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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/11/2024, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N° 279/22 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 19 novembre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 279/22 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata, dall'avv. Corrado Martelli (c.f. C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimiliano Cucinotta (c.f.
[...]
), entrambi con studio in Messina, Corso Cavour 178, i quali CodiceFiscale_3 dichiarano pec e e Email_1 Email_2 fax 090/3710648 -Appellante
CONTRO con sede a Barcellona P.G. Via Amendola 14, p. iva , CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Corso Aldo Moro
39 Olivarella, San Filippo del Mela, presso lo studio dell'avv. Antonella di Maio del Foro di Messina, c.f. che la rappresenta e difende CodiceFiscale_4 dichiarando pec e fax 090.930824. –Appellata Email_3
(c.f. ), in per- Controparte_2 P.IVA_2 sona del Presidente, elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria 1, presso l'avv. Laura Furcas ( , t) C.F._5 Email_4 che lo rappresenta e difende –Appellata
OGGETTO: mansioni superiori- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Barcellona P.G. n° 943 pubblicata in data 2 dicembre 2021
CONCLUSIONI
Cambria: 1) riformare la sentenza di primo grado impugnata;
2) dichiarare l'inquadramento della appellante nel VI° livello CCNL impianti sportivi, con la condanna di al pagamento delle differenze retributive per le mansioni CP_1 superiori svolte, nella somma pari a 1.902,13 euro o quella che risulterà in N° 279/22 r.g.l.
espletanda consulenza tecnico-contabile che sin d'ora si chiede;
3) condannare CP_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore dei
[...] procuratori che rendono la dichiarazione di rito.
Flex: 1) rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
2) liquidazione di onorari, spese e compensi come per legge con distrazione in favore della procuratrice antistataria. Vittoria di spese per i due gradi.
decisione di giustizia con compensazione integrale delle spese nei confronti CP_2 dell'istituto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., narrava Parte_1 di avere lavorato alle dipendenze di gestore della piscina comunale di CP_1
Milazzo, dal 5 dicembre 2013, assunta al 7° livello del CCNL impianti sportivi quale addetta alle pulizie, con contratto a tempo parziale di 24 ore su sei giorni settimanali. Deduceva di avere di fatto svolto mansioni di addetta allo spogliatoio, corrispondenti al superiore 6° livello, e di essere stata licenziata il 30 aprile 2014 CP_ senza preavviso. Chiedeva la condanna di al pagamento delle differenze retributive in ragione delle mansioni superiori nonché per voci non erogate e per trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di 1.902.13 euro.
Chiedeva inoltre la condanna della controparte al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
CP_ TE , espletata prova per testi, con ordinanza del 4 agosto 2021 il
CP_ tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell che si costituiva in data 5 settembre 2021. Con sentenza n° 943 depositata in data 2 di- cembre 2021 il giudice di primo grado rigettava infine il ricorso condannando la
CP_ CP_ a rimborsare le spese a e compensandole fra attrice e PT ha proposto appello con ricorso depositato in data 30 maggio 2022. Nella PT resistenza di con ordinanza del 2 novembre 2023 è stata disposta l'in- CP_1
CP_ tegrazione del contraddittorio nei confronti dell che si è costituito con memo- ria depositata il 7 marzo 2024.
Con ordinanza del 26 marzo 2024 è stata disposta consulenza contabile, deposi- tata la quale la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 19 novembre 2024 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestivamente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il ricorso introduttivo, premesso di essere in possesso di attestato PT quale operatore socio assistenziale (osa) e operatore socio sanitario (oss), ha detto di avere principalmente curato i flussi dei bambini di età compresa fra i cinque e i N° 279/22 r.g.l.
dieci anni che frequentavano la piscina, vigilando sulla loro incolumità, accompa- gnandoli negli spogliatoi, assistendoli nella vestizione e nella doccia, accompa- gnandoli fino a bordo piscina e in generale attendendo a tutte le attività che si svol- gevano fuori dallo specchio d'acqua fino alla riconsegna ai genitori.
Aggiungeva di avere ricevuto una paga di soli 300,00 euro al mese, senza mensi- CP_ lità aggiuntive, indennità sostitutive di ferie, r.o.l. e preavviso, e che non le aveva pagato il tfr. CP_
ha ribattuto che il rapporto si è svolto secondo le previsioni del contratto individuale sottoscritto dalle parti, con erogazione della retribuzione stabilita come da buste paga prodotte dalla stessa lavoratrice. Ha asserito che la prestazione si svolgeva per due ore e mezza a turno (dalle 16:30 alle 19).
2- Il tribunale, premesso che, per giurisprudenza consolidata, il lavoratore che agisca per l'inquadramento superiore deve indicare quali siano i profili caratteriz- zanti della qualifica invocata, raffrontandoli con l'attività effettivamente svolta, ha rilevato che l'attrice ha formulato una generica descrizione delle proprie mansioni senza alcun puntuale confronto con la declaratoria del VI livello e limitandosi a produrre il CCNL.
Ciononostante, il Giudice a quo ha anche valutato il merito. Ha dato atto che dalla prova espletata (audizione dei testimoni , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e ) emerge che la appellante accoglieva i bambini che Testimone_3 Testimone_4 frequentavano la piscina aiutandoli nelle operazioni di vestizione e svestizione e a farsi la doccia e accompagnandoli a bordo vasca, ma non risulta chiaro quali orari ella osservasse. In particolare:
- ha attestato una prestazione di quattro ore ogni pomeriggio dal lunedì Tes_2 al venerdì;
- ha confermato la prestazione pomeridiana dal lunedì al venerdì ma non Tes_1 ha saputo dire per quante ore;
- ha confermato i cinque giorni la settimana, ma solo per due ore e mezza Per_1
a pomeriggio;
- ha invece affermato di essere lei e non la ad avere lavorato nel Tes_4 PT pomeriggio, collocando la prestazione della appellante nella mattina, e ha sostenuto che sia lei che la appellante lavoravano anche il sabato senza però chiarire la distri- buzione dell'orario all'interno della settimana.
Il tribunale non riscontrando elementi dai quali trarre conclusioni sulla maggiore o minore attendibilità di un testimone rispetto a un altro, ha concluso che la prova sulla prestazione invocata non sia stata raggiunta. Ciò anche in relazione alle ferie, dato che tutti i testimoni hanno confermato che la piscina rimaneva chiusa per tutta l'estate, e solo una ( ha affermato che durante tali periodi i dipendenti non Tes_2 venivano pagati, gli altri parlando riguardo alla propria posizione. N° 279/22 r.g.l.
3- fa innanzitutto presente di essere stata assunta quale addetta alle puli- PT zie, qualifica che non necessitava certamente di descrizione in ricorso, apparte- nendo alle nozioni di comune esperienza. Evidenzia come il tribunale abbia confer- mato la descrizione delle mansioni operata nel ricorso introduttivo, che esorbitano ictu oculi da quelle proprie di un addetto alle pulizie e non possono che essere in- quadrate nel profilo di addetto allo spogliatoio. La appellante rimarca comunque che la teste la ha definita hostess dicendo che collaborava con l'istruttore di Tes_1 nuoto, e la teste l'ha definita assistente bagnante. Tes_2
La appellante censura poi ovviamente la condanna al rimborso delle spese di lite, nel presupposto della fondatezza nel merito della propria azione. CP_
difende la correttezza della sentenza impugnata sostenendo che la appellante, nel ricorso introduttivo, avrebbe dovuto esplicitare quali mansioni non fossero ri- conducibili al livello di inquadramento ma a quello superiore, comparando le de- claratorie contrattuali. Ha anche difeso le valutazioni del tribunale in ordine all'o- rario osservato dalla appellante, ribadendo che i testimoni hanno reso dichiarazioni contrastanti.
4.1- Il percorso logico attraverso il quale si deve giungere alla decisione sulle domande di inquadramento superiore è senz'altro quello trifasico descritto nella sentenza impugnata, e il lavoratore deve allegare quanto necessario per attivarlo.
L'applicazione del principio non può tuttavia essere formalistica. La valutazione del Giudice deve essere svolta sul complessivo contenuto del ricorso introduttivo e può basarsi, come previsto dall'art. 115 c.p.c., anche su nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Notoria è senz'altro la definizione, autoesplicativa, di "ad- detto alle pulizie".
La affermando in esordio al ricorso introduttivo del primo grado di es- PT sere stata assunta come addetta alle pulizie, ha completato senz'altro la prima fase delle proprie allegazioni. È del resto significativo che la declaratoria del settimo livello non contempli altro profilo se non quello di "addetto alle pulizie".
L'allegazione delle mansioni effettivamente svolte era a sua volta completa e det- tagliata, come visto supra sub 1), ed era ricondotta con precisione ad un profilo specificamente previsto dalla declaratoria del VI livello (addetto di spogliatoio).
Considerato infine che, in sostanza, qualsiasi mansione diversa da quella di ad- detto alle pulizie comporta inevitabilmente l'attribuzione di un inquadramento su- periore, si può ben dire che l'indicazione degli elementi che costituiscono lo scarto fra gli inquadramenti riconosciuto e richiesto sia in re ipsa.
Conseguentemente, il tribunale doveva entrare nel merito.
Non resta a questo punto che constatare che, almeno nel nucleo essenziale, l'in- sieme di compiti descritti nel ricorso introduttivo hanno trovato conferma nelle de- N° 279/22 r.g.l.
posizioni testimoniali, persino senza tenere conto di quella della teste da va- Tes_4 gliare con particolare cautela trattandosi di soggetto a sua volta attrice in analogo CP_ giudizio contro .
La ricorrente aveva pertanto diritto ad essere retribuita secondo i parametri del VI livello in luogo del VII.
4.2- In ordine all'orario osservato dalla ricorrente, la prova per testi ha avuto ef- fettivamente un esito interlocutorio, sicché si deve ritenere che lo stesso possa rite- nersi provato nei soli limiti riconosciuti dalla stessa Flex (pag. 3: "dalle ore 16:30 alle ore 19") cioè due ore e mezza giornaliere. Non essendovi prova che la PT abbia effettivamente lavorato il sabato, e considerando pertanto una settimana la- vorativa di cinque giorni, le ore settimanali non potevano essere inferiori alle 12,5 settimanali. Non contrasta con tale conclusione la lettera del contratto individuale, in cui si prevedevano 24 ore settimanali, ma con accordo per "variazioni per esi- genze del datore di lavoro o del lavoratore fermo restando il limite settimanale di
24 ore".
La ricorrente ha prodotto alcune buste paga, in cui risulta un mensile fra i 350 e i
400 euro, per un numero di ore lavorate mensile fra le 30 e le 48, comunque netta- CP_ mente inferiore da quello risultante dalle confessioni della stessa . A ciò si ag- giunga che non vi è prova nemmeno che le somme ivi attestate siano state effetti- vamente pagate, trattandosi di prospetti non sottoscritti dalla dipendente.
Alla ricorrente sarebbe spettata di contro la paga per un impegno di 12,5 ore set- timanali (quindi oltre cinquanta mensili).
La lavoratrice non formula infine alcuna specifica censura in appello riguardo il mancato riconoscimento di ferie e festività.
4.3- In assenza di prova del pagamento di somme maggiori, si deve ritenere che la ricorrente abbia effettivamente ricevuto soltanto 300,00 euro mensili come de- dotto in ricorso. Tale somma va detratta da quanto dovuto per una prestazione in- quadrabile al sesto livello dalle ore 16:30 alle ore 19 dal lunedì al venerdì.
Su tali basi è stata disposta consulenza contabile.
Il consulente ha calcolato un credito addirittura superiore rispetto a quello ipotiz- zato dalla ricorrente, e cioè 2.438,94 euro a titolo di differenze retributive, 379,06 per indennità di mancato preavviso e 296,74 quali differenze sul tfr. La somma proposta in ricorso (1.902,13 euro) non va considerata come limite massimo della pretesa, perché la ricorrente ha sempre precisato che la domanda andava intesa a ottenere tale somma o a quella che sarebbe risultata dall'accertamento contabile, maggiore o minore che fosse. CP_ Sui conteggi eseguiti dal consulente non solleva alcuna contestazione. La appellante chiede invece un richiamo del consulente sul presupposto che i risultati divergono (peraltro di poco) da quelli contenuti in una consulenza espletata in N° 279/22 r.g.l.
primo grado nella causa simile, intentata dalla citata . La divergenza Testimone_4 non assume rilievo, oltre che per l'irrisorietà dello scarto, perché ella non descrive nemmeno il perché le posizioni propria e della andrebbero ritenute sovrap- Tes_4 ponibili, né allega alcunchè sull'andamento della controversia di quest'ultima nel primo grado. CP_ L'appello è pertanto fondato e va condannata al pagamento in favore della delle somme calcolate dal consulente, da maggiorare ai sensi dell'art. 429 PT comma 3 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza. L'ammontare di quelle del primo grado, non oggetto di specifica contestazione, può essere confermato in quanto stimato dal tri- bunale. Quelle dell'appello vanno liquidate in dispositivo, secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento (il secondo) data la relativa semplicità della
contro
- versia e lo scarso sforzo richiesto alla appellante per resistere alle difese, in gran CP_ parte generiche, di . In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 30 maggio 2022 da PT
, contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di
[...] CP_1
Barcellona P.G. n° 943 pubblicata in data 2 dicembre 2021, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la appellata a pagare alla appellante
2.438,94 euro a titolo di differenze retributive, 379,06 per indennità di mancato preavviso e 296,74 quali differenze sul tfr, con interessi e rivalutazione dalla matu- razione dei singoli crediti. Condanna la appellata a rimborsare alla appellante le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in 1.150,00 euro e quanto all'ap- pello in 1.458,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, disponendo la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Corrado Martelli e Massimiliano Cucinotta.
Messina 27 novembre 2024 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 19 novembre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 279/22 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata, dall'avv. Corrado Martelli (c.f. C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimiliano Cucinotta (c.f.
[...]
), entrambi con studio in Messina, Corso Cavour 178, i quali CodiceFiscale_3 dichiarano pec e e Email_1 Email_2 fax 090/3710648 -Appellante
CONTRO con sede a Barcellona P.G. Via Amendola 14, p. iva , CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Corso Aldo Moro
39 Olivarella, San Filippo del Mela, presso lo studio dell'avv. Antonella di Maio del Foro di Messina, c.f. che la rappresenta e difende CodiceFiscale_4 dichiarando pec e fax 090.930824. –Appellata Email_3
(c.f. ), in per- Controparte_2 P.IVA_2 sona del Presidente, elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria 1, presso l'avv. Laura Furcas ( , t) C.F._5 Email_4 che lo rappresenta e difende –Appellata
OGGETTO: mansioni superiori- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Barcellona P.G. n° 943 pubblicata in data 2 dicembre 2021
CONCLUSIONI
Cambria: 1) riformare la sentenza di primo grado impugnata;
2) dichiarare l'inquadramento della appellante nel VI° livello CCNL impianti sportivi, con la condanna di al pagamento delle differenze retributive per le mansioni CP_1 superiori svolte, nella somma pari a 1.902,13 euro o quella che risulterà in N° 279/22 r.g.l.
espletanda consulenza tecnico-contabile che sin d'ora si chiede;
3) condannare CP_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore dei
[...] procuratori che rendono la dichiarazione di rito.
Flex: 1) rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
2) liquidazione di onorari, spese e compensi come per legge con distrazione in favore della procuratrice antistataria. Vittoria di spese per i due gradi.
decisione di giustizia con compensazione integrale delle spese nei confronti CP_2 dell'istituto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Barcellona P.G., narrava Parte_1 di avere lavorato alle dipendenze di gestore della piscina comunale di CP_1
Milazzo, dal 5 dicembre 2013, assunta al 7° livello del CCNL impianti sportivi quale addetta alle pulizie, con contratto a tempo parziale di 24 ore su sei giorni settimanali. Deduceva di avere di fatto svolto mansioni di addetta allo spogliatoio, corrispondenti al superiore 6° livello, e di essere stata licenziata il 30 aprile 2014 CP_ senza preavviso. Chiedeva la condanna di al pagamento delle differenze retributive in ragione delle mansioni superiori nonché per voci non erogate e per trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di 1.902.13 euro.
Chiedeva inoltre la condanna della controparte al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
CP_ TE , espletata prova per testi, con ordinanza del 4 agosto 2021 il
CP_ tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell che si costituiva in data 5 settembre 2021. Con sentenza n° 943 depositata in data 2 di- cembre 2021 il giudice di primo grado rigettava infine il ricorso condannando la
CP_ CP_ a rimborsare le spese a e compensandole fra attrice e PT ha proposto appello con ricorso depositato in data 30 maggio 2022. Nella PT resistenza di con ordinanza del 2 novembre 2023 è stata disposta l'in- CP_1
CP_ tegrazione del contraddittorio nei confronti dell che si è costituito con memo- ria depositata il 7 marzo 2024.
Con ordinanza del 26 marzo 2024 è stata disposta consulenza contabile, deposi- tata la quale la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 19 novembre 2024 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestivamente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il ricorso introduttivo, premesso di essere in possesso di attestato PT quale operatore socio assistenziale (osa) e operatore socio sanitario (oss), ha detto di avere principalmente curato i flussi dei bambini di età compresa fra i cinque e i N° 279/22 r.g.l.
dieci anni che frequentavano la piscina, vigilando sulla loro incolumità, accompa- gnandoli negli spogliatoi, assistendoli nella vestizione e nella doccia, accompa- gnandoli fino a bordo piscina e in generale attendendo a tutte le attività che si svol- gevano fuori dallo specchio d'acqua fino alla riconsegna ai genitori.
Aggiungeva di avere ricevuto una paga di soli 300,00 euro al mese, senza mensi- CP_ lità aggiuntive, indennità sostitutive di ferie, r.o.l. e preavviso, e che non le aveva pagato il tfr. CP_
ha ribattuto che il rapporto si è svolto secondo le previsioni del contratto individuale sottoscritto dalle parti, con erogazione della retribuzione stabilita come da buste paga prodotte dalla stessa lavoratrice. Ha asserito che la prestazione si svolgeva per due ore e mezza a turno (dalle 16:30 alle 19).
2- Il tribunale, premesso che, per giurisprudenza consolidata, il lavoratore che agisca per l'inquadramento superiore deve indicare quali siano i profili caratteriz- zanti della qualifica invocata, raffrontandoli con l'attività effettivamente svolta, ha rilevato che l'attrice ha formulato una generica descrizione delle proprie mansioni senza alcun puntuale confronto con la declaratoria del VI livello e limitandosi a produrre il CCNL.
Ciononostante, il Giudice a quo ha anche valutato il merito. Ha dato atto che dalla prova espletata (audizione dei testimoni , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e ) emerge che la appellante accoglieva i bambini che Testimone_3 Testimone_4 frequentavano la piscina aiutandoli nelle operazioni di vestizione e svestizione e a farsi la doccia e accompagnandoli a bordo vasca, ma non risulta chiaro quali orari ella osservasse. In particolare:
- ha attestato una prestazione di quattro ore ogni pomeriggio dal lunedì Tes_2 al venerdì;
- ha confermato la prestazione pomeridiana dal lunedì al venerdì ma non Tes_1 ha saputo dire per quante ore;
- ha confermato i cinque giorni la settimana, ma solo per due ore e mezza Per_1
a pomeriggio;
- ha invece affermato di essere lei e non la ad avere lavorato nel Tes_4 PT pomeriggio, collocando la prestazione della appellante nella mattina, e ha sostenuto che sia lei che la appellante lavoravano anche il sabato senza però chiarire la distri- buzione dell'orario all'interno della settimana.
Il tribunale non riscontrando elementi dai quali trarre conclusioni sulla maggiore o minore attendibilità di un testimone rispetto a un altro, ha concluso che la prova sulla prestazione invocata non sia stata raggiunta. Ciò anche in relazione alle ferie, dato che tutti i testimoni hanno confermato che la piscina rimaneva chiusa per tutta l'estate, e solo una ( ha affermato che durante tali periodi i dipendenti non Tes_2 venivano pagati, gli altri parlando riguardo alla propria posizione. N° 279/22 r.g.l.
3- fa innanzitutto presente di essere stata assunta quale addetta alle puli- PT zie, qualifica che non necessitava certamente di descrizione in ricorso, apparte- nendo alle nozioni di comune esperienza. Evidenzia come il tribunale abbia confer- mato la descrizione delle mansioni operata nel ricorso introduttivo, che esorbitano ictu oculi da quelle proprie di un addetto alle pulizie e non possono che essere in- quadrate nel profilo di addetto allo spogliatoio. La appellante rimarca comunque che la teste la ha definita hostess dicendo che collaborava con l'istruttore di Tes_1 nuoto, e la teste l'ha definita assistente bagnante. Tes_2
La appellante censura poi ovviamente la condanna al rimborso delle spese di lite, nel presupposto della fondatezza nel merito della propria azione. CP_
difende la correttezza della sentenza impugnata sostenendo che la appellante, nel ricorso introduttivo, avrebbe dovuto esplicitare quali mansioni non fossero ri- conducibili al livello di inquadramento ma a quello superiore, comparando le de- claratorie contrattuali. Ha anche difeso le valutazioni del tribunale in ordine all'o- rario osservato dalla appellante, ribadendo che i testimoni hanno reso dichiarazioni contrastanti.
4.1- Il percorso logico attraverso il quale si deve giungere alla decisione sulle domande di inquadramento superiore è senz'altro quello trifasico descritto nella sentenza impugnata, e il lavoratore deve allegare quanto necessario per attivarlo.
L'applicazione del principio non può tuttavia essere formalistica. La valutazione del Giudice deve essere svolta sul complessivo contenuto del ricorso introduttivo e può basarsi, come previsto dall'art. 115 c.p.c., anche su nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Notoria è senz'altro la definizione, autoesplicativa, di "ad- detto alle pulizie".
La affermando in esordio al ricorso introduttivo del primo grado di es- PT sere stata assunta come addetta alle pulizie, ha completato senz'altro la prima fase delle proprie allegazioni. È del resto significativo che la declaratoria del settimo livello non contempli altro profilo se non quello di "addetto alle pulizie".
L'allegazione delle mansioni effettivamente svolte era a sua volta completa e det- tagliata, come visto supra sub 1), ed era ricondotta con precisione ad un profilo specificamente previsto dalla declaratoria del VI livello (addetto di spogliatoio).
Considerato infine che, in sostanza, qualsiasi mansione diversa da quella di ad- detto alle pulizie comporta inevitabilmente l'attribuzione di un inquadramento su- periore, si può ben dire che l'indicazione degli elementi che costituiscono lo scarto fra gli inquadramenti riconosciuto e richiesto sia in re ipsa.
Conseguentemente, il tribunale doveva entrare nel merito.
Non resta a questo punto che constatare che, almeno nel nucleo essenziale, l'in- sieme di compiti descritti nel ricorso introduttivo hanno trovato conferma nelle de- N° 279/22 r.g.l.
posizioni testimoniali, persino senza tenere conto di quella della teste da va- Tes_4 gliare con particolare cautela trattandosi di soggetto a sua volta attrice in analogo CP_ giudizio contro .
La ricorrente aveva pertanto diritto ad essere retribuita secondo i parametri del VI livello in luogo del VII.
4.2- In ordine all'orario osservato dalla ricorrente, la prova per testi ha avuto ef- fettivamente un esito interlocutorio, sicché si deve ritenere che lo stesso possa rite- nersi provato nei soli limiti riconosciuti dalla stessa Flex (pag. 3: "dalle ore 16:30 alle ore 19") cioè due ore e mezza giornaliere. Non essendovi prova che la PT abbia effettivamente lavorato il sabato, e considerando pertanto una settimana la- vorativa di cinque giorni, le ore settimanali non potevano essere inferiori alle 12,5 settimanali. Non contrasta con tale conclusione la lettera del contratto individuale, in cui si prevedevano 24 ore settimanali, ma con accordo per "variazioni per esi- genze del datore di lavoro o del lavoratore fermo restando il limite settimanale di
24 ore".
La ricorrente ha prodotto alcune buste paga, in cui risulta un mensile fra i 350 e i
400 euro, per un numero di ore lavorate mensile fra le 30 e le 48, comunque netta- CP_ mente inferiore da quello risultante dalle confessioni della stessa . A ciò si ag- giunga che non vi è prova nemmeno che le somme ivi attestate siano state effetti- vamente pagate, trattandosi di prospetti non sottoscritti dalla dipendente.
Alla ricorrente sarebbe spettata di contro la paga per un impegno di 12,5 ore set- timanali (quindi oltre cinquanta mensili).
La lavoratrice non formula infine alcuna specifica censura in appello riguardo il mancato riconoscimento di ferie e festività.
4.3- In assenza di prova del pagamento di somme maggiori, si deve ritenere che la ricorrente abbia effettivamente ricevuto soltanto 300,00 euro mensili come de- dotto in ricorso. Tale somma va detratta da quanto dovuto per una prestazione in- quadrabile al sesto livello dalle ore 16:30 alle ore 19 dal lunedì al venerdì.
Su tali basi è stata disposta consulenza contabile.
Il consulente ha calcolato un credito addirittura superiore rispetto a quello ipotiz- zato dalla ricorrente, e cioè 2.438,94 euro a titolo di differenze retributive, 379,06 per indennità di mancato preavviso e 296,74 quali differenze sul tfr. La somma proposta in ricorso (1.902,13 euro) non va considerata come limite massimo della pretesa, perché la ricorrente ha sempre precisato che la domanda andava intesa a ottenere tale somma o a quella che sarebbe risultata dall'accertamento contabile, maggiore o minore che fosse. CP_ Sui conteggi eseguiti dal consulente non solleva alcuna contestazione. La appellante chiede invece un richiamo del consulente sul presupposto che i risultati divergono (peraltro di poco) da quelli contenuti in una consulenza espletata in N° 279/22 r.g.l.
primo grado nella causa simile, intentata dalla citata . La divergenza Testimone_4 non assume rilievo, oltre che per l'irrisorietà dello scarto, perché ella non descrive nemmeno il perché le posizioni propria e della andrebbero ritenute sovrap- Tes_4 ponibili, né allega alcunchè sull'andamento della controversia di quest'ultima nel primo grado. CP_ L'appello è pertanto fondato e va condannata al pagamento in favore della delle somme calcolate dal consulente, da maggiorare ai sensi dell'art. 429 PT comma 3 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza. L'ammontare di quelle del primo grado, non oggetto di specifica contestazione, può essere confermato in quanto stimato dal tri- bunale. Quelle dell'appello vanno liquidate in dispositivo, secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento (il secondo) data la relativa semplicità della
contro
- versia e lo scarso sforzo richiesto alla appellante per resistere alle difese, in gran CP_ parte generiche, di . In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 30 maggio 2022 da PT
, contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di
[...] CP_1
Barcellona P.G. n° 943 pubblicata in data 2 dicembre 2021, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la appellata a pagare alla appellante
2.438,94 euro a titolo di differenze retributive, 379,06 per indennità di mancato preavviso e 296,74 quali differenze sul tfr, con interessi e rivalutazione dalla matu- razione dei singoli crediti. Condanna la appellata a rimborsare alla appellante le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in 1.150,00 euro e quanto all'ap- pello in 1.458,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, disponendo la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Corrado Martelli e Massimiliano Cucinotta.
Messina 27 novembre 2024 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)