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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) dr. Pietro Genoviva Presidente
2) d.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dr. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 174/2023 RG di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n. 2719/2022 pubblicata il 7/11/2022, pendente tra domiciliato in Policoro presso l'Avv. Antonio Palazzo dal quale è Parte_1
rappresentato e difeso;
appellante contro
n persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
appellato contumace nonché rappresentata da in persona del Procuratore CP_2 Controparte_3
dott. domiciliata in Taranto presso lo studio dell'Avv. Persona_1
Cesario Di Comite dal quale è rappresentata e difesa;
intervenuta
All'udienza del 21.02.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note scritte di precisazione alle quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.05.2023 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 2719/2022 del Tribunale di Taranto con cui è stata integralmente rigettata, con il carico delle spese, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 531/2017 promossa in primo grado (giudizio n. 5152/17 r.g. Tribunale di Taranto) da detta parte attrice nei confronti della convenuta . Controparte_1
Ha premesso l'appellante che con il d.i. opposto l'istituto di credito aveva ingiunto al ed al suo garante, il pagamento della complessiva somma di € Pt_1 Persona_2
155.295,42, oltre interessi, credito rinveniente da tre operazioni di anticipo su fatture regolate in conto corrente;
che detto credito non poteva ritenersi certo, liquido ed esigibile atteso che la banca non aveva anticipato le fatture;
che il aveva proceduto Pt_1
al disconoscimento delle firme apposte in calce ai documenti contrattuali relativi alla apertura della linea di credito di € 150.000,00 sottoscritta in data 17/05/2007 (all. 7 fascicolo di parte opposta), al suo successivo aumento da € 300.000,00 a € 400.000,00 concesso dalla banca in data 15/07/2008 (all. 9), alle richieste di anticipazione delle fatture n. 35/2011 del 31.10.2011 (all. 11), n. 40/2011 del 01.12.2011 (all. 12) e n.
4/2012 del 01.02.2012 (all. 13); che all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica grafologica disposta dal giudice di prime cure era emersa la falsità delle sottoscrizioni relative ai documenti allegati nn. 9,11,12,13; che tali risultanze avevano indotto il
Tribunale a sospendere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e a rigettare le richieste istruttorie formulate dalle parti, in quanto irrilevanti e superflue al fine di decidere;
che alla luce di detti elementi appariva del tutto illogica e contraddittoria la motivazione addotta in sentenza dal primo giudice adito a fondamento della statuizione di rigetto della domanda attorea.
Ha conseguentemente dedotto l'impugnante la nullità della sentenza appellata, allegando in sintesi: a) l'errata valutazione del Tribunale in ordine al mancato disconoscimento da parte del della documentazione depositata dal Pt_1 Controparte_1
in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio, documentazione a torto ritenuta nuova rispetto a quella già prodotta dalla medesima banca nel fascicolo monitorio;
b)
l'errore in procedendo compiuto dal giudice di prime cure, avendo il medesimo tribunale omesso di rilevare che i documenti riconosciuti come falsi all'esito della CTU grafologica erano proprio quelli posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto relativi alle richieste di anticipo su fatture, ciò determinando un insanabile vizio di motivazione della decisione impugnata;
c) la non corrispondenza al vero dell'assunto, pure contenuto in sentenza, relativo alla non contestazione da parte dell'opponente delle risultanze contabili riguardanti le annotazioni degli accrediti corrispondenti agli importi anticipati, posto che con la memoria 183 co. 6 n. 3 c.p.c. l'attore aveva espressamente disconosciuto, con il primo atto successivo al deposito, gli estratti di c/c, le contabili riepilogative dei bonifici e dei pagamenti eseguiti, le richieste di pagamento inoltrate dalla banca ai debitori ceduti;
d) l'illegittimità di tale ultima produzione documentale, da ritenersi inammissibile per violazione della normativa a protezione dei dati personali, trattandosi di prove acquisite contra legem al di fuori dei casi tassativamente previsti e senza il necessario consenso dell'interessato, esclusa la configurabilità nel caso di specie dell'esimente rappresentata dall'esercizio del diritto di difesa, ben potendo disporre la banca di strumenti idonei a conseguire la tutela in giudizio dei propri diritti, quali la certificazione del credito ex art. 50 T.U.B.; e) la contraddizione in cui sarebbe incorso il tribunale per aver rigettato tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, salvo poi mettere a fondamento della decisione i documenti prodotti dalla banca.
Ha concluso, l'appellante, previa sospensione dell'immediata esecutività della decisione impugnata e dell'opposto decreto ingiuntivo, per la riforma e/o la declaratoria di nullità della gravata sentenza e per l'accoglimento delle conclusioni tutte formulate in atti, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle prove così come articolate e richieste con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata in data 21/02/2022.
Costituitasi in questa sede unicamente la società di cartolarizzazione n CP_2
qualità di cessionaria del credito contestato, già oggetto di avviso di cessione pubblicato in G.U. (Parte II) n. 145 del 12 dicembre 2020, la stessa ha concluso nell'impugnativa delle avverse allegazioni e pretese per l'inammissibilità e/o il rigetto del proposto appello, stante l'infondatezza del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
È rimasta contumace l'appellata . Controparte_1
Rigettata con ordinanza collegiale del 20/12/2023 la richiesta di inibitoria, e fissata la udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. con assegnazione dei termini perentori per il deposito degli atti difensivi finali, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente il 23.12.2024, successivamente alle quali, con memoria di replica del 05.02.2025, l'appellante ha ulteriormente dedotto la carenza di legittimazione passiva del A dire infatti del deducente, la natura delle Pt_1
operazioni di finanziamento oggetto di causa, comportando un anticipo di crediti con cessione pro solvendo, avrebbe determinato il sorgere di detta legittimazione in primo luogo in capo al debitore finale obbligato al pagamento delle fatture cedute, nei confronti del quale la banca cessionaria avrebbe dovuto agire per la riscossione, su apposito mandato all'incasso da rilasciarsi in forma scritta, prima di richiedere la restituzione delle somme al proprio cliente.
La causa viene ora in decisione a seguito di riserva assunta all'udienza del 21.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene l'ammissibilità del gravame potendosi individuare, sulla base dei motivi proposti, le critiche rivolte alla sentenza impugnata, le parti censurate e le conclusioni ivi rassegnate, come in seguito esposte. Nel merito, l'appellante solleva una serie di doglianze esaminabili congiuntamente per ragioni di opportunità e di stretta connessione, quasi tutte riconducibili ad un unico e articolato motivo di gravame, con cui l'odierno deducente lamenta in sostanza la nullità della sentenza appellata per motivazione perplessa, apparente e contraddittoria in relazione al disposto di cui all'art. 132 c. II n. 4 c.p.c.
Tali censure non sono condivisibili.
Premesso che, secondo l'insegnamento pacifico della S.C. (v. ex multis Cass. civ. sez.
III 07.03.2022 n.7340, Cass. civ. sez. I 6.08.2015 n.16551), il disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia non esclude l'onere per la medesima parte, a pena di decadenza ex art. 215 c. I n.2 c.p.c., di reiterare il disconoscimento delle scritture private prodotte successivamente in originale, nel caso in esame si rileva che il disconoscimento da parte dell'opponente della documentazione prodotta dall'opposto in originale risulta essere avvenuto all'udienza del 1°.02.2018, successiva a quella di prima comparizione
(5/10/2017) in cui è stato depositato il fascicolo di parte opposta contenente i documenti in originale e nella quale il si è limitato (come prima risposta) a contestare le Pt_1
deduzioni avversarie contenute nella comparsa di risposta, senza disconoscimento alcuno delle scritture private prodotte in originale. Peraltro, nell'udienza del 1°.02.2018 il disconoscimento è stato effettuato dal solo relativamente ai seguenti documenti Pt_1
(v. verbale d'udienza): a) la linea di credito anticipi su fattura di € 150.000,00 del
17.05.2007; b) l'aumento dell'importo della linea di credito continuativa per anticipi su fatture del 15.07.2008 da 300.000 a 400.000 euro;
c) la richiesta del 29.11.2011 di anticipo della fattura n. 35/2011; d) la richiesta del 22.12.2011 di anticipo della fattura n. 40/2011.; d) la richiesta del 2.12.2012 di anticipo fattura n. 4/2012.
Deve pertanto convenirsi con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non essendovi stato alcun disconoscimento da parte del delle firme apposte sugli altri documenti Pt_1
prodotti dalla banca con la comparsa di risposta, anche in originale, ed in particolare su quelli contenenti le condizioni economiche e di altra natura obbligatoria disciplinanti le operazioni di credito per anticipi su fatture. Sono risultate pertanto riconosciute, o comunque autentiche all'esito della perizia grafologica, la sottoscrizione della concessione di credito per anticipi su fatture di € 150.000,00 del 17.05.2007 (all. 7 fasc. di parte opposta) la cui autenticità è stata accertata dal consulente grafologico, quella, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, della successiva integrazione dello
8.05.2008 (all. 8 fasc. di parte opposta) che ha elevato il credito fino all'importo massimo di € 300.000,00 richiamando le medesime condizioni già pattuite con i precedenti affidamenti, anche mediante rinvio alla concessione di credito del 9.05.2006, pure prodotta in originale con la comparsa di risposta (all. 5 fasc. di parte opposta), contenente le condizioni contrattuali della linea di credito per anticipazioni fatture.
Le clausole contenute nei su menzionati documenti negoziali, essendo rimaste valide nel corso del rapporto, sono apparse idonee a regolamentare le singole operazioni per cui è causa, a nulla rilevando gli esiti dell'accertamento peritale compiuto sul successivo accordo datato 15.07.2008 (all. 9 fasci di parte opposta), in quanto questa prevedeva il solo aumento della soglia di affidamento ad € 400.000 lasciando immutate tutte le altre condizioni precedentemente pattuite per la concessione del credito.
Si evidenzia, alla luce di tali elementi, l'assenza di alcun vizio di motivazione e contraddittorietà della decisione impugnata, basandosi la tesi prospettata dalla difesa di parte appellante sull'assunto erroneo per cui, avendo l'istituto di credito posto a fondamento del ricorso monitorio le tre richieste di anticipo su fatture su indicate ed essendo risultate false le loro sottoscrizioni, la domanda di restituzione delle somme anticipate dalla banca non avrebbe potuto essere accolta.
Il Tribunale, infatti, in aderenza all'orientamento espresso in sede di legittimità (Cass. civ. sez. I 22.11.2017 n. 27836, Cass. civ. sez. I 9.07.2005 n. 14470) secondo cui non necessita, ex art. 117 c. II TUB, la forma scritta per le operazioni bancarie compiute in esecuzione di contratti stipulati per iscritto e compiutamente disciplinati, potendosi le operazioni esecutive concludere anche per comportamento tacito delle parti (facta concludentia) in ossequio alla delibera del CICR del 4/03/2003 (art. 10) e alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 21.04.1999 e successivi aggiornamenti, ha ritenuto che le anticipazioni non richiedessero la forma scritta e che, pertanto, non aveva alcun rilievo il fatto che le richieste di anticipazione crediti su fatture siano state sottoscritte da altro soggetto a ciò (probabilmente) informalmente delegato, rivestendo carattere dirimente la circostanza che le stesse siano state effettivamente poste in essere, come risulta provato dagli estratti (prodotti con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. dalla banca) del conto corrente n. 0027/254 intestato (esclusivamente) al sui quali Pt_1
risultano annotati ed accreditati i tre anticipi su fatture unitamente alle contabili di tutti i bonifici e pagamenti transitati sul c/c nel relativo periodo.
Si osserva che l'odierno deducente non ha specificamente contestato tali risultanze, essendo le impugnazioni contenute nella successiva memoria ex art. 183 co. VI n. 3 depositata in data 14.03.2022 del tutto generiche e prive di effetti, anche a mente della giurisprudenza venutasi a formare nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno degli addebiti in conto corrente, in tema di applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che concordemente ritiene sia onere del correntista contestare specificatamente le singole annotazioni dei versamenti e degli addebiti rinvenibili nella documentazione depositata dalla banca concernente l'integrale svolgimento del rapporto (Cass. civ. sez. VI 8.11.2019 n. 28877). Come rilevato dal tribunale (v. sentenza, alla pag. 4), il non ha contestato in modo specifico che sono Pt_1
state accreditate sul conto corrente a lui intestato le somme anticipate in virtù delle tre anticipazioni su fatture suddette, né ha contestato che quel conto è di sua titolarità.
Alla luce del quadro probatorio emerso nel giudizio di primo grado, appare chiaro che il Tribunale non è incorso in alcuna illogicità, omissione o carenza espositiva nell'iter motivazionale seguito.
Anche la statuizione di rigetto delle formulate richieste istruttorie (con particolare riguardo alla prova per testi) di cui all'ordinanza del 4.04.2022 risulta ampiamente giustificata in ragione della natura del giudizio, basato su prova documentale. Con specifico riferimento alle istanze formulate dal il provvedimento di Controparte_1
rigetto sembra essere riferito solo alla richiesta di ammissione di CTU contabile, non la produzione documentale della banca. Esaminando infatti il verbale d'udienza del
22.03.2022, si rileva che in esso la banca ha insistito “in particolare” per l'ammissione della c.t.u.
Quanto al documento del 28/12/2012 contrassegnato al n. 10 del fascicolo di parte convenuta, riguardante la revoca della linea di credito continuativa di € 400.000,00 ridotta all'importo massimo di € 250.000,00, lo stesso è apparso in ogni caso irrilevante, poiché cronologicamente successivo rispetto alla data di compimento delle operazioni contestate.
Ne consegue che raggiunta la prova dell'erogazione del credito da parte dell'istituto bancario sarebbe stato onere del correntista dimostrare l'integrale restituzione degli importi anticipati e solo in parte rimborsati, attesa la minor somma richiesta in pagamento dal e posta a base dell'ingiunzione oggetto del presente Controparte_1
giudizio (€ 155.295,42 al lordo di spese ed interessi maturati a fronte di € 174.361,00 anticipati).
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore motivo di censura, con cui la deducente difesa di parte attrice allega la contraddittorietà della decisione qui sottoposta a gravame rispetto all'ordinanza del 20.12.2021 con cui il Tribunale aveva disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, essendo tale provvedimento scaturito da una valutazione compiuta allo stato degli atti e basata unicamente sugli esiti della CTU grafologica, che evidentemente non poteva tenere conto della ulteriore documentazione prodotta dall'istituto di credito con le successive memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., c.t.u. che è risultata decisiva al fine dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della convenuta opposta. Peraltro, la sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutività del d.i. è provvedimento destinato a perdere effetti con la sentenza che definisce la opposizione al d.i.
Del tutto strumentali e prive di pregio giuridico si rivelano poi le censure che lo appellante solleva in ordine all'illegittimità della produzione documentale, stante, a suo dire, il divieto per gli istituti bancari di depositare in un procedimento giudiziario un documento nel quale è riportato il nominativo di un correntista, il suo codice cliente, la tipologia degli investimenti e tutta una serie di dati sensibili, senza che quest'ultimo vi abbia prestato il necessario ed indispensabile consenso, e in assenza di una autorizzazione giudiziaria.
Se è vero infatti che qualsiasi trattamento di dati personali, compreso quello effettuato dalle autorità pubbliche, quali le autorità giurisdizionali, deve soddisfare le condizioni di liceità fissate dall'articolo 6 GDPR (Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, sent. 02 marzo 2023 n. 268/21), ciò non significa che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali e/o sensibili non possa avvenire in conformità con la vigente normativa nazionale per la tutela della privacy, qualora tanto si renda necessario al fine della tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed entro certi limiti. Ciò in quanto il diritto alla privacy non è oggetto di tutela assoluta ma va contemperato con gli altri diritti fondamentali (quale il diritto di difesa in giudizio), come desumibile dal quarto considerando del Regolamento UE 2016/679 secondo cui il diritto alla protezione dei dati personali va contemperato con gli altri diritti fondamentali.
Sulla questione del bilanciamento tra il diritto alla privacy e il diritto di difesa in giudizio
è più volte intervenuta la Cassazione (recentemente Cass. civ. sez. I 13.12.2021 n.
39531 ), enunciando il principio in base al quale il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla riservatezza dei dati personali, qualora tali dati siano necessari per finalità, appunto, di tutela giudiziale, seppur in presenza di determinate condizioni, ovvero nella misura in cui la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, con utilizzo dei dati esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della difesa (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612). E tale misura va verificata “nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla”, e non nella sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo all'ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio.
Applicando tali principi al caso in esame con riferimento, posto che l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è limitata alla sola fase monitoria (Cass. civ. sez. un. 18.07.1994 n. 6707, Cass. civ.
3.5.2011 n. 9695) degradando a mero indizio nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che la banca opposta è onerata della prova del suo credito in quanto attrice in senso sostanziale, l'integrazione della produzione documentale allegata al ricorso per d.i., anche con gli estratti conto relativi al rapporto, è strumentale al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito e costituisce esercizio del diritto costituzionale
(art. 24 Cost.) di difesa in giudizio, idoneo a limitare il diritto del cliente alla riservatezza.
Tali considerazioni appaiono sufficienti a giustificare, nel caso di specie, la produzione documentale versata in atti dalla convenuta con le memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. depositate il 21.02.2022, la quale si è resa indispensabile per la tutela del credito azionato all'esito della perizia grafologica, essendo risultata acclarata la falsità delle firme presenti in calce alle richieste di anticipazione delle fatture nn. 35/2011, 40/2011
e 4/2012, a loro volta poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo impugnato.
Resta in ultimo da esaminare l'eccezione relativa alla natura ed agli effetti del contratto di anticipo su fatture concluso tra le parti, che comportando secondo la prospettata tesi difensiva una cessione pro solvendo del credito, avrebbe determinato il sorgere della legittimazione passiva in primo luogo in capo all'intestatario della fattura anticipata, con il conseguente onere della banca cessionaria di escutere il debitore ceduto prima di chiedere la restituzione delle somme anticipate al proprio cliente.
Posto che tale eccezione è stata sollevata in primo grado dal (v. atto di opposizione Pt_1
al d.i. , alla pag. 4) ed è stata decisa in sentenza (v. alla pag. 5 della sentenza impugnata), non essendo stata tale statuizione contestata con i motivi di gravame originariamente proposti, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente reiterata in questa sede (solo) in occasione del deposito delle memorie di replica alle comparse conclusionali avvenuto il 5.0.2025, con cui detta parte ha irritualmente provveduto alla modifica delle conclusioni già precisate nei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. La rilevabilità in ogni stato e grado del processo del difetto di legittimazione passiva incontra, infatti, il limite della formazione del giudicato interno quando la stessa sia stata già oggetto di discussione e il giudice abbia deciso la questione (Cass. civ. sez. un. 20 marzo 2019 n. 7925).
La doglianza si rivela peraltro infondata nel merito, come pure l'eccezione secondo cui,
a dire della deducente, ogni richiesta di anticipo su fattura avrebbe richiesto per legge la sottoscrizione da parte del cedente di un apposito mandato da rilasciarsi in forma scritta in favore della banca cessionaria, necessario per legittimare l'istituto di credito alla riscossione nei confronti del debitore ceduto.
L'anticipo su fattura è un'operazione di finanziamento che può compiersi secondo due diverse modalità: a) la cessione del credito, in tal caso la banca anticipa una parte della fattura e comunica al debitore l'avvenuta cessione anche mediante notifica;
b) il mandato all'incasso, che autorizza l'istituto bancario a trattenere le somme riscosse a garanzia degli importi anticipati con compensazione di tale debito del cliente con il credito verso la banca, il quale matura e diventa esigibile solo se e quando le somme fatturate vengono effettivamente dalla banca incassate dal terzo, destinatario della fattura.
Le due figure contrattuali sono distinte ed incompatibili e non possono essere entrambe volute dalle parti, a pena del superamento dei limiti tipologici del mandato (Cass. civ. sez. III 26 marzo 2003 n. 19054), essendo di tutta evidenza che da un lato, qualora il credito con la cessione fuoriesce dal patrimonio del creditore originario, questi perderebbe la possibilità di conferire mandato all'incasso in relazione ad un diritto che non gli appartiene, che dall'altro lato il mandato all'incasso alla banca, presupponendo la permanenza del credito in capo al cliente mandante, esclude la cessione del credito dal mandante alla banca.
Quindi l'esistenza di una cessione del credito tra le parti esclude in radice la necessità e la possibilità del conferimento alla banca di un mandato all'incasso per le fatture cedute.
Venendo al caso in esame, si ritiene che le parti abbiano posto in essere l'apertura di una linea di credito continuativa, fino ad un importo massimo (fido), mediante cessione del credito pro solvendo. Nel contratto del 9.05.2006 (richiamato in quelli del
17.05.2007 e dell'8.05.2008 che lo hanno integrato) si fa infatti espresso richiamo alla cessione del credito (v. alla pag. 1). E si è trattato di una cessione pro solvendo essendo stato ivi pattuito (v. alla pag.3), tra le pattuizioni particolari, che il cliente, in caso di mancato pagamento delle fatture, era obbligato alla restituzione immediata dello importo rimasto insoluto. Avendo inoltre ivi pattuito anche la restituzione immediata “a semplice richiesta della banca”, al contrario di quanto pure sostenuto nella memoria di replica dal non occorreva alcuna iniziativa preventiva della banca verso il terzo Pt_1
debitore della fattura. Peraltro, si rileva che la banca ha documentato (v. raccomandate in atti con i relativi avvisi di ricevimento) di essersi anche attivata preventivamente presso i terzi debitori chiedendo loro il pagamento delle fatture.
Ne consegue la sussistenza della legittimazione del ad agire in via Controparte_1
immediata nei confronti del proprio cliente e la legittimazione passiva Parte_1 di quest'ultimo.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi approvati con D.M. 10.03.2014 n. 55, seguono la soccombenza tra il e la Pt_1 [...]
CP_2
Nulla per le spese di lite di appello tra il e il essendo questo Pt_1 Controparte_1
rimasto contumace.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater, d.p.r.
30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2719/2022 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti del con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato il 6.05.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare alla come in atti Parte_1 Controparte_2
rappresentata, le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CAP ed IVA per legge.
3) nulla per le spese di lite di appello tra e il Parte_1 Controparte_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dello art. 13 c. I quater, d.p.r. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26.02.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) dr. Pietro Genoviva Presidente
2) d.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dr. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 174/2023 RG di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n. 2719/2022 pubblicata il 7/11/2022, pendente tra domiciliato in Policoro presso l'Avv. Antonio Palazzo dal quale è Parte_1
rappresentato e difeso;
appellante contro
n persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
appellato contumace nonché rappresentata da in persona del Procuratore CP_2 Controparte_3
dott. domiciliata in Taranto presso lo studio dell'Avv. Persona_1
Cesario Di Comite dal quale è rappresentata e difesa;
intervenuta
All'udienza del 21.02.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note scritte di precisazione alle quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.05.2023 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 2719/2022 del Tribunale di Taranto con cui è stata integralmente rigettata, con il carico delle spese, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 531/2017 promossa in primo grado (giudizio n. 5152/17 r.g. Tribunale di Taranto) da detta parte attrice nei confronti della convenuta . Controparte_1
Ha premesso l'appellante che con il d.i. opposto l'istituto di credito aveva ingiunto al ed al suo garante, il pagamento della complessiva somma di € Pt_1 Persona_2
155.295,42, oltre interessi, credito rinveniente da tre operazioni di anticipo su fatture regolate in conto corrente;
che detto credito non poteva ritenersi certo, liquido ed esigibile atteso che la banca non aveva anticipato le fatture;
che il aveva proceduto Pt_1
al disconoscimento delle firme apposte in calce ai documenti contrattuali relativi alla apertura della linea di credito di € 150.000,00 sottoscritta in data 17/05/2007 (all. 7 fascicolo di parte opposta), al suo successivo aumento da € 300.000,00 a € 400.000,00 concesso dalla banca in data 15/07/2008 (all. 9), alle richieste di anticipazione delle fatture n. 35/2011 del 31.10.2011 (all. 11), n. 40/2011 del 01.12.2011 (all. 12) e n.
4/2012 del 01.02.2012 (all. 13); che all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica grafologica disposta dal giudice di prime cure era emersa la falsità delle sottoscrizioni relative ai documenti allegati nn. 9,11,12,13; che tali risultanze avevano indotto il
Tribunale a sospendere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e a rigettare le richieste istruttorie formulate dalle parti, in quanto irrilevanti e superflue al fine di decidere;
che alla luce di detti elementi appariva del tutto illogica e contraddittoria la motivazione addotta in sentenza dal primo giudice adito a fondamento della statuizione di rigetto della domanda attorea.
Ha conseguentemente dedotto l'impugnante la nullità della sentenza appellata, allegando in sintesi: a) l'errata valutazione del Tribunale in ordine al mancato disconoscimento da parte del della documentazione depositata dal Pt_1 Controparte_1
in allegato alla comparsa di costituzione in giudizio, documentazione a torto ritenuta nuova rispetto a quella già prodotta dalla medesima banca nel fascicolo monitorio;
b)
l'errore in procedendo compiuto dal giudice di prime cure, avendo il medesimo tribunale omesso di rilevare che i documenti riconosciuti come falsi all'esito della CTU grafologica erano proprio quelli posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto relativi alle richieste di anticipo su fatture, ciò determinando un insanabile vizio di motivazione della decisione impugnata;
c) la non corrispondenza al vero dell'assunto, pure contenuto in sentenza, relativo alla non contestazione da parte dell'opponente delle risultanze contabili riguardanti le annotazioni degli accrediti corrispondenti agli importi anticipati, posto che con la memoria 183 co. 6 n. 3 c.p.c. l'attore aveva espressamente disconosciuto, con il primo atto successivo al deposito, gli estratti di c/c, le contabili riepilogative dei bonifici e dei pagamenti eseguiti, le richieste di pagamento inoltrate dalla banca ai debitori ceduti;
d) l'illegittimità di tale ultima produzione documentale, da ritenersi inammissibile per violazione della normativa a protezione dei dati personali, trattandosi di prove acquisite contra legem al di fuori dei casi tassativamente previsti e senza il necessario consenso dell'interessato, esclusa la configurabilità nel caso di specie dell'esimente rappresentata dall'esercizio del diritto di difesa, ben potendo disporre la banca di strumenti idonei a conseguire la tutela in giudizio dei propri diritti, quali la certificazione del credito ex art. 50 T.U.B.; e) la contraddizione in cui sarebbe incorso il tribunale per aver rigettato tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, salvo poi mettere a fondamento della decisione i documenti prodotti dalla banca.
Ha concluso, l'appellante, previa sospensione dell'immediata esecutività della decisione impugnata e dell'opposto decreto ingiuntivo, per la riforma e/o la declaratoria di nullità della gravata sentenza e per l'accoglimento delle conclusioni tutte formulate in atti, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle prove così come articolate e richieste con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata in data 21/02/2022.
Costituitasi in questa sede unicamente la società di cartolarizzazione n CP_2
qualità di cessionaria del credito contestato, già oggetto di avviso di cessione pubblicato in G.U. (Parte II) n. 145 del 12 dicembre 2020, la stessa ha concluso nell'impugnativa delle avverse allegazioni e pretese per l'inammissibilità e/o il rigetto del proposto appello, stante l'infondatezza del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
È rimasta contumace l'appellata . Controparte_1
Rigettata con ordinanza collegiale del 20/12/2023 la richiesta di inibitoria, e fissata la udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. con assegnazione dei termini perentori per il deposito degli atti difensivi finali, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente il 23.12.2024, successivamente alle quali, con memoria di replica del 05.02.2025, l'appellante ha ulteriormente dedotto la carenza di legittimazione passiva del A dire infatti del deducente, la natura delle Pt_1
operazioni di finanziamento oggetto di causa, comportando un anticipo di crediti con cessione pro solvendo, avrebbe determinato il sorgere di detta legittimazione in primo luogo in capo al debitore finale obbligato al pagamento delle fatture cedute, nei confronti del quale la banca cessionaria avrebbe dovuto agire per la riscossione, su apposito mandato all'incasso da rilasciarsi in forma scritta, prima di richiedere la restituzione delle somme al proprio cliente.
La causa viene ora in decisione a seguito di riserva assunta all'udienza del 21.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene l'ammissibilità del gravame potendosi individuare, sulla base dei motivi proposti, le critiche rivolte alla sentenza impugnata, le parti censurate e le conclusioni ivi rassegnate, come in seguito esposte. Nel merito, l'appellante solleva una serie di doglianze esaminabili congiuntamente per ragioni di opportunità e di stretta connessione, quasi tutte riconducibili ad un unico e articolato motivo di gravame, con cui l'odierno deducente lamenta in sostanza la nullità della sentenza appellata per motivazione perplessa, apparente e contraddittoria in relazione al disposto di cui all'art. 132 c. II n. 4 c.p.c.
Tali censure non sono condivisibili.
Premesso che, secondo l'insegnamento pacifico della S.C. (v. ex multis Cass. civ. sez.
III 07.03.2022 n.7340, Cass. civ. sez. I 6.08.2015 n.16551), il disconoscimento della scrittura privata prodotta in copia non esclude l'onere per la medesima parte, a pena di decadenza ex art. 215 c. I n.2 c.p.c., di reiterare il disconoscimento delle scritture private prodotte successivamente in originale, nel caso in esame si rileva che il disconoscimento da parte dell'opponente della documentazione prodotta dall'opposto in originale risulta essere avvenuto all'udienza del 1°.02.2018, successiva a quella di prima comparizione
(5/10/2017) in cui è stato depositato il fascicolo di parte opposta contenente i documenti in originale e nella quale il si è limitato (come prima risposta) a contestare le Pt_1
deduzioni avversarie contenute nella comparsa di risposta, senza disconoscimento alcuno delle scritture private prodotte in originale. Peraltro, nell'udienza del 1°.02.2018 il disconoscimento è stato effettuato dal solo relativamente ai seguenti documenti Pt_1
(v. verbale d'udienza): a) la linea di credito anticipi su fattura di € 150.000,00 del
17.05.2007; b) l'aumento dell'importo della linea di credito continuativa per anticipi su fatture del 15.07.2008 da 300.000 a 400.000 euro;
c) la richiesta del 29.11.2011 di anticipo della fattura n. 35/2011; d) la richiesta del 22.12.2011 di anticipo della fattura n. 40/2011.; d) la richiesta del 2.12.2012 di anticipo fattura n. 4/2012.
Deve pertanto convenirsi con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non essendovi stato alcun disconoscimento da parte del delle firme apposte sugli altri documenti Pt_1
prodotti dalla banca con la comparsa di risposta, anche in originale, ed in particolare su quelli contenenti le condizioni economiche e di altra natura obbligatoria disciplinanti le operazioni di credito per anticipi su fatture. Sono risultate pertanto riconosciute, o comunque autentiche all'esito della perizia grafologica, la sottoscrizione della concessione di credito per anticipi su fatture di € 150.000,00 del 17.05.2007 (all. 7 fasc. di parte opposta) la cui autenticità è stata accertata dal consulente grafologico, quella, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, della successiva integrazione dello
8.05.2008 (all. 8 fasc. di parte opposta) che ha elevato il credito fino all'importo massimo di € 300.000,00 richiamando le medesime condizioni già pattuite con i precedenti affidamenti, anche mediante rinvio alla concessione di credito del 9.05.2006, pure prodotta in originale con la comparsa di risposta (all. 5 fasc. di parte opposta), contenente le condizioni contrattuali della linea di credito per anticipazioni fatture.
Le clausole contenute nei su menzionati documenti negoziali, essendo rimaste valide nel corso del rapporto, sono apparse idonee a regolamentare le singole operazioni per cui è causa, a nulla rilevando gli esiti dell'accertamento peritale compiuto sul successivo accordo datato 15.07.2008 (all. 9 fasci di parte opposta), in quanto questa prevedeva il solo aumento della soglia di affidamento ad € 400.000 lasciando immutate tutte le altre condizioni precedentemente pattuite per la concessione del credito.
Si evidenzia, alla luce di tali elementi, l'assenza di alcun vizio di motivazione e contraddittorietà della decisione impugnata, basandosi la tesi prospettata dalla difesa di parte appellante sull'assunto erroneo per cui, avendo l'istituto di credito posto a fondamento del ricorso monitorio le tre richieste di anticipo su fatture su indicate ed essendo risultate false le loro sottoscrizioni, la domanda di restituzione delle somme anticipate dalla banca non avrebbe potuto essere accolta.
Il Tribunale, infatti, in aderenza all'orientamento espresso in sede di legittimità (Cass. civ. sez. I 22.11.2017 n. 27836, Cass. civ. sez. I 9.07.2005 n. 14470) secondo cui non necessita, ex art. 117 c. II TUB, la forma scritta per le operazioni bancarie compiute in esecuzione di contratti stipulati per iscritto e compiutamente disciplinati, potendosi le operazioni esecutive concludere anche per comportamento tacito delle parti (facta concludentia) in ossequio alla delibera del CICR del 4/03/2003 (art. 10) e alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 21.04.1999 e successivi aggiornamenti, ha ritenuto che le anticipazioni non richiedessero la forma scritta e che, pertanto, non aveva alcun rilievo il fatto che le richieste di anticipazione crediti su fatture siano state sottoscritte da altro soggetto a ciò (probabilmente) informalmente delegato, rivestendo carattere dirimente la circostanza che le stesse siano state effettivamente poste in essere, come risulta provato dagli estratti (prodotti con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. dalla banca) del conto corrente n. 0027/254 intestato (esclusivamente) al sui quali Pt_1
risultano annotati ed accreditati i tre anticipi su fatture unitamente alle contabili di tutti i bonifici e pagamenti transitati sul c/c nel relativo periodo.
Si osserva che l'odierno deducente non ha specificamente contestato tali risultanze, essendo le impugnazioni contenute nella successiva memoria ex art. 183 co. VI n. 3 depositata in data 14.03.2022 del tutto generiche e prive di effetti, anche a mente della giurisprudenza venutasi a formare nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della legittimità o meno degli addebiti in conto corrente, in tema di applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che concordemente ritiene sia onere del correntista contestare specificatamente le singole annotazioni dei versamenti e degli addebiti rinvenibili nella documentazione depositata dalla banca concernente l'integrale svolgimento del rapporto (Cass. civ. sez. VI 8.11.2019 n. 28877). Come rilevato dal tribunale (v. sentenza, alla pag. 4), il non ha contestato in modo specifico che sono Pt_1
state accreditate sul conto corrente a lui intestato le somme anticipate in virtù delle tre anticipazioni su fatture suddette, né ha contestato che quel conto è di sua titolarità.
Alla luce del quadro probatorio emerso nel giudizio di primo grado, appare chiaro che il Tribunale non è incorso in alcuna illogicità, omissione o carenza espositiva nell'iter motivazionale seguito.
Anche la statuizione di rigetto delle formulate richieste istruttorie (con particolare riguardo alla prova per testi) di cui all'ordinanza del 4.04.2022 risulta ampiamente giustificata in ragione della natura del giudizio, basato su prova documentale. Con specifico riferimento alle istanze formulate dal il provvedimento di Controparte_1
rigetto sembra essere riferito solo alla richiesta di ammissione di CTU contabile, non la produzione documentale della banca. Esaminando infatti il verbale d'udienza del
22.03.2022, si rileva che in esso la banca ha insistito “in particolare” per l'ammissione della c.t.u.
Quanto al documento del 28/12/2012 contrassegnato al n. 10 del fascicolo di parte convenuta, riguardante la revoca della linea di credito continuativa di € 400.000,00 ridotta all'importo massimo di € 250.000,00, lo stesso è apparso in ogni caso irrilevante, poiché cronologicamente successivo rispetto alla data di compimento delle operazioni contestate.
Ne consegue che raggiunta la prova dell'erogazione del credito da parte dell'istituto bancario sarebbe stato onere del correntista dimostrare l'integrale restituzione degli importi anticipati e solo in parte rimborsati, attesa la minor somma richiesta in pagamento dal e posta a base dell'ingiunzione oggetto del presente Controparte_1
giudizio (€ 155.295,42 al lordo di spese ed interessi maturati a fronte di € 174.361,00 anticipati).
Non coglie nel segno neppure l'ulteriore motivo di censura, con cui la deducente difesa di parte attrice allega la contraddittorietà della decisione qui sottoposta a gravame rispetto all'ordinanza del 20.12.2021 con cui il Tribunale aveva disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, essendo tale provvedimento scaturito da una valutazione compiuta allo stato degli atti e basata unicamente sugli esiti della CTU grafologica, che evidentemente non poteva tenere conto della ulteriore documentazione prodotta dall'istituto di credito con le successive memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., c.t.u. che è risultata decisiva al fine dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della convenuta opposta. Peraltro, la sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutività del d.i. è provvedimento destinato a perdere effetti con la sentenza che definisce la opposizione al d.i.
Del tutto strumentali e prive di pregio giuridico si rivelano poi le censure che lo appellante solleva in ordine all'illegittimità della produzione documentale, stante, a suo dire, il divieto per gli istituti bancari di depositare in un procedimento giudiziario un documento nel quale è riportato il nominativo di un correntista, il suo codice cliente, la tipologia degli investimenti e tutta una serie di dati sensibili, senza che quest'ultimo vi abbia prestato il necessario ed indispensabile consenso, e in assenza di una autorizzazione giudiziaria.
Se è vero infatti che qualsiasi trattamento di dati personali, compreso quello effettuato dalle autorità pubbliche, quali le autorità giurisdizionali, deve soddisfare le condizioni di liceità fissate dall'articolo 6 GDPR (Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, sent. 02 marzo 2023 n. 268/21), ciò non significa che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali e/o sensibili non possa avvenire in conformità con la vigente normativa nazionale per la tutela della privacy, qualora tanto si renda necessario al fine della tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed entro certi limiti. Ciò in quanto il diritto alla privacy non è oggetto di tutela assoluta ma va contemperato con gli altri diritti fondamentali (quale il diritto di difesa in giudizio), come desumibile dal quarto considerando del Regolamento UE 2016/679 secondo cui il diritto alla protezione dei dati personali va contemperato con gli altri diritti fondamentali.
Sulla questione del bilanciamento tra il diritto alla privacy e il diritto di difesa in giudizio
è più volte intervenuta la Cassazione (recentemente Cass. civ. sez. I 13.12.2021 n.
39531 ), enunciando il principio in base al quale il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla riservatezza dei dati personali, qualora tali dati siano necessari per finalità, appunto, di tutela giudiziale, seppur in presenza di determinate condizioni, ovvero nella misura in cui la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, con utilizzo dei dati esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della difesa (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612). E tale misura va verificata “nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla”, e non nella sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo all'ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio.
Applicando tali principi al caso in esame con riferimento, posto che l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è limitata alla sola fase monitoria (Cass. civ. sez. un. 18.07.1994 n. 6707, Cass. civ.
3.5.2011 n. 9695) degradando a mero indizio nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che la banca opposta è onerata della prova del suo credito in quanto attrice in senso sostanziale, l'integrazione della produzione documentale allegata al ricorso per d.i., anche con gli estratti conto relativi al rapporto, è strumentale al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito e costituisce esercizio del diritto costituzionale
(art. 24 Cost.) di difesa in giudizio, idoneo a limitare il diritto del cliente alla riservatezza.
Tali considerazioni appaiono sufficienti a giustificare, nel caso di specie, la produzione documentale versata in atti dalla convenuta con le memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. depositate il 21.02.2022, la quale si è resa indispensabile per la tutela del credito azionato all'esito della perizia grafologica, essendo risultata acclarata la falsità delle firme presenti in calce alle richieste di anticipazione delle fatture nn. 35/2011, 40/2011
e 4/2012, a loro volta poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo impugnato.
Resta in ultimo da esaminare l'eccezione relativa alla natura ed agli effetti del contratto di anticipo su fatture concluso tra le parti, che comportando secondo la prospettata tesi difensiva una cessione pro solvendo del credito, avrebbe determinato il sorgere della legittimazione passiva in primo luogo in capo all'intestatario della fattura anticipata, con il conseguente onere della banca cessionaria di escutere il debitore ceduto prima di chiedere la restituzione delle somme anticipate al proprio cliente.
Posto che tale eccezione è stata sollevata in primo grado dal (v. atto di opposizione Pt_1
al d.i. , alla pag. 4) ed è stata decisa in sentenza (v. alla pag. 5 della sentenza impugnata), non essendo stata tale statuizione contestata con i motivi di gravame originariamente proposti, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente reiterata in questa sede (solo) in occasione del deposito delle memorie di replica alle comparse conclusionali avvenuto il 5.0.2025, con cui detta parte ha irritualmente provveduto alla modifica delle conclusioni già precisate nei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. La rilevabilità in ogni stato e grado del processo del difetto di legittimazione passiva incontra, infatti, il limite della formazione del giudicato interno quando la stessa sia stata già oggetto di discussione e il giudice abbia deciso la questione (Cass. civ. sez. un. 20 marzo 2019 n. 7925).
La doglianza si rivela peraltro infondata nel merito, come pure l'eccezione secondo cui,
a dire della deducente, ogni richiesta di anticipo su fattura avrebbe richiesto per legge la sottoscrizione da parte del cedente di un apposito mandato da rilasciarsi in forma scritta in favore della banca cessionaria, necessario per legittimare l'istituto di credito alla riscossione nei confronti del debitore ceduto.
L'anticipo su fattura è un'operazione di finanziamento che può compiersi secondo due diverse modalità: a) la cessione del credito, in tal caso la banca anticipa una parte della fattura e comunica al debitore l'avvenuta cessione anche mediante notifica;
b) il mandato all'incasso, che autorizza l'istituto bancario a trattenere le somme riscosse a garanzia degli importi anticipati con compensazione di tale debito del cliente con il credito verso la banca, il quale matura e diventa esigibile solo se e quando le somme fatturate vengono effettivamente dalla banca incassate dal terzo, destinatario della fattura.
Le due figure contrattuali sono distinte ed incompatibili e non possono essere entrambe volute dalle parti, a pena del superamento dei limiti tipologici del mandato (Cass. civ. sez. III 26 marzo 2003 n. 19054), essendo di tutta evidenza che da un lato, qualora il credito con la cessione fuoriesce dal patrimonio del creditore originario, questi perderebbe la possibilità di conferire mandato all'incasso in relazione ad un diritto che non gli appartiene, che dall'altro lato il mandato all'incasso alla banca, presupponendo la permanenza del credito in capo al cliente mandante, esclude la cessione del credito dal mandante alla banca.
Quindi l'esistenza di una cessione del credito tra le parti esclude in radice la necessità e la possibilità del conferimento alla banca di un mandato all'incasso per le fatture cedute.
Venendo al caso in esame, si ritiene che le parti abbiano posto in essere l'apertura di una linea di credito continuativa, fino ad un importo massimo (fido), mediante cessione del credito pro solvendo. Nel contratto del 9.05.2006 (richiamato in quelli del
17.05.2007 e dell'8.05.2008 che lo hanno integrato) si fa infatti espresso richiamo alla cessione del credito (v. alla pag. 1). E si è trattato di una cessione pro solvendo essendo stato ivi pattuito (v. alla pag.3), tra le pattuizioni particolari, che il cliente, in caso di mancato pagamento delle fatture, era obbligato alla restituzione immediata dello importo rimasto insoluto. Avendo inoltre ivi pattuito anche la restituzione immediata “a semplice richiesta della banca”, al contrario di quanto pure sostenuto nella memoria di replica dal non occorreva alcuna iniziativa preventiva della banca verso il terzo Pt_1
debitore della fattura. Peraltro, si rileva che la banca ha documentato (v. raccomandate in atti con i relativi avvisi di ricevimento) di essersi anche attivata preventivamente presso i terzi debitori chiedendo loro il pagamento delle fatture.
Ne consegue la sussistenza della legittimazione del ad agire in via Controparte_1
immediata nei confronti del proprio cliente e la legittimazione passiva Parte_1 di quest'ultimo.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi approvati con D.M. 10.03.2014 n. 55, seguono la soccombenza tra il e la Pt_1 [...]
CP_2
Nulla per le spese di lite di appello tra il e il essendo questo Pt_1 Controparte_1
rimasto contumace.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. I quater, d.p.r.
30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2719/2022 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti del con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato il 6.05.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare alla come in atti Parte_1 Controparte_2
rappresentata, le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CAP ed IVA per legge.
3) nulla per le spese di lite di appello tra e il Parte_1 Controparte_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dello art. 13 c. I quater, d.p.r. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26.02.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)