Articolo 5 della Legge 30 novembre 2000, n. 356
Articolo 4Articolo 6
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19 dicembre 2000
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17 aprile 2001
Art. 5. Premio di previdenza 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 , si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo e' corrisposto anche ((ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza)) .
Entrata in vigore il 17 aprile 2001