Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16/2023 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. SAMORI' GIANPIERO;
− Domicilio: VIA SANT'ORSOLA 36 41121 MODENA presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Samorì
CONVENUTI
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Presidente pro-tempore
− Difesa: Avv. CREMONINI GIAN PATRIZIO
− Domicilio: GALLERIA MARCONI N. 2 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Gian Patrizio Cremonini
(C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2
− Difesa: Avv. CAMMELLI FILIPPO
− Domicilio: PIAZZA ALDOVRANDI N. 3 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Filippo Cammelli
Decisa a Bologna il 18/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o infondatezza della revoca nr. 15621 del 12-08-2022 e della ingiunzione di pagamento nr. 23000 del 22/11/2022, notificata in data 23-11-2022 dalla Regione nei confronti CP_1
1
➢ stabilire il Parte_1 termine entro cui parte attrice dovrà completare i progetti di cui all'Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese (Legge regionale n.14/2014, parte II, art. 6); ➢ condannare la e il Dott. in solido tra loro al CP_1 CP_1 Controparte_2 risarcimento danni, la cui quantificazione verrà richiesta in separato giudizio, con condanna generica nel presente procedimento”
Convenuti:
“In via pregiudiziale 1) accertare e dichiarare, anche in riforma dell'ordinanza del 24 giugno 2023, che l'atto di citazione in opposizione ad ordinanza-ingiunzione introduttivo del giudizio è stato iscritto a ruolo oltre il termine di rito e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie. In rito 2) revocare la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio e di conseguente contumacia della
[...]
pronunciata con ordinanza del 24 giugno 2023, ovvero in denegato CP_3 subordine limitare detta dichiarazione di inammissibilità alle sole domande svolte in causa che implichino incompatibilità tra le difese spiegate della e quelle Controparte_3 spiegate dal Dott. nel contesto della comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositata nell'interesse di entrambi in data 24 aprile 2023. Nel merito 3) respingere l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta da parte attrice e per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione 22 novembre 2022 n. 23000; 4) in ogni caso, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare Parte_1 alla tutte le somme indicate nell'ordinanza-ingiunzione stessa, CP_1 CP_1 vale a dire le somme indicate a titolo di “contributo da restituire” (euro 805.486,61), di
“interessi calcolati ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D. Lgs. 123/1998” (euro 116.008,26) e di “dietimi giornalieri” (euro 121,37) già scaduti ed a scadere, dalla data di debenza al saldo;
5) respingere in ogni caso, tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti della in quanto inammissibili, improponibili, irricevibili e Controparte_1 comunque infondate, per le ragioni tutte esposte in atti”
“In via pregiudiziale 1) accertare e dichiarare, anche in riforma dell'ordinanza del 24 giugno 2023, che l'atto di citazione in opposizione ad ordinanzaingiunzione introduttivo del giudizio è stato iscritto a ruolo oltre il termine di rito e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie. In rito 2) revocare la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio e di conseguente contumacia del Dott.
[...] pronunciata con ordinanza del 24 giugno 2023, ovvero in subordine limitare CP_2 detta dichiarazione di inammissibilità alle sole domande svolte in causa che implichino incompatibilità tra le difese spiegate della e quelle spiegate dal Controparte_3 Dott. nel contesto della comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_2 nell'interesse di entrambi in data 24 aprile 2023. Nel merito 3) respingere in ogni caso, tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del Dott. in quanto Controparte_2 inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate, per le ragioni tutte esposte in atti”
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone all'ordinanza nr. 23000 del 22/11/2022 con la Parte_1 quale la le ha ingiunto di pagare euro 921.294,87 a titolo di Controparte_3 restituzione del finanziamento erogato in forza di accordo 26 febbraio 2017:
L'opponente eccepisce:
1) l'illegittimità della revoca del finanziamento, adottata dal dirigente
[...]
in quanto la Regione avrebbe unilateralmente prorogato (solo) fino al 13 CP_2 dicembre 2021 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati (in origine stabilito fino al 13 dicembre 2020), con ciò violando l'art. 1183 cc;
2) il danno potenzialmente derivante da tale revoca.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza Parte_1 ingiunzione nr. 23000 del 22/11/2022, che il Tribunale stabilisca il termine entro cui parte attrice dovrà completare i progetti di cui all'Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese (Legge regionale n.14/2014, parte II, art. 6) e che Controparte_3 e in solido tra loro, siano condannati al risarcimento del
[...] Controparte_2 danno, da liquidarsi in separato giudizio.
a sostegno della sua pretesa, allega l'inosservanza, da parte CP_1 CP_3 dell'opponente, del termine per la realizzazione dei progetti finanziati.
Eccepisce il difetto dei presupposti di cui all'art. 1183 cc, il difetto dei presupposti della fattispecie di illecito civile, il difetto di prova del danno.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e delle domande. Controparte_3 si difende eccependo il difetto degli elementi costitutivi dell'illecito. Controparte_2
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. Controparte_2
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
Richiamato quanto già osservato nell'ordinanza 24 giugno 2023 sulle questioni pregiudiziali, l'opposizione è infondata.
Premesso che l'opponente neppure allega di aver adempiuto a quanto previsto nell'accordo 26 febbraio 2017 entro il termine prorogato del 13 dicembre 2021 (né che lo stato di avanzamento delle attività fosse superiore al 70%), la sua doglianza si appunta sulla circostanza per cui la avrebbe determinato unilateralmente la proroga, ciò CP_1 da cui discenderebbe l'illegittimità del provvedimento di revoca assunto sul presupposto dell'inosservanza del termine prorogato.
3 Il Tribunale osserva:
1) l'art. 1183 cc regola una situazione in cui il tempo dell'adempimento non è previsto e tutela le ragioni del debitore dalla richiesta immediata del creditore ove un termine sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione;
2) nel caso di specie non solo un termine era previsto, ma soprattutto non si ravvisa la ratio della disposizione, dal momento che la proroga è stata disposta dalla a vantaggio dell'opponente, a fronte di un assetto originario in cui il CP_1 tempo per l'adempimento dell'opponente era invece previsto a tutela di un interesse afferente alla sfera giuridica dell'ente territoriale, identificabile nel corretto e scadenzato impiego delle risorse pubbliche;
3) il fatto che a seguito della concessione della proroga (17 settembre 2020) parte opponente non abbia fatto pervenire alcun rilievo, è indice di una sua implicita accettazione della determinazione del nuovo termine da parte della il che CP_1 è comprensibile, dal momento che all'epoca non poteva prevedersi l'andamento della pandemia nell'anno successivo;
per altro verso, è anche possibile inferire che, se il 2021 avesse avuto un andamento diverso, la questione dell'art. 1183 cc (e della conseguente illegittimità della revoca del contributo) oggi non sarebbe stata neppure posta;
4) seppure la questione esuli dal thema decidendum, poiché il motivo di opposizione è l'asseritamente illegittima fissazione del nuovo termine da parte della CP_1 parte opponente non ha fatto pervenire alcun rilievo dopo il preavviso di revoca 12 luglio 2022, segno che neppure a quella data lo stato di avanzamento era prossimo a quanto prescritto nell'accordo, così che il rischio da sopravvenienza (rappresentato dal protrarsi della crisi epidemiologica anche nel 2021), anche ove abbia davvero pregiudicato la fisiologia dell'accordo, deve essere collocato nella sfera giuridico-patrimoniale dell'opponente.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta le altre domande dell'opponente;
3) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_3 le spese di lite, liquidate in euro 22.426,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
4) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_2 di lite, liquidate in euro 22.426,00 oltre spese generali, imposta e contributi. Bologna, 18/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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