Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
IL PRESIDENTE DELLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 955/2024 R.G. avente per oggetto l'opposizione a provvedimento di liquidazione dei compensi del gratuito patrocinio e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro alla via Francesco Acri 46, presso e nello studio dell'avv. Raffaele Argirò
( ), che lo rappresenta e difende in forza di mandato unito al C.F._2
ricorso, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di posta certificata o al n. di fax 0961367043; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
****
Il Presidente di Sezione dott.ssa Francesca Garofalo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.7.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note depositate dalla parte;
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
alla liquidazione dei compensi ai sensi del D.Lgs. 150/2011, per come determinati all'esito del procedimento 14/16 M.P. – 241/20 R.C.C., a carico di , nel Parte_2
quale era stato incaricato dal G.D. dott. al fine di elaborare un progetto Persona_1
di divisione dei beni per individuare le porzioni immobiliari oggetto di confisca di un fabbricato sito in Lamezia Terme, in proprietà comune ed indivisa con altri soggetti.
Evidenziava in premessa che, dopo l'accettazione dell'incarico, era emerso che lo stabile oggetto della richiesta di divisione, non risultava censito in Catasto e che si trattava, infatti, di un fabbricato cd. “fantasma”, per il quale l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad attribuire una rendita presunta ai sensi dell'art 19, comma 10, del d.l. n. 78/2010; che, per tale ragione, il aveva chiesto appuntamento al G.D. intervenuto nella procedura, dott.ssa , alla quale sottoponeva la necessità di Persona_2 provvedere preliminarmente all'accatastamento di tutto lo stabile, individuando catastalmente le singole porzioni immobiliari, per procedere successivamente alla redazione del progetto di divisione, adempimento che prevedeva un impegno economico e professionale ben oltre quanto contemplato originariamente dall'incarico; la G.D., pertanto, invitava il CTU a relazionare quanto esposto verbalmente, producendo apposito preventivo che evidenziasse i costi e le attività ulteriori emerse in corso di studio della pratica, nonché a chiedere l'anticipazione delle spese stimate;
che, in data 29/08/2022 veniva inoltrato il suddetto preventivo, approvato in camera di consiglio in data 05.10.2022 in cui il CTU indicava la spesa complessiva per le attività propedeutiche alla divisione in € 5.900,00 compresivi di onorario CTU, spese catastali, ausiliario, rimborso chilometrico e oneri fiscali;
che, successivamente all'approvazione del preventivo, in data 10.09.2022, il CTU chiedeva la liquidazione delle spese stimate in € 1.200,00 liquidate in data 06.04.2023; che, in data 12.07.2023, il CTU, espletato l'incarico, depositava gli elaborati peritali con annessa richiesta di liquidazione per complessivi € 8.782,12, di cui: - € 1.135,00 per spese documentate;
- € 4.445,75 per onorario accatastamento (come già sottoposto al G.D. e regolarmente approvato); - €
2.465,59 per progetto di divisione (originariamente unico oggetto dell'incarico); - €
738,77 di aumento onorario per complessità e difficoltà della prestazione;
che, in data
Pag. 2 di 6 13.02.2024, veniva notificata al CTU la liquidazione finale per complessivi € 3.371,01, di cui: € 1.135,00 per spese documentate;
€ 970,42 per le operazioni di accatastamento;
€ 2.465,59 per stima e progetto di divisione (da cui detrarre € 1.200,00 per l'acconto già liquidato).
Censurava l'importo della liquidazione per i seguenti motivi:
- erronea liquidazione delle somme dovute per le operazioni di accatastamento in
€ 970,42, facendosi riferimento all'art. 12 co. 2 D.M. 30/05/2000: rilevava che la norma recitava testualmente “Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42”; tali operazioni non erano in alcun modo attinenti alle attività di accatastamento, che si articolavano in una prima fase, che prevedeva anzitutto i rilievi strumentali dei vertici esterni del fabbricato oggetto di accatastamento, per ottenere i cd. dati di campagna, da inserire su apposito programma ministeriale (Pregeo) per la successiva approvazione da parte del Catasto, previa acquisizione del relativo estratto di mappa;
il tutto per ottenere la redazione del cd. tipo mappale (ossia l'inserimento in mappa del fabbricato). Nella seconda fase, si procedeva a rilevare gli interni di tutte le unità immobiliari che componevano lo stabile in ogni minimo dettaglio (bagni, sgabuzzini, ecc…). Ultimate le operazioni di misurazione era necessario procedere al montaggio in studio di tutti gli elaborati grafici, determinando la consistenza di ogni unità, nonché denunciare in catasto tutte le porzioni immobiliari mediante la procedura Docfa. Tali attività, quindi, non potevano in alcun modo essere equiparabili a semplici misurazioni di canali, strade e aree fabbricabili né a tutte le altre attività menzionate nell'art. 12 del
D.M. 30/05/2000. Peraltro, nel caso di specie, le attività avevano riguardato un fabbricato in c.a. a quattro piani fuori terra, composto da 11 porzioni immobiliari
(di cui due beni comuni non censibili), aventi ognuna una diversa distribuzione sicché era stato necessario un particolare impegno tecnico-professionale, essendo stato necessario il rilievo e la restituzione grafica di ogni unità
Pag. 3 di 6 immobiliare (avvalendosi, infatti, di apposita strumentazione nonché della collaborazione di un ausiliario autorizzato dal Giudice). Aggiungeva che l'accatastamento di fabbricati di siffatta natura ha un costo medio pari a €
2.000,00 per la redazione del tipo mappale (prima fase dell'accatastamento) e di
€ 450,00 per rilievo e restituzione grafica per ciascuna unità immobiliare nonché procedura Docfa, oltre a € 250,00 per la redazione dell'elaborato planimetrico
(schema grafico del fabbricato con dimostrazione dei subalterni). Il costo si aggirava, pertanto, intorno a complessivi € 6.300,00, oltre le spese catastali. Il
CTU proprio per tale ragione aveva redatto un preventivo regolarmente Con approvato dal ed era del tutto evidente che il Consulente avrebbe rifiutato l'incarico laddove fosse stato consapevole di dover eseguire una tale prestazione per una cifra pari al 21% circa di quella autorizzata.
- mancato riconoscimento della maggiorazione (stimata nella misura del 30%) ai sensi dell'art. 5 L. n. 319/1980 per complessità e difficoltà della prestazione.
Concludeva chiedendo:
Riformare il provvedimento di liquidazione del CTU, emesso dal Tribunale di
Catanzaro, sezione Misure di Prevenzione, del 13.02.2024, liquidando il compenso dovuto nella misura di € 8.782,12, di cui:
- € 1.135,00 per spese documentate;
- € 4.445,75 per onorario di accatastamento;
- € 2.465,59 per progetto di divisione;
- € 738,77 di aumento onorario (30%) per complessità e difficoltà della prestazione;
-
Riconoscere dovuta la complessiva somma di € 4.214,10 quale importo residuo tra quello richiesto e quanto già riconosciuto nel provvedimento contro cui si ricorre, pari a
€ 4.636,01.
Il non si costituiva in giudizio ma inviava nota con la quale si rimetteva alle CP_1
determinazioni del Presidente, atteso che al giudice erano conferiti tutti i poteri relativi anche di tipo istruttorio.
Acquisita la relazione, all'udienza del 9.12.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, depositate note, la controversia era trattenuta in decisione.
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Pag. 4 di 6 L'opposizione è fondata.
La contestazione del CTU riguarda in sostanza due profili: il compenso dovuto per la procedura di accatastamento, riguardo alla quale il consulente aveva presentato un preventivo approvato dal giudice, e il mancato riconoscimento della maggiorazione ex art. 58 per la difficoltà dell'indagine.
Sotto il primo profilo, l'opposizione risulta fondata.
Correttamente il CTU, non esistendo specifiche tariffe riguardanti le operazioni di accatastamento, ha presentato al giudice procedente in data 28.8.2022, un preventivo per tali attività, peraltro particolarmente complesse come chiaramente spiegato dal consulente opponente e riportato in motivazione.
Il GD ha approvato ed autorizzato il preventivo in data 5.10.2022 (cfr. allegato n. 2): è evidente, pertanto, che lo stesso magistrato ha ritenuto congrua la somma e ha autorizzato il consulente a procedere.
Tuttavia, in seguito non ha ritenuto di approvare gli importi richiesti.
Tale decisione non è di per sé illegittima, laddove, con congrua motivazione, il giudice avesse ritenuto che le operazioni svolte non fossero poi effettivamente corrispondenti a quelle indicate per giustificare la quantificazione del preventivo: ma non è questo il caso di specie, atteso che non è stata fornita motivazione in tale senso, ma si è ritenuto sic et simpliciter di applicare l'art. co. 2 D.M. 30/05/2000, che certamente, laddove si riferisce alla “perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili”, non copre tutte le attività necessarie per procedere all'accatastamento di un fabbricato.
Ciò premesso, il Consulente ha depositato la relazione dalla quale si evince che tutte le attività preventivate sono state regolarmente effettuate (cfr. allegati del 26.11.2024, in particolare relazione di accatastamento).
Consegue che gli importi richiesti devono essere riconosciuti.
In particolare, è dovuta la somma per onorario di accatastamento di € 4.445,75, in vece della diversa riconosciuta di 970,42.
Non si ritiene invece di accogliere il motivo relativo alla maggiorazione per difficoltà, atteso che sembrano ricorrerne i presupposti (in verità la maggiore difficoltà era proprio
Pag. 5 di 6 relativa alla procedura di accatastamento, e rimanendo comunque nella discrezionalità del giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione per quanto di ragione e a modifica del provvedimento di liquidazione impugnato liquida al ricorrente quali onorari per la procedura di accatastamento la somma di € 4.445,75, in vece della somma di € 970,42. oltre accessori come per legge, confermando nel resto.
Condanna il al pagamento delle spese liquidate in € 852,00 oltre accessori CP_1
come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 3.1.2025 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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