TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6696/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6696/2022 tra
Parte_1
ATTORE contro
, , CP_1 CP_2 Controparte_3
CONVENUTI, CONTUMACI
Oggi 28 maggio 2025 alle ore 10.30 innanzi al Giudice Dott. Ludovico Rossi, sono comparsi:
Per l'Avv. Alberto Antico, in sostituzione dell'Avv. MENEGUZZO Parte_1
DARIO.
Il difensore della parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive.
Il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La parte discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, riportandosi a tutti gli atti di causa.
Il procuratore si riporta ai rispettivi scritti difensivi, e chiede l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il favore delle spese del giudizio.
Chiede che la causa sia decisa, rinunciando sin d'ora a partecipare alla lettura del dispositivo e della setenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
Alle ore 13.00 all'esito della camera di consiglio, assente il difensore allontanatosi dall'aula, decide come da allegato provvedimento di cui viene data lettura e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 6696 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Dario Meneguzzo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Malo (VI), via Gorizia n. 18, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore -
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
) e (C.F. C.F._4 Controparte_3 C.F._5
- convenuti, contumaci -
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.5.2025 l'attore precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive depositate l'8.5.2025 e, quindi:
“Nel merito
1) Sia accertata e dichiarata l'usucapione ex artt. 1158 e 1061 c.c. del diritto di servitù di mantenere il terrazzo con i suoi pilastri, nonché la scala con le sue due rampe, con le rispettive vedute ex art. 905
c.c., nell'attuale posizione, come meglio descritti in atti, in favore dell'immobile del sig. Parte_1
catastalmente censito in TO (VI), Foglio 7, mapp. nn. 1417-1784-1785 e a carico
[...]
dei finitimi fondi censiti ai mapp. nn. 685-1569, di proprietà del sig. , al mapp. n. Controparte_4
1571 del sig. e al mapp. n. 1573 del sig. . Controparte_5 Controparte_3
2) Per l'effetto, sia dichiarata la sussistenza del diritto di servitù di cui al punto che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1079 c.c., in capo all'attore e nei confronti dei convenuti.
pagina 2 di 8 3) In ogni caso, con vittoria di competenze e spese, anche ex art. 96 c.p.c., compresa la rifusione del contributo unificato e delle spese per la CTU.
In via istruttoria […]”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 13.12.2022 ritualmente notificato, l'attore citava in giudizio i convenuti, chiedendo di dichiarare acquisito, per intervenuta usucapione ventennale, in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto per oltre vent'anni, la servitù/diritto a mantenere nella posizione attuale e con le relative vedute la terrazza e con annessa scala esterna del proprio fabbricato sito nel Comune di TO (Vi), censito al Catasto Fabbricati, Foglio 7, mapp. nn. 1417-1784-
1785, prospicenti le limitrofe proprietà dei convenuti. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che:
- il medesimo è proprietario dell'immobile catastalmente censito in TO (Vi), Foglio 7, mapp. nn. 1417-1784-1785, costituito da due abitazioni con autorimessa realizzate negli anni
Cinquanta ed accatastate negli anni Sessanta, ubicate a confine con i fondi di proprietà dei convenuti, più precisamente con i mapp. nn. 685- 1569 di con il mapp. n. 1571 di Controparte_4 [...]
e con il mapp. n. 1573 di CP_5 Controparte_3
- negli anni Settanta, il medesimo, in forza di licenze edilizie nn. 632/1972 e 800/1974 del Comune di
TO, aveva realizzato l'ampliamento del poggiolo dell'abitazione esistente, con annesse scale di collegamento, ambedue determinanti veduta diretta ed obliqua nei confronti del fondo dei convenuti e posti in prossimità del confine e precisamente a circa 0,54 metri dalle mura di recinzione in calcestruzzo con sovrastante rete metallica insistente interamente all'interno della proprietà dell'attore, come confermato dall'allocazione del palo di confine di via Cantù che determina proprio il confine tra i fondi;
- i convenuti, con mail del 10.6.2022 del proprio tecnico ing. lamentavano la Persona_1
violazione delle distanze legali dal loro fondo per effetto del terrazzo e della scala in questione, sostenendo che il parapetto violerebbe l'art. 905 c.c. in materia di vedute e che per tale ragione dovrebbe essere arretrato a 1,50 metri, chiedendo la demolizione di dette edificazioni;
- l'attore instaurava il procedimento di mediazione n. 154/2022, depositato il 23.6.2022, prot. n. 1639 innanzi alla Camera di commercio di Vicenza, alla ricerca di un accordo che riconoscesse l'usucapione in suo favore del diritto a mantenere l'ampliamento, nonché alle vedute;
- la mediazione aveva esito negativo, data la mancata comparizione convenuti al primo incontro fissato per il 21.9.2022.
Ciò detto, l'attore esponeva che lo stato dei luoghi era rimasto immutato dal tempo della realizzazione pagina 3 di 8 del terrazzo e della scala e quindi da quasi cinquant'anni, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto.
Evidenziava che i manufatti in questione sono stati edificati all'interno della sua proprietà e pertanto non invadono il fondo dei convenuti. Esponeva che tali costruzioni sono perfettamente visibili dalla proprietà dei convenuti e, finanche, dalla pubblica strada. Allegava che l'ampliamento era stato autorizzato e realizzato negli anni Settanta, come si desume dalle foto aeree della Regione del Veneto datate 1982, 1990, 1999, 2006, 2017, nonché dai segni del tempo, evidenti nelle foto attuali dello stato dei luoghi. Su tali premesse, l'attore sosteneva di aver acquistato per usucapione la servitù/diritto a mantenere i beni per cui è causa nell'attuale posizione, anche se eventualmente inferiore a quella imposta dalla legge, e a godere delle relative vedute.
I convenuti, sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e all'udienza del 18.4.2023 ne veniva dichiarata la contumacia, con concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rinvio all'udienza del 12.7.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 2.8.2023 emessa all'esito della predetta udienza, tenutasi in modalità cartolare, veniva fissata l'udienza del 25.10.2023 per la comparizione del difensore di parte attrice, chiamato a rendere chiarimenti in merito alla titolarità dei luoghi di causa. A detta udienza, veniva concesso a parte attrice termine fino al 10.1.2024 per il deposito di documentazione integrativa, con rinvio all'udienza del 16.1.2024 per l'esame delle istanze istruttorie. Con ordinanza del 30.1.2024 emessa all'esito della predetta udienza, tenutasi in modalità cartolare, veniva disposta CTU affidata al Geom. con rinvio per conferimento Persona_2 dell'incarico e giuramento all'udienza del 13.2.2024, successivamente differita al 20.2.2024. All'esito di detta udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.7.2024, che veniva più volte differita su istanza del CTU, da ultimo al 5.2.2025, per esame della relazione peritale, medio tempore depositata in data 13.1.2025. All'udienza del 5.2.2025, in difetto di osservazioni del difensore della parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. al 28.5.2025, con termine fino all'8.5.2025 per note conclusive. All'odierna udienza parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa.
2. Preliminarmente deve osservarsi che, sulla base della documentazione prodotta dall'attore e della
CTU espletata (cfr. relazione peritale, pagg. 14-22), può ritenersi sufficientemente dimostrata la titolarità (esclusiva) in capo alle parti, per quanto di rispettiva competenza, dei luoghi di causa, così come allegata dall'attore nei propri scritti difensivi.
3. Va poi chiarito che l'attore ha chiesto accertarsi l'intervenuta usucapione di una servitù, in favore del proprio immobile e a carico dei limitrofi fondi dei convenuti, di mantenimento del terrazzo e dell'annessa scala con le rispettive vedute ex art. 905 c.c., nell'attuale posizione, quindi a distanza inferiore a quella legale. Giova allora ricordare che “In materia di violazione delle distanze legali tra
pagina 4 di 8 proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali.” (Cass. Sez. II, sent. n. 4240 del
22/2/2010). E' stato altresì chiarito che, per l'integrazione del possesso di una servitù di veduta, ai fini dell'usucapione della stessa, è sufficiente l'esistenza di un'opera idonea all'affaccio verso il fondo del vicino, perché l'” […]”'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio (essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), ne' che tali opere siano sorte per l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile” (cfr. Cass. Sez. II, ord. n. 32816 del
27/11/2023, in parte motiva;
Cass. Sez. II, n. 866 del 16 gennaio 2007).
Tanto premesso, la domanda formulata dall'attore deve ritenersi fondata, avendo questi provato l'allegata usucapione.
In particolare, dalla documentazione versata in atti (mappe, fotografie, licenze edilizie, relazione tecnica Geom. ) emerge che i due manufatti per cui è causa insistono, sin dall'epoca della loro CP_6
costruzione avvenuta negli anni Settanta e, quindi, da oltre un ventennio, in modo permanente e visibile
(art. 1061 c.c.) nella posizione attuale, con le medesime dimensioni e configurazioni.
La prospettazione attorea ha trovato conferma altresì all'esito della CTU del Geom. Persona_2 che, dopo aver precisato che il terrazzo al piano rialzato e l'annessa scala di due rampe – la prima che scende fino al piano di campagna e, la seconda, fino al piano seminterrato sotto al terrazzo – ha chiarito che i predetti beni si affacciano, con conseguente veduta, sui fondi dei convenuti, ubicati ad una distanza inferiore a un metro e mezzo, ai sensi dell'art. 905, co. 2 c.c. (mentre le stesse risultano rispettare la distanza ex art. 873 c.c.). In particolare, nella relazione (pagg. 26-27) si specifica che il terrazzo è “[…] posto rispettivamente a ml. 0,59/ovest e ml. 0,60/est dal fondo finitimo posto a sud, riferendo tale risultanza dalla pavimentazione [ndr: rectius, dalla linea esteriore della pavimentazione della stessa, come si comprende esaminando la planimetria di cui si dirà a breve] al profilo esterno sud del muretto di recinzione […]” mentre la scala è posta “[…] rispettivamente [per la rampa seminterrata] a ml. 0,21/ovest e ml. 0,19/est e [per la rampa fuori terra] a ml. 1,34/ovest e ml. 0,81/est dal fondo finitimo posto a sud, riferendo tale risultanza al profilo esterno sud del muretto di recinzione
[…].
Il tutto è stato poi rappresentato graficamente dal CTU nell'all.
2.1. alla relazione, planimetria stato dei luoghi, che si riporta di seguito e in cui vengono riportati nello specifico le misura da terrazzo e scale:
pagina 5 di 8 Il CTU ha poi concluso che, pur non risultando possibile, sulla base della documentazione urbanistica esaminata, accertare l'epoca di realizzazione di tali opere nella loro attuale consistenza, appare possibile, “visto lo stato, conservazione e la tipologia dei materiali utilizzati”, confermare quella indicata dall'attore e, in ogni caso, ritenere la loro realizzazione quantomeno ultraventennale (cfr. relazione peritale, pagg. 31-32).
Può dunque ritenersi provato che da oltre vent'anni l'attore possiede, in modo pubblico, pacifico e continuo, i beni immobili per cui è causa, nella ubicazione e con le caratteristiche attuali.
In tale contesto, non può che dichiararsi intervenuto in favore dell'attore l'acquisto per usucapione ventennale della servitù/diritto a mantenere la terrazza (con le colonnine metalliche di appoggio) e la scala in questione nella loro posizione attuale, ossia ad una distanza dai fondi dei convenuti inferiore rispetto a quella prevista dalla legge (art. 905, co. 2 c.c.). Risulta, infatti, nel caso di specie, allegata e provata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva in oggetto, vale a dire la presenza ultraventennale dei predetti manufatti nella stessa ubicazione e la loro assoluta identità rispetto a quelli originari, per tutto il tempo utile al verificarsi dell'usucapione.
4. Segue per legge (artt. 2643, n. 14 c.c. e 2651 c.c.), l'ordine di trascrizione della sentenza al
Conservatore dei Registri Immobiliari
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo pagina 6 di 8 scaglione di riferimento – individuato, stante il valore indeterminato del giudizio, in quello per i procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del procedimento e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori.
All'attore dovranno essere altresì rimborsati per intero gli esborsi per € 545,00 di CU e marca.
Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
Deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dei convenuti, peraltro articolata genericamente dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che, in virtù di usucapione ultraventennale, si è costituita servitù avente ad oggetto il mantenimento del terrazzo al piano rialzato con le relative colonnine di appoggio in metallo e della scala posizionata all'estremità est del terrazzo, che collega quest'ultimo al piano di campagna e, da qui, scende al piano seminterrato sotto al terrazzo, eretti sul lato sud dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO (VI), Foglio n. 7, mapp. nn. 1417 sub 1-2, 1784, 1785 (fondo dominante, ad oggi di proprietà di Parte_1
nato TO – Vi – il 24.12.1944), a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici dai fondi limitrofi censiti al CT del medesimo Comune,
Foglio 7, mapp. n. 685 e al Catasto Fabbricati, Foglio 7, mapp. n. 1569 sub 6 (fondo servente, ad oggi di proprietà di nato a [...] – Vi – il 1.10.1990) e al CF, Foglio 7, mapp. n. 1571 sub Controparte_4
1 (altro fondo servente, ad oggi di proprietà di nato a [...] –Vi – il Controparte_5
25.7.1960) e al CF Foglio 7, mapp. n. 1573 sub 4 (altro fondo servente, ad oggi di proprietà di
[...]
nato a [...] – Vi – il 17.12.1996) e specificamente, per la terrazza, alla distanza di ml. CP_3
0,59/ovest e ml. 0,60/est misurati tra la linea esteriore della pavimentazione della stessa al profilo esterno sud del muretto di recinzione dei fondi serventi e per la scala alla distanza di ml. 0,21/ovest e ml. 0,19/est -per la rampa seminterrata – e di ml. 1,34/ovest e m.l. 0,81/est – per la rampa fuori terra - dal profilo esterno sud del muretto di recinzione, come indicato nella relazione di CTU del Geom. del 13.1.2025 (pagg. 26- 27) e nella planimetria stato dei luoghi (all.
2.1. alla CTU, Persona_2
riportata a pag. 6 della presente sentenza);
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
pagina 7 di 8 - condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in CP_4 CP_5 Controparte_3 favore di pari ad € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre accessori Parte_1
come per legge sui compensi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in misura dell'1/3 per ciascuno di essi;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dall'attore.
Sentenza letta a verbale dell'udienza del 28 maggio 2025
Vicenza, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6696/2022 tra
Parte_1
ATTORE contro
, , CP_1 CP_2 Controparte_3
CONVENUTI, CONTUMACI
Oggi 28 maggio 2025 alle ore 10.30 innanzi al Giudice Dott. Ludovico Rossi, sono comparsi:
Per l'Avv. Alberto Antico, in sostituzione dell'Avv. MENEGUZZO Parte_1
DARIO.
Il difensore della parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive.
Il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La parte discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, riportandosi a tutti gli atti di causa.
Il procuratore si riporta ai rispettivi scritti difensivi, e chiede l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il favore delle spese del giudizio.
Chiede che la causa sia decisa, rinunciando sin d'ora a partecipare alla lettura del dispositivo e della setenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
Alle ore 13.00 all'esito della camera di consiglio, assente il difensore allontanatosi dall'aula, decide come da allegato provvedimento di cui viene data lettura e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 6696 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Dario Meneguzzo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Malo (VI), via Gorizia n. 18, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore -
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._3 Controparte_5
) e (C.F. C.F._4 Controparte_3 C.F._5
- convenuti, contumaci -
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.5.2025 l'attore precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note conclusive depositate l'8.5.2025 e, quindi:
“Nel merito
1) Sia accertata e dichiarata l'usucapione ex artt. 1158 e 1061 c.c. del diritto di servitù di mantenere il terrazzo con i suoi pilastri, nonché la scala con le sue due rampe, con le rispettive vedute ex art. 905
c.c., nell'attuale posizione, come meglio descritti in atti, in favore dell'immobile del sig. Parte_1
catastalmente censito in TO (VI), Foglio 7, mapp. nn. 1417-1784-1785 e a carico
[...]
dei finitimi fondi censiti ai mapp. nn. 685-1569, di proprietà del sig. , al mapp. n. Controparte_4
1571 del sig. e al mapp. n. 1573 del sig. . Controparte_5 Controparte_3
2) Per l'effetto, sia dichiarata la sussistenza del diritto di servitù di cui al punto che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1079 c.c., in capo all'attore e nei confronti dei convenuti.
pagina 2 di 8 3) In ogni caso, con vittoria di competenze e spese, anche ex art. 96 c.p.c., compresa la rifusione del contributo unificato e delle spese per la CTU.
In via istruttoria […]”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 13.12.2022 ritualmente notificato, l'attore citava in giudizio i convenuti, chiedendo di dichiarare acquisito, per intervenuta usucapione ventennale, in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto per oltre vent'anni, la servitù/diritto a mantenere nella posizione attuale e con le relative vedute la terrazza e con annessa scala esterna del proprio fabbricato sito nel Comune di TO (Vi), censito al Catasto Fabbricati, Foglio 7, mapp. nn. 1417-1784-
1785, prospicenti le limitrofe proprietà dei convenuti. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che:
- il medesimo è proprietario dell'immobile catastalmente censito in TO (Vi), Foglio 7, mapp. nn. 1417-1784-1785, costituito da due abitazioni con autorimessa realizzate negli anni
Cinquanta ed accatastate negli anni Sessanta, ubicate a confine con i fondi di proprietà dei convenuti, più precisamente con i mapp. nn. 685- 1569 di con il mapp. n. 1571 di Controparte_4 [...]
e con il mapp. n. 1573 di CP_5 Controparte_3
- negli anni Settanta, il medesimo, in forza di licenze edilizie nn. 632/1972 e 800/1974 del Comune di
TO, aveva realizzato l'ampliamento del poggiolo dell'abitazione esistente, con annesse scale di collegamento, ambedue determinanti veduta diretta ed obliqua nei confronti del fondo dei convenuti e posti in prossimità del confine e precisamente a circa 0,54 metri dalle mura di recinzione in calcestruzzo con sovrastante rete metallica insistente interamente all'interno della proprietà dell'attore, come confermato dall'allocazione del palo di confine di via Cantù che determina proprio il confine tra i fondi;
- i convenuti, con mail del 10.6.2022 del proprio tecnico ing. lamentavano la Persona_1
violazione delle distanze legali dal loro fondo per effetto del terrazzo e della scala in questione, sostenendo che il parapetto violerebbe l'art. 905 c.c. in materia di vedute e che per tale ragione dovrebbe essere arretrato a 1,50 metri, chiedendo la demolizione di dette edificazioni;
- l'attore instaurava il procedimento di mediazione n. 154/2022, depositato il 23.6.2022, prot. n. 1639 innanzi alla Camera di commercio di Vicenza, alla ricerca di un accordo che riconoscesse l'usucapione in suo favore del diritto a mantenere l'ampliamento, nonché alle vedute;
- la mediazione aveva esito negativo, data la mancata comparizione convenuti al primo incontro fissato per il 21.9.2022.
Ciò detto, l'attore esponeva che lo stato dei luoghi era rimasto immutato dal tempo della realizzazione pagina 3 di 8 del terrazzo e della scala e quindi da quasi cinquant'anni, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto.
Evidenziava che i manufatti in questione sono stati edificati all'interno della sua proprietà e pertanto non invadono il fondo dei convenuti. Esponeva che tali costruzioni sono perfettamente visibili dalla proprietà dei convenuti e, finanche, dalla pubblica strada. Allegava che l'ampliamento era stato autorizzato e realizzato negli anni Settanta, come si desume dalle foto aeree della Regione del Veneto datate 1982, 1990, 1999, 2006, 2017, nonché dai segni del tempo, evidenti nelle foto attuali dello stato dei luoghi. Su tali premesse, l'attore sosteneva di aver acquistato per usucapione la servitù/diritto a mantenere i beni per cui è causa nell'attuale posizione, anche se eventualmente inferiore a quella imposta dalla legge, e a godere delle relative vedute.
I convenuti, sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e all'udienza del 18.4.2023 ne veniva dichiarata la contumacia, con concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rinvio all'udienza del 12.7.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 2.8.2023 emessa all'esito della predetta udienza, tenutasi in modalità cartolare, veniva fissata l'udienza del 25.10.2023 per la comparizione del difensore di parte attrice, chiamato a rendere chiarimenti in merito alla titolarità dei luoghi di causa. A detta udienza, veniva concesso a parte attrice termine fino al 10.1.2024 per il deposito di documentazione integrativa, con rinvio all'udienza del 16.1.2024 per l'esame delle istanze istruttorie. Con ordinanza del 30.1.2024 emessa all'esito della predetta udienza, tenutasi in modalità cartolare, veniva disposta CTU affidata al Geom. con rinvio per conferimento Persona_2 dell'incarico e giuramento all'udienza del 13.2.2024, successivamente differita al 20.2.2024. All'esito di detta udienza, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.7.2024, che veniva più volte differita su istanza del CTU, da ultimo al 5.2.2025, per esame della relazione peritale, medio tempore depositata in data 13.1.2025. All'udienza del 5.2.2025, in difetto di osservazioni del difensore della parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. al 28.5.2025, con termine fino all'8.5.2025 per note conclusive. All'odierna udienza parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa.
2. Preliminarmente deve osservarsi che, sulla base della documentazione prodotta dall'attore e della
CTU espletata (cfr. relazione peritale, pagg. 14-22), può ritenersi sufficientemente dimostrata la titolarità (esclusiva) in capo alle parti, per quanto di rispettiva competenza, dei luoghi di causa, così come allegata dall'attore nei propri scritti difensivi.
3. Va poi chiarito che l'attore ha chiesto accertarsi l'intervenuta usucapione di una servitù, in favore del proprio immobile e a carico dei limitrofi fondi dei convenuti, di mantenimento del terrazzo e dell'annessa scala con le rispettive vedute ex art. 905 c.c., nell'attuale posizione, quindi a distanza inferiore a quella legale. Giova allora ricordare che “In materia di violazione delle distanze legali tra
pagina 4 di 8 proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali.” (Cass. Sez. II, sent. n. 4240 del
22/2/2010). E' stato altresì chiarito che, per l'integrazione del possesso di una servitù di veduta, ai fini dell'usucapione della stessa, è sufficiente l'esistenza di un'opera idonea all'affaccio verso il fondo del vicino, perché l'” […]”'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio (essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), ne' che tali opere siano sorte per l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile” (cfr. Cass. Sez. II, ord. n. 32816 del
27/11/2023, in parte motiva;
Cass. Sez. II, n. 866 del 16 gennaio 2007).
Tanto premesso, la domanda formulata dall'attore deve ritenersi fondata, avendo questi provato l'allegata usucapione.
In particolare, dalla documentazione versata in atti (mappe, fotografie, licenze edilizie, relazione tecnica Geom. ) emerge che i due manufatti per cui è causa insistono, sin dall'epoca della loro CP_6
costruzione avvenuta negli anni Settanta e, quindi, da oltre un ventennio, in modo permanente e visibile
(art. 1061 c.c.) nella posizione attuale, con le medesime dimensioni e configurazioni.
La prospettazione attorea ha trovato conferma altresì all'esito della CTU del Geom. Persona_2 che, dopo aver precisato che il terrazzo al piano rialzato e l'annessa scala di due rampe – la prima che scende fino al piano di campagna e, la seconda, fino al piano seminterrato sotto al terrazzo – ha chiarito che i predetti beni si affacciano, con conseguente veduta, sui fondi dei convenuti, ubicati ad una distanza inferiore a un metro e mezzo, ai sensi dell'art. 905, co. 2 c.c. (mentre le stesse risultano rispettare la distanza ex art. 873 c.c.). In particolare, nella relazione (pagg. 26-27) si specifica che il terrazzo è “[…] posto rispettivamente a ml. 0,59/ovest e ml. 0,60/est dal fondo finitimo posto a sud, riferendo tale risultanza dalla pavimentazione [ndr: rectius, dalla linea esteriore della pavimentazione della stessa, come si comprende esaminando la planimetria di cui si dirà a breve] al profilo esterno sud del muretto di recinzione […]” mentre la scala è posta “[…] rispettivamente [per la rampa seminterrata] a ml. 0,21/ovest e ml. 0,19/est e [per la rampa fuori terra] a ml. 1,34/ovest e ml. 0,81/est dal fondo finitimo posto a sud, riferendo tale risultanza al profilo esterno sud del muretto di recinzione
[…].
Il tutto è stato poi rappresentato graficamente dal CTU nell'all.
2.1. alla relazione, planimetria stato dei luoghi, che si riporta di seguito e in cui vengono riportati nello specifico le misura da terrazzo e scale:
pagina 5 di 8 Il CTU ha poi concluso che, pur non risultando possibile, sulla base della documentazione urbanistica esaminata, accertare l'epoca di realizzazione di tali opere nella loro attuale consistenza, appare possibile, “visto lo stato, conservazione e la tipologia dei materiali utilizzati”, confermare quella indicata dall'attore e, in ogni caso, ritenere la loro realizzazione quantomeno ultraventennale (cfr. relazione peritale, pagg. 31-32).
Può dunque ritenersi provato che da oltre vent'anni l'attore possiede, in modo pubblico, pacifico e continuo, i beni immobili per cui è causa, nella ubicazione e con le caratteristiche attuali.
In tale contesto, non può che dichiararsi intervenuto in favore dell'attore l'acquisto per usucapione ventennale della servitù/diritto a mantenere la terrazza (con le colonnine metalliche di appoggio) e la scala in questione nella loro posizione attuale, ossia ad una distanza dai fondi dei convenuti inferiore rispetto a quella prevista dalla legge (art. 905, co. 2 c.c.). Risulta, infatti, nel caso di specie, allegata e provata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva in oggetto, vale a dire la presenza ultraventennale dei predetti manufatti nella stessa ubicazione e la loro assoluta identità rispetto a quelli originari, per tutto il tempo utile al verificarsi dell'usucapione.
4. Segue per legge (artt. 2643, n. 14 c.c. e 2651 c.c.), l'ordine di trascrizione della sentenza al
Conservatore dei Registri Immobiliari
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo pagina 6 di 8 scaglione di riferimento – individuato, stante il valore indeterminato del giudizio, in quello per i procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del procedimento e, precisamente: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori.
All'attore dovranno essere altresì rimborsati per intero gli esborsi per € 545,00 di CU e marca.
Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
Deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dei convenuti, peraltro articolata genericamente dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che, in virtù di usucapione ultraventennale, si è costituita servitù avente ad oggetto il mantenimento del terrazzo al piano rialzato con le relative colonnine di appoggio in metallo e della scala posizionata all'estremità est del terrazzo, che collega quest'ultimo al piano di campagna e, da qui, scende al piano seminterrato sotto al terrazzo, eretti sul lato sud dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di TO (VI), Foglio n. 7, mapp. nn. 1417 sub 1-2, 1784, 1785 (fondo dominante, ad oggi di proprietà di Parte_1
nato TO – Vi – il 24.12.1944), a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici dai fondi limitrofi censiti al CT del medesimo Comune,
Foglio 7, mapp. n. 685 e al Catasto Fabbricati, Foglio 7, mapp. n. 1569 sub 6 (fondo servente, ad oggi di proprietà di nato a [...] – Vi – il 1.10.1990) e al CF, Foglio 7, mapp. n. 1571 sub Controparte_4
1 (altro fondo servente, ad oggi di proprietà di nato a [...] –Vi – il Controparte_5
25.7.1960) e al CF Foglio 7, mapp. n. 1573 sub 4 (altro fondo servente, ad oggi di proprietà di
[...]
nato a [...] – Vi – il 17.12.1996) e specificamente, per la terrazza, alla distanza di ml. CP_3
0,59/ovest e ml. 0,60/est misurati tra la linea esteriore della pavimentazione della stessa al profilo esterno sud del muretto di recinzione dei fondi serventi e per la scala alla distanza di ml. 0,21/ovest e ml. 0,19/est -per la rampa seminterrata – e di ml. 1,34/ovest e m.l. 0,81/est – per la rampa fuori terra - dal profilo esterno sud del muretto di recinzione, come indicato nella relazione di CTU del Geom. del 13.1.2025 (pagg. 26- 27) e nella planimetria stato dei luoghi (all.
2.1. alla CTU, Persona_2
riportata a pag. 6 della presente sentenza);
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
pagina 7 di 8 - condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in CP_4 CP_5 Controparte_3 favore di pari ad € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre accessori Parte_1
come per legge sui compensi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in misura dell'1/3 per ciascuno di essi;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dall'attore.
Sentenza letta a verbale dell'udienza del 28 maggio 2025
Vicenza, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 8 di 8