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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3587/2020 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.07.2024 e comunicata alle parti il 31.07.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile),
tra
(CF. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, anche in via disgiunta, dagli avv.ti C.F._2
Domenicangelo Strippoli e Cataldo Strippoli ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, presso lo studio legale PO & Associati”, come in atti;
parte attrice e
CF. - P.IVA. ), non costituita;
Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
parte convenuta contumace e
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Napoli, Viale Augusto n. 162, come in atti;
parte convenuta Oggetto: contratti ANri. Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (per gli attori: “…stante la rinuncia nei confronti di precisa come di seguito le conclusioni nei soli confronti della Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri, contrariis reiectis: In via preliminare:
1. Controparte_3 accertare dichiarare che la ha "senza giustificato motivo" disertato l'incontro di mediazione Controparte_4
e, per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 96 c.p.c., condannare la suddetta, al pagamento dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata;
Nel merito:
2. accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento della
[...] per la palese violazione delle regole della trasparenza, della corretta gestione del credito e dei canoni di Controparte_4 correttezza e buona fede che devono presiedere l'intero svolgimento del rapporto contrattuale, nel caso di specie il contratto di finanziamento n° 1503117 (rif. posizione n° 60126119), nei confronti dei clienti - IG.ri e per tutte Parte_1 Pt_2 le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 sofferti dai sig.ri e quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento contrattuale, che Parte_1 Pt_2
1 si quantificano in complessivi € 50.000,00, ovvero nella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU, ovvero, in estremo subordine, in via equitativa;
3. accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento in questione presenta delle criticità, “in primis” il superamento del tasso soglia, e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma che Controparte_4 verrà determinata in corso di giudizio, anche a seguito delle successive risultanze istruttorie, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il maggior danno subito dagli odierni attori, ai sensi dell'art. 1224 c.c., da quantificarsi anche in via equitativa, in ogni caso, condannare, la convenuta alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, sin da ora: …ordinare a
[...] ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio del contratto di finanziamento n° 1503117 (rif. posizione Controparte_4 n° 60126119), con annessa polizza, stipulato dagli attori;
ammettere CTU tecnico-contabile per quantificare tutti i danni subiti dagli attori, anche in relazione alle criticità del contratto per l'illegittimo superamento dei tassi soglia da parte della AN , con espressa riserva di nominare proprio consulente di parte entro l'inizio delle operazioni Controparte_3 peritali. Si chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c.”; per la convenuta : “…preso atto della rinuncia agli atti del giudizio RG n. Controparte_5
3587/2020, notificato allo scrivente nella qualità sopra indicata, da parte del procuratore degli istanti, i quali esplicitavano la volontà di proseguire il giudizio nei soli confronti della rinunciando, dunque, Controparte_6 agli atti nei confronti della , già e attesa l'accettazione ai Controparte_5 Controparte_7 sensi dell'art. 306 cpc fatta pervenire a mezzo pec dalla scrivente difesa, con le presenti note di trattazione chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia pronunciare l'estromissione della , già Controparte_5 [...]
dal giudizio de quo”). Controparte_7
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.07.2020, e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio la (nel prosieguo anche soltanto “
[...] Controparte_4 [...] Contro
”, per brevità) e la (da ora in avanti solo “ ), CP_4 Controparte_2 chiedendo: “In via preliminare:
1. accertare dichiarare che la e la Compagnia Controparte_4 assicurativa hanno "senza giustificato motivo" disertato l'incontro di mediazione e, per Controparte_7
l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 96 c.p.c., condannare le suddette, anche in solido tra loro, al pagamento dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata;
Nel merito:
2. accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento della per la palese violazione delle regole della Controparte_4 trasparenza, della corretta gestione del credito e dei canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere l'intero svolgimento del rapporto contrattuale, nel caso di specie il contratto di finanziamento n° 1503117 (rif. posizione n° 60126119), nei confronti dei clienti - sigg.ri e per tutte le ragioni esposte in Parte_1 Pt_2 narrativa, e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni sofferti dai Controparte_4 sigg.ri e quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento contrattuale, che Parte_1 Pt_2 si quantificano in complessivi € 50.000,00, ovvero nella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU, ovvero, in estremo subordine, in via equitativa;
3. accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento in questione presenta delle criticità, “in primis” il superamento del tasso soglia, e, per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento della somma che verrà determinata in corso di giudizio, anche a seguito delle Controparte_4 successive risultanze istruttorie, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il maggior danno subito dagli odierni attori, ai sensi dell'art. 1224 c.c., da quantificarsi anche in via equitativa;
4. accertare e dichiarare il diritto del sig. all'indennizzo della Compagnia Pt_2 CP_7 in virtù della stipula della polizza per la perdita d'impiego abbinata al finanziamento n° 1503117,
[...]
e, per l'effetto, condannare a manlevare i suoi assicurati dal pagamento del debito residuo Controparte_7 relativo al finanziamento in questione;
5. in ogni caso, condannare, anche in solido tra loro, le convenute alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A fondamento di tali domande, gli attori hanno sostenuto, in sintesi:
2 - che è stato da loro sottoscritto con la un contratto di finanziamento Controparte_4 identificato con il n. 1503117 (n. posizione 60126119), il cui documento è stato poi involontariamente smarrito dagli attori, talché prima dell'introduzione del presente giudizio è stato da loro inutilmente richiesto alla AN di avere copia dello stesso e la sua mancata produzione in questa sede “non dovrà, in alcun modo, pregiudicare le loro ragioni”; con tale contratto è stata prevista, in particolare, l'erogazione a favore dei di un prestito dell'importo di € 62.400,00, da rimborsare Parte_3 in n. 96 rate mensili, con un'annessa polizza assicurativa contro il “rischio perdita di impiego” dei contraenti assicurati e pagamento del debito residuo che avrebbe dovuto essere effettuato, pertanto, alla AN, in caso di verificazione dell'evento dedotto in polizza, da parte dell'assicuratore;
- che, durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento, l ha ricevuto in data Pt_2
10.12.2010 una lettera di risoluzione del rapporto lavorativo da parte del suo datore di lavoro, la Sielte S.p.a., ed è stato collocato in mobilità, come da verbale di conciliazione sottoscritto il 04.02.2011; preoccupato del repentino mutamento delle sue condizioni economiche, il predetto si è dunque recato presso la filiale dell'istituto ANrio sita in Pomezia, alla via del Mare n. 7, per chiedere una soluzione del problema o proporre una rinegoziazione del prestito, ma in tale occasione alcuna informazione utile è stata a lui fornita dalla AN, né è stato fatto alcun cenno da quest'ultima della possibilità di attivare la polizza assicurativa e del nome dell'impresa d'assicurazione, di cui non è stata fornita la “documentazione necessaria”;
- che, in ogni caso, il pagamento delle rate di rimborso del prestito è stato effettuato dai anche successivamente al suddetto evento e sino al 31.03.2012, allorquando anche Parte_3 la ha poi subìto un “drastico calo del suo stipendio a casa della nota crisi economica dell'Istituto”, Parte_1 il San Raffaele, presso il quale la stessa è infermiera dipendente;
a tale data erano state pagate, in particolare, n. 75 rate, oltre a un acconto della rata n. 76, con un debito residuo pari a € 16.015,94, come da ricevuta fornita dalla stessa AN;
- che la , nonostante fosse a conoscenza dell'esistenza della predetta polizza Controparte_4 abbinata al finanziamento, anziché avvalersi della copertura assicurativa, ha peraltro continuato, successivamente, a richiedere indebitamente il pagamento delle rate dovute agli attori e tantomeno è stato da lei dato seguito alla richiesta degli stessi di raggiungere una soluzione bonaria;
inoltre, ottenuto dalla AN il nominativo dell'assicurazione, quest'ultima ha poi riscontrato la richiesta dell dapprima eccependo strumentalmente la prescrizione del suo diritto all'indennizzo Pt_2 assicurativo in virtù del preteso decorso di oltre due anni dall'evento della perdita del suo impiego, eccezione da considerare, tuttavia, infondata avendo l'attore continuato a versare le rate del prestito sino al 31.10.2011, seppur in mobilità, e potendo iniziare a decorrere, pertanto, il termine biennale di prescrizione del diritto all'indennizzo soltanto dal 30.11.2011, e nel seguito ha sostenuto anche l'asserita estraneità dell alla copertura assicurativa;
Pt_2
- che la AN ha frattanto comunicato, altresì, con missiva del 03.06.2013, lo “sconfinamento conseguente a revoca del rapporto di apertura di credito n. 03693/0000/52692106”, e rappresentato che avrebbe applicato, a decorrere dal 06.05.2013, un tasso moratorio al 20,337% e un tasso effettivo annuo del 21,941%, tuttavia eccedenti il tasso soglia, e successivamente, incurante delle contestazioni sollevate dall ha “passato” la posizione al “recupero crediti”, notiziando gli Pt_2 attori di avere provveduto alla loro segnalazione alla Centrale Rischi;
- che l ha poi nuovamente contestato alla AN, come già fatto in precedenza, che il Pt_2 nominativo dell'assicurazione gli era stato comunicato con ritardo e che non era stato mai fornito riscontro alle istanze finalizzate ad ottenere un componimento bonario, né alla richiesta di ricevere la documentazione relativa al finanziamento e all'assicurazione e, ciò nonostante, in data 12.03.2018, la ha intimato agli attori di procedere al pagamento del saldo ancora Controparte_4 dovutole e relativi interessi di mora;
quindi, il successivo 13.04.2018, è stata inviata alla AN
3 un'ulteriore missiva, rimasta priva di riscontri, con la quale è stato lamentato che la stessa non ha trasmesso la documentazione e ha applicato un tasso di mora non legittimo, con richiesta di ricevere un estratto conto finale analitico, e in data 10.01.2020 gli attori hanno inviato, poi, alla
[...]
anche una formale istanza ai sensi dell'art. 119 TUB, onde ottenere copia di tutta la CP_4 documentazione inerente il finanziamento, ma da ultimo la AN ha ceduto il suo credito alla la quale ha incaricato a sua volta la per la relativa riscossione Controparte_8 Controparte_9 per un importo complessivo di € 31.406,31, “raddoppiato” rispetto all'originario importo residuo del prestito;
- che il contegno della AN si è posto, pertanto, in contrasto con le regole di trasparenza e di corretta gestione del credito e con i canoni di correttezza e buona fede, non avendo la stessa mai fornito all' alcuna informazione e la documentazione richiesta e non avendogli prospettato Pt_2 la possibilità di attivare la polizza a copertura della perdita d'impiego, sottoscritta unitamente al contratto di finanziamento, con ciò impedendo al predetto di far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo assicurativo, ed avendo poi anche segnalato gli attori alla Centrale Rischi, con conseguenti “ulteriori ripercussioni negative” a loro carico, “…in ordine alla possibilità di chiedere altri prestiti e/o mutui, ovvero poter rateizzare qualsiasi tipo di altro acquisto necessario (es. autovettura)… Nella vicenda in questione, dunque, le condotte perpetrate da di mancata informazione e CP_4 Controparte_4 mancata consegna di copia del contratto di finanziamento - con abbinata la polizza assicurativa - ai sigg.ri e fondano chiaramente una responsabilità contrattuale poiché con tali condotte omissive Parte_1 Pt_2 hanno impedito alle controparti di determinarsi liberamente e tempestivamente nell'esercizio di un diritto contrattualmente previsto e, in ogni caso, hanno provocato un danno”;
- che a tanto si aggiunge, inoltre, l'avvenuta applicazione da parte della di Controparte_4 interessi di mora al tasso del 20,337% e un tasso effettivo annuo del 21,941% a decorrere dal 06.05.13, eccedenti la soglia d'usura, “con conseguente ulteriore danno e pregiudizio per gli odierni attori”;
- che, altresì, per quel che attiene la compagnia assicurativa, la stessa ha opposto un ingiustificato rifiuto ad indennizzare l'evento assicurato occorso all il 10.12.2010, Pt_2 sostenendo infondatamente che il diritto all'indennizzo si sarebbe prescritto e determinando
“conseguenze gravissime in ordine all'insoluto accumulato ed alla contestuale segnalazione dell'insoluto alla Centrale Rischi”, donde anche il diritto degli attori verso l'impresa d'assicurazione “…ad essere indennizzati del pagamento del debito residuo del finanziamento in questione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”. Contro
Si è costituita in giudizio in data 12.02.2021 la sola mentre è rimasta contumace la
. Controparte_4 Contro
Nella sua comparsa di costituzione, la a sostenuto, in estrema sintesi:
- in via pregiudiziale, il suo difetto di “legittimazione passiva”, per la carenza di titolarità del rapporto assicurativo invocato da parte attrice, la quale è incorsa in errore nell'individuare il soggetto che avrebbe prestato la copertura, in realtà non individuabile nella società convenuta, come anche dimostrato dalle produzioni effettuate in allegato all'atto di citazione dai Parte_4
[...]
- in via gradata, l'avvenuta estinzione per prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. di ogni diritto invocato dagli attori inerente la polizza assicurativa, considerato che il sinistro al quale gli stessi hanno fatto riferimento nel loro atto di citazione sarebbe risalente al 10-31.12.2010 e che alcun atto interruttivo del termine prescrizionale è stato mai inviato alla prima della missiva CP_7 Contro del 23.04.13 e, quanto alla prima dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- che l'atto di citazione è poi viziato da nullità, poiché l'avversa domanda è del tutto generica;
- che non è provato, inoltre, il diritto all'indennizzo assicurativo, considerato che ciò presupporrebbe la produzione del contratto di assicurazione, che costituisce il titolo sulla base del
4 quale viene fatto valere tale diritto, peraltro da assoggettare, poi, anche ai minimi e i massimi assicurati;
Contro
- che, altresì, non è dato in realtà comprendere neppure se l'azione esercitata verso la abbia effettivamente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo o un risarcimento del danno, indennizzo e risarcimento che, d'altro canto, non possono essere tra loro cumulati, ed è comunque sconosciuto, in relazione alla pretesa risarcitoria attorea, quale sarebbe stato il criterio utilizzato per pervenire a una richiesta di danni patrimoniali dell'ammontare indicato in citazione;
- che le avverse produzioni documentali devono intendersi, infine, contestate ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., in quanto esibite in copia “sine fede, o comunque priva del valore di certificazione”. Contro
Queste le conclusioni originariamente rassegnate, quindi, dalla nella sua comparsa:
“In via pregiudiziale:
1. dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 attesa la riconducibilità della polizza azionata ad altra consorella, per tutti i motivi precisati in comparsa;
2. per l'effetto di quanto precede, estromettere dal presente giudizio la attesa Controparte_2 la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio e della relativa obbligazione risarcitoria, con ogni conseguenza di legge in merito al regime delle spese processuali;
…Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Velletri ritenga di soprassedere alla richiesta declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente, circostanza assolutamente dirimente del presente giudizio… 3. dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo invocato, rigettando la domanda proposta nei confronti della per violazione del disposto di cui agli artt. 2952 e 2935 cod. civ., per i motivi esposti CP_10 in atti;
4. dichiarare nullo l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
5. nella denegata ipotesi in cui controparte dimostri la presenza del titolo in forza del quale ha evocato in giudizio accertare il limite di CP_10 esposizione della Compagnia fino alla concorrenza del massimale prestato in polizza, oltre al limite di franchigia come pattuito contrattualmente;
6. dichiararsi la improcedibilità della domanda per omessa, contraddittoria ed imprecisa qualificazione giuridica della stessa;
7. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Così radicatosi il contraddittorio e dichiarata alla prima udienza del 18.02.2021 la contumacia della , sono stati poi assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 1836 c.p.c. e nel Controparte_4 primo di tali termini i hanno depositato una memoria nella quale hanno lamentato Parte_3 Contro la tardività della costituzione della con la conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione da questa sollevata. Hanno inoltre sostenuto gli attori che tale eccezione è comunque infondata nel merito e che analogamente lo è quella di carenza di “legittimazione passiva”, afferendo Contro le deduzioni svolte al riguardo dalla a vicende “interne” alla compagine societaria e trovando, in realtà, conferma la sua legittimazione nella documentazione versata in atti, nonché l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, considerato, quanto a quest'ultima, che “…emerge per tabulas che gli attori, nel proprio atto introduttivo, hanno puntualmente delineato i fatti costitutivi alla base delle proprie pretese, sì da esplicitare le azioni che sono state proposte, e, pertanto, specificando senza alcuna incertezza, il petitum e causa petendi delle spiegate domande. In particolare, l'azione di risarcimento danni proposta nei confronti di è volta a far accertare il comportamento scorretto e poco trasparente della Controparte_4 nei confronti dei propri Clienti… Tale grave inadempimento contrattuale, da parte della ha CP_4 CP_4 provocato molteplici danni agli odierni attori, tra i quali: 1) l'impossibilità di comunicare tempestivamente l'evento “perdita di impiego” all'Assicurazione sottoscritta in abbinamento al finanziamento in questione;
2) l'essere stati illegittimamente segnalati alla Centrale rischi;
3) l'essersi visti raddoppiare l'importo dovuto per il saldo delle rate scadute, anche a causa dell'intervenuta cessione del relativo credito da parte della CP_4 nonostante quest'ultima fosse pienamente a conoscenza delle contestazioni esistenti a suo carico…”, mentre Contro nei confronti della non è stata proposta un'azione risarcitoria, bensì un'azione volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo in virtù della polizza a copertura del rischio “perdita di impiego”, per un importo corrispondente alle rate del finanziamento rimaste impagate e sulle quali sono maturati interessi, per € 31.406,31 complessivi, quale pretesa distinta, che trova il suo
5 fondamento in altro titolo contrattuale e che non è inconciliabile con quella avente ad oggetto il risarcimento richiesto alla . Contestate dai anche le deduzioni della Controparte_4 Parte_3 Contro in merito alla mancata produzione della polizza assicurativa, di cui mai è stata eccepita l'inesistenza in sede stragiudiziale, e l'eccezione di disconoscimento dei documenti da loro prodotti in copia, poiché del tutto generica, gli stessi hanno insistito, quindi, anche nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel loro atto di citazione, integrate con la richiesta “…in via preliminare …che venga dichiarata: - l'inammissibilità e/o l'infondatezza Contr dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta (già , Controparte_7 per assenza dei presupposti;
- nonché, il rigetto delle eccezioni di prescrizione del diritto all'indennizzo e di nullità dell'atto di citazione per asseriti vizi della cd. “editio actionis” di cui all'art. 163 comma 3 nn.
3-5 Contr c.p.c., sollevate dalla convenuta (già , in quanto la “tardiva costituzione” della Controparte_7 convenuta implica le decadenze insanabili di legge ex art. 167 co. 2 c.p.c.”. Contro
Anche la ha depositato, inoltre, una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., nella quale ha richiamato e ulteriormente argomentato la propria estraneità al rapporto assicurativo indicato dagli attori e richiesto, dunque, la propria “estromissione” dal giudizio, per il resto riportandosi a quanto già dedotto nella sua comparsa di risposta e alle conclusioni ivi rassegnate.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti costituite e con l'accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta dai nei Parte_3 confronti della convenuta contumace , avente ad oggetto il contratto di Controparte_4 finanziamento e la polizza assicurativa allo stesso correlata, esibizione che, tuttavia, non è stata poi effettuata da tale convenuta, pur a fronte della notificazione alla stessa da parte degli attori dell'ordinanza istruttoria del 04.11.2021, recante l'ordine di esibizione, in data 16.12.2021.
Nelle more della fase istruttoria, a seguito di un rinvio del procedimento per fini conciliativi, è stata presentata, poi, una rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. da parte dei Parte_3 Contro relativamente alle domande proposte nei confronti della rinuncia che è stata accettata da quest'ultima con nota depositata per l'udienza del 13.10.2022.
Quindi, disattesa la richiesta coltivata dai di espletamento di “CTU Parte_3 estimativa e/o contabile per quantificare tutti i danni subiti e subendi dagli attori a causa del dedotto inadempimento della Banca, oltre che in riferimento alle criticità del contratto di finanziamento de quo per l'illegittimo superamento dei tassi soglia”, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con riserva di adottare in tale sede anche ogni provvedimento conseguente all'anzidetta rinuncia Contro agli atti relativamente al rapporto processuale tra gli attori e la convenuta e per tali incombenti è stata da ultimo disposta, a fronte di istanza avanzata in tal senso dagli attori, la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta nel termine assegnato e precisate nelle stesse le loro rispettive conclusioni (così come già richiamate in epigrafe), il giudizio è stato infine trattenuto in decisione con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.07.2024, con la quale sono stati assegnati ai contendenti i termini come richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi presentati dalle parti costituite, la causa viene dunque decisa come segue.
Orbene, in primo luogo, relativamente al rapporto processuale tra i da Parte_3 Contro un lato, e la dall'altro lato, deve essere senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., avendo i primi manifestato la loro volontà di rinunciare agli atti nei confronti di tale convenuta (come da rinuncia già depositata per l'udienza del 13.10.2022, sottoscritta personalmente da entrambi gli attori, oltre che dal loro difensore munito di procura comprensiva anche del potere di conciliare e transigere la lite e di rinunciare agli atti del
6 Contro procedimento) ed essendo stata tale rinuncia accettata dalla (come da nota depositata per l'udienza del 13.10.22, a firma del difensore costituito per tale convenuta, anch'egli munito del potere di conciliare e transigere la lite e di rinunciare agli atti e accettare le altrui rinunce, conferitogli espressamente all'interno procura alle liti), per poi venire richiamata, da ultimo, anche nelle note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata in presenza per la precisazione delle conclusioni e nei loro scritti conclusivi, Contro ove sia gli attori, sia la convenuta hanno richiesto, inoltre, la compensazione delle spese processuali nei loro reciproci rapporti.
Con riferimento alle domande coltivate, invece, dai nei confronti Parte_3 dell'ulteriore convenuta , ritiene il decidente che le stesse si siano rivelate infondate Controparte_4
e debbano essere pertanto respinte, per i motivi che si vengono ad esporre.
Come si è anticipato in premessa, gli attori hanno esercitato in questa sede, nei confronti della convenuta rimasta contumace, anzitutto una pretesa risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro di asseriti pregiudizi da loro quantificati in € 50.000,00, in virtù della violazione che la stessa avrebbe perpetrato “…delle regole della trasparenza, della corretta gestione del credito e dei canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere l'intero svolgimento del rapporto contrattuale, nel caso di specie il contratto di finanziamento n° 1503117 (rif. posizione n° 60126119)…”. Sempre secondo i la Parte_3
si sarebbe resa, inoltre, responsabile, in relazione a tale rapporto di finanziamento, Controparte_4 del superamento del tasso soglia d'usura, oltre ad ulteriori “criticità” del medesimo rapporto, e sulla base di tanto è stata richiesta, quindi, anche una sua condanna al pagamento di una “somma che verrà determinata in corso di giudizio”, unitamente agli interessi e alla “rivalutazione monetaria”.
Per quel che attiene la prima di tali domande, non può non rilevarsi, però, che alcuna prova è stata fornita dagli attori, o comunque acquisita agli atti, a fondamento dell'asserita riconducibilità causale dei pregiudizi da loro lamentati al contegno inadempiente addebitato alla ed anche la stessa prospettazione in merito all'esistenza di danni patiti dai Controparte_4
si è rilevata, per la verità, del tutto generica e priva di elementi idonei, già solo Parte_3 sul piano assertivo, a far riconoscere la concreta sussistenza di uno o più pregiudizi suscettibili di giustificare il risarcimento da loro preteso.
Ed invero, in via generale, è d'uopo anzitutto rammentare che la nozione di “danno risarcibile” che è fatta propria dall'ordinamento non si identifica con la lesione che sia stata - in tesi - arrecata a una determinata situazione giuridica, dal momento che tale lesione costituisce, semmai, il presupposto per l'eventuale ricorrenza di un pregiudizio giuridicamente rilevante, riportato dall'interessato quale conseguenza della lesione e, come tale, suscettibile di un concreto ristoro, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Al fine di far valere una pretesa risarcitoria - sia nel caso in cui venga prospettata una violazione del divieto generale del neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c., sia nell'ipotesi in cui sia lamentata l'inottemperanza agli obblighi gravanti sulla controparte nell'ambito di un preesistente rapporto con la stessa instaurato, ai sensi dell'art. 1218 c.c. - il soggetto che si dica danneggiato è dunque onerato, come è noto, non soltanto di allegare di avere sofferto la lesione di un proprio diritto, ma anche di dedurre specificamente, e quindi poi anche di dimostrare, che per effetto di quest'ultima si sia verificata a suo carico una qualche concreta “perdita”, sia essa di natura patrimoniale o di altro tipo, che costituisca la conseguenza dell'illecito o dell'inadempimento ascritto alla controparte, perdita che, sola, può giustificare il riconoscimento di un ristoro per equivalente pecuniario, ai sensi dell'art. 1223 cit., tenuto conto della funzione non già puramente sanzionatoria, ma per l'appunto riparatoria, che il sistema della responsabilità civile attribuisce al rimedio del risarcimento del danno (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. 15350/2015).
7 In altri termini, il diritto al risarcimento del danno non ricorre senz'altro, in maniera
“automatica”, a fronte di un fatto illecito o di un inadempimento che pure sia stato accertato a carico del convenuto, atteso che “Pacificamente… va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso”, risultando imprescindibile, in tal senso, che venga effettuata, in primo luogo, dall'attore che si affermi danneggiato “una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato” (cfr. tra le più recenti, in questi termini, anche Cass. civ. 13536/2021, nonché già Cass. civ. 13328/2015, che pure ha ricordato che “…le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte …ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta…” e che “…una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere”).
Inoltre, anche ove venga invocata dal preteso danneggiato una responsabilità di natura contrattuale della sua controparte ai sensi dell'art. 1218 c.c., è altrettanto noto che incombe, pur sempre, sul medesimo l'onere di dedurre e comprovare l'esistenza del nesso causale tra la condotta della controparte inadempiente e il danno di cui lo stesso richieda a quest'ultima il risarcimento.
Infatti, se è vero che nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 1218 cit. il creditore dell'obbligazione asseritamente inadempiuta è esonerato dal provare la colpa del debitore, potendo limitarsi ad allegare (sia pure, necessariamente, in maniera concreta e specifica) l'inadempienza che quest'ultimo avrebbe posto in essere, nondimeno, resta comunque a carico del primo l'allegazione e la prova del nesso eziologico tra tale lamentata inadempienza e il danno specificamente prospettato, “…con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata” (cfr. tra le più recenti, con affermazioni di portata generale, Cass. civ. 20707/2023, che ha al riguardo ribadito, più in dettaglio, “…quanto da questa Corte più volte rammentato in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore-danneggiato ha l'onere… di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore e il danno di cui chiede il risarcimento…”, chiarendo che “…è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta… dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno…”, e ciò anche tenuto conto che “…il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001…, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art 2697 c.c.…”, con la conseguenza che “In ordine alla prova del nesso causale fra la condotta inadempiente dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore non può che valere, quindi, il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera colui che agisce in giudizio (il creditore) della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa…”; si v. inoltre, nel medesimo senso, già Cass. civ. 4009/2020, nonché Cass. civ. 28995/2017, la quale pure ha evidenziato, in via generale, che “…come è risaputo… ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
8 Sempre in linea di principio, giova ricordare, poi, che i principi che regolano la ripartizione dell'onere di allegazione e di prova non subiscono alcuna alterazione nell'eventualità in cui una parte rimanga contumace, stante che, nell'ambito dell'ordinamento processual-civilistico, non è attribuito alla scelta di una parte di non costituirsi in giudizio alcun “disvalore”, essendo la stessa trattata, piuttosto, come un contegno del tutto neutro, significativo di un mero “agnostico” disinteresse espresso dal soggetto che abbia ritenuto di rimanere contumace rispetto alle domande proposte nei suoi confronti dalla relativa controparte. L'attore che assuma di essere stato danneggiato da un determinato contegno tenuto dal convenuto resta, così, pur sempre onerato, anche a fronte della contumacia di quest'ultimo, di dedurre e dimostrare i fatti costitutivi del diritto da lui fatto valere ai sensi dell'art. 26971 c.c. e tantomeno potrà giovarsi, d'altro canto, dell'agevolazione probatoria prevista dall'art. 115 c.p.c., il quale consente di ritenere dimostrati i fatti addotti da una parte che l'altra parte non abbia specificamente contestato, atteso che il principio di cd. non contestazione trova applicazione, in coerenza con quanto appena evidenziato, nei soli confronti della “parte costituita”, mentre resta inoperante nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio (cfr. tra le altre, Cass. civ. S.U. 2951/2016). Ora, tanto premesso in punto di diritto, osserva il decidente, relativamente all'odierna fattispecie, che alcuna prova è stata anzitutto prodotta o richiesta dai onde Parte_3 suffragare il loro assunto di avere rappresentato alla sin da data immediatamente Controparte_4 successiva al 31.12.2010 l'avvenuta perdita dell'impiego lavorativo da parte della e/o di Pt_2 avere comunque richiesto prontamente alla stessa “informazioni” in merito alla polizza assicurativa, a loro dire stipulata da entrambi a garanzia del rischio di un'eventuale insolvenza nel pagamento di quanto dovuto alla AN a titolo di rimborso e di remunerazione del finanziamento n. 1503117 per eventi del tipo di quello occorso all' Pt_2
Per quanto risulti per tabulas che gli attori abbiano stipulato con la AN un contratto di finanziamento identificato con il n. 1503117, in virtù del quale è stato erogato dalla stessa un prestito di € 62.400,00, da restituire in n. 96 rate dal 31.12.2005, e che in relazione a tale prestito sia stata anche sottoscritta una polizza assicurativa il cui premio è stato anticipato dall'istituto ANrio (cfr. doc. 19 fasc. attoreo), non può non rilevarsi, infatti, che si è arrestata alla soglia di una mera allegazione, priva di alcun adeguato riscontro probatorio, la circostanza che, a seguito della perdita del lavoro da parte dell dal 31.12.2010, quest'ultimo (o la si sia rivolto Pt_2 Parte_1 alla filiale di Pomezia della onde comunicare prontamente tale evento quantomeno Controparte_4
a quest'ultima e richiederle di avere contezza dei dati dell'impresa assicurativa al fine di poter fruire della relativa copertura a fronte dell'evento occorso, o che - così come genericamente sostenuto, per la verità, dai - la stessa non gli abbia “…fatto cenno della possibilità di attivare la Parte_3 polizza prevista nel finanziamento né sul nome della relativa compagnia assicurativa…” e “…fornito la documentazione necessaria”. Al contrario, scorrendo le produzioni documentali attoree, emerge che la prima richiesta avanzata in tal senso alla risalga, piuttosto, alla data dell'11.03.2013 (cfr. doc. 3 Controparte_4 fasc. attoreo), e tantomeno l'assunto che l si fosse rivolto già anteriormente all'istituto Pt_2 ANrio, a fronte della perdita del proprio impiego lavorativo, è stato indicato, a ben vedere, dagli attori quale oggetto di una prova orale o è stato comunque dimostrato aliunde, di certo non potendo ricavarsi tale dimostrazione - in virtù di quanto sopra già evidenziato - dal solo silenzio serbato in questa sede dalla , rimasta contumace. Controparte_4
Non solo, ma la stessa pretesa attorea che la polizza assicurativa sia stata stipulata anche da parte dell o che, comunque, sia stata conclusa con la previsione di una copertura destinata Pt_2 ad operare per eventi quali la perdita del lavoro che avessero interessato anche il predetto - oltre che la - è rimasta, in realtà, del tutto indimostrata, e ciò tanto più in considerazione Parte_1
9 della documentazione depositata dagli stessi attori con il loro atto di citazione, dalla quale emerge che la abbia disatteso, in Controparte_11 verità, la richiesta dell di pagamento dell'indennizzo assicurativo, con la sua missiva del Pt_2
19.07.2013, non già sul solo assunto che il diritto a tale indennizzo fosse comunque venuto meno per il decorso del termine prescrizionale biennale, ma anche sul rilievo che “…da una verifica interna è emerso che il IG. non è mai stato posto in copertura in relazione alla Polizza Assicurativa cui aveva Pt_2 aderito in data 09/11/2005 la IG.ra (cfr. doc. 9 fasc. attoreo). Parte_1
A tal proposito, l'unica richiesta istruttoria ammissibilmente avanzata dagli attori è consistita, difatti, nell'istanza di esibizione da parte della di copia della Controparte_4 documentazione contrattuale inclusiva della polizza assicurativa, ma a tale istanza d'esibizione, accolta con l'ordinanza del 4.11.21, non ha poi fatto seguito il deposito ad opera della convenuta contumace della documentazione richiesta, inottemperanza - quest'ultima - che non può valere, tuttavia, da sé sola, a dare prova dei fatti che sarebbe stato onere degli istanti dimostrare, non potendo l'esibizione documentale supplire in nessun caso, come noto, al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte che ne è gravata e potendo l'inosservanza dell'ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c. rilevare unicamente come mero argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., valutabile, in quanto tale, nel contesto di ulteriori riscontri acquisiti (se non altro ove di per sé stesso non circostanziato), senza ingenerare - contrariamente a quanto sembrerebbero aver preteso gli attori - un'inversione dell'onere della prova che incombe sui contendenti ai sensi dell'art. 2697 c.c. (arg. tra le altre, Cass. civ. 2148/2017, nonché Cass. civ. 25302/2013). Ebbene, tenuto conto che alcuna prova è stata fornita dagli onerati, o comunque acquisita agli atti, financo a fondamento del loro assunto in merito all'esistenza di una copertura assicurativa destinata ad operare anche in relazione ad eventi che fossero insorti a carico dell' del tipo di Pt_2 quello suindicato - di per sé non potendo giovare, nella specie, il solo argomento del mancato deposito della documentazione oggetto dell'ordine d'esibizione da parte della , Controparte_4 tenuto conto della sua scarsa concludenza e delle contrarie risultanze emergenti al riguardo dalle stesse produzioni effettuate da parte attrice: cfr. ancora doc. 9 cit. - e che, in ogni caso, non è stato dimostrato neppure che l si sia, in effetti, attivato in qualche modo al fine di denunciare Pt_2 prontamente l'evento occorsogli, è senz'altro da escludere, ad avviso del giudicante, che possa ritenersi suffragata la pretesa risarcitoria che i hanno qui esercitato e coltivato verso Parte_3 la AN per il danno che sarebbe stato da loro patito per la perdita al pagamento dell'indennizzo assicurativo. Anche ad ammettere che la fosse tenuta, se non altro in virtù del principio Controparte_4 di buona fede, a “collaborare” e ad agevolare gli attori nella richiesta di tale indennizzo - così come da questi ultimi sostenuto - non è dato comprendere, infatti, in quali termini possa ascriversi alla predetta la perdita da loro lamentata del relativo pagamento ad opera dell'impresa d'assicurazione, in assenza di alcun congruo riscontro offerto dai medesimi a supporto dell'esistenza stessa di un diritto a tale pagamento e dell'avvenuto compimento, anzitutto da parte degli interessati, di una qualche concreta iniziativa funzionale ad informare tempestivamente l'istituto ANrio dell'evento a loro dire idoneo a fondarne la debenza, pagamento che, ben lungi dal potersi ritenere perduto, sotto il profilo causale, per effetto del contegno ascritto alla
[...]
, risulta essere stato denegato all - lo si ripete - per l'insussistenza di una CP_4 Pt_2 copertura prevista a carico dell'assicurazione anche in suo favore per eventi come quello verificatosi e che, in ogni caso, è stato da lui invocato, per la prima volta, nei rapporti con la AN, soltanto nel marzo 2013 (in difetto di riscontri probatori forniti in diverso senso dagli onerati), allorquando si era già verificata la decorrenza del biennio prescrizionale dalla perdita del lavoro da parte
10 dell'attore fatta valere dall'impresa assicurativa quale ulteriore ragione a fondamento del rifiuto d'indennizzo (cfr. ancora doc. 1, 3, 5, 9 cit. fasc. attoreo). A non diverse conclusioni, nel senso dell'insussistenza di un nesso di causalità con gli inadempimenti lamentati a carico della , deve poi pervenirsi, ad avviso del Controparte_4 decidente, anche con riferimento ai pregiudizi che i hanno sostenuto di avere Parte_3 riportato per la segnalazione in Centrale Rischi e per essersi visti “raddoppiare” il debito maturato nei confronti della AN rispetto all'importo residuo del prestito risultante dalla missiva di quest'ultima del 28.12.2012 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo). Ed invero, posta l'assenza di un'idonea dimostrazione a supporto della pretesa riconducibilità eziologica al contegno tenuto dalla della perdita lamentata dagli Controparte_4 attori del diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, non si vede come possano ascriversi a tale convenuta anche i danni prospettati dai in relazione all'avvenuto mancato Parte_3 soddisfacimento del debito ancora dovutole per il finanziamento n. 1503117, alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia che a tale omesso soddisfacimento sarebbe - a loro dire - conseguita e all'incremento dell'importo che - sempre secondo gli attori - l'istituto ANrio avrebbe poi preteso anche per gli interessi moratori conteggiati sul debito residuo inerente il prestito anzidetto, trattandosi, tutt'al contrario, di conseguenze da riferire all'inadempimento perpetrato dagli stessi finanziati rispetto agli impegni da loro assunti con il contratto già menzionato e di certo non potendo far concludere in diverso senso neppure il riferimento operato da questi ultimi alle loro reiterate richieste rivolte alla AN di pervenire a una rinegoziazione del finanziamento, stante l'insussistenza di un obbligo facente capo, in realtà, all'istituto di credito di accettare una simile (non meglio precisata) “rinegoziazione”, o alle istanze ad esso avanzate di ricevere copia della documentazione contrattuale “per poterla esaminare”, atteso che non è stato neppure allegato dagli onerati (né è comunque ravvisabile) un qualche nesso di causalità tra il mancato riscontro fornito dalla a tali istanze e le suddette conseguenze pregiudizievoli, da loro lamentate in Controparte_4 questa sede. Non solo, ma con riferimento alla doglianza dei relativa all'avvenuta Parte_3 segnalazione in Centrale Rischi non può non osservarsi che neppure è stata operata, in verità, dagli stessi una seria e specifica allegazione in merito a uno o più pregiudizi che sarebbero stati da loro subìti in concreto, suscettibili, come tali, di giustificare il risarcimento qui domandato. La circostanza che sia stata effettuata una simile segnalazione in relazione al finanziamento che occupa non è stata, infatti, suffragata dagli onerati mediante la produzione di specifica documentazione a riprova, risultando obiettivamente insufficiente a tal riguardo il solo richiamo da loro operato alla missiva inviata dalla in data 31.07.2013, riferita a una pratica Controparte_4 identificata con un numero che non coincide con quelli associati al prestito di cui si discute e, comunque, del tutto insufficiente a far comprendere sia quale sarebbe stato l'oggetto di tale segnalazione, sia per quale intervallo temporale quest'ultima sarebbe perdurata (cfr. doc. 10 fasc. attoreo).
Inoltre, anche prescindendo dal rilievo appena operato, osserva il decidente che è ben noto che la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia non giustifica, da sé sola, il riconoscimento di un risarcimento, neppure ove si assuma che la stessa sia stata posta in essere illegittimamente, essendo il preteso danneggiato onerato, anche qui, di allegare specificamente e di dimostrare quali pregiudizi in concreto sarebbero conseguiti a tale segnalazione, in termini di danno patrimoniale e/o non patrimoniale, coerentemente a quanto sopra già evidenziato a proposito dei presupposti ai quali soggiace qualsivoglia pretesa volta ad ottenere un risarcimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (cfr. tra le altre, di recente, Cass. civ. 11732/2024 e Cass. civ. 6589/2023, ove è stato ribadito che neppure un danno all'immagine e alla reputazione può dirsi sussistente “in
11 re ipsa”, a fronte di un'asserita illegittima segnalazione in Centrale Rischi, dovendo essere lo stesso
“…allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”; nello stesso senso, si v. inoltre già Cass. civ. 7594/2018, nonché Cass. civ. 20885/2019, la quale pure ha confermato le statuizioni rese in quella fattispecie dal giudice di merito che “…pur avendo accertato la sussistenza del presupposto della illegittimità di una parte del comportamento attribuito alla ha escluso la sussistenza dell'ulteriore CP_4 elemento fondante della pretesa risarcitoria costituito dal danno”, sul rilievo che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre «danno conseguenza», alla luce della più ampia ricostruzione operata dalla fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n.26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento…”).
Ebbene, con riferimento al caso in disamina, risulta di tutta evidenza che alcun danno in concreto è stato comunque dedotto, prima ancora che dimostrato, da parte dei Parte_3 in relazione alla (non meglio precisata) segnalazione presso la Centrale Rischi che sarebbe stata effettuata dalla a seguito del mancato pagamento del residuo dovutole per il Controparte_4 finanziamento che occupa, essendosi gli stessi limitati a sostenere, in maniera del tutto generica e astratta, che a una simile segnalazione sarebbero seguite “…ulteriori ripercussioni negative, in ordine alla possibilità di chiedere altri prestiti e/o mutui, ovvero poter rateizzare qualsiasi tipo di altro acquisto necessario (es. autovettura)…”, prestiti, mutui o altre forme di finanziamento che non è chiaro però (in difetto di alcuna allegazione effettuata dagli onerati) se siano stati concretamente richiesti dai medesimi e, se sì, a quale istituto ANrio o altro soggetto abilitato e in quali circostanze e tempistiche, e se siano stati a loro denegati, effettivamente, in ragione dell'anzidetta segnalazione, rimasta essa stessa del tutto indefinita - si è detto - nel suo oggetto e nella relativa durata.
Né è a dirsi diversamente in relazione all'ulteriore pregiudizio lamentato dagli attori per l'incremento che il loro debito avrebbe subìto, tenuto conto che anche sul punto le loro allegazioni si sono arrestate a prospettazioni del tutto indefinite e, per la verità, anche intrinsecamente contraddittorie là dove hanno richiamato ulteriori rapporti, diversi da quello di cui qui si discute. Come si dirà anche nel prosieguo nell'esaminare l'ulteriore domanda diretta ad ottenere il pagamento da parte della di una somma per le “criticità” che il rapporto di Controparte_4 finanziamento avrebbe presentato, “in primis… il superamento del tasso soglia”, non può non osservarsi, infatti, che la missiva della del 03.06.2013, richiamata e depositata Controparte_4 dai in allegato all'atto di citazione, ove la AN ha contestato il loro Parte_3 inadempimento e comunicato l'applicazione di un tasso di mora nominale del 20,337% (effettivo del 21,941%) a far data dal 06.05.2013, risulta in realtà relativa a una “apertura di credito” identificata con il n. 52692106 e a uno sconfinamento maturato dagli attori rispetto a tale affidamento sul conto corrente a loro intestato, di guisa che è da escludere (se non altro in difetto di ulteriori allegazioni, prima ancora che di prove, offerte dagli onerati) che la stessa possa rilevare con riferimento al finanziamento n. 1503117, relativamente al quale i Parte_3 hanno sostenuto, in questa sede, di avere sottoscritto la polizza assicurativa di cui si è già detto e lamentato, per quel che qui interessa, la mancata osservanza da parte della convenuta contumace dei suoi doveri informativi e di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del rapporto (cfr. doc. 6 fasc. attoreo). Il documento in parola nulla prova, pertanto, in merito all'asserito incremento che il debito afferente tale finanziamento avrebbe subìto - secondo le doglianze attoree - per il contegno inadempiente addebitato alla , valendo lo stesso a far emergere, piuttosto, Controparte_4
l'esistenza di una molteplicità di rapporti in essere tra tale istituto e i anche diversi Parte_3
e ulteriori rispetto a quello oggetto dell'odierno contendere. E d'altro canto, posta tale risultanza,
12 vi è da osservare che anche la successiva missiva indicata e depositata dagli attori, a loro inviata in data 07.04.2020 dalla nq. cessionaria del credito, non reca, in verità, alcun Controparte_8 chiaro e univoco riferimento al finanziamento anzidetto, essendo riferita a una debitoria di € 31.406,31 complessivi maturata per una pratica ivi individuata con un numero ancora diverso (NDG 6750483513000), non potendo ritenersi dimostrato, dunque, neppure che una simile esposizione sia in effetti riconducibile, in tutto o in parte, al suindicato rapporto di prestito n. 1503117, in assenza di alcun mezzo istruttorio offerto, anche qui, dagli attori, idoneo ad avvalorare i loro assunti (cfr. doc. 17 fasc. attoreo). Ed ancora, non sono stati in alcun modo allegati, prima ancora che dimostrati, ulteriori, concreti ed effettivi pregiudizi derivati ai dal mancato riscontro fornito dalla Parte_3 [...]
alle richieste di ricevere copia della documentazione contrattuale relativa al finanziamento CP_4
n. 1503117, da loro incolpevolmente smarrita, e/o quella inerente l'esecuzione del rapporto (quest'ultima riferita, peraltro, non al finanziamento che occupa, ma a un distinto rapporto di conto corrente: cfr. doc. 11 fasc. attoreo), e ciò sebbene la domanda che si va esaminando abbia avuto ad oggetto il risarcimento di danni asseritamente conseguiti agli inadempimenti ascritti alla AN in termini di omessa informazione e di violazione del dovere di correttezza e buona fede, inadempimenti che - come si è già anticipato - non valgono affatto, da sé soli, a fondare una simile pretesa risarcitoria, essendo necessario a tale fine non solo che la controparte abbia posto in essere una o più inadempienze, ma che da queste ultime siano, per l'appunto, conseguiti dei danni concretamente sofferti dai pretesi danneggiati, idonei a giustificare il ristoro da loro richiesto, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Né a tal proposito avrebbe potuto darsi seguito, del resto, alla richiesta degli attori di espletamento di una “CTU tecnico-contabile per quantificare tutti i danni subiti…”, richiesta che è stata dunque denegata, con statuizione che qui si conferma, tenuto conto che è ben noto che “…è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio… non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze… deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. tra le molte, Cass. civ. 26048/2023).
Ed infine, per quel che attiene la richiesta formulata in via gradata dai di Parte_3 liquidare il danno da loro domandato quantomeno “in via equitativa”, occorre richiamare i limiti ai quali soggiace l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il quale non può supplire, parimenti, al mancato assolvimento da parte dell'onerato di quanto quest'ultimo avrebbe potuto e dovuto allegare e dimostrare, onere che, nella specie, non è stato invece soddisfatto, per quanto detto, ad opera degli attori (cfr. tra le molte, già Cass. civ. 20889/2016, secondo cui la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. “…presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre”). Considerato quanto sin qui esposto, la domanda risarcitoria proposta e coltivata dai nei confronti della dev'essere, pertanto, conclusivamente Parte_3 Controparte_4 disattesa, essendo mancata la dovuta specifica allegazione e, comunque, la necessaria
13 dimostrazione da parte degli attori onerati dell'esistenza di danni da loro riportati quale conseguenza eziologicamente riconducibile agli inadempimenti addebitati a tale convenuta. Non può avere, inoltre, miglior sorte l'ulteriore domanda dei diretta ad Parte_3 ottenere la condanna della convenuta contumace al pagamento di una somma per le “criticità” che il rapporto di finanziamento n. 1503117 avrebbe presentato, “in primis… il superamento del tasso soglia”.
Invero, in punto di diritto, occorre rammentare che, nel caso in cui il finanziato intenda lamentare l'asserita nullità delle clausole contenute nel contratto da lui sottoscritto con la AN, è onere del medesimo allegare, anzitutto, in maniera chiara e specifica, le ragioni sottese a una simile contestazione, dovendo lo stesso dedurre, in modo puntuale e circostanziato, perché vi sarebbero state, nel singolo caso oggetto d'esame, una o più violazioni ad opera dell'istituto di credito, quale, in particolare, l'inosservanza del divieto d'usura (cfr. tra le altre, Cass. civ. 8883/2020, che ha evidenziato, in particolare, che “…per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio …una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ.”, rimarcando, dunque, che l'attore non è affatto esonerato, neppure in tale ambito, dalla “prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”).
Non sono sufficienti, invece, prospettazioni meramente astratte, affidate al solo richiamo di norme e precedenti giurisprudenziali, così come non valgono, parimenti, ad assolvere l'onere suindicato doglianze di carattere generico, dirette a lamentare soltanto una “eccessività” di interessi e spese previste a carico del finanziato nel rapporto da lui instaurato con la AN, o comunque allegazioni che non indichino quali e per quali ragioni determinate pattuizioni debbano considerarsi viziate da nullità in quanto eccedenti, per esempio, i tassi soglia desumibili dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia, in uno alle somme concretamente pagate ogni anno a titolo di interessi, in rapporto al capitale preso a prestito.
Posto l'assolvimento dell'onere di un'adeguata allegazione gravante sul finanziato che agisca giudizialmente nei confronti della AN al fine di sentire accertata l'invalidità di una o più clausole contrattuali o, comunque, dichiarato il carattere indebito di uno o più addebiti conteggiati a suo carico da quest'ultima e di ottenerne la condanna alla restituzione di quanto ingiustificatamente versatole, è poi sempre il predetto ad essere onerato di suffragare i propri assunti sul piano probatorio, dimostrando sia i pagamenti effettuati, sia la mancanza, rispetto agli stessi, di una valida causa debendi, di guisa che la mancanza di sufficienti prove fornite o acquisite a tal riguardo non può che ripercuotersi, comunque, sul medesimo (arg. tra le altre, Cass. civ. 37800/2022).
Orbene, ciò detto, osserva il giudicante, con riferimento alla presente fattispecie, che alcuna concreta “criticità” è stata (anche solo) individuata dai in relazione al Parte_3 rapporto di finanziamento n. 1503117, né nell'ambito dell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. (e così anche nei successivi scritti difensivi), fatta eccezione per quella afferente l'asserito superamento del tasso soglia d'usura, talché è certamente da escludere, anzitutto, che possa essere operata in questa sede una qualche valutazione in merito a violazioni diverse da quest'ultima, in difetto di una qualche effettiva contestazione avanzata sul punto dagli onerati.
Inoltre, per quel che attiene la doglianza avanzata dagli attori a proposito della pretesa inosservanza da parte della del divieto d'usura, si è anticipato che la stessa risulta Controparte_4 fondata unicamente sul richiamo a una missiva inviata da quest'ultima recante l'indicazione dell'applicazione che, dal giugno 2013, avrebbe effettuato di un tasso di mora nominale del 20,337%, effettivo del 21,941%, missiva che, tuttavia, non è affatto relativa al finanziamento
14 oggetto dell'odierno giudizio, poiché riferita, a ben guardare, a tutt'altro rapporto, ovverosia alla “Apertura di Credito n. 03693/0000/52692106” e relativo “sconfinamento” (cfr. doc. 6 cit. fasc. attoreo).
Di contro, per quel che concerne il finanziamento n. 1503117, risulta per tabulas che i tassi concordati in occasione dell'instaurazione del rapporto non abbiano ecceduto la soglia d'usura ratione temporis applicabile, tenuto conto sia del TAN previsto per gli interessi corrispettivi del 7,00%, rilevante anche per la mora in difetto di contrarie allegazioni e prove offerte dagli onerati, ai sensi dell'art. 12241 c.c., sia del TAEG/ISC del 7,226% (pacificamente comprensivo anche del costo derivante dalla periodicità del pagamento degli interessi), tasso quest'ultimo non superiore, evidentemente, alla soglia d'usura risultante dal DM 21.09.2005, relativo alle rilevazioni trimestrali ai fini dell'art. 2 L. 108/1996, per il periodo dal 01.10.2005 al 31.12.2005, durante il quale è stato sottoscritto il contratto di finanziamento, da cui risulta una soglia pari al 14,40% per la categoria delle operazioni dei “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” (cfr. doc. 19 cit. fasc. attoreo).
E d'altra parte, a fronte di tale risultanza, emergente dalle stesse produzioni documentali attoree, alcuna ulteriore, concreta e circostanziata deduzione, prima che ancora che alcuna prova, è stata offerta dai anche solo in merito all'ammontare che questi ultimi hanno Parte_3 sostenuto di avere versato alla AN, onde suffragare il loro astratto e generico assunto a proposito dell'avvenuta applicazione da parte della di interessi in contrasto con il divieto Controparte_4
d'usura e la loro conseguente pretesa di una condanna di quest'ultima al pagamento di quanto indebitamente addebitato in violazione di tale divieto, di certo non bastando, a tal proposito, la sola indicazione di un importo versato a titolo di “interessi” nel corso dell'anno 2009 di € 2.728,51 (quale quello di cui al resoconto sub doc. 20 fasc. attoreo).
Anche sul punto, non può poi darsi rilevanza, ad avviso del giudicante, alla mancata esibizione da parte della convenuta contumace della documentazione contrattuale inerente il finanziamento, oggetto dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in data 04.11.21, e ciò in quanto tale inottemperanza non vale evidentemente, nel caso in disamina, a suffragare, da sé sola, gli assunti attori in merito all'inosservanza delle soglie d'usura - inosservanza smentita, tanto più, dalle stesse produzioni effettuate dai - e tantomeno avrebbe potuto Parte_3 darsi ingresso, pure qui, alla CTU contabile richiesta da questi ultimi, atteso che la consulenza tecnica non costituisce, come detto, un mezzo di prova in senso proprio e che, per la verità, non si vede quale oggetto la stessa avrebbe potuto avere nella specie, in assenza - lo si ripete - di alcun supporto probatorio (e, prima ancora, assertivo) offerto dagli onerati a proposito dei pagamenti effettuati a titolo di interessi e al cospetto di un debito residuo, in tesi ancora richiesto dalla AN o dalla sua cessionaria, che gli stessi hanno preteso di ricavare da missive che non risultano riferibili al finanziamento di cui si tratta.
Anche la domanda dei volta ad ottenere la condanna della Parte_3 Controparte_4 al pagamento di una somma per l'asserito avvenuto superamento del tasso soglia d'usura deve essere, quindi, senz'altro rigettata.
Resta, da ultimo, la domanda proposta e coltivata anche in sede conclusiva dagli attori di condanna della convenuta contumace “al pagamento dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata”, sul rilievo che tale convenuta non è comparsa all'incontro innanzi al mediatore “senza giustificato motivo”, ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.
In proposito, deve peraltro osservarsi, in primo luogo, che l'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010, implicitamente richiamato, a ben vedere, dai a fondamento di tale loro domanda, Parte_3 nel testo ratione temporis applicabile al presente caso in virtù della data in cui è documentato si sia
15 svolto il tentativo di mediazione (cfr. doc. 16 fasc. attoreo), non ha contemplato, per la verità, un pagamento che possa essere disposto in favore della parte attrice, là dove ha previsto, in ipotesi di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, che il giudice, oltre a poter desumere da tale contegno un argomento di prova ex art. 1162 c.p.c., deve anche condannare “…la parte costituita…, nei casi previsti dall'articolo 5, …al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”, essendo appunto l'Erario l'unico beneficiario della sanzione ivi indicata.
In ogni caso, anche tenuto della disamina che si impone ex officio a questo G.U., proprio in virtù di quanto appena evidenziato, in merito all'esistenza delle condizioni per l'applicazione di tale sanzione, deve poi anche osservarsi che quest'ultima è stata testualmente prevista a carico della sola “…parte costituita, che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo”, e con riferimento al caso in esame, prescindendo da ogni ulteriore considerazione, è dirimente osservare che la non si è costituita in giudizio, il che Controparte_4 conduce già di per sé a far escludere che sussistano i presupposti ai quali l'anzidetta disposizione ha subordinato l'irrogazione della sanzione.
Ed infine, ove gli attori abbiano inteso, in realtà, richiamare la disposizione suindicata al fine di suffragare una loro pretesa al pagamento di un importo da parte della in Controparte_4 virtù del diverso istituto di cui all'art. 96 c.p.c., non può non rilevarsi che è ben noto che la cd. responsabilità processuale aggravata presuppone, per la sua configurabilità, la soccombenza della parte nei cui confronti la stessa viene invocata, sicché, tenuto conto dell'infondatezza delle domande svolte dagli attori verso tale convenuta, ne consegue l'esclusione della debenza in favore di questi ultimi di una somma a carico della anche alla stregua dell'art. 96 cit. Controparte_4
In virtù di quanto precede, le domande proposte dai verso la Parte_3 [...]
devono essere, quindi, integralmente rigettate. CP_4
Stante la contumacia della , non vi è luogo infine per una condanna degli Controparte_4 attori al rimborso delle spese processuali in favore di quest'ultima, mentre quelle sostenute dai predetti in relazione alle domande proposte verso tale convenuta devono ritenersi irripetibili, considerata la loro soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Contro
Nei rapporti tra i e la le spese di lite devono essere invece Parte_3 integralmente compensate, considerata la richiesta congiuntamente avanzata in tal senso da tali parti nei loro reciproci rapporti, a fronte della relativa rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alle domande proposte da e Parte_1
nei confronti della , ai sensi dell'art. 306 Parte_2 Controparte_2
c.p.c., stante la rinuncia agli atti manifestata dai primi e accettata dalla seconda, con compensazione delle spese processuali tra tali parti così come da loro concorde richiesta;
- Respinge integralmente le domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della convenuta Controparte_4
- Nulla sulla spese processuali nei confronti della stante la sua contumacia. Controparte_4
Così deciso in Velletri in data 10.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
16
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3587/2020 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.07.2024 e comunicata alle parti il 31.07.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile),
tra
(CF. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, anche in via disgiunta, dagli avv.ti C.F._2
Domenicangelo Strippoli e Cataldo Strippoli ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, presso lo studio legale PO & Associati”, come in atti;
parte attrice e
CF. - P.IVA. ), non costituita;
Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
parte convenuta contumace e
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Napoli, Viale Augusto n. 162, come in atti;
parte convenuta Oggetto: contratti ANri. Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (per gli attori: “…stante la rinuncia nei confronti di precisa come di seguito le conclusioni nei soli confronti della Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri, contrariis reiectis: In via preliminare:
1. Controparte_3 accertare dichiarare che la ha "senza giustificato motivo" disertato l'incontro di mediazione Controparte_4
e, per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 96 c.p.c., condannare la suddetta, al pagamento dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata;
Nel merito:
2. accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento della
[...] per la palese violazione delle regole della trasparenza, della corretta gestione del credito e dei canoni di Controparte_4 correttezza e buona fede che devono presiedere l'intero svolgimento del rapporto contrattuale, nel caso di specie il contratto di finanziamento n° 1503117 (rif. posizione n° 60126119), nei confronti dei clienti - IG.ri e per tutte Parte_1 Pt_2 le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 sofferti dai sig.ri e quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento contrattuale, che Parte_1 Pt_2
1 si quantificano in complessivi € 50.000,00, ovvero nella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU, ovvero, in estremo subordine, in via equitativa;
3. accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento in questione presenta delle criticità, “in primis” il superamento del tasso soglia, e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma che Controparte_4 verrà determinata in corso di giudizio, anche a seguito delle successive risultanze istruttorie, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il maggior danno subito dagli odierni attori, ai sensi dell'art. 1224 c.c., da quantificarsi anche in via equitativa, in ogni caso, condannare, la convenuta alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria, sin da ora: …ordinare a
[...] ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio del contratto di finanziamento n° 1503117 (rif. posizione Controparte_4 n° 60126119), con annessa polizza, stipulato dagli attori;
ammettere CTU tecnico-contabile per quantificare tutti i danni subiti dagli attori, anche in relazione alle criticità del contratto per l'illegittimo superamento dei tassi soglia da parte della AN , con espressa riserva di nominare proprio consulente di parte entro l'inizio delle operazioni Controparte_3 peritali. Si chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c.”; per la convenuta : “…preso atto della rinuncia agli atti del giudizio RG n. Controparte_5
3587/2020, notificato allo scrivente nella qualità sopra indicata, da parte del procuratore degli istanti, i quali esplicitavano la volontà di proseguire il giudizio nei soli confronti della rinunciando, dunque, Controparte_6 agli atti nei confronti della , già e attesa l'accettazione ai Controparte_5 Controparte_7 sensi dell'art. 306 cpc fatta pervenire a mezzo pec dalla scrivente difesa, con le presenti note di trattazione chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia pronunciare l'estromissione della , già Controparte_5 [...]
dal giudizio de quo”). Controparte_7
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.07.2020, e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio la (nel prosieguo anche soltanto “
[...] Controparte_4 [...] Contro
”, per brevità) e la (da ora in avanti solo “ ), CP_4 Controparte_2 chiedendo: “In via preliminare:
1. accertare dichiarare che la e la Compagnia Controparte_4 assicurativa hanno "senza giustificato motivo" disertato l'incontro di mediazione e, per Controparte_7
l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 96 c.p.c., condannare le suddette, anche in solido tra loro, al pagamento dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata;
Nel merito:
2. accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento della per la palese violazione delle regole della Controparte_4 trasparenza, della corretta gestione del credito e dei canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere l'intero svolgimento del rapporto contrattuale, nel caso di specie il contratto di finanziamento n° 1503117 (rif. posizione n° 60126119), nei confronti dei clienti - sigg.ri e per tutte le ragioni esposte in Parte_1 Pt_2 narrativa, e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni sofferti dai Controparte_4 sigg.ri e quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento contrattuale, che Parte_1 Pt_2 si quantificano in complessivi € 50.000,00, ovvero nella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU, ovvero, in estremo subordine, in via equitativa;
3. accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento in questione presenta delle criticità, “in primis” il superamento del tasso soglia, e, per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento della somma che verrà determinata in corso di giudizio, anche a seguito delle Controparte_4 successive risultanze istruttorie, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, ivi compreso il maggior danno subito dagli odierni attori, ai sensi dell'art. 1224 c.c., da quantificarsi anche in via equitativa;
4. accertare e dichiarare il diritto del sig. all'indennizzo della Compagnia Pt_2 CP_7 in virtù della stipula della polizza per la perdita d'impiego abbinata al finanziamento n° 1503117,
[...]
e, per l'effetto, condannare a manlevare i suoi assicurati dal pagamento del debito residuo Controparte_7 relativo al finanziamento in questione;
5. in ogni caso, condannare, anche in solido tra loro, le convenute alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A fondamento di tali domande, gli attori hanno sostenuto, in sintesi:
2 - che è stato da loro sottoscritto con la un contratto di finanziamento Controparte_4 identificato con il n. 1503117 (n. posizione 60126119), il cui documento è stato poi involontariamente smarrito dagli attori, talché prima dell'introduzione del presente giudizio è stato da loro inutilmente richiesto alla AN di avere copia dello stesso e la sua mancata produzione in questa sede “non dovrà, in alcun modo, pregiudicare le loro ragioni”; con tale contratto è stata prevista, in particolare, l'erogazione a favore dei di un prestito dell'importo di € 62.400,00, da rimborsare Parte_3 in n. 96 rate mensili, con un'annessa polizza assicurativa contro il “rischio perdita di impiego” dei contraenti assicurati e pagamento del debito residuo che avrebbe dovuto essere effettuato, pertanto, alla AN, in caso di verificazione dell'evento dedotto in polizza, da parte dell'assicuratore;
- che, durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento, l ha ricevuto in data Pt_2
10.12.2010 una lettera di risoluzione del rapporto lavorativo da parte del suo datore di lavoro, la Sielte S.p.a., ed è stato collocato in mobilità, come da verbale di conciliazione sottoscritto il 04.02.2011; preoccupato del repentino mutamento delle sue condizioni economiche, il predetto si è dunque recato presso la filiale dell'istituto ANrio sita in Pomezia, alla via del Mare n. 7, per chiedere una soluzione del problema o proporre una rinegoziazione del prestito, ma in tale occasione alcuna informazione utile è stata a lui fornita dalla AN, né è stato fatto alcun cenno da quest'ultima della possibilità di attivare la polizza assicurativa e del nome dell'impresa d'assicurazione, di cui non è stata fornita la “documentazione necessaria”;
- che, in ogni caso, il pagamento delle rate di rimborso del prestito è stato effettuato dai anche successivamente al suddetto evento e sino al 31.03.2012, allorquando anche Parte_3 la ha poi subìto un “drastico calo del suo stipendio a casa della nota crisi economica dell'Istituto”, Parte_1 il San Raffaele, presso il quale la stessa è infermiera dipendente;
a tale data erano state pagate, in particolare, n. 75 rate, oltre a un acconto della rata n. 76, con un debito residuo pari a € 16.015,94, come da ricevuta fornita dalla stessa AN;
- che la , nonostante fosse a conoscenza dell'esistenza della predetta polizza Controparte_4 abbinata al finanziamento, anziché avvalersi della copertura assicurativa, ha peraltro continuato, successivamente, a richiedere indebitamente il pagamento delle rate dovute agli attori e tantomeno è stato da lei dato seguito alla richiesta degli stessi di raggiungere una soluzione bonaria;
inoltre, ottenuto dalla AN il nominativo dell'assicurazione, quest'ultima ha poi riscontrato la richiesta dell dapprima eccependo strumentalmente la prescrizione del suo diritto all'indennizzo Pt_2 assicurativo in virtù del preteso decorso di oltre due anni dall'evento della perdita del suo impiego, eccezione da considerare, tuttavia, infondata avendo l'attore continuato a versare le rate del prestito sino al 31.10.2011, seppur in mobilità, e potendo iniziare a decorrere, pertanto, il termine biennale di prescrizione del diritto all'indennizzo soltanto dal 30.11.2011, e nel seguito ha sostenuto anche l'asserita estraneità dell alla copertura assicurativa;
Pt_2
- che la AN ha frattanto comunicato, altresì, con missiva del 03.06.2013, lo “sconfinamento conseguente a revoca del rapporto di apertura di credito n. 03693/0000/52692106”, e rappresentato che avrebbe applicato, a decorrere dal 06.05.2013, un tasso moratorio al 20,337% e un tasso effettivo annuo del 21,941%, tuttavia eccedenti il tasso soglia, e successivamente, incurante delle contestazioni sollevate dall ha “passato” la posizione al “recupero crediti”, notiziando gli Pt_2 attori di avere provveduto alla loro segnalazione alla Centrale Rischi;
- che l ha poi nuovamente contestato alla AN, come già fatto in precedenza, che il Pt_2 nominativo dell'assicurazione gli era stato comunicato con ritardo e che non era stato mai fornito riscontro alle istanze finalizzate ad ottenere un componimento bonario, né alla richiesta di ricevere la documentazione relativa al finanziamento e all'assicurazione e, ciò nonostante, in data 12.03.2018, la ha intimato agli attori di procedere al pagamento del saldo ancora Controparte_4 dovutole e relativi interessi di mora;
quindi, il successivo 13.04.2018, è stata inviata alla AN
3 un'ulteriore missiva, rimasta priva di riscontri, con la quale è stato lamentato che la stessa non ha trasmesso la documentazione e ha applicato un tasso di mora non legittimo, con richiesta di ricevere un estratto conto finale analitico, e in data 10.01.2020 gli attori hanno inviato, poi, alla
[...]
anche una formale istanza ai sensi dell'art. 119 TUB, onde ottenere copia di tutta la CP_4 documentazione inerente il finanziamento, ma da ultimo la AN ha ceduto il suo credito alla la quale ha incaricato a sua volta la per la relativa riscossione Controparte_8 Controparte_9 per un importo complessivo di € 31.406,31, “raddoppiato” rispetto all'originario importo residuo del prestito;
- che il contegno della AN si è posto, pertanto, in contrasto con le regole di trasparenza e di corretta gestione del credito e con i canoni di correttezza e buona fede, non avendo la stessa mai fornito all' alcuna informazione e la documentazione richiesta e non avendogli prospettato Pt_2 la possibilità di attivare la polizza a copertura della perdita d'impiego, sottoscritta unitamente al contratto di finanziamento, con ciò impedendo al predetto di far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo assicurativo, ed avendo poi anche segnalato gli attori alla Centrale Rischi, con conseguenti “ulteriori ripercussioni negative” a loro carico, “…in ordine alla possibilità di chiedere altri prestiti e/o mutui, ovvero poter rateizzare qualsiasi tipo di altro acquisto necessario (es. autovettura)… Nella vicenda in questione, dunque, le condotte perpetrate da di mancata informazione e CP_4 Controparte_4 mancata consegna di copia del contratto di finanziamento - con abbinata la polizza assicurativa - ai sigg.ri e fondano chiaramente una responsabilità contrattuale poiché con tali condotte omissive Parte_1 Pt_2 hanno impedito alle controparti di determinarsi liberamente e tempestivamente nell'esercizio di un diritto contrattualmente previsto e, in ogni caso, hanno provocato un danno”;
- che a tanto si aggiunge, inoltre, l'avvenuta applicazione da parte della di Controparte_4 interessi di mora al tasso del 20,337% e un tasso effettivo annuo del 21,941% a decorrere dal 06.05.13, eccedenti la soglia d'usura, “con conseguente ulteriore danno e pregiudizio per gli odierni attori”;
- che, altresì, per quel che attiene la compagnia assicurativa, la stessa ha opposto un ingiustificato rifiuto ad indennizzare l'evento assicurato occorso all il 10.12.2010, Pt_2 sostenendo infondatamente che il diritto all'indennizzo si sarebbe prescritto e determinando
“conseguenze gravissime in ordine all'insoluto accumulato ed alla contestuale segnalazione dell'insoluto alla Centrale Rischi”, donde anche il diritto degli attori verso l'impresa d'assicurazione “…ad essere indennizzati del pagamento del debito residuo del finanziamento in questione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”. Contro
Si è costituita in giudizio in data 12.02.2021 la sola mentre è rimasta contumace la
. Controparte_4 Contro
Nella sua comparsa di costituzione, la a sostenuto, in estrema sintesi:
- in via pregiudiziale, il suo difetto di “legittimazione passiva”, per la carenza di titolarità del rapporto assicurativo invocato da parte attrice, la quale è incorsa in errore nell'individuare il soggetto che avrebbe prestato la copertura, in realtà non individuabile nella società convenuta, come anche dimostrato dalle produzioni effettuate in allegato all'atto di citazione dai Parte_4
[...]
- in via gradata, l'avvenuta estinzione per prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. di ogni diritto invocato dagli attori inerente la polizza assicurativa, considerato che il sinistro al quale gli stessi hanno fatto riferimento nel loro atto di citazione sarebbe risalente al 10-31.12.2010 e che alcun atto interruttivo del termine prescrizionale è stato mai inviato alla prima della missiva CP_7 Contro del 23.04.13 e, quanto alla prima dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- che l'atto di citazione è poi viziato da nullità, poiché l'avversa domanda è del tutto generica;
- che non è provato, inoltre, il diritto all'indennizzo assicurativo, considerato che ciò presupporrebbe la produzione del contratto di assicurazione, che costituisce il titolo sulla base del
4 quale viene fatto valere tale diritto, peraltro da assoggettare, poi, anche ai minimi e i massimi assicurati;
Contro
- che, altresì, non è dato in realtà comprendere neppure se l'azione esercitata verso la abbia effettivamente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo o un risarcimento del danno, indennizzo e risarcimento che, d'altro canto, non possono essere tra loro cumulati, ed è comunque sconosciuto, in relazione alla pretesa risarcitoria attorea, quale sarebbe stato il criterio utilizzato per pervenire a una richiesta di danni patrimoniali dell'ammontare indicato in citazione;
- che le avverse produzioni documentali devono intendersi, infine, contestate ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., in quanto esibite in copia “sine fede, o comunque priva del valore di certificazione”. Contro
Queste le conclusioni originariamente rassegnate, quindi, dalla nella sua comparsa:
“In via pregiudiziale:
1. dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 attesa la riconducibilità della polizza azionata ad altra consorella, per tutti i motivi precisati in comparsa;
2. per l'effetto di quanto precede, estromettere dal presente giudizio la attesa Controparte_2 la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio e della relativa obbligazione risarcitoria, con ogni conseguenza di legge in merito al regime delle spese processuali;
…Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Velletri ritenga di soprassedere alla richiesta declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente, circostanza assolutamente dirimente del presente giudizio… 3. dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo invocato, rigettando la domanda proposta nei confronti della per violazione del disposto di cui agli artt. 2952 e 2935 cod. civ., per i motivi esposti CP_10 in atti;
4. dichiarare nullo l'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
5. nella denegata ipotesi in cui controparte dimostri la presenza del titolo in forza del quale ha evocato in giudizio accertare il limite di CP_10 esposizione della Compagnia fino alla concorrenza del massimale prestato in polizza, oltre al limite di franchigia come pattuito contrattualmente;
6. dichiararsi la improcedibilità della domanda per omessa, contraddittoria ed imprecisa qualificazione giuridica della stessa;
7. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Così radicatosi il contraddittorio e dichiarata alla prima udienza del 18.02.2021 la contumacia della , sono stati poi assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 1836 c.p.c. e nel Controparte_4 primo di tali termini i hanno depositato una memoria nella quale hanno lamentato Parte_3 Contro la tardività della costituzione della con la conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione da questa sollevata. Hanno inoltre sostenuto gli attori che tale eccezione è comunque infondata nel merito e che analogamente lo è quella di carenza di “legittimazione passiva”, afferendo Contro le deduzioni svolte al riguardo dalla a vicende “interne” alla compagine societaria e trovando, in realtà, conferma la sua legittimazione nella documentazione versata in atti, nonché l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, considerato, quanto a quest'ultima, che “…emerge per tabulas che gli attori, nel proprio atto introduttivo, hanno puntualmente delineato i fatti costitutivi alla base delle proprie pretese, sì da esplicitare le azioni che sono state proposte, e, pertanto, specificando senza alcuna incertezza, il petitum e causa petendi delle spiegate domande. In particolare, l'azione di risarcimento danni proposta nei confronti di è volta a far accertare il comportamento scorretto e poco trasparente della Controparte_4 nei confronti dei propri Clienti… Tale grave inadempimento contrattuale, da parte della ha CP_4 CP_4 provocato molteplici danni agli odierni attori, tra i quali: 1) l'impossibilità di comunicare tempestivamente l'evento “perdita di impiego” all'Assicurazione sottoscritta in abbinamento al finanziamento in questione;
2) l'essere stati illegittimamente segnalati alla Centrale rischi;
3) l'essersi visti raddoppiare l'importo dovuto per il saldo delle rate scadute, anche a causa dell'intervenuta cessione del relativo credito da parte della CP_4 nonostante quest'ultima fosse pienamente a conoscenza delle contestazioni esistenti a suo carico…”, mentre Contro nei confronti della non è stata proposta un'azione risarcitoria, bensì un'azione volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo in virtù della polizza a copertura del rischio “perdita di impiego”, per un importo corrispondente alle rate del finanziamento rimaste impagate e sulle quali sono maturati interessi, per € 31.406,31 complessivi, quale pretesa distinta, che trova il suo
5 fondamento in altro titolo contrattuale e che non è inconciliabile con quella avente ad oggetto il risarcimento richiesto alla . Contestate dai anche le deduzioni della Controparte_4 Parte_3 Contro in merito alla mancata produzione della polizza assicurativa, di cui mai è stata eccepita l'inesistenza in sede stragiudiziale, e l'eccezione di disconoscimento dei documenti da loro prodotti in copia, poiché del tutto generica, gli stessi hanno insistito, quindi, anche nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel loro atto di citazione, integrate con la richiesta “…in via preliminare …che venga dichiarata: - l'inammissibilità e/o l'infondatezza Contr dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta (già , Controparte_7 per assenza dei presupposti;
- nonché, il rigetto delle eccezioni di prescrizione del diritto all'indennizzo e di nullità dell'atto di citazione per asseriti vizi della cd. “editio actionis” di cui all'art. 163 comma 3 nn.
3-5 Contr c.p.c., sollevate dalla convenuta (già , in quanto la “tardiva costituzione” della Controparte_7 convenuta implica le decadenze insanabili di legge ex art. 167 co. 2 c.p.c.”. Contro
Anche la ha depositato, inoltre, una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., nella quale ha richiamato e ulteriormente argomentato la propria estraneità al rapporto assicurativo indicato dagli attori e richiesto, dunque, la propria “estromissione” dal giudizio, per il resto riportandosi a quanto già dedotto nella sua comparsa di risposta e alle conclusioni ivi rassegnate.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle parti costituite e con l'accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta dai nei Parte_3 confronti della convenuta contumace , avente ad oggetto il contratto di Controparte_4 finanziamento e la polizza assicurativa allo stesso correlata, esibizione che, tuttavia, non è stata poi effettuata da tale convenuta, pur a fronte della notificazione alla stessa da parte degli attori dell'ordinanza istruttoria del 04.11.2021, recante l'ordine di esibizione, in data 16.12.2021.
Nelle more della fase istruttoria, a seguito di un rinvio del procedimento per fini conciliativi, è stata presentata, poi, una rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. da parte dei Parte_3 Contro relativamente alle domande proposte nei confronti della rinuncia che è stata accettata da quest'ultima con nota depositata per l'udienza del 13.10.2022.
Quindi, disattesa la richiesta coltivata dai di espletamento di “CTU Parte_3 estimativa e/o contabile per quantificare tutti i danni subiti e subendi dagli attori a causa del dedotto inadempimento della Banca, oltre che in riferimento alle criticità del contratto di finanziamento de quo per l'illegittimo superamento dei tassi soglia”, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con riserva di adottare in tale sede anche ogni provvedimento conseguente all'anzidetta rinuncia Contro agli atti relativamente al rapporto processuale tra gli attori e la convenuta e per tali incombenti è stata da ultimo disposta, a fronte di istanza avanzata in tal senso dagli attori, la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta nel termine assegnato e precisate nelle stesse le loro rispettive conclusioni (così come già richiamate in epigrafe), il giudizio è stato infine trattenuto in decisione con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.07.2024, con la quale sono stati assegnati ai contendenti i termini come richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi presentati dalle parti costituite, la causa viene dunque decisa come segue.
Orbene, in primo luogo, relativamente al rapporto processuale tra i da Parte_3 Contro un lato, e la dall'altro lato, deve essere senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., avendo i primi manifestato la loro volontà di rinunciare agli atti nei confronti di tale convenuta (come da rinuncia già depositata per l'udienza del 13.10.2022, sottoscritta personalmente da entrambi gli attori, oltre che dal loro difensore munito di procura comprensiva anche del potere di conciliare e transigere la lite e di rinunciare agli atti del
6 Contro procedimento) ed essendo stata tale rinuncia accettata dalla (come da nota depositata per l'udienza del 13.10.22, a firma del difensore costituito per tale convenuta, anch'egli munito del potere di conciliare e transigere la lite e di rinunciare agli atti e accettare le altrui rinunce, conferitogli espressamente all'interno procura alle liti), per poi venire richiamata, da ultimo, anche nelle note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata in presenza per la precisazione delle conclusioni e nei loro scritti conclusivi, Contro ove sia gli attori, sia la convenuta hanno richiesto, inoltre, la compensazione delle spese processuali nei loro reciproci rapporti.
Con riferimento alle domande coltivate, invece, dai nei confronti Parte_3 dell'ulteriore convenuta , ritiene il decidente che le stesse si siano rivelate infondate Controparte_4
e debbano essere pertanto respinte, per i motivi che si vengono ad esporre.
Come si è anticipato in premessa, gli attori hanno esercitato in questa sede, nei confronti della convenuta rimasta contumace, anzitutto una pretesa risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro di asseriti pregiudizi da loro quantificati in € 50.000,00, in virtù della violazione che la stessa avrebbe perpetrato “…delle regole della trasparenza, della corretta gestione del credito e dei canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere l'intero svolgimento del rapporto contrattuale, nel caso di specie il contratto di finanziamento n° 1503117 (rif. posizione n° 60126119)…”. Sempre secondo i la Parte_3
si sarebbe resa, inoltre, responsabile, in relazione a tale rapporto di finanziamento, Controparte_4 del superamento del tasso soglia d'usura, oltre ad ulteriori “criticità” del medesimo rapporto, e sulla base di tanto è stata richiesta, quindi, anche una sua condanna al pagamento di una “somma che verrà determinata in corso di giudizio”, unitamente agli interessi e alla “rivalutazione monetaria”.
Per quel che attiene la prima di tali domande, non può non rilevarsi, però, che alcuna prova è stata fornita dagli attori, o comunque acquisita agli atti, a fondamento dell'asserita riconducibilità causale dei pregiudizi da loro lamentati al contegno inadempiente addebitato alla ed anche la stessa prospettazione in merito all'esistenza di danni patiti dai Controparte_4
si è rilevata, per la verità, del tutto generica e priva di elementi idonei, già solo Parte_3 sul piano assertivo, a far riconoscere la concreta sussistenza di uno o più pregiudizi suscettibili di giustificare il risarcimento da loro preteso.
Ed invero, in via generale, è d'uopo anzitutto rammentare che la nozione di “danno risarcibile” che è fatta propria dall'ordinamento non si identifica con la lesione che sia stata - in tesi - arrecata a una determinata situazione giuridica, dal momento che tale lesione costituisce, semmai, il presupposto per l'eventuale ricorrenza di un pregiudizio giuridicamente rilevante, riportato dall'interessato quale conseguenza della lesione e, come tale, suscettibile di un concreto ristoro, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Al fine di far valere una pretesa risarcitoria - sia nel caso in cui venga prospettata una violazione del divieto generale del neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c., sia nell'ipotesi in cui sia lamentata l'inottemperanza agli obblighi gravanti sulla controparte nell'ambito di un preesistente rapporto con la stessa instaurato, ai sensi dell'art. 1218 c.c. - il soggetto che si dica danneggiato è dunque onerato, come è noto, non soltanto di allegare di avere sofferto la lesione di un proprio diritto, ma anche di dedurre specificamente, e quindi poi anche di dimostrare, che per effetto di quest'ultima si sia verificata a suo carico una qualche concreta “perdita”, sia essa di natura patrimoniale o di altro tipo, che costituisca la conseguenza dell'illecito o dell'inadempimento ascritto alla controparte, perdita che, sola, può giustificare il riconoscimento di un ristoro per equivalente pecuniario, ai sensi dell'art. 1223 cit., tenuto conto della funzione non già puramente sanzionatoria, ma per l'appunto riparatoria, che il sistema della responsabilità civile attribuisce al rimedio del risarcimento del danno (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. 15350/2015).
7 In altri termini, il diritto al risarcimento del danno non ricorre senz'altro, in maniera
“automatica”, a fronte di un fatto illecito o di un inadempimento che pure sia stato accertato a carico del convenuto, atteso che “Pacificamente… va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso”, risultando imprescindibile, in tal senso, che venga effettuata, in primo luogo, dall'attore che si affermi danneggiato “una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato” (cfr. tra le più recenti, in questi termini, anche Cass. civ. 13536/2021, nonché già Cass. civ. 13328/2015, che pure ha ricordato che “…le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte …ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta…” e che “…una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere”).
Inoltre, anche ove venga invocata dal preteso danneggiato una responsabilità di natura contrattuale della sua controparte ai sensi dell'art. 1218 c.c., è altrettanto noto che incombe, pur sempre, sul medesimo l'onere di dedurre e comprovare l'esistenza del nesso causale tra la condotta della controparte inadempiente e il danno di cui lo stesso richieda a quest'ultima il risarcimento.
Infatti, se è vero che nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 1218 cit. il creditore dell'obbligazione asseritamente inadempiuta è esonerato dal provare la colpa del debitore, potendo limitarsi ad allegare (sia pure, necessariamente, in maniera concreta e specifica) l'inadempienza che quest'ultimo avrebbe posto in essere, nondimeno, resta comunque a carico del primo l'allegazione e la prova del nesso eziologico tra tale lamentata inadempienza e il danno specificamente prospettato, “…con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata” (cfr. tra le più recenti, con affermazioni di portata generale, Cass. civ. 20707/2023, che ha al riguardo ribadito, più in dettaglio, “…quanto da questa Corte più volte rammentato in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore-danneggiato ha l'onere… di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore e il danno di cui chiede il risarcimento…”, chiarendo che “…è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta… dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno…”, e ciò anche tenuto conto che “…il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 31/10/2001…, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art 2697 c.c.…”, con la conseguenza che “In ordine alla prova del nesso causale fra la condotta inadempiente dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore non può che valere, quindi, il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera colui che agisce in giudizio (il creditore) della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa…”; si v. inoltre, nel medesimo senso, già Cass. civ. 4009/2020, nonché Cass. civ. 28995/2017, la quale pure ha evidenziato, in via generale, che “…come è risaputo… ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
8 Sempre in linea di principio, giova ricordare, poi, che i principi che regolano la ripartizione dell'onere di allegazione e di prova non subiscono alcuna alterazione nell'eventualità in cui una parte rimanga contumace, stante che, nell'ambito dell'ordinamento processual-civilistico, non è attribuito alla scelta di una parte di non costituirsi in giudizio alcun “disvalore”, essendo la stessa trattata, piuttosto, come un contegno del tutto neutro, significativo di un mero “agnostico” disinteresse espresso dal soggetto che abbia ritenuto di rimanere contumace rispetto alle domande proposte nei suoi confronti dalla relativa controparte. L'attore che assuma di essere stato danneggiato da un determinato contegno tenuto dal convenuto resta, così, pur sempre onerato, anche a fronte della contumacia di quest'ultimo, di dedurre e dimostrare i fatti costitutivi del diritto da lui fatto valere ai sensi dell'art. 26971 c.c. e tantomeno potrà giovarsi, d'altro canto, dell'agevolazione probatoria prevista dall'art. 115 c.p.c., il quale consente di ritenere dimostrati i fatti addotti da una parte che l'altra parte non abbia specificamente contestato, atteso che il principio di cd. non contestazione trova applicazione, in coerenza con quanto appena evidenziato, nei soli confronti della “parte costituita”, mentre resta inoperante nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio (cfr. tra le altre, Cass. civ. S.U. 2951/2016). Ora, tanto premesso in punto di diritto, osserva il decidente, relativamente all'odierna fattispecie, che alcuna prova è stata anzitutto prodotta o richiesta dai onde Parte_3 suffragare il loro assunto di avere rappresentato alla sin da data immediatamente Controparte_4 successiva al 31.12.2010 l'avvenuta perdita dell'impiego lavorativo da parte della e/o di Pt_2 avere comunque richiesto prontamente alla stessa “informazioni” in merito alla polizza assicurativa, a loro dire stipulata da entrambi a garanzia del rischio di un'eventuale insolvenza nel pagamento di quanto dovuto alla AN a titolo di rimborso e di remunerazione del finanziamento n. 1503117 per eventi del tipo di quello occorso all' Pt_2
Per quanto risulti per tabulas che gli attori abbiano stipulato con la AN un contratto di finanziamento identificato con il n. 1503117, in virtù del quale è stato erogato dalla stessa un prestito di € 62.400,00, da restituire in n. 96 rate dal 31.12.2005, e che in relazione a tale prestito sia stata anche sottoscritta una polizza assicurativa il cui premio è stato anticipato dall'istituto ANrio (cfr. doc. 19 fasc. attoreo), non può non rilevarsi, infatti, che si è arrestata alla soglia di una mera allegazione, priva di alcun adeguato riscontro probatorio, la circostanza che, a seguito della perdita del lavoro da parte dell dal 31.12.2010, quest'ultimo (o la si sia rivolto Pt_2 Parte_1 alla filiale di Pomezia della onde comunicare prontamente tale evento quantomeno Controparte_4
a quest'ultima e richiederle di avere contezza dei dati dell'impresa assicurativa al fine di poter fruire della relativa copertura a fronte dell'evento occorso, o che - così come genericamente sostenuto, per la verità, dai - la stessa non gli abbia “…fatto cenno della possibilità di attivare la Parte_3 polizza prevista nel finanziamento né sul nome della relativa compagnia assicurativa…” e “…fornito la documentazione necessaria”. Al contrario, scorrendo le produzioni documentali attoree, emerge che la prima richiesta avanzata in tal senso alla risalga, piuttosto, alla data dell'11.03.2013 (cfr. doc. 3 Controparte_4 fasc. attoreo), e tantomeno l'assunto che l si fosse rivolto già anteriormente all'istituto Pt_2 ANrio, a fronte della perdita del proprio impiego lavorativo, è stato indicato, a ben vedere, dagli attori quale oggetto di una prova orale o è stato comunque dimostrato aliunde, di certo non potendo ricavarsi tale dimostrazione - in virtù di quanto sopra già evidenziato - dal solo silenzio serbato in questa sede dalla , rimasta contumace. Controparte_4
Non solo, ma la stessa pretesa attorea che la polizza assicurativa sia stata stipulata anche da parte dell o che, comunque, sia stata conclusa con la previsione di una copertura destinata Pt_2 ad operare per eventi quali la perdita del lavoro che avessero interessato anche il predetto - oltre che la - è rimasta, in realtà, del tutto indimostrata, e ciò tanto più in considerazione Parte_1
9 della documentazione depositata dagli stessi attori con il loro atto di citazione, dalla quale emerge che la abbia disatteso, in Controparte_11 verità, la richiesta dell di pagamento dell'indennizzo assicurativo, con la sua missiva del Pt_2
19.07.2013, non già sul solo assunto che il diritto a tale indennizzo fosse comunque venuto meno per il decorso del termine prescrizionale biennale, ma anche sul rilievo che “…da una verifica interna è emerso che il IG. non è mai stato posto in copertura in relazione alla Polizza Assicurativa cui aveva Pt_2 aderito in data 09/11/2005 la IG.ra (cfr. doc. 9 fasc. attoreo). Parte_1
A tal proposito, l'unica richiesta istruttoria ammissibilmente avanzata dagli attori è consistita, difatti, nell'istanza di esibizione da parte della di copia della Controparte_4 documentazione contrattuale inclusiva della polizza assicurativa, ma a tale istanza d'esibizione, accolta con l'ordinanza del 4.11.21, non ha poi fatto seguito il deposito ad opera della convenuta contumace della documentazione richiesta, inottemperanza - quest'ultima - che non può valere, tuttavia, da sé sola, a dare prova dei fatti che sarebbe stato onere degli istanti dimostrare, non potendo l'esibizione documentale supplire in nessun caso, come noto, al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte che ne è gravata e potendo l'inosservanza dell'ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c. rilevare unicamente come mero argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., valutabile, in quanto tale, nel contesto di ulteriori riscontri acquisiti (se non altro ove di per sé stesso non circostanziato), senza ingenerare - contrariamente a quanto sembrerebbero aver preteso gli attori - un'inversione dell'onere della prova che incombe sui contendenti ai sensi dell'art. 2697 c.c. (arg. tra le altre, Cass. civ. 2148/2017, nonché Cass. civ. 25302/2013). Ebbene, tenuto conto che alcuna prova è stata fornita dagli onerati, o comunque acquisita agli atti, financo a fondamento del loro assunto in merito all'esistenza di una copertura assicurativa destinata ad operare anche in relazione ad eventi che fossero insorti a carico dell' del tipo di Pt_2 quello suindicato - di per sé non potendo giovare, nella specie, il solo argomento del mancato deposito della documentazione oggetto dell'ordine d'esibizione da parte della , Controparte_4 tenuto conto della sua scarsa concludenza e delle contrarie risultanze emergenti al riguardo dalle stesse produzioni effettuate da parte attrice: cfr. ancora doc. 9 cit. - e che, in ogni caso, non è stato dimostrato neppure che l si sia, in effetti, attivato in qualche modo al fine di denunciare Pt_2 prontamente l'evento occorsogli, è senz'altro da escludere, ad avviso del giudicante, che possa ritenersi suffragata la pretesa risarcitoria che i hanno qui esercitato e coltivato verso Parte_3 la AN per il danno che sarebbe stato da loro patito per la perdita al pagamento dell'indennizzo assicurativo. Anche ad ammettere che la fosse tenuta, se non altro in virtù del principio Controparte_4 di buona fede, a “collaborare” e ad agevolare gli attori nella richiesta di tale indennizzo - così come da questi ultimi sostenuto - non è dato comprendere, infatti, in quali termini possa ascriversi alla predetta la perdita da loro lamentata del relativo pagamento ad opera dell'impresa d'assicurazione, in assenza di alcun congruo riscontro offerto dai medesimi a supporto dell'esistenza stessa di un diritto a tale pagamento e dell'avvenuto compimento, anzitutto da parte degli interessati, di una qualche concreta iniziativa funzionale ad informare tempestivamente l'istituto ANrio dell'evento a loro dire idoneo a fondarne la debenza, pagamento che, ben lungi dal potersi ritenere perduto, sotto il profilo causale, per effetto del contegno ascritto alla
[...]
, risulta essere stato denegato all - lo si ripete - per l'insussistenza di una CP_4 Pt_2 copertura prevista a carico dell'assicurazione anche in suo favore per eventi come quello verificatosi e che, in ogni caso, è stato da lui invocato, per la prima volta, nei rapporti con la AN, soltanto nel marzo 2013 (in difetto di riscontri probatori forniti in diverso senso dagli onerati), allorquando si era già verificata la decorrenza del biennio prescrizionale dalla perdita del lavoro da parte
10 dell'attore fatta valere dall'impresa assicurativa quale ulteriore ragione a fondamento del rifiuto d'indennizzo (cfr. ancora doc. 1, 3, 5, 9 cit. fasc. attoreo). A non diverse conclusioni, nel senso dell'insussistenza di un nesso di causalità con gli inadempimenti lamentati a carico della , deve poi pervenirsi, ad avviso del Controparte_4 decidente, anche con riferimento ai pregiudizi che i hanno sostenuto di avere Parte_3 riportato per la segnalazione in Centrale Rischi e per essersi visti “raddoppiare” il debito maturato nei confronti della AN rispetto all'importo residuo del prestito risultante dalla missiva di quest'ultima del 28.12.2012 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo). Ed invero, posta l'assenza di un'idonea dimostrazione a supporto della pretesa riconducibilità eziologica al contegno tenuto dalla della perdita lamentata dagli Controparte_4 attori del diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, non si vede come possano ascriversi a tale convenuta anche i danni prospettati dai in relazione all'avvenuto mancato Parte_3 soddisfacimento del debito ancora dovutole per il finanziamento n. 1503117, alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia che a tale omesso soddisfacimento sarebbe - a loro dire - conseguita e all'incremento dell'importo che - sempre secondo gli attori - l'istituto ANrio avrebbe poi preteso anche per gli interessi moratori conteggiati sul debito residuo inerente il prestito anzidetto, trattandosi, tutt'al contrario, di conseguenze da riferire all'inadempimento perpetrato dagli stessi finanziati rispetto agli impegni da loro assunti con il contratto già menzionato e di certo non potendo far concludere in diverso senso neppure il riferimento operato da questi ultimi alle loro reiterate richieste rivolte alla AN di pervenire a una rinegoziazione del finanziamento, stante l'insussistenza di un obbligo facente capo, in realtà, all'istituto di credito di accettare una simile (non meglio precisata) “rinegoziazione”, o alle istanze ad esso avanzate di ricevere copia della documentazione contrattuale “per poterla esaminare”, atteso che non è stato neppure allegato dagli onerati (né è comunque ravvisabile) un qualche nesso di causalità tra il mancato riscontro fornito dalla a tali istanze e le suddette conseguenze pregiudizievoli, da loro lamentate in Controparte_4 questa sede. Non solo, ma con riferimento alla doglianza dei relativa all'avvenuta Parte_3 segnalazione in Centrale Rischi non può non osservarsi che neppure è stata operata, in verità, dagli stessi una seria e specifica allegazione in merito a uno o più pregiudizi che sarebbero stati da loro subìti in concreto, suscettibili, come tali, di giustificare il risarcimento qui domandato. La circostanza che sia stata effettuata una simile segnalazione in relazione al finanziamento che occupa non è stata, infatti, suffragata dagli onerati mediante la produzione di specifica documentazione a riprova, risultando obiettivamente insufficiente a tal riguardo il solo richiamo da loro operato alla missiva inviata dalla in data 31.07.2013, riferita a una pratica Controparte_4 identificata con un numero che non coincide con quelli associati al prestito di cui si discute e, comunque, del tutto insufficiente a far comprendere sia quale sarebbe stato l'oggetto di tale segnalazione, sia per quale intervallo temporale quest'ultima sarebbe perdurata (cfr. doc. 10 fasc. attoreo).
Inoltre, anche prescindendo dal rilievo appena operato, osserva il decidente che è ben noto che la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia non giustifica, da sé sola, il riconoscimento di un risarcimento, neppure ove si assuma che la stessa sia stata posta in essere illegittimamente, essendo il preteso danneggiato onerato, anche qui, di allegare specificamente e di dimostrare quali pregiudizi in concreto sarebbero conseguiti a tale segnalazione, in termini di danno patrimoniale e/o non patrimoniale, coerentemente a quanto sopra già evidenziato a proposito dei presupposti ai quali soggiace qualsivoglia pretesa volta ad ottenere un risarcimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (cfr. tra le altre, di recente, Cass. civ. 11732/2024 e Cass. civ. 6589/2023, ove è stato ribadito che neppure un danno all'immagine e alla reputazione può dirsi sussistente “in
11 re ipsa”, a fronte di un'asserita illegittima segnalazione in Centrale Rischi, dovendo essere lo stesso
“…allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”; nello stesso senso, si v. inoltre già Cass. civ. 7594/2018, nonché Cass. civ. 20885/2019, la quale pure ha confermato le statuizioni rese in quella fattispecie dal giudice di merito che “…pur avendo accertato la sussistenza del presupposto della illegittimità di una parte del comportamento attribuito alla ha escluso la sussistenza dell'ulteriore CP_4 elemento fondante della pretesa risarcitoria costituito dal danno”, sul rilievo che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre «danno conseguenza», alla luce della più ampia ricostruzione operata dalla fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n.26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento…”).
Ebbene, con riferimento al caso in disamina, risulta di tutta evidenza che alcun danno in concreto è stato comunque dedotto, prima ancora che dimostrato, da parte dei Parte_3 in relazione alla (non meglio precisata) segnalazione presso la Centrale Rischi che sarebbe stata effettuata dalla a seguito del mancato pagamento del residuo dovutole per il Controparte_4 finanziamento che occupa, essendosi gli stessi limitati a sostenere, in maniera del tutto generica e astratta, che a una simile segnalazione sarebbero seguite “…ulteriori ripercussioni negative, in ordine alla possibilità di chiedere altri prestiti e/o mutui, ovvero poter rateizzare qualsiasi tipo di altro acquisto necessario (es. autovettura)…”, prestiti, mutui o altre forme di finanziamento che non è chiaro però (in difetto di alcuna allegazione effettuata dagli onerati) se siano stati concretamente richiesti dai medesimi e, se sì, a quale istituto ANrio o altro soggetto abilitato e in quali circostanze e tempistiche, e se siano stati a loro denegati, effettivamente, in ragione dell'anzidetta segnalazione, rimasta essa stessa del tutto indefinita - si è detto - nel suo oggetto e nella relativa durata.
Né è a dirsi diversamente in relazione all'ulteriore pregiudizio lamentato dagli attori per l'incremento che il loro debito avrebbe subìto, tenuto conto che anche sul punto le loro allegazioni si sono arrestate a prospettazioni del tutto indefinite e, per la verità, anche intrinsecamente contraddittorie là dove hanno richiamato ulteriori rapporti, diversi da quello di cui qui si discute. Come si dirà anche nel prosieguo nell'esaminare l'ulteriore domanda diretta ad ottenere il pagamento da parte della di una somma per le “criticità” che il rapporto di Controparte_4 finanziamento avrebbe presentato, “in primis… il superamento del tasso soglia”, non può non osservarsi, infatti, che la missiva della del 03.06.2013, richiamata e depositata Controparte_4 dai in allegato all'atto di citazione, ove la AN ha contestato il loro Parte_3 inadempimento e comunicato l'applicazione di un tasso di mora nominale del 20,337% (effettivo del 21,941%) a far data dal 06.05.2013, risulta in realtà relativa a una “apertura di credito” identificata con il n. 52692106 e a uno sconfinamento maturato dagli attori rispetto a tale affidamento sul conto corrente a loro intestato, di guisa che è da escludere (se non altro in difetto di ulteriori allegazioni, prima ancora che di prove, offerte dagli onerati) che la stessa possa rilevare con riferimento al finanziamento n. 1503117, relativamente al quale i Parte_3 hanno sostenuto, in questa sede, di avere sottoscritto la polizza assicurativa di cui si è già detto e lamentato, per quel che qui interessa, la mancata osservanza da parte della convenuta contumace dei suoi doveri informativi e di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del rapporto (cfr. doc. 6 fasc. attoreo). Il documento in parola nulla prova, pertanto, in merito all'asserito incremento che il debito afferente tale finanziamento avrebbe subìto - secondo le doglianze attoree - per il contegno inadempiente addebitato alla , valendo lo stesso a far emergere, piuttosto, Controparte_4
l'esistenza di una molteplicità di rapporti in essere tra tale istituto e i anche diversi Parte_3
e ulteriori rispetto a quello oggetto dell'odierno contendere. E d'altro canto, posta tale risultanza,
12 vi è da osservare che anche la successiva missiva indicata e depositata dagli attori, a loro inviata in data 07.04.2020 dalla nq. cessionaria del credito, non reca, in verità, alcun Controparte_8 chiaro e univoco riferimento al finanziamento anzidetto, essendo riferita a una debitoria di € 31.406,31 complessivi maturata per una pratica ivi individuata con un numero ancora diverso (NDG 6750483513000), non potendo ritenersi dimostrato, dunque, neppure che una simile esposizione sia in effetti riconducibile, in tutto o in parte, al suindicato rapporto di prestito n. 1503117, in assenza di alcun mezzo istruttorio offerto, anche qui, dagli attori, idoneo ad avvalorare i loro assunti (cfr. doc. 17 fasc. attoreo). Ed ancora, non sono stati in alcun modo allegati, prima ancora che dimostrati, ulteriori, concreti ed effettivi pregiudizi derivati ai dal mancato riscontro fornito dalla Parte_3 [...]
alle richieste di ricevere copia della documentazione contrattuale relativa al finanziamento CP_4
n. 1503117, da loro incolpevolmente smarrita, e/o quella inerente l'esecuzione del rapporto (quest'ultima riferita, peraltro, non al finanziamento che occupa, ma a un distinto rapporto di conto corrente: cfr. doc. 11 fasc. attoreo), e ciò sebbene la domanda che si va esaminando abbia avuto ad oggetto il risarcimento di danni asseritamente conseguiti agli inadempimenti ascritti alla AN in termini di omessa informazione e di violazione del dovere di correttezza e buona fede, inadempimenti che - come si è già anticipato - non valgono affatto, da sé soli, a fondare una simile pretesa risarcitoria, essendo necessario a tale fine non solo che la controparte abbia posto in essere una o più inadempienze, ma che da queste ultime siano, per l'appunto, conseguiti dei danni concretamente sofferti dai pretesi danneggiati, idonei a giustificare il ristoro da loro richiesto, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Né a tal proposito avrebbe potuto darsi seguito, del resto, alla richiesta degli attori di espletamento di una “CTU tecnico-contabile per quantificare tutti i danni subiti…”, richiesta che è stata dunque denegata, con statuizione che qui si conferma, tenuto conto che è ben noto che “…è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio… non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze… deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. tra le molte, Cass. civ. 26048/2023).
Ed infine, per quel che attiene la richiesta formulata in via gradata dai di Parte_3 liquidare il danno da loro domandato quantomeno “in via equitativa”, occorre richiamare i limiti ai quali soggiace l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il quale non può supplire, parimenti, al mancato assolvimento da parte dell'onerato di quanto quest'ultimo avrebbe potuto e dovuto allegare e dimostrare, onere che, nella specie, non è stato invece soddisfatto, per quanto detto, ad opera degli attori (cfr. tra le molte, già Cass. civ. 20889/2016, secondo cui la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. “…presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre”). Considerato quanto sin qui esposto, la domanda risarcitoria proposta e coltivata dai nei confronti della dev'essere, pertanto, conclusivamente Parte_3 Controparte_4 disattesa, essendo mancata la dovuta specifica allegazione e, comunque, la necessaria
13 dimostrazione da parte degli attori onerati dell'esistenza di danni da loro riportati quale conseguenza eziologicamente riconducibile agli inadempimenti addebitati a tale convenuta. Non può avere, inoltre, miglior sorte l'ulteriore domanda dei diretta ad Parte_3 ottenere la condanna della convenuta contumace al pagamento di una somma per le “criticità” che il rapporto di finanziamento n. 1503117 avrebbe presentato, “in primis… il superamento del tasso soglia”.
Invero, in punto di diritto, occorre rammentare che, nel caso in cui il finanziato intenda lamentare l'asserita nullità delle clausole contenute nel contratto da lui sottoscritto con la AN, è onere del medesimo allegare, anzitutto, in maniera chiara e specifica, le ragioni sottese a una simile contestazione, dovendo lo stesso dedurre, in modo puntuale e circostanziato, perché vi sarebbero state, nel singolo caso oggetto d'esame, una o più violazioni ad opera dell'istituto di credito, quale, in particolare, l'inosservanza del divieto d'usura (cfr. tra le altre, Cass. civ. 8883/2020, che ha evidenziato, in particolare, che “…per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio …una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ.”, rimarcando, dunque, che l'attore non è affatto esonerato, neppure in tale ambito, dalla “prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”).
Non sono sufficienti, invece, prospettazioni meramente astratte, affidate al solo richiamo di norme e precedenti giurisprudenziali, così come non valgono, parimenti, ad assolvere l'onere suindicato doglianze di carattere generico, dirette a lamentare soltanto una “eccessività” di interessi e spese previste a carico del finanziato nel rapporto da lui instaurato con la AN, o comunque allegazioni che non indichino quali e per quali ragioni determinate pattuizioni debbano considerarsi viziate da nullità in quanto eccedenti, per esempio, i tassi soglia desumibili dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia, in uno alle somme concretamente pagate ogni anno a titolo di interessi, in rapporto al capitale preso a prestito.
Posto l'assolvimento dell'onere di un'adeguata allegazione gravante sul finanziato che agisca giudizialmente nei confronti della AN al fine di sentire accertata l'invalidità di una o più clausole contrattuali o, comunque, dichiarato il carattere indebito di uno o più addebiti conteggiati a suo carico da quest'ultima e di ottenerne la condanna alla restituzione di quanto ingiustificatamente versatole, è poi sempre il predetto ad essere onerato di suffragare i propri assunti sul piano probatorio, dimostrando sia i pagamenti effettuati, sia la mancanza, rispetto agli stessi, di una valida causa debendi, di guisa che la mancanza di sufficienti prove fornite o acquisite a tal riguardo non può che ripercuotersi, comunque, sul medesimo (arg. tra le altre, Cass. civ. 37800/2022).
Orbene, ciò detto, osserva il giudicante, con riferimento alla presente fattispecie, che alcuna concreta “criticità” è stata (anche solo) individuata dai in relazione al Parte_3 rapporto di finanziamento n. 1503117, né nell'ambito dell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. (e così anche nei successivi scritti difensivi), fatta eccezione per quella afferente l'asserito superamento del tasso soglia d'usura, talché è certamente da escludere, anzitutto, che possa essere operata in questa sede una qualche valutazione in merito a violazioni diverse da quest'ultima, in difetto di una qualche effettiva contestazione avanzata sul punto dagli onerati.
Inoltre, per quel che attiene la doglianza avanzata dagli attori a proposito della pretesa inosservanza da parte della del divieto d'usura, si è anticipato che la stessa risulta Controparte_4 fondata unicamente sul richiamo a una missiva inviata da quest'ultima recante l'indicazione dell'applicazione che, dal giugno 2013, avrebbe effettuato di un tasso di mora nominale del 20,337%, effettivo del 21,941%, missiva che, tuttavia, non è affatto relativa al finanziamento
14 oggetto dell'odierno giudizio, poiché riferita, a ben guardare, a tutt'altro rapporto, ovverosia alla “Apertura di Credito n. 03693/0000/52692106” e relativo “sconfinamento” (cfr. doc. 6 cit. fasc. attoreo).
Di contro, per quel che concerne il finanziamento n. 1503117, risulta per tabulas che i tassi concordati in occasione dell'instaurazione del rapporto non abbiano ecceduto la soglia d'usura ratione temporis applicabile, tenuto conto sia del TAN previsto per gli interessi corrispettivi del 7,00%, rilevante anche per la mora in difetto di contrarie allegazioni e prove offerte dagli onerati, ai sensi dell'art. 12241 c.c., sia del TAEG/ISC del 7,226% (pacificamente comprensivo anche del costo derivante dalla periodicità del pagamento degli interessi), tasso quest'ultimo non superiore, evidentemente, alla soglia d'usura risultante dal DM 21.09.2005, relativo alle rilevazioni trimestrali ai fini dell'art. 2 L. 108/1996, per il periodo dal 01.10.2005 al 31.12.2005, durante il quale è stato sottoscritto il contratto di finanziamento, da cui risulta una soglia pari al 14,40% per la categoria delle operazioni dei “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” (cfr. doc. 19 cit. fasc. attoreo).
E d'altra parte, a fronte di tale risultanza, emergente dalle stesse produzioni documentali attoree, alcuna ulteriore, concreta e circostanziata deduzione, prima che ancora che alcuna prova, è stata offerta dai anche solo in merito all'ammontare che questi ultimi hanno Parte_3 sostenuto di avere versato alla AN, onde suffragare il loro astratto e generico assunto a proposito dell'avvenuta applicazione da parte della di interessi in contrasto con il divieto Controparte_4
d'usura e la loro conseguente pretesa di una condanna di quest'ultima al pagamento di quanto indebitamente addebitato in violazione di tale divieto, di certo non bastando, a tal proposito, la sola indicazione di un importo versato a titolo di “interessi” nel corso dell'anno 2009 di € 2.728,51 (quale quello di cui al resoconto sub doc. 20 fasc. attoreo).
Anche sul punto, non può poi darsi rilevanza, ad avviso del giudicante, alla mancata esibizione da parte della convenuta contumace della documentazione contrattuale inerente il finanziamento, oggetto dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in data 04.11.21, e ciò in quanto tale inottemperanza non vale evidentemente, nel caso in disamina, a suffragare, da sé sola, gli assunti attori in merito all'inosservanza delle soglie d'usura - inosservanza smentita, tanto più, dalle stesse produzioni effettuate dai - e tantomeno avrebbe potuto Parte_3 darsi ingresso, pure qui, alla CTU contabile richiesta da questi ultimi, atteso che la consulenza tecnica non costituisce, come detto, un mezzo di prova in senso proprio e che, per la verità, non si vede quale oggetto la stessa avrebbe potuto avere nella specie, in assenza - lo si ripete - di alcun supporto probatorio (e, prima ancora, assertivo) offerto dagli onerati a proposito dei pagamenti effettuati a titolo di interessi e al cospetto di un debito residuo, in tesi ancora richiesto dalla AN o dalla sua cessionaria, che gli stessi hanno preteso di ricavare da missive che non risultano riferibili al finanziamento di cui si tratta.
Anche la domanda dei volta ad ottenere la condanna della Parte_3 Controparte_4 al pagamento di una somma per l'asserito avvenuto superamento del tasso soglia d'usura deve essere, quindi, senz'altro rigettata.
Resta, da ultimo, la domanda proposta e coltivata anche in sede conclusiva dagli attori di condanna della convenuta contumace “al pagamento dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata”, sul rilievo che tale convenuta non è comparsa all'incontro innanzi al mediatore “senza giustificato motivo”, ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.
In proposito, deve peraltro osservarsi, in primo luogo, che l'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010, implicitamente richiamato, a ben vedere, dai a fondamento di tale loro domanda, Parte_3 nel testo ratione temporis applicabile al presente caso in virtù della data in cui è documentato si sia
15 svolto il tentativo di mediazione (cfr. doc. 16 fasc. attoreo), non ha contemplato, per la verità, un pagamento che possa essere disposto in favore della parte attrice, là dove ha previsto, in ipotesi di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, che il giudice, oltre a poter desumere da tale contegno un argomento di prova ex art. 1162 c.p.c., deve anche condannare “…la parte costituita…, nei casi previsti dall'articolo 5, …al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”, essendo appunto l'Erario l'unico beneficiario della sanzione ivi indicata.
In ogni caso, anche tenuto della disamina che si impone ex officio a questo G.U., proprio in virtù di quanto appena evidenziato, in merito all'esistenza delle condizioni per l'applicazione di tale sanzione, deve poi anche osservarsi che quest'ultima è stata testualmente prevista a carico della sola “…parte costituita, che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo”, e con riferimento al caso in esame, prescindendo da ogni ulteriore considerazione, è dirimente osservare che la non si è costituita in giudizio, il che Controparte_4 conduce già di per sé a far escludere che sussistano i presupposti ai quali l'anzidetta disposizione ha subordinato l'irrogazione della sanzione.
Ed infine, ove gli attori abbiano inteso, in realtà, richiamare la disposizione suindicata al fine di suffragare una loro pretesa al pagamento di un importo da parte della in Controparte_4 virtù del diverso istituto di cui all'art. 96 c.p.c., non può non rilevarsi che è ben noto che la cd. responsabilità processuale aggravata presuppone, per la sua configurabilità, la soccombenza della parte nei cui confronti la stessa viene invocata, sicché, tenuto conto dell'infondatezza delle domande svolte dagli attori verso tale convenuta, ne consegue l'esclusione della debenza in favore di questi ultimi di una somma a carico della anche alla stregua dell'art. 96 cit. Controparte_4
In virtù di quanto precede, le domande proposte dai verso la Parte_3 [...]
devono essere, quindi, integralmente rigettate. CP_4
Stante la contumacia della , non vi è luogo infine per una condanna degli Controparte_4 attori al rimborso delle spese processuali in favore di quest'ultima, mentre quelle sostenute dai predetti in relazione alle domande proposte verso tale convenuta devono ritenersi irripetibili, considerata la loro soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Contro
Nei rapporti tra i e la le spese di lite devono essere invece Parte_3 integralmente compensate, considerata la richiesta congiuntamente avanzata in tal senso da tali parti nei loro reciproci rapporti, a fronte della relativa rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alle domande proposte da e Parte_1
nei confronti della , ai sensi dell'art. 306 Parte_2 Controparte_2
c.p.c., stante la rinuncia agli atti manifestata dai primi e accettata dalla seconda, con compensazione delle spese processuali tra tali parti così come da loro concorde richiesta;
- Respinge integralmente le domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della convenuta Controparte_4
- Nulla sulla spese processuali nei confronti della stante la sua contumacia. Controparte_4
Così deciso in Velletri in data 10.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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