Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 959/2025
Tribunale di Firenze
TERZA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 959/2025 promossa da:
con l'Avv. Serena Cresti Parte_1
ATTORE OPPONENTE
contro
, con l'Avv. Elena Campostrini Controparte_1 CP_2
CONVENUTI OPPOSTI
Il Giudice Onorario di Pace dott. Roberta Giordano, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/3/2025 sentite le parti, letti gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premessoche
ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 3156/2024 emesso dal Parte_2
Tribunale di Firenze il 9/11/2024 per il pagamento senza dilazione in favore di e Parte_3
, in qualità di eredi di dell'importo di € 18.075,99 quale corrispettivo CP_2 Persona_1 della cessione della quota della società Eurocarrozzeria di SA ER e C. sas avvenuta con atto notarile del 4 agosto 2023, chiedendo, in via cautelare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione, l'attore ha eccepito la compensazione del credito con i crediti asseritamente vantati nei confronti di Persona_1
e si sono costituiti contestando le eccezioni dell'attore Controparte_1 CP_2 opponendosi alla istnza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
Considerato, con riferimento all'istanza avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., che detta disposizione abilita il giudice a sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo laddove sussistano “gravi motivi”, i quali, vista la genericità della formulazione testuale utilizzata dal legislatore, vengono individuati dalla giurisprudenza di merito maggioritaria nella probabile fondatezza dell'opposizione tale da far presumere che l'esecuzione del decreto opposto possa
danneggiare in modo grave l'opponente, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione 1 ;
ritenuto che, nel caso in esame, l'eccezione di compensazione promossa da parte attrice opponente non appare, allo stato, fondata in quanto:
l'atto notarile stipulato il 4 agosto 2023, alcuni mesi prima del decesso di avvenuto Persona_1 in data 28/2/2024, prevedeva che il corrispettivo della cessione della quota societaria dovesse essere versato da entro il 31 dicembre 2023 e non è documentalmente provato un Parte_2 accordo tra i fratelli ricognitivo di eventuali rispettivi crediti da porre in compensazione;
dal verbale delle dichiarazioni rese da nel procedimento davanti al Presidente del Persona_1
Tribunale ( doc.1 parte opposta verbale del 22/2/2022) emerge che le somme da questi percepite negli anni come amministratore della Eurocarrozzeria s.a.s. di cui era socio al 33% con i fratelli e in qualità di socio della Florence Car s.a.s. che gestiva 4 veicoli a noleggio, venivano accreditate sul c/c del fratello su un banca on line, in quanto non aveva un conto corrente Parte_1 Per_1
a sé intestato. In relazione a tale circostanza, non risultano, allo stato, provati i reciproci rapporti di dare/avere tra i fratelli, in merito ai quali l'opponente nulla ha replicato, per i quali necessita una più approfondita istruttoria del presente giudizio;
non è idoneamente documentato l'avvenuto pagamento delle somme da parte di di Controparte_3 cui alle fatture n. 2710 del 14.09.2024 emessa da Mi.Se. per il funerale (doc. 17 fascicolo parte opponente) di € 2.990,00, - n. 1162/2024 di € 3.200,00 emessa per il funerale della madre di e e n. 1149 del 19.09.2024 di € 10.330,00 emessa dalla Confraternita Per_2 Parte_1 di Misericordia di Campi Bisenzio, che, peraltro, si riferisce a prestazioni ulteriori rispetto alla tumulazione di ( riesumazione, tumulazione straordinaria, spese medico legali e per Persona_1 lavori cimiteriali insoluti”).
Ritenuto che, sulla base di quanto sopra, non vi sono, i presupposti ai fini della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto
PQM
A. RIGETTA l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3156/2024 emesso dal Tribunale di Firenze il 9/11/2024. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr ex multis Tribunale Perugia sez. II, 02/10/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 02/10/2020), Tribunale Savona,
23/07/2019, (ud. 23/07/2019, dep. 23/07/2019), Tribunale Modena sez. I, 22/01/2014, n.1654; Tribunale Velletri sez.
II, 05/03/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 05/03/2020)