Articolo 5 della Legge 7 maggio 1986, n. 151
Articolo 4Articolo 6
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25 maggio 1986
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 25 maggio 1986