Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 443/2019 R.G., a cui sono riuniti i procedimenti nn. 1162/2020, 12008/2021 e 579/2023, promossi da:
, rappr. e dif. dall' avv. GIANSERAFINO PINTO;
Parte_1
OPPONENTE
contro
:
, anche quale mandatario della CP_1 Controparte_2
rapp. e dif. dagli avv.ti PUNZI COSIMO NICOLA,
[...]
CONTURSI CHIARA e CAPOTORTI VALERIA;
OPPOSTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi del 15.1.2019, 31.1.2020, 24.11.2021 e del 13.01.2023,
e poi riuniti in corso di causa, l'opponente agiva in giudizio per sentir accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia e la infondatezza dell'accertamento ispettivo e di ogni atto e/o documento presupposto e consequenziale, dichiarare la illegittimità della iscrizione del sig. nell'elenco dei e pertanto Parte_1 Parte_2 annullare gli avvisi di addebito nn. 31420180005854715000,
c.c., revocando ogni atto di intimazione. In subordine, accertare e dichiarare, per ciascuno degli anni ivi indicati, la insussistenza dei presupposti della iscrizione dell'opponente nell'elenco dei Coltivatori
Diretti e pertanto dichiarare non dovuti, anno per anno, i contributi e le somme aggiuntive richieste. In via ulteriormente gradata, dichiarare non dovute le sanzioni e le some aggiuntive relative, quanto meno nella misura richiesta. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio l domandando nel merito il Controparte_3 rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria, la causa veniva decisa.
Le domande devono essere accolte per le ragioni di seguito esposte.
Nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973, etc.). In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal
1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005). Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e
618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Nel caso in esame parte opponente ha dedotto soltanto questioni di merito, dunque, l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo. Ciò premesso va detto che l'opposizione deve ritenersi ammissibile atteso che l'avviso di addebito risulta notificato in data 06.12.2018, mentre l'opposizione è stata depositata in data 15.1.2019, quindi entro il termine di quaranta giorni.
In proposito si ritiene che non rilevi l'art. 10 della legge n. 9/1963, che disciplina il ricorso avverso gli accertamenti e rettifiche di ufficio di cui al medesimo articolo, il quale tuttavia non è previsto quale presupposto per l'impugnazione dell'avviso di addebito, ricorso che, peraltro, risulta comunque trasmesso illo tempore dall'odierno opponente, come da documentazione in atti (cfr. ricorso amministrativo n. 976885 del
04.05.2016, prot. n. .0900.04/05/2016.0183750). CP_1
Giova altresì rammentare che l'art. 24, comma 5, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, intitolato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, recita: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Precisa poi il comma 6, primo periodo, della medesima disposizione: “Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 ss. c.p.c.”.
Dunque, secondo tale disciplina, atteso il carattere impugnatorio di tali giudizi (come è rivelato dalla definizione legale di opposizione contro l'iscrizione a ruolo e dalla previsione di un termine, oramai comunemente ritenuto perentorio dalla giurisprudenza di merito, per proporre l'opposizione stessa, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione), devono essere ritenuti indubbiamente ammissibili motivi di impugnativa formali (ad es., nullità dell'iscrizione a ruolo, etc.), ma, di regola, l'oggetto del giudizio di opposizione è costituito da “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva”.
Se così è, deve essere condiviso l'orientamento già espresso in precedenti sentenze di questa Sezione Lavoro, secondo cui in tali giudizi, come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la parte intimante ad assumere la veste di attore in senso sostanziale mentre il ricorrente è il convenuto di fatto.
Passando al merito della pretesa contributiva, giova osservare che coltivatori diretti sono quei piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57, come integrati e modificati dalla L 9/63).
La legge 1047/57, successivamente modificata dalla legge 233/90, ha istituito l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali. I requisiti per ottenere l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) sono:
1) c.d. requisito oggettivo: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3L. 9/63); il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63); qualora il coltivatore diretto sia proprietario di un fondo che necessita di meno 104 giornate di lavoro annue, e' escluso dalla qualifica e dal regime previdenziale di Coltivatore
Diretto, ma se effettua nel corso dell'anno meno di 51 giornate come
Operaio a Tempo Determinato (detto anche giornaliero di campagna o bracciante agricolo) può integrare la contribuzione da lavoro dipendente con versamenti volontari;
2) requisito soggettivo: l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L.
1047/57). Ai sensi dell'art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito (circ. SCAU n.21 del 18/3/93; Circ n. 111 del
23/5/98 punto 5; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n.
26 del 6/11/00).
Al fine, dunque, di verificare la sussistenza dei presupposti per l'insorgenza degli obblighi contributivi di parte opponente come coltivatore diretto, Codesto Tribunale, in seno al procedimento iscritto al n. 12008/2021, ivi riunito, disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio con provvedimento del 13.10.2023, ponendo al CTU il seguente quesito: “dica il
c.t.u. se – in relazione agli anni dal 2011 al 2022 - il lavoro occorrente per il fondo sul quale viene svolta l'attività agricola, in ragione della estensione dei terreni, del tipo di colture, e degli eventuali allevamenti, fosse o meno inferiore a 104 giornate annue”.
L'odierno Giudicante intende richiamare le considerazioni rese dal CTU nel corpo del suo elaborato peritale, che si ritiene di condividere integralmente, essendo fondate su una corretta valutazione dei fatti e delle circostanze nonché immuni da vizi logici e giuridici.
Invero, come verificato dal perito nominato, “per la coltivazione dei terreni del ricorrente negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021
e 2022, il fabbisogno di manodopera necessario risulta essere pari a equivalenti a 83 giornate di lavoro di 8 ore annue, negli anni 2016, 2017,
2018 e 2019 il fabbisogno di manodopera necessario risulta essere pari a 90 giornate lavorative annue di 8 ore, quindi in entrambi i periodi inferiore alle 104 giornate di lavoro annue” (cfr. consulenza depositata il
18.05.2024, R.G.n. 12008/2021, in atti).
Peraltro, all'elaborato peritale non seguivano osservazioni delle parti.
Sicché, alla luce delle risultanze peritali non sussiste il presupposto oggettivo (fabbisogno annuo di 104 giornate), atteso che il fabbisogno di manodopera necessario risulta - in entrambi i periodi ivi indicati - inferiore alle 104 giornate di lavoro annue.
Ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 9 del 1963, non vi sono i presupposti e le condizioni per l'iscrizione dell'odierno opponente nell'elenco dei coltivatori diretti.
Infatti, come detto in precedenza, la qualità di coltivatore diretto, non si desume dalla proprietà dei terreni agricoli, ma dalla diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo, sussistente allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tale attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che l'attività stessa lo impegni per la maggior parte dell'anno e costituisca per lui la maggior fonte di reddito;
nonché dalla circostanza che il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non sia inferiore a 104 giornate lavorative annue e dalla prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo.
Sono esclusi, dunque, dalla qualifica di coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo per il quale il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo (cfr. cass. sez. unite n. 9208 del
09.06.2003).
Nel caso de quo, si ritiene accertato che il lavoro occorrente per i terreni di proprietà del ricorrente è inferiore alle 104 giornate lavorative.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta. Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell . CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate come da separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie le opposizioni e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito opposti;
- condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in € 4.700,00 oltre oneri di legge, con distrazione;
- pone le spese di CTU – liquidate con separato decreto –definitivamente a carico dell . CP_1
Bari, 13.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli