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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2024, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Giudice delegato
Dott. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 563/2021 del R.G. di questo Tribunale Regio- nale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
nato ad [...] il [...], (c.f. Parte_1
) e nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
29.8.1990, elettivamente domiciliati a Palermo, viale Regina Margheri- ta n. 42, presso lo studio dell'avv. Armando Buttitta che li rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Raffaele Leone per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
[...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo
T.R.A.P.
Corte di Appello Palermo R.G. n. 563/2021
parte convenuta
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
ricorrente – come in ricorso introduttivo”; convenute – come in comparsa di costi-
tuzione e risposta”.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti
[...]
e convenivano in giudizio davanti a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale regionale delle Acque pubbliche, la Controparte_1
e l' ,
[...] Controparte_1
presso Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore.
, premettendo di essere proprietario di un fondo Parte_1
rustico coltivato a limoneto, fondo interamente concesso in comodato a (giusto contratto di comodato del 15.9.2011 presen- Parte_2
te in atti), sito in agro di ST (SR) località Policaretto-Mezza La- strina, foglio n. 66, p.lle nn. 43, 44, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 67, esteso nell'insieme ha 2.77.09, chiedeva, insieme a , la con- Parte_2
danna della convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1
causati dall'esondazione del torrente “Mulinello” avvenuta, dopo la no- tevole pioggia caduta nel mese di ottobre 2018, in conseguenza della condizione di degrado in cui versavano gli alvei dei corsi d'acqua, che non avevano ricevuto una corretta manutenzione da parte dell'amministrazione pubblica.
- 2 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
Si costituiva l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa, relativamente all'evento del mese di ottobre 2018, veniva istruita a mezzo di ATP nel procedimento iscritto al N.R.G. 2504/2018.
Nel giudizio di merito i ricorrenti introducevano domanda risarcito- ria per i danni provocati agli stessi fondi da un altro evento alluvionale avvenuto nel mese di marzo 2020, allegando perizia di parte a firma dell'Ing. Per_1
Istruita la causa a mezzo CTU, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trat- tazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 18/09/2024 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
• MERITO
La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Il fondo oggetto di causa occupa l'intero terrazzo fluviale e un tratto del fianco del vallone inciso dal torrente Mulinello;
la morfologia dei terreni è pianeggiante lungo il terrazzo mentre acquista pendenze progressivamente maggiori nel risalire il fianco del vallone sul lato nordorientale.
Quanto alle caratteristiche del torrente del fiume Mulinello, i consu- lenti hanno rilevato che l'alveo risultava invaso da fitta vegetazione costituita da essenza erbacee, arbustive e arboree di varia natura e consistenza che in molti tratti non consentivano di accedere e prende-
- 3 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
re visione del letto del torrente. La presenza della vegetazione e i fe- nomeni di interrimento, in alcuni tratti, sono tali da rendere difficile la stessa identificazione dell'alveo che appare essere contiguo ai terreni che confinano con il corso d'acqua. Nei punti in cui l'alveo risulta visi- bile, sono frequenti gli accumuli di materiale sedimentario che forma- no in vari tratti dune centrali che provocano la diversione della corren- te e, soprattutto, in concomitanza con gli eventi di piena, rendono diffi- coltoso il normale deflusso delle acque. Il materiale sedimentario ha pezzatura variabile dalla sabbia ai blocchi, questi ultimi trasportati dalle correnti di piena e depositatisi lungo l'alveo, effetto dell'assenza dei periodici interventi di manutenzione finalizzati alla pulitura del corso d'acqua e al mantenimento e/o al recupero della capacità di con- vogliamento delle acque da parte dell'alveo fluviale.
L'alveo, inoltre, presenta vegetazione infestante che riduce la capa- cità di convogliamento delle acque costituendo un ostacolo fisico al lo- ro libero deflusso particolarmente in occasione di eventi di piena du- rante i quali le acque trasportano materiali solidi (detriti e residui ve- getali) che, arrestati dalla intricata vegetazione, possono formare veri e propri sbarramenti in alveo determinando la riduzione della officio- sità idraulica del corso d'acqua e causare, come nel caso di specie, onde di piena.
In sede di ATP, i consulenti hanno proceduto allo studio idrologico dell'evento piovoso dei giorni del 7, 8 e 9 ottobre 2018, poiché i ricor- renti assumevano che l'evento pioggia, causativo dell'alluvione si fosse verificato in data 8 ottobre 2018. Nelle date predette, tuttavia, utiliz-
- 4 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
zando i dati di pioggia registrati dal Servizio Informativo Agrometeo- rologico Siciliano (SIAS) delle stazioni di ST, NI e Francofon- te, i consulenti non avevano individuato un evento atmosferico tale da giustificare una portata di piena che si potesse porre all'origine della predetta esondazione.
I consulenti, pertanto, concludevano le loro indagini dichiarando che le condizioni in cui versava il fondo agricolo di Parte_1
fossero certamente riconducibili ad un evento alluvionale, sebbene nei giorni indicati nel ricorso non risultassero precipitazioni naturali.
In ragione delle conclusioni dubbie raggiunte in sede di ATP, in data
6 luglio 2023, il collegio conferiva mandato all'ingegnere Tes_1 [...]
e all'agronomo per effettuare una CTU integrativa, al Pt_3 CP_2
fine di chiarire alcuni profili sull'eziologia dell'evento, rimasti oscuri.
Dall'analisi dei dati pluviometrici relativi alle stazioni di NI Di- ga e di ST, gestite dall' , i consulenti accertava- Controparte_1
no un evento di pioggia verificatosi piuttosto in data 3 ottobre 2018 i cui effetti risultavano compatibili con i fatti denunciati dai ricorrenti.
Per l'esatta determinazione del nesso causale, occorre prendere in considerazione la condizione dell'alveo del torrente Mulinello, accura- tamente descritta sia nella relazione di ATP N. 2504/2018 R.G. sia nel- la relazione della CTU integrativa, alle pag.ne 8, 9, 10, qui integralmen- te richiamate.
Dalle ispezioni effettuate sui luoghi, emerge la totale assenza di ma- nutenzione dell'alveo. Il conseguente degrado e abbandono in cui si trova il torrente del fiume Mulinello rendono difficile il deflusso delle
- 5 - presso Pt_4 Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
acque soprattutto durante eventi di piena, come quello che si è verifi- cato nel mese di ottobre 2018.
Inoltre, la condizione di degrado del torrente era stata accertata già nel 2012, in occasione di un ulteriore accertamento peritale svolto dai
CTU odierni a seguito di altro evento alluvionale. Tale elemento con- sente di evidenziare l'assenza, nel corso degli anni, di un'adeguata ma- nutenzione nei confronti del torrente del fiume Mulinello.
Le affermazioni che precedono risultano avvalorate anche dall'esame svolto nell'integrazione della consulenza tecnica che ha evidenziato l'insufficienza idraulica dell'alveo attraverso uno studio fondato sul calcolo del tempo di corrivazione. Dalle suddette analisi è emerso che l'alveo del torrente Mulinello non ha una adeguata capaci- tà di contenimento delle acque e tale insufficienza idraulica è ricondu- cibile sia alla fitta presenza di vegetazione infestante, sia alla ridotta dimensione delle sezioni trasversali. Peraltro, come pure affermato dai consulenti (in sede di consulenza tecnica, e in maniera ancor più espli- cita, in sede di risposta alle osservazioni delle parti alla consulenza), per evitare l'esondazione del torrente, sarebbe stato necessario effet- tuare una inalveazione del fiume ed, in ogni caso, una corretta e co- stante manutenzione e ripulitura che, come evidenziato, nel corso de- gli anni è stata del tutto omessa.
Pertanto, in ragione delle descritte condizioni in cui versa l'alveo del torrente Mulinello, si può affermare la sussistenza di un nesso causale tra le precipitazioni occorse giorno 3 ottobre 2018 e l'evento dannoso denunciato dagli appellanti.
- 6 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
I ricorrenti chiedono, altresì, il risarcimento dei danni derivanti da un'ulteriore alluvione, verificatasi dopo un evento di pioggia occorso in data 26 marzo 2020, con riferimento ai terreni sopra indicati e ma- nifestatosi con dinamiche analoghe ai fatti del 2018.
I consulenti hanno acquisito, per il periodo di interesse, le altezze di pioggia registrate dalle stazioni pluviometriche del SIAS e, in particola- re, di quelle influenti sul bacino, cioè quelle di NI e di . Persona_2
Dalle analisi svolte, è emerso che l'evento ha tempo di ritorno minore di 5 anni, pertanto, la pioggia del 26 marzo 2020 non può essere con- siderato un evento raro ma, al contrario, presenta le caratteristiche di un evento del tutto ordinario.
I consulenti rilevano, inoltre, che le condizioni in cui si trovava l'alveo nel 2020 non sono cambiate rispetto a quelle riscontrate per l'evento del 2018, di guisa che possono essere interamente richiamate le criticità e le problematiche sopra descritte.
La rimozione anche totale della vegetazione infestante non avrebbe, quindi, scongiurato il fenomeno, ma al più contribuito a incrementare la capacità di convogliamento del torrente Mulinello che, comunque, non avrebbe contenuto le portate conseguenti alle precipitazioni dei giorni 24, 25 e 26 marzo 2020.
Per le ragioni sopra esposte, ai ricorrenti deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per gli eventi alluvionali verificatisi nel 2018 e nel 2020. L'esondazione del torrente, infatti, è stata causata dall'insufficienza idraulica dell'alveo, a causa dello stato di degrado in cui si trovava e dell'assenza degli interventi strutturali che
- 7 - presso Pt_4 Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
l'amministrazione era onerata di realizzare per migliorare la capacità di convogliamento delle acque, considerato che, al ripetersi di eventi di pioggia “ordinari” seppur consistenti, il torrente esonda e si riversa sui fondi circostanti danneggiandoli.
Così accertate le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la re- sponsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappre- sentata dall' al- Controparte_1
la quale sono state trasferite le competenze in materia di “manuten- zione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi dell'art. 3 L.R. CP_1
n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempe- stiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dai ricorrenti, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un ordinario evento me- teorico, senza che possa richiamarsi in specie il caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custo- dia, infatti, per aversi “caso fortuito” occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di eccezionale in- tensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver
- 8 - presso Pt_4 Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si
è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio
2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), nella specie non fornita.
Difatti è condivisibile il principio, costantemente espresso dal Giu- dice di legittimità per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epo- che, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono mag- gior rigore (fattispecie relativa all'azione di risarcimento dei danni subi- ti in seguito all'allagamento, verificatosi in occasione di un forte tempo- rale, sia per esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del , di due locali condotti in locazione CP_3
dalla ricorrente)” (Cassazione civile sez. III, 24/03/2016, n.5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale “l'eccezionalità ed impre- vedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamen- te sufficiente a determinare l'evento).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti per l'evento del 2018, rinviando più in dettaglio alla relazio- ne in atti (pag.ne 13 e ss. della ATP) - che il Collegio reputa di condivi- dere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigo- rosi e immuni da censura – il risarcimento stimato a vantaggio dei ri-
- 9 - presso Pt_4 Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
correnti ha riguardato le seguenti voci:
1. Distruzione del soprassuolo: € 3.653,00;
2. Perdita del frutto pendente: € 7.150,00;
3. Oneri per la pulizia del terreno e delle piante: € 1.153,00;
4. Oneri per livellamento del terreno: € 900,00;
5. Danneggiamento della rete irrigua: € 1.553,00;
6. Oneri per interventi colturali straordinari: € 2.531,00
Per un risarcimento complessivo pari a € 16.940,00.
Con riferimento all'evento del 2020, invece, la quantificazione dei danni effettuata dai consulenti, (pag. 36 e seguenti della consulenza in- tegrativa), è così distinta:
1. Costi per la pulizia del terreno e riordino dell'agrumeto: €
1.080,00
2. Costi per la sistemazione e livellamento del terreno: € 720,00
3. Ripristino e revisione dell'impianto di irrigazione: € 1.305,00
4. Cure colturali straordinarie (interventi fitoiatrici e concimazioni):
€ 2.231,00
5. Perdita del frutto pendente: € 12.616,00
6. Danneggiamento di parte del soprassuolo agrumicolo: € 8.400,00
Per un totale di € 26.352,00.
Per l'evento alluvionale del mese di ottobre 2018, a quanto già sti- mato in sede di ATP si deve aggiungere la quota del danno al sopras- suolo arboreo attribuibile a questo evento e pari ad € 8.400,00.
Ne deriva che il risarcimento complessivo (€ 16.940,00 + €
8.400,00 + € 26.352,00) è di € 51.692,00.
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R.G. n. 563/2021
Tali somme, integrano un debito di valore perché dovranno com- pensare i ricorrenti del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli inte- ressi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del
17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto ai ricorrenti sarà pari ad € 55.965,86 (di cui € 4.273,86 a titolo di interessi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsa- re ai ricorrenti le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a tito- lo di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, in accoglimento della domanda proposta, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare ai ricorrenti la complessiva somma di € 55.965,86 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare ai ri-
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R.G. n. 563/2021
correnti le spese del giudizio che liquida in complessivi € 6.580,00, di cui € 786,00 per spese, ed € 1450,00 per il procedimento di ATP, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge e le spese di ctu come liqui- date con separati decreti, da porsi definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche
presso la Corte d'Appello di Palermo in data 6.11.2024.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Giudice delegato
Dott. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 563/2021 del R.G. di questo Tribunale Regio- nale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
nato ad [...] il [...], (c.f. Parte_1
) e nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
29.8.1990, elettivamente domiciliati a Palermo, viale Regina Margheri- ta n. 42, presso lo studio dell'avv. Armando Buttitta che li rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Raffaele Leone per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
[...]
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo
T.R.A.P.
Corte di Appello Palermo R.G. n. 563/2021
parte convenuta
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Conclusioni delle parti:
ricorrente – come in ricorso introduttivo”; convenute – come in comparsa di costi-
tuzione e risposta”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti
[...]
e convenivano in giudizio davanti a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale regionale delle Acque pubbliche, la Controparte_1
e l' ,
[...] Controparte_1
presso Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore.
, premettendo di essere proprietario di un fondo Parte_1
rustico coltivato a limoneto, fondo interamente concesso in comodato a (giusto contratto di comodato del 15.9.2011 presen- Parte_2
te in atti), sito in agro di ST (SR) località Policaretto-Mezza La- strina, foglio n. 66, p.lle nn. 43, 44, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 67, esteso nell'insieme ha 2.77.09, chiedeva, insieme a , la con- Parte_2
danna della convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1
causati dall'esondazione del torrente “Mulinello” avvenuta, dopo la no- tevole pioggia caduta nel mese di ottobre 2018, in conseguenza della condizione di degrado in cui versavano gli alvei dei corsi d'acqua, che non avevano ricevuto una corretta manutenzione da parte dell'amministrazione pubblica.
- 2 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
Si costituiva l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa, relativamente all'evento del mese di ottobre 2018, veniva istruita a mezzo di ATP nel procedimento iscritto al N.R.G. 2504/2018.
Nel giudizio di merito i ricorrenti introducevano domanda risarcito- ria per i danni provocati agli stessi fondi da un altro evento alluvionale avvenuto nel mese di marzo 2020, allegando perizia di parte a firma dell'Ing. Per_1
Istruita la causa a mezzo CTU, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trat- tazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 18/09/2024 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
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• MERITO
La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Il fondo oggetto di causa occupa l'intero terrazzo fluviale e un tratto del fianco del vallone inciso dal torrente Mulinello;
la morfologia dei terreni è pianeggiante lungo il terrazzo mentre acquista pendenze progressivamente maggiori nel risalire il fianco del vallone sul lato nordorientale.
Quanto alle caratteristiche del torrente del fiume Mulinello, i consu- lenti hanno rilevato che l'alveo risultava invaso da fitta vegetazione costituita da essenza erbacee, arbustive e arboree di varia natura e consistenza che in molti tratti non consentivano di accedere e prende-
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R.G. n. 563/2021
re visione del letto del torrente. La presenza della vegetazione e i fe- nomeni di interrimento, in alcuni tratti, sono tali da rendere difficile la stessa identificazione dell'alveo che appare essere contiguo ai terreni che confinano con il corso d'acqua. Nei punti in cui l'alveo risulta visi- bile, sono frequenti gli accumuli di materiale sedimentario che forma- no in vari tratti dune centrali che provocano la diversione della corren- te e, soprattutto, in concomitanza con gli eventi di piena, rendono diffi- coltoso il normale deflusso delle acque. Il materiale sedimentario ha pezzatura variabile dalla sabbia ai blocchi, questi ultimi trasportati dalle correnti di piena e depositatisi lungo l'alveo, effetto dell'assenza dei periodici interventi di manutenzione finalizzati alla pulitura del corso d'acqua e al mantenimento e/o al recupero della capacità di con- vogliamento delle acque da parte dell'alveo fluviale.
L'alveo, inoltre, presenta vegetazione infestante che riduce la capa- cità di convogliamento delle acque costituendo un ostacolo fisico al lo- ro libero deflusso particolarmente in occasione di eventi di piena du- rante i quali le acque trasportano materiali solidi (detriti e residui ve- getali) che, arrestati dalla intricata vegetazione, possono formare veri e propri sbarramenti in alveo determinando la riduzione della officio- sità idraulica del corso d'acqua e causare, come nel caso di specie, onde di piena.
In sede di ATP, i consulenti hanno proceduto allo studio idrologico dell'evento piovoso dei giorni del 7, 8 e 9 ottobre 2018, poiché i ricor- renti assumevano che l'evento pioggia, causativo dell'alluvione si fosse verificato in data 8 ottobre 2018. Nelle date predette, tuttavia, utiliz-
- 4 - T.R.A.P. presso Corte d'Appello di Palermo
R.G. n. 563/2021
zando i dati di pioggia registrati dal Servizio Informativo Agrometeo- rologico Siciliano (SIAS) delle stazioni di ST, NI e Francofon- te, i consulenti non avevano individuato un evento atmosferico tale da giustificare una portata di piena che si potesse porre all'origine della predetta esondazione.
I consulenti, pertanto, concludevano le loro indagini dichiarando che le condizioni in cui versava il fondo agricolo di Parte_1
fossero certamente riconducibili ad un evento alluvionale, sebbene nei giorni indicati nel ricorso non risultassero precipitazioni naturali.
In ragione delle conclusioni dubbie raggiunte in sede di ATP, in data
6 luglio 2023, il collegio conferiva mandato all'ingegnere Tes_1 [...]
e all'agronomo per effettuare una CTU integrativa, al Pt_3 CP_2
fine di chiarire alcuni profili sull'eziologia dell'evento, rimasti oscuri.
Dall'analisi dei dati pluviometrici relativi alle stazioni di NI Di- ga e di ST, gestite dall' , i consulenti accertava- Controparte_1
no un evento di pioggia verificatosi piuttosto in data 3 ottobre 2018 i cui effetti risultavano compatibili con i fatti denunciati dai ricorrenti.
Per l'esatta determinazione del nesso causale, occorre prendere in considerazione la condizione dell'alveo del torrente Mulinello, accura- tamente descritta sia nella relazione di ATP N. 2504/2018 R.G. sia nel- la relazione della CTU integrativa, alle pag.ne 8, 9, 10, qui integralmen- te richiamate.
Dalle ispezioni effettuate sui luoghi, emerge la totale assenza di ma- nutenzione dell'alveo. Il conseguente degrado e abbandono in cui si trova il torrente del fiume Mulinello rendono difficile il deflusso delle
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R.G. n. 563/2021
acque soprattutto durante eventi di piena, come quello che si è verifi- cato nel mese di ottobre 2018.
Inoltre, la condizione di degrado del torrente era stata accertata già nel 2012, in occasione di un ulteriore accertamento peritale svolto dai
CTU odierni a seguito di altro evento alluvionale. Tale elemento con- sente di evidenziare l'assenza, nel corso degli anni, di un'adeguata ma- nutenzione nei confronti del torrente del fiume Mulinello.
Le affermazioni che precedono risultano avvalorate anche dall'esame svolto nell'integrazione della consulenza tecnica che ha evidenziato l'insufficienza idraulica dell'alveo attraverso uno studio fondato sul calcolo del tempo di corrivazione. Dalle suddette analisi è emerso che l'alveo del torrente Mulinello non ha una adeguata capaci- tà di contenimento delle acque e tale insufficienza idraulica è ricondu- cibile sia alla fitta presenza di vegetazione infestante, sia alla ridotta dimensione delle sezioni trasversali. Peraltro, come pure affermato dai consulenti (in sede di consulenza tecnica, e in maniera ancor più espli- cita, in sede di risposta alle osservazioni delle parti alla consulenza), per evitare l'esondazione del torrente, sarebbe stato necessario effet- tuare una inalveazione del fiume ed, in ogni caso, una corretta e co- stante manutenzione e ripulitura che, come evidenziato, nel corso de- gli anni è stata del tutto omessa.
Pertanto, in ragione delle descritte condizioni in cui versa l'alveo del torrente Mulinello, si può affermare la sussistenza di un nesso causale tra le precipitazioni occorse giorno 3 ottobre 2018 e l'evento dannoso denunciato dagli appellanti.
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I ricorrenti chiedono, altresì, il risarcimento dei danni derivanti da un'ulteriore alluvione, verificatasi dopo un evento di pioggia occorso in data 26 marzo 2020, con riferimento ai terreni sopra indicati e ma- nifestatosi con dinamiche analoghe ai fatti del 2018.
I consulenti hanno acquisito, per il periodo di interesse, le altezze di pioggia registrate dalle stazioni pluviometriche del SIAS e, in particola- re, di quelle influenti sul bacino, cioè quelle di NI e di . Persona_2
Dalle analisi svolte, è emerso che l'evento ha tempo di ritorno minore di 5 anni, pertanto, la pioggia del 26 marzo 2020 non può essere con- siderato un evento raro ma, al contrario, presenta le caratteristiche di un evento del tutto ordinario.
I consulenti rilevano, inoltre, che le condizioni in cui si trovava l'alveo nel 2020 non sono cambiate rispetto a quelle riscontrate per l'evento del 2018, di guisa che possono essere interamente richiamate le criticità e le problematiche sopra descritte.
La rimozione anche totale della vegetazione infestante non avrebbe, quindi, scongiurato il fenomeno, ma al più contribuito a incrementare la capacità di convogliamento del torrente Mulinello che, comunque, non avrebbe contenuto le portate conseguenti alle precipitazioni dei giorni 24, 25 e 26 marzo 2020.
Per le ragioni sopra esposte, ai ricorrenti deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per gli eventi alluvionali verificatisi nel 2018 e nel 2020. L'esondazione del torrente, infatti, è stata causata dall'insufficienza idraulica dell'alveo, a causa dello stato di degrado in cui si trovava e dell'assenza degli interventi strutturali che
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l'amministrazione era onerata di realizzare per migliorare la capacità di convogliamento delle acque, considerato che, al ripetersi di eventi di pioggia “ordinari” seppur consistenti, il torrente esonda e si riversa sui fondi circostanti danneggiandoli.
Così accertate le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la re- sponsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappre- sentata dall' al- Controparte_1
la quale sono state trasferite le competenze in materia di “manuten- zione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi dell'art. 3 L.R. CP_1
n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempe- stiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dai ricorrenti, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un ordinario evento me- teorico, senza che possa richiamarsi in specie il caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custo- dia, infatti, per aversi “caso fortuito” occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di eccezionale in- tensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver
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provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si
è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio
2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), nella specie non fornita.
Difatti è condivisibile il principio, costantemente espresso dal Giu- dice di legittimità per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epo- che, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono mag- gior rigore (fattispecie relativa all'azione di risarcimento dei danni subi- ti in seguito all'allagamento, verificatosi in occasione di un forte tempo- rale, sia per esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del , di due locali condotti in locazione CP_3
dalla ricorrente)” (Cassazione civile sez. III, 24/03/2016, n.5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale “l'eccezionalità ed impre- vedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamen- te sufficiente a determinare l'evento).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti per l'evento del 2018, rinviando più in dettaglio alla relazio- ne in atti (pag.ne 13 e ss. della ATP) - che il Collegio reputa di condivi- dere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigo- rosi e immuni da censura – il risarcimento stimato a vantaggio dei ri-
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correnti ha riguardato le seguenti voci:
1. Distruzione del soprassuolo: € 3.653,00;
2. Perdita del frutto pendente: € 7.150,00;
3. Oneri per la pulizia del terreno e delle piante: € 1.153,00;
4. Oneri per livellamento del terreno: € 900,00;
5. Danneggiamento della rete irrigua: € 1.553,00;
6. Oneri per interventi colturali straordinari: € 2.531,00
Per un risarcimento complessivo pari a € 16.940,00.
Con riferimento all'evento del 2020, invece, la quantificazione dei danni effettuata dai consulenti, (pag. 36 e seguenti della consulenza in- tegrativa), è così distinta:
1. Costi per la pulizia del terreno e riordino dell'agrumeto: €
1.080,00
2. Costi per la sistemazione e livellamento del terreno: € 720,00
3. Ripristino e revisione dell'impianto di irrigazione: € 1.305,00
4. Cure colturali straordinarie (interventi fitoiatrici e concimazioni):
€ 2.231,00
5. Perdita del frutto pendente: € 12.616,00
6. Danneggiamento di parte del soprassuolo agrumicolo: € 8.400,00
Per un totale di € 26.352,00.
Per l'evento alluvionale del mese di ottobre 2018, a quanto già sti- mato in sede di ATP si deve aggiungere la quota del danno al sopras- suolo arboreo attribuibile a questo evento e pari ad € 8.400,00.
Ne deriva che il risarcimento complessivo (€ 16.940,00 + €
8.400,00 + € 26.352,00) è di € 51.692,00.
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Tali somme, integrano un debito di valore perché dovranno com- pensare i ricorrenti del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli inte- ressi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del
17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto ai ricorrenti sarà pari ad € 55.965,86 (di cui € 4.273,86 a titolo di interessi), oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsa- re ai ricorrenti le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a tito- lo di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, in accoglimento della domanda proposta, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare ai ricorrenti la complessiva somma di € 55.965,86 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare ai ri-
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correnti le spese del giudizio che liquida in complessivi € 6.580,00, di cui € 786,00 per spese, ed € 1450,00 per il procedimento di ATP, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge e le spese di ctu come liqui- date con separati decreti, da porsi definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche
presso la Corte d'Appello di Palermo in data 6.11.2024.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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