Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/04/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03105/2025REG.PROV.COLL.
N. 08732/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8732 del 2024, proposto da
Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AL - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituito in giudizio;
nei confronti
Silos di Foggia S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13896/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AL - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Rosa Tartaglia e Ernesto Papponetti in sostituzione dell'avv. Giuseppe Franco Ferrari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l. chiede la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13896/2024, che ha respinto il proprio ricorso R.G. 1429/2024 proposto per l’annullamento:
(i) del provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) di comunicazione e determinazione dell'esito negativo delle verifiche svolte e del diniego all’accoglimento dell’istanza presentata dall’azienda Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l. (SLA0000028) per l’accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “ Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ” del PNRR, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dell’Avviso del 21 settembre 2022, comunicato in allegato a messaggio di posta elettronica certificata del 6 dicembre 2023 prot. MASAF - PQAI 02 - Prot. uscita n. 0673121 del 06 dicembre 2023;
(ii) della nota di AL prot. interno MASAF n. 0601330 del 30 ottobre 2023 con cui l’Agenzia ha trasmesso al Ministero la relazione istruttoria relativa all’istanza n. SLA0000028 presentata dalla società Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l.;
(iii) della comunicazione di AL, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, di motivi ostativi allegata a messaggio pec del 14 settembre 2023 prot. n. 0261023;
(iv) e per l'accertamento del diritto della ricorrente alla riammissione alle agevolazioni de quibus.
2. Le premesse in punto di fatto possono essere sintetizzate come segue.
In data 27.10.2022 l’odierna appellante ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “ Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ” del PNRR, finanziato dall’Unione europea, nello specifico per la realizzazione di un nuovo complesso produttivo “ Nuova piattaforma logistica per la lavorazione, confezionamento, stoccaggio e distribuzione del latte e dei suoi derivati ”.
Si tratta di una misura di sostegno per programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare che è in capo al MASAF, il quale la ha disciplinata con Decreto Ministeriale del 13 giugno 2022 e successivo Avviso del 21 settembre 2022 che prevede uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro.
Ai sensi dell’art. 4 del suddetto Decreto le attività di supporto tecnico-operativo, relative alla gestione e attuazione dell’intervento sono svolte, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero da AL (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.), che assume la veste di soggetto gestore, cui compete la cura dell’istruttoria delle domande di agevolazione in conformità alla disciplina definita dall’art. 7 del Decreto e dall’art. 8 dell’Avviso del MIPAAF del 21.9.2022 ai fini dell’ammissione, della negoziazione e concessione delle agevolazioni.
Il programma degli investimenti nello specifico proposto dalla società appellante prevede la realizzazione di uno nuovo stabilimento costituito da edificio principale e due corpi adibiti a celle impianto per la lavorazione e lo stoccaggio del latte e dei suoi derivati, nell’ottica di implementare la qualità e tracciabilità della filiera del latte in generale. L’ammontare degli investimenti previsti è di euro 6.000.000 e le agevolazioni richieste di euro 3.600.000, interamente in forma di contributo a fondo perduto.
In base alla sopra citata normativa, il procedimento di valutazione delle domande è finalizzato ad accertare la coerenza del programma di investimento con gli obiettivi della misura PNRR, che sono quelli di favorire la realizzazione di un intervento volto allo sviluppo della logistica agroalimentare in un’ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione (art. 1, lett. e) del Decreto).
La procedura di valutazione prevede due macro-fasi:
(i) una prima fase di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni che comporta la redazione di una prima graduatoria, in cui AL svolge anche una prima valutazione sul carattere strategico del programma, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 8, comma 1, dell’Avviso e relativo all’allegato A, ossia: - capacità di ridurre gli impatti ambientali; - introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività; - presenza di progetti di ricerca e sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale; - capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale;
(ii) per i soggetti inseriti nella graduatoria l’esame di merito con eventuale fase di negoziazione.
Nel caso che ci occupa, la prima graduatoria, all’esito della “prima verifica e valutazione”, è stata approvata con Decreto direttoriale del 21.12.2022 dove la società appellante si è collocata al diciannovesimo (19) posto con l’attribuzione di 90 punti su 100.
L’esame di merito, che definisce la seconda macro-fase, si svolge invece sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dall’art. 7, comma 4, del Decreto e dall’art. 8, comma 4, dell’Avviso, che concernono specificatamente: a) l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’impresa o delle imprese proponenti; b) la sostenibilità finanziaria del Programma, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal Programma non coperte da aiuto pubblico; c) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro 180 giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti, la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti; d) la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento.
In esito a questa successiva istruttoria approfondita del programma proposto dalla società appellante, AL ha comunicato alla stessa, con nota del 4.9.2023 ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Nella nota venivano specificati tutti i singoli rilievi che in sintesi corrispondono ai seguenti gruppi di censure: 1. voci di spesa per macchinari, impianti e attrezzatura non ammissibili pari a € 1.898.829,00; 2. impossibilità di valutare la pertinenza di diverse voci di spesa, opere murarie e assimilate e servizi di consulenza; 3. impossibilità di valutare la cantierabilità dell’iniziativa per carenza documentale; 4. impossibilità di accertare il rispetto del principio DNSH per mancanza della relazione e incompletezza matrice; 5. impossibilità di esprimere un giudizio positivo sui risultati attesi paragrafo D2 della proposta; 6. impossibilità di valutare il carattere strategico per carenza di elementi qualitativi e quantitativi; 7. mancanza di dichiarazioni obbligatorie.
In data 22 settembre 2023 la società ha trasmesso ad AL articolate osservazioni, affidate a relazioni tecniche e corredate da documenti, con cui contestava punto per punto le censure svolte, facendo rilevare in particolare la presenza di errori logici di valutazione sulla non stretta funzionalità delle voci escluse.
Con il qui impugnato provvedimento del 6.12.2023 il Ministero, recependo l’esito dell’istruttoria svolta da AL, ha comunicato diniego all’accoglimento dell’istanza fondato sulla permanenza di plurimi motivi ostativi all’esito dell’esame della documentazione prodotta dall’Agenzia, il tutto “… come meglio dettagliato nella relazione istruttoria di cui alla nota prot. interno MASAF 0601330 del 30/10/2023, allegata al presente atto ”.
In sintesi, dalla richiamata relazione istruttoria di AL emerge che, in relazione ai singoli motivi originari numerati da 1 a 7 sopra riportati, sono rimasti insuperati i seguenti rilievi: 1) spese non ammissibili per non essere funzionali alla logistica di complessivi euro 1.807.020,85; 2) è stata sanata parzialmente la carenza documentale ma rimane non valutabile e quindi non ammissibile la spesa per opere murarie e assimilabili per euro 512.134,48; 3) sanato solo parzialmente, risulta ancora incompleta la documentazione relativa alla disponibilità di diversi immobili e indicazioni su titolo edilizio; 4) superato; 5) superato; 6) analisi non fornisce elementi qualitativi e quantitativi a supporto dell’impatto specifico; 7) superato.
La relazione riporta in conclusione in via riassuntiva il seguente esito: “ In virtù di tutto quanto sopra esposto, si conferma che il programma di sviluppo presentato non è coerente con le disposizioni normative di cui al D.M. 13.06.2022 e successivo Avviso 21.09.2022 e in particolare: - l’investimento proposto risulta caratterizzato da spese ammissibili di importo complessivo inferiore a €/000 5000 come previsto dell’art. 12, comma 2, del D.M. del 13.06.2022; - ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) del D.M. non è possibile valutare la cantierabilità dell’iniziativa; - ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. d) del D.M. non è possibile valutare la pertinenza e congruità generale delle spese; - ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. b, punto vi, dell’Avviso 21.09.2022 non è possibile valutare la capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale”.
3. Ritenendo il provvedimento illegittimo e lesivo l’interessata ha proposto ricorso al T.a.r. del Lazio, affidato a due motivi di censura, con cui lamentava violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, difetto ed illogicità della motivazione, violazione del D.M. 13.6.2022 e dell’Avviso pubblico del 22.9.2022 nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, arbitrarietà e irragionevolezza manifesta.
4. All’esito del giudizio, il Tar Veneto, con l’appellata sentenza, ritenendo sufficientemente garantito il contradditorio endoprocedimentale, correttamente svolto l’ iter procedimentale e non viziata la motivazione del provvedimento, ha respinto il ricorso.
5. Ne è seguito l’odierno appello affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
I “Difetto assoluto di motivazione – Motivazione apparente - Travisamento dei fatti - Error in iudicando - Errata e falsa interpretazione lex specialis – Ingiustizia manifesta”;
II “Difetto assoluto di motivazione circa il secondo motivo di ricorso – Motivazione apodittica – apparente”.
6. Si è costituita in giudizio AL in data 26 novembre 2024 chiedendo il rigetto del ricorso. Nei termini di rito entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e successivamente repliche ex art. 73, comma 2, c.p.a..
7. All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo mezzo di impugnazione si censura la sentenza laddove la stessa, nel rigettare il primo motivo del ricorso, ha affermato che la prima verifica che conduce alla formulazione della graduatoria “ non assume carattere definitivo ” ma è finalizzata a selezionare le imprese da ammettere alla successiva fase istruttoria, dedicata ad un’approfondita valutazione di carattere tecnico, economico e finanziario. La ricorrente in prime cure ha lamentato una illegittima commistione tra la prima valutazione dei requisiti e condizioni di ammissibilità eseguita ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. e dell’art. 8, comma 1, lett. a e b dell’Avviso - che ha avuto esito positivo - e la successiva istruttoria condotta ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.M. e dell’art. 8, comma 4, dell’Avviso – che ha avuto esito negativo. Tale incongruenza sarebbe riscontrabile nella motivazione a suo dire apparente ed illogica. Il vizio riguarderebbe in special modo il requisito della “ capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera locale e nazionale ”, per il quale la ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 ex art. 8, comma 2, dell’Avviso e in ragione del quale è stata inserita in graduatoria con un punteggio di 90 punti, a fronte del miglior punteggio di 92.
L’appellante lamenta che il Tar non avrebbe colto il suo rilievo né avrebbe adeguatamente motivato a riguardo. Rappresenta che non intende mettere in dubbio la non definitività della prima verifica, ma insiste nel sostenere che la “seconda fase” non è solo ripetitiva della prima fase ma risponde a funzioni e criteri diversi, perciò ritiene che AL avrebbe dovuto adeguatamente motivare l’esito negativo emerso solo ora. Di qui l’evidente eccesso di potere.
L’amministrazione appellata, invece, insiste nella correttezza del proprio operato e rappresenta che la contestazione sulla carenza del carattere strategico dell’iniziativa ha costituito soltanto uno dei quattro motivi alla base del diniego delle agevolazioni, di cui con carattere assorbente quello sulla non funzionalità di gran parte delle spese previste.
1.1. La pronuncia impugnata è priva di vizi e va confermata.
Da una piana lettura della disciplina prevista dall’art. 7 del Decreto e dall’art. 8 dell’Avviso si evince chiaramente che le fasi di verifica delle domande di accesso al finanziamento per cui è causa sono due, di cui una, quella iniziale, avente carattere generale e natura provvisoria e la seconda sostanziale.
Infatti, l’art. 8 dell’Avviso del 21.9.2022, che disciplina la procedura per l’accesso alle agevolazioni del PNRR in esame, prevede: (i) una primissima fase volta alla “ verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità [stabiliti] dal decreto [d.m.13.6.2022] e dal presente Avviso ” (par. 1), che si conclude con “ una prima graduatoria delle imprese proponenti ” (par. 3); (ii) una seconda fase, propriamente denominata “ istruttoria ”, relativa alle sole imprese presenti nella predetta graduatoria, per l’esame di merito da svolgere sulla base di quattro gruppi di criteri.
La prima fase ha carattere preliminare, in un certo senso formale, essendo finalizzata alla verifica generale sul possesso dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità del programma d’investimento secondo criteri predeterminati dalla lex specialis. Questa prima verifica viene effettuata sulla base delle informazioni e descrizioni fornite dai soggetti proponenti nella modulistica allegata alla domanda (proposta di contratto e varie dichiarazione sostitutive).
Per quanto attiene nello specifico il requisito della “capacità d’impatto sullo sviluppo della filiera agroalimentare” la prima verifica, di natura più astratta, è stata svolta da AL sulla base delle indicazioni presenti nella “Proposta di contratto” - Sezione 2 ( principali dati e informazioni relativi al programma di sviluppo ed ai relativi progetti di investimento ), lett. B. ( Programma di sviluppo ), B.2 ( Presupposti all’origine del Programma di Sviluppo per la logistica agroalimentare ), B.2.2 ( Criteri di valutazione ), lett. D) ( Capacità del progetto di aver un impatto nello sviluppo della filiera agroalimentare ), dove la società ricorrente ha delineato in maniera generica gli scopi principali del programma ai fini della valorizzazione della filiera lattiera e i principali obiettivi dello stesso.
Queste informazioni sono state ritenute sufficienti ai fini dell’ammissibilità del programma della proponente e dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella prima graduatoria.
Contrariamente a quanto affermato dalla appellante, il mancato invio in questa prima fase di una comunicazione ostativa di cui all’art. 7, comma 2, del DM e all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) dell’Avviso non significa che il programma abbia ottenuto esito positivo su tutti gli aspetti vagliati e che l’Agenzia non sarebbe più potuta tornare a rivedere quella posizione, ma vuol dire soltanto che il programma d’investimento conteneva le condizioni minime per essere ammesso alla successiva istruttoria finalizzata alla valutazione degli aspetti tecnici, progettuali e finanziari.
AL era quindi certamente legittimata in sede di istruttoria a contestare, con richiamo all’art. 8, comma 1, lett. b), dell’Avviso, la carenza di elementi idonei a valutare il carattere strategico dell’iniziativa e a far presente che “ la Società non ha fornito sufficienti elementi qualitativi e quantitativi a supporto dell’impatto del programma di investimenti sulla filiera agroalimentare e sullo sviluppo delle PMI del settore ”. Tale azione non contrasta con le previsioni della lex specialis .
Oltre all’assenza di un divieto specifico e la presenza di disposizioni che prevedono il potere di revoca già richiamate dal T.a.r., il Collegio rileva che il comma 6 dell’art. 8 dell’Avviso prevede un generale potere di ritornare sulle valutazioni laddove stabilisce che “ Qualora nel corso dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni ” e sancisce che “ Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade ”.
2. Con il secondo motivo di appello la sentenza viene contestata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto congruamente motivata la relazione istruttoria di AL richiamata nel provvedimento di diniego, respingendo il secondo motivo del ricorso con cui la ricorrente aveva lamentato l’illegittima esclusione dalle spese ammissibili per macchinari, impianti e attrezzi pari a € 1.306.797,68 decretando l’inammissibilità del progetto ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.M. del 13 giugno 2022. L’appellante al riguardo lamenta l’omessa pronuncia sulle censure, che ripropone in esame. Rappresenta che le stesse non sarebbero finalizzate ad una critica alle valutazioni amministrative ma a censurarne il carattere arbitrario e irragionevole. A comprova rinvia alla relazione tecnica di parte dimessa in atti con cui aveva messo in evidenza gli aspetti tecnici della logistica in materia lattiero-casearia e che perciò darebbe atto che i macchinari per il trattamento del latte (pastorizzatori e concentratori, centrifughe ecc.) e gli altri impianti sarebbero stati erroneamente ritenuti attinenti all’attività di trasformazione. Ritiene che, di conseguenza, anche una parte delle opere murarie sarebbero state illegittimamente escluse così come i servizi di consulenza. Identico discorso varrebbe per la valutazione della cantierabilità del progetto dove, con rinvio al tenore dall’art. 7, comma 4, lett. c), del DM, rappresenta che l’attestazione del Comune di Irpino del 19.9.2023 sarebbe di tenore tale da far ritenere soddisfatto il criterio.
2.1. Anche la presente censura è infondata.
Giova ribadire che il motivo principale che ha determinato l’esito negativo dell’istruttoria è fondato sulla accertata violazione dell’art. 12, comma 2, del Decreto, il quale stabilisce, con disposizione perentoria e non equivocabile, che “ i progetti d’investimento … devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto non superiore a 12 milioni di euro ”.
Emerge dagli atti che, rispetto al programma di investimento proposto pari a 6 milioni di euro, interamente richiesto alle agevolazioni, non sono state ritenute ammissibili spese per un importo totale pari a € 2.328.745,49 in quanto spese non funzionali in modo esclusivo o comunque prevalente alla logistica. Questo dato è stato confermato anche a seguito alla disamina delle osservazioni presentate dalla società appellante e ha quindi condotto al diniego delle agevolazioni richieste.
Per maggiore chiarezza si riportano qui di seguito le osservazioni sulle specifiche voci di spesa espresse da AL e che, per la ragione che si dirà infra, non possono considerarsi irragionevoli o semplicemente errati.
E così, con riguardo ai “ Macchinari, impianti e attrezzature ” sono stati ritenute non ammissibili spese per complessivi € 1.286.643,50 sulla base delle seguenti ragioni:
“- € 280.680,00 per l’acquisto dei macchinari relativi alla linea Back-Up Formaggi costituita da: Sezione coagulazione € 88.410,00; Sezione filatura/formatura € 157.680,00; Sezione preparazione formaggi € 34.590,00; sul punto AL ha evidenziato : “Al riguardo, la proponente conferma che si tratta di voci legate a un processo produttivo scorporabili dal progetto perché avulse dal sistema che si intende realizzare in quanto non afferiscono al processo logistico industriale ;
“– € 373.520,00 per l’acquisto dei macchinari relativi al processo di trattamento latte ; in merito AL specifica “Dalla documentazione fornita da parte della società proponente si evince che tale trattamento comprende le fasi di pastorizzazione e di concentrazione del latte, che sono fasi utili ad una buona conservazione (immagazzinamento) del prodotto, ma soprattutto necessarie per trasformare il prodotto ricco di agenti patogeni pericolosi per la salute, in un prodotto vendibile sul mercato o utilizzabile per successive lavorazioni. Pertanto, il processo di trattamento del latte si ritiene un’attività produttiva, in quanto porta alla creazione di un prodotto (latte pastorizzato), diverso da quello in ingresso (latte crudo), risultando non risolta l’obiezione in merito alla funzionalità in termini di investimento strettamente legato all’attività logistica;
“– € 159.145,00 per l’acquisto dei macchinari relativi alla Sezione separazione latte; AL rappresenta a riguardo “Dalla documentazione fornita da parte della società proponente si evince che tale processo comprende le fasi di ricevimento e centrifugazione latte, che sono fasi utili ad una buona conservazione (immagazzinamento) del prodotto, ma soprattutto necessarie per la sua standardizzazione in termini di contenuto di grasso. Lo stesso tecnico dichiara che pur raccogliendo il latte da diversi fornitori e in periodi diversi, quindi si desume con qualità differenti, in seguito a questo processo di lavorazione si arriva ad un prodotto standardizzato. La fase di centrifugazione del latte è di fatto un’attività di produzione, in quanto porta alla creazione di un prodotto standard (latte parzialmente scremato o scremato), diverso da quello in ingresso (latte intero). Risulta non risolta l’obiezione in merito alla funzionalità in termini di investimento”.
“– € 301.430,00 per l’acquisto della “Sezione raffreddamento, lavaggio e salatura ”. AL replica: “ In quanto nella documentazione fornita dalla proponente non è stata chiarito come avvengano i processi di raffreddamento, lavaggio e salatura e in che modo siano strettamente funzionali alla logistica, risultando non risolta l’obiezione in merito alla funzionalità in termini di investimento strettamente legato all’attività logistica ;
“ – € 171.868,50 per l’acquisto della “Sezione servizi, consistente nell’impianto C.I.P. (Cleaning In Place) per il lavaggio e la sanificazione di tutti i macchinari e gli impianti del caseificio ”. Al riguardo AL specifica : “Dalla documentazione fornita dalla società proponente si conferma che tale impianto è utilizzato non solo per la sanificazione dei serbatoi di stoccaggio, ma anche per quelli relativi alle linee produttive (pastorizzazione, concentrazione, ecc.). In assenza di ulteriore documentazione di dettaglio per poter definire la quota di impianto a servizio delle singole linee produttive e di stoccaggio, in via prudenziale si applica uno stralcio pari al 50% sull'importo totale pari a € 343.737,00”.
Il Collegio non ravvisa nella motivazione addotta a giustificazione della non ammissibilità delle voci di spese sopra evidenziate i lamentati vizi di arbitrarietà. La relazione tecnica di parte a cui si richiama la ricorrente, e che mette solo genericamente in evidenza gli aspetti tecnici della logistica in materia lattiero-casearia, non è idonea in concreto a dimostrare l’erroneità tecnico-scientifica della valutazione effettuata da AL, che si basa principalmente sulle informazioni e descrizioni dei processi forniti dalla stessa richiedente in sede di domanda, dove più volte viene fatto riferimento alla parte produttiva del nuovo stabilimento e che per questo oggettivamente non risulta né irragionevole né arbitraria. Le spese contestate da AL e dal Ministero sono quindi senza dubbio riferibili a macchinari e impianti principalmente finalizzati alla trasformazione del latte e ad aspetti produttivi e solo indirettamente funzionali allo sviluppo della logistica.
Rispetto a tali motivazioni come sopra riportate, espresse a sostegno delle verifiche svolte e ritenute dal Collegio adeguate, la società appellante ha opposto generiche e infondate affermazioni tese a negare, ad esempio, che la “ pastorizzazione ” costituisca un trattamento di risanamento termico a cui viene sottoposto il latte crudo per eliminare la carica microbica naturalmente presente nel liquido appena munto e che quindi essa garantisca “ la trasformazione ” del latte crudo in un prodotto destinato alla commercializzazione; oppure che l’attività di “ centrifugazione ” del latte, grazie alla quale si ottiene il latte parzialmente scremato (1,5-1,8 g/l di lipidi) e quello scremato (0,3% di lipidi), integri un’attività produttiva.
E ancora, la riduzione del 50% delle spese per l’acquisto dell’impianto C.I.P. ( Cleaning In Place ) è stato ragionevolmente giustificato nell’accertata carenza della documentazione prodotta dalla società proponente, la quale non è risultata idonea a consentire di individuare la parte di impianto a servizio delle linee produttive e di stoccaggio. In ordine a tale profilo la società appellante si è limitata soltanto ad affermare in via apodittica che AL non avrebbe specificato il criterio seguito in sede di applicazione di tale riduzione.
Vi è infine da rilevare come siano state riconosciute ammissibili le spese di € 29.680,00 per l’acquisto della “ Sezione liquido di governo ” ed € 410.637,00 per “ l’acquisto di impiantistica di processo e servizi ”, inizialmente contestate da AL, il che comprova l’attendibilità dell’operato del soggetto gestore e l’approccio comunque critico utilizzato nelle valutazioni di merito.
Con riferimento alle ulteriori voci di spesa valutate come non ammissibili, concernenti i “ Programmi informatici, brevetti etc. ” pari ad € 20.154,18 e le “ Opere murarie e assimilate ” di € 500.223,17, nonché “ Servizi di consulenza ” per € 7.407,96, a fronte della puntuale motivazione espressa da AL a sostegno del giudizio di inammissibilità (cfr. Relazione istruttoria, p.4) la appellante si è limitata a contestare che tale motivazione sarebbe carente, illogica e “ non suffragata da competenze tecniche ” senza null’altro argomentare, con conseguente inammissibilità del rilievo.
Infine, anche con riferimento all’ultima ragione fondante il diniego afferente la impossibile valutazione della cantierabilità del progetto ex art. 7, comma 4, lett. c), del Decreto, va detto che è rimasta inconfutata la motivazione addotta secondo cui “ non sono state fornite indicazione aggiornate circa la data di rilascio del titolo autorizzativo e quindi del suddetto atto di concessione, necessarie ai fini di valutare la cantierabilità nella tempistica prevista dal DM ”.
Rileva conclusivamente il Collegio che rispetto ai profili considerati risultano irrilevanti i precedenti giurisprudenziali citati nel ricorso per il fatto che gli stessi vertono su fattispecie diverse e su valutazioni di differente contenuto del soggetto.
3. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società Bagnoli Original Organica Mozzarella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di lite della presente fase in favore di AL, che complessivamente liquida in euro 5.000 (cinquemila/00), oltre agli oneri e accessori di legge.
Nulla spese nei confronti degli appellati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO