo dal GI - ovvero, circa 14 anni dopo l'esecuzione dei lavori che avrebbero cagionato i danni qui richiesti -, e che non c'è nessuna prova (o allegazione) di richieste risarcitorie o ulteriori atti interruttivi precedenti tale data.
Ciò premesso, la domanda formulata nei confronti del convenuto indicata al capo 1)(a) delle conclusioni dell'attore è fondata.
Deve infatti considerarsi provato che nel corso e a causa dell'esecuzione dei lavori commissionati da alla EE, e in particolare a seguito della demolizione del lastrico (parzialmente) CP
sovrastante l'appartamento del , in quest'ultimo appartamento si siano verificate infiltrazioni di _1
acqua che lo hanno danneggiato in più punti.
La presenza delle infiltrazioni e dei conseguenti danni nell'appartamento dell'attore e la loro collocazione temporale in data esattamente coincidente con quella dell'inizio dei lavori di sopraelevazione del lastrico - ed in particolare con l'eliminazione di quello precedente - è dato pagina 24 di 31 sostanzialmente pacifico, oltre ad essere ampiamente dimostrato dalle testimonianze assunte e dalla
Parte documentazione in atti (e in particolare dai verbali dei Vigili del Fuoco, della e del Comune di
Monserrato prodotti dall'attore, dalle fotografie in atti e dalle risultanze delle perizie di parte e della
CTU effettuata in sede di ATP, che se pur non svolte nel contraddittorio delle attuali parti costituiscono comunque elementi, non decisivi, che contribuiscono a confermare quanto sopra).
La sussistenza del nesso di causalità tra dette infiltrazioni/danni ed i lavori eseguiti per conto di
- oltre ad essere ragionevolmente presumibile, ex art.2729 cc, sulla base dei medesimi CP
elementi istruttori sopra citati, tutti univocamente convergenti in tal senso - risulta ammessa dallo stesso convenuto con la sottoscrizione della scrittura privata datata 11.4.2003 (all.10 dell'atto di citazione notificato il 3.12.2004, tacitamente riconosciuta ex art.215, comma 1, punto 2, cpc): con essa,
infatti, ammette (per quanto qui rileva) che i lavori di sopraelevazione del proprio CP
immobile eseguiti da EE il 15.11.2002 “…hanno causato all'appartamento del ingenti danni, _1
poiché durante l'esecuzione degli stessi la ditta appaltatrice ha rimosso l'eternit posto a protezione del lastrico solare ed usato impropriamente il martello pneumatico, determinando infiltrazioni d'acqua,
nonché spaccature e crepe sul soffitto e sulle pareti dell'intero immobile e sulla copertura ubicata in corrispondenza del disimpegno attiguo alla cucina ed al cavedio (cfr. fotografie allegate: All.1) (pag.1,
punti c) e d) delle premesse) .
Per quanto sopra , accertata la sua responsabilità per i suddetti danni (quale committente CP
dei lavori e proprietario dell'opera), deve essere condannato al ripristino dell'appartamento del _1
ed all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni eventualmente ancora esistenti.
Su tali aspetti la causa, non essendo ancora pronta per la decisione, deve essere rimessa in istruttoria,
occorrendo accertare con apposita CTU sia le opere necessarie al ripristino (e all'eventuale eliminazione delle cause delle infiltrazioni), il loro costo e la loro presumibile durata, sia l'eventuale inagibilità parziale o totale dell'appartamento del nel tempo occorrente a detti lavori di _1
pagina 25 di 31 ripristino (e, in caso di risposta positiva, la quantificazione del valore locatizio dell'appartamento o delle porzioni di appartamento nel periodo della loro inagibilità).
Per le medesime ragioni di cui sopra - ovvero per essere stata riconosciuta dallo stesso convenuto, con la sottoscrizione della scrittura privata sopra citata, la sussistenza dei relativi presupposti - deve essere ordinata a la rimozione del tubo arancione deputato allo scarico fognario sistemato sul CP
muro perimetrale del fabbricato, nelle adiacenze della finestra della cucina dell'attore: è lo stesso convenuto, infatti, ad ammettere di aver appoggiato tale tubo in data 13/02/02 e che esso “…arreca pregiudizio al decoro architettonico del muro perimetrale ed al diritto di proprietà del Sig. ” _1
(pagina 2, punti e) ed f), delle premesse della scrittura datata 11.4.2003).
Sulla rimozione degli altri tubi, in assenza di analogo riconoscimento della loro negativa incidenza sul decoro architettonico del fabbricato e sul diritto di proprietà del , la causa deve essere rimessa in _1
rilettura, essendo preliminarmente necessario disporre CTU per la descrizione e rappresentazione anche fotografica di detti tubi e per accertare se quello relativo all'adduzione del gas sia a norma e se la loro presenza (in assenza del tubo arancione) possa a meno considerarsi pregiudizievole per il decoro architettonico dell'edificio.
È altresì fondata la domanda relativa alla servitù di passaggio ed al conseguente diritto di ottenere la completa liberazione dell'area cortilizia che collega il passo carraio sulla via Terralba sino all'area cortilizia retrostante l'appartamento del (a quest'ultimo appartenente in via esclusiva). _1
Sulla sussistenza della suddetta servitù devono richiamarsi e farsi proprie le documentate difese di
, dante causa del , e quindi rilevare quanto segue. Controparte_2 _1
Con l'atto di donazione-divisione a rogito del 22.10.1986 (rep.50473, racc.8934, Persona_6
prodotto dalla suddetta chiamata) e (per quanto qui rileva) si CP Controparte_2
sono così divisi il compendio di Terralba: 1) assegnazione a del lotto 1, Controparte_2
costituito dall'appartamento al primo piano alto facente parte dello stabile in via Terralba civici 7-9
“…con accesso da scala condominiale e da scala esterna sita nel cortile di proprietà comune, con pagina 26 di 31 portoncino caposcala per chi giunge sul pianerottolo delle scale, composto di sei vani, cucina,
cucinino, bagno, servizio, tre disimpegni, tratto di cortile al piano terra, con accesso da passo carraio comune dalla via Terralba civico n.7 e lastrico solare al secondo piano di copertura del piano primo della superficie di circa mq.85”: il tutto distinto al NCEU al “Foglio 28, Mappale 89 sub.5-9, via
Terralba Piano T/1, in riferimento all'appartamento” ed al “Foglio 28, Mappale 89 sub.10, via
Terralba, Piano 2, per quanto al lastrico solare”; 2) assegnazione a del lotto 2, CP
costituito dall'appartamento al piano terra facente parte dello stabile in via Terralba civici 7-9 “…con accesso da passo carraio comune, composto di due vani, cucina, bagno, disimpegno, tratto di cortile e lastrico solare al secondo piano risultante dalla copertura del primo piano, della superficie di circa mq.85”: il tutto distinto al NCEU al “Foglio 28, Mappale 89 sub.2-8, via Terralba n.9, Piano Terra, in riferimento all'appartamento” ed al “Foglio 28, Mappale 89 sub.11, via Terralba, Piano 2, per quanto al lastrico solare”.
Con l'atto di vendita a rogito dell'11.5.2000 (rep.51801, vol.14773, prodotto Persona_1
dall'attore) e hanno venduto all'attore (rispettivamente, per la Controparte_2 Controparte_8
quota di nuda proprietà di 297/432 la prima, per la quota di usufrutto di 297/432 la seconda e per la quota di piena proprietà di 135/432 entrambe) la piena proprietà dei seguenti immobili: 1)
appartamento al piano primo facente parte del maggior fabbricato nella via Terralba 7, “…al quale si accede attraverso un passo carraio e una scala esterna posta nella area di cui a successivo punto due…“, “composto di cucina, tre vani, tre disimpegni, bagno e cavedio…”; 2) “area urbana di catastali mq.152, retrostante l'appartamento sopra descritto e pertinenza dello stesso, in quanto consente tramite l'apposita soprastante scala l'unico accesso all'appartamento sopra descritto”: il tutto distinto al NCEU al foglio 28, mappale 89, subalterni 13, via Terralba 7 et 9, piano T/1, vani 5.5,
l'appartamento et 14, via Terralba nn.7 et 9, piano T. area urbana di mq.152, ” ed al “Foglio 28,
Mappale 89 sub.10, via Terralba, Piano T, l'area urbana di mq.152;
nello stesso rogito le parti danno altresì atto (per quanto rileva ai fini della servitù): che “il passo pagina 27 di 31 carraio è destinato esclusivamente a pertinenza e servizio delle unità immobiliari del fabbricato destinate ad abitazione…”; che “l'area indicata nelle planimetrie Allegati A et B come “corte comune”
e “passo carraio comune” è comune ai venditori, e non anche agli attuali acquirenti, essendo esclusa dalla presente vendita per patto espresso”, ma che “sulla stessa, ed a favore dell'appartamento al piano 1° oggi venduto, è costituita servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici per consentire l'accesso alla retrostante area urbana oggi venduta e descritta al punto 2…”.
Sulla base di quanto sopra documentato appare incontestabile: che le danti causa del - sulla _1
base dell'atto di donazione-divisione 22.10.1986, stipulato anche con , e dei rispettivi CP
titoli di provenienza (indicati sia nel rogito del 22.10.1986 che in quello dell'11.5.2000) - fossero
(insieme) titolari della piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento e dell'area urbana vendute all'attore, nonché comproprietarie (insieme a ) dell'area cortilizia contigua al passo CP
carraio sulla via Terralba 7 e di tale accesso;
che esse potessero quindi validamente costituire su tali aree e in favore dell'immobile alienato - con atto pienamente opponibile all'altro originario condividente (e comproprietario) - la servitù di passaggio pedonale e carrabile sino CP
all'area pertinenziale retrostante l'appartamento alienato all'attore.
Ne deriva il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dall'attore al punto D), nn.1, 2 e 3, delle proprie conclusioni - tutte presupponenti l'inesistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore della proprietà attrice - e l'accoglimento della contrapposta domanda formulata dal al _1
punto 1)(c) delle sue conclusioni, visto che è sostanzialmente pacifico - oltre che documentato dalle
Parte foto e dai verbali di sopralluogo della e del agli atti - che l'esercizio di detta servitù, con Pt_2
particolare riferimento a quella carrabile, sia impedito dall'ingombro del fondo servente con i vari materiali depositati dall'attore.
deve essere quindi condannato a liberare immediatamente il passo carraio sulla via CP
Terralba 7 e l'area cortilizia da esso accessibile da tutto il materiale ivi depositato, ripristinando la possibilità di esercizio da parte del della servitù di passaggio pedonale e carrabile, attraverso _1
pagina 28 di 31 tale passo carraio ed area, sino all'area di mq 152 retrostante la propria abitazione (distinta in catasto al foglio 28, mappale 89, subalterno 10) e ad astenersi in futuro da analoghe condotte idonee ad impedire o rendere più difficoltoso al l'esercizio di detta servitù. _1
È invece infondata la domanda formulata dall'attore al capo 1)(d) delle proprie conclusioni: il _1
non ha infatti dimostrato (e nemmeno allegato) quale sarebbe il danno alla sua proprietà collegato alla sopraelevazione del lastrico solare ad essa sovrastante (che in base alla compravendita del maggio 2000
egli sapeva essere di proprietà di terzi, con diritto degli stessi terzi alla sua sopraelevazione “senza dovere l'indennità di cui all'art.1127 cod. civ.”).
Ne consegue l'insussistenza (o, comunque, la mancanza di qualunque prova) dell'allegato diritto alla demolizione di quanto edificato sul lastrico, ed in particolare del “terrazzino con muri perimetrali”, non potendo a tal fine bastare la sua eventuale (e in ogni caso indimostrata) natura abusiva.
In relazione alla domanda proposta dall'attore al punto 1)(e) la causa non è ancora pronta per la decisione, dovendosi preliminarmente accertare se la canna fumaria dell'appartamento del _1
fosse o meno regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio (e, in caso di risposta positiva, ad accertare le opere necessarie a liberarla, nonché i loro costi e tempi di esecuzione).
L'accoglimento della domanda relativa alla servitù esime dalla necessità di valutare le domande subordinate formulate dall'attore ai punti 2) e 3) delle proprie conclusioni.
La domanda subordinata di manleva formulata dal convenuto al punto C) delle proprie conclusioni non
è ancora pronta per la decisione, essendo preliminarmente necessario accertare con CTU (qualora possibile sulla base della documentazione in atti) se i danni da infiltrazioni arrecati all'appartamento del e riconosciuti da siano o meno conseguenti alla non corretta esecuzione dei _1 CP
lavori da parte della EE
La domanda formulata dal convenuto al punto D)(4) delle proprie conclusioni è infondata: il CP
non ha infatti provato che la ricostruzione del lastrico (parzialmente) sovrastante l'appartamento dell'attore sia dipesa da ragioni diverse da quelle legate alla sua sopraelevazione (effettuata dallo stesso pagina 29 di 31 nel suo esclusivo interesse) e che, in particolare, a prescindere da tale sopraelevazione lo CP
stesso necessitasse di manutenzione, con spese attribuibili pro quota anche ai proprietari degli appartamenti sottostanti.
La domanda formulata dal convenuto al punto D)(5) delle proprie conclusioni non può essere ancora decisa, essendo preliminarmente necessario disporre CTU per la descrizione e rappresentazione anche fotografica delle unità esterne delle pompe di calore a servizio dell'appartamento del e per _1
accertare se la loro presenza possa a meno considerarsi pregiudizievole per il decoro architettonico dell'edificio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni contrapposta domanda ed eccezione:
dichiara inammissibili tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di Controparte_4
dichiara altresì inammissibili tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di _3
diverse da quelle riferite al capo 1)d) delle sue conclusioni;
in accoglimento delle relative domande formulate dall'attore nei confronti del convenuto:
accertata la responsabilità del convenuto per i danni da infiltrazioni subiti CP
dall'appartamento di , condanna il medesimo convenuto al ripristino di detto Parte_1
appartamento e all'eliminazione delle cause delle suddette infiltrazioni, oltre all'eventuale risarcimento dei danni per l'eventuale indisponibilità dell'immobile durante l'esecuzione dei medesimi lavori,
rimettendo la causa in istruttoria come da contestuale ordinanza per la determinazione delle opere da eseguire, dei loro costi e tempi di esecuzione e della loro incidenza sull'agibilità dell'immobile;
ordina a la rimozione del tubo arancione deputato allo scarico fognario sistemato sul CP
muro perimetrale del fabbricato, nelle adiacenze della finestra della cucina dell'attore;
ordina a di liberare immediatamente il passo carraio sulla via Terralba 7 e l'area CP
cortilizia da esso accessibile da tutto il materiale ivi depositato, ripristinando la possibilità di esercizio pagina 30 di 31 da parte del della servitù di passaggio pedonale e carrabile, attraverso tale passo carraio ed area, _1
sino all'area di mq 152 retrostante la propria abitazione (distinta in catasto al foglio 28, mappale 89,
subalterno 10) e ad astenersi in futuro da analoghe condotte idonee ad impedire o rendere più
difficoltoso al l'esercizio di detta servitù; _1
rigetta conseguentemente le domande riconvenzionali formulate dal convenuto al capo D)1, 2 e 3 delle sue conclusioni;
rigetta la domanda formulata dall'attore al capo 1)d) delle proprie conclusioni, relativa all'ordine di demolizione del terrazzino edificato da sul lastrico solare di sua proprietà; CP
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto al punto D)(4) delle sue conclusioni,
relativa alla contribuzione dell'attore ai costi di rifacimento del lastrico solare;
rimette la causa in istruttoria, come da contestuale ordinanza, per gli accertamenti necessari alla quantificazione dei danni subiti dall'attore per le infiltrazioni e per le verifiche necessarie alla decisione sulle ulteriori domande non rigettate dell'attore (relative agli altri tubi apposti dal sui muri CP
perimetrali del fabbricato ed all'ostruzione della canna fumaria) e del convenuto (relative alle pompe di calore e all'obbligo di garanzia e manleva di;
Controparte_4
spese alla sentenza definitiva.
Cagliari, 28 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n.10134 del Ruolo Generale per l'anno 2004
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Giovanni Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione
attore contro
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP
dell'avv. Margherita Falqui, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.2.2005
convenuto e chiamante in causa in contraddittorio con
(CF ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso Controparte_2 C.F._2
lo studio dell'avv. Gianni Faa, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di chiamata in causa terzo chiamato da CP
pagina 1 di 31 e con
(CF ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio _3 C.F._3
dell'avv. Anna Grazia Grimaldi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 28.9.2016
chiamata in causa ex art.102 cpc e con in persona del suo legale rappresentante in carica Controparte_4 CP_5
terza chiamata da , contumace CP
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127-ter cpc depositate l'11.10.2024) voglia il Tribunale,
“contrariis reiectis”, così provvedere: 1) in via principale, accertare la responsabilità di
[...]
, in solido con (in persona del legale rappresentante p.t.) - e, CP Controparte_4
limitatamente alla sottostante lettera d), per quanto di ragione, con - per i danni causati _3
nell'appartamento del , nonché la sussistenza del nesso di causalità tra i lavori commissionato _1
dal alla ed i danni arrecati nell'appartamento del e, per l'effetto: CP Controparte_4 _1
a) condannare , in solido con (in persona del legale rappresentante CP Controparte_4
p.t.) e, per quanto di ragione, , al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed _3
esistenziali patiti e patendi da , afferenti sia al ripristino dell'immobile ed Parte_1
all'eliminazione dei danni conseguenti alle infiltrazioni d'acqua, sia ai punti 7/8/9/18 e 19 della premessa dell'atto di citazione, al mancato godimento dell'immobile ed al disagio arrecato ed arrecando all'attore durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di cui al presente giudizio
(reperimento altra sistemazione durante i lavori, smontaggio ed imballaggio mobilio e relativo deposito e rimontaggio, etc.) - ovvero con riferimento sia ai lavori già svolti dal e CP
dall'impresa sia a quelli che saranno stabiliti in caso di accoglimento della Controparte_4
pagina 2 di 31 domanda attorea -, danni da liquidarsi secondo una valutazione equitativa;
b) condannare
[...]
e , oltre che all'eliminazione delle opere che hanno originato i danni sub a), anche CP _3
alla rimozione dei tubi posizionati affianco alla finestra della cucina dell'appartamento del _1
(cfr. punti 10/31/32 e 41 della premessa dell'atto di citazione) ed alla riconduzione a norma dell'impianto a gas e relativi tubi d'adduzione; c) condannare il e la a liberare il passo CP _3
carraio e la corte comune da tutto il materiale ivi depositato (ai fini dell'esercizio del diritto di passaggio, anche con mezzi meccanici) ed a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi;
d) condannare il convenuto, in solido con , a demolire l'opera _3
abusiva sovrastante il vano cucina dell'appartamento del (terrazzino con muri perimetrali), al _1
ripristino dello stato dei luoghi di cui ai punti da 23 a 28 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 4.12.2004, ed a permettere l'accesso al lastrico solare e al loro appartamento per l'eliminazione dei danni all'appartamento del;
e) condannare il a liberare la canna _1 CP
fumaria del camino posto all'interno dell'appartamento del (di cui ai punti 29 e 41 della _1
memoria integrativa del 3 ottobre 2017), provvedendo all'abbattimento del muro perimetrale del terrazzino di cui al punto precedente, che lo ostruisce, ovvero provvedendo all'innalzamento della canna fumaria oltre il suddetto muro, in conformità alla normativa vigente;
2) in via di eccezione (e/o domanda riconvenzionale), nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal (cfr. conclusioni sub D, pag.7, avversa comparsa): accertare e dichiarare – in CP
favore dell'appartamento di ed a carico del passo carraio e della corte comune per cui Parte_1
è causa di proprietà di e – la sussistenza della servitù di passaggio a piedi CP _3
e con mezzi meccanici ai sensi e per gli effetti degli artt.1051 e ss. e 1062 cc, in quanto unico accesso del (cfr. punto 35 delle premesse dell'atto di citazione), e, per l'effetto, condannare il – _1 CP
e per quanto di ragione, ove ritenuto, – a sgomberare il passo carraio e la corte comune _3
da tutto il materiale ivi depositato e a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi spazi;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della pagina 3 di 31 precedente conclusione: condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi Controparte_2
da in relazione all'adempimento ed alla invalida costituzione della servitù di Parte_1
passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla corte comune e sul passo carraio per cui è causa, da quantificarsi sulla scorta di quanto emerso all'esito dell'istruzione del presente giudizio ovvero in via equitativa o, comunque, nell'importo ritenuto di giustizia;
4) in ogni caso: con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio (sia del procedimento principale che dei subprocedimenti).
Nell'interesse del convenuto (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 13.10.2024): CP
(I) si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate - ovvero, come da comparsa di costituzione e risposta, voglia il Tribunale, nel merito: B) respingere la domanda attrice perché
infondata in fatto ed in diritto;
C) in via subordinata: dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la a manlevare e tenere indenne il da ogni e qualsivoglia conseguenza Controparte_4 CP
pregiudizievole eventualmente derivante dalla pronuncia a suo carico di sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante dalle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di proprietà del
, ove riconducibili all'esecuzione dei lavori di sopraelevazione eseguiti dalla suddetta impresa;
_1
D) in via riconvenzionale: 1) accertare che il passo carraio di cui al punto c) delle conclusioni di parte attrice è di proprietà esclusiva dell'esponente e che su di esso non sussistono servitù o diritti reali o personali a carico del o dell'immobile di sua proprietà e a favore del o CP _1
dell'appartamento di proprietà di quest'ultimo; 2) ordinare all'attore di astenersi da qualsiasi forma di utilizzo del tratto di cortile in questione;
3) condannare l'attore al risarcimento del danno conseguente all'abusivo utilizzo del tratto di cortile in questione, nella misura che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
(4) condannare l'attore al pagamento della quota a suo carico sui costi sostenuti per il rifacimento della terrazza costituente la copertura del fabbricato in oggetto, nella misura che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
(5) condannare l'attore a rimuovere le unità esterne delle pompe di calore e le tubature appoggiate sulle murature perimetrali del fabbricato;
E) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio -; (II) in via di mero subordine ed pagina 4 di 31 istruttoria, ove il Tribunale all'esito della prova espletata dovesse ravvisarne la necessità, si insiste per l'ammissione dell'ordine di esibizione dedotto con la memoria ex art.183 n.3 cpc, sul quale non si
è pronunziata l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova.
Nell'interesse di (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 14.10.2024) si Controparte_2
confermano le conclusioni già formulate, ovvero (come da comparsa di costituzione e risposta): si conclude per il rigetto delle domande avverse nei confronti della convenuta con vittoria di spese del presente procedimento.
Nell'interesse di (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 13.10.2024) si confermano _3
integralmente domande, eccezioni e deduzioni contenute nella comparsa di costituzione depositata in atti, ovvero (come da comparsa depositata il 28.9.2016) voglia il Tribunale, contrariis rejectis: (1) in via preliminare: a) accertare la nullità della citazione e/o dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate nei confronti dell'esponente per violazione del combinato disposto degli artt.163 n.3 3 4 e
164 cpc, adottando i provvedimenti che riterrà necessari;
b) accertare e dichiarare l'intercorsa prescrizione di qualsivoglia diritto dell'attore nei confronti di , giacchè i diritti e/o pretese _3
risarcitorie sarebbero comunque da dichiararsi prescritti in quanto avvenuti in epoca precedente il
2002; (2) in via principale e nel merito: (a) rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi esplicati nella parte espositiva della comparsa di costituzione;
(b) con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 4.12.2004 ha convenuto in giudizio e chiesto Parte_1 CP
al Tribunale di: (1) condannare - previo accertamento della sua responsabilità per i CP
danni causati nell'appartamento del , nonché della sussistenza del nesso di causalità tra i lavori _1
commissionato dal alla impresa ed i danni arrecati nell'appartamento del CP Controparte_4
- al ripristino della situazione esistente prima che iniziassero i lavori suddetti, inerenti _1
all'edificio sito in Cagliari, via Terralba 7/9 e, in particolare, a: a) riparare i danni causati dalle pagina 5 di 31 infiltrazioni di acqua nell'appartamento di , di cui ai punti 7, 8 e 9 nonché 18 e 19 Parte_1
della premessa del presente atto, ed eliminare le opere costruite dal che le hanno originate;
b) CP
provvedere alla rimozione dei tre tubi posizionati affianco alla finestra della cucina dell'appartamento del (cfr. punti 10, 31, 32 e 41 della premessa del presente atto) ed alla riconduzione a norma _1
dell'impianto a gas e relativi tubi d'adduzione; c) sgomberare il passo carraio, di proprietà comune,
da tutto il materiale ivi depositato e cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione dello stesso;
d) provvedere alla demolizione dell'opera abusiva sovrastante il vano cucina dell'appartamento del (terrazzino con muri perimetrali di cui ai punti da 23 a 28 del presente _1
atto); e) liberare la canna fumaria del camino posto all'interno dell'appartamento del (di cui _1
ai punti 29 e 41 del presente atto), provvedendo all'abbattimento del muro perimetrale del terrazzino di cui al punto precedente, che la ostruisce, ovvero provvedendo all'innalzamento della canna fumaria oltre il suddetto muro;
(2) il tutto oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali per il mancato godimento ed il disagio arrecato durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori intrapresi dal , ampiamente descritti in premessa, danni da liquidarsi in via equitativa in CP
base al prudente apprezzamento del giudice adito;
(3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
A sostegno delle suddette domande il ha dedotto che: _1
l'esponente è proprietario dell'immobile sito in Monserrato, via Terralba 7, distinto al Catasto al F.28
mapp.89 sub.13-14, per averlo acquistato con atto notar dell'11.05.00 (Rep.51801, Persona_1
Vol.14773: doc.1);
detto immobile confina con quello di proprietà di , sito al civico 9 della medesima via, CP
distinto al Catasto al F.28 mapp.89 part. (rectius: sub.) 11: più in particolare, l'immobile dell'attore si trova al primo piano e quello del convenuto al piano sottostante di un unico maggior fabbricato;
il 15.11.2002 il , in virtù di concessione edilizia n.91 del 28.02.2002, ha commesso all'impresa CP
(da qui anche EE) i lavori di sopraelevazione sul proprio immobile, lavori che hanno Controparte_4
pagina 6 di 31 interessato sia il lastrico solare del suddetto edificio che parte del pianterreno dello stesso, ovvero l'interno dell'appartamento del;
CP
a causa della loro non corretta esecuzione i suddetti lavori - di cui è progettista e direttore l'ing. CP_6
e collaudatore l'ing. - hanno causato e stanno causando ingenti danni
[...] Controparte_7
nell'appartamento del;
_1
nello specifico, durante la loro esecuzione l'appaltatrice ha rimosso l'eternit posto a protezione del lastrico solare, senza provvedere ad alcuna riparazione temporanea dello stesso, ed ha usato impropriamente il martello pneumatico, determinando spaccature e crepe sul soffitto e le pareti dell'intero immobile che hanno provocato infiltrazioni d'acqua nell'appartamento del;
_1
dette infiltrazioni - che come si evince dalle fotografie allegate come doc.2 e dalla consulenza di parte dell'ing. interessano diverse zone dell'appartamento del , e precisamente il cavedio, la Per_2 _1
cucina, la camera da letto, il corridoio ed il bagno -, oltre ad aver prodotto un evidente danno estetico,
hanno reso l'ambiente umido e insalubre con notevole pregiudizio alla salute dell'attore e della sua convivente;
Persona_3
la stessa ditta appaltatrice, inoltre, il 13.02.03 ha appoggiato sul muro perimetrale del fabbricato,
proprio a fianco della finestra della cucina dell'attore, un tubo fognario di colore arancione che danneggia il decoro architettonico dell'immobile (come si evince dalle fotografie allegate come doc.3)
ed il diritto di proprietà del;
_1
per tali fatti l'attore ha inutilmente chiesto al convenuto la sospensione dei lavori (sia verbalmente che col telegramma del 18.12.02 prodotto come doc.5), oltre che l'esibizione dei calcoli statici delle fondazioni dello stabile (richiesta che è stata inoltrata anche all'Ufficio del Genio Civile, Assessorato
dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, in data 08.01.03: doc.7);
come constatato dall'ing. i suddetti calcoli statici - acquisiti dal Genio Civile il Persona_4
19.12.02, per dei lavori iniziati un mese prima - presentano numerosi errori e risultano fondati su una pagina 7 di 31 relazione di calcolo redatta senza alcuna previa indagine conoscitiva sulle strutture esistenti, edificate negli anni settanta;
quanto alle lamentate infiltrazioni, la loro presenza è stata constatata anche dai VVFF di Cagliari il
04/01/02, all'esito del sopralluogo richiesto dal , come risulta dal relativo verbale (doc. 9); _1
in seguito ai diversi esposti presentati dal , e di fronte alla necessità di porre rimedio ai danni _1
arrecati ed arrecandi ed evitare una sicura controversia giudiziaria, in data 11.04.03 il ha CP
sottoscritto, insieme al , una scrittura privata (doc.10) con la quale si è impegnato ad eliminare _1
gli inconvenienti denunciati ed a riparare i danni provocati nell'appartamento del dalla non _1
corretta esecuzione dei lavori “de quibus”: tale scrittura, oltre ad evidenziare chiaramente quali danni sono stati arrecati all'appartamento del alla data della sua sottoscrizione, costituisce _1
indubbiamente una esplicita ammissione della sussistenza degli stessi danni e del nesso di causalità con la non corretta esecuzione dei lavori intrapresi dal;
CP
il convenuto non ha comunque adempiuto al suddetto impegno, non avendo provveduto né alla rimozione delle opere intraprese né alla riparazione dei danni arrecati all'appartamento dell'attore,
ed ha anzi continuato nell'esecuzione dei lavori incurante degli ulteriori danni arrecati ed arrecandi alla proprietà ; _1
in particolare, dopo la stipula della citata scrittura EE ha iniziato a costruire, sull'area sovrastante il vano ad uso cucina dell'appartamento del , un terrazzino con muri perimetrali, poggiandolo su _1
alcune travi di legno ivi posizionate da almeno vent'anni, della cui sicurezza e stabilità è quindi inevitabile dubitare;
per tale fatto l'attore ha presentato un esposto al competente Assessorato regionale, il 29.08.03
(doc.12), chiedendo di controllare l'avvenuto deposito dei calcoli statici relativi alla nuova opera ed il rispetto della normativa di settore per poter sopraelevare sul lastrico “de quo”;
in seguito a detto esposto ed all'acquisizione della relativa documentazione l'Assessorato, con lettera del 10.11.03 inviata a tutti gli interessati (doc.14), ha segnalato al “la necessità Parte_2
pagina 8 di 31 di procedere all'annullamento della (…) concessione edilizia n.91 del 28.02.02”, in quanto “in contrasto con quanto prescritto dall'art.11 del D.P.R. n.380 del 06.06.01, poiché risulta rilasciata in assenza di titolo”;
in esecuzione di tale provvedimento il Comune di Monserrato ha prima ordinato al CP
l'immediata sospensione dei lavori “relativi alla modifica del piano terra e alla sopraelevazione del fabbricato sito nella via Terralba 7/9” (ordinanza n.12 del 26.11.03 prot.16881) e poi emesso, in data
29.01.04, l'ordinanza di demolizione n.2 prot.1087 (doc.15), che è stata del tutto ignorata dal , CP
il quale ha portato avanti i lavori di sopraelevazione del lastrico solare almeno sino al 29.07.04 (come si evince dall'esposto del del 4.8.2004 prodotto come doc.16); _1
nel corso della descritta prosecuzione dei lavori il : ha innalzato un muro a ridosso della canna CP
fumaria a servizio dell'appartamento del , provocandone l'ostruzione; ha poi appoggiato sulla _1
facciata dell'immobile, sempre di fianco alla finestra della cucina dell'attore, accanto al tubo arancione precedentemente installato, altri due tubi (dei quali uno presumibilmente deputato allo scarico delle acque bianche provenienti dal terrazzino del , che le convoglia proprio dinanzi CP
all'ingresso dell'abitazione del , e l'altro per l'alimentazione del gas); _1
quale ultima circostanza di fatto si segnala quanto segue:
all'appartamento dell'attore si accede esclusivamente attraverso un passo carraio e successiva corte comune retrostante l'appartamento stesso: tale ingresso, e l'apposita soprastante scala, costituiscono quindi l'unico accesso alla sua proprietà;
come si evince chiaramente dall'art.2 dell'atto di compravendita dell'11.5.2000 citato in premessa, il suddetto passo carraio e la corte comune sono stati espressamente esclusi dalla compravendita, ma sulla medesima area, ed a favore dell'appartamento acquistato dall'attore, risulta “costituita servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici per consentire l'accesso alla retrostante area urbana”, ivi specificandosi, inoltre, che il suddetto passo carraio “è destinato esclusivamente a pertinenza e pagina 9 di 31 servizio delle unità del fabbricato destinate ad abitazione, esclusa pertanto la sua utilizzazione a servizio delle unità immobiliari al piano terra ad uso commerciale”;
ciò premesso, sin dall'inizio dei lavori in esame il ha iniziato a depositare materiale vario CP
nell'area antistante il passo carraio (mobili, infissi e porte in disuso, materiale edile, cartoni, biciclette,
motorini), ciò che insieme all'autovettura ivi solitamente parcheggiata ha progressivamente reso inagibile il passaggio, lasciando uno spazio massimo di non più di 80 cm. (vedi foto doc.18 e verbale della prodotto come doc.19, che conferma anche l'apposizione dei tubi e l'occlusione Parte_3
della canna fumaria);
lo stesso convenuto, nonostante le ripetute richieste di sgombero, non ha mai liberato detto passaggio;
la situazione descritta impone l'intervento dell'adita Autorità Giudiziaria, in quanto ha creato e sta creando ingenti danni al , che da quasi due anni per cercare di tutelarsi è costretto a rivolgersi _1
ai diversi uffici pubblici competenti;
il diritto del di ottenere, previo accertamento della responsabilità in capo al , la _1 CP
condanna di quest'ultimo al ripristino della situazione antecedente ai lavori ed al risarcimento dei danni descritti in premessa è corroborato dagli articoli del codice civile dedicati alla responsabilità
aquiliana (artt.2043 e ss.);
la consolidata giurisprudenza della Cassazione riconosce in tali casi il diritto ad ottenere
“l'eliminazione di quanto illecitamente fatto che risulti identificato come fonte esclusiva di un danno attuale e destinato a protrarsi nel tempo” (sent. 9728/93), senza escludere “il diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario inerente al periodo in cui il bene danneggiato è rimasto pregiudicato nella sua efficienza e godibilità” (Cass. 4958/81).
, tempestivamente costituito con comparsa depositata il 9.2.2005, ha concluso come CP
indicato in epigrafe - previa autorizzazione alla chiamata in causa di EE - dopo aver dedotto che:
l'esponente è proprietario esclusivo, insieme alla moglie , del lastrico solare posto a _3
copertura del primo piano di un edificio in Monserrato, via Terralba 7/9, distinto in catasto al Foglio pagina 10 di 31 C/28, Mapp.89 sub.11;
con concessione edilizia n.91 del 28.2.2002 il Comune di Monserrato ha assentito la sopraelevazione sul citato lastrico di un fabbricato ad uso civile abitazione;
con istanza prot.15107 del 27.10.2003 il ha richiesto il rilascio di una concessione edilizia in CP
accertamento di conformità, come variante alla originaria C.E. n.91/02, per la seguente difformità
delle opere realizzande rispetto al progetto approvato: ampliamento del locale soggiorno, comportante un modesto aumento della superficie utile e della volumetria, ed alcune minori opere interne;
con verbale n.55 del 16.12.2003 (doc.2), redatto a seguito dei sopralluoghi eseguiti in data 13 ottobre,
4 e 11 novembre 2003, i tecnici del Comune segnalavano che “l'unità immobiliare realizzata al secondo piano di proprietà del è stata costruita in difformità dalla C.E. n.91/02”; CP
sulla scorta dei predetti sopralluoghi il responsabile del servizio Urbanistica del Comune di
Monserrato: (a) con ordinanza n.12 del 26.11.2003 intimava l'immediata sospensione dei lavori
(doc.3); (b) con determinazione prot.17886 del 16.12.2003 respingeva l'istanza di concessione edilizia per accertamento di conformità presentata dal (doc.4), sebbene gli abusi contestati fossero in CP
realtà insussistenti e comunque pienamente suscettibili di ottenere la richiesta concessione in sanatoria;
(c) con ulteriore determinazione n.1 del 20.1.2003 (rectius: 2004) annullava integralmente la concessione edilizia n.91 del 28.2.2002, ritenendola illegittima in quanto “rilasciata con titolo inadeguato ed in parte senza titolo” (doc.5); (d) con ordinanza n.2 del 29.1.2004 prot.1087 ordinava la demolizione “delle opere di ampliamento e sopraelevazione al piano terra e al secondo piano superiore in un edificio condominiale nella via Terralba n.
7-9 di questo Comune eseguite in dipendenza e in difformità della Concessione Edilizia n.91 del 28.2.2002 (…)” (doc.6);
avverso i provvedimenti succitati l'esponente ha proposto il ricorso n.254/04 dinnanzi al competente
Tribunale Amministrativo Regionale, ottenendo la sospensione cautelare della loro efficacia con l'ordinanza n.544/04 (doc.7);
il 10.12.04 il ha poi presentato la domanda di condono relativa alle lievi difformità delle opere CP
pagina 11 di 31 realizzate rispetto alla originaria concessione;
i provvedimenti sanzionatori sospesi dal TAR in via cautelare sono stati adottati in rapida successione a seguito di esposto presentato da (doc.9); quest'ultimo, che ha inoltre presentato Persona_5
reiterati esposti anche alla ha promosso il presente giudizio con l'esclusiva finalità di Pt_4
ostacolare l'attività edificatoria legittimamente intrapresa dal - che quale proprietario CP
esclusivo del lastrico solare si è avvalso della volumetria residua relativa a tale lastrico -, senza tuttavia allegare alcun elemento idoneo a paralizzare, sul piano del diritto civile, l'esercizio di tale diritto di sopraelevazione;
segnatamente:
relativamente al capo (1)a) delle conclusioni l'attore afferma che a seguito dell'attività di sopraelevazione in esame - e in particolare a seguito della rimozione della copertura in eternit posta a protezione del lastrico solare ed all'uso del martello pneumatico - nel sottostante appartamento si sarebbero aperte filature e crepe e si sarebbero verificate vistose infiltrazioni;
sul punto, e senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, gravante interamente sull'attore,
deve rilevarsi: che l'appartamento di nuova costruzione insiste solo in minima parte sull'appartamento del;
che il solaio della cucina del non era in calcestruzzo o laterizio, ma consisteva in _1 _1
una struttura in legno ricoperta da lastre di eternit;
che per tale ragione l'esponente si è visto costretto a smantellare e smaltire a proprie spese tali lastre - in considerazione della normativa che dispone l'eliminazione e lo smaltimento dell'eternit impiegato come materiale di copertura di edifici ad uso abitativo -, con costi che debbono essere posti a carico anche dei proprietari delle altre unità
immobiliari facenti parte dell'edificio, a norma dell'art.1126 cc, giacchè il tratto di terrazza così
ripristinato assolve alla funzione di copertura dell'edificio;
all'indomani dell'acquisto del proprio appartamento, inoltre, lo stesso aveva avuto a dolersi _1
dalla propria dante causa, oltre che per la presenza di eternit nella copertura della cucina, anche delle infiltrazioni che vi aveva riscontrato: allo stato, pertanto, non appare in alcun modo provato che dette pagina 12 di 31 infiltrazioni conseguano ai lavori eseguiti dal , ben potendo essere preesistenti o comunque CP
riconducibili alla attività di ristrutturazione eseguita dallo stesso sulla sua proprietà; _1
va poi considerato: che allorchè i lavori erano stati appena eseguiti l'esponente aveva reso note le doglianze del all'impresa appaltatrice, che in via transattiva si era dichiarata disponibile a _1
eseguire gli interventi di ripristino eventualmente necessari;
che con nota dell'1.10.,03 (doc.17), in esito al sopralluogo effettuato nel suo appartamento, l'impresa EE confermava di essere in attesa di concordare la data dell'intervento; che il non ha mai neppure riscontrato tale nota, impedendo _1
così la tempestiva eliminazione del danno;
per quanto precede, quand'anche dovesse essere dimostrata la riconducibilità al convenuto dei danni
P lamentati dall'attore - e, per questi, l'impresa chiamata in garanzia - non dovrà rispondere CP
dell'aggravamento conseguente alla persistenza nel tempo delle infiltrazioni lamentate;
relativamente al capo (1)b) delle conclusioni l'attore lamenta che il convenuto abbia installato sulla facciata dell'edificio condotte e tubature che la deturpano, danneggiandone il decoro;
in realtà sul prospetto interno del fabbricato, e quindi non sulla facciata, corre solo il tubo di scarico delle acque provenienti dall'appartamento dell'esponente: le censure relative al decoro architettonico,
allo stato indimostrate, non possono pertanto trovare accoglimento, giacchè l'intervento non interessa la facciata (rispetto al cui decoro lo stesso ha peraltro dimostrato scarso interesse, avendo _1
ubicato sul prospetto le unità esterne delle proprie pompe di calore ed appoggiato ai muri perimetrali le proprie tubazioni, che non ha incassato neppure in esito ai solleciti dell'esponente);
relativamente al capo (1)c) delle conclusioni l'attore afferma che il convenuto avrebbe ingombrato con masserizie un passo carraio di proprietà comune;
la domanda è infondata in quanto il passo carraio in oggetto è di proprietà esclusiva dell'esponente e su di esso il non può vantare alcun diritto, giacchè la servitù di passaggio pedonale risultante _1
dal suo atto di acquisto è stata costituita senza l'assenso del e non è quindi a questi CP
opponibile; pagina 13 di 31 per l'effetto, il domanda in via riconvenzionale l'accertamento dell'insussistenza di alcun CP
diritto reale in capo all'attore sul cortile interno e sul passo carraio in oggetto e l'ordine al di _1
astenersi da qualsiasi forma di utilizzo di tali porzioni del fabbricato;
relativamente al capo (1)d) delle conclusioni, con cui si chiede la demolizione dell'opera che si assume abusiva, non è dato rinvenire il fondamento giuridico o il titolo della pretesa;
dal tenore delle conclusioni sembra potersi desumere che la demolizione dovrebbe essere disposta quale sanzione per una presunta irregolarità urbanistica;
è tuttavia evidente che: ove l'attività di sopraelevazione risulti lecita sotto il profilo civilistico, come nel caso di specie - essendo stata effettuata dal titolare del diritto reale -, il giudice non potrà adottare provvedimenti sanzionatori conseguenti alla carenza di provvedimenti concessori o all'esistenza di provvedimenti sanzionatori, in merito ai quali risulta peraltro pendente un giudizio dinanzi al competente TAR;
ove, per contro, una pronunzia di tale contenuto dovesse ritenersi adottabile da parte del Tribunale adito per il titolo richiesto, sussisterebbero i presupposti per la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità amministrativa;
relativamente al capo (1)e) delle conclusioni l'attore lamenta che nell'attività di sopraelevazione il avrebbe ostruito la canna fumaria del suo appartamento con un muro e chiede che detta CP
canna venga innalzata a spese del convenuto;
il muro al quale l'attore si riferisce non ha in alcun modo inciso sulla funzionalità della canna che, per contro, ab origine non rispettava le disposizioni dettate dall'art.44 del regolamento edilizio comunale,
in quanto elevata ad altezza inferiore a quella minima di 2,00 mt. (2,50 mt. se sulle terrazze si elevino costruzioni).
Alla prima udienza il : ha contestato la fondatezza delle difese e conclusioni della suddetta _1
comparsa; vista la domanda riconvenzionale ivi proposta, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di e che in occasione della vendita Controparte_2 Controparte_8
dell'appartamento acquistato dall'attore hanno costituito la servitù di passaggio ora contestata dalla pagina 14 di 31 controparte;
ha infine concluso come indicato in epigrafe, con esclusione dei riferimento a _3
(ovvero, sostanzialmente, estendendo alla chiamanda EE le richieste di accertamento e
[...]
condanna di cui al capo 1) e formulando nei confronti di e le Controparte_2 Controparte_8
conclusioni di cui ai capi 2) e 3)).
si è costituita, con comparsa depositata il giorno della (sua) prima udienza, per Controparte_2
concludere come indicato in epigrafe dopo aver dedotto che:
con atto di divisione del 22 ottobre 1986 a rogito notaio dott. all'esponente venne Persona_6
assegnato il seguente immobile: “appartamento facente parte dello stabile in via Terralba civici 7-9,
situato al primo piano alto, con accesso da scala condominiale e da scala sita nel cortile di proprietà
comune, con portoncino capo scala di fronte per chi giunge sul pianerottolo delle scale, composto di vani 6, cucina, cucinino, bagno, servizio, tre disimpegni, tratto di cortile al piano terra, con accesso da passo carraio comune” (da leggersi con il sig. , altro condividente) “dalla via Terralba CP
7, e lastrico solare…”;
tale atto di divisione non ha fatto altro che recepire una situazione di fatto da sempre esistita, ovvero che il passo carraio è da sempre destinato al servizio di tutti gli appartamenti;
l'esponente poteva perciò liberamente disporre del suo diritto di servitù e quindi cederlo, come effettivamente ha fatto in favore del , senza che fosse necessario l'assenso del fratello _1 CP
.
[...]
EE, ritualmente citata dal convenuto dopo l'autorizzazione del GI (e a seguito di ordine di rinnovazione della precedente notifica), non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace.
Con le prime memorie ex art.183 cpc l'attore ha confermato le difese e le conclusioni della prima udienza, ribadendo in particolare l'infondatezza dell'avversa riconvenzionale in quanto in occasione della vendita dell'appartamento per cui è causa e hanno Controparte_2 Controparte_8
costituito in favore dell'attore la servitù di passaggio contestata da controparte, che rappresenta l'unico accesso all'immobile del dalla via pubblica. _1
pagina 15 di 31 All'udienza del 9.11.2015 l'attore, vista la mancata prova della citazione della (espressamente CP_8
richiesta dal GI), ha rinunciato alla sua chiamata in causa.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, l'istruzione della causa (con documenti, interrogatorio formale dell'attore, del convenuto e di e prova per testi) e l'espletamento del Controparte_2
procedimento per ATP promosso dall'attore in corso di causa (iscritto al n.10134-1/2004 RG),
nell'ambito del quale è stata disposta CTU per accertare lo stato dell'appartamento del e la _1
sussistenza delle infiltrazioni e danni lamentati, con ordinanza del 20.4.2016 il GI - rilevato che le domande di demolizione e accertamento della servitù proposte dall'attore necessitano della partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari - ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di moglie del convenuto e comproprietaria dell'immobile asseritamente _3
servente.
Con l'atto di citazione ritualmente notificato alla l'attore ha ulteriormente modificato le _3
precedenti conclusioni, rivolgendole in parte anche alla ed integrandole con riferimenti ai capi _3
della propria memoria ex art.183 cpc ed alle domande proposte dal . CP
, ritualmente costituita, ha concluso come indicato in epigrafe dopo aver eccepito e dedotto _3
che:
l'atto di citazione è nullo per violazione dell'art.163 n.3 e 4 e dell'art.164 cpc, in quanto dalla sua lettura (ed in particolare dai riferimenti alle domande della comparsa del convenuto ed ai capi della memoria ex art.183 cpc del chiamante, non riportate né allegate all'atto notificato) non è possibile comprendere le condotte contestate e tanto meno le ragioni giuridiche che fonderebbero la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della;
_3
sono altresì nulli, inutilizzabili ed inopponibili alla tutti gli atti processuali espletati prima della _3
sua chiamata, ivi compresi le risultanze dell'attività istruttoria sinora espletata e quelli svolti nel procedimento per ATP, essendosi svolti in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'esponente; pagina 16 di 31 quest'ultima è comunque estranea ai fatti di causa;
con atto di compravendita del 12 giugno 2004 (rogito notaio , repertorio 19057 Persona_7
raccolta 7423) la ha acquistato, in comune con l'allora coniuge , la piena _3 CP
proprietà, per quote uguali, del lastrico solare di 85 mq. di copertura dei due appartamenti situati al primo piano alto del fabbricato in Comune di Monserrato, via Terralba 7 e 9, oltre alla corte comune di 87 mq e passo carraio;
non vi è chi non veda che i fatti per cui è causa, che sarebbero avvenuti nel 2002, integrano una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art.2043 cc e non possono essere imputati alla;
_3
si eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione di ogni diritto in capo all'attore avente titolo nei fatti di cui alla citazione notificata il 28.04.2016, visto che nessuna richiesta risarcitoria è mai stata avanzata prima nei confronti dell'esponente;
fatte salve le eccezioni preliminari sopra esposte, le domande dell'attore - e in particolare quelle fondate sull'esistenza di “abusi edilizi” in merito alla edificazione in sopraelevazione sullo stabile condominiale - sono comunque infondate nel merito, in quanto i lavori sul lastrico sono stati eseguiti in conformità ai titoli edificatori rilasciati e alle norme edilizie vigenti;
sul punto occorre evidenziare che il TAR della Sardegna, accogliendo il ricorso n.245/2004 avverso i provvedimenti di annullamento della concessione edilizia n.91 del 28.02.2002 e dell'ordinanza di demolizione, con sentenza n.1754/2007 (doc.2) ha definitivamente annullato l'“annullamento” della concessione e il provvedimento di demolizione e, conseguentemente, ha fatto rivivere detto provvedimento autorizzativo e ritenuto che le opere di ampliamento e sopraelevazione eseguite al piano secondo superiore dell'edificio di via Terralba siano state eseguite in conformità alla predetta concessione.
Con ordinanza del 4.9.2017 il GI - dato atto che l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di risulta assolutamente incerto e quindi nullo nelle parti in cui al punto 1 _3
delle conclusioni, lettera D, si fa riferimento ai punti da 23 a 28 della memorie ex art.183 e al punto 2 pagina 17 di 31 si fa riferimento alle conclusioni sub D, pagina 7, avversa comparsa, richiamando atti non noti alla convenuta, che pertanto non è stata messa in grado di difendersi - ha assegnato all'attore il termine perentorio di trenta giorni per il deposito di una memoria integrativa dell'atto di integrazione del contraddittorio e alla convenuta il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza (fissata all'11.12.2017) per proporre tutte le sue difese.
Con memoria integrativa depositata il 3.12.2017 l'attore ha specificato nei confronti della le _3
ragioni di fatto e diritto poste a base delle originarie domande (sue e del convenuto) ed ha ivi concluso chiedendo che il Tribunale voglia: 1) in via principale, accertare la responsabilità di , in CP
solido con EE (in persona del legale rappresentante p.t.) - e, limitatamente alla sottostante lettera d),
per quanto di ragione con - per i danni causati nell'appartamento del , nonché _3 _1
della sussistenza del nesso di causalità tra i lavori commissionati dal alla EE ed i danni CP
arrecati nell'appartamento del e, per l'effetto: a) condannare , in solido con EE _1 CP
(in persona del legale rappresentante p.t.), al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali patiti e patendi da , afferenti sia al ripristino dell'immobile ed Parte_1
all'eliminazione dei danni conseguenti alle infiltrazioni d'acqua, sia ai punti 7/8/9/18 e 19 della premessa dell'atto di citazione, sia al mancato godimento dell'immobile ed al disagio arrecato ed arrecando all'attore durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di cui al presente giudizio, con riferimento sia a quelli già svolti dal e dalla EE, sia a quelli che saranno stabiliti in caso di CP
accoglimento della domanda attorea, danni da liquidarsi secondo una valutazione equitativa;
b)
condannare , oltre che all'eliminazione delle opere che hanno originato i danni sub a), CP
anche alla rimozione dei tubi posizionati affianco alla finestra della cucina dell'appartamento del
(cfr. punti 10/31/32 e 41 della premessa dell'atto di citazione) ed alla riconduzione a norma _1
dell'impianto a gas e relativi tubi d'adduzione; c) condannare il a liberare il passo carraio e CP
la corte comune da tutto il materiale ivi depositato (ai fini dell'esercizio del diritto di passaggio, anche con mezzi meccanici) e a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi;
d) pagina 18 di 31 condannare il convenuto, in solido con la , a demolire l'opera abusiva sovrastante il vano cucina _3
dell'appartamento del (terrazzino con muri perimetrali) e al ripristino dello stato dei luoghi di _1
cui ai punti da 23 a 28 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
d) condannare il a CP
liberare la canna fumaria del camino posto all'interno dell'appartamento del (di cui ai punti _1
29 e 41 della memoria integrativa del 3 ottobre 2017), provvedendo all'abbattimento del muro perimetrale del terrazzino di cui sopra, che la ostruisce, ovvero provvedendo all'innalzamento della canna fumaria oltre il suddetto muro in conformità della normativa vigente;
2) in via di eccezione e/o domanda riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal (cfr. conclusioni sub D, pag.7, avversa comparsa): accertare e dichiarare – in CP
favore dell'appartamento di ed a carico del passo carraio e della corte comune per cui Parte_1
è causa di proprietà di e – la sussistenza della servitù di passaggio a piedi CP _3
e con mezzi meccanici su dette aree, ai sensi e per gli effetti degli artt.1051 e ss. e 1062 cc, in quanto unico accesso del (cfr. punto 35 delle premesse dell'atto di citazione), e, per l'effetto, _1
condannare il – e per quanto di ragione, ove ritenuto, – a sgomberare il passo CP _3
carraio e la corte comune da tutto il materiale ivi depositato e a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi spazi;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente conclusione: condannare al risarcimento dei Controparte_2
danni subiti e subendi da in relazione all'adempimento ed alla invalida costituzione Parte_1
della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla corte comune e sul passo carraio per cui
è causa, da quantificarsi sulla scorta di quanto emerso all'esito dell'istruzione del presente giudizio ovvero in via equitativa o, comunque, nell'importo ritenuto di giustizia;
4) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio (sia del procedimento principale che dei subprocedimenti).
Dopo il deposito della suddetta memoria integrativa sono stati nuovamente assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183 e per le deduzioni istruttorie.
Con le prime memorie ex art.183 cpc, non depositate da : Controparte_2
pagina 19 di 31 l'attore ha così modificato il punto 1) delle conclusioni della memoria integrativa (confermando le altre conclusioni ivi formulate): voglia il Tribunale: 1) in via principale, accertare la responsabilità
di , in solido con EE (in persona del legale rappresentante p.t.) e, limitatamente alla CP
sottostante lettera d), per quanto di ragione, con , per i danni causati nell'appartamento _3
del , nonché della sussistenza del nesso di causalità tra i lavori commissionati dal alla _1 CP
EE ed i danni arrecati nell'appartamento del e, per l'effetto: a) condannare , in _1 CP
solido con EE (in persona del legale rappresentante p.t.) e, per quanto di ragione, con , al _3
risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali patiti e patendi da _1
, afferenti sia al ripristino dell'immobile ed all'eliminazione dei danni conseguenti alle
[...]
infiltrazioni d'acqua, sia ai punti 7/8/9/18 e 19 della premessa dell'atto di citazione, sia al mancato godimento dell'immobile ed al disagio arrecato ed arrecando all'attore durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di cui al presente giudizio (reperimento altra sistemazione durante i lavori,
smontaggio ed imballaggio mobilio e relativo deposito e rimontaggio, etc.), sia quelli già svolti dal e dalla EE, sia quelli che saranno stabiliti in caso di accoglimento della domanda attorea, CP
danni da liquidarsi secondo una valutazione equitativa;
a(bis)) condannare e CP _3
, oltre che all'eliminazione delle opere che hanno originato i danni sub a), anche alla rimozione
[...]
dei tubi posizionati affianco alla finestra della cucina dell'appartamento del (cfr. punti _1
10/31/32 e 41 della premessa dell'atto di citazione) ed alla riconduzione a norma dell'impianto a gas e relativi tubi d'adduzione; b) condannare il e la a liberare il passo carraio e la corte CP _3
comune da tutto il materiale ivi depositato (ai fini dell'esercizio del diritto di passaggio, anche con mezzi meccanici) e a cessare, per il futuro, l'illegittima ostruzione e/o occupazione degli stessi;
c)
condannare il convenuto, in solido con la , a demolire l'opera abusiva sovrastante il vano cucina _3
dell'appartamento del (terrazzino con muri perimetrali) e al ripristino dello stato dei luoghi di _1
cui ai punti da 23 a 28 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
d) condannare il a CP
liberare la canna fumaria del camino posto all'interno dell'appartamento del (di cui ai punti _1
pagina 20 di 31 29 e 41 della memoria integrativa del 3 ottobre 2017), provvedendo all'abbattimento del muro perimetrale del terrazzino di cui sopra, che la ostruisce, ovvero provvedendo all'innalzamento della canna fumaria oltre il suddetto muro in conformità della normativa vigente;
lo stesso attore ha ivi ulteriormente dedotto (tra l'altro) che:
successivamente al deposito della memoria integrativa si sono verificate nella cucina del _1
ulteriori infiltrazioni provenienti dal terrazzino dei signori e , come CP _3
constatato dai VV.FF intervenuti nel rapporto del 17.10.2017 prodotto il 28.12.2017;
per quanto concerne il passo carraio, a seguito di sopralluogo del luglio 2017 la ha Parte_3
confermato che all'interno dell'area cortilizia da esso accessibile vi sono masserizie e rifiuti vari che restringono il percorso carrabile e favoriscono l'accumulo di sporcizia, ed ha quindi sollecitato un provvedimento finalizzato alla bonifica del sito (nota prot.247477/2017 del 11.7.2017 prodotta il
28.12.2017);
a seguito di tale segnalazione, con ordinanza n.39 del 5/10/2017 (sempre prodotta il 28.12.2017) il
Sindaco di Monserrato ha ordinato ai proprietari dell'immobile, e , di CP _3
effettuare i lavori di pulizia dell'area carrabile e lo smaltimento dei rifiuti, provvedendo a comunicare
Part Pa alla Polizia Locale di Monserrato e alla l'inizio e la conclusione dei lavori;
tali lavori - come risulta dall'ulteriore documentazione (anche fotografica) prodotta il 9.1.2008 e con la memoria in esame - non sono stati sinora effettuati;
in particolare, con nota prot.PG/2017/425474 del
Part 12/12/2017 la ha rilevato di aver “…potuto constatare il mancato rispetto dell'ordinanza del
Sindaco, in quanto all'interno del passo carrabile di pertinenza dei civici 7 e 9 della via Terralba sono ancora presenti una grande quantità di materiali e masserizie varie che, oltre a restringere le dimensioni del passo carrabile, creano una situazione di precarietà igienica e favoriscono la proliferazione di parassiti e roditori”;
dal maggio 2017, infine, un'impresa edile sta effettuando dei lavori di ristrutturazione nel piano terra dell'appartamento del e per recintare l'area di cantiere, nel settembre 2017 ha collocato nella CP
pagina 21 di 31 corte comune una rete metallica non trasversalmente, bensì dritta, lasciando a disposizione del _1
poco più di un metro di spazio per transitare nel cortile antistante la sua proprietà; qualche giorno dopo tale recinzione il ha portato nella sua area cortilizia sei cani di sua proprietà, che da CP
allora hanno scorrazzato liberamente anche nell'unica parte del passo carraio dalla quale accede l'attore, insieme alla consorte e al figlio (ciò sino al 26 febbraio 2018, quando è stata messa una barriera di pallet tra il giardino del e l'area antistante il passo carraio); CP
su istanza del l'Assessorato ai lavori pubblici: con nota prot.31423 del 3.8.2017 (doc.4 _1
memoria) ha comunicato che “non risulta a tutt'oggi depositato presso i nostri archivi il collaudo statico” dell'appartamento al piano secondo edificato dal;
con ulteriore nota prot.9360 del CP
13/03/2018 (doc.5 memoria) ha confermato “…che a tutt'oggi non risultano depositate agli atti né la relazione a strutture ultimate, né il certificato di collaudo…”;
quanto sopra attesta definitivamente che ad oggi l'intero immobile, quindi anche l'appartamento del
, non ha l'agibilità, requisito fondamentale per la sicurezza delle persone che ci abitano e per _1
una futura vendita;
si ribadisce, da ultimo, che i lavori effettuati dal sono abusivi, in quanto: il terrazzino è stato CP
edificato dopo il marzo 2003 e la concessione edilizia in sanatoria è del 2011 ed è stata disposta a seguito della domanda di condono edilizio presentata il 10 dicembre 2004, per cui in nessun modo poteva né potrà mai rientrare in un futuro condono edilizio;
con nota prot.28650 del 27/12/2011 il ha comunicato al il “diniego dei volumi non previsti nella istanza in Parte_2 CP
sanatoria prot.19624/2004”;
nella denegata ipotesi in cui il giudice non si pronunci a favore della demolizione del terrazzino, è
necessario che vengano attuate tutte le misure idonee a metterlo in sicurezza e eliminare future infiltrazioni d'acqua;
con le medesime memorie ha infine dichiarato, senza peraltro documentarlo (ciò che non produce quindi effetti interruttivi, ex art.300, comma 4, cpc), che nelle more è intervenuto il fallimento della pagina 22 di 31 contumace EE;
il convenuto ha confermato le precedenti conclusioni e ulteriormente dedotto (tra l'altro) che:
si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove surrettiziamente introdotte dalla parte avversa attraverso la riformulazione delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione;
segnatamente, con la memoria integrativa l'attore: ha modificato il capo a) delle conclusioni,
domandando in luogo dell'esecuzione dei lavori il risarcimento per equivalente;
ha poi esteso la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali - riconnessi causalmente, in citazione, al mancato godimento ed al disagio arrecato durante il periodo di esecuzione dei lavori intrapresi dal - a quelli da mancata disponibilità e godimento del suo CP
immobile per il periodo di esecuzione dei lavori che dovrebbero essere determinati in accoglimento della domanda proposta sub a);
si eccepisce la tardività della domanda di accertamento della servitù di passaggio formulata dal _1
in via di “reconventio reconventionis”, perché avrebbe dovuto essere proposta sin dall'atto di citazione;
ha integralmente confermato le precedenti deduzioni, eccezioni e conclusioni. _3
La causa, (nuovamente) istruita con documenti, interrogatori formali delle parti e testi, è stata spedita a sentenza sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
***
Occorre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di EE, visto che quest'ultima è stata chiamata in causa dal solo convenuto - per l'eventuale manleva (quale esecutrice dei lavori dal medesimo incaricata) - e non ha mai ricevuto alcuna notifica delle pretese del nei suoi confronti (avanzate per la prima volta solo in corso di causa), con la _1
conseguenza che nessun contraddittorio si è mai instaurato tra l'attore e detta chiamata con riferimento alle richieste di accertamento e condanna, che il primo ha originariamente proposto unicamente nei confronti del convenuto (e chiamante) . CP
pagina 23 di 31 Sono altresì inammissibili tutte le domande del dirette ad accertare responsabilità e ad ottenere _1
condanne di diverse da quelle riferite al capo 1)d) delle sue originarie conclusioni (ovvero _3
a quello avente ad oggetto la demolizione del terrazzino edificato sul lastrico sovrastante la cucina del suo appartamento): come evidenziato dallo svolgimento del processo sopra dettagliatamente riportato,
con la citazione della IG (disposta dal giudice ex art.102 cpc) e con la successiva memoria integrativa depositata il 3.12.2017 le domande nei confronti della detta chiamata sono state sempre limitate alla questione del terrazzino;
solo con le memorie ex art.183 cpc depositate dopo l'integrazione del contraddittorio con la (e senza che ciò sia stato determinato dalle difese della stessa) l'attore _3
ha esteso gli accertamenti e le condanne originariamente richieste nei suoi confronti a quelle collegate alle infiltrazioni, al posizionamento di tubi, all'ingombro del passo carraio ed al mancato godimento dell'immobile.
Ne deriva l'inammissibilità delle suddette domande, ciò che rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione, che appare peraltro fondata, visto che la è stata convenuta in giudizio il 28.4.2016, _3
con l'atto di citazione dichiarato nullo dal GI - ovvero, circa 14 anni dopo l'esecuzione dei lavori che avrebbero cagionato i danni qui richiesti -, e che non c'è nessuna prova (o allegazione) di richieste risarcitorie o ulteriori atti interruttivi precedenti tale data.
Ciò premesso, la domanda formulata nei confronti del convenuto indicata al capo 1)(a) delle conclusioni dell'attore è fondata.
Deve infatti considerarsi provato che nel corso e a causa dell'esecuzione dei lavori commissionati da alla EE, e in particolare a seguito della demolizione del lastrico (parzialmente) CP
sovrastante l'appartamento del , in quest'ultimo appartamento si siano verificate infiltrazioni di _1
acqua che lo hanno danneggiato in più punti.
La presenza delle infiltrazioni e dei conseguenti danni nell'appartamento dell'attore e la loro collocazione temporale in data esattamente coincidente con quella dell'inizio dei lavori di sopraelevazione del lastrico - ed in particolare con l'eliminazione di quello precedente - è dato pagina 24 di 31 sostanzialmente pacifico, oltre ad essere ampiamente dimostrato dalle testimonianze assunte e dalla
Parte documentazione in atti (e in particolare dai verbali dei Vigili del Fuoco, della e del Comune di
Monserrato prodotti dall'attore, dalle fotografie in atti e dalle risultanze delle perizie di parte e della
CTU effettuata in sede di ATP, che se pur non svolte nel contraddittorio delle attuali parti costituiscono comunque elementi, non decisivi, che contribuiscono a confermare quanto sopra).
La sussistenza del nesso di causalità tra dette infiltrazioni/danni ed i lavori eseguiti per conto di
- oltre ad essere ragionevolmente presumibile, ex art.2729 cc, sulla base dei medesimi CP
elementi istruttori sopra citati, tutti univocamente convergenti in tal senso - risulta ammessa dallo stesso convenuto con la sottoscrizione della scrittura privata datata 11.4.2003 (all.10 dell'atto di citazione notificato il 3.12.2004, tacitamente riconosciuta ex art.215, comma 1, punto 2, cpc): con essa,
infatti, ammette (per quanto qui rileva) che i lavori di sopraelevazione del proprio CP
immobile eseguiti da EE il 15.11.2002 “…hanno causato all'appartamento del ingenti danni, _1
poiché durante l'esecuzione degli stessi la ditta appaltatrice ha rimosso l'eternit posto a protezione del lastrico solare ed usato impropriamente il martello pneumatico, determinando infiltrazioni d'acqua,
nonché spaccature e crepe sul soffitto e sulle pareti dell'intero immobile e sulla copertura ubicata in corrispondenza del disimpegno attiguo alla cucina ed al cavedio (cfr. fotografie allegate: All.1) (pag.1,
punti c) e d) delle premesse) .
Per quanto sopra , accertata la sua responsabilità per i suddetti danni (quale committente CP
dei lavori e proprietario dell'opera), deve essere condannato al ripristino dell'appartamento del _1
ed all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni eventualmente ancora esistenti.
Su tali aspetti la causa, non essendo ancora pronta per la decisione, deve essere rimessa in istruttoria,
occorrendo accertare con apposita CTU sia le opere necessarie al ripristino (e all'eventuale eliminazione delle cause delle infiltrazioni), il loro costo e la loro presumibile durata, sia l'eventuale inagibilità parziale o totale dell'appartamento del nel tempo occorrente a detti lavori di _1
pagina 25 di 31 ripristino (e, in caso di risposta positiva, la quantificazione del valore locatizio dell'appartamento o delle porzioni di appartamento nel periodo della loro inagibilità).
Per le medesime ragioni di cui sopra - ovvero per essere stata riconosciuta dallo stesso convenuto, con la sottoscrizione della scrittura privata sopra citata, la sussistenza dei relativi presupposti - deve essere ordinata a la rimozione del tubo arancione deputato allo scarico fognario sistemato sul CP
muro perimetrale del fabbricato, nelle adiacenze della finestra della cucina dell'attore: è lo stesso convenuto, infatti, ad ammettere di aver appoggiato tale tubo in data 13/02/02 e che esso “…arreca pregiudizio al decoro architettonico del muro perimetrale ed al diritto di proprietà del Sig. ” _1
(pagina 2, punti e) ed f), delle premesse della scrittura datata 11.4.2003).
Sulla rimozione degli altri tubi, in assenza di analogo riconoscimento della loro negativa incidenza sul decoro architettonico del fabbricato e sul diritto di proprietà del , la causa deve essere rimessa in _1
rilettura, essendo preliminarmente necessario disporre CTU per la descrizione e rappresentazione anche fotografica di detti tubi e per accertare se quello relativo all'adduzione del gas sia a norma e se la loro presenza (in assenza del tubo arancione) possa a meno considerarsi pregiudizievole per il decoro architettonico dell'edificio.
È altresì fondata la domanda relativa alla servitù di passaggio ed al conseguente diritto di ottenere la completa liberazione dell'area cortilizia che collega il passo carraio sulla via Terralba sino all'area cortilizia retrostante l'appartamento del (a quest'ultimo appartenente in via esclusiva). _1
Sulla sussistenza della suddetta servitù devono richiamarsi e farsi proprie le documentate difese di
, dante causa del , e quindi rilevare quanto segue. Controparte_2 _1
Con l'atto di donazione-divisione a rogito del 22.10.1986 (rep.50473, racc.8934, Persona_6
prodotto dalla suddetta chiamata) e (per quanto qui rileva) si CP Controparte_2
sono così divisi il compendio di Terralba: 1) assegnazione a del lotto 1, Controparte_2
costituito dall'appartamento al primo piano alto facente parte dello stabile in via Terralba civici 7-9
“…con accesso da scala condominiale e da scala esterna sita nel cortile di proprietà comune, con pagina 26 di 31 portoncino caposcala per chi giunge sul pianerottolo delle scale, composto di sei vani, cucina,
cucinino, bagno, servizio, tre disimpegni, tratto di cortile al piano terra, con accesso da passo carraio comune dalla via Terralba civico n.7 e lastrico solare al secondo piano di copertura del piano primo della superficie di circa mq.85”: il tutto distinto al NCEU al “Foglio 28, Mappale 89 sub.5-9, via
Terralba Piano T/1, in riferimento all'appartamento” ed al “Foglio 28, Mappale 89 sub.10, via
Terralba, Piano 2, per quanto al lastrico solare”; 2) assegnazione a del lotto 2, CP
costituito dall'appartamento al piano terra facente parte dello stabile in via Terralba civici 7-9 “…con accesso da passo carraio comune, composto di due vani, cucina, bagno, disimpegno, tratto di cortile e lastrico solare al secondo piano risultante dalla copertura del primo piano, della superficie di circa mq.85”: il tutto distinto al NCEU al “Foglio 28, Mappale 89 sub.2-8, via Terralba n.9, Piano Terra, in riferimento all'appartamento” ed al “Foglio 28, Mappale 89 sub.11, via Terralba, Piano 2, per quanto al lastrico solare”.
Con l'atto di vendita a rogito dell'11.5.2000 (rep.51801, vol.14773, prodotto Persona_1
dall'attore) e hanno venduto all'attore (rispettivamente, per la Controparte_2 Controparte_8
quota di nuda proprietà di 297/432 la prima, per la quota di usufrutto di 297/432 la seconda e per la quota di piena proprietà di 135/432 entrambe) la piena proprietà dei seguenti immobili: 1)
appartamento al piano primo facente parte del maggior fabbricato nella via Terralba 7, “…al quale si accede attraverso un passo carraio e una scala esterna posta nella area di cui a successivo punto due…“, “composto di cucina, tre vani, tre disimpegni, bagno e cavedio…”; 2) “area urbana di catastali mq.152, retrostante l'appartamento sopra descritto e pertinenza dello stesso, in quanto consente tramite l'apposita soprastante scala l'unico accesso all'appartamento sopra descritto”: il tutto distinto al NCEU al foglio 28, mappale 89, subalterni 13, via Terralba 7 et 9, piano T/1, vani 5.5,
l'appartamento et 14, via Terralba nn.7 et 9, piano T. area urbana di mq.152, ” ed al “Foglio 28,
Mappale 89 sub.10, via Terralba, Piano T, l'area urbana di mq.152;
nello stesso rogito le parti danno altresì atto (per quanto rileva ai fini della servitù): che “il passo pagina 27 di 31 carraio è destinato esclusivamente a pertinenza e servizio delle unità immobiliari del fabbricato destinate ad abitazione…”; che “l'area indicata nelle planimetrie Allegati A et B come “corte comune”
e “passo carraio comune” è comune ai venditori, e non anche agli attuali acquirenti, essendo esclusa dalla presente vendita per patto espresso”, ma che “sulla stessa, ed a favore dell'appartamento al piano 1° oggi venduto, è costituita servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici per consentire l'accesso alla retrostante area urbana oggi venduta e descritta al punto 2…”.
Sulla base di quanto sopra documentato appare incontestabile: che le danti causa del - sulla _1
base dell'atto di donazione-divisione 22.10.1986, stipulato anche con , e dei rispettivi CP
titoli di provenienza (indicati sia nel rogito del 22.10.1986 che in quello dell'11.5.2000) - fossero
(insieme) titolari della piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento e dell'area urbana vendute all'attore, nonché comproprietarie (insieme a ) dell'area cortilizia contigua al passo CP
carraio sulla via Terralba 7 e di tale accesso;
che esse potessero quindi validamente costituire su tali aree e in favore dell'immobile alienato - con atto pienamente opponibile all'altro originario condividente (e comproprietario) - la servitù di passaggio pedonale e carrabile sino CP
all'area pertinenziale retrostante l'appartamento alienato all'attore.
Ne deriva il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dall'attore al punto D), nn.1, 2 e 3, delle proprie conclusioni - tutte presupponenti l'inesistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore della proprietà attrice - e l'accoglimento della contrapposta domanda formulata dal al _1
punto 1)(c) delle sue conclusioni, visto che è sostanzialmente pacifico - oltre che documentato dalle
Parte foto e dai verbali di sopralluogo della e del agli atti - che l'esercizio di detta servitù, con Pt_2
particolare riferimento a quella carrabile, sia impedito dall'ingombro del fondo servente con i vari materiali depositati dall'attore.
deve essere quindi condannato a liberare immediatamente il passo carraio sulla via CP
Terralba 7 e l'area cortilizia da esso accessibile da tutto il materiale ivi depositato, ripristinando la possibilità di esercizio da parte del della servitù di passaggio pedonale e carrabile, attraverso _1
pagina 28 di 31 tale passo carraio ed area, sino all'area di mq 152 retrostante la propria abitazione (distinta in catasto al foglio 28, mappale 89, subalterno 10) e ad astenersi in futuro da analoghe condotte idonee ad impedire o rendere più difficoltoso al l'esercizio di detta servitù. _1
È invece infondata la domanda formulata dall'attore al capo 1)(d) delle proprie conclusioni: il _1
non ha infatti dimostrato (e nemmeno allegato) quale sarebbe il danno alla sua proprietà collegato alla sopraelevazione del lastrico solare ad essa sovrastante (che in base alla compravendita del maggio 2000
egli sapeva essere di proprietà di terzi, con diritto degli stessi terzi alla sua sopraelevazione “senza dovere l'indennità di cui all'art.1127 cod. civ.”).
Ne consegue l'insussistenza (o, comunque, la mancanza di qualunque prova) dell'allegato diritto alla demolizione di quanto edificato sul lastrico, ed in particolare del “terrazzino con muri perimetrali”, non potendo a tal fine bastare la sua eventuale (e in ogni caso indimostrata) natura abusiva.
In relazione alla domanda proposta dall'attore al punto 1)(e) la causa non è ancora pronta per la decisione, dovendosi preliminarmente accertare se la canna fumaria dell'appartamento del _1
fosse o meno regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio (e, in caso di risposta positiva, ad accertare le opere necessarie a liberarla, nonché i loro costi e tempi di esecuzione).
L'accoglimento della domanda relativa alla servitù esime dalla necessità di valutare le domande subordinate formulate dall'attore ai punti 2) e 3) delle proprie conclusioni.
La domanda subordinata di manleva formulata dal convenuto al punto C) delle proprie conclusioni non
è ancora pronta per la decisione, essendo preliminarmente necessario accertare con CTU (qualora possibile sulla base della documentazione in atti) se i danni da infiltrazioni arrecati all'appartamento del e riconosciuti da siano o meno conseguenti alla non corretta esecuzione dei _1 CP
lavori da parte della EE
La domanda formulata dal convenuto al punto D)(4) delle proprie conclusioni è infondata: il CP
non ha infatti provato che la ricostruzione del lastrico (parzialmente) sovrastante l'appartamento dell'attore sia dipesa da ragioni diverse da quelle legate alla sua sopraelevazione (effettuata dallo stesso pagina 29 di 31 nel suo esclusivo interesse) e che, in particolare, a prescindere da tale sopraelevazione lo CP
stesso necessitasse di manutenzione, con spese attribuibili pro quota anche ai proprietari degli appartamenti sottostanti.
La domanda formulata dal convenuto al punto D)(5) delle proprie conclusioni non può essere ancora decisa, essendo preliminarmente necessario disporre CTU per la descrizione e rappresentazione anche fotografica delle unità esterne delle pompe di calore a servizio dell'appartamento del e per _1
accertare se la loro presenza possa a meno considerarsi pregiudizievole per il decoro architettonico dell'edificio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni contrapposta domanda ed eccezione:
dichiara inammissibili tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di Controparte_4
dichiara altresì inammissibili tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di _3
diverse da quelle riferite al capo 1)d) delle sue conclusioni;
in accoglimento delle relative domande formulate dall'attore nei confronti del convenuto:
accertata la responsabilità del convenuto per i danni da infiltrazioni subiti CP
dall'appartamento di , condanna il medesimo convenuto al ripristino di detto Parte_1
appartamento e all'eliminazione delle cause delle suddette infiltrazioni, oltre all'eventuale risarcimento dei danni per l'eventuale indisponibilità dell'immobile durante l'esecuzione dei medesimi lavori,
rimettendo la causa in istruttoria come da contestuale ordinanza per la determinazione delle opere da eseguire, dei loro costi e tempi di esecuzione e della loro incidenza sull'agibilità dell'immobile;
ordina a la rimozione del tubo arancione deputato allo scarico fognario sistemato sul CP
muro perimetrale del fabbricato, nelle adiacenze della finestra della cucina dell'attore;
ordina a di liberare immediatamente il passo carraio sulla via Terralba 7 e l'area CP
cortilizia da esso accessibile da tutto il materiale ivi depositato, ripristinando la possibilità di esercizio pagina 30 di 31 da parte del della servitù di passaggio pedonale e carrabile, attraverso tale passo carraio ed area, _1
sino all'area di mq 152 retrostante la propria abitazione (distinta in catasto al foglio 28, mappale 89,
subalterno 10) e ad astenersi in futuro da analoghe condotte idonee ad impedire o rendere più
difficoltoso al l'esercizio di detta servitù; _1
rigetta conseguentemente le domande riconvenzionali formulate dal convenuto al capo D)1, 2 e 3 delle sue conclusioni;
rigetta la domanda formulata dall'attore al capo 1)d) delle proprie conclusioni, relativa all'ordine di demolizione del terrazzino edificato da sul lastrico solare di sua proprietà; CP
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto al punto D)(4) delle sue conclusioni,
relativa alla contribuzione dell'attore ai costi di rifacimento del lastrico solare;
rimette la causa in istruttoria, come da contestuale ordinanza, per gli accertamenti necessari alla quantificazione dei danni subiti dall'attore per le infiltrazioni e per le verifiche necessarie alla decisione sulle ulteriori domande non rigettate dell'attore (relative agli altri tubi apposti dal sui muri CP
perimetrali del fabbricato ed all'ostruzione della canna fumaria) e del convenuto (relative alle pompe di calore e all'obbligo di garanzia e manleva di;
Controparte_4
spese alla sentenza definitiva.
Cagliari, 28 luglio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 31 di 31