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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/09/2025, n. 6658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6658 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. 23911/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 cpc la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 2.07.2024, al n. 23911/2024 R.G., Contr giusta istanza telematica depositata su il 25.06.2024, promossa da: (P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Legnano (MI), via Quasimodo 17, di seguito, per brevità: ; CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paola DE MICHELI del foro di Cremona e dall'avv. Angelo Carlo ORLANDO del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti di Modrone 7, presso e nello studio dell'avv. ORLANDO, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato al ricorso;
-Ricorrente-
contro
: (P.I.: con sede legale in Milano, via Giovanni da CP_3 P.IVA_2
Procida 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità:
“ ”; CP_3
-Parte Convenuta contumace-
* * * DATA di trattenimento in decisione: 7.05.2025.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - risoluzione di diritto ex art. 1454 cc - condanna alla restituzione dell'acconto versato.
* * * CONCLUSIONI per la Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi sopra esposti, previa pronuncia di ogni ritenuta più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di controparte, così giudicare: In via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di n CP_3
pagina 1 di 7 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P.IVA per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, P.IVA_2 accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. del contratto stipulato con l'ordine del 14.11.22 tra la
[...]
e la società in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P.IVA per fatto e colpa esclusivi della società resistente;
P.IVA_2
- per l'effetto, condannare la n persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P.IVA alla restituzione della somma di € 30.870,00 oltre iva, quindi complessivi €. P.IVA_2
37.661,40, corrisposta dalla a saldo della fattura n. 1812/F del Controparte_2
28.11.22 maggiorata degli interessi legali. In via subordinata:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via
[...]
Giovanni Da Procida C.F./P.IVA per tutti i motivi esposti in narrativa e, P.IVA_2 per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. del contratto stipulato con ordine del 14.11.22 tra la
[...]
e la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_3 tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P.IVA P.IVA_2 per fatto e colpa esclusivi della società resistente;
- accertare il danno patito dalla per fatto e causa esclusivi Controparte_2 della in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_3 legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P. e, per l'effetto, PartitaIVA_3 condannare la società resistente al risarcimento dello stesso, che si quantifica in € 30.870,00, oltre iva, quindi complessivi € 37.661,40, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: con il favore delle spese e del compenso professionale per il presente ricorso, oltre a rimborso forfettario spese Generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: Ammettere, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova, la prova per interpello del legale rappresentante pro tempore della e per testi su CP_3 tutti i fatti di cui alla narrativa che si intendono qui integralmente riportati e trascritti preceduti dalle parole “Vero che” eliminati eventuali giudizi o valutazioni nonchè i fatti pacifici. Si chiede altresì sin d'ora, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova, di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli ammessi di parte resistente con prova diretta ed indiretta. Si indicano a testi
c/o c/o Testimone_1 Controparte_2 Testimone_2 [...]
Sala Renato Diego c/o Controparte_2 Controparte_2
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni del Ricorrente e trattazione del processo ha evocato in giudizio la Convenuta mediante la notifica di ricorso per rito CP_2 semplificato e decreto, deducendo:
- di aver stipulato con un contratto di compravendita avente ad oggetto CP_3
l'acquisto da parte sua di tre dime semiautomatiche, giusta ordine di acquisto n. 438/70061997, emesso da n data 14.11.2022 e sottoscritto da in CP_2 CP_3 pari data, al prezzo complessivo di € 102.900,00;
- di aver corrisposto ad un acconto pari al 30% del prezzo complessivo, CP_3 corrispondente a € 30.870,00 (oltre IVA), in conformità all'ordine d'acquisto e all'importo portato dalla fattura n. 1812/F, emessa da in data 28.11.22; CP_3
- l'ordine d'acquisto prevedeva quale termine per la consegna delle tre dime rispettivamente: il 31.12.23 per la prima, il 10.04.23 per la seconda e il 31.05.23 per la terza;
- a causa delle manifestate difficoltà di a consegnare i beni nei termini CP_3 pattuiti, a acconsentito più volte a posticipare la data di consegna prevista per CP_2 la prima dima fino alla fine del mese di settembre 2023;
- nel dicembre 2023, ha comunicato a mezzo PEC alla Ricorrente di CP_3 non poter consegnare i beni compravenduti prima della 19esima settimana del 2024, termine ritenuto da naccettabile;
CP_2
- di aver inviato il 17.01.2024 a a mezzo pec formale diffida ad CP_3 adempiere ex art. 1454 cc, richiedendo la consegna della merce entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta PEC, con l'avvertimento che, in difetto di adempimento entro il detto termine, il contratto si sarebbe risolto di diritto per suo grave inadempimento;
- non ha mai consegnato i beni acquistati. CP_3
non si è costituita. CP_3
Il Giudice, alla prima udienza di comparizione del 19.02.2025, verificato il regolare perfezionamento della notificazione alla Convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalla Ricorrente e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 29.05.2025, assegnando alla stessa termine intermedio fino al 8.05.2025 per il deposito della visura camerale della Convenuta. Con decreto del 17.04.2025, il Giudice ha anticipato la data dell'udienza al 6.05.2024 e ha disposto che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, assegnando alla Ricorrente termine fino al 6.05.2025 per il deposito dalle dette note, da questa regolarmente fruito. A tale udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies co. 3 cpc.
2. Thema decidendum ed emergenze probatorie a svolto contro le seguenti domande: CP_2 CP_3
- in via principale, una domanda contrattuale di accertamento dell'intervenuta pagina 3 di 7 risoluzione di diritto ex art. 1454 cc del contratto di compravendita di cui all'ordine n. 438/70061997 del 14.11.2022 per inosservanza della diffida ad adempiere da parte di
, che non ha mai consegnato la merce dovuta;
CP_3
- una conseguente domanda di condanna della stessa alla restituzione dell'importo di
€ 30.870,00 (oltre IVA), ovvero di complessivi € 37.661,40, versati da n favore CP_2 della Convenuta a titolo di acconto sul prezzo in forza del contratto ormai risolto, oltre interessi legali. in via subordinata:
- una domanda contrattuale di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc del contratto di compravendita di cui all'ordine n. 438/70061997 del 14.11.2022;
- una conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti da CP_2
a causa dell'inadempimento di ai propri obblighi di consegna della merce CP_3 quantificati in € 30.870,00 (oltre IVA), quindi in complessivi € 37.661,40. La causa è stata istruita con i documenti versati dalla Ricorrente, tra cui: l'ordine di acquisto n. 438/70061997 del 14.11.2022 (doc. 1); la fattura n. 1812/F del 28.11.2022 relativa all'acconto sul prezzo di cui al suddetto ordine (doc. 3); la contabile di bonifico attestante l'avvenuto pagamento dell'importo portato dalla fattura (doc. 2); la diffida ad adempiere (doc. 8). Il Tribunale reputa che il compendio probatorio offerto sia sufficiente a decidere la lite, avendo la causa natura squisitamente documentale, onde le richieste istruttorie (interrogatorio formale e testi), reiterate in sede precisazione delle conclusioni dalla Ricorrente, appaiono non necessarie ai fini del decidere e quindi da rigettarsi.
3. Diritto A mente dell'art. 1454 cc, la legge attribuisce alla parte adempiente di un rapporto contrattuale la facoltà di intimare per iscritto alla propria controparte di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con l'avvertimento che, spirato inutilmente il detto termine, il contratto si intenderà risolto. La ratio dell'istituto della risoluzione di diritto per inosservanza della diffida ad adempiere ex art. 1454 cc si rinviene nella volontà del legislatore di attribuire alla parte adempiente, a fronte del perdurante inadempimento dell'altro contraente, un celere strumento di risoluzione del rapporto inter partes, così da consentirle di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, senza necessità di attendere una pronuncia giudiziale, e così perseguire altrimenti la realizzazione del suo interesse negoziale. Al fine del valido prodursi dell'effetto risolutivo, la diffida deve necessariamente contenere l'intimazione all'adempimento, la determinazione del tempo concesso al debitore, la menzione dell'effetto risolutivo in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito, e deve provenire dalla parte che ha subito l'altrui inadempimento, dovendo quindi la stessa dar prova di aver esattamente adempiuto gli obblighi contrattuali sulla stessa incombenti. Per costante orientamento giurisprudenziale, il contratto si risolverà automaticamente all'infruttuoso scadere del termine indicato nella diffida, decorrente dalla data di ricezione pagina 4 di 7 della stessa (e non dall'invio), trattandosi di atto recettizio: “in tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all'adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l'atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato” (Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 8943 del 14.05.2020). Quanto alla distribuzione dell'onere assertivo e probatorio dell'azione contrattuale di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc, svolta dalla CP_2 nei confronti di , la stessa è regolata dal combinato disposto degli artt. 2697, CP_3
1218 e 1454 e ss cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe a chi agisce in risoluzione allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che assume totalmente o parzialmente inadempiuta e il proprio esatto adempimento, nonché allegare l'inadempimento (totale o parziale) dell'obbligazione de qua, il quale deve rispondere ai criteri di imputabilità e di non scarsità ex art. 1455 cc, altresì dimostrando di averne chiesto l'adempimento entro un termine di almeno 15 giorni, spettando a questo punto al contraente che sia convenuto in risoluzione allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero di non avere potuto adempiere per fatto non imputabile.
4. Decisione Alla luce dei principi di diritto da applicare e sulla scorta delle emergenze probatorie, a fornito idonei elementi a sostegno dell'avvenuta risoluzione di diritto ex art. CP_2
1454 cc del contratto oggetto di causa e, conseguentemente, della fondatezza della pretesarestitutoria, onde le relative domande, dalla stessa formulate in via principale, sono fondate e devono essere accolte per i motivi che seguono. In particolare, il Tribunale osserva che l'esistenza di un rapporto contrattuale inter partes (sub specie di compravendita di cose mobili) risulta documentalmente provata, per aver ersato in causa l'ordine di acquisto n. 438/70061997, sottoscritto dalle parti in CP_2 data 14.11.2022, avente ad oggetto l'acquisto da parte sua dal venditore di tre CP_3 dime semiautomatiche al prezzo complessivo di € 102.900,00 oltre IVA (doc.1), nonché la fattura n. 1812/F del 28.11.2022 ad esso associata, emessa da nei confronti CP_3 di portante l'importo di € 37.661,40, IVA inclusa, dalla Ricorrente versati a CP_2 titolo di acconto sul prezzo finale (doc. 3), onde risulta provata la fonte negoziale dell'obbligazione di consegna della merce che la stessa assume inadempiuta. Quanto all'esecuzione del contratto, ha altresì allegato e provato di aver CP_2 corrisposto l'acconto del 30% sul prezzo finale, pari a € 37.661,40, IVA inclusa, portato dalla predetta fattura, mediante la produzione in giudizio della contabile di bonifico, attestante l'avvenuto pagamento di tali somme da parte di in favore di CP_2
in data 16.12.2022 (doc. 2). CP_3
Sulla scorta di tanto, ha pertanto allegato l'integrale inadempimento di CP_2
ai propri obblighi di consegna, per aver la stessa omesso di consegnare la CP_3 merce oggetto dell'ordine entro i termini ivi stabiliti e, in ogni caso, oltre il termine pagina 5 di 7 ultimo (settembre 2023) accordato dalla Ricorrente ad per la consegna della CP_3 prima dima. Tale inadempimento è perdurato anche successivamente all'invio da parte di i formale diffida ad adempiere ex art. 1454 cc, sottoscritta personalmente dal CP_2
Presidente e pervenuta il 22.01.2024 all'indirizzo PEC della Controparte_4
Convenuta ( , conforme a quello risultante dal registro INI-PEC: la diffida Email_1 contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine di 15 giorni con l'avvertimento che, in caso contrario, il contratto di cui è causa si risolverà di diritto (doc. 8). Per completezza, si evidenzia che la Convenuta è rimasta contumace, onde non ha fornito alcuna prova liberatoria di tutte le circostanze sopra rilevate. Alla luce di tanto, a fornito la prova della fonte negoziale delle obbligazioni CP_2 della Convenuta di consegnare la merce indicata nell'ordine d'acquisto e ne ha allegato il grave inadempimento, la cui conformità al criterio stabilito dall'art. 1455 cc è autoevidente trattandosi di inadempimento integrale, altresì provando di aver dal canto suo esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni (di pagamento dell'acconto sul prezzo). E ancora, considerato che la Ricorrente ha altresì dimostrato di aver inviato alla propria controparte formale diffida ad adempiere ex art. 1454 cc entro il termine di 15 giorni, rimasta totalmente inosservata, e che la detta comunicazione contiene tutti gli elementi richiesti ai fini del valido prodursi dell'effetto risolutivo e proviene dalla parte (adempiente) a tal fine legittimata, il Tribunale reputa che bbia adempiuto gli CP_2 oneri assertivi e probatori sulla stessa incombenti, onde la domanda di risoluzione di diritto ex art. 1454 cc è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Stante quanto già evidenziato al punto 3 circa la natura recettizia della diffida, il termine di 15 giorni ivi stabilito è decorrente dalla ricezione della stessa da parte della destinataria, avvenuta in data 22.01.2024, onde deve concludersi che la risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa si sia verificata il 7.02.2024. Quanto alla domanda di condanna, a provato di aver pagato gli importi portati CP_2 dalla fattura n. 1812/F del 28.11.22, pari a complessivi € 37.661,40, IVA inclusa, corrisposti a titolo di acconto sul prezzo in esecuzione del contratto ormai risolto;
ne discende che, facendo la risoluzione del contratto venir meno gli effetti da esso prodotti con efficacia retroattiva, l'acquirente ha diritto ex art. 1458 cc alla restituzione di quanto pagato in esecuzione degli stessi, pari a € 37.661,40, oltre interessi legali conteggiati al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 7.02.2024 alla data di notificazione del ricorso e del decreto (11.09.2024) e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 12.09.2024 al saldo effettivo. Si tratta difatti di credito di valuta derivante da obbligazione restitutoria conseguente ad accertata risoluzione, fattispecie a cui si reputa applicabile l'art. 1284 co. 4 cc, disposizione avente la precipua funzione di sanzionare i ritardi nei pagamenti in ambito contrattuale.
5. Spese di lite In diritto, le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di soccombenza, in forza del quale la parte che pagina 6 di 7 all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di , CP_3 che deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di CP_2 non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese di lite di le stesse si liquidano come da CP_2 dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, e segnatamente dei parametri medi previsti -per la fase di studio, introduttiva e decisionale e dimezzati per la fase istruttoria in quanto non è stata svolta istruzione orale- dalla tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), e quindi in complessivi € 6.713,00 per compenso, oltre € 545,00 per rimborso spese vive ex actis oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara che in data 7.02.2024 è intervenuta la risoluzione di diritto ex art. 1454 cc del contratto di compravendita mobiliare stipulato inter partes di cui all'ordine d'acquisto n. 438/70061997 del 14.11.2022 per inosservanza da parte della venditrice CP_3 della diffida ad adempiere intimata dall'acquirente
[...] Controparte_2
[...] per l'effetto, condanna a pagare a favore di la somma CP_3 Controparte_2 complessiva di € 37.661,40, a titolo di restituzione dell'acconto sul prezzo corrisposto dall'acquirente, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 7.02.2024 all'11.09.202 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 12.09.2024 sino al saldo effettivo, letti gli artt. 91 e ss cpc condanna a pagare a favore di a titolo di CP_3 Controparte_2 refusione integrale delle spese del processo, la somma di € 7.258,00, di cui € 6.713,00 per compenso ed € 545,00 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 2.09.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 cpc la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 2.07.2024, al n. 23911/2024 R.G., Contr giusta istanza telematica depositata su il 25.06.2024, promossa da: (P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Legnano (MI), via Quasimodo 17, di seguito, per brevità: ; CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paola DE MICHELI del foro di Cremona e dall'avv. Angelo Carlo ORLANDO del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti di Modrone 7, presso e nello studio dell'avv. ORLANDO, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato al ricorso;
-Ricorrente-
contro
: (P.I.: con sede legale in Milano, via Giovanni da CP_3 P.IVA_2
Procida 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità:
“ ”; CP_3
-Parte Convenuta contumace-
* * * DATA di trattenimento in decisione: 7.05.2025.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - risoluzione di diritto ex art. 1454 cc - condanna alla restituzione dell'acconto versato.
* * * CONCLUSIONI per la Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi sopra esposti, previa pronuncia di ogni ritenuta più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di controparte, così giudicare: In via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di n CP_3
pagina 1 di 7 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P.IVA per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, P.IVA_2 accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. del contratto stipulato con l'ordine del 14.11.22 tra la
[...]
e la società in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P.IVA per fatto e colpa esclusivi della società resistente;
P.IVA_2
- per l'effetto, condannare la n persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P.IVA alla restituzione della somma di € 30.870,00 oltre iva, quindi complessivi €. P.IVA_2
37.661,40, corrisposta dalla a saldo della fattura n. 1812/F del Controparte_2
28.11.22 maggiorata degli interessi legali. In via subordinata:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via
[...]
Giovanni Da Procida C.F./P.IVA per tutti i motivi esposti in narrativa e, P.IVA_2 per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. del contratto stipulato con ordine del 14.11.22 tra la
[...]
e la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_3 tempore, con sede legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P.IVA P.IVA_2 per fatto e colpa esclusivi della società resistente;
- accertare il danno patito dalla per fatto e causa esclusivi Controparte_2 della in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_3 legale in Milano Via Giovanni Da Procida C.F./P. e, per l'effetto, PartitaIVA_3 condannare la società resistente al risarcimento dello stesso, che si quantifica in € 30.870,00, oltre iva, quindi complessivi € 37.661,40, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: con il favore delle spese e del compenso professionale per il presente ricorso, oltre a rimborso forfettario spese Generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: Ammettere, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova, la prova per interpello del legale rappresentante pro tempore della e per testi su CP_3 tutti i fatti di cui alla narrativa che si intendono qui integralmente riportati e trascritti preceduti dalle parole “Vero che” eliminati eventuali giudizi o valutazioni nonchè i fatti pacifici. Si chiede altresì sin d'ora, senza che ciò possa comportare inversione dell'onere della prova, di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli ammessi di parte resistente con prova diretta ed indiretta. Si indicano a testi
c/o c/o Testimone_1 Controparte_2 Testimone_2 [...]
Sala Renato Diego c/o Controparte_2 Controparte_2
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni del Ricorrente e trattazione del processo ha evocato in giudizio la Convenuta mediante la notifica di ricorso per rito CP_2 semplificato e decreto, deducendo:
- di aver stipulato con un contratto di compravendita avente ad oggetto CP_3
l'acquisto da parte sua di tre dime semiautomatiche, giusta ordine di acquisto n. 438/70061997, emesso da n data 14.11.2022 e sottoscritto da in CP_2 CP_3 pari data, al prezzo complessivo di € 102.900,00;
- di aver corrisposto ad un acconto pari al 30% del prezzo complessivo, CP_3 corrispondente a € 30.870,00 (oltre IVA), in conformità all'ordine d'acquisto e all'importo portato dalla fattura n. 1812/F, emessa da in data 28.11.22; CP_3
- l'ordine d'acquisto prevedeva quale termine per la consegna delle tre dime rispettivamente: il 31.12.23 per la prima, il 10.04.23 per la seconda e il 31.05.23 per la terza;
- a causa delle manifestate difficoltà di a consegnare i beni nei termini CP_3 pattuiti, a acconsentito più volte a posticipare la data di consegna prevista per CP_2 la prima dima fino alla fine del mese di settembre 2023;
- nel dicembre 2023, ha comunicato a mezzo PEC alla Ricorrente di CP_3 non poter consegnare i beni compravenduti prima della 19esima settimana del 2024, termine ritenuto da naccettabile;
CP_2
- di aver inviato il 17.01.2024 a a mezzo pec formale diffida ad CP_3 adempiere ex art. 1454 cc, richiedendo la consegna della merce entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta PEC, con l'avvertimento che, in difetto di adempimento entro il detto termine, il contratto si sarebbe risolto di diritto per suo grave inadempimento;
- non ha mai consegnato i beni acquistati. CP_3
non si è costituita. CP_3
Il Giudice, alla prima udienza di comparizione del 19.02.2025, verificato il regolare perfezionamento della notificazione alla Convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha rigettato le istanze di prova orale formulate dalla Ricorrente e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 29.05.2025, assegnando alla stessa termine intermedio fino al 8.05.2025 per il deposito della visura camerale della Convenuta. Con decreto del 17.04.2025, il Giudice ha anticipato la data dell'udienza al 6.05.2024 e ha disposto che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, assegnando alla Ricorrente termine fino al 6.05.2025 per il deposito dalle dette note, da questa regolarmente fruito. A tale udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281sexies co. 3 cpc.
2. Thema decidendum ed emergenze probatorie a svolto contro le seguenti domande: CP_2 CP_3
- in via principale, una domanda contrattuale di accertamento dell'intervenuta pagina 3 di 7 risoluzione di diritto ex art. 1454 cc del contratto di compravendita di cui all'ordine n. 438/70061997 del 14.11.2022 per inosservanza della diffida ad adempiere da parte di
, che non ha mai consegnato la merce dovuta;
CP_3
- una conseguente domanda di condanna della stessa alla restituzione dell'importo di
€ 30.870,00 (oltre IVA), ovvero di complessivi € 37.661,40, versati da n favore CP_2 della Convenuta a titolo di acconto sul prezzo in forza del contratto ormai risolto, oltre interessi legali. in via subordinata:
- una domanda contrattuale di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc del contratto di compravendita di cui all'ordine n. 438/70061997 del 14.11.2022;
- una conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti da CP_2
a causa dell'inadempimento di ai propri obblighi di consegna della merce CP_3 quantificati in € 30.870,00 (oltre IVA), quindi in complessivi € 37.661,40. La causa è stata istruita con i documenti versati dalla Ricorrente, tra cui: l'ordine di acquisto n. 438/70061997 del 14.11.2022 (doc. 1); la fattura n. 1812/F del 28.11.2022 relativa all'acconto sul prezzo di cui al suddetto ordine (doc. 3); la contabile di bonifico attestante l'avvenuto pagamento dell'importo portato dalla fattura (doc. 2); la diffida ad adempiere (doc. 8). Il Tribunale reputa che il compendio probatorio offerto sia sufficiente a decidere la lite, avendo la causa natura squisitamente documentale, onde le richieste istruttorie (interrogatorio formale e testi), reiterate in sede precisazione delle conclusioni dalla Ricorrente, appaiono non necessarie ai fini del decidere e quindi da rigettarsi.
3. Diritto A mente dell'art. 1454 cc, la legge attribuisce alla parte adempiente di un rapporto contrattuale la facoltà di intimare per iscritto alla propria controparte di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con l'avvertimento che, spirato inutilmente il detto termine, il contratto si intenderà risolto. La ratio dell'istituto della risoluzione di diritto per inosservanza della diffida ad adempiere ex art. 1454 cc si rinviene nella volontà del legislatore di attribuire alla parte adempiente, a fronte del perdurante inadempimento dell'altro contraente, un celere strumento di risoluzione del rapporto inter partes, così da consentirle di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, senza necessità di attendere una pronuncia giudiziale, e così perseguire altrimenti la realizzazione del suo interesse negoziale. Al fine del valido prodursi dell'effetto risolutivo, la diffida deve necessariamente contenere l'intimazione all'adempimento, la determinazione del tempo concesso al debitore, la menzione dell'effetto risolutivo in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito, e deve provenire dalla parte che ha subito l'altrui inadempimento, dovendo quindi la stessa dar prova di aver esattamente adempiuto gli obblighi contrattuali sulla stessa incombenti. Per costante orientamento giurisprudenziale, il contratto si risolverà automaticamente all'infruttuoso scadere del termine indicato nella diffida, decorrente dalla data di ricezione pagina 4 di 7 della stessa (e non dall'invio), trattandosi di atto recettizio: “in tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all'adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l'atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato” (Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 8943 del 14.05.2020). Quanto alla distribuzione dell'onere assertivo e probatorio dell'azione contrattuale di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cc, svolta dalla CP_2 nei confronti di , la stessa è regolata dal combinato disposto degli artt. 2697, CP_3
1218 e 1454 e ss cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe a chi agisce in risoluzione allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che assume totalmente o parzialmente inadempiuta e il proprio esatto adempimento, nonché allegare l'inadempimento (totale o parziale) dell'obbligazione de qua, il quale deve rispondere ai criteri di imputabilità e di non scarsità ex art. 1455 cc, altresì dimostrando di averne chiesto l'adempimento entro un termine di almeno 15 giorni, spettando a questo punto al contraente che sia convenuto in risoluzione allegare e provare di avere esattamente adempiuto ovvero di non avere potuto adempiere per fatto non imputabile.
4. Decisione Alla luce dei principi di diritto da applicare e sulla scorta delle emergenze probatorie, a fornito idonei elementi a sostegno dell'avvenuta risoluzione di diritto ex art. CP_2
1454 cc del contratto oggetto di causa e, conseguentemente, della fondatezza della pretesarestitutoria, onde le relative domande, dalla stessa formulate in via principale, sono fondate e devono essere accolte per i motivi che seguono. In particolare, il Tribunale osserva che l'esistenza di un rapporto contrattuale inter partes (sub specie di compravendita di cose mobili) risulta documentalmente provata, per aver ersato in causa l'ordine di acquisto n. 438/70061997, sottoscritto dalle parti in CP_2 data 14.11.2022, avente ad oggetto l'acquisto da parte sua dal venditore di tre CP_3 dime semiautomatiche al prezzo complessivo di € 102.900,00 oltre IVA (doc.1), nonché la fattura n. 1812/F del 28.11.2022 ad esso associata, emessa da nei confronti CP_3 di portante l'importo di € 37.661,40, IVA inclusa, dalla Ricorrente versati a CP_2 titolo di acconto sul prezzo finale (doc. 3), onde risulta provata la fonte negoziale dell'obbligazione di consegna della merce che la stessa assume inadempiuta. Quanto all'esecuzione del contratto, ha altresì allegato e provato di aver CP_2 corrisposto l'acconto del 30% sul prezzo finale, pari a € 37.661,40, IVA inclusa, portato dalla predetta fattura, mediante la produzione in giudizio della contabile di bonifico, attestante l'avvenuto pagamento di tali somme da parte di in favore di CP_2
in data 16.12.2022 (doc. 2). CP_3
Sulla scorta di tanto, ha pertanto allegato l'integrale inadempimento di CP_2
ai propri obblighi di consegna, per aver la stessa omesso di consegnare la CP_3 merce oggetto dell'ordine entro i termini ivi stabiliti e, in ogni caso, oltre il termine pagina 5 di 7 ultimo (settembre 2023) accordato dalla Ricorrente ad per la consegna della CP_3 prima dima. Tale inadempimento è perdurato anche successivamente all'invio da parte di i formale diffida ad adempiere ex art. 1454 cc, sottoscritta personalmente dal CP_2
Presidente e pervenuta il 22.01.2024 all'indirizzo PEC della Controparte_4
Convenuta ( , conforme a quello risultante dal registro INI-PEC: la diffida Email_1 contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine di 15 giorni con l'avvertimento che, in caso contrario, il contratto di cui è causa si risolverà di diritto (doc. 8). Per completezza, si evidenzia che la Convenuta è rimasta contumace, onde non ha fornito alcuna prova liberatoria di tutte le circostanze sopra rilevate. Alla luce di tanto, a fornito la prova della fonte negoziale delle obbligazioni CP_2 della Convenuta di consegnare la merce indicata nell'ordine d'acquisto e ne ha allegato il grave inadempimento, la cui conformità al criterio stabilito dall'art. 1455 cc è autoevidente trattandosi di inadempimento integrale, altresì provando di aver dal canto suo esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni (di pagamento dell'acconto sul prezzo). E ancora, considerato che la Ricorrente ha altresì dimostrato di aver inviato alla propria controparte formale diffida ad adempiere ex art. 1454 cc entro il termine di 15 giorni, rimasta totalmente inosservata, e che la detta comunicazione contiene tutti gli elementi richiesti ai fini del valido prodursi dell'effetto risolutivo e proviene dalla parte (adempiente) a tal fine legittimata, il Tribunale reputa che bbia adempiuto gli CP_2 oneri assertivi e probatori sulla stessa incombenti, onde la domanda di risoluzione di diritto ex art. 1454 cc è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Stante quanto già evidenziato al punto 3 circa la natura recettizia della diffida, il termine di 15 giorni ivi stabilito è decorrente dalla ricezione della stessa da parte della destinataria, avvenuta in data 22.01.2024, onde deve concludersi che la risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa si sia verificata il 7.02.2024. Quanto alla domanda di condanna, a provato di aver pagato gli importi portati CP_2 dalla fattura n. 1812/F del 28.11.22, pari a complessivi € 37.661,40, IVA inclusa, corrisposti a titolo di acconto sul prezzo in esecuzione del contratto ormai risolto;
ne discende che, facendo la risoluzione del contratto venir meno gli effetti da esso prodotti con efficacia retroattiva, l'acquirente ha diritto ex art. 1458 cc alla restituzione di quanto pagato in esecuzione degli stessi, pari a € 37.661,40, oltre interessi legali conteggiati al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 7.02.2024 alla data di notificazione del ricorso e del decreto (11.09.2024) e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 12.09.2024 al saldo effettivo. Si tratta difatti di credito di valuta derivante da obbligazione restitutoria conseguente ad accertata risoluzione, fattispecie a cui si reputa applicabile l'art. 1284 co. 4 cc, disposizione avente la precipua funzione di sanzionare i ritardi nei pagamenti in ambito contrattuale.
5. Spese di lite In diritto, le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di soccombenza, in forza del quale la parte che pagina 6 di 7 all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di , CP_3 che deve quindi essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di CP_2 non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese di lite di le stesse si liquidano come da CP_2 dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, e segnatamente dei parametri medi previsti -per la fase di studio, introduttiva e decisionale e dimezzati per la fase istruttoria in quanto non è stata svolta istruzione orale- dalla tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), e quindi in complessivi € 6.713,00 per compenso, oltre € 545,00 per rimborso spese vive ex actis oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara che in data 7.02.2024 è intervenuta la risoluzione di diritto ex art. 1454 cc del contratto di compravendita mobiliare stipulato inter partes di cui all'ordine d'acquisto n. 438/70061997 del 14.11.2022 per inosservanza da parte della venditrice CP_3 della diffida ad adempiere intimata dall'acquirente
[...] Controparte_2
[...] per l'effetto, condanna a pagare a favore di la somma CP_3 Controparte_2 complessiva di € 37.661,40, a titolo di restituzione dell'acconto sul prezzo corrisposto dall'acquirente, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 7.02.2024 all'11.09.202 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dal 12.09.2024 sino al saldo effettivo, letti gli artt. 91 e ss cpc condanna a pagare a favore di a titolo di CP_3 Controparte_2 refusione integrale delle spese del processo, la somma di € 7.258,00, di cui € 6.713,00 per compenso ed € 545,00 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 2.09.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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