Ordinanza cautelare 5 maggio 2022
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 05/05/2022, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2022
N. 00377/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2022, proposto da
Società Cooperativa a r.l. Laborsud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Pastore, Mirko Petrachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andrano, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ordinanza nr. 1 del 9.2.22, con cui il Comune di Andrano ha ordinato la “ rimozione/smontaggio di un chiosco – bar ad uso balneare, ubicato in Marina di Andrano su area comunale in concessione, sul lungomare “Botte-Porto” – ditta Laborsud srl- struttura non autorizzata al mantenimento annuale in zona sottoposta a tutela ai sensi della parte terza del dlg n.42/2004 e s. m. e i. ”;
- della “nota della Soprintendenza prot. 12344 del 4.11.21 e 19. 7 2022 con la quale si chiede all’Utc ed alla PM di verificare lo smontaggio delle strutture non autorizzate al mantenimento attuale in zone sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del dlg n.42/2004 e s. m. e i.”;
- della “nota del comandante della P.M. del 20 gennaio 2022 dalla quale si evince che a seguito di sopralluogo si è accertato che le strutture amovibili di cui all’oggetto non erano state rimosse, come da foto allegate”;
nonché di ogni altro atto premesso e presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui l’Amministrazione comunale ha ingiunto lo smontaggio di un chiosco-bar sul lungomare in ragione della clausola di stagionalità apposta ai relativi titoli abilitativi, che ne impone la rimozione durante l’inverno;
Considerato che, nel concreto caso di specie, trova applicazione l’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, a mente del quale “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”, da ultimo prorogato sino al 31 marzo 2022 (cfr. sentenza TAR Lecce, Sez. I, 4.5.2022 n. 709);
Considerato altresì che i titoli abilitativi in questione consentono comunque il mantenimento della struttura nel corso della stagione estiva 2022, la quale facoltà, allo stato, si oppone al relativo smontaggio;
Ritenuto pertanto che deve essere accolta la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare e quindi sospende l’efficacia dell’ordinanza n. 1 del 9.2.22.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 febbraio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO