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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21922/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21922/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LEPORE FRANCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in POZZUOLI il 18/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI (atto n. 86 parte I serie -del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: la figlia il 07.02.2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n.5236/2023 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27.12.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto economico e di trovarsi in condizione di piena autonomia patrimoniale l'uno rispetto all'altro, sicché nulla reciprocamente si richiedono a titolo di contributo al proprio personale mantenimento;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a mantenere un dialogo collaborativo tra loro al fine di garantire un rapporto sereno della figlia con ciascuno di loro;
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento della residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, nonché le inclinazioni, gli interessi e le attitudini della figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati circa tutte le questioni relative pagina 2 di 4 alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
DÀ ATTO che la IG.ra avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove Parte_2 la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento di residenza la IG.ra sarà tenuta a darne notizia al IGnor Parte_2 Parte_1
con congruo preavviso;
[...]
DÀ ATTO che il IG. , compatibilmente con i propri impegni, avrà facoltà di tenere Parte_1 con se la figlia tutte le volte che vorrà, il tutto nel rispetto degli impegni di studio della minore. I periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto della sua volontà;
DISPONE che per quanto più specificatamente attiene ai periodi festivi o di ferie estive, le parti concordano che, salvo diverso accordo tra i genitori, la figlia minore trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre:
A. nel periodo Natalizio, dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1° gennaio, ad anni alterni;
B. nel periodo Pasquale, il giorno di Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni;
C. nel periodo estivo, la prima metà del mese di luglio e la seconda metà del mese di agosto o la seconda metà del mese di luglio e la prima metà del mese di agosto, ad anni alterni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
D. per quanto concerne il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia minore, ad anni alterni, la stessa trascorrerà una ricorrenza con la mamma e l'altra con il papà.
DÀ ATTO che il IG. avrà la facoltà di andare a prendere la figlia minore all'uscita Parte_1 di scuola tutte le volte che vorrà, previo accordo telefonico con la IG.ra . Parte_2
DÀ ATTO che per quanto concerne le gite e le recite scolastiche, i coniugi hanno facoltà di essere entrambi presenti.
DISPONE che. il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso Parte_1 spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di euro 600,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici Istat. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su C/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra Parte_2
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
[...]
DISPONE che inoltre il IG. rimborserà alla SI.ra il 50% di Parte_1 Parte_2 tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Tale rimborso dovrà essere corrisposto dal IG.
[...]
mediante bonifico ordinario su C/c bancario e/ o postale intestato alla IG.ra Parte_1 Parte_2
contestualmente alla presentazione del documento fiscale. In particolare, i ricorrenti si danno
[...] reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
pagina 3 di 4 Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi distruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive - ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi)oltre all'acquisto di relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, auto, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
DISPONE che il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi Parte_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente e autosufficiente.
DÀ ATTO che il padre percepirà integralmente gli assegni familiari relativi alla figlia.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna;
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa.
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della figlia minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21922/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LEPORE FRANCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in POZZUOLI il 18/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI (atto n. 86 parte I serie -del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: la figlia il 07.02.2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n.5236/2023 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27.12.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 18/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto economico e di trovarsi in condizione di piena autonomia patrimoniale l'uno rispetto all'altro, sicché nulla reciprocamente si richiedono a titolo di contributo al proprio personale mantenimento;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a mantenere un dialogo collaborativo tra loro al fine di garantire un rapporto sereno della figlia con ciascuno di loro;
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento della residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, nonché le inclinazioni, gli interessi e le attitudini della figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati circa tutte le questioni relative pagina 2 di 4 alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
DÀ ATTO che la IG.ra avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove Parte_2 la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento di residenza la IG.ra sarà tenuta a darne notizia al IGnor Parte_2 Parte_1
con congruo preavviso;
[...]
DÀ ATTO che il IG. , compatibilmente con i propri impegni, avrà facoltà di tenere Parte_1 con se la figlia tutte le volte che vorrà, il tutto nel rispetto degli impegni di studio della minore. I periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto della sua volontà;
DISPONE che per quanto più specificatamente attiene ai periodi festivi o di ferie estive, le parti concordano che, salvo diverso accordo tra i genitori, la figlia minore trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre:
A. nel periodo Natalizio, dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1° gennaio, ad anni alterni;
B. nel periodo Pasquale, il giorno di Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni;
C. nel periodo estivo, la prima metà del mese di luglio e la seconda metà del mese di agosto o la seconda metà del mese di luglio e la prima metà del mese di agosto, ad anni alterni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
D. per quanto concerne il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia minore, ad anni alterni, la stessa trascorrerà una ricorrenza con la mamma e l'altra con il papà.
DÀ ATTO che il IG. avrà la facoltà di andare a prendere la figlia minore all'uscita Parte_1 di scuola tutte le volte che vorrà, previo accordo telefonico con la IG.ra . Parte_2
DÀ ATTO che per quanto concerne le gite e le recite scolastiche, i coniugi hanno facoltà di essere entrambi presenti.
DISPONE che. il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso Parte_1 spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di euro 600,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici Istat. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su C/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra Parte_2
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
[...]
DISPONE che inoltre il IG. rimborserà alla SI.ra il 50% di Parte_1 Parte_2 tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Tale rimborso dovrà essere corrisposto dal IG.
[...]
mediante bonifico ordinario su C/c bancario e/ o postale intestato alla IG.ra Parte_1 Parte_2
contestualmente alla presentazione del documento fiscale. In particolare, i ricorrenti si danno
[...] reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
pagina 3 di 4 Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi distruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive - ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi)oltre all'acquisto di relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, auto, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
DISPONE che il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi Parte_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente e autosufficiente.
DÀ ATTO che il padre percepirà integralmente gli assegni familiari relativi alla figlia.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna;
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa.
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della figlia minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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