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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 765/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VACCARO CARMINE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUALDI GIULIANA ( C.F._2
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MASCIULLO Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIANO
APPELLATO
Avverso la sentenza 2116 del 2019 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia la Ecc.ma Corte d' Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, in integrale riforma della sentenza n. 2116/2019 del tribunale di Bologna: accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dell'infortunio per cui è causa;
CP_1 condannarla a pagare al signor la somma che risulterà dovuta e di giustizia a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 tutti alla persona dallo stesso subiti, che si quantificano a titolo di: DANNO NON PATRIMONIALE in € 322.154,00 secondo le tabelle milanesi 2024, oltre rivalutazione ed interessi (inabilità 38%, ITT piena 60gg, ITP al 50% gg. 50); Ed a titolo di: DANNO PATRIMONIALE € 602.360,00, importo scaturente dal calcolo della differenza retributiva tra l'anno ante sinistro, 2013 e quello post sinistro, 2015 (doc. 16 in 1° grado), cioè € 30.118,00 e calcolando detto importo per n. 20 anni, dall'età di 45 anni che aveva all'epoca del sinistro 27.05.2014 il sig. che è nato il [...], sino all'età pensionabile cioè Pt_1 65 anni;
pagina 1 di 9 ed aggiungendo a detto importo la percentuale del 70% della perdita annuale di cui sopra (30.118,00 x 70% = 21.082,6), che costituirà la perdita sul reddito da pensione del Cesari dall'età di 65 anni all'età di 81,90 anni (aspettativa di vita degli uomini in Italia nel 2024), cioè per 17 anni, quindi ulteriori € 358.404,20, od i diversi importi che verranno meglio determinati in conclusionale;
OPPURE, QUANTO AL DANNO PATRIMONIALE, IN VIA SUBORDINATA, poiché il danno alla capacità lavorativa specifica è stato determinato dal CTU dr. nel 15%, calcolando Persona_1 detta percentuale sul reddito del 2013 che era di € 55.2027,00 (x 15%= 8.281,05) moltiplicandone il risultato per 20 anni sino alla pensione (8.281,05x20), quindi € 165.621,00, ed aggiungendo il 70% di detto risarcimento annuale (8.281,05x70%=5.796,73) per i successivi 17 anni di pensione (dai 65 agli 82 anni), quindi ulteriori € 98.544,49, od i diversi importi che verranno meglio determinati in conclusionale. Le somme che verranno riconosciute a titolo di danno patrimoniale NON dovranno essere decurtate dell'imposizione fiscale (quindi non dovranno essere calcolate al bensì al ), in quanto su di esse sarà il a dover pagare le Per_2 Per_3 Pt_1 imposte, ex art. 6, comma 2, TUIR, trattandosi di risarcimento sostitutivo di reddito. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge, anche ex art. 1284, IV, c.c., dal dovuto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e dell'ATP, oltre al contributo forfettario spese generali ed accessori di legge, e con condanna alla restituzione delle spese legali di primo grado per € 15.756,75, comprensive dell'imposta di registro, pagate il 2.09.2021 come da distinta allegata alla pec avv.ti Gualdi e Vaccaro / avv. Masciullo del 3.09.2021 che è stata prodotta in giudizio quale doc. 21, spese pagate in favore della su esplicita richiesta dell'avv. CP_2 Masciullo difensore della -parte vittoriosa in primo grado- con pec in data 24.08.2020, doc. 22, nonché Controparte_3 delle spese di CTU di cui il ha versato al dr. l'acconto stabilito dal Giudicante cioè € 732,00, oltre a quanto Pt_1 Per_1 ha corrisposto al proprio CTP dr. , cioè € 3976,00 come da fattura n. 77 del 10.11.2023 che si produce in Persona_4 questa sede quale doc. 23 nonché al rimborso delle spese di seguito elencate: 1191,04 spese mediche come il CTU le ha riconosciute (doc. 14)
1841,29 perizia tecnica trattorino ante ATP (doc. 17) 1440,00 spese CTU ing. nell'ATP (doc. 18) Per_5 3740,22 consulente di parte nell'ATP (doc. 19)
L'appellata società ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge:
- in via principale: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 2116/2019 pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 2.10.19 e non notificata, in quanto inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dall'appellante in danno di Controparte_1 dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualunque titolo, dalla società appellata al sig. in relazione al Parte_1 sinistro del 27.05.14, con conseguente conferma integrale del provvedimento impugnato;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'impugnazione avversaria, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. nella causazione dell'evento di danno ad esso occorso ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e, conseguentemente, diminuire l'eventuale risarcimento ad esso dovuto dalla società appellata, secondo la gravità della colpa dell'istante e l'entità delle conseguenze derivatene, per come accertate in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ordinando ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle predette somme in favore del sottoscritto procuratore. In via istruttoria, questa difesa insiste per l'ammissione delle seguenti prove tempestivamente e ritualmente richieste nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e, in quella sede, non ammesse e reiterate nella comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio, nonché nella comparsa conclusionale depositata in data 13.2.2023: A) PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il trattorino tosaerba di produzione (modello T 13-92 SP) è conforme, quanto al funzionamento e alle CP_1 prescrizioni in materia di sicurezza alla normativa EN 836, vigente all'epoca della fabbricazione del macchinario”;
2) “Vero che il rapporto di prova 21132870_001 rilasciato dall'organismo indipendente TUV Rheinland che Le si rammostra (cfr doc. 6) ha accertato il corretto funzionamento dell'interruttore di sicurezza posto sotto al sedile di guida del conducente, che provoca l'arresto del motore e quindi delle lame quando l'operatore si alza dal sedile”;
3) “Vero che, in assenza del sensore di sicurezza del cestello, l'organismo indipendente TUV Rheinland avrebbe rilasciato certificazione negativa del trattorino”;
4) “Vero che conferma il contenuto e la sottoscrizione del doc. 4 che Le si rammostra”. Si indica come teste su tutti i capitoli innanzi enucleati il dott. presso AlfaCincotti S.p.A., Largo Pederzana Testimone_1 n. 16, 40055 Villanova di Castenaso (BO). B) PROVA CONTRARIA sui seguenti capitoli di prova con il teste presso Testimone_2 Controparte_4 via Como n. 71, I-23883 Brivio (LC):
pagina 2 di 9 1) “Vero che il controllo dei singoli trattorini prodotti dalla avviene secondo una procedura di Controparte_4 verifica interna a fine linea che prevede la messa in moto e la verifica del corretto funzionamento delle macchine all'interno di una cabina di controllo”;
2) “Vero che la suddetta procedura di verifica permette di registrare qualsiasi anomalia del mezzo dipendente da malfunzionamenti e/o mancanza di sensori di sicurezza”;
3) “Vero che, nell'ipotesi in cui vengano registrati malfunzionamenti e/o mancanza di sensori di sicurezza il trattorino torna in catena di montaggio per le opportune modifiche”;
4) “Vero che sul lotto produttivo del trattorino tosaerba di produzione , modello T 13-92 SP, art. 118862, numero di CP_1 serie 7J03-006732, utilizzato dal sig. la procedura di verifica ha avuto esito positivo”; Parte_1
5) “Vero che l'azienda mantiene traccia cartacea solo dei report con esito negativo”. 3) come in atti rappresentata e difesa, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con Controparte_1 la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 30 aprile 2018, convenne in giudizio la Parte_1 CP_5
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza del
[...] sinistro, avvenuto il 27.05.2014 nel cortile di casa sua ed imputato a difetto strutturale del trattorino tagliaerba in uso, comprato nel 2011 e prodotto dalla convenuta.
L'attore espose che il sinistro era avvenuto quando il dopo avere utilizzato il trattorino, era Pt_1 sceso dal sedile per rimuovere i residui di erba rimasti tra le lame;
l'attore sosteneva che il sistema di sicurezza non era intervenuto, e le lame, che avrebbero dovuto disattivarsi appena l'utente fosse sceso dal sedile, gli avevano provocato diversi tagli alla mano destra, e l'amputazione di tre dita.
Si costituì in giudizio la (quale cessionaria della Controparte_1 CP_5
contestando la propria responsabilità, e assumendo che il mancato arresto del motore era
[...] dovuto alla manomissione del trattorino dopo la consegna.
La causa, debitamente istruita con la CTU, svolta ante causam nel procedimento per ATP n. 1935/16 RG promosso dall'attore, e con l'ampia documentazione prodotta, era posta in decisione, e il Tribunale con la sentenza 2116 del settembre 2019 respingeva la domanda, ritenendo non assolto dall'attore l'onere probatorio a suo carico.
Il Tribunale richiamava in primo luogo la normativa applicabile, contenuta nel DPR 224 del 1988, trasfuso nel Codice del Consumo, (Dlgs 206 del 2005, in particolare all'art.114) che disciplina la responsabilità del produttore, presunta, una volta accertato il difetto originario del prodotto, e il danno, in nesso causale con tale difetto.
Quindi rilevava che l'accadimento dell'incidente, e le conseguenze lesive, nella loro storicità non erano contestate, mentre erano contestate sia le ragioni dell'incidente che la stima economica delle lesioni subite dall'infortunato.
Quanto alle ragioni del sinistro, il Tribunale affermava, sulla base delle conclusioni del consulente incaricato dall'ufficio in sede di ATP, che l'incidente non era dovuto ad un vizio di costruzione, ma alla assenza di un sensore, ascrivibile a cause non accertate: infatti uno dei sensori necessari per determinare lo spegnimento del motore quando il conducente si alzava dal sedile del trattore, non era in loco, come aveva constatato il CTU.
Il Tribunale, richiamati gli esiti della istruttoria, e le conclusioni del consulente dell'ufficio, secondo cui la mancanza del microinterruttore poteva ascriversi a diverse cause, ha individuato la più verosimile nella manomissione operata dopo la messa in commercio, per eludere l'attivazione del sistema di sicurezza e consentire all'operatore di lavorare senza cestello, ovvero di aprire il cestello senza provocare lo spegnimento del trattorino, risparmiando così tempo nelle operazioni di svuotamento. Infatti che il sensore non fosse stato all'origine montato da parte del costruttore era senza dubbio da pagina 3 di 9 escludere, visto che a suo tempo era stata ritenuta la conformità del alle normative di settore Pt_2 vigenti;
era invece concreta la possibilità che nel lungo tempo trascorso tra la data di produzione della macchina (2007), l'acquisto da parte dell'attore (2011) e l'infortunio (2014) fossero state effettuate manomissioni nel passaggio dal produttore al rivenditore, ovvero da quest'ultimo, o infine dallo stesso acquirente.
Il Tribunale ha anche rilevato la condotta colposa dell'utente, che ha avvicinato le mani alle lame, senza osservare le precise prescrizioni dettate nel libretto di istruzioni (secondo cui occorreva disinnestare l'azionamento, spegnere il motore e sfilare la chiave della accensione, prima di scendere dal sedile) e nelle molteplici avvertenze di pericolo apposte alla macchina, nonostante che ne fosse proprietario da tre anni.
Avverso la decisione, non notificata, ha proposto appello (tempestivo, in ragione della sospensione dei termini correlata alla pandemia Covid) il assumendo che il giudice aveva 1) erroneamente Pt_1 ricostruito il fatto storico, ritenendo che il avesse avvicinato le mani alle lame che stavano Pt_1 rotando, quando invece erano ferme, e avevano ripreso inopinatamente il moto una volta liberate dall'erba, laddove alla discesa del conducente dovevano essere rimaste disattivate;
2) erroneamente valutato la relazione e le conclusioni del consulente dell'ufficio, atteso che, dopo averne lodato la completezza ed accuratezza, non ha tenuto conto dei rilievi, circa la esistenza di difetti;
in particolare l'appellante osserva che secondo il Ctu la mancanza dei sensori di sicurezza, dispositivi facenti parte del sistema di protezione, doveva determinare l'arresto, o il mancato funzionamento degli elementi mobili, ossia le lame, mentre questo non accade, il che definisce il trattorino come difforme dalla normativa in materia.
L'appellante chiedeva quindi la riforma della prima decisione, riproponendo la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, con il riconoscimento della massima personalizzazione, e patrimoniale.
Si è costituita la convenuta, contestando l'appello, e chiedendo la conferma della decisione di primo grado;
rilevava la assoluta imprudenza del che, dopo aver finito di utilizzare il taglia erba, si era Pt_1 alzato dal sedile, era sceso dal mezzo, con il motore acceso e le chiavi in loco, e si era avvicinato alla zona di taglio, inserendo la mano destra tra le lame per rimuovere dei residui di erba;
tale ricostruzione dell'occorso era incontestabile, ed era stata fornita direttamente dall'appellante al CTU Ing. Per_6 nel corso del procedimento ante causam di ATP.
[...]
Eccepiva la novità della domanda, perché nessuna difesa specifica era stata spiegata dall'appellante nel giudizio di primo grado né alcun riferimento neppure implicito era contenuto nei relativi atti di causa per sostenere che la mancanza del sensore cestello avrebbe dovuto determinare l'arresto del trattorino e degli elementi mobili nonché l'impossibilità di avviamento dello stesso;
in subordine richiamava l'art.122 del codice del consumo, che prevede il concorso di colpa, e addirittura la esclusione della responsabilità del produttore, quando l'utente è consapevole del difetto e si espone volontariamente al pericolo.
La causa in grado di appello è stata dapprima rinviata a precisazione delle conclusioni, quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di una Ctu medico legale;
infine, definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, dopo il deposito delle conclusionali e repliche.
***
L'appello è parzialmente fondato: in particolare il secondo motivo di appello è fondato, perché il Tribunale non ha colto tutto il pensiero del Ctu, fermandosi al primo dei temi da questi considerato, ossia la manomissione del trattorino.
Alcuni dati di fatto sono sostanzialmente pacifici, per cui se ne può trattare brevemente: all'esame del pagina 4 di 9 trattorino è stato subito concordemente rilevato dal Ctu e dai Ctp che uno dei tre sensori o micro- interruttori di sicurezza che determinano lo spegnimento del motore quanto l'utente scende dal mezzo, (in particolare, il sensore collegato al cestello raccogli erba), non era in sede;
questa circostanza è stata decisiva, nel determinare l'infortunio, che non vi sarebbe stato se il motore si fosse spento e le lame conseguentemente si fossero fermate, alla discesa del Pt_1
La causa della mancanza del sensore non è stata oggettivamente accertata, ma il Tribunale ha escluso che fosse originata dal produttore, (vedi pagg.6 e 7 della motivazione) e l'ha conseguentemente ed implicitamente imputata a manomissione operata in seguito alla messa in commercio, o dal (che Pt_1 acquistò nel 2011) e da qualcuno prima di lui.
Esclusa per questo la responsabilità del produttore, cui non poteva imputarsi la mancanza del sensore, ha rilevato anche (con una motivazione in effetti superflua, nell'ottica della decisione di primo grado) la grave imprudenza del che era sceso ed aveva inserito le mani tra le lame in movimento. Pt_1
La motivazione della decisione non tiene conto appieno, tuttavia, delle articolate considerazioni del
Ctu, che richiama la Direttiva 98/27/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativi alle macchine evidenziando che per il legislatore europeo “le misure adottate debbono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortunio, anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile”, e quindi riprende analiticamente le norme contenute ai capitoli 1.3.8 o 1.4, volte a disciplinare specificamente le protezioni contro i rischi che derivano da elementi mobili, secondo cui i dispositivi di protezione tra le altre caratteristiche richieste: “non debbono essere facilmente elusi o resi inefficaci” e
“devono essere concepiti ed inseriti nel sistema di comando in modo che la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili”.
Quindi, in coerenza con la premessa normativa, il Ctu rispondendo al quesito, conclude: “il trattorino oggetto del ricorso non soddisfa completamente il requisito di cui al capitolo 1.4.3 della Direttiva sui dispositivi di protezione, secondo la quale detti dispositivi (nel caso del trattorino la protezione fissa su lame, e i sensori di sicurezza su sedile, freno e cestello), devono essere concepiti ed inseriti nel sistema di comando in modo che………. omissis…. la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili (= lame tagliaerba). Questo requisito evidentemente non è soddisfatto in quanto la mancanza del sensore cestello non determina l'arresto del trattore e quindi degli elementi mobili, (lame tagliaerba) né, tantomeno, impedisce l'avviamento del trattore stesso.”
Complessivamente, quindi, il Ctu ravvisa, del tutto condivisibilmente, una difformità del trattorino rispetto alla normativa di sicurezza, perché non è stato progettato in modo tale che la mancanza di uno dei sensori, indispensabile per la efficienza del sistema di protezione dell'utente, impedisca al trattorino di funzionare, e agli elementi mobili di attivarsi.
Si tratta di una difformità che costituisce antecedente causale dell'incidente: se infatti il trattorino fosse stato progettato in modo da non potere funzionare, quanto meno con riferimento agli “elementi mobili” senza il micro-interruttore del cestello in situ, il micro-interruttore sarebbe stato necessariamente presente, e nel momento in cui il si alzò avrebbe svolto la sua funzione, arrestando il motore e il Pt_1 moto delle lame.
E' quindi positivamente accertata una responsabilità del produttore, sotto il profilo della carente progettazione originaria.
Essa concorre con la responsabilità del che senza dubbio è stato imprudente, perché è sceso dal Pt_1 mezzo senza osservare le prescrizioni chiaramente riportate nel manuale di istruzione, e quindi senza accertarsi dello spegnimento del motore, sfilando come avrebbe dovuto la chiave di accensione, prima pagina 5 di 9 di avvicinare le mani alla zona in cui operano le lame.
Sulla ricostruzione in fatto dell'occorso, l'appellante ha articolato il primo motivo di impugnazione, che tuttavia pare assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, e pare comunque irrilevante: che le lame fossero addirittura in movimento, quando il è sceso, ovvero fossero incidentalmente ferme, Pt_1 perché “bloccate” dall'erba, non ha infatti particolare rilievo, perché in ogni caso l'utente non si è attenuto alle istruzioni, tenendo una condotta estremamente imprudente e pericolosa, nel momento in cui intendeva sbloccare le lame dall'incaglio.
Tra l'altro, da tre anni il utilizzava il tagliaerba, e avrebbe dovuto rendersi conto delle modalità Pt_1 di funzionamento anomale, perché differenti da quanto previsto nel manuale di istruzione, e in particolare del fatto che la discesa dell'utente non comportava lo spegnimento del motore. Quindi, scendendo con la intenzione di sbloccare le lame impigliate, avrebbe dovuto quanto meno spegnere il motore e sfilare la chiave di accensione: con il proprio comportamento, quindi, l'utente ha senz'altro posto in essere una serie causale concorrente, che può dirsi di pari peso nella determinazione dell'incidente.
Non si ravvisa, invece, l'ipotesi di esclusione della responsabilità del produttore, prevista dall'art.122 del Codice di Consumo nei casi in cui l'utente si espone consapevolmente e volontariamente al pericolo, e questo per due ordini di considerazioni: in primo luogo non è provato che l'asportazione del sensore sia ascrivibile al il mezzo infatti era stato prodotto nel 2007, e solo nel 2011 comprato Pt_1 dal e non può dirsi in che condizioni lo abbia ricevuto;
non è poi certamente provata la Pt_1 volontarietà della esposizione al pericolo, il giorno del sinistro, e tutto fa pensare al contrario, alla involontarietà, intesa come colpevole distrazione.
In definitiva, ad avviso della Corte non vi sono ragioni per discostarsi dal ripartire al 50 % la responsabilità del danno verificatosi.
La società appellata ha eccepito la novità della domanda relativa allo specifico profilo di responsabilità del produttore, in concreto evidenziato dal ctu, sostenendo che è stata proposta per la prima volta in appello;
la eccezione tuttavia non è condivisibile: per giurisprudenza consolidata infatti la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, quando non determina un reale mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale.
La specificazione dei profili della responsabilità di controparte, che l'attore espone nella domanda, infatti, non è preclusiva di una migliore definizione, atteso che l'onere di allegazione iniziale deve essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili, senza imporre alla parte o alla sua difesa di enucleare peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (vedi da ultimo Cass. 7074 del 15/03/2024).
Passando quindi alla valutazione delle conseguenze dell'incidente, si rileva che la Ctu medica svolta in grado di appello, dopo avere esaminato il signor che ha subito l'amputazione completa di tre Pt_1 dita della mano destra, (il 3°, il 4° e il 5°) e tutta la documentazione sanitaria disponibile, con motivazione accurata, logicamente articolata, e complessivamente condivisibile ha indicato la invalidità temporanea in 60 gg di totale e 50 di parziale al 50 %; tenuto conto della residue funzionalità delle due dita non lese, della conservata possibilità della presa “a pinza”, e della sintomatologia accusata dall'infortunato (sensibilità accentuata alle parti lese, maggiore stancabilità della mano) ha accertato una invalidità permanente del grado del 37-38 %.
Proseguendo, il Ctu ha aggiunto che l'attuale condizione incide sulla capacità lavorativa specifica, ridotta del 15 % a seguito dell'infortunio; ha giustificato tale conclusione rilevando che il è Pt_1 autotrasportatore, e le sue condizioni attuali non gli consentono di ottenere la patente di guida C), di cui prima disponeva, con conseguente limitazione alla guida dei mezzi per cui è sufficiente la patente B); pagina 6 di 9 in effetti il per quanto dichiarato, ha coerentemente cambiato il servizio di trasporto svolto, ora Pt_1 esegue i trasporti farmaceutici, con un piccolo furgone. Il Ctu ha anche valorizzato la incidenza della menomazione fisica sulla capacità e resistenza conservate dal nella movimentazione dei pacchi, Pt_1 attività necessaria, nell'ambito delle consegne.
Il danno biologico, nelle componenti temporanea e permanente, può essere liquidato in conformità alle tabelle di Milano, aggiornate il 1° gennaio 2024: si liquidano quindi 115 euro per ogni giorno di invalidità temporanea totale, e la metà per ogni giorno di parziale: nella somma è compresa la componente di sofferenza morale.
A seguito della stabilizzazione dei postumi, il danno permanente si liquida tenendo conto dell'età dell'infortunato all'epoca del sinistro (tra 46 e 47 anni) e della invalidità accertata, tra il 37 e il 38 %; si opera la media tra ciascun valore attribuito in tabella, e si tiene conto del “punto pesante” comprensivo quindi della sofferenza morale, certamente allegata fin dal primo grado dal nel Pt_1 momento in cui anche esposto di avere contratto una depressione, in ragione dell'infortunio, (depressione non riscontrata nell'accertamento medico legale, e quindi non valorizzata, come componente della invalidità, ma valutabile sul piano della sofferenza soggettiva).
Sulla base di tale parametri l'importo liquidabile a titolo risarcitorio è quindi di € 256.545,00, per il danno permanente, oltre ad € 9.775,00 per la temporanea,
Quanto alla domanda di “personalizzazione” del danno biologico: si osserva che questa, come è noto, svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, subisce, e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata.
Come insegna la S.C., la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un
"barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di “personalizzazione”, quindi, solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno subito più grave rispetto a quanto sofferto da persone della stessa età e condizioni di salute
(Cass. 18988/19, 27482/18). Alla personalizzazione si procede dunque solo a condizione che sia dimostrato che a causa delle lesioni il danneggiato non possa più svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante purché si tratti di attività proprie del singolo individuo e diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
Ora, nel caso in esame, il non ha allegato di avere in precedenza svolto attività, attualmente Pt_1 impedite dalla menomazione, diverse e peculiari, rispetto a quelle comuni alla generalità dei consociati, quali hobby o interessi specifici;
tuttavia ha compiutamente riferito di avere dovuto modificare la propria attività lavorativa, atteso che la menomazione non gli consente di ottenere la patente C, e di condurre i camion di maggiori dimensioni, aggiungendo che comunque il lavoro gli richiede maggiore fatica;
queste allegazioni sono state positivamente riscontrate e confermate anche dal
Ctu medico legale, che di fatto ha accertato una riduzione della capacità lavorativa specifica del 15 %.
Dunque, va riconosciuto un diritto alla personalizzazione del danno biologico, a titolo di cenestesi e limitazione della attività lavorativa nelle forma precedentemente svolta, che si stima equo indicare nel
20 % della somma liquidabile a titolo di permanente, misura prossima al massimo (che per il grado di invalidità riscontrato è il 25 %): il danno biologico personalizzato diviene quindi di €.307.854,00, che sommato al danno temporaneo diviene di €.317.629,00; somma che, devalutata dal gennaio 2024 alla data del fatto, (27 maggio 2014), diviene di € 263.155,00.
Si riconoscono gli esborsi per spese mediche di € 1191,04 (congrue secondo il parere del Ctu), e per la pagina 7 di 9 perizia tecnica stragiudiziale di € 1841,29; la somma complessiva, incrementata di rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro diviene di € 356.020,00 alla data della presente decisione;
la metà della somma va posta a carico del produttore in relazione alla sua responsabilità; con la liquidazione il debito diviene di valuta, e spettano dalla decisione gli interessi legali di cui all'art.1284 1° comma cc.
Non vi sono invece, ad avviso della Corte, i presupposti per riconoscere un danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica: in diritto si osserva che è consolidato l'orientamento della suprema Corte che esclude ogni estensione automatica del danno, affermando che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti, pur incidenti sulla capacità lavorativa specifica, come è avvenuto nel caso in esame, non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, che la diminuzione del reddito è conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 18489 del 2006; 173978 del 2007, 9444 e 15238 del 2014).
Nel caso di specie, per quanto consta dalla documentazione prodotta, costituita dalla visura camerale della e dai tre modelli “Unico” presentati dal per la dichiarazione dei Controparte_6 Pt_1 redditi negli anni 2013, 2014 e 2015, era ed è rimasto titolare di una ditta individuale Parte_1 di autotrasporti, che conta tre dipendenti e due collaboratori indipendenti, compreso il titolare;
è vero che tra il 2013 e il 2014 vi è stata una contrazione del fatturato complessivo, e anche del reddito di impresa per il titolare, ma occorre considerare che per sua natura l'impresa è connotata dal relativo rischio, e non vi sono elementi per ritenere che nel caso di specie la contrazione del fatturato sia conseguenza della minore forza e resistenza fisica personale del titolare, e non derivi invece da fattori congiunturali, perdita di porzioni di mercato, o altro. In effetti per quanto consta a seguito delle sue mutate condizioni, il ha scelto di occuparsi del trasporto di farmaceutici, avvalendosi dei poteri Pt_1 di organizzazione della impresa, e verosimilmente destinando un dipendente a svolgere le sue precedenti mansioni.
In tale contesto non è pertinente quindi la giurisprudenza che tratta del diverso caso di infortunato percettore di reddito da lavoro dipendente, atteso che i redditi in tal caso sono più strettamente condizionati dalla efficienza personale.
Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate tenendo conto dello scaglione di valore relativo alla condanna, vanno poste a carico della parte soccombente;
le spese dei consulenti di parte nominati restano a carico di chi le ha anticipate, perché superflue ed eccessive, anche a fronte del fatto che era stata già conteggiata nel danno emergente in favore dell'attore il costo della perizia stragiudiziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara tenuta e condanna la a risarcire a la Controparte_1 Parte_1 metà del danno conseguente al sinistro per cui è causa, mediante pagamento della somma di
€.178.010,00, oltre interessi legali di cui all'art.1284 1° comma cc successivi alla sentenza;
- condanna la a restituire la somma di € 15.756,75, ricevuta a Controparte_1 titolo di rimborso delle spese di primo grado, oltre ad interessi ex art.1284 1° comma dal versamento alla restituzione, ed a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in €.13.000,00, e per il secondo grado in €.11.000,00 a titolo di compenso del legale, oltre esborsi documentati (per contributo unificato, notifiche e marche, e per il pagamento delle consulenze di ufficio espletate sia in sede di ATP che nel merito), con accessori di legge sui compensi (i.v.a., c.p.a. e spese generali).
pagina 8 di 9 Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 765/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VACCARO CARMINE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUALDI GIULIANA ( C.F._2
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MASCIULLO Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIANO
APPELLATO
Avverso la sentenza 2116 del 2019 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia la Ecc.ma Corte d' Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, in integrale riforma della sentenza n. 2116/2019 del tribunale di Bologna: accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dell'infortunio per cui è causa;
CP_1 condannarla a pagare al signor la somma che risulterà dovuta e di giustizia a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 tutti alla persona dallo stesso subiti, che si quantificano a titolo di: DANNO NON PATRIMONIALE in € 322.154,00 secondo le tabelle milanesi 2024, oltre rivalutazione ed interessi (inabilità 38%, ITT piena 60gg, ITP al 50% gg. 50); Ed a titolo di: DANNO PATRIMONIALE € 602.360,00, importo scaturente dal calcolo della differenza retributiva tra l'anno ante sinistro, 2013 e quello post sinistro, 2015 (doc. 16 in 1° grado), cioè € 30.118,00 e calcolando detto importo per n. 20 anni, dall'età di 45 anni che aveva all'epoca del sinistro 27.05.2014 il sig. che è nato il [...], sino all'età pensionabile cioè Pt_1 65 anni;
pagina 1 di 9 ed aggiungendo a detto importo la percentuale del 70% della perdita annuale di cui sopra (30.118,00 x 70% = 21.082,6), che costituirà la perdita sul reddito da pensione del Cesari dall'età di 65 anni all'età di 81,90 anni (aspettativa di vita degli uomini in Italia nel 2024), cioè per 17 anni, quindi ulteriori € 358.404,20, od i diversi importi che verranno meglio determinati in conclusionale;
OPPURE, QUANTO AL DANNO PATRIMONIALE, IN VIA SUBORDINATA, poiché il danno alla capacità lavorativa specifica è stato determinato dal CTU dr. nel 15%, calcolando Persona_1 detta percentuale sul reddito del 2013 che era di € 55.2027,00 (x 15%= 8.281,05) moltiplicandone il risultato per 20 anni sino alla pensione (8.281,05x20), quindi € 165.621,00, ed aggiungendo il 70% di detto risarcimento annuale (8.281,05x70%=5.796,73) per i successivi 17 anni di pensione (dai 65 agli 82 anni), quindi ulteriori € 98.544,49, od i diversi importi che verranno meglio determinati in conclusionale. Le somme che verranno riconosciute a titolo di danno patrimoniale NON dovranno essere decurtate dell'imposizione fiscale (quindi non dovranno essere calcolate al bensì al ), in quanto su di esse sarà il a dover pagare le Per_2 Per_3 Pt_1 imposte, ex art. 6, comma 2, TUIR, trattandosi di risarcimento sostitutivo di reddito. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge, anche ex art. 1284, IV, c.c., dal dovuto all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e dell'ATP, oltre al contributo forfettario spese generali ed accessori di legge, e con condanna alla restituzione delle spese legali di primo grado per € 15.756,75, comprensive dell'imposta di registro, pagate il 2.09.2021 come da distinta allegata alla pec avv.ti Gualdi e Vaccaro / avv. Masciullo del 3.09.2021 che è stata prodotta in giudizio quale doc. 21, spese pagate in favore della su esplicita richiesta dell'avv. CP_2 Masciullo difensore della -parte vittoriosa in primo grado- con pec in data 24.08.2020, doc. 22, nonché Controparte_3 delle spese di CTU di cui il ha versato al dr. l'acconto stabilito dal Giudicante cioè € 732,00, oltre a quanto Pt_1 Per_1 ha corrisposto al proprio CTP dr. , cioè € 3976,00 come da fattura n. 77 del 10.11.2023 che si produce in Persona_4 questa sede quale doc. 23 nonché al rimborso delle spese di seguito elencate: 1191,04 spese mediche come il CTU le ha riconosciute (doc. 14)
1841,29 perizia tecnica trattorino ante ATP (doc. 17) 1440,00 spese CTU ing. nell'ATP (doc. 18) Per_5 3740,22 consulente di parte nell'ATP (doc. 19)
L'appellata società ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge:
- in via principale: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 2116/2019 pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 2.10.19 e non notificata, in quanto inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dall'appellante in danno di Controparte_1 dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualunque titolo, dalla società appellata al sig. in relazione al Parte_1 sinistro del 27.05.14, con conseguente conferma integrale del provvedimento impugnato;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'impugnazione avversaria, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. nella causazione dell'evento di danno ad esso occorso ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e, conseguentemente, diminuire l'eventuale risarcimento ad esso dovuto dalla società appellata, secondo la gravità della colpa dell'istante e l'entità delle conseguenze derivatene, per come accertate in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ordinando ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle predette somme in favore del sottoscritto procuratore. In via istruttoria, questa difesa insiste per l'ammissione delle seguenti prove tempestivamente e ritualmente richieste nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e, in quella sede, non ammesse e reiterate nella comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio, nonché nella comparsa conclusionale depositata in data 13.2.2023: A) PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il trattorino tosaerba di produzione (modello T 13-92 SP) è conforme, quanto al funzionamento e alle CP_1 prescrizioni in materia di sicurezza alla normativa EN 836, vigente all'epoca della fabbricazione del macchinario”;
2) “Vero che il rapporto di prova 21132870_001 rilasciato dall'organismo indipendente TUV Rheinland che Le si rammostra (cfr doc. 6) ha accertato il corretto funzionamento dell'interruttore di sicurezza posto sotto al sedile di guida del conducente, che provoca l'arresto del motore e quindi delle lame quando l'operatore si alza dal sedile”;
3) “Vero che, in assenza del sensore di sicurezza del cestello, l'organismo indipendente TUV Rheinland avrebbe rilasciato certificazione negativa del trattorino”;
4) “Vero che conferma il contenuto e la sottoscrizione del doc. 4 che Le si rammostra”. Si indica come teste su tutti i capitoli innanzi enucleati il dott. presso AlfaCincotti S.p.A., Largo Pederzana Testimone_1 n. 16, 40055 Villanova di Castenaso (BO). B) PROVA CONTRARIA sui seguenti capitoli di prova con il teste presso Testimone_2 Controparte_4 via Como n. 71, I-23883 Brivio (LC):
pagina 2 di 9 1) “Vero che il controllo dei singoli trattorini prodotti dalla avviene secondo una procedura di Controparte_4 verifica interna a fine linea che prevede la messa in moto e la verifica del corretto funzionamento delle macchine all'interno di una cabina di controllo”;
2) “Vero che la suddetta procedura di verifica permette di registrare qualsiasi anomalia del mezzo dipendente da malfunzionamenti e/o mancanza di sensori di sicurezza”;
3) “Vero che, nell'ipotesi in cui vengano registrati malfunzionamenti e/o mancanza di sensori di sicurezza il trattorino torna in catena di montaggio per le opportune modifiche”;
4) “Vero che sul lotto produttivo del trattorino tosaerba di produzione , modello T 13-92 SP, art. 118862, numero di CP_1 serie 7J03-006732, utilizzato dal sig. la procedura di verifica ha avuto esito positivo”; Parte_1
5) “Vero che l'azienda mantiene traccia cartacea solo dei report con esito negativo”. 3) come in atti rappresentata e difesa, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con Controparte_1 la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 30 aprile 2018, convenne in giudizio la Parte_1 CP_5
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza del
[...] sinistro, avvenuto il 27.05.2014 nel cortile di casa sua ed imputato a difetto strutturale del trattorino tagliaerba in uso, comprato nel 2011 e prodotto dalla convenuta.
L'attore espose che il sinistro era avvenuto quando il dopo avere utilizzato il trattorino, era Pt_1 sceso dal sedile per rimuovere i residui di erba rimasti tra le lame;
l'attore sosteneva che il sistema di sicurezza non era intervenuto, e le lame, che avrebbero dovuto disattivarsi appena l'utente fosse sceso dal sedile, gli avevano provocato diversi tagli alla mano destra, e l'amputazione di tre dita.
Si costituì in giudizio la (quale cessionaria della Controparte_1 CP_5
contestando la propria responsabilità, e assumendo che il mancato arresto del motore era
[...] dovuto alla manomissione del trattorino dopo la consegna.
La causa, debitamente istruita con la CTU, svolta ante causam nel procedimento per ATP n. 1935/16 RG promosso dall'attore, e con l'ampia documentazione prodotta, era posta in decisione, e il Tribunale con la sentenza 2116 del settembre 2019 respingeva la domanda, ritenendo non assolto dall'attore l'onere probatorio a suo carico.
Il Tribunale richiamava in primo luogo la normativa applicabile, contenuta nel DPR 224 del 1988, trasfuso nel Codice del Consumo, (Dlgs 206 del 2005, in particolare all'art.114) che disciplina la responsabilità del produttore, presunta, una volta accertato il difetto originario del prodotto, e il danno, in nesso causale con tale difetto.
Quindi rilevava che l'accadimento dell'incidente, e le conseguenze lesive, nella loro storicità non erano contestate, mentre erano contestate sia le ragioni dell'incidente che la stima economica delle lesioni subite dall'infortunato.
Quanto alle ragioni del sinistro, il Tribunale affermava, sulla base delle conclusioni del consulente incaricato dall'ufficio in sede di ATP, che l'incidente non era dovuto ad un vizio di costruzione, ma alla assenza di un sensore, ascrivibile a cause non accertate: infatti uno dei sensori necessari per determinare lo spegnimento del motore quando il conducente si alzava dal sedile del trattore, non era in loco, come aveva constatato il CTU.
Il Tribunale, richiamati gli esiti della istruttoria, e le conclusioni del consulente dell'ufficio, secondo cui la mancanza del microinterruttore poteva ascriversi a diverse cause, ha individuato la più verosimile nella manomissione operata dopo la messa in commercio, per eludere l'attivazione del sistema di sicurezza e consentire all'operatore di lavorare senza cestello, ovvero di aprire il cestello senza provocare lo spegnimento del trattorino, risparmiando così tempo nelle operazioni di svuotamento. Infatti che il sensore non fosse stato all'origine montato da parte del costruttore era senza dubbio da pagina 3 di 9 escludere, visto che a suo tempo era stata ritenuta la conformità del alle normative di settore Pt_2 vigenti;
era invece concreta la possibilità che nel lungo tempo trascorso tra la data di produzione della macchina (2007), l'acquisto da parte dell'attore (2011) e l'infortunio (2014) fossero state effettuate manomissioni nel passaggio dal produttore al rivenditore, ovvero da quest'ultimo, o infine dallo stesso acquirente.
Il Tribunale ha anche rilevato la condotta colposa dell'utente, che ha avvicinato le mani alle lame, senza osservare le precise prescrizioni dettate nel libretto di istruzioni (secondo cui occorreva disinnestare l'azionamento, spegnere il motore e sfilare la chiave della accensione, prima di scendere dal sedile) e nelle molteplici avvertenze di pericolo apposte alla macchina, nonostante che ne fosse proprietario da tre anni.
Avverso la decisione, non notificata, ha proposto appello (tempestivo, in ragione della sospensione dei termini correlata alla pandemia Covid) il assumendo che il giudice aveva 1) erroneamente Pt_1 ricostruito il fatto storico, ritenendo che il avesse avvicinato le mani alle lame che stavano Pt_1 rotando, quando invece erano ferme, e avevano ripreso inopinatamente il moto una volta liberate dall'erba, laddove alla discesa del conducente dovevano essere rimaste disattivate;
2) erroneamente valutato la relazione e le conclusioni del consulente dell'ufficio, atteso che, dopo averne lodato la completezza ed accuratezza, non ha tenuto conto dei rilievi, circa la esistenza di difetti;
in particolare l'appellante osserva che secondo il Ctu la mancanza dei sensori di sicurezza, dispositivi facenti parte del sistema di protezione, doveva determinare l'arresto, o il mancato funzionamento degli elementi mobili, ossia le lame, mentre questo non accade, il che definisce il trattorino come difforme dalla normativa in materia.
L'appellante chiedeva quindi la riforma della prima decisione, riproponendo la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, con il riconoscimento della massima personalizzazione, e patrimoniale.
Si è costituita la convenuta, contestando l'appello, e chiedendo la conferma della decisione di primo grado;
rilevava la assoluta imprudenza del che, dopo aver finito di utilizzare il taglia erba, si era Pt_1 alzato dal sedile, era sceso dal mezzo, con il motore acceso e le chiavi in loco, e si era avvicinato alla zona di taglio, inserendo la mano destra tra le lame per rimuovere dei residui di erba;
tale ricostruzione dell'occorso era incontestabile, ed era stata fornita direttamente dall'appellante al CTU Ing. Per_6 nel corso del procedimento ante causam di ATP.
[...]
Eccepiva la novità della domanda, perché nessuna difesa specifica era stata spiegata dall'appellante nel giudizio di primo grado né alcun riferimento neppure implicito era contenuto nei relativi atti di causa per sostenere che la mancanza del sensore cestello avrebbe dovuto determinare l'arresto del trattorino e degli elementi mobili nonché l'impossibilità di avviamento dello stesso;
in subordine richiamava l'art.122 del codice del consumo, che prevede il concorso di colpa, e addirittura la esclusione della responsabilità del produttore, quando l'utente è consapevole del difetto e si espone volontariamente al pericolo.
La causa in grado di appello è stata dapprima rinviata a precisazione delle conclusioni, quindi rimessa in istruttoria per l'espletamento di una Ctu medico legale;
infine, definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, dopo il deposito delle conclusionali e repliche.
***
L'appello è parzialmente fondato: in particolare il secondo motivo di appello è fondato, perché il Tribunale non ha colto tutto il pensiero del Ctu, fermandosi al primo dei temi da questi considerato, ossia la manomissione del trattorino.
Alcuni dati di fatto sono sostanzialmente pacifici, per cui se ne può trattare brevemente: all'esame del pagina 4 di 9 trattorino è stato subito concordemente rilevato dal Ctu e dai Ctp che uno dei tre sensori o micro- interruttori di sicurezza che determinano lo spegnimento del motore quanto l'utente scende dal mezzo, (in particolare, il sensore collegato al cestello raccogli erba), non era in sede;
questa circostanza è stata decisiva, nel determinare l'infortunio, che non vi sarebbe stato se il motore si fosse spento e le lame conseguentemente si fossero fermate, alla discesa del Pt_1
La causa della mancanza del sensore non è stata oggettivamente accertata, ma il Tribunale ha escluso che fosse originata dal produttore, (vedi pagg.6 e 7 della motivazione) e l'ha conseguentemente ed implicitamente imputata a manomissione operata in seguito alla messa in commercio, o dal (che Pt_1 acquistò nel 2011) e da qualcuno prima di lui.
Esclusa per questo la responsabilità del produttore, cui non poteva imputarsi la mancanza del sensore, ha rilevato anche (con una motivazione in effetti superflua, nell'ottica della decisione di primo grado) la grave imprudenza del che era sceso ed aveva inserito le mani tra le lame in movimento. Pt_1
La motivazione della decisione non tiene conto appieno, tuttavia, delle articolate considerazioni del
Ctu, che richiama la Direttiva 98/27/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativi alle macchine evidenziando che per il legislatore europeo “le misure adottate debbono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortunio, anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile”, e quindi riprende analiticamente le norme contenute ai capitoli 1.3.8 o 1.4, volte a disciplinare specificamente le protezioni contro i rischi che derivano da elementi mobili, secondo cui i dispositivi di protezione tra le altre caratteristiche richieste: “non debbono essere facilmente elusi o resi inefficaci” e
“devono essere concepiti ed inseriti nel sistema di comando in modo che la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili”.
Quindi, in coerenza con la premessa normativa, il Ctu rispondendo al quesito, conclude: “il trattorino oggetto del ricorso non soddisfa completamente il requisito di cui al capitolo 1.4.3 della Direttiva sui dispositivi di protezione, secondo la quale detti dispositivi (nel caso del trattorino la protezione fissa su lame, e i sensori di sicurezza su sedile, freno e cestello), devono essere concepiti ed inseriti nel sistema di comando in modo che………. omissis…. la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili (= lame tagliaerba). Questo requisito evidentemente non è soddisfatto in quanto la mancanza del sensore cestello non determina l'arresto del trattore e quindi degli elementi mobili, (lame tagliaerba) né, tantomeno, impedisce l'avviamento del trattore stesso.”
Complessivamente, quindi, il Ctu ravvisa, del tutto condivisibilmente, una difformità del trattorino rispetto alla normativa di sicurezza, perché non è stato progettato in modo tale che la mancanza di uno dei sensori, indispensabile per la efficienza del sistema di protezione dell'utente, impedisca al trattorino di funzionare, e agli elementi mobili di attivarsi.
Si tratta di una difformità che costituisce antecedente causale dell'incidente: se infatti il trattorino fosse stato progettato in modo da non potere funzionare, quanto meno con riferimento agli “elementi mobili” senza il micro-interruttore del cestello in situ, il micro-interruttore sarebbe stato necessariamente presente, e nel momento in cui il si alzò avrebbe svolto la sua funzione, arrestando il motore e il Pt_1 moto delle lame.
E' quindi positivamente accertata una responsabilità del produttore, sotto il profilo della carente progettazione originaria.
Essa concorre con la responsabilità del che senza dubbio è stato imprudente, perché è sceso dal Pt_1 mezzo senza osservare le prescrizioni chiaramente riportate nel manuale di istruzione, e quindi senza accertarsi dello spegnimento del motore, sfilando come avrebbe dovuto la chiave di accensione, prima pagina 5 di 9 di avvicinare le mani alla zona in cui operano le lame.
Sulla ricostruzione in fatto dell'occorso, l'appellante ha articolato il primo motivo di impugnazione, che tuttavia pare assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, e pare comunque irrilevante: che le lame fossero addirittura in movimento, quando il è sceso, ovvero fossero incidentalmente ferme, Pt_1 perché “bloccate” dall'erba, non ha infatti particolare rilievo, perché in ogni caso l'utente non si è attenuto alle istruzioni, tenendo una condotta estremamente imprudente e pericolosa, nel momento in cui intendeva sbloccare le lame dall'incaglio.
Tra l'altro, da tre anni il utilizzava il tagliaerba, e avrebbe dovuto rendersi conto delle modalità Pt_1 di funzionamento anomale, perché differenti da quanto previsto nel manuale di istruzione, e in particolare del fatto che la discesa dell'utente non comportava lo spegnimento del motore. Quindi, scendendo con la intenzione di sbloccare le lame impigliate, avrebbe dovuto quanto meno spegnere il motore e sfilare la chiave di accensione: con il proprio comportamento, quindi, l'utente ha senz'altro posto in essere una serie causale concorrente, che può dirsi di pari peso nella determinazione dell'incidente.
Non si ravvisa, invece, l'ipotesi di esclusione della responsabilità del produttore, prevista dall'art.122 del Codice di Consumo nei casi in cui l'utente si espone consapevolmente e volontariamente al pericolo, e questo per due ordini di considerazioni: in primo luogo non è provato che l'asportazione del sensore sia ascrivibile al il mezzo infatti era stato prodotto nel 2007, e solo nel 2011 comprato Pt_1 dal e non può dirsi in che condizioni lo abbia ricevuto;
non è poi certamente provata la Pt_1 volontarietà della esposizione al pericolo, il giorno del sinistro, e tutto fa pensare al contrario, alla involontarietà, intesa come colpevole distrazione.
In definitiva, ad avviso della Corte non vi sono ragioni per discostarsi dal ripartire al 50 % la responsabilità del danno verificatosi.
La società appellata ha eccepito la novità della domanda relativa allo specifico profilo di responsabilità del produttore, in concreto evidenziato dal ctu, sostenendo che è stata proposta per la prima volta in appello;
la eccezione tuttavia non è condivisibile: per giurisprudenza consolidata infatti la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, quando non determina un reale mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale.
La specificazione dei profili della responsabilità di controparte, che l'attore espone nella domanda, infatti, non è preclusiva di una migliore definizione, atteso che l'onere di allegazione iniziale deve essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili, senza imporre alla parte o alla sua difesa di enucleare peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (vedi da ultimo Cass. 7074 del 15/03/2024).
Passando quindi alla valutazione delle conseguenze dell'incidente, si rileva che la Ctu medica svolta in grado di appello, dopo avere esaminato il signor che ha subito l'amputazione completa di tre Pt_1 dita della mano destra, (il 3°, il 4° e il 5°) e tutta la documentazione sanitaria disponibile, con motivazione accurata, logicamente articolata, e complessivamente condivisibile ha indicato la invalidità temporanea in 60 gg di totale e 50 di parziale al 50 %; tenuto conto della residue funzionalità delle due dita non lese, della conservata possibilità della presa “a pinza”, e della sintomatologia accusata dall'infortunato (sensibilità accentuata alle parti lese, maggiore stancabilità della mano) ha accertato una invalidità permanente del grado del 37-38 %.
Proseguendo, il Ctu ha aggiunto che l'attuale condizione incide sulla capacità lavorativa specifica, ridotta del 15 % a seguito dell'infortunio; ha giustificato tale conclusione rilevando che il è Pt_1 autotrasportatore, e le sue condizioni attuali non gli consentono di ottenere la patente di guida C), di cui prima disponeva, con conseguente limitazione alla guida dei mezzi per cui è sufficiente la patente B); pagina 6 di 9 in effetti il per quanto dichiarato, ha coerentemente cambiato il servizio di trasporto svolto, ora Pt_1 esegue i trasporti farmaceutici, con un piccolo furgone. Il Ctu ha anche valorizzato la incidenza della menomazione fisica sulla capacità e resistenza conservate dal nella movimentazione dei pacchi, Pt_1 attività necessaria, nell'ambito delle consegne.
Il danno biologico, nelle componenti temporanea e permanente, può essere liquidato in conformità alle tabelle di Milano, aggiornate il 1° gennaio 2024: si liquidano quindi 115 euro per ogni giorno di invalidità temporanea totale, e la metà per ogni giorno di parziale: nella somma è compresa la componente di sofferenza morale.
A seguito della stabilizzazione dei postumi, il danno permanente si liquida tenendo conto dell'età dell'infortunato all'epoca del sinistro (tra 46 e 47 anni) e della invalidità accertata, tra il 37 e il 38 %; si opera la media tra ciascun valore attribuito in tabella, e si tiene conto del “punto pesante” comprensivo quindi della sofferenza morale, certamente allegata fin dal primo grado dal nel Pt_1 momento in cui anche esposto di avere contratto una depressione, in ragione dell'infortunio, (depressione non riscontrata nell'accertamento medico legale, e quindi non valorizzata, come componente della invalidità, ma valutabile sul piano della sofferenza soggettiva).
Sulla base di tale parametri l'importo liquidabile a titolo risarcitorio è quindi di € 256.545,00, per il danno permanente, oltre ad € 9.775,00 per la temporanea,
Quanto alla domanda di “personalizzazione” del danno biologico: si osserva che questa, come è noto, svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, subisce, e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata.
Come insegna la S.C., la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un
"barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di “personalizzazione”, quindi, solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno subito più grave rispetto a quanto sofferto da persone della stessa età e condizioni di salute
(Cass. 18988/19, 27482/18). Alla personalizzazione si procede dunque solo a condizione che sia dimostrato che a causa delle lesioni il danneggiato non possa più svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante purché si tratti di attività proprie del singolo individuo e diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
Ora, nel caso in esame, il non ha allegato di avere in precedenza svolto attività, attualmente Pt_1 impedite dalla menomazione, diverse e peculiari, rispetto a quelle comuni alla generalità dei consociati, quali hobby o interessi specifici;
tuttavia ha compiutamente riferito di avere dovuto modificare la propria attività lavorativa, atteso che la menomazione non gli consente di ottenere la patente C, e di condurre i camion di maggiori dimensioni, aggiungendo che comunque il lavoro gli richiede maggiore fatica;
queste allegazioni sono state positivamente riscontrate e confermate anche dal
Ctu medico legale, che di fatto ha accertato una riduzione della capacità lavorativa specifica del 15 %.
Dunque, va riconosciuto un diritto alla personalizzazione del danno biologico, a titolo di cenestesi e limitazione della attività lavorativa nelle forma precedentemente svolta, che si stima equo indicare nel
20 % della somma liquidabile a titolo di permanente, misura prossima al massimo (che per il grado di invalidità riscontrato è il 25 %): il danno biologico personalizzato diviene quindi di €.307.854,00, che sommato al danno temporaneo diviene di €.317.629,00; somma che, devalutata dal gennaio 2024 alla data del fatto, (27 maggio 2014), diviene di € 263.155,00.
Si riconoscono gli esborsi per spese mediche di € 1191,04 (congrue secondo il parere del Ctu), e per la pagina 7 di 9 perizia tecnica stragiudiziale di € 1841,29; la somma complessiva, incrementata di rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro diviene di € 356.020,00 alla data della presente decisione;
la metà della somma va posta a carico del produttore in relazione alla sua responsabilità; con la liquidazione il debito diviene di valuta, e spettano dalla decisione gli interessi legali di cui all'art.1284 1° comma cc.
Non vi sono invece, ad avviso della Corte, i presupposti per riconoscere un danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica: in diritto si osserva che è consolidato l'orientamento della suprema Corte che esclude ogni estensione automatica del danno, affermando che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti, pur incidenti sulla capacità lavorativa specifica, come è avvenuto nel caso in esame, non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, che la diminuzione del reddito è conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 18489 del 2006; 173978 del 2007, 9444 e 15238 del 2014).
Nel caso di specie, per quanto consta dalla documentazione prodotta, costituita dalla visura camerale della e dai tre modelli “Unico” presentati dal per la dichiarazione dei Controparte_6 Pt_1 redditi negli anni 2013, 2014 e 2015, era ed è rimasto titolare di una ditta individuale Parte_1 di autotrasporti, che conta tre dipendenti e due collaboratori indipendenti, compreso il titolare;
è vero che tra il 2013 e il 2014 vi è stata una contrazione del fatturato complessivo, e anche del reddito di impresa per il titolare, ma occorre considerare che per sua natura l'impresa è connotata dal relativo rischio, e non vi sono elementi per ritenere che nel caso di specie la contrazione del fatturato sia conseguenza della minore forza e resistenza fisica personale del titolare, e non derivi invece da fattori congiunturali, perdita di porzioni di mercato, o altro. In effetti per quanto consta a seguito delle sue mutate condizioni, il ha scelto di occuparsi del trasporto di farmaceutici, avvalendosi dei poteri Pt_1 di organizzazione della impresa, e verosimilmente destinando un dipendente a svolgere le sue precedenti mansioni.
In tale contesto non è pertinente quindi la giurisprudenza che tratta del diverso caso di infortunato percettore di reddito da lavoro dipendente, atteso che i redditi in tal caso sono più strettamente condizionati dalla efficienza personale.
Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate tenendo conto dello scaglione di valore relativo alla condanna, vanno poste a carico della parte soccombente;
le spese dei consulenti di parte nominati restano a carico di chi le ha anticipate, perché superflue ed eccessive, anche a fronte del fatto che era stata già conteggiata nel danno emergente in favore dell'attore il costo della perizia stragiudiziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara tenuta e condanna la a risarcire a la Controparte_1 Parte_1 metà del danno conseguente al sinistro per cui è causa, mediante pagamento della somma di
€.178.010,00, oltre interessi legali di cui all'art.1284 1° comma cc successivi alla sentenza;
- condanna la a restituire la somma di € 15.756,75, ricevuta a Controparte_1 titolo di rimborso delle spese di primo grado, oltre ad interessi ex art.1284 1° comma dal versamento alla restituzione, ed a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in €.13.000,00, e per il secondo grado in €.11.000,00 a titolo di compenso del legale, oltre esborsi documentati (per contributo unificato, notifiche e marche, e per il pagamento delle consulenze di ufficio espletate sia in sede di ATP che nel merito), con accessori di legge sui compensi (i.v.a., c.p.a. e spese generali).
pagina 8 di 9 Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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