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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4554/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Naso
E
In persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Alessandra
Molfese
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente di scuola primaria assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1.09.2015, attualmente in servizio presso l' , conviene in Parte_2 giudizio il e, premesso che dopo l'immissione in Controparte_1 ruolo presentava istanza per ottenere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento del servizio pre-ruolo, lamenta che il Dirigente scolastico incaricato ha escluso la valutazione del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DPR 122/2013. Evidenzia al riguardo che la
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, ha riconosciuto la ragionevolezza delle misure che precludevano l'incremento dei trattamenti economici limitatamente agli anni
2011, 2012 e 2013. Riferisce che gli scatti maturati negli anni 2011 e 2012 sono stati, tuttavia, recuperati mentre invece quelli del 2013 sono ad oggi bloccati per effetto del
DPR 122/2013. Invoca, quindi, l'applicazione dell'ordinanza n. 16133/2024 della Corte di
Cassazione che ha affermato che le norme che stabiliscono il blocco delle posizioni stipendiali vanno interpretate in stretta aderenza allo scopo loro assegnato per cui la progressione della carriera va distinta dai suoi effetti economici e non può riguardare quelli giuridici. Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito, previa disapplicazione del Decreto di ricostruzione della carriera emesso, e del DPR n. 122/2013, di accertare e dichiarare che ha diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno
2013 come utile alla maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla contrattazione collettiva e, per l'effetto, condannare il convenuto a effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera che CP_1 includa il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 con conseguente inquadramento nella fascia stipendiare spettante, nonché condannare il al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento dell'anno 2013, oltre interessi.
Il si costituisce in giudizio ed eccepisce in via preliminare il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito chiede di rigettare il ricorso per la sua infondatezza e in subordine di dichiarare la prescrizione parziale della pretesa azionata dalla docente.
Evidenziato che vi è domanda di condanna del lla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare CP_4 in giudizio. Infatti, secondo il più recente indirizzo della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n.
pagina 2 di 4 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi.
L' si costituisce, quindi, in giudizio e si associa alla domanda di regolarizzazione CP_4 contributiva proposta dalla parte ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dai procuratori delle parti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è, quindi, CP_5 titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. A norma del DPR
276/1999 spetta, infatti, al Dirigente Scolastico presso il quale il dipendente è in servizio, emanare il Decreto di ricostruzione di carriera cui consegue la determinazione della fascia stipendiale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato - agisce, pertanto, solo quale ordinatore secondario di spesa dando applicazione a quanto disposto dal MI.
Ciò posto, si osserva nel merito che la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 1726 del
21.05.2025 si è nuovamente pronunciata sul contenzioso riguardante il riconoscimento di validità dell'anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità, ed ha chiarito, rispetto a quanto affermato nella precedente pronuncia n.
16633 dell'11.06.2024, che il riconoscimento dei soli effetti giuridici dell'anno 2013, ossia il riconoscimento della predetta annualità come anzianità di servizio (ad es. ai fini della mobilità e dell'anzianità previdenziale) ed il blocco degli effetti economici non deve intendersi come momentaneo, ma si trascina anche per gli anni successivi. I Supremi giudici hanno, infatti, precisato che: “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella
pagina 3 di 4 quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il CP_1 pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.”
In altri termini, il servizio svolto nell'anno 2013 non solo non dà diritto a ottenere gli scatti stipendiali maturati nella predetta annualità, bloccati per effetto delle misure di carattere economico richiamate dalla stessa difesa della ricorrente, ma produce i suoi affetti anche per il futuro ai fini della progressione automatica dei docenti nelle fasce/gradoni stipendiali, non risultando destinate a tal fine specifiche risorse che hanno consentito di disciplinare in sede contrattuale il recupero dell'effetto economico, cosa che è, invece, avvenuta per gli scatti maturati nelle annualità 2011 e 2012, che sono stati recuperati in virtù delle norme che hanno fornito la relativa copertura economica.
Il ricorso è, quindi, infondato e non merita accoglimento.
La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 3 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4554/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Naso
E
In persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Alessandra
Molfese
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente di scuola primaria assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1.09.2015, attualmente in servizio presso l' , conviene in Parte_2 giudizio il e, premesso che dopo l'immissione in Controparte_1 ruolo presentava istanza per ottenere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento del servizio pre-ruolo, lamenta che il Dirigente scolastico incaricato ha escluso la valutazione del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DPR 122/2013. Evidenzia al riguardo che la
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, ha riconosciuto la ragionevolezza delle misure che precludevano l'incremento dei trattamenti economici limitatamente agli anni
2011, 2012 e 2013. Riferisce che gli scatti maturati negli anni 2011 e 2012 sono stati, tuttavia, recuperati mentre invece quelli del 2013 sono ad oggi bloccati per effetto del
DPR 122/2013. Invoca, quindi, l'applicazione dell'ordinanza n. 16133/2024 della Corte di
Cassazione che ha affermato che le norme che stabiliscono il blocco delle posizioni stipendiali vanno interpretate in stretta aderenza allo scopo loro assegnato per cui la progressione della carriera va distinta dai suoi effetti economici e non può riguardare quelli giuridici. Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito, previa disapplicazione del Decreto di ricostruzione della carriera emesso, e del DPR n. 122/2013, di accertare e dichiarare che ha diritto al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno
2013 come utile alla maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla contrattazione collettiva e, per l'effetto, condannare il convenuto a effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera che CP_1 includa il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 con conseguente inquadramento nella fascia stipendiare spettante, nonché condannare il al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento dell'anno 2013, oltre interessi.
Il si costituisce in giudizio ed eccepisce in via preliminare il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito chiede di rigettare il ricorso per la sua infondatezza e in subordine di dichiarare la prescrizione parziale della pretesa azionata dalla docente.
Evidenziato che vi è domanda di condanna del lla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare CP_4 in giudizio. Infatti, secondo il più recente indirizzo della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n.
pagina 2 di 4 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi.
L' si costituisce, quindi, in giudizio e si associa alla domanda di regolarizzazione CP_4 contributiva proposta dalla parte ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dai procuratori delle parti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è, quindi, CP_5 titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. A norma del DPR
276/1999 spetta, infatti, al Dirigente Scolastico presso il quale il dipendente è in servizio, emanare il Decreto di ricostruzione di carriera cui consegue la determinazione della fascia stipendiale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato - agisce, pertanto, solo quale ordinatore secondario di spesa dando applicazione a quanto disposto dal MI.
Ciò posto, si osserva nel merito che la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 1726 del
21.05.2025 si è nuovamente pronunciata sul contenzioso riguardante il riconoscimento di validità dell'anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità, ed ha chiarito, rispetto a quanto affermato nella precedente pronuncia n.
16633 dell'11.06.2024, che il riconoscimento dei soli effetti giuridici dell'anno 2013, ossia il riconoscimento della predetta annualità come anzianità di servizio (ad es. ai fini della mobilità e dell'anzianità previdenziale) ed il blocco degli effetti economici non deve intendersi come momentaneo, ma si trascina anche per gli anni successivi. I Supremi giudici hanno, infatti, precisato che: “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella
pagina 3 di 4 quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il CP_1 pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.”
In altri termini, il servizio svolto nell'anno 2013 non solo non dà diritto a ottenere gli scatti stipendiali maturati nella predetta annualità, bloccati per effetto delle misure di carattere economico richiamate dalla stessa difesa della ricorrente, ma produce i suoi affetti anche per il futuro ai fini della progressione automatica dei docenti nelle fasce/gradoni stipendiali, non risultando destinate a tal fine specifiche risorse che hanno consentito di disciplinare in sede contrattuale il recupero dell'effetto economico, cosa che è, invece, avvenuta per gli scatti maturati nelle annualità 2011 e 2012, che sono stati recuperati in virtù delle norme che hanno fornito la relativa copertura economica.
Il ricorso è, quindi, infondato e non merita accoglimento.
La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 3 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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