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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto n. 676/2021 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Circolazione stradale - risarcimento danni”
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Duccio Parte_1
AN e MI NI che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all'atto di citazione
contro
:
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Alessandra Paoletti Controparte_1 che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva
Conclusioni per l'attore: voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e condannare il a risarcire Controparte_1 integralmente il sig. tutti i danni subiti per il fatto di cui è causa, per come Parte_1 quantificati all'esito dell'istruttoria svolta, nella somma di Euro 47.755,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi dell'introdotto giudizio;
pagina 1 di 6 per il voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, reiecta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e produzione, in via principale respingere integralmente la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi esposti in atti;
in via subordinata, liquidare i danni nei limiti del giusto, del provato e documentato come riferibile all'evento per cui è causa, delle effettive responsabilità dei coinvolti, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., ravvisandosi un concorso colposo determinante dell'attore nella produzione dell'evento, tale da escludere o limitare fortemente ogni responsabilità dello stesso Ente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 21 gennaio 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale il chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2051 cc, in quanto custode del marciapiede in stato di cattiva manutenzione sul quale era caduto procurandosi lesioni. A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 27.10.19, alle ore 12.30 circa, stava percorrendo a piedi il Viale Aldo Moro in Impruneta (FI), camminando sul marciapiede, quando, giunto nei pressi dell'intersezione con Via Imprunetana, non avvedendosi di un tratto mancante di cordolo del marciapiede, perché coperto da vegetazione spontanea, cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni. A seguito dell'infortunio veniva accompagnato, a mezzo ambulanza del 118, presso il P.S. dell'Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, ove i sanitari gli avevano diagnosticato una “frattura metaepifisaria prossimale dell'omero sx, con prognosi di 30 giorni”. Il 29.7.2020, era stato quindi sottoposto a visita medico-legale presso l'ambulatorio del dott. dove gli era stata riscontrata un'invalidità CP_2 temporanea totale di 60 giorni, parziale al 50% di 90 giorni e parziale al 25% di ulteriori
100 giorni, con un danno biologico permanente nella misura del 17-18%. Ha chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento in proprio Controparte_1 favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, della somma di € 77.657,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa costituiva il contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea e in subordine, la liquidazione dei danni nei limiti del giusto e del provato, in applicazione dell'art. 1227
c.c., ravvisandosi un concorso colposo dell'attore nella causazione del sinistro.
pagina 2 di 6 La causa, istruita con produzioni di documenti, prova per testi ed espletamento di CTU medica, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
3.12.2025.
La domanda attorea, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Si premette che la disposizione di cui all'art. 2051 cc, contempla quali unici presupposti applicativi- di cui l'attore è tenuto a fornire rigorosa prova- la custodia della cosa e la derivazione del danno dalla stessa (Cass. n. 20427/2008; Cass. n. 4279/2008; Cass., sent.
n. 858/2008). Quanto al primo elemento, il rapporto custodiale fra responsabile e cosa dannosa deve intendersi quale frutto del potere fattuale di effettivi disponibilità e controllo della res, secondo un concetto ben più ampio della nozione di custodia assunta in materia di obbligazioni. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che «la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta» (cfr. Cass. 4279/2008 e Cass. 858/2008). Circa il secondo requisito, il soggetto danneggiato ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni, che conferiscono alla cosa quella, più volte indicata in giurisprudenza, «idoneità al nocumento» (Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651;
Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331; Cass. Civ., Sez. III, 22 maggio 2000, n.
6616). Non è, invece, richiesta la prova della intrinseca dannosità o pericolosità della cosa, costituendo, queste, qualità rilevanti per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 cc.
L'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 cc costituisce, dunque, una forma di responsabilità oggettiva che si giustifica sul piano razionale in virtù dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. Da ciò consegue che, in aderenza all'inequivocabile tenore letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solo pagina 3 di 6 dall'ipotesi di caso fortuito, ossia allorché ricorra un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, in ragione della sua idoneità ad alterare in maniera imprevedibile il decorso eziologico (cfr. ex plurimis
Cassazione 26051/2008, Cassazione 4279/2008). In particolare la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode» (Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2024, ord. n. 12663).
Orbene, nel caso in questione, la generica ricostruzione dei fatti asserita in atti, unitamente al debole quadro probatorio emerso dalle discordanti dichiarazioni testimoniali, non consente di ricondurre la dinamica del sinistro ad un'intrinseca pericolosità della cosa di cui il custode debba rispondere.
Infatti, premesso che una parte della documentazione fotografica prodotta appare priva di elementi in grado di consentire un effettivo riscontro del luogo ove essa sia stata raccolta - tanto che neppure il teste presente al momento del sinistro, ha saputo Tes_1 identificare i luoghi per mancanza di prospettive- e in ogni caso non è dato sapere da chi e quando sia stata raccolta – il teste amico dell'attore, ha riferito che le foto erano Tes_1 state scattate dall'amica , pure presente al fatto, ma quest'ultima l'ha negato Tes_2
- dall'analisi del marciapiede fotografato ed in particolare del tratto mancante di cordolo ricoperto d'erba, questo appare assolutamente visibile, in quanto di ampie dimensioni, e dall'aspetto ben diverso dal resto del cordolo, proprio in ragione della cresciuta vegetazione spontanea, distinguibile sia nella forma che nel colore. A questo deve aggiungersi che il luogo della caduta si trova in un tratto di strada rettilineo e perciò ben visibile nella sua conformazione. pagina 4 di 6 Ancora, non può ricondursi alla perdita di equilibrio e alla successiva caduta dell'attore, neppure la scarsa illuminazione del luogo. Infatti, sempre dalle foto allegate in atti, si evince come la strada fosse ben illuminata dalla luce solare, presente attorno alle ore
12:30 nel mese di ottobre in una giornata con buone condizioni metereologiche, che, unitamente all'uso di un'ordinaria diligenza, certamente consentivano di avvedersi di eventuali anomalie del fondo stradale. È quindi agevole rilevare, che il tratto di marciapiede mancante di cordolo, sul quale l'attore afferma di essere inciampato, era, come detto, pienamente visibile ed evitabile, avuto riguardo, da un lato, alla circostanza che la caduta si è verificata in ora diurna e, dall'altro, alla ulteriore circostanza che esso si trova su una parte assai circoscritta del marciapiede, sicché il pedone, dopo averlo agevolmente scorto, altrettanto agevolmente avrebbe potuto evitarlo, continuando la marcia dopo essersi spostato in altra parte dello stesso sedime. In definitiva, alla stregua delle risultanze istruttorie e delle considerazioni su esposte, la caduta appare addebitabile unicamente alla condotta del e in particolare alla sua momentanea distrazione. Pt_1
Occorre ricordare infatti che stava facendo una passeggiata in compagnia Pt_1 dell'amico , e di , poi devenuta la sua compagna (come Persona_1 Tes_2 dalla medesima dichiarato) e poiché il marciapiede era stretto stavano camminando in fila indiana l'uno dopo l'altro, per primo. E' verosimile che essi stessero Pt_1 conversando anche in quella posizione e non è difficile pensare che in qualche Pt_1 momento si sia magari voltato indietro per incrociare lo sguardo dei suoi interlocutori.
E che questa disattenzione rispetto al suo incedere abbia permesso l'appoggio del piede proprio sul tratto di cordolo interessato dall'erba, che altrimenti avrebbe senza dubbio evitato (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 14228/2023).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che «in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca» (Cass. Sez. 3 ordinanza n. 21675/2023). In altri termini, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la
“res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio pagina 5 di 6 probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo.
In definitiva, il sinistro per cui è causa è ascrivibile esclusivamente al comportamento dell'attore che con l'adozione della dovuta attenzione, esigibile da parte di un uomo in giovane età e in salute, avrebbe certamente evitato l'evento dannoso.
Tanto basta per respingere la domanda attorea e condannare a rimborsare Parte_1 al le spese sostenute per il processo che si liquidano, assunto quale Controparte_1 scaglione di riferimento quello compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, applicati i valori tra minimi e medi in ragne della limitata complessità della causa, in complessivi
€ 14.591,20 di cui € 10.000,00 per compensi, € 1.500,00 per spese generali ed € 3.091,20 per CAP e IVA.
A carico di parte attrice devono anche porsi per intero le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa,
respinge la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
condanna rimborsare al le spese di lite Parte_1 Controparte_1 pari ad € 14.591,20 come sopra liquidate;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.- Parte_1
Firenze, 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto n. 676/2021 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Circolazione stradale - risarcimento danni”
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Duccio Parte_1
AN e MI NI che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce all'atto di citazione
contro
:
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Alessandra Paoletti Controparte_1 che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva
Conclusioni per l'attore: voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e condannare il a risarcire Controparte_1 integralmente il sig. tutti i danni subiti per il fatto di cui è causa, per come Parte_1 quantificati all'esito dell'istruttoria svolta, nella somma di Euro 47.755,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi dell'introdotto giudizio;
pagina 1 di 6 per il voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, reiecta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e produzione, in via principale respingere integralmente la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi esposti in atti;
in via subordinata, liquidare i danni nei limiti del giusto, del provato e documentato come riferibile all'evento per cui è causa, delle effettive responsabilità dei coinvolti, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., ravvisandosi un concorso colposo determinante dell'attore nella produzione dell'evento, tale da escludere o limitare fortemente ogni responsabilità dello stesso Ente. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 21 gennaio 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale il chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2051 cc, in quanto custode del marciapiede in stato di cattiva manutenzione sul quale era caduto procurandosi lesioni. A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 27.10.19, alle ore 12.30 circa, stava percorrendo a piedi il Viale Aldo Moro in Impruneta (FI), camminando sul marciapiede, quando, giunto nei pressi dell'intersezione con Via Imprunetana, non avvedendosi di un tratto mancante di cordolo del marciapiede, perché coperto da vegetazione spontanea, cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni. A seguito dell'infortunio veniva accompagnato, a mezzo ambulanza del 118, presso il P.S. dell'Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, ove i sanitari gli avevano diagnosticato una “frattura metaepifisaria prossimale dell'omero sx, con prognosi di 30 giorni”. Il 29.7.2020, era stato quindi sottoposto a visita medico-legale presso l'ambulatorio del dott. dove gli era stata riscontrata un'invalidità CP_2 temporanea totale di 60 giorni, parziale al 50% di 90 giorni e parziale al 25% di ulteriori
100 giorni, con un danno biologico permanente nella misura del 17-18%. Ha chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento in proprio Controparte_1 favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, della somma di € 77.657,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa costituiva il contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea e in subordine, la liquidazione dei danni nei limiti del giusto e del provato, in applicazione dell'art. 1227
c.c., ravvisandosi un concorso colposo dell'attore nella causazione del sinistro.
pagina 2 di 6 La causa, istruita con produzioni di documenti, prova per testi ed espletamento di CTU medica, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
3.12.2025.
La domanda attorea, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Si premette che la disposizione di cui all'art. 2051 cc, contempla quali unici presupposti applicativi- di cui l'attore è tenuto a fornire rigorosa prova- la custodia della cosa e la derivazione del danno dalla stessa (Cass. n. 20427/2008; Cass. n. 4279/2008; Cass., sent.
n. 858/2008). Quanto al primo elemento, il rapporto custodiale fra responsabile e cosa dannosa deve intendersi quale frutto del potere fattuale di effettivi disponibilità e controllo della res, secondo un concetto ben più ampio della nozione di custodia assunta in materia di obbligazioni. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, infatti, che «la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta» (cfr. Cass. 4279/2008 e Cass. 858/2008). Circa il secondo requisito, il soggetto danneggiato ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni, che conferiscono alla cosa quella, più volte indicata in giurisprudenza, «idoneità al nocumento» (Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651;
Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331; Cass. Civ., Sez. III, 22 maggio 2000, n.
6616). Non è, invece, richiesta la prova della intrinseca dannosità o pericolosità della cosa, costituendo, queste, qualità rilevanti per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 cc.
L'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 cc costituisce, dunque, una forma di responsabilità oggettiva che si giustifica sul piano razionale in virtù dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. Da ciò consegue che, in aderenza all'inequivocabile tenore letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solo pagina 3 di 6 dall'ipotesi di caso fortuito, ossia allorché ricorra un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, in ragione della sua idoneità ad alterare in maniera imprevedibile il decorso eziologico (cfr. ex plurimis
Cassazione 26051/2008, Cassazione 4279/2008). In particolare la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode» (Cass. Civ., Sez. III, 9 maggio 2024, ord. n. 12663).
Orbene, nel caso in questione, la generica ricostruzione dei fatti asserita in atti, unitamente al debole quadro probatorio emerso dalle discordanti dichiarazioni testimoniali, non consente di ricondurre la dinamica del sinistro ad un'intrinseca pericolosità della cosa di cui il custode debba rispondere.
Infatti, premesso che una parte della documentazione fotografica prodotta appare priva di elementi in grado di consentire un effettivo riscontro del luogo ove essa sia stata raccolta - tanto che neppure il teste presente al momento del sinistro, ha saputo Tes_1 identificare i luoghi per mancanza di prospettive- e in ogni caso non è dato sapere da chi e quando sia stata raccolta – il teste amico dell'attore, ha riferito che le foto erano Tes_1 state scattate dall'amica , pure presente al fatto, ma quest'ultima l'ha negato Tes_2
- dall'analisi del marciapiede fotografato ed in particolare del tratto mancante di cordolo ricoperto d'erba, questo appare assolutamente visibile, in quanto di ampie dimensioni, e dall'aspetto ben diverso dal resto del cordolo, proprio in ragione della cresciuta vegetazione spontanea, distinguibile sia nella forma che nel colore. A questo deve aggiungersi che il luogo della caduta si trova in un tratto di strada rettilineo e perciò ben visibile nella sua conformazione. pagina 4 di 6 Ancora, non può ricondursi alla perdita di equilibrio e alla successiva caduta dell'attore, neppure la scarsa illuminazione del luogo. Infatti, sempre dalle foto allegate in atti, si evince come la strada fosse ben illuminata dalla luce solare, presente attorno alle ore
12:30 nel mese di ottobre in una giornata con buone condizioni metereologiche, che, unitamente all'uso di un'ordinaria diligenza, certamente consentivano di avvedersi di eventuali anomalie del fondo stradale. È quindi agevole rilevare, che il tratto di marciapiede mancante di cordolo, sul quale l'attore afferma di essere inciampato, era, come detto, pienamente visibile ed evitabile, avuto riguardo, da un lato, alla circostanza che la caduta si è verificata in ora diurna e, dall'altro, alla ulteriore circostanza che esso si trova su una parte assai circoscritta del marciapiede, sicché il pedone, dopo averlo agevolmente scorto, altrettanto agevolmente avrebbe potuto evitarlo, continuando la marcia dopo essersi spostato in altra parte dello stesso sedime. In definitiva, alla stregua delle risultanze istruttorie e delle considerazioni su esposte, la caduta appare addebitabile unicamente alla condotta del e in particolare alla sua momentanea distrazione. Pt_1
Occorre ricordare infatti che stava facendo una passeggiata in compagnia Pt_1 dell'amico , e di , poi devenuta la sua compagna (come Persona_1 Tes_2 dalla medesima dichiarato) e poiché il marciapiede era stretto stavano camminando in fila indiana l'uno dopo l'altro, per primo. E' verosimile che essi stessero Pt_1 conversando anche in quella posizione e non è difficile pensare che in qualche Pt_1 momento si sia magari voltato indietro per incrociare lo sguardo dei suoi interlocutori.
E che questa disattenzione rispetto al suo incedere abbia permesso l'appoggio del piede proprio sul tratto di cordolo interessato dall'erba, che altrimenti avrebbe senza dubbio evitato (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 14228/2023).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che «in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca» (Cass. Sez. 3 ordinanza n. 21675/2023). In altri termini, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la
“res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio pagina 5 di 6 probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo.
In definitiva, il sinistro per cui è causa è ascrivibile esclusivamente al comportamento dell'attore che con l'adozione della dovuta attenzione, esigibile da parte di un uomo in giovane età e in salute, avrebbe certamente evitato l'evento dannoso.
Tanto basta per respingere la domanda attorea e condannare a rimborsare Parte_1 al le spese sostenute per il processo che si liquidano, assunto quale Controparte_1 scaglione di riferimento quello compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, applicati i valori tra minimi e medi in ragne della limitata complessità della causa, in complessivi
€ 14.591,20 di cui € 10.000,00 per compensi, € 1.500,00 per spese generali ed € 3.091,20 per CAP e IVA.
A carico di parte attrice devono anche porsi per intero le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa,
respinge la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
condanna rimborsare al le spese di lite Parte_1 Controparte_1 pari ad € 14.591,20 come sopra liquidate;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.- Parte_1
Firenze, 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi
pagina 6 di 6