TRIB
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2024, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2631/2024 promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO AL SO
IA IO, C.F. con il patrocinio dell'avv. MARINI C.F._2
CATERINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
avente ad oggetto: separazione consensuale pagina 1 di 11 FATTO
Premesso che:
- e IA IO hanno contratto matrimonio civile in data 22/03/2015; Parte_1
dall'unione è nato il figlio in data 22/03/2011. Persona_1
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 14/06/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) La casa coniugale posta in Via Mar Ligure 10 Modena, è di piena ed esclusiva proprietà della Sig.IA IO ed alla medesima assegnata - per quanto occorrer possa essendone piena proprietaria- unitamente agli arredi e suppellettili che l'arredano e la corredano. Il Sig. ha già trasferito la propria dimora nell'immobile preso in Pt_1
locazione in Via Conco 112 a Modena, ove si obbliga a trasferire anche la sua residenza entro il 31.12.2024 al canone mensile di euro 630,00 oltre all'adeguamento istat annuale e alle spese condominiali di € 220,00 mensili;
b) La sig.ra IO continuerà pertanto ad abitare nella abitazione di sua piena ed esclusiva proprietà, continuando a pagare il mutuo mensile pari ad euro 775,00 e le spese condominiali, abitazione familiare dalla quale il sig. ha già prelevato ogni effetto Pt_1
personale e beni mobili e dunque nulla ha più a pretendere al riguardo;
c) In relazione alla fideiussione del signor per il mutuo contratto dalla signora Pt_1
IO relativo alla casa di proprietà di quest'ultima, la signora IO si impegna ad adoperarsi per la liberazione del signo laddove la Banca acconsenta, Pt_1
pagina 2 di 11 d) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto delle loro persone e della loro vita privata, agevolando e facilitando gli incontri del figlio con l'altro genitore;
e) Ciascun genitore si obbliga a comunicare via mail o sms all'altro, ai sensi dell'art. 337
sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, consapevoli che in difetto, sorge obbligo al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
f) Ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, ed i coniugi si obbligano entrambi ad astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
g) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà la Per_1
residenza ed il collocamento prevalente presso la madre in Via Mar Ligure 10 Modena. I
genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento all'assunzione delle decisioni di natura straordinarie (attinenti alla salute, la scuola,
l'educazione e le attività ricreative) tenendo in considerazione le aspirazioni ed inclinazioni dello stesso e disgiuntamente in riferimento alle scelte ordinarie, con ciò intendendo che ciascun genitore potrà autonomamente assumere le decisioni di ordinaria amministrazione quando il figlio si trovi presso di sé senza obbligo confronto con l'altro genitore;
h) Il signor verserà alla signora IO IA, entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT partire da Giugno Per_1
pagina 3 di 11 2025, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Modena del 25.09.2019 che si riporta:
spese mediche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo:
a)tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportiva, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby sitter ) ; c) viaggi e vacanze.
pagina 4 di 11 Si precisa che, circa le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
Si precisa che in caso di mancato accordo le spese straordinarie di cui sopra resteranno a carico esclusivo della parte che le abbia decise unilateralmente;
i) Si dà atto in questa sede che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti stante il rispettivo adeguato reddito da lavoro e, pertanto, rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a richiedersi alcunché a tale titolo provvedendo in via autonoma al loro mantenimento;
Per_ l) Il cane del minore, una meticcia chiamata , seppur intestata al signor , Pt_1
rimane collocato presso l'abitazione della signora IO e le spese straordinarie necessarie per la sua cura e salute vaccini, assicurazioni etc. saranno sostenute per la quota del 50%
ciascuno dai Signori IO e , mentre per il cibo provvederà esclusivamente la Pt_1
signora IO anche nei weekend in cui il cane si reca d insieme al figlio, salvo nei Pt_1
periodi in cui la signor IO si recherà in vacanza insieme al figlio per periodi superiori a giorni 6 in cui il cane rimarrà con il signor e questi provvederà ad acquistare il Pt_1
cibo necessario;
m) Il padre terrà con sé nei seguenti modi ed orari, salvo diversi accordi tra i Per_1
genitori:
m 1.) il padre terrà il figlio minore presso di sé un weekend ogni quindi giorni, dal sabato mattina, andandolo a prendere presso l'abitazione della madre unitamente al cane nella pagina 5 di 11 fascia oraria dalle 11 alle 13 fino al Lunedì mattina quando riporterà a scuola, Per_1
nel periodo scolastico;
nel periodo estivo riporterà a casa della madre entro le Per_1
ore 8.00 o al centro estivo o alle attività programmate, mentre il cane, per motivi organizzativi, sarà prelevato presso l'abitazione del signo la domenica sera entro Pt_1
le ore 22:00 dalla signora IO o in caso di impossibilità di quest'ultima sarà riportato dal
Sig. ; Il padre terrà con sé tutti i mercoledì dalle ore 17 prelevandolo Pt_1 Per_1
presso l'abitazione della madre fino al giovedì mattina quando il padre accompagnerà
a scuola nel periodo scolastico, e nel periodo estivo a casa della madre entro le Per_1
ore 8.00 o al centro estivo o alle attività programmate;
Il giovedì durante il periodo scolastico il padre potrà prelevare all'uscita di scuola ed a pranzare con lui per Per_1
poi riportarlo a casa della madre, salvo diverso accordo dei genitori e salvo impegni lavorativi del signor;
Il padre si impegna a prelevare all'uscita dalla Pt_1 Per_1
palestra ed a riportarlo presso l'abitazione della madre nei giorni di attività; Nel periodo scolastico il padre si impegna altresì ad accompagnare a scuola, oltre al Giovedì Per_1
mattina, anche un'altra mattina a settimana andandolo a prendere presso l'abitazione della madre per portarlo a scuola giornata in cui la madre avviserà almeno entro le ore 07:15 il padre di eventuali cambi di programmi al mattino;
m 2.) Nel periodo estivo i coniugi stabiliscono che il figlio minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza estivo di minimo 2 settimane, anche non consecutive, da concordare insieme entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo diverso accordo. Per quest'anno i genitori concordano che starà con il padre dal Per_1
6/07/2024 al 14/07/2024 riportandolo presso l'abitazione della madre il giorno 14/07/2024
entro le ore 21.00 e dal 3/08 all/11/08/2024 riportandolo presso l'abitazione della madre il giorno 11 Agosto 2024 entro le ore 21.00; e con la madre dal 15/06/2024 al 23/06/2024 e pagina 6 di 11 dal 15/08/2024 al 31/08/2024. Per il restante periodo estivo continuerà il calendario di cui al sopra punto m 1.). Con l'espresso accordo in da ora che i geniori, lavorando entrambi,
dovranno organizzarsi nel periodo estivo con l'ausilio di baby sitter o centro estivo con costi da sostenere in pari quota da entrambi, qualora la nonna materna non potesse fornire il proprio aiuto o i genitori stessi;
m.3 ) I genitori concordano che trascorra il 24 Dicembre e 25 Dicembre e 31 Per_1
Dicembre 1 Gennaio e 6 Gennaio nonché Pasqua e Pasquetta di ogni anno con il padre e la madre e alternandosi ogni anno e pertanto sin da ora i genitori concordano per il Natale
2024 ch starà con il padre la vigilia e con la madre il 25 Dicembre, con il padre Per_1
il 31 dicembre 2024 e con la madre 1 Gennaio 2025, il 06 gennaio 2025 con il padre, la
Pasqua 2025 con la madre e la Pasquetta con il padre e da qui seguirà l'alternanza ( salvo diverso accordo dei genitori in base alle proprie ferie lavorative). Per i restanti giorni delle festività si seguirà il calendario di cui sopra m1); Per le altre festività (ad es. 8 dicembre 25
aprile etc.) si seguirà il calendario m1); In caso di modifica del weekend di spettanza e/o cambi di weekend, sarà possibile per il signor recuperare il weekend non Pt_1
usufruito o nel weekend immediatamente successivo o in altro weekend da concordare con la madre entro il mese;
il tutto precisando sin da ora che non vi rientrano i weekend relativi alle settimana di vacanza d con ciascuno dei genitori;
Per_1
In ogni caso i genitori potranno concordare ogni altra modalità di incontro del figlio con il padre ed i genitori si impegnano a collaborare per agevolare il rapporto Per_1
del figlio con entrambe le figure genitoriali;
In relazione al giorno del compleanno del figlio: i genitori concordano di dividersi la giornata del compleanno così che possa stare sia con il padre che con la madre Per_1
pagina 7 di 11 nel giorno del suo compleanno. All'eventuale festa di compleanno sin da ora si danno il reciproco consenso alla partecipazione;
n) L'Assegno Unico Inps sarà percepito da ciascuno dei genitori nella misura del 50%
ciascuno.
o) L'Assicurazione sanitaria intestata al signor , vincolata al suo lavoro, estesa alla Pt_1
moglie ed al figlio convivente, verrà mantenuta anche in favore del figlio e della moglie, la quale si impegna a rimborsare la spesa necessaria per l'estensione in suo favore per intero e del figli nella misura del 50 %, attualmente per un importo rispettivamente di Per_1
euro 12,00 ed euro 6,25 mensili;
p) Tutte le spese non rimborsabili interamente dall'assicurazione sanitaria intestate al signor e concordate secondo il Protocollo del Tribunale di Modena verranno Pt_1
sostenute nella misura del 50 % ciascuno per quelle relative al figlio, e per intero dalla signora IO quelle ad essa riferibili. All'ottenimento del rimborso da parte dell'assicurazione, sarà cura del signo esibire la documentazione del rimborso e Pt_1
accreditare l'importo alla signora IO nella parte lei spettante
In relazione alle spese del figlio i genitori concordano che la parte di spesa non Per_1
coperta dall'assicurazione sarà sostenuta per la quota del 50% da ciascun genitore. q)
L'assicurazione sanitaria estesa a moglie e figlio sarà valida fino a che il signor Pt_1
sarà residente in [...], ovvero fino al 31.12.2024, data oltre la quale la signora IO provvederà autonomamente a ricercare un'eventuale polizza sanitaria in suo favore;
r) I coniugi si prestano vicendevole consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche riguardanti il figlio minore;
pagina 8 di 11 s) I coniugi IO e danno così atto di avere definito, prima d'ora, ogni loro Pt_1
rapporto economico già trovante fondamento nel matrimonio e/o direttamente e/o indirettamente riconducibile al loro già rapporto di coniugio e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo e/o ragione, ad eccezione di quanto trovante fondamento nelle presenti condizioni separative, nonché del conto corrente cointestato avente iban
[...] ad uso esclusivo di investimenti finanziari che le parti si impegnano sin d'ora a ripartire nella misura di 50% ciascuno;
t) I compensi legali relativi al presente procedimento, compresi quelli di spettanza a ciascuno dei difensori di fiducia per l'attività svolta ai fini della conciliazione, si intendono integralmente compensati tra le parti, con espressa rinuncia, ad opera di ciascun difensore di ciascuna parte, al vincolo della solidarietà ex art 15. L.P, come espressamente ciascuno dei difensori dichiara a mezzo della sottoscrizione del presente ricorso;
u) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo;
v) I SI e IO , quale espressione della loro autonomia privata, intendono Pt_1
obbligarsi, adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
z) le parti dichiarano che non sono in possesso di documentazione di cui all'art. 473 bis
13 terzo comma (documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte nonché provvedimenti relativi a minori emessi dall'autorità giudiziaria) pertanto non procedono al deposito come richiesto dall'art. 473 bis 51 secondo comma”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
pagina 9 di 11 - che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e IA IO, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
30/09/1979 a ROMA (RM) e IA IO, nata il [...] a [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
pagina 10 di 11 3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n. 47, Parte I serie -)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento,
quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2631/2024 promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO AL SO
IA IO, C.F. con il patrocinio dell'avv. MARINI C.F._2
CATERINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
avente ad oggetto: separazione consensuale pagina 1 di 11 FATTO
Premesso che:
- e IA IO hanno contratto matrimonio civile in data 22/03/2015; Parte_1
dall'unione è nato il figlio in data 22/03/2011. Persona_1
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 14/06/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) La casa coniugale posta in Via Mar Ligure 10 Modena, è di piena ed esclusiva proprietà della Sig.IA IO ed alla medesima assegnata - per quanto occorrer possa essendone piena proprietaria- unitamente agli arredi e suppellettili che l'arredano e la corredano. Il Sig. ha già trasferito la propria dimora nell'immobile preso in Pt_1
locazione in Via Conco 112 a Modena, ove si obbliga a trasferire anche la sua residenza entro il 31.12.2024 al canone mensile di euro 630,00 oltre all'adeguamento istat annuale e alle spese condominiali di € 220,00 mensili;
b) La sig.ra IO continuerà pertanto ad abitare nella abitazione di sua piena ed esclusiva proprietà, continuando a pagare il mutuo mensile pari ad euro 775,00 e le spese condominiali, abitazione familiare dalla quale il sig. ha già prelevato ogni effetto Pt_1
personale e beni mobili e dunque nulla ha più a pretendere al riguardo;
c) In relazione alla fideiussione del signor per il mutuo contratto dalla signora Pt_1
IO relativo alla casa di proprietà di quest'ultima, la signora IO si impegna ad adoperarsi per la liberazione del signo laddove la Banca acconsenta, Pt_1
pagina 2 di 11 d) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto delle loro persone e della loro vita privata, agevolando e facilitando gli incontri del figlio con l'altro genitore;
e) Ciascun genitore si obbliga a comunicare via mail o sms all'altro, ai sensi dell'art. 337
sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, consapevoli che in difetto, sorge obbligo al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
f) Ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, ed i coniugi si obbligano entrambi ad astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
g) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà la Per_1
residenza ed il collocamento prevalente presso la madre in Via Mar Ligure 10 Modena. I
genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento all'assunzione delle decisioni di natura straordinarie (attinenti alla salute, la scuola,
l'educazione e le attività ricreative) tenendo in considerazione le aspirazioni ed inclinazioni dello stesso e disgiuntamente in riferimento alle scelte ordinarie, con ciò intendendo che ciascun genitore potrà autonomamente assumere le decisioni di ordinaria amministrazione quando il figlio si trovi presso di sé senza obbligo confronto con l'altro genitore;
h) Il signor verserà alla signora IO IA, entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT partire da Giugno Per_1
pagina 3 di 11 2025, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Modena del 25.09.2019 che si riporta:
spese mediche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo:
a)tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportiva, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby sitter ) ; c) viaggi e vacanze.
pagina 4 di 11 Si precisa che, circa le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
Si precisa che in caso di mancato accordo le spese straordinarie di cui sopra resteranno a carico esclusivo della parte che le abbia decise unilateralmente;
i) Si dà atto in questa sede che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti stante il rispettivo adeguato reddito da lavoro e, pertanto, rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a richiedersi alcunché a tale titolo provvedendo in via autonoma al loro mantenimento;
Per_ l) Il cane del minore, una meticcia chiamata , seppur intestata al signor , Pt_1
rimane collocato presso l'abitazione della signora IO e le spese straordinarie necessarie per la sua cura e salute vaccini, assicurazioni etc. saranno sostenute per la quota del 50%
ciascuno dai Signori IO e , mentre per il cibo provvederà esclusivamente la Pt_1
signora IO anche nei weekend in cui il cane si reca d insieme al figlio, salvo nei Pt_1
periodi in cui la signor IO si recherà in vacanza insieme al figlio per periodi superiori a giorni 6 in cui il cane rimarrà con il signor e questi provvederà ad acquistare il Pt_1
cibo necessario;
m) Il padre terrà con sé nei seguenti modi ed orari, salvo diversi accordi tra i Per_1
genitori:
m 1.) il padre terrà il figlio minore presso di sé un weekend ogni quindi giorni, dal sabato mattina, andandolo a prendere presso l'abitazione della madre unitamente al cane nella pagina 5 di 11 fascia oraria dalle 11 alle 13 fino al Lunedì mattina quando riporterà a scuola, Per_1
nel periodo scolastico;
nel periodo estivo riporterà a casa della madre entro le Per_1
ore 8.00 o al centro estivo o alle attività programmate, mentre il cane, per motivi organizzativi, sarà prelevato presso l'abitazione del signo la domenica sera entro Pt_1
le ore 22:00 dalla signora IO o in caso di impossibilità di quest'ultima sarà riportato dal
Sig. ; Il padre terrà con sé tutti i mercoledì dalle ore 17 prelevandolo Pt_1 Per_1
presso l'abitazione della madre fino al giovedì mattina quando il padre accompagnerà
a scuola nel periodo scolastico, e nel periodo estivo a casa della madre entro le Per_1
ore 8.00 o al centro estivo o alle attività programmate;
Il giovedì durante il periodo scolastico il padre potrà prelevare all'uscita di scuola ed a pranzare con lui per Per_1
poi riportarlo a casa della madre, salvo diverso accordo dei genitori e salvo impegni lavorativi del signor;
Il padre si impegna a prelevare all'uscita dalla Pt_1 Per_1
palestra ed a riportarlo presso l'abitazione della madre nei giorni di attività; Nel periodo scolastico il padre si impegna altresì ad accompagnare a scuola, oltre al Giovedì Per_1
mattina, anche un'altra mattina a settimana andandolo a prendere presso l'abitazione della madre per portarlo a scuola giornata in cui la madre avviserà almeno entro le ore 07:15 il padre di eventuali cambi di programmi al mattino;
m 2.) Nel periodo estivo i coniugi stabiliscono che il figlio minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza estivo di minimo 2 settimane, anche non consecutive, da concordare insieme entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo diverso accordo. Per quest'anno i genitori concordano che starà con il padre dal Per_1
6/07/2024 al 14/07/2024 riportandolo presso l'abitazione della madre il giorno 14/07/2024
entro le ore 21.00 e dal 3/08 all/11/08/2024 riportandolo presso l'abitazione della madre il giorno 11 Agosto 2024 entro le ore 21.00; e con la madre dal 15/06/2024 al 23/06/2024 e pagina 6 di 11 dal 15/08/2024 al 31/08/2024. Per il restante periodo estivo continuerà il calendario di cui al sopra punto m 1.). Con l'espresso accordo in da ora che i geniori, lavorando entrambi,
dovranno organizzarsi nel periodo estivo con l'ausilio di baby sitter o centro estivo con costi da sostenere in pari quota da entrambi, qualora la nonna materna non potesse fornire il proprio aiuto o i genitori stessi;
m.3 ) I genitori concordano che trascorra il 24 Dicembre e 25 Dicembre e 31 Per_1
Dicembre 1 Gennaio e 6 Gennaio nonché Pasqua e Pasquetta di ogni anno con il padre e la madre e alternandosi ogni anno e pertanto sin da ora i genitori concordano per il Natale
2024 ch starà con il padre la vigilia e con la madre il 25 Dicembre, con il padre Per_1
il 31 dicembre 2024 e con la madre 1 Gennaio 2025, il 06 gennaio 2025 con il padre, la
Pasqua 2025 con la madre e la Pasquetta con il padre e da qui seguirà l'alternanza ( salvo diverso accordo dei genitori in base alle proprie ferie lavorative). Per i restanti giorni delle festività si seguirà il calendario di cui sopra m1); Per le altre festività (ad es. 8 dicembre 25
aprile etc.) si seguirà il calendario m1); In caso di modifica del weekend di spettanza e/o cambi di weekend, sarà possibile per il signor recuperare il weekend non Pt_1
usufruito o nel weekend immediatamente successivo o in altro weekend da concordare con la madre entro il mese;
il tutto precisando sin da ora che non vi rientrano i weekend relativi alle settimana di vacanza d con ciascuno dei genitori;
Per_1
In ogni caso i genitori potranno concordare ogni altra modalità di incontro del figlio con il padre ed i genitori si impegnano a collaborare per agevolare il rapporto Per_1
del figlio con entrambe le figure genitoriali;
In relazione al giorno del compleanno del figlio: i genitori concordano di dividersi la giornata del compleanno così che possa stare sia con il padre che con la madre Per_1
pagina 7 di 11 nel giorno del suo compleanno. All'eventuale festa di compleanno sin da ora si danno il reciproco consenso alla partecipazione;
n) L'Assegno Unico Inps sarà percepito da ciascuno dei genitori nella misura del 50%
ciascuno.
o) L'Assicurazione sanitaria intestata al signor , vincolata al suo lavoro, estesa alla Pt_1
moglie ed al figlio convivente, verrà mantenuta anche in favore del figlio e della moglie, la quale si impegna a rimborsare la spesa necessaria per l'estensione in suo favore per intero e del figli nella misura del 50 %, attualmente per un importo rispettivamente di Per_1
euro 12,00 ed euro 6,25 mensili;
p) Tutte le spese non rimborsabili interamente dall'assicurazione sanitaria intestate al signor e concordate secondo il Protocollo del Tribunale di Modena verranno Pt_1
sostenute nella misura del 50 % ciascuno per quelle relative al figlio, e per intero dalla signora IO quelle ad essa riferibili. All'ottenimento del rimborso da parte dell'assicurazione, sarà cura del signo esibire la documentazione del rimborso e Pt_1
accreditare l'importo alla signora IO nella parte lei spettante
In relazione alle spese del figlio i genitori concordano che la parte di spesa non Per_1
coperta dall'assicurazione sarà sostenuta per la quota del 50% da ciascun genitore. q)
L'assicurazione sanitaria estesa a moglie e figlio sarà valida fino a che il signor Pt_1
sarà residente in [...], ovvero fino al 31.12.2024, data oltre la quale la signora IO provvederà autonomamente a ricercare un'eventuale polizza sanitaria in suo favore;
r) I coniugi si prestano vicendevole consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche riguardanti il figlio minore;
pagina 8 di 11 s) I coniugi IO e danno così atto di avere definito, prima d'ora, ogni loro Pt_1
rapporto economico già trovante fondamento nel matrimonio e/o direttamente e/o indirettamente riconducibile al loro già rapporto di coniugio e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo e/o ragione, ad eccezione di quanto trovante fondamento nelle presenti condizioni separative, nonché del conto corrente cointestato avente iban
[...] ad uso esclusivo di investimenti finanziari che le parti si impegnano sin d'ora a ripartire nella misura di 50% ciascuno;
t) I compensi legali relativi al presente procedimento, compresi quelli di spettanza a ciascuno dei difensori di fiducia per l'attività svolta ai fini della conciliazione, si intendono integralmente compensati tra le parti, con espressa rinuncia, ad opera di ciascun difensore di ciascuna parte, al vincolo della solidarietà ex art 15. L.P, come espressamente ciascuno dei difensori dichiara a mezzo della sottoscrizione del presente ricorso;
u) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo;
v) I SI e IO , quale espressione della loro autonomia privata, intendono Pt_1
obbligarsi, adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
z) le parti dichiarano che non sono in possesso di documentazione di cui all'art. 473 bis
13 terzo comma (documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte nonché provvedimenti relativi a minori emessi dall'autorità giudiziaria) pertanto non procedono al deposito come richiesto dall'art. 473 bis 51 secondo comma”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
pagina 9 di 11 - che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e IA IO, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
30/09/1979 a ROMA (RM) e IA IO, nata il [...] a [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
pagina 10 di 11 3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n. 47, Parte I serie -)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento,
quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti
pagina 11 di 11