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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2024, n. 6981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6981 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4286 dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ) e per essa, quale sua Parte_1 P.IVA_1 mandataria, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
CARMINE PICONE;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_3 difesa dall'avv. GIULIA FELICI;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1266/2021 pubblicata il 21/06/2021, in punto di Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare Parte_3 avviata nei suoi confronti dalla , in qualità di mandataria della Parte_2 [...]
per la riscossine di un credito di circa 2,2 milioni di euro. Parte_1
Sospesa l'esecuzione con ordinanza confermata in sede di reclamo, nelle more del procedimento di merito la ha rinunciato alla procedura esecutiva, che è Pt_2 stata dichiarata estinta dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 13 febbraio 2020.
1.1 Con sentenza n. 1266/2021 del 21 giugno 2021 il Tribunale di Velletri ha definito la fase di merito del giudizio di opposizione dichiarando la cessazione della materia del contendere e ponendo le spese del giudizio e della fase di reclamo a carico della creditrice procedente, osservando: Pag. 1 di 6 - che, considerata l'intervenuta rinuncia all'esecuzione da parte della Pt_2 nonché la conseguente richiesta di cessata materia del contendere nel giudizio di merito, oggetto della decisione era unicamente la richiesta di liquidazione delle spese di lite dell'opponente nonché la rideterminazione delle somme liquidate in fase di reclamo;
- che, richiamato quanto osservato dal Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza che ha respinto il reclamo, doveva tenersi conto anche del fatto che il recesso di dal contratto di finanziamento non è stato comunicato con le Pt_2 modalità previste dall'art. 5 del contratto, che richiedeva una comunicazione tramite lettera raccomandata, ma unicamente con la notifica dell'atto di precetto, rendendolo così inefficace;
- che, pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite del procedimento dovevano essere poste a carico della;
Pt_2
- che, atteso il carattere di provvisorietà e non decisorietà del provvedimento emesso dal collegio in fase di reclamo, inidoneo ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato e, quindi, non ricorribile per cassazione neppure limitatamente al profilo concernente le spese, nel giudizio di merito la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale.
Pertanto, ha condannato la a rimborsare a le spese della Pt_2 Controparte_1 fase di reclamo, liquidate in 13.971 €, e quelle del giudizio di opposizione, liquidate in 27.852 €.
1.2. Con successiva ordinanza del 4 agosto 2021 il Tribunale ha emendato l'errore materiale contenuto in sentenza, sostituendo alle parole , che era Parte_2 stata in giudizio solo in qualità di mandataria, le parole . Parte_1
2. La impugna tempestivamente la sentenza chiedendone Parte_1 la riforma nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di reclamo e di quello di opposizione;
in via subordinata, chiede comunque che le spese vengano rideterminate, con vittoria delle spese dei due gradi.
2.1. La chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
2.2. Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con provvedimento assunto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. l'11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Il primo motivo di appello si articola a sua volta in una triplice censura.
Pag. 2 di 6 3.1. In primo luogo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ravvisato la sua soccombenza virtuale deducendo che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che l'art. 5 del contratto di mutuo prevedesse la determinazione convenzionale di una specifica forma ad substantiam della dichiarazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., con la conseguenza che quest'ultima avrebbe dovuto essere resa esclusivamente mediante lettera raccomandata, pena la mancata produzione dell'effetto risolutivo.
Al contrario, la dichiarazione prescritta dall'art. 1456 c.c. rappresenta un negozio unilaterale recettizio a forma libera, che pertanto spiega efficacia solo una volta portato a conoscenza dell'altro contraente;
la clausola in parola si è limitata ad alleggerire gli oneri gravanti sul creditore prevedendo che fosse sufficiente la mera spedizione di una lettera raccomandata.
3.2. In secondo luogo, la censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di Pt_1 poter rideterminare la liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale in sede di reclamo.
Sotto in primo profilo, deduce che il giudice del merito ex art. 616 c.p.c. non è competente a rideterminare le spese liquidate in quella fase, non essendo ciò previsto dalla legge.
Sotto un secondo profilo, poi, la sentenza non indica per quale motivo abbia ritenuto che le spese del giudizio di reclamo dovessero essere liquidate in misura superiore a quella indicata dal collegio.
3.3. In terzo luogo, la lamenta che il Tribunale ha liquidato le spese del Pt_1 giudizio di merito in misura superiore a quella richiesta dalla stessa parte opponente, la quale già coincideva con il valore massimo dello scaglione di riferimento, senza peraltro indicare se siano state liquidate le sole fasi di studio e introduttiva, come chiesto dall'opponente, o anche quelle istruttoria e decisoria.
4. L'appello è parzialmente fondato.
4.1. Sotto il primo profilo il motivo è inammissibile.
Con l'ordinanza del 10 novembre 2019 che ha definito il giudizio di reclamo il
Tribunale ha confermato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione ritenendo che non sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1186 c.c. e che non vi fosse stata una manifestazione espressa e univoca della volontà di avvalersi della clausola risolutiva in quanto dagli atti di precetto depositati emergeva la volontà della creditrice di ottenere l'adempimento del contratto e non quella di risolverlo.
Pag. 3 di 6 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha in primo luogo richiamato quanto già osservato in sede di reclamo, così mostrando di recepire e condividere le motivazioni di cui si è detto;
a tali valutazioni ha poi aggiunto l'ulteriore considerazione secondo cui in ogni caso la manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa non è stata ritualmente portata a conoscenza della debitrice esecutata, dal momento che a questo scopo sarebbe stata necessaria una comunicazione trasmessa con lettera raccomandata.
Per giurisprudenza costante «Allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18310 del 30/08/2007, Rv. 598935 - 01).
Nel proprio atto di appello la ha dedotto l'erroneità della seconda Pt_1 considerazione, ma nulla ha allegato circa i motivi posti a fondamento del rigetto del reclamo e richiamati dalla sentenza appellata.
Il motivo è quindi sotto questo profilo inammissibile, in quanto la statuizione circa la soccombenza virtuale dell'odierna appellante trova idoneo sostegno nella parte di motivazione non contestata.
4.2. Ancora di recente, la Corte di cassazione ha ribadito che il giudice del reclamo proposto ai sensi del secondo comma dell'art. 624 c.p.c. ben può provvedere sulle spese, quando confermi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione o revochi la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, rigettando l'istanza; che la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività
Pag. 4 di 6 del titolo esecutivo senza investire l'an della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura;
che, in particolare, « L'azione di merito costituisce, invero, il mezzo necessario per ridiscutere sulla regolamentazione delle spese, perché il capo condannatorio sulle spese subisce lo stesso trattamento a cui è sottoposta l'azione cautelare, che, lasciando impregiudicato l'accertamento del diritto, resta suscettibile di riesame proprio nel giudizio di merito che ciascuna delle parti può sempre iniziare al fine di ottenere la tutela definitiva della situazione che ne è oggetto, e ciò in ragione del nesso di strumentalità tra procedimento cautelare e successiva causa di merito»
(così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4748 del 15/02/2023, Rv. 666931 – 01).
Correttamente, quindi, il giudice del merito dell'opposizione – su istanza in tal senso dell'opponente – ha ritenuto di poter riesaminare la liquidazione delle spese effettuata dal giudice del reclamo.
4.2.1. Dal tenore complessivo della motivazione della sentenza risulta che con il precetto era stato intimato il pagamento della somma di circa 2,25 milioni di euro;
che la debitrice opponente aveva chiesto « rideterminarsi le somme liquidate nella fase del reclamo non risultando congrua né giustificata la liquidazione delle spese di lite ivi disposta» nella misura di 1.500 € oltre accessori;
che le spese di lite dovevano essere «liquidate nei minimi, in considerazione della ridotta complessità delle questioni trattate»; che quindi le spese della fase di reclamo dovevano essere rideterminate in 13.971 € per compensi professionali.
È quindi evidente che correttamente il Tribunale ha rideterminato le spese in quanto la liquidazione effettuata in sede di reclamo era di gran lunga inferiore ai minimi tariffari, non derogabili.
Tuttavia, questi devono essere individuati in quelli relativi allo scaglione di valore compreso tra 2 e 4 milioni di euro per i procedimenti di natura cautelare. Possono inoltre essere liquidate solo le fasi di studio e introduttiva, dal momento che dagli atti non risulta che nel giudizio di reclamo vi sia stata istruttoria né una fase di trattazione che abbia comportato difese ulteriori e diverse rispetto a quelle già svolte nella precedente fase introduttiva;
la stessa , del resto, non Controparte_1 aveva chiesto liquidazione per la fase decisoria. Le spese per la fase di reclamo devono quindi essere ridotte al minore importo di 5.763 € per compenso di avvocato.
Pag. 5 di 6 4.3. L'appello è fondato anche sotto il terzo profilo.
Individuato lo scaglione di valore come sopra indicato, la stessa odierna appellata aveva chiesto la liquidazione delle sole fasi di studio e introduttiva, per le quali i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 prevedono un compenso complessivo di
6.461 €.
5. Con il secondo motivo parte appellante ha dedotto il difetto di legittimazione passiva della , che non avrebbe dovuto essere condannata, in proprio, al Pt_2 pagamento delle somme di lite in quanto ha agito in qualità di mandataria della
, mandante e parte sostanziale del giudizio. Parte_1
5.1. La questione è superata dall'ordinanza di correzione di errore materiale di cui si è detto, con cui il Tribunale di Velletri ha rettificato la sentenza nel senso di porre le spese di lite a carico della . Pt_1
6. L'accoglimento solo parziale dell'impugnazione fa sì che le spese del secondo grado debbano essere compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina le spese del primo grado di giudizio in 5.763 € per compenso di avvocato per la fase di reclamo e in 6.461 € per la fase di merito, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) compensa le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 31/10/2024
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
Pag. 6 di 6
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4286 dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ) e per essa, quale sua Parte_1 P.IVA_1 mandataria, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
CARMINE PICONE;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_3 difesa dall'avv. GIULIA FELICI;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1266/2021 pubblicata il 21/06/2021, in punto di Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare Parte_3 avviata nei suoi confronti dalla , in qualità di mandataria della Parte_2 [...]
per la riscossine di un credito di circa 2,2 milioni di euro. Parte_1
Sospesa l'esecuzione con ordinanza confermata in sede di reclamo, nelle more del procedimento di merito la ha rinunciato alla procedura esecutiva, che è Pt_2 stata dichiarata estinta dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 13 febbraio 2020.
1.1 Con sentenza n. 1266/2021 del 21 giugno 2021 il Tribunale di Velletri ha definito la fase di merito del giudizio di opposizione dichiarando la cessazione della materia del contendere e ponendo le spese del giudizio e della fase di reclamo a carico della creditrice procedente, osservando: Pag. 1 di 6 - che, considerata l'intervenuta rinuncia all'esecuzione da parte della Pt_2 nonché la conseguente richiesta di cessata materia del contendere nel giudizio di merito, oggetto della decisione era unicamente la richiesta di liquidazione delle spese di lite dell'opponente nonché la rideterminazione delle somme liquidate in fase di reclamo;
- che, richiamato quanto osservato dal Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza che ha respinto il reclamo, doveva tenersi conto anche del fatto che il recesso di dal contratto di finanziamento non è stato comunicato con le Pt_2 modalità previste dall'art. 5 del contratto, che richiedeva una comunicazione tramite lettera raccomandata, ma unicamente con la notifica dell'atto di precetto, rendendolo così inefficace;
- che, pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite del procedimento dovevano essere poste a carico della;
Pt_2
- che, atteso il carattere di provvisorietà e non decisorietà del provvedimento emesso dal collegio in fase di reclamo, inidoneo ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato e, quindi, non ricorribile per cassazione neppure limitatamente al profilo concernente le spese, nel giudizio di merito la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale.
Pertanto, ha condannato la a rimborsare a le spese della Pt_2 Controparte_1 fase di reclamo, liquidate in 13.971 €, e quelle del giudizio di opposizione, liquidate in 27.852 €.
1.2. Con successiva ordinanza del 4 agosto 2021 il Tribunale ha emendato l'errore materiale contenuto in sentenza, sostituendo alle parole , che era Parte_2 stata in giudizio solo in qualità di mandataria, le parole . Parte_1
2. La impugna tempestivamente la sentenza chiedendone Parte_1 la riforma nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di reclamo e di quello di opposizione;
in via subordinata, chiede comunque che le spese vengano rideterminate, con vittoria delle spese dei due gradi.
2.1. La chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
2.2. Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con provvedimento assunto ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. l'11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Il primo motivo di appello si articola a sua volta in una triplice censura.
Pag. 2 di 6 3.1. In primo luogo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ravvisato la sua soccombenza virtuale deducendo che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che l'art. 5 del contratto di mutuo prevedesse la determinazione convenzionale di una specifica forma ad substantiam della dichiarazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., con la conseguenza che quest'ultima avrebbe dovuto essere resa esclusivamente mediante lettera raccomandata, pena la mancata produzione dell'effetto risolutivo.
Al contrario, la dichiarazione prescritta dall'art. 1456 c.c. rappresenta un negozio unilaterale recettizio a forma libera, che pertanto spiega efficacia solo una volta portato a conoscenza dell'altro contraente;
la clausola in parola si è limitata ad alleggerire gli oneri gravanti sul creditore prevedendo che fosse sufficiente la mera spedizione di una lettera raccomandata.
3.2. In secondo luogo, la censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di Pt_1 poter rideterminare la liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale in sede di reclamo.
Sotto in primo profilo, deduce che il giudice del merito ex art. 616 c.p.c. non è competente a rideterminare le spese liquidate in quella fase, non essendo ciò previsto dalla legge.
Sotto un secondo profilo, poi, la sentenza non indica per quale motivo abbia ritenuto che le spese del giudizio di reclamo dovessero essere liquidate in misura superiore a quella indicata dal collegio.
3.3. In terzo luogo, la lamenta che il Tribunale ha liquidato le spese del Pt_1 giudizio di merito in misura superiore a quella richiesta dalla stessa parte opponente, la quale già coincideva con il valore massimo dello scaglione di riferimento, senza peraltro indicare se siano state liquidate le sole fasi di studio e introduttiva, come chiesto dall'opponente, o anche quelle istruttoria e decisoria.
4. L'appello è parzialmente fondato.
4.1. Sotto il primo profilo il motivo è inammissibile.
Con l'ordinanza del 10 novembre 2019 che ha definito il giudizio di reclamo il
Tribunale ha confermato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione ritenendo che non sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1186 c.c. e che non vi fosse stata una manifestazione espressa e univoca della volontà di avvalersi della clausola risolutiva in quanto dagli atti di precetto depositati emergeva la volontà della creditrice di ottenere l'adempimento del contratto e non quella di risolverlo.
Pag. 3 di 6 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha in primo luogo richiamato quanto già osservato in sede di reclamo, così mostrando di recepire e condividere le motivazioni di cui si è detto;
a tali valutazioni ha poi aggiunto l'ulteriore considerazione secondo cui in ogni caso la manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa non è stata ritualmente portata a conoscenza della debitrice esecutata, dal momento che a questo scopo sarebbe stata necessaria una comunicazione trasmessa con lettera raccomandata.
Per giurisprudenza costante «Allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18310 del 30/08/2007, Rv. 598935 - 01).
Nel proprio atto di appello la ha dedotto l'erroneità della seconda Pt_1 considerazione, ma nulla ha allegato circa i motivi posti a fondamento del rigetto del reclamo e richiamati dalla sentenza appellata.
Il motivo è quindi sotto questo profilo inammissibile, in quanto la statuizione circa la soccombenza virtuale dell'odierna appellante trova idoneo sostegno nella parte di motivazione non contestata.
4.2. Ancora di recente, la Corte di cassazione ha ribadito che il giudice del reclamo proposto ai sensi del secondo comma dell'art. 624 c.p.c. ben può provvedere sulle spese, quando confermi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione o revochi la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, rigettando l'istanza; che la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività
Pag. 4 di 6 del titolo esecutivo senza investire l'an della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura;
che, in particolare, « L'azione di merito costituisce, invero, il mezzo necessario per ridiscutere sulla regolamentazione delle spese, perché il capo condannatorio sulle spese subisce lo stesso trattamento a cui è sottoposta l'azione cautelare, che, lasciando impregiudicato l'accertamento del diritto, resta suscettibile di riesame proprio nel giudizio di merito che ciascuna delle parti può sempre iniziare al fine di ottenere la tutela definitiva della situazione che ne è oggetto, e ciò in ragione del nesso di strumentalità tra procedimento cautelare e successiva causa di merito»
(così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4748 del 15/02/2023, Rv. 666931 – 01).
Correttamente, quindi, il giudice del merito dell'opposizione – su istanza in tal senso dell'opponente – ha ritenuto di poter riesaminare la liquidazione delle spese effettuata dal giudice del reclamo.
4.2.1. Dal tenore complessivo della motivazione della sentenza risulta che con il precetto era stato intimato il pagamento della somma di circa 2,25 milioni di euro;
che la debitrice opponente aveva chiesto « rideterminarsi le somme liquidate nella fase del reclamo non risultando congrua né giustificata la liquidazione delle spese di lite ivi disposta» nella misura di 1.500 € oltre accessori;
che le spese di lite dovevano essere «liquidate nei minimi, in considerazione della ridotta complessità delle questioni trattate»; che quindi le spese della fase di reclamo dovevano essere rideterminate in 13.971 € per compensi professionali.
È quindi evidente che correttamente il Tribunale ha rideterminato le spese in quanto la liquidazione effettuata in sede di reclamo era di gran lunga inferiore ai minimi tariffari, non derogabili.
Tuttavia, questi devono essere individuati in quelli relativi allo scaglione di valore compreso tra 2 e 4 milioni di euro per i procedimenti di natura cautelare. Possono inoltre essere liquidate solo le fasi di studio e introduttiva, dal momento che dagli atti non risulta che nel giudizio di reclamo vi sia stata istruttoria né una fase di trattazione che abbia comportato difese ulteriori e diverse rispetto a quelle già svolte nella precedente fase introduttiva;
la stessa , del resto, non Controparte_1 aveva chiesto liquidazione per la fase decisoria. Le spese per la fase di reclamo devono quindi essere ridotte al minore importo di 5.763 € per compenso di avvocato.
Pag. 5 di 6 4.3. L'appello è fondato anche sotto il terzo profilo.
Individuato lo scaglione di valore come sopra indicato, la stessa odierna appellata aveva chiesto la liquidazione delle sole fasi di studio e introduttiva, per le quali i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 prevedono un compenso complessivo di
6.461 €.
5. Con il secondo motivo parte appellante ha dedotto il difetto di legittimazione passiva della , che non avrebbe dovuto essere condannata, in proprio, al Pt_2 pagamento delle somme di lite in quanto ha agito in qualità di mandataria della
, mandante e parte sostanziale del giudizio. Parte_1
5.1. La questione è superata dall'ordinanza di correzione di errore materiale di cui si è detto, con cui il Tribunale di Velletri ha rettificato la sentenza nel senso di porre le spese di lite a carico della . Pt_1
6. L'accoglimento solo parziale dell'impugnazione fa sì che le spese del secondo grado debbano essere compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina le spese del primo grado di giudizio in 5.763 € per compenso di avvocato per la fase di reclamo e in 6.461 € per la fase di merito, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) compensa le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 31/10/2024
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
Pag. 6 di 6