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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Angelo Del Franco Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza del 5.2.2021 n. rep.
1625/21 del Tribunale di AP, iscritto al n. 1832/2021 del ruolo generale affari civili contenziosi, avente ad oggetto: “appalto di opere pubbliche”, vertente
T R A
n. Parte_1
236/2016 - Tribunale di AP (C.F.: ) in persona del P.IVA_1 curatore p.t. avv. Gianclaudio Alinei del Foro di AP, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Alessandro Bianco (C.F.:
), con lui elettivamente domiciliata in AP, alla C.F._1
Via Seggio del Popolo n. 22 giusta mandato apposto su foglio separato agli atti e conferito in virtù di autorizzazione resa dal GD in data 12/03/2011
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Controparte_1
Regionale On. , legale rappresentante p.t., avente Controparte_2 sede in AP alla via S. Lucia n. 81, C.F. P.IVA_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. CP_3
C.F. e dall'Avv. Fabrizio Niceforo C.F.
[...] C.F._2 giusta procura generale ad lites per notaio C.F._3
n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, Persona_1 elettivamente domiciliata in AP alla via S. Lucia n. 81
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 28/01/2020, il adiva il Tribunale Parte_1 di AP, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:”1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di €.229.248,00 per le causali di cui di cui in premessa ovvero il diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare la resistente al relativo pagamento;
2) Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.”.
A fondamento delle trascritte conclusioni l'appellante deduceva: che la , con contratto sottoscritto in data 20/04/2011 Controparte_1
(rep. 14313), aveva appaltato all'ATI - costituita tra la Parte_1
[... in bonis, (capogruppo) e la - i servizi di Controparte_4 CP_5 vigilanza armata, di reception e custodia, di fornitura, installazione e manutenzione dei sistemi tecnologici di ausilio per le sedi di Uffici di
Giunta regionale della siti presso le Torri A6, C3 e C5 del CP_1
Centro Direzionale di AP;
che il Curatore dell'appellante
, essendo stato notiziato dal liquidatore della società Parte_1 [...] in bonis dell'esistenza di crediti vantati da quest'ultima nei Parte_1 confronti della per il mancato pagamento di Controparte_1 fatture emesse in relazione ad attività di reception/custodia dalla stessa svolte in favore dell'Ente e di cui al richiamato appalto, con comunicazione pec del 04/10/2016 aveva richiesto all'appellata di provvedere al relativo pagamento;
che la Controparte_1 ricevuta siffatta richiesta, con Decreto Dirigenziale di liquidazione n.
612 del 01.12.2016 (cfr. all.to n.4 produzione di primo grado) aveva effettivamente riconosciuto l'esistenza di tale credito, quantificandolo nella complessiva somma di €.463.980,72, all'uopo decretando di procedere al relativo pagamento in favore del;
che Parte_1
l'appellata, tuttavia, aveva provveduto a corrispondere al Parte_1 la minor somma di €.234.732,72 - accreditata il giorno 24/03/2017, omettendo, invece, il pagamento dell'ulteriore importo di
€.229.248,00; che vani erano risultati i numerosi solleciti con conseguente inevitabile ricorso alla tutela giudiziaria per ottenere il pagamento del suindicato importo maggiorato degli interessi maturati e maturandi e rivalutato come per Legge.
La resistente si costituiva in giudizio, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea, all'uopo deducendo: che il
Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 612 del 01.12.2016, in realtà, era stato revocato con successivo Decreto Dirigenziale n. 679 del
23.12.2016, che l'Ente aveva adottato alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza n. 745/2016 del Tribunale di AP – Sez.
Lavoro – sconosciuta all'ufficio alla data di emanazione del decreto oggetto di revoca – ed attraverso cui il Tribunale di AP - pronunciandosi sul giudizio ex art. 1676 c.c. intrapreso dai dipendenti della che lamentavano il mancato pagamento delle Parte_1 retribuzioni maturate da luglio 2012 a novembre 2014 oltre 13^ mensilità 2014 - aveva condannato la , in solido Controparte_1 con la soc. in bonis, al pagamento degli importi in Parte_1 dispositivo specificamente indicati, cui andavano aggiunti interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione delle spettanze - di aver provveduto, pertanto, a rideterminare l'importo effettivamente spettante al comparente , decurtando dal credito dalla Parte_1 stessa riconosciuto nel proprio Decreto Dirigenziale n. 612 del
01.12.2016 – pari ad €.463.980,72 – la somma oggetto della richiamata statuizione di condanna emessa nei suoi confronti dal
Tribunale di AP, sezione lavoro e pari alla complessiva somma di
€.229.248,00.
Con la gravata ordinanza del 5.2.2021 n. rep. 1625/21 il Tribunale di AP rigettava la domanda del fallimento. La detta ordinanza era impugnata dal fallimento con atto di appello ritualmente notificato, chiedendo: “ accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il pagamento della somma di
€.229.248,00 per le causali di cui di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero il diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare l'appellata Controparte_1 al relativo pagamento;
In subordine accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il pagamento della somma di €.65.443,00 per le causali di cui di cui al punto 2.1) del presenta atto di appello, ovvero il diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare l'appellata al relativo Controparte_1 pagamento;
In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il pagamento della somma di
€.23.162,96 per le causali di cui di cui al punto 2.2) del presenta atto di appello, ovvero il diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare l'appellata al relativo Controparte_1 pagamento”.
Si costituiva la , che chiedeva respingersi l'appello. Controparte_1
All'udienza collegiale del 12-3-25, trattata in modalità scritta, la causa passava in decisione, decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda del fallimento sulla base della seguente motivazione: “non è condivisibile la tesi secondo cui la
, quale committente, dovrebbe pagare il NT CP_1 ricorrente, salvo poi, in caso di pagamento ai lavoratori, agire in regresso insinuandosi al passivo. Invero, come precisato dalla
Suprema Corte n. 9048/2006: “qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale (nel caso di specie vi è addirittura una sentenza passata in giudicato), al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676
c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 c.c. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera”. La ricorrente, nelle proprie note autorizzate, ha dichiarato che alcuni lavoratori si sono insinuati nello stato passivo e che alcune somme sono già state pagate. Ebbene, l'ammissione allo stato passivo non esclude l'inesigibilità del credito, dal momento che le somme ivi indicate, ad oggi, non sono state erogate, restando pertanto la committente ancora solidalmente responsabile. Il credito vantato nei confronti della , pertanto, potrebbe essere esigibile solo nella misura e CP_1 nell'importo delle somme già pagate dalla ricorrente ai lavoratori.
Tuttavia, del suddetto pagamento non è stata fornita alcuna prova
(non essendo all'uopo sufficiente, come poc'anzi precisato, il deposito dello stato passivo); - che pertanto il ricorso va rigettato”.
Col primo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato l'infondatezza della domanda attorea,
“sebbene la , indubbiamente a tanto onerata in Controparte_1 applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., non abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle somme oggetto della statuizione di condanna di cui alla sentenza n. 745/2016 della sezione lavoro del Tribunale di AP”.
Col secondo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda nonostante la prova fornita dal che alcuni dei lavoratori beneficiari della Parte_1 statuizione di condanna di cui alla sentenza n. 745/2016, emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di AP (ovvero i signori ER
, e ), avevano
[...] Parte_2 CP_6 Persona_3 richiesto ed ottenuto, successivamente a tale provvedimento,
l'ammissione al passivo del dei medesimi crediti Parte_1 giudizialmente accertati in sentenza – per un importo complessivo di
€.65.443,00 e nonostante il deposito del progetto del primo riparto parziale ex art. 110 L.F., asseritamente comprovante, invece,
l'avvenuto pagamento in favore di alcuni dei lavoratori dell'importo di
€.23.162,96 concernente i medesimi crediti accertati giudizialmente.
In via preliminare di rito, devono ritenersi non prodotti ritualmente dalla parte appellante, in quanto depositati soltanto nella presente sede di appello con la deduzione: “se indispensabili ai fini del decidere”, i seguenti documenti: - copia del provvedimento del
15/09/2020 attraverso cui il GD del comparente NT ha autorizzato il Curatore a prelevare dal conto corrente bancario intestato alla procedura fallimentare le somme occorrenti per il pagamento degli importi spettanti sia ai lavoratori , ON
, e e sia al , per Parte_2 CP_6 Persona_3 CP_7 effetto della surroga, in forza della dichiarata esecutività del primo riparto parziale, (all.to n.3); - copia della contabile comprovante i pagamenti eseguiti dalla Banca per le casuali di cui sopra, (all.to n.4); - copia della comunicazione, datata 13/04/2020 ed annesse quietanze rilasciate dai suddetti lavoratori, attraverso cui CP_7 comunica e documenta al NT – formulando contestuale richiesta di rettifica dello stato passivo in ragione della surroga ex lege - l'avvenuto pagamento dei crediti lavoro degli ultimi tre mesi diversi dal TFR”.
Infatti, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (il cui giudizio di primo grado è iniziato nel 2020) a seguito della modifica ex D.L. 22 giugno 2012 n.
83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143 (“con cui sono state soppresse le parole: “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”): “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Tuttavia, la parte appellante nulla ha dedotto né tanto meno provato in ordine ad una eventuale causa ad essa non imputabile della mancata produzione in primo grado dei detti documenti, i quali pertanto devono ritenersi inutilizzabili ai fini della presente decisione.
Nel merito, l'appello è infondato.
In punto di diritto si rileva che ai sensi dell'art. 1676 c.c.: “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Inoltre, (cfr. Cass. sentenza 10 marzo 2001, n. 3551) “non diversamente da quanto accade in tutte le ipotesi nelle quali la legge prevede che da parte di un determinato soggetto possa essere promossa un'azione diretta contro un altro soggetto anche in assenza di un originario rapporto, dal tenore della norma contenuta nell'art. 1676 c.c. risulta che, venuti in essere tutti gli elementi necessari per il sorgere della fattispecie, immediatamente si determina la nascita di un rapporto diretto fra i lavoratori e il committente, che si aggiunge, sovrapponendosi, all'originario rapporto e che impedisce a quest'ultimo, una volta che il committente ne sia stato reso edotto tramite la domanda rivoltagli, di spiegare l'efficacia sua propria (ciò in vista della sua definitiva estinzione, i cui effetti si consumano con il pagamento eseguito ai lavoratori); dal giorno in cui è proposta la domanda (che non è necessariamente quella giudiziale) e fino a quello del definitivo pagamento, all'iniziale rapporto di credito fra l'appaltatore e il committente si affianca un nuovo e connesso rapporto, quello fra gli ausiliari dell'appaltatore e il committente: soggetto, quest'ultimo, che per espressa volontà della legge diventa diretto debitore dei lavoratori (come garante ex lege, come si afferma da taluno, o in virtù di un accollo ex lege, come si sostiene da altri) in aggiunta all'appaltatore-datore di lavoro, unico originario debitore. Ratio della disposizione di legge è, quindi, quella di garantire agli ausiliari dell'appaltatore, proprio in relazione ad una attività lavorativa prestata per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati al loro datore di lavoro, il pagamento della retribuzione dovuta per quella determinata attività, in modo da sottrarre il soddisfacimento del relativo diritto al rischio dell'insolvenza del debitore;
l'appaltatore, dopo la richiesta rivolta dai suoi ausiliari al committente, non può pretendere da questo l'adempimento (né può promuovere nei confronti del medesimo l'esecuzione forzata, qualora fosse già munito di un titolo esecutivo) e, per un altro verso, che gli altri creditori dell'appaltatore, che pure hanno la possibilità di soddisfarsi sulle somme dovute dal committente previo esercizio dell'azione surrogatoria, tuttavia perdono questa facoltà qualora da parte degli aventi diritto sia stata già esercitata l'azione di cui si discute, dovendosi escludere che il soddisfacimento delle pretese vantate dagli altri creditori possa essere conseguito con nocumento delle ragioni di quei lavoratori che hanno prestato la loro attività per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati e che fanno affidamento sulle somme dovute dal committente per tale esecuzione;
l'azione ex art. 1676 c.c., che è, per espressa previsione di legge, diretta, incide, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito (del quale, proprio a causa di quella azione, è impedito il realizzo)”.
Ancora, si rileva che (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la
Sentenza 19 aprile 2006, n. 9048 “qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 C.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 C.c. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda”.
Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi che, avendo i lavoratori della odierna parte appellante chiesto alla committente parte appellata il pagamento ex art. 1676 c.c. delle rispettive spettanze retributive, ottenendo anche la pronuncia della relativa sentenza di condanna nei confronti di quest'ultima (oltre che dell'appaltatore), la prima non abbia più, allo stato degli atti, la legittimazione a chiedere alla medesima committente il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, essendo stato il credito vantato dall'appaltatore
(nei confronti della committente ) in tal modo reso CP_1 inesigibile, finché ovviamente l'appaltatore non abbia dimostrato di aver pagato, anche in parte, le spettanze dei propri dipendenti che hanno agito ex art.1676 c.c., del che, tuttavia, non vi è prova, non costituendo tale le mere ammissioni al passivo di alcuni lavoratori
(per un importo complessivo di €.65.443,00) e l'approvazione del primo riparto parziale degli importi ammessi al passivo.
Va dunque respinto l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
Deve altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AP, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dal Parte_1 avverso la ordinanza n. rep. 1625/21 del Tribunale
[...] di AP, in contraddittorio con la , così Controparte_1 provvede:
• rigetta l'appello e conferma la ordinanza impugnata;
• condanna il in Parte_1 persona del Curatore p.t. alla rifusione in favore della CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate
[...] in € 4.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali ed oneri riflessi;
• dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in AP l'11-6-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo