CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7060 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. DI OS TO NT Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. IA SA Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di Appello iscritta al numero 4733 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv. Filippo Fantera e Avv. Morgan Giacalone
appellanti
E
Il in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Giacomo Controparte_1
Matteotti, n.6, 01016, UI (VT)
appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n.264/2021 relativa al procedimento R.G. n.3393/2019 resa dal Tribunale Civile di Viterbo, depositata in data 24.02.2021 1 FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda trae origine dal Decreto n.22/19 con la quale il comune di UI (VT) irrogava, ai sensi dell'art.31 comma 4 bis, DPR 380/2001, la sanzione di 20.000 euro nei confronti degli odierni appellanti (in solido), a fronte dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un fabbricato emesso con Ordinanza prot. gen. N.14675 del 29.05.2017 e notificata il 21.08.2017; sanzione individuata nella misura massima per immobile ricadente su zona soggetta a vincolo come prescritto dalla norma ( art. 31)
Con ricorso depositato il 19.12.2019 i sig.ri e proponevano dinanzi al Tribunale Pt_3 Pt_2
Civile di UI opposizione avverso la suddetta ordinanza. Segnatamente, i ricorrenti lamentavano l'eccessività della sanzione per un duplice ordine di ragioni: l'intervenuta demolizione
(sebbene tardiva) e l'insussistenza di vincoli paesaggistici insistenti sulla zona in cui erano stati realizzati gli interventi.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
Investito della causa, il Giudice di prime cure statuiva l'illegittima applicazione del massimo della sanzione, rideterminandola per un totale complessivo di euro 10.000 (2.000 per la veranda;
2.000 per il pozzo e la fossa settica;
6.000 per il fabbricato).
Le conclusioni del Tribunale risposavano sulla sostanziale illegittimità della condotta tenuta dagli opponenti e sulla rideterminazione della sanzione, da attenuarsi in considerazione del difetto di prova della sussistenza del vincolo nell'area di demolizione ( comportante l'applicazione della sanzione nella misura massima) e della documentazione presupposta nell'ordinanza sanzionatoria e delle caratteristiche del caso di specie, adottando come unico parametro di riferimento a cui ricondurre la fattispecie il Regolamento adottato dal Comune di (delibera del consiglio CP_1
n.32 del 21.06.2016).
Avverso la sentenza i Sig.ri propongono ricorso in appello adducendo i motivi di Pt_3 Pt_2 gravame di cui alla specifica disamina a seguire.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
La causa veniva trattata con decisione all'udienza di discussione del 26.11.2025.
§2. L'appello deve essere parzialmente accolto nei termini che seguono.
Con il primo motivo si lamenta l'erronea applicazione della delibera comunale, considerata dal giudice di primo grado come parametro di riferimento per valutare la condotta degli appellanti., sotto molteplici profili:
2 -Tale atto, invero, non era stato prodotto in giudizio, per cui non potendosi applicare il principio iura novit curia, il giudice non avrebbe potuto valutarli ai fini della decisione;
argomentando in tal senso, i ricorrenti lamentano una violazione dell'art.113 c.p.c.
-il difetto di prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del massimo della sanzione prevista dall'art.31 co.4 DP.R. n.380/2001 (di fatto negando che l'abuso sia stato effettuato su un'area soggetta a rischio idrogeologico).
- l'applicazione al caso di specie dell'art.11 L. 689/1981, norma avente ad oggetto la valutazione del quantum della sanzione, da stabilire guardando alla gravità della violazione.
Preliminarmente, si osserva che la rideterminazione della sanzione effettuata in prime cure presenta effettivamente degli aspetti critici meritevoli di essere riconsiderati.
In primo luogo, si osserva che l'oggetto del giudizio, infatti, non concerne la sanzione per l'abuso, ma (solo, non essendoci contestazione sull'an) la determinazione della sanzione per l'inottemperanza all'obbligo di abbattimento entro il termine stabilito dalla legge.
Ne consegue che ai fini della determinazione del quantum non può farsi riferimento al
Regolamento Comunale che disciplina la materia degli abusi su quel territorio, ma è necessario rifarsi alle leggi ordinarie regolatrici della materia sanzionatoria – e segnatamente – ai regimi previsti dagli artt.11 L.689/1981 e 31 D.P.R. N.380/2001.
In punto di determinazione, va preliminarmente esclusa la sussistenza dell'ipotesi di sanzione massima ex co.4 bis, art.31, D.P.R. n.380/2001 per i casi di sussistenza del vincolo culturale- paesaggistico e/o l'assoggettamento della zona tra quelle a rischio idrogeologico, non essendo state le statuizioni del primo giudice sull'insussistenza di tale presupposto espressamente contestate in sede di gravame.
Sotto altro profilo, è dato rilevare che nel provvedimento impugnato l'amministrazione procedente
– sulla quale grava l'onere probatorio circa gli elementi fondanti della pretesa – non fa alcun riferimento al tipo di vincolo che graverebbe sul terreno in questione, né ha allegato motivazioni sul punto in sede processuale, in cui è rimasta contumace.
Siffatte conclusioni su tale assetto processuale trovano conforto anche nei principi sanciti dalla
Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito il riparto dell'onere della prova in tema di sanzioni amministrative.
In particolare, è stato affermato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio rispetta la regola cardine di cui all'art. 2697 c.c.. L'amministrazione, infatti, è il soggetto che avanza la pretesa e, in quanto tale, è
3 onerato di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. D'altro canto, l'opponente deve dimostrare le circostanze negative che si contrappongono a quelle presentate dall'amministrazione
(Cfr. Ord. Cass. n.30148 del 22 novembre 2024).
Dunque, ritenuto insoddisfatto il suddetto onere, deve affermarsi l'inapplicabilità del massimo edittale.
A questo punto, vertendosi in tema di sanzione amministrativa, si ritiene che per i parametri di rideterminazione della sanzione debba trovare applicazione la disposizione generale della materia di cui all'art.11 della L. n. 689 /1981, valutando la fattispecie concreta per stabilire la gravità della condotta dei sig.ri e Pt_1 Pt_2
Questi ultimi chiedono l'irrogazione della sanzione in misura minima (2.000 euro) facendo leva sulle ridotte dimensioni della casa, sulle loro precarie condizioni economiche e sul dato dell'avvenuta rimozione dell'abuso.
L'ordinanza di abbattimento emessa dal Comune di (protocollo generale n.14675 del CP_1
29.05.2017) veniva notificata ai destinatari il 21.08.2017; mentre la rimozione della casa mobile, in base alla documentazione pervenuta agli atti, veniva ultimata il 28.10.2019.
Questo dato, sintomatico del tempo trascorso, atteso che dopo l'ordinanza di abbattimento la casa mobile permaneva per circa altri due anni, può ritenersi già di per sé idoneo ad escludere la configurabilità di un'ipotesi sanzionabile con il minimo edittale.
Quanto all'allegata situazione economica, si osserva che l'affermazione di parte appellante circa le fragili condizioni economiche sono risultate sguarnite di elementi probatori di supporto.
Tuttavia, non può non tenersi in considerazione, ai fini della valutazione della gravità, vista in relazione alla ratio della normativa che sanziona la condotta censurata, la contenutissima estensione del manufatto abusivo ed il conseguente contenuto impatto sull'ambiente circostante.
Ne deriva che la sanzione emessa dal Comune di con Decreto Sanzionatorio n.22/19, CP_1 che condannava i Sig,ri e al pagamento della somma di denaro di 20.000, va Pt_1 Pt_2 rimodulata e, tenuto conto delle anzidette ragioni per le quali non sussistono i presupposti di applicabilità della sanzione nella misura minima ma neanche quelli per l'applicazione della misura massima ( co.4 bis, art.31 D.P.R. n.380/2001), si ritiene che possa considerarsi congrua e proporzionata alla fattispecie la sanzione, pari al doppio del minimo, di € 4.000.
Le statuizioni anzidette assorbono il secondo motivo di gravame.
Il Tribunale, nella rideterminazione della sanzione, di sostanziale applicazione analogica, utilizzando come parametro di riferimento, il regolamento comunale in base al quale veniva sanzionato l'abuso, ha sostanzialmente effettuato uno “spacchettamento” degli illeciti (costruzione del fabbricato, della veranda e del pozzo) ai quali corrispondono tre sanzioni, per un totale di 10.000
4 euro, così contravvenendo allo spirito del provvedimento sanzionatorio e della norma su cui quest'ultimo riposa, tesi, invece, a sanzionare la condotta unitaria dell'omesso abbattimento della costruzione abusiva oltre i 90 giorni concessi dalla legge e che decorrono dall'ordinanza Comunale.
Pertanto, le statuizioni di cui al punto precedente inducono a ritenere tale questione assorbita e superata.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'illegittima compensazione delle spese di lite in primo grado.
Il motivo di gravame è infondato.
Sul punto si osserva che i sig.ri e risultano parzialmente soccombenti nel presente Pt_3 Pt_2 giudizio, sia in primo grado che in sede di appello.
Quanto al primo grado, le argomentazioni del primo giudice di sostanziale valorizzazione della sussistenza della condotta illecita e del parziale accoglimento dell'opposizione in punto di rideterminazione della sanzione, in particolare a fronte della contumacia della parte resistente, sono da condividere e confermare.
Quanto alle spese del presente grado, si ritiene che, attesa la contumacia del ed il parziale CP_1 accoglimento dell'appello, possano essere compensate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la sanzione irrogata nei confronti degli appellanti ( e con Ordinanza del Pt_1 Pt_2 CP_1
n. 22/19 nella misura di € 4.000.
[...]
Spese compensate.
Roma, 26.11.2025
Il Cons Est. Il Presidente
IA SA DI OS TO NT
5 6