Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
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25 maggio 1986
25 maggio 1986