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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1195/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 19-3-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Direttore Generale, con sede in , via Unità Italiana n. 28 Pt_1
(C.F. e p. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Francesco Paura (C.F. ) e dall'Avv. To C.F._1
Daniela Lumaca (C.F. ) in virtù di mandato C.F._2 in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso la propria sede, nonché all'indirizzo
Email_1
Appellante
E
Controparte_1 con sede in Casagiove (CE) alla via Sardegna n. 19/21 Parco
Primavera (C.F. e p. IVA ) in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Picazio (C.F. , elettivamente domiciliati C.F._3 all'indirizzo p.e.c. Email_2
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Part Con atto di citazione ritualmente notificato, l' appellante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2167/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta Controparte_1 della somma di euro 7.787,76, oltre interessi al tasso di
[...] cui al d.lgs. 231/02 e spese, quale somma dovuta a saldo di prestazioni sanitarie erogate per la branca di patologia clinica, erogate nell'anno 2016, in forza del contratto prot. n.
12912/ASL del 16/01/2017.
Si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e la condanna al pagamento di quanto ingiunto, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza
3221/2021, rigettava l'opposizione, confermando il decreto e condannando l' al pagamento delle spese Parte_3 processuali in favore dell'opposta. Part Avverso la predetta sentenza, proponeva appello l' chiedendo: In via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.; nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente l'impugnata sentenza 3221/2021 in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall . Pt_4
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19-3-2025, svoltasi con modalità a trattazione scritta, alla quale la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha affermato l'inapplicabilità dell'eccepito sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lett. o)
l. 296/2006 oltre il triennio 2007/2009, inequivocabilmente chiarita anche dal giudice di legittimità (Cass. Sez. III n. 10582 del 2018) in senso contrario rispetto al più risalente orientamento richiamato dall'appellante, in particolare affermando che la conclusione cui è giunta la Corte di cassazione “è pienamente in sintonia, da un lato, proprio con la lettera della disposizione richiamata e, dall'altro, con la sua stessa ratio. Da una parte, infatti, il comma 796 fa espresso riferimento proprio al triennio 2007-2009. Dall'altro lato, poi, dal punto di vista della ratio, la previsione dello sconto trova la sua ragione proprio nell'esigenza di contenimento della finanza pubblica, ma tale esigenza non può, per sua natura, risultare sine die ma deve riguardare un periodo determinato e in considerazione di possibili problematiche di bilancio. A ciò si aggiunga, inoltre, che trattandosi di una palese limitazione che influisce sulle vicende negoziali, non può che essere temporalmente limitata ben vedere, d'altronde, sembrerebbero proprio queste le ragioni che hanno indotto la stessa Consulta a ritenere costituzionalmente legittima la previsione normativa in parola. La Corte costituzionale, infatti, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente alla normativa richiamata, afferma che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma” (cfr. C. cost. 94/2009). E' del tutto inconferente, invece, nel caso di specie, il riferimento Part che viene fatto dall' alla disciplina contrattuale. L'opponente, infatti, afferma che “giova evidenziare che il contratto prot. n.
51818 (doc. n. 6), stipulato tra il Controparte_1
e avente ad oggetto la
[...] CP_2 fissazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di
Patologia Clinica da erogarsi nell'anno 2017, stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992, all'art. 4 stabilisce che i criteri di remunerazione delle prestazioni sulla base del tariffario regionale vigente siano al netto dello sconto ex legge 296/2006. Pertanto, la odierna opposta, con la sottoscrizione del citato contratto, ha espresso una chiara volontà contrattuale di praticare lo sconto anche relativamente alle prestazioni da erogarsi nell'anno 2017. Ne consegue che il medesimo contratto è la fonte dello sconto applicato dal CP_2
. Non sussiste alcun divieto legislativo di richiamare nel
[...] corpo del contratto, facendolo proprio, il contenuto di una disposizione legislativa anche non più in vigore ed in tal caso è il contratto la fonte dello sconto de quo”. Ebbene, nulla di tutto quanto esposto è rinvenibile agli atti. Né nel contratto depositato da parte opposta né in quello prodotto da parte opponente si rinviene il richiamo alla disciplina scontistica Part nell'art. 4 o in qualsiasi altra disposizione contrattuale. L' sono con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. muta le proprie difese e riconduce il mancato pagamento ad altre causali e, in particolar modo, all'applicazione della RTU, in relazione al superamento del limite di spesa. L'eccezione è inammissibile e non può essere tenuta in considerazione in quanto, altrimenti, si assisterebbe a una violazione dei principi pubblicistici cui rispondono le regole codicistiche che disciplinano il processo civile”. Part Con il primo motivo di appello, l' censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la giurisdizione del
Giudice Ordinario, citando talune pronunce secondo le quali “le controversie inerenti al superamento dei tetti di spesa, pur se formalmente rivolte ad ottenere il pagamento di corrispettivi, investono nella sostanza la valenza di budget assegnati ed involgono un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo della Amministrazione regionale”.
Il motivo è infondato.
Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”. Deve ritenersi, pertanto, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sugli aspetti meramente Part patrimoniali del rapporto concessorio tra e accreditato.
Poiché la presente controversia verte sul pagamento di corrispettivi, e quindi concerne la titolarità di diritti soggettivi di matrice privatistica, rientra nella giurisdizione ordinaria.
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'eccezione fondata sulla regressione tariffaria per essere stata tardivamente sollevata solo con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., deducendo che nel caso di specie, “è fermamente da escludere la sussistenza di una mutatio libelli, non essendo ravvisabile nemmeno la modifica degli elementi oggettivi della domanda ma una mera precisazione della domanda e delle eccezioni già proposte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche in virtù anche delle deduzioni ed eccezioni sollevate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta, non incidendosi vieppiù né sulla causa petendi né tantomeno sul petitum della pretesa fatta valere in giudizio”.
Il motivo è infondato.
Infatti, la ratio dell'art. 183 è quella di consentire di modificare e specificare fatti già portati all'attenzione del giudice negli atti introduttivi, restando precluso alla parte di presentare eccezioni nuove e sostitutive, quando le medesime eccezioni debbano essere qualificate quali eccezioni in senso stretto, in quanto fondate su un fatto unilateralmente disponibile da parte del debitore, perché portatore esclusivo dell'interesse tipico alla stabilità dell'effetto medesimo, come nel caso della eccezione di superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, con la conseguenza che esso, quale fatto impeditivo, dev'essere dimostrato dalla parte debitrice (Corte di cassazione del 13/02/2018 e n. 17437 del
2016).
In particolare, si rileva che il superamento del predetto tetto globale di spesa quale fatto impeditivo della richiesta di rimborso da parte della società accreditata costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n.5975 del
23/02/2022).
In ogni caso, l'appello sarebbe infondato nel merito. Part Al riguardo col terzo motivo l' deduce che la società appellata non ha mai contestato né impugnato le determine dirigenziali né le pec relative ai monitoraggi, inviate al centro né il provvedimento commissariale che ha legittimato a monte l'operazione di regressione tariffaria.
Tuttavia, la prova del superamento del tetto di spesa, che rappresenta un elemento impeditivo dell'esigibilità del credito e il cui onere grava quindi in capo all'ASL debitrice, non risulta dagli atti.
L' allega, infatti unicamente una Parte_1 comunicazione al centro con la quale chiede al medesimo la emissione di note di credito per RTU ma senza precisare la percentuale di regressione tariffaria e senza alcun riferimento ad eventuali lavori del Tavolo tecnico al riguardo, che avrebbe dovuto definire le bande di regressioni tariffarie finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa annuo.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato. Part Le spese di lite seguono la soccombenza della e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n° 3221/2021, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con cui il medesimo Giudice ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2167/2018, proposto da
[...]
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, con atto notificato a
[...]
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Picazio;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 16-6-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 1195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1195/2022
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 19-3-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Direttore Generale, con sede in , via Unità Italiana n. 28 Pt_1
(C.F. e p. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Francesco Paura (C.F. ) e dall'Avv. To C.F._1
Daniela Lumaca (C.F. ) in virtù di mandato C.F._2 in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso la propria sede, nonché all'indirizzo
Email_1
Appellante
E
Controparte_1 con sede in Casagiove (CE) alla via Sardegna n. 19/21 Parco
Primavera (C.F. e p. IVA ) in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Picazio (C.F. , elettivamente domiciliati C.F._3 all'indirizzo p.e.c. Email_2
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Part Con atto di citazione ritualmente notificato, l' appellante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2167/2018 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta Controparte_1 della somma di euro 7.787,76, oltre interessi al tasso di
[...] cui al d.lgs. 231/02 e spese, quale somma dovuta a saldo di prestazioni sanitarie erogate per la branca di patologia clinica, erogate nell'anno 2016, in forza del contratto prot. n.
12912/ASL del 16/01/2017.
Si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto e la condanna al pagamento di quanto ingiunto, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza
3221/2021, rigettava l'opposizione, confermando il decreto e condannando l' al pagamento delle spese Parte_3 processuali in favore dell'opposta. Part Avverso la predetta sentenza, proponeva appello l' chiedendo: In via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.; nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente l'impugnata sentenza 3221/2021 in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall . Pt_4
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19-3-2025, svoltasi con modalità a trattazione scritta, alla quale la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha affermato l'inapplicabilità dell'eccepito sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lett. o)
l. 296/2006 oltre il triennio 2007/2009, inequivocabilmente chiarita anche dal giudice di legittimità (Cass. Sez. III n. 10582 del 2018) in senso contrario rispetto al più risalente orientamento richiamato dall'appellante, in particolare affermando che la conclusione cui è giunta la Corte di cassazione “è pienamente in sintonia, da un lato, proprio con la lettera della disposizione richiamata e, dall'altro, con la sua stessa ratio. Da una parte, infatti, il comma 796 fa espresso riferimento proprio al triennio 2007-2009. Dall'altro lato, poi, dal punto di vista della ratio, la previsione dello sconto trova la sua ragione proprio nell'esigenza di contenimento della finanza pubblica, ma tale esigenza non può, per sua natura, risultare sine die ma deve riguardare un periodo determinato e in considerazione di possibili problematiche di bilancio. A ciò si aggiunga, inoltre, che trattandosi di una palese limitazione che influisce sulle vicende negoziali, non può che essere temporalmente limitata ben vedere, d'altronde, sembrerebbero proprio queste le ragioni che hanno indotto la stessa Consulta a ritenere costituzionalmente legittima la previsione normativa in parola. La Corte costituzionale, infatti, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente alla normativa richiamata, afferma che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma” (cfr. C. cost. 94/2009). E' del tutto inconferente, invece, nel caso di specie, il riferimento Part che viene fatto dall' alla disciplina contrattuale. L'opponente, infatti, afferma che “giova evidenziare che il contratto prot. n.
51818 (doc. n. 6), stipulato tra il Controparte_1
e avente ad oggetto la
[...] CP_2 fissazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di
Patologia Clinica da erogarsi nell'anno 2017, stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992, all'art. 4 stabilisce che i criteri di remunerazione delle prestazioni sulla base del tariffario regionale vigente siano al netto dello sconto ex legge 296/2006. Pertanto, la odierna opposta, con la sottoscrizione del citato contratto, ha espresso una chiara volontà contrattuale di praticare lo sconto anche relativamente alle prestazioni da erogarsi nell'anno 2017. Ne consegue che il medesimo contratto è la fonte dello sconto applicato dal CP_2
. Non sussiste alcun divieto legislativo di richiamare nel
[...] corpo del contratto, facendolo proprio, il contenuto di una disposizione legislativa anche non più in vigore ed in tal caso è il contratto la fonte dello sconto de quo”. Ebbene, nulla di tutto quanto esposto è rinvenibile agli atti. Né nel contratto depositato da parte opposta né in quello prodotto da parte opponente si rinviene il richiamo alla disciplina scontistica Part nell'art. 4 o in qualsiasi altra disposizione contrattuale. L' sono con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. muta le proprie difese e riconduce il mancato pagamento ad altre causali e, in particolar modo, all'applicazione della RTU, in relazione al superamento del limite di spesa. L'eccezione è inammissibile e non può essere tenuta in considerazione in quanto, altrimenti, si assisterebbe a una violazione dei principi pubblicistici cui rispondono le regole codicistiche che disciplinano il processo civile”. Part Con il primo motivo di appello, l' censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la giurisdizione del
Giudice Ordinario, citando talune pronunce secondo le quali “le controversie inerenti al superamento dei tetti di spesa, pur se formalmente rivolte ad ottenere il pagamento di corrispettivi, investono nella sostanza la valenza di budget assegnati ed involgono un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo della Amministrazione regionale”.
Il motivo è infondato.
Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”. Deve ritenersi, pertanto, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sugli aspetti meramente Part patrimoniali del rapporto concessorio tra e accreditato.
Poiché la presente controversia verte sul pagamento di corrispettivi, e quindi concerne la titolarità di diritti soggettivi di matrice privatistica, rientra nella giurisdizione ordinaria.
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'eccezione fondata sulla regressione tariffaria per essere stata tardivamente sollevata solo con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., deducendo che nel caso di specie, “è fermamente da escludere la sussistenza di una mutatio libelli, non essendo ravvisabile nemmeno la modifica degli elementi oggettivi della domanda ma una mera precisazione della domanda e delle eccezioni già proposte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche in virtù anche delle deduzioni ed eccezioni sollevate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta, non incidendosi vieppiù né sulla causa petendi né tantomeno sul petitum della pretesa fatta valere in giudizio”.
Il motivo è infondato.
Infatti, la ratio dell'art. 183 è quella di consentire di modificare e specificare fatti già portati all'attenzione del giudice negli atti introduttivi, restando precluso alla parte di presentare eccezioni nuove e sostitutive, quando le medesime eccezioni debbano essere qualificate quali eccezioni in senso stretto, in quanto fondate su un fatto unilateralmente disponibile da parte del debitore, perché portatore esclusivo dell'interesse tipico alla stabilità dell'effetto medesimo, come nel caso della eccezione di superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, con la conseguenza che esso, quale fatto impeditivo, dev'essere dimostrato dalla parte debitrice (Corte di cassazione del 13/02/2018 e n. 17437 del
2016).
In particolare, si rileva che il superamento del predetto tetto globale di spesa quale fatto impeditivo della richiesta di rimborso da parte della società accreditata costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n.5975 del
23/02/2022).
In ogni caso, l'appello sarebbe infondato nel merito. Part Al riguardo col terzo motivo l' deduce che la società appellata non ha mai contestato né impugnato le determine dirigenziali né le pec relative ai monitoraggi, inviate al centro né il provvedimento commissariale che ha legittimato a monte l'operazione di regressione tariffaria.
Tuttavia, la prova del superamento del tetto di spesa, che rappresenta un elemento impeditivo dell'esigibilità del credito e il cui onere grava quindi in capo all'ASL debitrice, non risulta dagli atti.
L' allega, infatti unicamente una Parte_1 comunicazione al centro con la quale chiede al medesimo la emissione di note di credito per RTU ma senza precisare la percentuale di regressione tariffaria e senza alcun riferimento ad eventuali lavori del Tavolo tecnico al riguardo, che avrebbe dovuto definire le bande di regressioni tariffarie finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa annuo.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato. Part Le spese di lite seguono la soccombenza della e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n° 3221/2021, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con cui il medesimo Giudice ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2167/2018, proposto da
[...]
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, con atto notificato a
[...]
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Picazio;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 16-6-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)