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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rosanna Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 1308/2024, avente ad oggetto: “contratti e obbligazioni varie” “assicurazione contro i danni” promossa da: (P IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante e liquidatore pro-tempore Sig.ra con sede in Torino Parte_2 Via Baltimora 4, elettivamente domiciliata in Torino Via Enrico Cialdini n. 25 presso lo studio dell'Avv. Jacopo Maria Trecate (CF pec C.F._1
, che la rappresenta e difende come da Email_1 procura in atti APPELLANTE Contro (P IVA CF ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore Dott. corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3 Controparte_2 ed elettivamente domiciliata in Torino (TO) Via Cibrario n. 6 presso lo studio dell'Avv. Enrico Maria Detomatis (CF pec C.F._2
che la rappresenta e difende come da procura Email_2 in atti
APPELLATA e contro (CF ) nato a [...] il [...] res. a CP_3 C.F._3 Avigliano Via Galignè 7 ed elettivamente domiciliato in Torino (TO) Via Groscavallo n. 8 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Emanuele Guglielmo (CF pec C.F._4
che lo rappresenta e difende Email_3 come da procura in atti APPELLATO intervenuto adesivo in primo grado
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 18.9.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.6.2025
1 Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento rubricato RG 2239/2022 Tribunale di Ivrea, Giudice dott.ssa Meri Papalia, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TORINO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata n. 482/2024, emessa dal Tribunale di Ivrea, dott.ssa Meri Papalia, statuire e dichiarare:
- nel merito, in via principale: riformare l'appellata sentenza per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, conseguentemente, previo accertamento della fondatezza della domanda attorea e previa deduzione dell'eventuale franchigia e/o degrado a carico dell'assicurato, condannare la convenuta società per le ragioni di cui in atti, al pagamento in Controparte_4 favore dell'esponente dell'importo di € 6.660,00 (già al netto di franchigie e scoperti contrattuali), o diversa somma in corso di causa accertanda, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- in via istruttoria l'appellante chiede ammettersi le istanze istruttorie a prova diretta indicate nella seconda memoria 183 VI comma c.p.c., datata 18.1.2023, depositata nel primo grado di giudizio (testi e CTU tecnica) e le istanze istruttorie a prova contraria indicate nella terza memoria 183 VI comma c.p.c., datata 10.2.2023 ritualmente depositata nel primo grado di giudizio;
- con restituzione/refusione delle spese del primo grado di giudizio e di ogni ulteriore importo erogato a seguito del primo grado di giudizio (in particolare le spese legali liquidate alla convenuta, Contributo Unificato, marca da bollo e tassa di registro);
- con vittoria di tutte le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio e con espressa richiesta di distrazione in favore del legale scrivente antistatario;
- oltre il rimborso delle spese sostenute per la eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio da disporsi in grado di appello (C.T.U.) e delle competenze-onorari del Consulente Tecnico di Parte attrice da nominarsi (C.T.P.);
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 13.6.2025 Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, Nel merito, respingere in quanto infondati in fatto ed in diritto i motivi di gravame proposti da parte appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 482/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario ai sensi della legge professionale, CPA e IVA. In via istruttoria Accogliere ed ammettere le istanze istruttorie dell'odierna appellata di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 e qui riproposte in narrativa.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO APPELLATO intervenuto adesivo in primo grado contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30.4.2025 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e in riforma della sentenza del Tirbunale di Ivrea n. 482/2024, nella causa R.G. n. 2239/2022, IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare pienamente ammissibile l'intervento volontario adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 cpc spiegato dal signor nella presente causa, per le ragioni di cui agli atti;
CP_3
2 NEL MERITO: accogliere le conclusioni della parte attrice ed odierna appellante;
e, pertanto, dichiarate tenuta e condannare la società al Controparte_4 pagamento in favore della parte attrice dell'importo di euro Parte_3 6.660,00 (già al netto delle franchigie e scoperti contrattuali), o diversa somma in corso di causa accertanda, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e competenze tutte del giudizio di primo e secondo grado e con espressa richiesta di distrazione in favore del legale scrivente antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_3 in giudizio, avanti al Tribunale di Ivrea, per sentire accertare il proprio diritto, CP_1 in forza di un atto di cessione di credito, ad ottenere da detta Compagnia il risarcimento dei danni derivanti dagli atti vandalici posti in essere da ignoti, tra il 9 e il 10.3.2021, all'autoveicolo Fiat DA tg FR540GA di proprietà del Sig. CP_3 La ha allegato che il veicolo Fiat DA tg FR540GA era stato Parte_3 assicurato presso per la categoria di danni “eventi sociopolitici – atti CP_1 vandalici” e che il Sig. proprietario dell'autoveicolo, aveva ceduto a detta CP_3 Compagnia il credito rappresentato dal risarcimento del danno stimato in € 7.400,00 come da fattura con analitica descrizione della riparazione e documentazione fotografica;
ha allegato altresì di avere sporto denuncia per gli atti vandalici presso la Stazione dei Carabinieri di Avigliana e di aver comunicato, ex art. 1264 c.c., alla Compagnia convenuta l'intervenuta cessione. L'attrice ha quindi concluso chiedendo al Tribunale: Parte_3 in via preliminare, di ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Compagnia convenuta di produrre l'originale della polizza stipulata dal cedente con la debitrice ceduta CP_3 CP_1 ;
[...] nel merito, di condannare la Compagnia convenuta al pagamento dell'importo di € 6.660,00 (già al netto delle franchigie e scoperti contrattuali) o diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
in via istruttoria, di ammettersi la prova per interpello e testi nonché l'ammissione di una CTU tecnica volta a confermare i danni subiti a seguito del sinistro e la compatibilità degli stessi con l'evento indicato.
Nel procedimento così instaurato si è costituita contestando ed eccependo CP_1 tutto quanto dedotto dalla società attrice. La Convenuta ha contestato l'esistenza della polizza e, in ogni caso, la sua inoperatività ex art. 1901 c.c., non avendo il mai stipulato alcun contratto di assicurazione e non CP_3 avendo effettuato il pagamento del premio di polizza prima del sinistro;
ha contestato altresì la proprietà dell'autoveicolo in capo al e l'esistenza degli atti vandalici, non potendo CP_3 attribuirsi alla denuncia una efficacia probatoria dei fatti in essa descritti provenendo da parte dell'assicurato stesso. La Compagnia ha inoltre allegato che non era stata offerta la prova dell'avvenuta riparazione dell'autoveicolo e, tanto meno, del pagamento del corrispettivo di detta riparazione atteso che il documento qualificato come fattura era invece una ricevuta fiscale, scritta a mano, contenente indicazioni tutt'altro che dettagliata. La società Convenuta ha infine eccepito la nullità dell'atto di cessione poiché la
[...]
oltre a non essere registrata come una RO (possedendo il codice Parte_3
3 ATECO delle imprese che svolgono “altre attività professionali scientifiche e tecniche”), si occupa sistematicamente di cessioni di credito, realizzando una vera e propria attività di finanziamento pur non essendo autorizzata a farlo e non possedendo i requisiti di cui all'art. 106 TUB. si è costituito in giudizio svolgendo intervento adesivo volontario condividendo CP_3 le ragioni in fatto e in diritto svolte dalla Parte_3
Il Giudice di primo grado ha istruito la causa ordinando ad di produrre in CP_1 giudizio la copia telematica della polizza assicurativa;
non ha ammesso la CTU tecnica, ritenendola esplorativa né la prova per testi;
ha ordinato alla (indicata da Parte_4 come la che avrebbe effettivamente eseguito la Parte_3 Parte_5 riparazione) la produzione delle fatture e dei DDT dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione della;
ha ordinato a di produrre la contabile del CP_5 Controparte_6 bonifico di € 7.400,00 eseguito da a favore di per il Parte_3 Pt_4 pagamento delle riparazioni. Alla produzione da parte di dell'estratto conto del bonifico eseguito da Controparte_6 di a favore di il 10.3.2021, di Parte_3 Parte_2 Parte_4
€ 2.900,00, è seguita la rinuncia del doc. 12 da parte dell'attrice.
Con la sentenza n. 482 del 17.6.2024 pubblicata il 18.4.2024, il Tribunale di Ivrea ha respinto le domande avanzate da condannandola a pagare, in solido con Parte_3
a favore di le spese di lite liquidate complessivamente in € CP_3 CP_1 2.795,00 oltre agli accessori di legge. Il Giudice di primo grado, preliminarmente richiamato il principio della “ragione più liquida”, ha ritenuto dirimente la disciplina dettata dal 1° comma dell'art. 1901 c.c. in forza del quale la polizza è sospesa fino al momento dell'effettivo versamento del premio. Poiché non ha offerto la prova del pagamento del premio in Parte_3 data antecedente al verificarsi del sinistro, da ritenersi elemento costitutivo della domanda, il Giudice ha concluso per la reiezione della domanda, a nulla rilevando la costituzione tardiva da parte della Compagnia atteso che l'eccezione di inoperatività della polizza integra una mera difesa rilevabile d'ufficio dal Giudice. Il Giudice ha liquidato le spese di lite a carico solidale di e Parte_3 richiamati i compensi minimi dello scaglione relativo al valore della controversia CP_3 (6.600,00) tenendo presente che per la fase decisoria l'attività difensiva della Compagnia convenuta è stata esperita avverso n. 2 parti aventi la medesima posizione processuale per effetto dell'intervento adesivo, di talché per tale fase ha trovato applicazione l'aumento sancito dall'art. 4 comma DM 55/2014.
2) Avverso la sentenza n. 482/2024 del Tribunale di Ivrea pubblicata il 18.4.2024, la ha proposto appello. Parte_3 Con il primo motivo, la appellante ha censurato la sentenza dolendosi dell'errata valutazione della produzione documentale che avrebbe condotto il Giudice a ritenere, erroneamente, che la polizza non fosse operante all'epoca del sinistro per il mancato pagamento del premio assicurativo. A parere della appellante, un esame corretto dei documenti prodotti avrebbe consentito al Giudice di rilevare come “la copertura assicurativa fosse sicuramente operante sul veicolo di proprietà del ; difatti, sarebbe stato sufficiente esaminare la polizza n. 274585428, CP_3 prodotta dalla (e, in ossequio all'ordine di esibizione del Parte_3 Parte_3 Giudice, anche dalla Compagnia) per rilevare come fosse stata regolarmente emessa,
4 risultando sottoscritta dal e dall'intermediario dell' e come il premio fosse CP_3 Pt_6 stato pagato. Del resto, se così non fosse stato, e il premio non fosse stato pagato, la polizza non sarebbe stata emessa e non recherebbe un numero;
e ciò perché una Agenzia assicurativa non può emettere le polizze senza prima ricevere il pagamento del premio. La conferma dell'operatività della polizza risiederebbe infine anche nella Relazione Aries, prodotta dalla ove si legge che l'accertatore della Compagnia, una volta CP_1 effettuata l'analisi dei dati SIC-ANIA, ha concluso dichiarando l'esistenza della copertura assicurativa dal 1.3.2021 al 6.4.2021. Con il secondo motivo, la Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto che l'eccezione di inoperatività della polizza fosse una mera difesa e, pertanto, fosse stata tempestivamente formulata. A parere della appellante, poiché la Compagnia si è costituita tardivamente, sarebbe incorsa nelle decadenze dell'att. 167 c.p.c.; in ogni caso, poiché l'eccezione di inoperatività della polizza è una eccezione in senso stretto, in quanto volta a indicare un fatto estintivo, ed impeditivo del diritto fatto valere, avrebbe dovuto essere formulata dalla parte nel primo atto difensivo, non essendo rilevabile d'ufficio. La appellante ha quindi concluso richiamando tutte le difese svolte in primo grado e le conclusioni rassegnate.
Nel procedimento così instaurato, si è costituita eccependo: preliminarmente, CP_1 la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, contestando tutte le censure formulate dalla Appellante. Con riferimento al primo motivo di appello, la Compagnia appellata ha richiamato le dichiarazioni rese dal all'Accertatore incaricato contenute nella Relazione Aires (cfr. CP_3 doc.7), che non è stata oggetto di contestazione né da parte di Parte_3 né da parte del medesimo ove risulta che il ha dichiarato di non essere mai CP_3 CP_3 stato proprietario dell'autovettura e ha disconosciuto di avere stipulato la polizza. Quanto alla dimostrazione della proprietà dell'autoveicolo in capo al ha CP_3 CP_1 dedotto che la visura PRA avrebbe solo un valore presuntivo non essendo accompagnata dalla produzione di alcun contratto di vendita attestante il passaggio di proprietà dell'autoveicolo né della prova del pagamento. Richiamate tutte le difese svolte, la appellata ha inoltre eccepito l'omesso assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. in ordine all'esecuzione delle riparazioni e al pagamento del corrispettivo delle stesse. Con riferimento al secondo motivo, la appellata ha richiamato la giurisprudenza riguardante le eccezioni in senso stretto che, in quanto tali, debbono essere sollevate nel primo atto difensivo.
Nel procedimento così instaurato, si è altresì costituito il che, richiamate le difese già CP_3 svolte in primo grado, ha ribadito come la polizza fosse stata regolarmente emessa e come avesse a suo tempo pagato il premio;
del resto, se così non fosse stato la polizza non sarebbe stata emessa. Il ha concluso associandosi alla richiesta di parte appellante di riforma della sentenza CP_3 impugnata anche con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado, a cui sarebbe stato erroneamente condannato in primo grado.
La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per dichiarare la inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. invocata da Controparte_1
5 Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le note per l'udienza del 18.9.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
3) Preliminarmente la Corte rileva che dalla produzione documentale possa ritenersi dimostrata la circostanza che al momento del sinistro l'autoveicolo Fiat DA tg FR540GA fosse di proprietà del CP_3 Dalla visura estratta dal PRA (cfr. doc. 1), dal libretto di circolazione dell'autoveicolo e dall'atto di trascrizione del contratto di compravendita (cfr. doc. 14), emerge che il 25.2.2021 il ha acquistato la Fiat DA tg FT540AG da;
onde alla data CP_3 Controparte_7 del sinistro ne era il proprietario
Quanto alla dedotta inesistenza della polizza, la Corte non può non rilevare che, a fronte dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice con ordinanza del 7.3.2023, ha CP_1 prodotto la copia della polizza 274585428 stipulata il 1.3.2021, sottoscritta dal CP_3 L'eccezione fondata sull'inesistenza della polizza è dunque disattesa dalla produzione documentale effettuata da stessa. CP_1 Il rilievo svolto dalla Compagnia appellata in ordine alla difformità della firma apposta in calce alla polizza da quella apposta in calce alla procura alle liti, è insuscettibile di valutazione atteso che, non essendo stata formulata querela di falso, deve ritenersi confinato nell'ambito delle allegazioni.
Quanto alla prova del pagamento del premio assicurativo - che il Giudice di primo grado ha ritenuto inesistente di talché ha dichiarato la inoperatività della polizza ex art. 1901 1° comma c.c. - la Corte rileva che dalla Relazione Aries (cfr. pag. doc. 7 della Compagnia) si trae evidenza del fatto che l'accertatore incaricato da ha eseguito una CP_1 interrogazione al SIC dell'ANIA (allegato 10 della Relazione), da cui emerge la copertura assicurativa di cui alla polizza 274585428 stipulata dal per il periodo compreso dal CP_3
1.3.2021 al 6.4.2021. Se il premio non fosse stato pagato, il sistema in effetti non avrebbe confermato la copertura assicurativa né, del resto, l'accertatore avrebbe dichiarato di avere effettuato “un'analisi di report SIC-ANIA sulla targa del mezzo interessato dall'evento” appurando “che il veicolo Fiat DA tg FR 540GA, di proprietà di giorni, è regolarmente assicurato con CP_3 CP_1 dal 1.3.201 al 6.4.20121“.
Il motivo di appello fondato sulla tardività dell'eccezione di inoperatività della polizza è quindi assorbito dalle declaratorie che precedono.
La Corte deve tuttavia valutare se è stata offerta la prova della fonte del credito ceduto (ossia, l'evento lesivo che il contratto di assicurazione contemplerebbe come ipotesi in grado di far sorgere il diritto all'indennizzo) nonché l'ammontare del credito ceduto (ossia, l'entità del danno) e il suo pagamento. Ed invero, non vi è dubbio che l'individuazione dell'evento e delle circostanze che hanno dato luogo all'insorgere del preteso credito, e il suo ammontare, sono elementi imprescindibili che è onere del cessionario dimostrare.
Con riferimento all'evento lesivo (atti vandalici ad opera di ignoti) - che il contratto di assicurazione contemplerebbe come ipotesi in grado di far sorgere il credito (asseritamente ceduto) - la Corte rileva che l'autoveicolo, al momento del sinistro, risultava essere assicurato per la categoria di danni “eventi sociopolitici – atti vandalici” e dalle numerose 6 fotografie del 10.3.2021 (cfr. doc. 7 da n. 1 a n. 32) prodotte è in effetti possibile constatare l'esistenza di danneggiamenti - quali ad esempio i graffi sul cofano anteriore, nella parte laterale e sul tetto dell'autoveicolo - assolutamente compatibili con i più comuni atti vandalici e riconducibili all'autovettura Fiat DA in quanto il numero di telaio fotografato (cfr. foto n. 30) risulta corrispondente a quello indicato nella carta di circolazione. Senza tacere il fatto che la descrizione di tali danni, e la loro collocazione sulla carrozzeria dell'autoveicolo Fiat DA, è corrispondente alla descrizione contenuta nella denuncia resa ai Carabinieri della stazione di Avigliana.
Con riferimento all'ammontare del danno (che ha generato il credito oggetto della cessione), invece, la Corte non può non rilevare che dalla produzione documentale emergono numerosi profili di contraddittorietà e inverosimiglianza tanto in ordine al quantum debeatur quanto in ordine all'an della riparazione. Nella ricostruzione offerta dalla le riparazioni dell'autoveicolo Parte_3 Fiat DA di proprietà del sarebbero state eseguite dalla che avrebbe emesso CP_3 Pt_4 la fattura n. 11 del 10.3.2025 di € 7.400,00 (cfr. doc. 13) che sarebbe stata liquidata dalla stessa Parte_3 Ciò non di meno, la ricostruzione della appellante secondo la quale la copia dell'ordine di bonifico di € 7.400,00 (cfr. doc. 12) dimostrerebbe che la Parte_3 avrebbe pagato la fattura di pari importo emessa dalla (cfr. doc. 13) per le riparazioni Pt_4 all'autoveicolo Fiat DA tg FR540GA, è disattesa: a) in primis, dalla produzione in giudizio da parte di (in ossequio all'ordine ex CP_6 art. 210 c.p.c. disposto dal Giudice on ordinanza del 7.3.2023) dell'estratto conto da cui risulta che il bonifico ricevuto da in data 10.3.2021 non era di € 7.400,00 Pt_4 bensì di € 2.900,00; b) in ogni caso, dalla PEC (doc.
9.A) con cui la stessa il Parte_3 Per_ 19.3.2021 ha trasmesso a , per il tramite del suo perito (Ing. ), la copia CP_1 dell'atto di cessione unitamente alla sua fattura n. 26 del 19.3.2021 di € 7.400,00, diffidando la compagnia “ad eseguire diverse disposizioni di pagamento che non siano riferiti al cessionario ” Parte_3 Le contraddizioni rilevate (ossia: da un lato, la difformità del prezzo asseritamente pagato a fronte della fattura n. 11 del 10.3.2021 emessa da per le riparazioni dell'autoveicolo Pt_4 danneggiato;
dall'altro lato, la trasmissione dell'atto di cessione accompagnata da una fattura diversa, emessa da il 19.3.2021, per il medesimo importo e per Parte_3 Parte_3 Pt_3 le stesse riparazioni eseguite da , inducono la Corte a ritenere che la cessionaria non Pt_4 abbia offerto la prova del quantum debeatur. E ciò, a maggior ragione, perché dal doc.
9.A), erroneamente qualificata come fattura n. 26 del 19.3.2021 nonostante trattasi di una ricevuta scritta a mano, come del resto dalla fattura n. 11 del 10.3.2021 emessa da non è neppure possibile individuare gli interventi di Pt_4 riparazione eseguiti, il corrispettivo di detti intervenuti, il numero di ore di mano d'opera necessarie per il rispristino e il corrispettivo della mano d'opera all'ora.
La Corte ritiene inoltre che non sia stata offerta la prova neppure dell'effettiva esecuzione delle riparazioni. La oltre alla produzione di numerose fotografie del veicolo Parte_3 danneggiato (cfr. doc. 7), al fine di dimostrare l'esecuzione degli interventi di ripristino, ha prodotto le foto trasmesse al perito di (cfr. doc.
9.B). CP_1 Le foto che la allega essere del veicolo in riparazione, oltre ad Parte_3 essere prive di data, non vi è prova che riguardino proprio la Fiat DA tg FR (e ciò non può affermarsi per il solo fatto che riproducono tale targa posto che essa è staccata dal 7 veicolo e solo appoggiata su di esso che risulta essere coperto da un telo), posto che mostrano una vettura coperta, non individuabile neppure nella marca e modello e, comunque non consentono di verificare né la fase della verniciatura (cui pare siano dirette a dimostrare in via indiziaria tali foto) né tanto meno di dimostrare l'effettiva esecuzione del ciclo della riparazione completa, comprensiva altresì dello smontaggio e del ripristino. La Corte ritiene dunque che, seppure possa ritenersi raggiunta la dimostrazione dell'esistenza e dell'operatività della polizza sull'autoveicolo di proprietà di la CP_3 [...] non ha invece dimostrato: né la congruità della pretesa risarcitoria invocata Parte_3 né le riparazioni eseguite né tanto meno l'effettivo pagamento, e in che misura, delle asserite riparazioni.
Per tutte le ragioni che precedono, che superano e assorbono ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, già ritenuto superfluo e inammissibile anche dal Giudice di primo grado, la Corte, seppure con una motivazione differente, ritiene di non potersi discostare dalla decisione del Tribunale che ha concluso respingendo la pretesa creditoria. L'appello viene quindi respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche con riferimento all'intervenuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale di Controparte_8
e di con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14,
[...] CP_3 aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (ossia da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante a favore di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso Controparte_8 la sentenza n. 482/2024 resa dal Tribunale di Ivrea nel procedimento n. RG 2239/2022 il 17.4.2024 pubblicata il 18.4.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuti e condanna e Controparte_8 [...]
pagare le spese del presente grado del giudizio a favore di che CP_3 CP_1
8 liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 14.10.2025. Il Presidente Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rosanna Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 1308/2024, avente ad oggetto: “contratti e obbligazioni varie” “assicurazione contro i danni” promossa da: (P IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante e liquidatore pro-tempore Sig.ra con sede in Torino Parte_2 Via Baltimora 4, elettivamente domiciliata in Torino Via Enrico Cialdini n. 25 presso lo studio dell'Avv. Jacopo Maria Trecate (CF pec C.F._1
, che la rappresenta e difende come da Email_1 procura in atti APPELLANTE Contro (P IVA CF ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore Dott. corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3 Controparte_2 ed elettivamente domiciliata in Torino (TO) Via Cibrario n. 6 presso lo studio dell'Avv. Enrico Maria Detomatis (CF pec C.F._2
che la rappresenta e difende come da procura Email_2 in atti
APPELLATA e contro (CF ) nato a [...] il [...] res. a CP_3 C.F._3 Avigliano Via Galignè 7 ed elettivamente domiciliato in Torino (TO) Via Groscavallo n. 8 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Emanuele Guglielmo (CF pec C.F._4
che lo rappresenta e difende Email_3 come da procura in atti APPELLATO intervenuto adesivo in primo grado
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 18.9.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.6.2025
1 Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento rubricato RG 2239/2022 Tribunale di Ivrea, Giudice dott.ssa Meri Papalia, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TORINO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata n. 482/2024, emessa dal Tribunale di Ivrea, dott.ssa Meri Papalia, statuire e dichiarare:
- nel merito, in via principale: riformare l'appellata sentenza per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, conseguentemente, previo accertamento della fondatezza della domanda attorea e previa deduzione dell'eventuale franchigia e/o degrado a carico dell'assicurato, condannare la convenuta società per le ragioni di cui in atti, al pagamento in Controparte_4 favore dell'esponente dell'importo di € 6.660,00 (già al netto di franchigie e scoperti contrattuali), o diversa somma in corso di causa accertanda, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- in via istruttoria l'appellante chiede ammettersi le istanze istruttorie a prova diretta indicate nella seconda memoria 183 VI comma c.p.c., datata 18.1.2023, depositata nel primo grado di giudizio (testi e CTU tecnica) e le istanze istruttorie a prova contraria indicate nella terza memoria 183 VI comma c.p.c., datata 10.2.2023 ritualmente depositata nel primo grado di giudizio;
- con restituzione/refusione delle spese del primo grado di giudizio e di ogni ulteriore importo erogato a seguito del primo grado di giudizio (in particolare le spese legali liquidate alla convenuta, Contributo Unificato, marca da bollo e tassa di registro);
- con vittoria di tutte le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio e con espressa richiesta di distrazione in favore del legale scrivente antistatario;
- oltre il rimborso delle spese sostenute per la eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio da disporsi in grado di appello (C.T.U.) e delle competenze-onorari del Consulente Tecnico di Parte attrice da nominarsi (C.T.P.);
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 13.6.2025 Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, Nel merito, respingere in quanto infondati in fatto ed in diritto i motivi di gravame proposti da parte appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 482/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario ai sensi della legge professionale, CPA e IVA. In via istruttoria Accogliere ed ammettere le istanze istruttorie dell'odierna appellata di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 e qui riproposte in narrativa.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO APPELLATO intervenuto adesivo in primo grado contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 30.4.2025 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e in riforma della sentenza del Tirbunale di Ivrea n. 482/2024, nella causa R.G. n. 2239/2022, IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare pienamente ammissibile l'intervento volontario adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 cpc spiegato dal signor nella presente causa, per le ragioni di cui agli atti;
CP_3
2 NEL MERITO: accogliere le conclusioni della parte attrice ed odierna appellante;
e, pertanto, dichiarate tenuta e condannare la società al Controparte_4 pagamento in favore della parte attrice dell'importo di euro Parte_3 6.660,00 (già al netto delle franchigie e scoperti contrattuali), o diversa somma in corso di causa accertanda, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e competenze tutte del giudizio di primo e secondo grado e con espressa richiesta di distrazione in favore del legale scrivente antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_3 in giudizio, avanti al Tribunale di Ivrea, per sentire accertare il proprio diritto, CP_1 in forza di un atto di cessione di credito, ad ottenere da detta Compagnia il risarcimento dei danni derivanti dagli atti vandalici posti in essere da ignoti, tra il 9 e il 10.3.2021, all'autoveicolo Fiat DA tg FR540GA di proprietà del Sig. CP_3 La ha allegato che il veicolo Fiat DA tg FR540GA era stato Parte_3 assicurato presso per la categoria di danni “eventi sociopolitici – atti CP_1 vandalici” e che il Sig. proprietario dell'autoveicolo, aveva ceduto a detta CP_3 Compagnia il credito rappresentato dal risarcimento del danno stimato in € 7.400,00 come da fattura con analitica descrizione della riparazione e documentazione fotografica;
ha allegato altresì di avere sporto denuncia per gli atti vandalici presso la Stazione dei Carabinieri di Avigliana e di aver comunicato, ex art. 1264 c.c., alla Compagnia convenuta l'intervenuta cessione. L'attrice ha quindi concluso chiedendo al Tribunale: Parte_3 in via preliminare, di ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Compagnia convenuta di produrre l'originale della polizza stipulata dal cedente con la debitrice ceduta CP_3 CP_1 ;
[...] nel merito, di condannare la Compagnia convenuta al pagamento dell'importo di € 6.660,00 (già al netto delle franchigie e scoperti contrattuali) o diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
in via istruttoria, di ammettersi la prova per interpello e testi nonché l'ammissione di una CTU tecnica volta a confermare i danni subiti a seguito del sinistro e la compatibilità degli stessi con l'evento indicato.
Nel procedimento così instaurato si è costituita contestando ed eccependo CP_1 tutto quanto dedotto dalla società attrice. La Convenuta ha contestato l'esistenza della polizza e, in ogni caso, la sua inoperatività ex art. 1901 c.c., non avendo il mai stipulato alcun contratto di assicurazione e non CP_3 avendo effettuato il pagamento del premio di polizza prima del sinistro;
ha contestato altresì la proprietà dell'autoveicolo in capo al e l'esistenza degli atti vandalici, non potendo CP_3 attribuirsi alla denuncia una efficacia probatoria dei fatti in essa descritti provenendo da parte dell'assicurato stesso. La Compagnia ha inoltre allegato che non era stata offerta la prova dell'avvenuta riparazione dell'autoveicolo e, tanto meno, del pagamento del corrispettivo di detta riparazione atteso che il documento qualificato come fattura era invece una ricevuta fiscale, scritta a mano, contenente indicazioni tutt'altro che dettagliata. La società Convenuta ha infine eccepito la nullità dell'atto di cessione poiché la
[...]
oltre a non essere registrata come una RO (possedendo il codice Parte_3
3 ATECO delle imprese che svolgono “altre attività professionali scientifiche e tecniche”), si occupa sistematicamente di cessioni di credito, realizzando una vera e propria attività di finanziamento pur non essendo autorizzata a farlo e non possedendo i requisiti di cui all'art. 106 TUB. si è costituito in giudizio svolgendo intervento adesivo volontario condividendo CP_3 le ragioni in fatto e in diritto svolte dalla Parte_3
Il Giudice di primo grado ha istruito la causa ordinando ad di produrre in CP_1 giudizio la copia telematica della polizza assicurativa;
non ha ammesso la CTU tecnica, ritenendola esplorativa né la prova per testi;
ha ordinato alla (indicata da Parte_4 come la che avrebbe effettivamente eseguito la Parte_3 Parte_5 riparazione) la produzione delle fatture e dei DDT dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione della;
ha ordinato a di produrre la contabile del CP_5 Controparte_6 bonifico di € 7.400,00 eseguito da a favore di per il Parte_3 Pt_4 pagamento delle riparazioni. Alla produzione da parte di dell'estratto conto del bonifico eseguito da Controparte_6 di a favore di il 10.3.2021, di Parte_3 Parte_2 Parte_4
€ 2.900,00, è seguita la rinuncia del doc. 12 da parte dell'attrice.
Con la sentenza n. 482 del 17.6.2024 pubblicata il 18.4.2024, il Tribunale di Ivrea ha respinto le domande avanzate da condannandola a pagare, in solido con Parte_3
a favore di le spese di lite liquidate complessivamente in € CP_3 CP_1 2.795,00 oltre agli accessori di legge. Il Giudice di primo grado, preliminarmente richiamato il principio della “ragione più liquida”, ha ritenuto dirimente la disciplina dettata dal 1° comma dell'art. 1901 c.c. in forza del quale la polizza è sospesa fino al momento dell'effettivo versamento del premio. Poiché non ha offerto la prova del pagamento del premio in Parte_3 data antecedente al verificarsi del sinistro, da ritenersi elemento costitutivo della domanda, il Giudice ha concluso per la reiezione della domanda, a nulla rilevando la costituzione tardiva da parte della Compagnia atteso che l'eccezione di inoperatività della polizza integra una mera difesa rilevabile d'ufficio dal Giudice. Il Giudice ha liquidato le spese di lite a carico solidale di e Parte_3 richiamati i compensi minimi dello scaglione relativo al valore della controversia CP_3 (6.600,00) tenendo presente che per la fase decisoria l'attività difensiva della Compagnia convenuta è stata esperita avverso n. 2 parti aventi la medesima posizione processuale per effetto dell'intervento adesivo, di talché per tale fase ha trovato applicazione l'aumento sancito dall'art. 4 comma DM 55/2014.
2) Avverso la sentenza n. 482/2024 del Tribunale di Ivrea pubblicata il 18.4.2024, la ha proposto appello. Parte_3 Con il primo motivo, la appellante ha censurato la sentenza dolendosi dell'errata valutazione della produzione documentale che avrebbe condotto il Giudice a ritenere, erroneamente, che la polizza non fosse operante all'epoca del sinistro per il mancato pagamento del premio assicurativo. A parere della appellante, un esame corretto dei documenti prodotti avrebbe consentito al Giudice di rilevare come “la copertura assicurativa fosse sicuramente operante sul veicolo di proprietà del ; difatti, sarebbe stato sufficiente esaminare la polizza n. 274585428, CP_3 prodotta dalla (e, in ossequio all'ordine di esibizione del Parte_3 Parte_3 Giudice, anche dalla Compagnia) per rilevare come fosse stata regolarmente emessa,
4 risultando sottoscritta dal e dall'intermediario dell' e come il premio fosse CP_3 Pt_6 stato pagato. Del resto, se così non fosse stato, e il premio non fosse stato pagato, la polizza non sarebbe stata emessa e non recherebbe un numero;
e ciò perché una Agenzia assicurativa non può emettere le polizze senza prima ricevere il pagamento del premio. La conferma dell'operatività della polizza risiederebbe infine anche nella Relazione Aries, prodotta dalla ove si legge che l'accertatore della Compagnia, una volta CP_1 effettuata l'analisi dei dati SIC-ANIA, ha concluso dichiarando l'esistenza della copertura assicurativa dal 1.3.2021 al 6.4.2021. Con il secondo motivo, la Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto che l'eccezione di inoperatività della polizza fosse una mera difesa e, pertanto, fosse stata tempestivamente formulata. A parere della appellante, poiché la Compagnia si è costituita tardivamente, sarebbe incorsa nelle decadenze dell'att. 167 c.p.c.; in ogni caso, poiché l'eccezione di inoperatività della polizza è una eccezione in senso stretto, in quanto volta a indicare un fatto estintivo, ed impeditivo del diritto fatto valere, avrebbe dovuto essere formulata dalla parte nel primo atto difensivo, non essendo rilevabile d'ufficio. La appellante ha quindi concluso richiamando tutte le difese svolte in primo grado e le conclusioni rassegnate.
Nel procedimento così instaurato, si è costituita eccependo: preliminarmente, CP_1 la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, contestando tutte le censure formulate dalla Appellante. Con riferimento al primo motivo di appello, la Compagnia appellata ha richiamato le dichiarazioni rese dal all'Accertatore incaricato contenute nella Relazione Aires (cfr. CP_3 doc.7), che non è stata oggetto di contestazione né da parte di Parte_3 né da parte del medesimo ove risulta che il ha dichiarato di non essere mai CP_3 CP_3 stato proprietario dell'autovettura e ha disconosciuto di avere stipulato la polizza. Quanto alla dimostrazione della proprietà dell'autoveicolo in capo al ha CP_3 CP_1 dedotto che la visura PRA avrebbe solo un valore presuntivo non essendo accompagnata dalla produzione di alcun contratto di vendita attestante il passaggio di proprietà dell'autoveicolo né della prova del pagamento. Richiamate tutte le difese svolte, la appellata ha inoltre eccepito l'omesso assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. in ordine all'esecuzione delle riparazioni e al pagamento del corrispettivo delle stesse. Con riferimento al secondo motivo, la appellata ha richiamato la giurisprudenza riguardante le eccezioni in senso stretto che, in quanto tali, debbono essere sollevate nel primo atto difensivo.
Nel procedimento così instaurato, si è altresì costituito il che, richiamate le difese già CP_3 svolte in primo grado, ha ribadito come la polizza fosse stata regolarmente emessa e come avesse a suo tempo pagato il premio;
del resto, se così non fosse stato la polizza non sarebbe stata emessa. Il ha concluso associandosi alla richiesta di parte appellante di riforma della sentenza CP_3 impugnata anche con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado, a cui sarebbe stato erroneamente condannato in primo grado.
La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per dichiarare la inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. invocata da Controparte_1
5 Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le note per l'udienza del 18.9.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
3) Preliminarmente la Corte rileva che dalla produzione documentale possa ritenersi dimostrata la circostanza che al momento del sinistro l'autoveicolo Fiat DA tg FR540GA fosse di proprietà del CP_3 Dalla visura estratta dal PRA (cfr. doc. 1), dal libretto di circolazione dell'autoveicolo e dall'atto di trascrizione del contratto di compravendita (cfr. doc. 14), emerge che il 25.2.2021 il ha acquistato la Fiat DA tg FT540AG da;
onde alla data CP_3 Controparte_7 del sinistro ne era il proprietario
Quanto alla dedotta inesistenza della polizza, la Corte non può non rilevare che, a fronte dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice con ordinanza del 7.3.2023, ha CP_1 prodotto la copia della polizza 274585428 stipulata il 1.3.2021, sottoscritta dal CP_3 L'eccezione fondata sull'inesistenza della polizza è dunque disattesa dalla produzione documentale effettuata da stessa. CP_1 Il rilievo svolto dalla Compagnia appellata in ordine alla difformità della firma apposta in calce alla polizza da quella apposta in calce alla procura alle liti, è insuscettibile di valutazione atteso che, non essendo stata formulata querela di falso, deve ritenersi confinato nell'ambito delle allegazioni.
Quanto alla prova del pagamento del premio assicurativo - che il Giudice di primo grado ha ritenuto inesistente di talché ha dichiarato la inoperatività della polizza ex art. 1901 1° comma c.c. - la Corte rileva che dalla Relazione Aries (cfr. pag. doc. 7 della Compagnia) si trae evidenza del fatto che l'accertatore incaricato da ha eseguito una CP_1 interrogazione al SIC dell'ANIA (allegato 10 della Relazione), da cui emerge la copertura assicurativa di cui alla polizza 274585428 stipulata dal per il periodo compreso dal CP_3
1.3.2021 al 6.4.2021. Se il premio non fosse stato pagato, il sistema in effetti non avrebbe confermato la copertura assicurativa né, del resto, l'accertatore avrebbe dichiarato di avere effettuato “un'analisi di report SIC-ANIA sulla targa del mezzo interessato dall'evento” appurando “che il veicolo Fiat DA tg FR 540GA, di proprietà di giorni, è regolarmente assicurato con CP_3 CP_1 dal 1.3.201 al 6.4.20121“.
Il motivo di appello fondato sulla tardività dell'eccezione di inoperatività della polizza è quindi assorbito dalle declaratorie che precedono.
La Corte deve tuttavia valutare se è stata offerta la prova della fonte del credito ceduto (ossia, l'evento lesivo che il contratto di assicurazione contemplerebbe come ipotesi in grado di far sorgere il diritto all'indennizzo) nonché l'ammontare del credito ceduto (ossia, l'entità del danno) e il suo pagamento. Ed invero, non vi è dubbio che l'individuazione dell'evento e delle circostanze che hanno dato luogo all'insorgere del preteso credito, e il suo ammontare, sono elementi imprescindibili che è onere del cessionario dimostrare.
Con riferimento all'evento lesivo (atti vandalici ad opera di ignoti) - che il contratto di assicurazione contemplerebbe come ipotesi in grado di far sorgere il credito (asseritamente ceduto) - la Corte rileva che l'autoveicolo, al momento del sinistro, risultava essere assicurato per la categoria di danni “eventi sociopolitici – atti vandalici” e dalle numerose 6 fotografie del 10.3.2021 (cfr. doc. 7 da n. 1 a n. 32) prodotte è in effetti possibile constatare l'esistenza di danneggiamenti - quali ad esempio i graffi sul cofano anteriore, nella parte laterale e sul tetto dell'autoveicolo - assolutamente compatibili con i più comuni atti vandalici e riconducibili all'autovettura Fiat DA in quanto il numero di telaio fotografato (cfr. foto n. 30) risulta corrispondente a quello indicato nella carta di circolazione. Senza tacere il fatto che la descrizione di tali danni, e la loro collocazione sulla carrozzeria dell'autoveicolo Fiat DA, è corrispondente alla descrizione contenuta nella denuncia resa ai Carabinieri della stazione di Avigliana.
Con riferimento all'ammontare del danno (che ha generato il credito oggetto della cessione), invece, la Corte non può non rilevare che dalla produzione documentale emergono numerosi profili di contraddittorietà e inverosimiglianza tanto in ordine al quantum debeatur quanto in ordine all'an della riparazione. Nella ricostruzione offerta dalla le riparazioni dell'autoveicolo Parte_3 Fiat DA di proprietà del sarebbero state eseguite dalla che avrebbe emesso CP_3 Pt_4 la fattura n. 11 del 10.3.2025 di € 7.400,00 (cfr. doc. 13) che sarebbe stata liquidata dalla stessa Parte_3 Ciò non di meno, la ricostruzione della appellante secondo la quale la copia dell'ordine di bonifico di € 7.400,00 (cfr. doc. 12) dimostrerebbe che la Parte_3 avrebbe pagato la fattura di pari importo emessa dalla (cfr. doc. 13) per le riparazioni Pt_4 all'autoveicolo Fiat DA tg FR540GA, è disattesa: a) in primis, dalla produzione in giudizio da parte di (in ossequio all'ordine ex CP_6 art. 210 c.p.c. disposto dal Giudice on ordinanza del 7.3.2023) dell'estratto conto da cui risulta che il bonifico ricevuto da in data 10.3.2021 non era di € 7.400,00 Pt_4 bensì di € 2.900,00; b) in ogni caso, dalla PEC (doc.
9.A) con cui la stessa il Parte_3 Per_ 19.3.2021 ha trasmesso a , per il tramite del suo perito (Ing. ), la copia CP_1 dell'atto di cessione unitamente alla sua fattura n. 26 del 19.3.2021 di € 7.400,00, diffidando la compagnia “ad eseguire diverse disposizioni di pagamento che non siano riferiti al cessionario ” Parte_3 Le contraddizioni rilevate (ossia: da un lato, la difformità del prezzo asseritamente pagato a fronte della fattura n. 11 del 10.3.2021 emessa da per le riparazioni dell'autoveicolo Pt_4 danneggiato;
dall'altro lato, la trasmissione dell'atto di cessione accompagnata da una fattura diversa, emessa da il 19.3.2021, per il medesimo importo e per Parte_3 Parte_3 Pt_3 le stesse riparazioni eseguite da , inducono la Corte a ritenere che la cessionaria non Pt_4 abbia offerto la prova del quantum debeatur. E ciò, a maggior ragione, perché dal doc.
9.A), erroneamente qualificata come fattura n. 26 del 19.3.2021 nonostante trattasi di una ricevuta scritta a mano, come del resto dalla fattura n. 11 del 10.3.2021 emessa da non è neppure possibile individuare gli interventi di Pt_4 riparazione eseguiti, il corrispettivo di detti intervenuti, il numero di ore di mano d'opera necessarie per il rispristino e il corrispettivo della mano d'opera all'ora.
La Corte ritiene inoltre che non sia stata offerta la prova neppure dell'effettiva esecuzione delle riparazioni. La oltre alla produzione di numerose fotografie del veicolo Parte_3 danneggiato (cfr. doc. 7), al fine di dimostrare l'esecuzione degli interventi di ripristino, ha prodotto le foto trasmesse al perito di (cfr. doc.
9.B). CP_1 Le foto che la allega essere del veicolo in riparazione, oltre ad Parte_3 essere prive di data, non vi è prova che riguardino proprio la Fiat DA tg FR (e ciò non può affermarsi per il solo fatto che riproducono tale targa posto che essa è staccata dal 7 veicolo e solo appoggiata su di esso che risulta essere coperto da un telo), posto che mostrano una vettura coperta, non individuabile neppure nella marca e modello e, comunque non consentono di verificare né la fase della verniciatura (cui pare siano dirette a dimostrare in via indiziaria tali foto) né tanto meno di dimostrare l'effettiva esecuzione del ciclo della riparazione completa, comprensiva altresì dello smontaggio e del ripristino. La Corte ritiene dunque che, seppure possa ritenersi raggiunta la dimostrazione dell'esistenza e dell'operatività della polizza sull'autoveicolo di proprietà di la CP_3 [...] non ha invece dimostrato: né la congruità della pretesa risarcitoria invocata Parte_3 né le riparazioni eseguite né tanto meno l'effettivo pagamento, e in che misura, delle asserite riparazioni.
Per tutte le ragioni che precedono, che superano e assorbono ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, già ritenuto superfluo e inammissibile anche dal Giudice di primo grado, la Corte, seppure con una motivazione differente, ritiene di non potersi discostare dalla decisione del Tribunale che ha concluso respingendo la pretesa creditoria. L'appello viene quindi respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche con riferimento all'intervenuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale di Controparte_8
e di con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14,
[...] CP_3 aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (ossia da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante a favore di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso Controparte_8 la sentenza n. 482/2024 resa dal Tribunale di Ivrea nel procedimento n. RG 2239/2022 il 17.4.2024 pubblicata il 18.4.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuti e condanna e Controparte_8 [...]
pagare le spese del presente grado del giudizio a favore di che CP_3 CP_1
8 liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 14.10.2025. Il Presidente Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
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