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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 384/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 3.12.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 8.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 14.4.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALBERTO ZEFFIN e MARTINA NOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova, in Via Trieste n. 23, contro
Controparte_1
P.I. C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MARIA ANTONELLA BORSETTO, elettivamente domiciliato presso la sede di Rovigo, Viale delle Industrie n. 1
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per le malattie casi n. 519427019 del 15/11/2022 - Esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2 l5 in spondilo – discoartrosi lombare con bulging discali multipli e n. 519427020 del 16/11/2022 - Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, già operate, con conseguente riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita ex art. 13 D. Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione complessivo denunciato (38 (trentotto) per cento) o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute. 2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore del ricorrente CP_1 delle prestazioni cui lo stesso ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (costituzione di rendita), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
pagina 2 di 10 “rigettare il ricorso proposto da perché infondato e non provato per le Parte_1 ragioni sopra esposte e che si intendono qui richiamate integralmente, con vittoria di spese, diritti e onorari se dovuti nel rispetto dell'art. 152 disp att cpc vigente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 24.05.2024 , come sopra rappresentato, Parte_1
ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetto da “Esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2 l5 in spondilo – discoartrosi lombare con bulging discali multipli”e “Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, già operate” cagionate dall'attività lavorativa svolta per più di quarant'anni fino al 31.12.2020 (data del pensionamento), presso vari datori di lavoro con diverse mansioni.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto: a) di aver lavorato, dal 1976 al
1977, come operaio presso la “Crystal Car S.p.A.”, nella quale si occupava di “temperare” i vetri, attività nello svolgimento della quale era costretto ad alzare pesi superiori ai 20 kg, movimentandoli continuamente e riponendoli in carrelli, che venivano successivamente spinti a mano;
b) di essere stato operaio edile presso due diversi datori di lavoro, dal 1979 al 1981, mansione nello svolgimento della quale caricava e scaricava manualmente bancali contenenti circa 30 sacchi dal peso unitario di circa 50 kg che provvedeva a portare a spalle a destinazione e guidava mezzi come camion, ruspa e gru;
c) di essere stato dipendente, dal
1981 al 31.12.2020, del “Consorzio di bonifica Euganeo” come salariato agricolo addetto alla pulizia dei canali di irrigazione e bonifica dei territori.
Ha continuato il precisando che in quest'ultima attività lavorativa ha effettuato (I) lo Pt_1 stralcio d'erba delle sponde degli argini e canali con utensili manuali come falce, decespugliatori, motoseghe, forca rampata e dopo i primi due/tre anni per mezzo di motobarca da azionare a strappo;
(II) la raccolta dell'erba tagliata con escavatore o manualmente;
(III) la costruzione degli sbarramenti, posizionando una “tamponatura” costituita inizialmente (fino agli anni 90) da travi in larice (8-9) dal peso di oltre 50 kg che poteva arrivare a 80, una volta bagnati, i quali venivano spostati con corde e ganci, appoggiandoli sul corpo che fungeva da
“gru” e successivamente sostituita da travi di ferro forati, di peso inferiore ma movimentati pagina 3 di 10 sempre con la stessa tecnica;
(IV) l'abbattimento degli alberi, all'occorrenza; (V) nonché lo spostamento di tutto il materiale da lavoro in caso di maltempo improvviso.
Ancora, nello svolgimento delle predette attività, ha riferito di aver guidato sia un trattore con trituratore per la pulizia delle sponde dei canali che emetteva forti rumori e vibrazioni e lo costringeva ad adottare una posizione incongrua sia un fuoristrada motrice con conseguenti scossoni e vibrazioni.
Ha allegato, inoltre, che, negli anni 2000, a causa dell'insorgenza di problemi alla schiena - oltre ad essere stato adibito all'officina ove si occupava del rifornimento di carburante dei mezzi d'opera o della manutenzione di pompe di sollevamento – ha eseguito vari accertamenti specialistici che l'hanno portato a sottoporsi in data 29/1/2021 ad intervento chirurgico alla spalla destra (cfr. doc. 2 all. al ricorso) ed in data 13/6/2021 ad intervento chirurgico alla colonna vertebrale (cfr. doc. 4 all. al ricorso); nonché, infine, a riscontrare, in data 6/10/2022, una patologia anche alla spalla sinistra (cfr. doc. 5 all. al ricorso).
Dopo aver inoltrato all' , rispettivamente, in data 15.11.2022 e 16.11.2022, denunce CP_1 delle malattie professionali suindicate, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo
(cfr. docc. da 6 a 14 all. al ricorso), si è rivolto a questo Tribunale per vedersi accertato e dichiarato il diritto alla costituzione della rendita correlato al danno biologico stimato nella misura complessiva del 38%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 10 all. al ricorso) e la Per_1 conseguente condanna dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al CP_1
ricorso ha negato la natura professionale delle malattie denunciate, diffuse nella popolazione dell'età della ricorrente, eccependo altresì la mancata prova della nocività delle attività svolte,
e del nesso tra queste e le patologie lamentate;
sicchè ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 30.08.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della testimonianza di (collega del ricorrente presso il Consorzio di Testimone_1
Bonifica) e di (dipendente del Consorzio da ottobre 2017 come capo Testimone_2
settore manutenzione impianti e mezzi e da gennaio 2021 come Direttore Tecnico), nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata al dr. , è stata discussa Per_2 all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
pagina 4 di 10 3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una CP_1
causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
All'esito dell'istruttoria orale, deve ritenersi dimostrato il fatto che il ricorrente abbia svolto nel corso della vita professionale mansioni comportanti il sovraccarico biomeccanico del rachide lombosacrale e delle spalle, in particolare è il teste ad esplicitare le Tes_1
modalità dello svolgimento delle mansioni del ricorrente chiarendo che l'attività di pulizia dei canali “serviva a tenere lontane le sterpaglie dalla barca” e che veniva effettuata in due per
“facilitare l'operazione: uno dei due lavorava con le lame e l'altro con il rampino. Il rampino
è sempre stato utilizzato”, precisando altresì la frequenza annuale di detta attività, posta in essere con questa modalità: “una prima battuta di circa 40 o 50 giorni, una seconda dopo un
pagina 5 di 10 paio di mesi ed eventualmente una terza verso la fine dell'anno, il ricorrente partecipava a gran parte degli interventi”.
Contrariamente il teste di parte , , capo settore che coordinava il CP_1 Tes_2
personale tra cui il ricorrente, interrogato a prova contraria sui medesimi capitoli inerenti le operazioni di pulizia dei canali, rivela l'utilizzo di “barche c.d. falcianti […] dotate di una barra che viene abbassata sotto il livello dell'acqua, […] di lame che si muovono trasversalmente per tagliare l'erba del fondale [nonché di] motore che si avvia con un motorino di avviamento” senza produrre particolari vibrazioni sulla barca, ammettendo però non solo di non essere mai salito su dette barche, ma anche di aver lavorato con il ricorrente, nel periodo in cui “lo stesso era [già stato] assegnato all'attività di rifornimento del carburante dei mezzi nei cantieri”.
È sempre , poi, a confermare lo svolgimento delle attività di costruzione sbarramenti, Tes_1
nelle modalità indicate in ricorso, compresa la movimentazione manuale dei vari pezzi riassumendole nei seguenti termini: sul cap. 11 (vero che il ricorrente si occupava anche della costruzione degli sbarramenti: procedeva posizionando una “tamponatura” di legno (travi in larice del peso di oltre 50 kg – 8-10 travi a seconda della profondità del canale?) è vero, servivano per alzare il livello dell'acqua per l'irrigazione e quando c'era allerta meteo si toglievano immediatamente, a qualsiasi ora del giorno della notte.
ADR: i travi si spostavano con corda e rampino, in due, uno per parte;
sul cap. 12 (vero che il trave veniva spostato con corde e ganci e appoggiati sul corpo che fungeva da “gru”; i tronchi movimentati erano bagnati pertanto il peso trasportato era maggiore in quanto arrivavano a pesare anche 80 kg?) è vero, forse anche di più;
ADR: normalmente questi spostamenti si facevano quando occorreva irrigare, oppure quando era necessario il taglio delle erbe dalla barca, del quale ho detto prima, oltre alle urgenze […]”.
Parimenti anche il teste ribadisce lo spostamento manuale dei travi durante il Tes_2
periodo di lavoro del ricorrente ed - interrogato sui medesimi capitoli - risponde:
“queste attività vengono svolte ancora, si chiama panconatura, in genere i travi vengono spostati da almeno due persone, per lo meno quando hanno il peso indicato nei capitoli, anche se non so dire quale sia il peso esatto. La movimentazione è fatta con corde e ganci, adesso è molto più ridotta perché sono state introdotte delle paratoie meccaniche”.
Entrambi i testi confermano l'uso di automezzi vibranti, come il trattore (il teste Tes_1 riferisce: “i trattori c'erano fin dall'inizio, ma senza cabina […] è vero che vibrava tutto sul trattore e che per guidare bisognava guardare fuori, per evitare di cadere giù. I nidi delle nutrie andavano avvistati perché creavano delle vere e proprie voragini. ADR: il trattore si
pagina 6 di 10 usava a turno tutte le settimane”) e autocarri riferisce: “utilizzava un fuoristrada che Tes_1 era stato dell'esercito” e aggiunge: “il ricorrente usava il EM […] non Tes_2
ricordo che il mezzo da solo avesse vibrazioni particolarmente intense, spesso però il ricorrente doveva percorrere tratti fuori dall'asfalto, su argini o strade sterrate”)
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide lombosacrale e delle spalle, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dr. , il quale, all'esito Per_2
delle operazioni peritali condotte in data 22.01.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente,
Dr. , e a quello di parte , Dr. , ha riscontrato la presenza nel di Per_1 CP_1 Per_3 Pt_1
patologie descritte come segue: “esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2-L5 in spondilodiscoartrosi lombare con bulging discali multipli” e “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, operate”, circostanza non contestata (cfr. pagg. 8 e 10 relazione
CTU).
In merito alla patologia del rachide, ha precisato che caratteristica dell'ernia del disco intervertebrale è “l'erniazione di sostanza nucleare [che] può essere conseguenza di sollecitazioni eccessive, di sforzi ripetuti, di una prolungata tensione imposta al meccanismo idraulico discale, di alterazioni dell'anulus o delle più varie combinazioni di tutti questi fattori” (cfr. pag. 10 relazione CTU).
Sul punto ha altresì evidenziato “che vi è una forte evidenza di rischio per la colonna vertebrale derivante dalle attività lavorative connesse al sollevamento manuale di carichi. La movimentazione dei carichi si riferisce all'atto lavorativo di trasportare, sostenere, sollevare, deporre, spingere, tirare, spostare: se tali atti si ripropongono con continuità e nell'ambito della vita lavorativa si protraggono per una durata di anni, determinano forze compressive sulle strutture del rachide lombare che possono condurre a microlesioni, innescare il meccanismo dell'usura precoce ed anticipare i processi parafisiologici di invecchiamento strutturale”.
Venendo al caso di specie ha concluso: “il sig. [ha] nel corso della sua vita lavorativa, Pt_1
compiuto – per un sufficiente periodo di tempo –si voglia anche solo considerare dal 1979 in poi, sino al pensionamento, attività comportanti la movimentazione manuale di carichi” come “la movimentazione di attrezzi, laterizi, sabbia, cemento, paratie in legno, attività che per oltre 20 anni hanno necessariamente comportato movimenti ripetuti e continui di flesso estensione del busto, effettuati con conseguente impegno biomeccanico della colonna
pagina 7 di 10 lombare” e ha reputato l'arco temporale nel quale le stesse furono svolte (dal 1979 alla fine del 2020) “sufficientemente congruo e adeguato alla manifestazione del disturbo lamentato”.
Ha ritenuto così sussistente il nesso di causalità materiale tra l'attività lavorativa effettuata e la malattia denunciata, che ha ricondotto – seppur con una leggermente diversa formulazione lessicale (“Ernia discale lombare L4-L5 con spondilo-discopatia del rachide lombo-sacrale”)
– alla voce 77 lettera b) delle “Nuove Tabelle Malattie Professionali” dove sono indicate le attività “…di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, precisando altresì che le “descritte attività manuali protratte per alcuni decenni hanno determinato un accertato rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide per assunzione prolungata di posture incongrue che appaiono idonee, quantomeno con ruolo di concausa, all'aver causato la patologia accertata” (cfr. pagg. da 12 a 14 relazione CTU).
Quanto alla tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, il CTU premettendo che
“la spalla […] è l'articolazione maggiormente esposta al rischio di tendinopatia […] come effetto di movimenti ripetuti (anche di bassa intensità) e relative lesioni e infiammazioni da usura” e che “le attività svolte nelle mansioni di operaio edile e salariato agricolo alzando notevoli pesi per lungo tempo, oggettivamente comportano a carico degli arti superiori movimenti ripetuti e potenzialmente l'assunzione di posture incongrue e anti ergonimiche”
(cfr. pag. 15 relazione CTU) ha ritenuto che tali attività svolte per oltre venti anni abbiano comportato un rilevante sovraccarico biomeccanico a livello delle spalle, pressochè per tutta la durata del turno lavorativo e l'utilizzo abituale di macchine per movimentazione terra l'abbiano esposto a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero, concludendo da un punto di vista medico-legale per la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa effettuata, riconducendo la “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” alla voce 78 lettera c) delle “Nuove Tabelle Malattie
Professionali” per “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue” (cfr. pag. 19 relazione CTU).
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide, essendo state logicamente ed ampiamente motivate - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale delle malattie “esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2-L5 in
pagina 8 di 10 spondilodiscoartrosi lombare con bulging discali multipli” e “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, operate”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio ha valutato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 30% (la patologia alle spalle valutata nella misura del 14%, mentre quella al rachide intorno al 18%).
Quanto alla decorrenza delle patologie, il Dr. colloca il complesso menomativo di Per_2
entrambe le patologie certamente presente al momento delle domande di malattia professionale (che vanno correttamente ricondotte ai giorni 15 e 16.11.2022) per “esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2-L5 in spondilodiscoartrosi lombare con bulging discali multipli” e 16.11.2025 per “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, operate”.
L' convenuto deve dunque essere condannato a costituire a favore della ricorrente la CP_1
rendita conseguente a tale riconoscimento dalla data della domanda amministrativa
(15.11.2022 discoartrosi, 16.11.2022 tendinopatia); l' dovrà altresì corrispondere a CP_1
parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi compresi tra i minimi ed i medi delle fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, effettivamente celebrate (esclusa dunque la decisionale), per cause dello scaglione di riferimento stante il valore indeterminabile della controversia, giudicati congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 384/2024 promossa da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1
così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che le malattie “esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia
L2-L5 in spondilodiscoartrosi lombare con bulging discali multipli” e “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, operate” dalle quali il ricorrente è affetto sono di origine professionale e determinano nello stesso un danno biologico pari al pagina 9 di 10 30%, riscontrabile sin dalla domanda amministrativa (15.11.2022 discoartrosi,
16.11.2022 tendinopatia);
2. Condanna a costituire a favore del ricorrente la rendita conseguente al CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle patologie di cui al capo precedente a far data dalle domande amministrative (15.11.2022 discoartrosi, 16.11.2022 tendinopatia), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente – e per esso agli Avv.ti ALBERTO
ZEFFIN e MARTINA NOLA che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in € 4.200,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00.
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice
Pier Francesco Bazzega
pagina 10 di 10
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 384/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento del 3.12.2024 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 8.5.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 14.4.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ALBERTO ZEFFIN e MARTINA NOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova, in Via Trieste n. 23, contro
Controparte_1
P.I. C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MARIA ANTONELLA BORSETTO, elettivamente domiciliato presso la sede di Rovigo, Viale delle Industrie n. 1
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per le malattie casi n. 519427019 del 15/11/2022 - Esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2 l5 in spondilo – discoartrosi lombare con bulging discali multipli e n. 519427020 del 16/11/2022 - Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, già operate, con conseguente riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita ex art. 13 D. Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione complessivo denunciato (38 (trentotto) per cento) o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute. 2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore del ricorrente CP_1 delle prestazioni cui lo stesso ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (costituzione di rendita), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
pagina 2 di 10 “rigettare il ricorso proposto da perché infondato e non provato per le Parte_1 ragioni sopra esposte e che si intendono qui richiamate integralmente, con vittoria di spese, diritti e onorari se dovuti nel rispetto dell'art. 152 disp att cpc vigente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 24.05.2024 , come sopra rappresentato, Parte_1
ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetto da “Esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2 l5 in spondilo – discoartrosi lombare con bulging discali multipli”e “Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, già operate” cagionate dall'attività lavorativa svolta per più di quarant'anni fino al 31.12.2020 (data del pensionamento), presso vari datori di lavoro con diverse mansioni.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto: a) di aver lavorato, dal 1976 al
1977, come operaio presso la “Crystal Car S.p.A.”, nella quale si occupava di “temperare” i vetri, attività nello svolgimento della quale era costretto ad alzare pesi superiori ai 20 kg, movimentandoli continuamente e riponendoli in carrelli, che venivano successivamente spinti a mano;
b) di essere stato operaio edile presso due diversi datori di lavoro, dal 1979 al 1981, mansione nello svolgimento della quale caricava e scaricava manualmente bancali contenenti circa 30 sacchi dal peso unitario di circa 50 kg che provvedeva a portare a spalle a destinazione e guidava mezzi come camion, ruspa e gru;
c) di essere stato dipendente, dal
1981 al 31.12.2020, del “Consorzio di bonifica Euganeo” come salariato agricolo addetto alla pulizia dei canali di irrigazione e bonifica dei territori.
Ha continuato il precisando che in quest'ultima attività lavorativa ha effettuato (I) lo Pt_1 stralcio d'erba delle sponde degli argini e canali con utensili manuali come falce, decespugliatori, motoseghe, forca rampata e dopo i primi due/tre anni per mezzo di motobarca da azionare a strappo;
(II) la raccolta dell'erba tagliata con escavatore o manualmente;
(III) la costruzione degli sbarramenti, posizionando una “tamponatura” costituita inizialmente (fino agli anni 90) da travi in larice (8-9) dal peso di oltre 50 kg che poteva arrivare a 80, una volta bagnati, i quali venivano spostati con corde e ganci, appoggiandoli sul corpo che fungeva da
“gru” e successivamente sostituita da travi di ferro forati, di peso inferiore ma movimentati pagina 3 di 10 sempre con la stessa tecnica;
(IV) l'abbattimento degli alberi, all'occorrenza; (V) nonché lo spostamento di tutto il materiale da lavoro in caso di maltempo improvviso.
Ancora, nello svolgimento delle predette attività, ha riferito di aver guidato sia un trattore con trituratore per la pulizia delle sponde dei canali che emetteva forti rumori e vibrazioni e lo costringeva ad adottare una posizione incongrua sia un fuoristrada motrice con conseguenti scossoni e vibrazioni.
Ha allegato, inoltre, che, negli anni 2000, a causa dell'insorgenza di problemi alla schiena - oltre ad essere stato adibito all'officina ove si occupava del rifornimento di carburante dei mezzi d'opera o della manutenzione di pompe di sollevamento – ha eseguito vari accertamenti specialistici che l'hanno portato a sottoporsi in data 29/1/2021 ad intervento chirurgico alla spalla destra (cfr. doc. 2 all. al ricorso) ed in data 13/6/2021 ad intervento chirurgico alla colonna vertebrale (cfr. doc. 4 all. al ricorso); nonché, infine, a riscontrare, in data 6/10/2022, una patologia anche alla spalla sinistra (cfr. doc. 5 all. al ricorso).
Dopo aver inoltrato all' , rispettivamente, in data 15.11.2022 e 16.11.2022, denunce CP_1 delle malattie professionali suindicate, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo
(cfr. docc. da 6 a 14 all. al ricorso), si è rivolto a questo Tribunale per vedersi accertato e dichiarato il diritto alla costituzione della rendita correlato al danno biologico stimato nella misura complessiva del 38%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 10 all. al ricorso) e la Per_1 conseguente condanna dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al CP_1
ricorso ha negato la natura professionale delle malattie denunciate, diffuse nella popolazione dell'età della ricorrente, eccependo altresì la mancata prova della nocività delle attività svolte,
e del nesso tra queste e le patologie lamentate;
sicchè ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 30.08.2024, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della testimonianza di (collega del ricorrente presso il Consorzio di Testimone_1
Bonifica) e di (dipendente del Consorzio da ottobre 2017 come capo Testimone_2
settore manutenzione impianti e mezzi e da gennaio 2021 come Direttore Tecnico), nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata al dr. , è stata discussa Per_2 all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
pagina 4 di 10 3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass. Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una CP_1
causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
All'esito dell'istruttoria orale, deve ritenersi dimostrato il fatto che il ricorrente abbia svolto nel corso della vita professionale mansioni comportanti il sovraccarico biomeccanico del rachide lombosacrale e delle spalle, in particolare è il teste ad esplicitare le Tes_1
modalità dello svolgimento delle mansioni del ricorrente chiarendo che l'attività di pulizia dei canali “serviva a tenere lontane le sterpaglie dalla barca” e che veniva effettuata in due per
“facilitare l'operazione: uno dei due lavorava con le lame e l'altro con il rampino. Il rampino
è sempre stato utilizzato”, precisando altresì la frequenza annuale di detta attività, posta in essere con questa modalità: “una prima battuta di circa 40 o 50 giorni, una seconda dopo un
pagina 5 di 10 paio di mesi ed eventualmente una terza verso la fine dell'anno, il ricorrente partecipava a gran parte degli interventi”.
Contrariamente il teste di parte , , capo settore che coordinava il CP_1 Tes_2
personale tra cui il ricorrente, interrogato a prova contraria sui medesimi capitoli inerenti le operazioni di pulizia dei canali, rivela l'utilizzo di “barche c.d. falcianti […] dotate di una barra che viene abbassata sotto il livello dell'acqua, […] di lame che si muovono trasversalmente per tagliare l'erba del fondale [nonché di] motore che si avvia con un motorino di avviamento” senza produrre particolari vibrazioni sulla barca, ammettendo però non solo di non essere mai salito su dette barche, ma anche di aver lavorato con il ricorrente, nel periodo in cui “lo stesso era [già stato] assegnato all'attività di rifornimento del carburante dei mezzi nei cantieri”.
È sempre , poi, a confermare lo svolgimento delle attività di costruzione sbarramenti, Tes_1
nelle modalità indicate in ricorso, compresa la movimentazione manuale dei vari pezzi riassumendole nei seguenti termini: sul cap. 11 (vero che il ricorrente si occupava anche della costruzione degli sbarramenti: procedeva posizionando una “tamponatura” di legno (travi in larice del peso di oltre 50 kg – 8-10 travi a seconda della profondità del canale?) è vero, servivano per alzare il livello dell'acqua per l'irrigazione e quando c'era allerta meteo si toglievano immediatamente, a qualsiasi ora del giorno della notte.
ADR: i travi si spostavano con corda e rampino, in due, uno per parte;
sul cap. 12 (vero che il trave veniva spostato con corde e ganci e appoggiati sul corpo che fungeva da “gru”; i tronchi movimentati erano bagnati pertanto il peso trasportato era maggiore in quanto arrivavano a pesare anche 80 kg?) è vero, forse anche di più;
ADR: normalmente questi spostamenti si facevano quando occorreva irrigare, oppure quando era necessario il taglio delle erbe dalla barca, del quale ho detto prima, oltre alle urgenze […]”.
Parimenti anche il teste ribadisce lo spostamento manuale dei travi durante il Tes_2
periodo di lavoro del ricorrente ed - interrogato sui medesimi capitoli - risponde:
“queste attività vengono svolte ancora, si chiama panconatura, in genere i travi vengono spostati da almeno due persone, per lo meno quando hanno il peso indicato nei capitoli, anche se non so dire quale sia il peso esatto. La movimentazione è fatta con corde e ganci, adesso è molto più ridotta perché sono state introdotte delle paratoie meccaniche”.
Entrambi i testi confermano l'uso di automezzi vibranti, come il trattore (il teste Tes_1 riferisce: “i trattori c'erano fin dall'inizio, ma senza cabina […] è vero che vibrava tutto sul trattore e che per guidare bisognava guardare fuori, per evitare di cadere giù. I nidi delle nutrie andavano avvistati perché creavano delle vere e proprie voragini. ADR: il trattore si
pagina 6 di 10 usava a turno tutte le settimane”) e autocarri riferisce: “utilizzava un fuoristrada che Tes_1 era stato dell'esercito” e aggiunge: “il ricorrente usava il EM […] non Tes_2
ricordo che il mezzo da solo avesse vibrazioni particolarmente intense, spesso però il ricorrente doveva percorrere tratti fuori dall'asfalto, su argini o strade sterrate”)
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide lombosacrale e delle spalle, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dr. , il quale, all'esito Per_2
delle operazioni peritali condotte in data 22.01.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente,
Dr. , e a quello di parte , Dr. , ha riscontrato la presenza nel di Per_1 CP_1 Per_3 Pt_1
patologie descritte come segue: “esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2-L5 in spondilodiscoartrosi lombare con bulging discali multipli” e “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, operate”, circostanza non contestata (cfr. pagg. 8 e 10 relazione
CTU).
In merito alla patologia del rachide, ha precisato che caratteristica dell'ernia del disco intervertebrale è “l'erniazione di sostanza nucleare [che] può essere conseguenza di sollecitazioni eccessive, di sforzi ripetuti, di una prolungata tensione imposta al meccanismo idraulico discale, di alterazioni dell'anulus o delle più varie combinazioni di tutti questi fattori” (cfr. pag. 10 relazione CTU).
Sul punto ha altresì evidenziato “che vi è una forte evidenza di rischio per la colonna vertebrale derivante dalle attività lavorative connesse al sollevamento manuale di carichi. La movimentazione dei carichi si riferisce all'atto lavorativo di trasportare, sostenere, sollevare, deporre, spingere, tirare, spostare: se tali atti si ripropongono con continuità e nell'ambito della vita lavorativa si protraggono per una durata di anni, determinano forze compressive sulle strutture del rachide lombare che possono condurre a microlesioni, innescare il meccanismo dell'usura precoce ed anticipare i processi parafisiologici di invecchiamento strutturale”.
Venendo al caso di specie ha concluso: “il sig. [ha] nel corso della sua vita lavorativa, Pt_1
compiuto – per un sufficiente periodo di tempo –si voglia anche solo considerare dal 1979 in poi, sino al pensionamento, attività comportanti la movimentazione manuale di carichi” come “la movimentazione di attrezzi, laterizi, sabbia, cemento, paratie in legno, attività che per oltre 20 anni hanno necessariamente comportato movimenti ripetuti e continui di flesso estensione del busto, effettuati con conseguente impegno biomeccanico della colonna
pagina 7 di 10 lombare” e ha reputato l'arco temporale nel quale le stesse furono svolte (dal 1979 alla fine del 2020) “sufficientemente congruo e adeguato alla manifestazione del disturbo lamentato”.
Ha ritenuto così sussistente il nesso di causalità materiale tra l'attività lavorativa effettuata e la malattia denunciata, che ha ricondotto – seppur con una leggermente diversa formulazione lessicale (“Ernia discale lombare L4-L5 con spondilo-discopatia del rachide lombo-sacrale”)
– alla voce 77 lettera b) delle “Nuove Tabelle Malattie Professionali” dove sono indicate le attività “…di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, precisando altresì che le “descritte attività manuali protratte per alcuni decenni hanno determinato un accertato rischio di sovraccarico biomeccanico del rachide per assunzione prolungata di posture incongrue che appaiono idonee, quantomeno con ruolo di concausa, all'aver causato la patologia accertata” (cfr. pagg. da 12 a 14 relazione CTU).
Quanto alla tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, il CTU premettendo che
“la spalla […] è l'articolazione maggiormente esposta al rischio di tendinopatia […] come effetto di movimenti ripetuti (anche di bassa intensità) e relative lesioni e infiammazioni da usura” e che “le attività svolte nelle mansioni di operaio edile e salariato agricolo alzando notevoli pesi per lungo tempo, oggettivamente comportano a carico degli arti superiori movimenti ripetuti e potenzialmente l'assunzione di posture incongrue e anti ergonimiche”
(cfr. pag. 15 relazione CTU) ha ritenuto che tali attività svolte per oltre venti anni abbiano comportato un rilevante sovraccarico biomeccanico a livello delle spalle, pressochè per tutta la durata del turno lavorativo e l'utilizzo abituale di macchine per movimentazione terra l'abbiano esposto a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero, concludendo da un punto di vista medico-legale per la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa effettuata, riconducendo la “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” alla voce 78 lettera c) delle “Nuove Tabelle Malattie
Professionali” per “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue” (cfr. pag. 19 relazione CTU).
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide, essendo state logicamente ed ampiamente motivate - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale delle malattie “esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2-L5 in
pagina 8 di 10 spondilodiscoartrosi lombare con bulging discali multipli” e “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, operate”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio ha valutato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 30% (la patologia alle spalle valutata nella misura del 14%, mentre quella al rachide intorno al 18%).
Quanto alla decorrenza delle patologie, il Dr. colloca il complesso menomativo di Per_2
entrambe le patologie certamente presente al momento delle domande di malattia professionale (che vanno correttamente ricondotte ai giorni 15 e 16.11.2022) per “esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia L2-L5 in spondilodiscoartrosi lombare con bulging discali multipli” e 16.11.2025 per “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, operate”.
L' convenuto deve dunque essere condannato a costituire a favore della ricorrente la CP_1
rendita conseguente a tale riconoscimento dalla data della domanda amministrativa
(15.11.2022 discoartrosi, 16.11.2022 tendinopatia); l' dovrà altresì corrispondere a CP_1
parte attrice i ratei arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi compresi tra i minimi ed i medi delle fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, effettivamente celebrate (esclusa dunque la decisionale), per cause dello scaglione di riferimento stante il valore indeterminabile della controversia, giudicati congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 384/2024 promossa da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, CP_1
così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che le malattie “esiti di artrodesi T12-S1 e laminectomia
L2-L5 in spondilodiscoartrosi lombare con bulging discali multipli” e “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, operate” dalle quali il ricorrente è affetto sono di origine professionale e determinano nello stesso un danno biologico pari al pagina 9 di 10 30%, riscontrabile sin dalla domanda amministrativa (15.11.2022 discoartrosi,
16.11.2022 tendinopatia);
2. Condanna a costituire a favore del ricorrente la rendita conseguente al CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle patologie di cui al capo precedente a far data dalle domande amministrative (15.11.2022 discoartrosi, 16.11.2022 tendinopatia), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente – e per esso agli Avv.ti ALBERTO
ZEFFIN e MARTINA NOLA che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in € 4.200,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00.
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 28 maggio 2025
Il Giudice
Pier Francesco Bazzega
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