Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7488/2024 R.G. Lav. cui è stato riunito il procedimento n. 7492/2024
RG. Lav.
TRA
, , rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Giuseppe Parente con elezione di domicilio in Casal di Principe alla via
Orsini, 1, come da procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi in data 26.3.2024 poi riuniti, gli istanti in epigrafe hanno esposto di aver prestato servizio in qualità di insegnanti alle dipendenze del convenuto in CP_1 forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle seguenti annualità scolastiche: per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1 [...]
per l'a.s. 2023/2024. Hanno dedotto di non aver ricevuto, perché precari, la carta Pt_2 docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt.
63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non
1
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Tanto premesso, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedevano che questo Giudice volesse: per “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta all'emissione della Carta DO non goduta o di buoni, identici alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e
2023/24 della complessiva somma di € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun anno)”; per Parte_2
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione della Carta DO non goduta o di buoni, identici alla carta docente non goduta, in favore del ricorrente per l' anno scolastico 2023/24 della complessiva somma di € 500,00 (€ 500,00 per ciascun anno)”; per entrambi, vinte le spese legali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, in entrambi i giudizi non si è costituito il . Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione, le cause, previa riunione, sono state decise con la presente sentenza.
*** ***
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
2 delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
3 Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalle odierne parti ricorrenti, tenuto conto altresì dei principi affermati nella sentenza della
Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta DO di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui alla L.
124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle “ore” svolte.
Ciò posto, nelle fattispecie in esame deve evidenziarsi che i ricorrenti hanno dimostrato di essere interni al sistema delle docenze scolastiche (cfr. in atti contratto di lavoro dal
24.9.2024 e cessazione al 30.06.2025 sottoscritto da presso Istituto Superiore Parte_1
Pitagora in Pozzuoli allegato con nota di deposito del 17.2.2025, e contratto di lavoro dal
3.10.2024 fino al 30.06.2025 sottoscritto da presso Istituto Superiore Parte_2
Archimede Napoli, allegato con nota di deposito del 17.2.2025); hanno altresì dimostrato, rispetto agli anni scolastici dedotti in ricorso, di essere stati destinatari di incarico di
4 supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” (fino al
30.06), ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, sicché, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema
Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
ha infatti documentato i seguenti contratti di lavoro: contratto con Istituto Parte_1
Superiore GU SI in Pozzuoli (Na) del 7.9.2021 per un posto sostegno psicofisico con termine iniziale del 7.9.2021 e termine finale del 30.06.2022; contratto con Istituto
Superiore U. Boccioni -Palizzi in Napoli con decorrenza 23.11.2022 e termine al 30.06.2023 per un posto sostegno psicofisico;
contratto con Istituto Tecnico Industriale ITI Giordani -
Striano in Napoli per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 11.9.2023 e cessazione al 30.06.2024 (cfr. in atti, allegati al ricorso)
ha prodotto contratto di lavoro con Istituto Superiore ISIS De Nicola in Parte_2
Napoli per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 20.11.2023 e fino al 30.06.2024
(cfr. allegato al ricorso)
Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso delle ricorrenti con riferimento agli anni scolastici per i quali si chiede il riconoscimento.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 per la ricorrente e per l'anno Pt_1 scolastico 2023-2024 per il ricorrente , vertendosi in tema di adempimento di un Pt_2 obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nei ricorsi in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta DO (vedi domanda principale) in coerenza con la natura di
“obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di CP_1 legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale, tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 in considerazione del carattere seriale della controversia, della attività processuale espletata, della avvenuta riunione dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta:
- il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021-2022,
2022-2023 e 2023-2024;
- il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio Parte_2 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023-2024;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore delle parti ricorrenti della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui sub 1) con conseguente emissione in favore delle stesse, per ciascuna annualità, di un buono elettronico di importo di euro 500,00;
3) condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 1400,00 a titolo di onorario, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Napoli, 18.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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