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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 966/23 R.G.
promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
(CF Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Raffele Bucci e Alberto Cacciavillani ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Dolo (VE) Via Cairoli n. 129;
appellanti;
contro
:
CF ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Manildo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso Via Armando Diaz n. 3;
appellato e appellante incidentale;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1941/22 del Tribunale di Venezia pubblicata il 24 novembre 2022.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1941/2022 emessa dal Tribunale di Venezia. Sezione Prima Civile, Giudice Dott. Diego
Novello, nell'ambito del giudizio iscritto al n.R.G. 4716/2016, depositata in cancelleria in data 24.11.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che sono risultate ivi disattese e che qui si riportano integralmente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: accertare la sussistenza di una servitù non sugli scoperti di proprietà esclusiva delle parti e per CP_2
l'effetto condannare il signor a demolire le opere realizzate sul Controparte_1
suo scoperto esclusivo, poste sul lato ovest del fabbricato condominiale, in quanto realizzate in violazione della servitù suddetta. Con vittoria di spese di lite ed onorari, come per legge”; e, conseguentemente, integrare in parte qua l'ordine di riduzione in pristino stato dell'edificio, mediante eliminazione delle opere (vano chiuso ottenuto attraverso il tamponamento della precedente terrazza aperta ed avanzamento della parete ovest dell'edificio preesistente, nonché dei pilastri di sostegno di detta nuova opera edilizia e caminetto in muratura), realizzate in aggravio dell'anzidetta servitù di inedificabilità assoluta gravante sullo scoperto del convenuto;
per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate, in questo come nel precedente grado di giudizio, dal convenuto, qui appellato, per tutti i motivi meglio esposti in atto di citazione
d'appello.
In ogni caso, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello incidentale promosso da e, conseguentemente, confermare tutte le Controparte_1
ulteriori statuizioni contenute nella sentenza n. 1941/2022 del Tribunale di
Venezia che sono estranee all'oggetto del gravame principale.
Con integrale rifusione di spese, compensi ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Nel merito, in via principale: rigettarsi, siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello promosso dai signori e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza Tribunale di Venezia n. 1941/2022, con conseguente conferma delle statuizioni della stessa che escludono la demolizione "del nuovo locale chiuso destinato a salotto/soggiorno, ottenuto dal tamponamento del precedente portico e del caminetto posto in giardino”.
In via di appello incidentale, nel merito: riformarsi, per i motivi esposti in narrativa, l'impugnata sentenza Tribunale di
Venezia n. 1941/2022 annullandosi la condanna di cui al capo 2. nella parte “- per l'effetto, condanna il sig. a demolire le opere Controparte_1
realizzate sul suo scoperto esclusivo come descritte nella CTU depositata in corso di causa e indicate nella parte motiva, in quanto realizzate in violazione delle servitù suddetta..." e, conseguentemente, le statuizioni di cui ai capi 3. e 4., con condanna degli appellanti signori Pt_1
e a restituire in favore del signor
[...] Parte_3 Controparte_1
l'importo di €. 7.705,88= (Euro Settemilasettecentocinque,88=) dal medesimo versati per spese e compensi liquidati in primo grado, con l'espressa riserva di ripetizione ad esito del giudizio d'appello. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre ad accessori come per legge.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I sigg.ri e hanno convenuto dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Venezia il sig. per accertare la sussistenza di Controparte_1 una servitù non aedificandi sugli scoperti di proprietà esclusiva delle parti, vicine di casa in Comune di Chioggia, chiedendo altresì la condanna del sig.
a demolire le opere realizzate sul suo scoperto esclusivo, per violazione CP_1 della servitù suddetta. In particolare il , nonostante la CP_1 precedente sentenza n. 878/15 del Tribunale di Venezia che l'aveva condannato alla demolizione di alcune costruzione in violazione della detta servitù, non solo non avrebbe adempiuto alla sentenza passata in giudicato ma avrebbe ampliato le opere esistenti mediante 1) la realizzazione di una pergola, e l'edificazione di un terrapieno pavimentato, 2) l'infissione di palancole in PVC atte a chiudere il locale ricavato al di sotto della terrazza (soggetta al predetto ordine di demolizione), 3) la realizzazione di un nuovo locale chiuso nello spazio aperto che prima dei lavori era adibito a terrazza / portico, 4) la creazione di una nuova e più ampia scala di accesso alla terrazza (edificata in luogo di quella che il aveva dovuto demolire in seguito alla Pt_4 predetta sentenza) , 5) il posizionamento in giardino di un caminetto in muratura.
2. Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo la reiezione della CP_1 domanda avversaria per infondatezza, pur non negando né l'esistenza della servitù e di aver edificato le opere sopra elencate, ma cercando di legittimarne la realizzazione con varie eccezioni, compresa l'autorizzazione del Comune di Chioggia, o per essere le opere estranee al concetto di costruzione. Negava di non aver adempiuto alla precedente sentenza.
3. Il Tribunale dopo avere espletato CTU e raccolto prove documentali, ha parzialmente accolto le domande di parte attrice, dopo aver accertata l'esistenza della servitù di non edificare sugli scoperti di proprietà esclusiva delle parti. In particolare, veniva disposta la demolizione delle palancole di contenimento del terrapieno, della pergola, della rampa di scale di numero 8 alzate necessarie per raggiungere dal giardino il pavimento della pergola e l'abitazione tramite la porta finestra;
viceversa non veniva disposta la demolizione del nuovo locale chiuso ottenuto dal tamponamento del precedente portico e del caminetto posizionato in giardino. Le spese legali venivano compensate per ¼ e la CTU posta a carico del convenuto.
4. Contro la sentenza n. 1941/22 del Tribunale di Venezia ha interposto appello il sig. deducendo i seguenti motivi: Parte_1
“PRIMO MOTIVO: omesso esame di fatti e circostanze documentali;
violazione degli art. 2697 c.c. e 115 e 115 c.p.c..
SECONDO MOTIVO: errata interpretazione della portata del vincolo di inedificabilità assoluta che grava sugli scoperti esclusivi;
contraddittorietà della decisione rispetto al contenuto del giudicato del 2015, nonché in relazione al consolidato concetto di concetto di
“costruzione” (relativamente al vano chiuso che è stato ottenuto dal
mediante tamponamento della terrazza e lo spostamento verso CP_1 ovest della parete dell'edificio ed al caminetto in muratura).
TERZO MOTIVO: Errato riparto delle spese processuali (avuto riguardo alla parziale compensazione delle stesse, nella misura di 1/4 dell'intero).”
5. Si costituiva nel giudizio di appello il sig. chiedendo la CP_1 reiezione in via principale dell'appello avversario e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui condannava il sig. a demolire le opere realizzate sul suo scoperto CP_1 esclusivo come descritte nella CTU e indicate nella parte motiva dell'appellata sentenza, chiedendo la conseguente riforma della condanna alle spese sancite dal Tribunale.
6. La Corte osserva in primo luogo che la perizia depositata in primo grado, che ritiene chiara, logica ed esaustiva, sicchè sulla medesima si può fondare anche la sentenza di appello, come quella di primo grado.
Preliminarmente, la Corte, sulla base della perizia del CTU, svolta in primo grado e l'esame dei documenti agli atti del giudizio, rileva che le unità immobiliari di proprietà di entrambe le parti in causa fanno parte di un fabbricato, già oggetto di progetto divisorio formalizzato nel contratto di divisione del 24.09.1977, mediante il quale il fabbricato (originariamente composto da un'unica abitazione) è stato suddiviso in cinque unità abitative delle quali tre si sviluppano al piano terra rialzato e due al piano primo, con relativo scoperto di pertinenza;
si rileva inoltre che, con il predetto contratto di divisione (stipulato nel 1977 e regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di quello stesso anno) le allora proprietarie del fabbricato, sigg.re e , avevano altresì costituito una reciproca servitù Parte_5 Pt_6 non aedificandi gravante sugli scoperti esclusivi delle dette unità; si evidenzia che l'esistenza e il contenuto del suddetto vincolo di inedificabilità assoluta gravante sui rispettivi scoperti esclusivi è pacifico e incontestato tanto che il contenuto di quella stessa servitù è stato riconosciuto proprio dal convenuto medesimo, il quale lo ha invocato in un precedente contenzioso da lui stesso promosso contro gli odierni attori innanzi al Tribunale di Venezia (doc. 5 fasc. attoreo), nonché dalla sentenza n. 878/2015 (divenuta definitiva e passata in giudicato), con la quale il Tribunale, di Venezia nel definire proprio quel contenzioso promosso dal , ha condannato quest'ultimo a «demolire la CP_1 terrazza ottenuta dall'opera di ampliamento risalente a circa il 2004, ivi compresa la scala di accesso e il volume chiuso seminterrato ricavato dall'attore al di sotto della stessa terrazza», (doc. 6, fasc. attoreo), e ciò in ragione della accertata violazione della detta servitù di inedificabilità assoluta gravante sullo scoperto della sua abitazione.
7.La Corte esamina i motivi di appello principale.
7.1. Il primo e il secondo motivo di appello sono infondati. La CTU espletata in primo grado ha chiarito che la parete ovest del salotto soggiorno è totalmente all'interno del filo di facciata del fabbricato e quindi non invade lo scoperto e pertanto non viola la servitù pattuita nel rogito divisionale notaio del Per_1
24.9.1977.
Il caminetto, scrive il CTU, è un elemento di arredo e non certo un'opera di costruzione ed è questa l'opinione del Tribunale e anche della Corte. Entrambe le opere, pertanto non debbono essere abbattute.
8. La Corte esamina i motivi di appello incidentale.
Anche il motivo di appello incidentale dedotto da parte appellata deve essere respinto.
La lettura degli artt. 3,8 e 9 del rogito divisionale notaio del 1977, Per_1 riportati a pag. 21 della comparsa di costituzione del sig. a CP_1 sostegno dell'appello incidentale, debbono ritenersi facoltà meramente personali in capo ai coniugi e precedenti proprietari, facoltà CP_3 CP_4 che non sono state trasferite nei successivi atti di compravendita, che invece riportano solamente la servitù di non edificare.
9. La reiezione dei motivi di appello principale e incidentale comporta la conferma dell'appellata sentenza anche nella statuizione relativa alla parziale compensazione delle spese legali in primo grado. In conseguenza anche il terzo motivo di appello principale viene respinto.
Le spese del grado di appello vengono interamente compensate fra le parti in seguito alla loro reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello principale e quello incidentale e conferma l'appellata sentenza.
Compensa interamente fra le parti le spese del grado.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale e incidentale. Così deciso in Venezia, lì 13 dicembre 2024.
Il Presidente Dottor Guido Santoro
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 966/23 R.G.
promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
(CF Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Raffele Bucci e Alberto Cacciavillani ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Dolo (VE) Via Cairoli n. 129;
appellanti;
contro
:
CF ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Manildo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso Via Armando Diaz n. 3;
appellato e appellante incidentale;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1941/22 del Tribunale di Venezia pubblicata il 24 novembre 2022.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1941/2022 emessa dal Tribunale di Venezia. Sezione Prima Civile, Giudice Dott. Diego
Novello, nell'ambito del giudizio iscritto al n.R.G. 4716/2016, depositata in cancelleria in data 24.11.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che sono risultate ivi disattese e che qui si riportano integralmente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: accertare la sussistenza di una servitù non sugli scoperti di proprietà esclusiva delle parti e per CP_2
l'effetto condannare il signor a demolire le opere realizzate sul Controparte_1
suo scoperto esclusivo, poste sul lato ovest del fabbricato condominiale, in quanto realizzate in violazione della servitù suddetta. Con vittoria di spese di lite ed onorari, come per legge”; e, conseguentemente, integrare in parte qua l'ordine di riduzione in pristino stato dell'edificio, mediante eliminazione delle opere (vano chiuso ottenuto attraverso il tamponamento della precedente terrazza aperta ed avanzamento della parete ovest dell'edificio preesistente, nonché dei pilastri di sostegno di detta nuova opera edilizia e caminetto in muratura), realizzate in aggravio dell'anzidetta servitù di inedificabilità assoluta gravante sullo scoperto del convenuto;
per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate, in questo come nel precedente grado di giudizio, dal convenuto, qui appellato, per tutti i motivi meglio esposti in atto di citazione
d'appello.
In ogni caso, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello incidentale promosso da e, conseguentemente, confermare tutte le Controparte_1
ulteriori statuizioni contenute nella sentenza n. 1941/2022 del Tribunale di
Venezia che sono estranee all'oggetto del gravame principale.
Con integrale rifusione di spese, compensi ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Nel merito, in via principale: rigettarsi, siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello promosso dai signori e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza Tribunale di Venezia n. 1941/2022, con conseguente conferma delle statuizioni della stessa che escludono la demolizione "del nuovo locale chiuso destinato a salotto/soggiorno, ottenuto dal tamponamento del precedente portico e del caminetto posto in giardino”.
In via di appello incidentale, nel merito: riformarsi, per i motivi esposti in narrativa, l'impugnata sentenza Tribunale di
Venezia n. 1941/2022 annullandosi la condanna di cui al capo 2. nella parte “- per l'effetto, condanna il sig. a demolire le opere Controparte_1
realizzate sul suo scoperto esclusivo come descritte nella CTU depositata in corso di causa e indicate nella parte motiva, in quanto realizzate in violazione delle servitù suddetta..." e, conseguentemente, le statuizioni di cui ai capi 3. e 4., con condanna degli appellanti signori Pt_1
e a restituire in favore del signor
[...] Parte_3 Controparte_1
l'importo di €. 7.705,88= (Euro Settemilasettecentocinque,88=) dal medesimo versati per spese e compensi liquidati in primo grado, con l'espressa riserva di ripetizione ad esito del giudizio d'appello. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre ad accessori come per legge.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I sigg.ri e hanno convenuto dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Venezia il sig. per accertare la sussistenza di Controparte_1 una servitù non aedificandi sugli scoperti di proprietà esclusiva delle parti, vicine di casa in Comune di Chioggia, chiedendo altresì la condanna del sig.
a demolire le opere realizzate sul suo scoperto esclusivo, per violazione CP_1 della servitù suddetta. In particolare il , nonostante la CP_1 precedente sentenza n. 878/15 del Tribunale di Venezia che l'aveva condannato alla demolizione di alcune costruzione in violazione della detta servitù, non solo non avrebbe adempiuto alla sentenza passata in giudicato ma avrebbe ampliato le opere esistenti mediante 1) la realizzazione di una pergola, e l'edificazione di un terrapieno pavimentato, 2) l'infissione di palancole in PVC atte a chiudere il locale ricavato al di sotto della terrazza (soggetta al predetto ordine di demolizione), 3) la realizzazione di un nuovo locale chiuso nello spazio aperto che prima dei lavori era adibito a terrazza / portico, 4) la creazione di una nuova e più ampia scala di accesso alla terrazza (edificata in luogo di quella che il aveva dovuto demolire in seguito alla Pt_4 predetta sentenza) , 5) il posizionamento in giardino di un caminetto in muratura.
2. Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo la reiezione della CP_1 domanda avversaria per infondatezza, pur non negando né l'esistenza della servitù e di aver edificato le opere sopra elencate, ma cercando di legittimarne la realizzazione con varie eccezioni, compresa l'autorizzazione del Comune di Chioggia, o per essere le opere estranee al concetto di costruzione. Negava di non aver adempiuto alla precedente sentenza.
3. Il Tribunale dopo avere espletato CTU e raccolto prove documentali, ha parzialmente accolto le domande di parte attrice, dopo aver accertata l'esistenza della servitù di non edificare sugli scoperti di proprietà esclusiva delle parti. In particolare, veniva disposta la demolizione delle palancole di contenimento del terrapieno, della pergola, della rampa di scale di numero 8 alzate necessarie per raggiungere dal giardino il pavimento della pergola e l'abitazione tramite la porta finestra;
viceversa non veniva disposta la demolizione del nuovo locale chiuso ottenuto dal tamponamento del precedente portico e del caminetto posizionato in giardino. Le spese legali venivano compensate per ¼ e la CTU posta a carico del convenuto.
4. Contro la sentenza n. 1941/22 del Tribunale di Venezia ha interposto appello il sig. deducendo i seguenti motivi: Parte_1
“PRIMO MOTIVO: omesso esame di fatti e circostanze documentali;
violazione degli art. 2697 c.c. e 115 e 115 c.p.c..
SECONDO MOTIVO: errata interpretazione della portata del vincolo di inedificabilità assoluta che grava sugli scoperti esclusivi;
contraddittorietà della decisione rispetto al contenuto del giudicato del 2015, nonché in relazione al consolidato concetto di concetto di
“costruzione” (relativamente al vano chiuso che è stato ottenuto dal
mediante tamponamento della terrazza e lo spostamento verso CP_1 ovest della parete dell'edificio ed al caminetto in muratura).
TERZO MOTIVO: Errato riparto delle spese processuali (avuto riguardo alla parziale compensazione delle stesse, nella misura di 1/4 dell'intero).”
5. Si costituiva nel giudizio di appello il sig. chiedendo la CP_1 reiezione in via principale dell'appello avversario e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui condannava il sig. a demolire le opere realizzate sul suo scoperto CP_1 esclusivo come descritte nella CTU e indicate nella parte motiva dell'appellata sentenza, chiedendo la conseguente riforma della condanna alle spese sancite dal Tribunale.
6. La Corte osserva in primo luogo che la perizia depositata in primo grado, che ritiene chiara, logica ed esaustiva, sicchè sulla medesima si può fondare anche la sentenza di appello, come quella di primo grado.
Preliminarmente, la Corte, sulla base della perizia del CTU, svolta in primo grado e l'esame dei documenti agli atti del giudizio, rileva che le unità immobiliari di proprietà di entrambe le parti in causa fanno parte di un fabbricato, già oggetto di progetto divisorio formalizzato nel contratto di divisione del 24.09.1977, mediante il quale il fabbricato (originariamente composto da un'unica abitazione) è stato suddiviso in cinque unità abitative delle quali tre si sviluppano al piano terra rialzato e due al piano primo, con relativo scoperto di pertinenza;
si rileva inoltre che, con il predetto contratto di divisione (stipulato nel 1977 e regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di quello stesso anno) le allora proprietarie del fabbricato, sigg.re e , avevano altresì costituito una reciproca servitù Parte_5 Pt_6 non aedificandi gravante sugli scoperti esclusivi delle dette unità; si evidenzia che l'esistenza e il contenuto del suddetto vincolo di inedificabilità assoluta gravante sui rispettivi scoperti esclusivi è pacifico e incontestato tanto che il contenuto di quella stessa servitù è stato riconosciuto proprio dal convenuto medesimo, il quale lo ha invocato in un precedente contenzioso da lui stesso promosso contro gli odierni attori innanzi al Tribunale di Venezia (doc. 5 fasc. attoreo), nonché dalla sentenza n. 878/2015 (divenuta definitiva e passata in giudicato), con la quale il Tribunale, di Venezia nel definire proprio quel contenzioso promosso dal , ha condannato quest'ultimo a «demolire la CP_1 terrazza ottenuta dall'opera di ampliamento risalente a circa il 2004, ivi compresa la scala di accesso e il volume chiuso seminterrato ricavato dall'attore al di sotto della stessa terrazza», (doc. 6, fasc. attoreo), e ciò in ragione della accertata violazione della detta servitù di inedificabilità assoluta gravante sullo scoperto della sua abitazione.
7.La Corte esamina i motivi di appello principale.
7.1. Il primo e il secondo motivo di appello sono infondati. La CTU espletata in primo grado ha chiarito che la parete ovest del salotto soggiorno è totalmente all'interno del filo di facciata del fabbricato e quindi non invade lo scoperto e pertanto non viola la servitù pattuita nel rogito divisionale notaio del Per_1
24.9.1977.
Il caminetto, scrive il CTU, è un elemento di arredo e non certo un'opera di costruzione ed è questa l'opinione del Tribunale e anche della Corte. Entrambe le opere, pertanto non debbono essere abbattute.
8. La Corte esamina i motivi di appello incidentale.
Anche il motivo di appello incidentale dedotto da parte appellata deve essere respinto.
La lettura degli artt. 3,8 e 9 del rogito divisionale notaio del 1977, Per_1 riportati a pag. 21 della comparsa di costituzione del sig. a CP_1 sostegno dell'appello incidentale, debbono ritenersi facoltà meramente personali in capo ai coniugi e precedenti proprietari, facoltà CP_3 CP_4 che non sono state trasferite nei successivi atti di compravendita, che invece riportano solamente la servitù di non edificare.
9. La reiezione dei motivi di appello principale e incidentale comporta la conferma dell'appellata sentenza anche nella statuizione relativa alla parziale compensazione delle spese legali in primo grado. In conseguenza anche il terzo motivo di appello principale viene respinto.
Le spese del grado di appello vengono interamente compensate fra le parti in seguito alla loro reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello principale e quello incidentale e conferma l'appellata sentenza.
Compensa interamente fra le parti le spese del grado.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale e incidentale. Così deciso in Venezia, lì 13 dicembre 2024.
Il Presidente Dottor Guido Santoro
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi