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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 361/2020 r.g., vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
ivi residente, Strada Pantalogna, 1/A, elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica
[...]
(RC), presso e nello Studio Legale (Via Montezemolo, 19) dell'Avv. Giancarlo Tropiano del Foro di
Locri che lo rappresenta, difende in virtù di procura in atti
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, c.f. Controparte_1
, con sede legale in Roma, Via Po, 20, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia P.IVA_1
Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Carbone presso il cui studio in Reggio
Calabria, Via S. Anna, I Tronco, 1/E è elettivamente domiciliata
appellata
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 295/2020 pubbl. il 21/05/2020.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, agiva in giudizio al fine di vedersi Parte_1 riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in occasione di un sinistro stradale
1 occorso in data 28.12.2015, alle ore 15.00 circa a bordo dell'autovettura Fiat “Uno” (targata BG 340
WC), di sua esclusiva proprietà.
Più precisamente, nelle predette circostanze, mentre percorreva la Strada Provinciale n. 5 del Comune di Gioiosa Jonica - direzione di marcia mare/monti - giunto nei pressi della Contrada Micciò, veniva improvvisamente spinto fuori strada da un'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia la quale, per effetto dell'elevata velocità, invadeva la corsia di percorrenza della Fiat. Nelle immediatezze dell'incidente non era, tuttavia, possibile identificare l'altra autovettura coinvolta nel sinistro in quanto la stessa faceva perdere le proprie tracce.
In conseguenza dell'incidente la Fiat Punto riportava danni materiali, mentre Parte_1 veniva trasportato in ambulanza presso l'Ospedale di Locri ove gli veniva diagnosticata: frattura scomposta pluriframmentaria (III laterale). L'attore veniva, inoltre, sottoposto ad un intervento chirurgico alla clavicola destra presso la Casa di Cura Villa del Sole in Catanzaro oltre che a successivi cicli di riabilitazione. Dalle lesioni riportate residuavano esiti di carattere biologico, quantificati dal c.t.p. nella misura del 12% di invalidità permanente, oltre a pregiudizi di natura morale, non patrimoniale. Sui luoghi di causa intervenivano, poi, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Ionica, i quali effettuavano gli opportuni rilievi tecnici.
In conseguenza di ciò, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, di condannare la quale società assicuratrice designata dal Fondo di garanzia per le vittime Controparte_1 della strada per la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore dei danni materiali dell'autovettura Fiat Uno, quantificati in € 1.411,50, nonché di tutti i danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni patite, oltre le spese mediche sostenute e documentate, per la somma complessiva di euro 45.998,72, ovvero per quella diversa ritenuta di giustizia, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, il tutto oltre spese, competenze ed accessori di legge da riconoscere in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contestava l'avversa ricostruzione dei fatti, negando, in primo luogo, la sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso in secondo luogo, evidenziava l'assenza di riscontro tra la dinamica del sinistro, per come descritta dall'attore, con la ricostruzione della dinamica dell'incidente elaborata dai Carabinieri di Gioiosa Jonica;
rilevava, inoltre, la mancanza di una denuncia/querela sporta dal danneggiato in seguito all'occorso sinistro. Con particolare riferimento al danno biologico non patrimoniale - in ogni caso sproporzionato nel quantum – la convenuta ha ritenuto quale unico responsabile il solo alla luce del fatto che l'odierno Pt_1 attore, conducente della Fiat, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, non
2 solo non aveva fatto uso degli opportuni presidi di sicurezza, ma aveva, altresì, violato con la propria condotta le norme di diligenza e prudenza prescritte dal Codice della Strada;
per quanto riguarda i danni materiali occorsi alla Fiat Uno, invece, la convenuta contestava l'efficacia probante delle fatture allegate dall'attore.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi e ctu, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 295/20 rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/1/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per erronea valutazione delle prove acquisite per mancato buon governo dei poteri riconosciuti al giudicante dagli artt. 115 e 116 c.p.c. - erronea e contraddittoria motivazione, laddove la stessa, pur in presenza di prove acclaranti la responsabilità di parte convenuta, ha rigettato la domanda in quanto ritenuta infondata e non provata, nonché generica e contraddittoria, tanto in ordine all'esatta individuazione del responsabile del sinistro, quanto in ordine alla descrizione della dinamica, con motivazione, sui predetti punti, erronea e contraddittoria.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Giova osservare che la norma dell'art. 115 c.p.c. costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione, e il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso.
La Suprema Corte ha, ritenuto che nel caso in cui si tratti di sinistro con veicolo sconosciuto, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto, come nel caso che ci occupa,
l'impresa designata – garante dell'interesse generale della collettività - diventa contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso se non attraverso le allegazioni e la valutazione di rilievi eventualmente svolti al
3 momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Inoltre, in merito alla responsabilità aquiliana, la Cassazione ha statuito che “in materia da responsabilità da fatto illecito, la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità tra la condotta ed il danno incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono rivolgersi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova “(Cass. n.25028/08; 5565/93).
Nel caso che ci occupa, dall'istruttoria espletata in primo grado, del tutto sforniti di prova sono rimasti la dinamica del sinistro, nonché il coinvolgimento di altro veicolo.
Nel verbale redatto dai Carabinieri, intervenuti subito dopo il sinistro, non si rileva alcuna traccia di frenata, né alcun altro indizio che possa far presumere la presenza di altro veicolo.
Non risulta presentata alcune denuncia-querela, che avrebbe potuto provare, almeno, che l'appellante si sia prodigato al fine di scoprire l'identità del veicolo, a suo dire, rimasto sconosciuto.
Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dai testi e entrambi Testimone_1 Testimone_2
presenti al momento del sinistro, le stesse appaiono contraddittorie in quanto il teste , ha Tes_1 dichiarato che la sterzata improvvisa compiuta dalla Fiat Uno sia stata effettuata proprio al fine di evitare l'impatto con l'auto pirata, mentre nella parte conclusiva della descrizione della dinamica dell'incidente, il teste riferisce che le due autovetture vennero in collisione nella parte anteriore lato guida.
Il teste invece, nulla sa riferire in merito alla collisione tra le due auto, ricordando, Tes_2 esclusivamente che la seconda auto era di colore scuro.
Inoltre, dai risultati degli esami biochimici effettuati sulla persona di il giorno del Parte_1 sinistro (28.12.2015) è emerso uno stato di alterazione psicofisica da assunzione di oppiacei (valore
38 ng/ml).
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata sia per quanto attiene alla mancanza di prova del fatto storico, atteso che nessuno dei due testi, pur presenti sul luogo del sinistro, ha saputo riferire in merito all'esatta dinamica dello stesso che è rimasta del tutto confusa e, comunque, non provata.
Né, tantomeno può assurgere a prova del sinistro il fatto che il CTU abbia ritenuto compatibili con un generico incidente stradale le ferite riportate dall' non essendo stata in alcun modo Pt_1 provata la dinamica del sinistro, che potrebbe essersi svolto in altro modo, pur restando le ferite riportate compatibili.
Così come nessuna prova forniscono, in merito alla dinamica, i referti medici prodotti in atti.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della
4 controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
26.001,00 a 52.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione), e così analiticamente determinati: €. 2.058,00 fase di studio, €. 1.4181,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione, €. 3.470,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale Locri n. Parte_1
295/2020 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 295/2020;
5 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €.8.469,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 361/2020 r.g., vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
ivi residente, Strada Pantalogna, 1/A, elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica
[...]
(RC), presso e nello Studio Legale (Via Montezemolo, 19) dell'Avv. Giancarlo Tropiano del Foro di
Locri che lo rappresenta, difende in virtù di procura in atti
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, c.f. Controparte_1
, con sede legale in Roma, Via Po, 20, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia P.IVA_1
Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Carbone presso il cui studio in Reggio
Calabria, Via S. Anna, I Tronco, 1/E è elettivamente domiciliata
appellata
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 295/2020 pubbl. il 21/05/2020.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, agiva in giudizio al fine di vedersi Parte_1 riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in occasione di un sinistro stradale
1 occorso in data 28.12.2015, alle ore 15.00 circa a bordo dell'autovettura Fiat “Uno” (targata BG 340
WC), di sua esclusiva proprietà.
Più precisamente, nelle predette circostanze, mentre percorreva la Strada Provinciale n. 5 del Comune di Gioiosa Jonica - direzione di marcia mare/monti - giunto nei pressi della Contrada Micciò, veniva improvvisamente spinto fuori strada da un'autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia la quale, per effetto dell'elevata velocità, invadeva la corsia di percorrenza della Fiat. Nelle immediatezze dell'incidente non era, tuttavia, possibile identificare l'altra autovettura coinvolta nel sinistro in quanto la stessa faceva perdere le proprie tracce.
In conseguenza dell'incidente la Fiat Punto riportava danni materiali, mentre Parte_1 veniva trasportato in ambulanza presso l'Ospedale di Locri ove gli veniva diagnosticata: frattura scomposta pluriframmentaria (III laterale). L'attore veniva, inoltre, sottoposto ad un intervento chirurgico alla clavicola destra presso la Casa di Cura Villa del Sole in Catanzaro oltre che a successivi cicli di riabilitazione. Dalle lesioni riportate residuavano esiti di carattere biologico, quantificati dal c.t.p. nella misura del 12% di invalidità permanente, oltre a pregiudizi di natura morale, non patrimoniale. Sui luoghi di causa intervenivano, poi, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Ionica, i quali effettuavano gli opportuni rilievi tecnici.
In conseguenza di ciò, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, di condannare la quale società assicuratrice designata dal Fondo di garanzia per le vittime Controparte_1 della strada per la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore dei danni materiali dell'autovettura Fiat Uno, quantificati in € 1.411,50, nonché di tutti i danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni patite, oltre le spese mediche sostenute e documentate, per la somma complessiva di euro 45.998,72, ovvero per quella diversa ritenuta di giustizia, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, il tutto oltre spese, competenze ed accessori di legge da riconoscere in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contestava l'avversa ricostruzione dei fatti, negando, in primo luogo, la sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso in secondo luogo, evidenziava l'assenza di riscontro tra la dinamica del sinistro, per come descritta dall'attore, con la ricostruzione della dinamica dell'incidente elaborata dai Carabinieri di Gioiosa Jonica;
rilevava, inoltre, la mancanza di una denuncia/querela sporta dal danneggiato in seguito all'occorso sinistro. Con particolare riferimento al danno biologico non patrimoniale - in ogni caso sproporzionato nel quantum – la convenuta ha ritenuto quale unico responsabile il solo alla luce del fatto che l'odierno Pt_1 attore, conducente della Fiat, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, non
2 solo non aveva fatto uso degli opportuni presidi di sicurezza, ma aveva, altresì, violato con la propria condotta le norme di diligenza e prudenza prescritte dal Codice della Strada;
per quanto riguarda i danni materiali occorsi alla Fiat Uno, invece, la convenuta contestava l'efficacia probante delle fatture allegate dall'attore.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi e ctu, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 295/20 rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13/1/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per erronea valutazione delle prove acquisite per mancato buon governo dei poteri riconosciuti al giudicante dagli artt. 115 e 116 c.p.c. - erronea e contraddittoria motivazione, laddove la stessa, pur in presenza di prove acclaranti la responsabilità di parte convenuta, ha rigettato la domanda in quanto ritenuta infondata e non provata, nonché generica e contraddittoria, tanto in ordine all'esatta individuazione del responsabile del sinistro, quanto in ordine alla descrizione della dinamica, con motivazione, sui predetti punti, erronea e contraddittoria.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Giova osservare che la norma dell'art. 115 c.p.c. costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione, e il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso.
La Suprema Corte ha, ritenuto che nel caso in cui si tratti di sinistro con veicolo sconosciuto, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa in quanto, come nel caso che ci occupa,
l'impresa designata – garante dell'interesse generale della collettività - diventa contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso se non attraverso le allegazioni e la valutazione di rilievi eventualmente svolti al
3 momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Inoltre, in merito alla responsabilità aquiliana, la Cassazione ha statuito che “in materia da responsabilità da fatto illecito, la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità tra la condotta ed il danno incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono rivolgersi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova “(Cass. n.25028/08; 5565/93).
Nel caso che ci occupa, dall'istruttoria espletata in primo grado, del tutto sforniti di prova sono rimasti la dinamica del sinistro, nonché il coinvolgimento di altro veicolo.
Nel verbale redatto dai Carabinieri, intervenuti subito dopo il sinistro, non si rileva alcuna traccia di frenata, né alcun altro indizio che possa far presumere la presenza di altro veicolo.
Non risulta presentata alcune denuncia-querela, che avrebbe potuto provare, almeno, che l'appellante si sia prodigato al fine di scoprire l'identità del veicolo, a suo dire, rimasto sconosciuto.
Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dai testi e entrambi Testimone_1 Testimone_2
presenti al momento del sinistro, le stesse appaiono contraddittorie in quanto il teste , ha Tes_1 dichiarato che la sterzata improvvisa compiuta dalla Fiat Uno sia stata effettuata proprio al fine di evitare l'impatto con l'auto pirata, mentre nella parte conclusiva della descrizione della dinamica dell'incidente, il teste riferisce che le due autovetture vennero in collisione nella parte anteriore lato guida.
Il teste invece, nulla sa riferire in merito alla collisione tra le due auto, ricordando, Tes_2 esclusivamente che la seconda auto era di colore scuro.
Inoltre, dai risultati degli esami biochimici effettuati sulla persona di il giorno del Parte_1 sinistro (28.12.2015) è emerso uno stato di alterazione psicofisica da assunzione di oppiacei (valore
38 ng/ml).
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata sia per quanto attiene alla mancanza di prova del fatto storico, atteso che nessuno dei due testi, pur presenti sul luogo del sinistro, ha saputo riferire in merito all'esatta dinamica dello stesso che è rimasta del tutto confusa e, comunque, non provata.
Né, tantomeno può assurgere a prova del sinistro il fatto che il CTU abbia ritenuto compatibili con un generico incidente stradale le ferite riportate dall' non essendo stata in alcun modo Pt_1 provata la dinamica del sinistro, che potrebbe essersi svolto in altro modo, pur restando le ferite riportate compatibili.
Così come nessuna prova forniscono, in merito alla dinamica, i referti medici prodotti in atti.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della
4 controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
26.001,00 a 52.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione), e così analiticamente determinati: €. 2.058,00 fase di studio, €. 1.4181,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione, €. 3.470,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale Locri n. Parte_1
295/2020 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 295/2020;
5 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €.8.469,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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