Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 257/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 257 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.01.2025 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. CAPOBIANCO
[...]
LEONZIO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PRIOLO FABIO, giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive dirigenti medici
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 21.06.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe, con qualifica di medici ginecologi e in qualità di Dirigenti Medici a tempo pieno e
indeterminato presso l' dell'Ospedale “F. Veneziale” di Parte_4
Isernia (il Dott. anche presso l'Ospedale “S. Timoteo” di Termoli”) per conto Parte_1 dell' dopo aver premesso di aver Controparte_2 svolto turni di lavoro aggiuntivi ex art. 24 comma 6 del CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2016-2018 hanno adito il Giudice per reclamare la mancata retribuzione, da parte della , delle prestazioni aggiuntive effettuate per il periodo da giugno 2019 CP_1
a gennaio 2020. Si è costituita l' affermando che, nelle more del giudizio, con la Determinazione CP_1 del Direttore Generale n. 443 del 07.07.2020 la ha disposto di liquidare (anche CP_1 agli odierni ricorrenti) le prestazioni aggiuntive maturate dai mesi di giugno 2019 a gennaio 2020 nella misura di cui alle tabelle allegate alla predetta Determinazione n. 443. I ricorrenti rientrano tra i soggetti a cui sono state liquidate le prestazioni aggiuntive, così come si evince dalle tabelle annesse alla D.D.G. 443/2020, laddove compare il numero di matricola a cui è agevole associare il relativo nominativo atteso che, unitamente alla presente difesa si depositano, altresì, le stampe dei cartellini delle presenze di ciascun ricorrente (per il periodo oggetto di discussione) in cui viene riportato sia il nominativo e sia il numero di matricola di ciascuno dei medici ricorrenti. I ricorrenti, tuttavia, insistevano sulle proprie domande, essendovi una discrasia tra quanto richiesto e quanto corrisposto dall' . CP_1
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 14.01.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Dall'esame delle tabelle approvate con la DDG 443/2020, emerge che la (a CP_1 titolo di prestazioni aggiuntive per il periodo giugno 2019-gennaio 2020) ha liquidato, complessivamente, ai ricorrenti le seguenti somme:
1) per E. 21.228,00 in luogo di E. 22772,40 richiesti nel ricorso;
Parte_1
2) per E. 15540,00 in luogo di E. 16282,20 richiesti nel ricorso;
Parte_2
3) per E. 12790,00 in luogo di E. 13045,20 richiesti nel ricorso;
Parte_3
4) per E. 12640,00 in luogo di E. 13522,60 richiesti nel ricorso. Parte_3
Gli importi che precedono sono tutti quelli riconoscibili (e liquidati) a titolo di prestazioni aggiuntive per il periodo oggetto del contendere. Dall'esame dei cartellini delle presenze mensili dei ricorrenti, si evince che le eventuali differenze tra ore effettuate e ore liquidate dipendono dalla mancata corrispondenza tra orario previsto per turni di attività aggiuntiva (8/14, 14/20, 20/8) e orario effettivamente reso, che se ne discosta anche solo di qualche minuto;
ciò perché, se il Dirigente ha preso servizio prima delle 8 ovvero ha terminato l'attività dopo le ore 14,00, le differenze orarie ulteriori non possono essere liquidate in quanto già presente in turno altro medico in attività aggiuntiva. Va precisato, inoltre, che, come correttamente affermato da Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 257/2021
, le ore di attività aggiuntiva possono essere liquidate esclusivamente in assenza di CP_1 debito orario.
Considerato che
la ragione delle discrasie del quantum dovuto emerge ictu oculi, e che si condividono le modalità di conteggio scelte dall' , non è stato ritenuto necessario CP_1
l'esperimento di una c.t.u. contabile. Quindi, con la liquidazione delle somme di cui alla DDG n. 443/2020 null'altro debbono avere i ricorrenti a titolo di prestazioni aggiuntive effettuate per il periodo giugno 2019 – gennaio 2020. 3. La sostanziale cessazione della materia del contendere, con il pagamento degli emolumenti richiesti (anche se in misura non perfettamente corrispondente ai conteggi allegati al ricorso), giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente agli emolumenti già corrisposti ai ricorrenti e rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa le spese del giudizio. Così deciso in Isernia, il 17/04/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.