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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1364 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1 dall'avv. Antonio Casiere, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Napoli, 70 (c/o avv.
Chiara Cavallo);
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Roberta Piacente e Roberta Maranò dello
[...]
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Piazza Umberto Controparte_2
n. 54, presso lo in Bari;
Controparte_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 23 maggio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, chiedeva, che l'adita Corte di Parte_1
Appello, in riforma della sentenza n. 2147/2022, del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 6 settembre 2022 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le domande proposte in primo grado.
1 Nel costituirsi in giudizio, l'appellata chiedeva dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ovvero il suo rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza dell'11-14 aprile 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza dell'11 aprile 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 23 maggio 2025.
All'udienza del 23 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la sentenza n. Parte_1
2147/2022, del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 6 settembre 2022, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 23 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1364 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1 dall'avv. Antonio Casiere, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Napoli, 70 (c/o avv.
Chiara Cavallo);
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Roberta Piacente e Roberta Maranò dello
[...]
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Piazza Umberto Controparte_2
n. 54, presso lo in Bari;
Controparte_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 23 maggio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, chiedeva, che l'adita Corte di Parte_1
Appello, in riforma della sentenza n. 2147/2022, del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 6 settembre 2022 ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le domande proposte in primo grado.
1 Nel costituirsi in giudizio, l'appellata chiedeva dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ovvero il suo rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza dell'11-14 aprile 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza dell'11 aprile 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 23 maggio 2025.
All'udienza del 23 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la sentenza n. Parte_1
2147/2022, del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 6 settembre 2022, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 23 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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