Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 606 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 606 /2022 R.G., promossa da
, cod. fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Flippo Caporalini, che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro
, cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Vagnoni che la P.IVA_1 rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO oggetto: azione di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie conclusioni delle parti: all'udienza del 24 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue: “L'avv. Morico precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione e in via istruttoria a quelle indicate nella seconda memoria istruttoria.
1
- per l'attore: “nel merito: perché piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accertati gli eventi per cui è causa e le relative conseguenze sulle condizioni di salute dell'attore sig.
[...]
dichiarare l'inadempimento e quindi la responsabilità dei sanitari dell' in Parte_1 Controparte_2 ordine alle conseguenze invalidanti di carattere psico-fisico, patrimoniali e non patrimoniali subite dall'attore e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentante, Azienda di cui l' è articolazione priva di personalità giuridica, al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dal citato sig. a causa ed in conseguenza Parte_1 dell'inadempimento di cui si tratta, per l'importo di € 974.313,17, ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa”.
- per il convenuto: “- nel merito: rigettare, con ogni conseguente statuizione, tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario, Cap ed Iva come per legge.
Con riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, di articolare mezzi istruttori e richiedere CTU con riserva di articolare i quesiti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha convenuto in giudizio l' deducendone Controparte_4
l'inadempimento in occasione di tre successivi accessi al pronto soccorso dell'ospedale di avvenuti il 10 aprile, il 17 aprile e il 20 aprile 2010. CP_2
Più nello specifico, l'attore ha esposto che il 3 aprile 2010, all'età di 16 anni, in conseguenza di un incidente domestico, con coinvolgimento dell'occhio destro, si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di per le cure del caso ed era stato dimesso in CP_2 giornata, dopo bendaggio dell'occhio e prescrizione di collirio e uso di occhiali scuri.
Il successivo 10 aprile, afflitto da forte mal di testa, si era recato nuovamente al pronto soccorso, accompagnato da una coppia di amici, accertata la presenza di catarro e febbre, il sanitario di turno gli aveva prescritto una terapia antibiotica e cortisonica, rimandandolo a casa e disponendo una serie di iniezioni che sarebbero potute essere
2 effettuate a domicilio. In tale occasione, l'attore non riceveva alcun referto o altra documentazione dal pronto soccorso.
Nei giorni seguenti però, nonostante l'adozione della terapia indicata, la cefalea non gli accennava a passare, ma anzi si associava ad un anomalo stato soporifero e ad un generale malessere, unitamente ad episodi di vomito. In questa situazione, il 17 aprile veniva nuovamente accompagnato al pronto soccorso di dove il sanitario incaricato gli CP_2 aveva ribadito la necessità di insistere con la terapia antibiotica, diagnosticandogli una
“sinusite acuta” e dimettendolo immediatamente (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
In difetto di qualsiasi miglioramento, ma anzi visto l'evidente e continuo peggioramento, il 20 aprile il sig. , anche in virtù dell'intervento diretto del suo Pt_1 medico curante, sollecitato dai familiari del paziente (doc. 3) e non senza qualche resistenza da parte dei medici del presidio osimano, era stato finalmente ricoverato presso quest'ultimo ospedale. Tuttavia, solo il successivo 21 aprile e soltanto dopo avere perso coscienza, nell'allarme generale, era stato sottoposto ad una TAC che aveva evidenziato la presenza di un grave ascesso cerebrale (“Ascesso del planum etmoidale destro e frontale destra con edema perifocale ed importanti segni di espanso collegati. Necessaria consulenza neurochirurgica urgente.” – doc. 4).
In considerazione del degenerato quadro clinico, l'attore era stato trasportato d'urgenza presso l' Controparte_5
, dove – giunto in stato comatoso e intubato – era stato
[...] immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico di craniotomia, cui sarebbero seguiti altri necessari interventi, compreso il riposizionamento della porzione di calotta cranica rimossa d'urgenza ad aprile, intervenuto soltanto nel settembre successivo.
L'evitabile e notevole ritardo nell'individuazione della patologia ha causato all'attore gravissime lesioni;
lesioni che si sarebbero potute evitare se la condotta dei sanitari dell'ospedale di che si sono susseguiti nella valutazione e assistenza del caso non CP_2 fosse stata quantomeno imperita, imprudente e negligente.
2. Nel corso del processo è stata disposta CTU medico-legale e assunte alcune testimonianze domandate dall'attore e finalizzate a provare l'effettuazione dell'accesso al pronto soccorso nella giornata del 10 aprile 2010.
3 All'esito della CTU, il cui elaborato risulta ampiamente e logicamente motivato, mediante riferimento alle linee guida dell'epoca dei fatti e alla specificità del caso, non risultano sussistenti condotte censurabili da parte dei sanitari che hanno avuto in cura l'attore e risulta pertanto accertato che il successivo iter clinico e le conseguenze invalidanti lamentate dall'attore devono essere attribuite all' evoluzione di una condizione clinica non imputabile ad una erronea gestione sanitaria del caso.,
Più nello specifico il medico legale (dott.ssa ), con l'ausilio di Persona_1 specialista in neurochirurgia (dott.ssa , ha evidenziato, in primo luogo, che a Persona_2 prescindere dal contenuto rimasto ignoto degli accertamenti effettuati in occasione dell'accesso al pronto soccorso del 10 aprile 2010, risultato provato all'esito delle testimonianze rese, non si ravvisano censure sull'operato dei sanitari neppure in occasione del terzo accesso, quello del 17 aprile 2010.
In punto di fatto, nella CTU è stato precisato quanto segue (pagg. 25 e ss.).
Andando ad effettuare un'analisi ex ante della vicenda sanitaria, dalla cartella clinica e in particolare dal prospetto dai dati del triage risulta che il paziente accedeva nuovamente presso il nosocomio lamentando sintomi quali febbre e mal di gola: “ …Prospetto dei dati del
Triage per Assistito effettuato in data 17/04/2010...data apertura cartella DEA … 15.54..riepilogo sintetico del triage: ...motivo d'arrivo: malattia...autonomo...accompagnatore: genitori...note d'ingresso: visto già visto nel nostro PS qualche giorno fa per abrasione congiuntivale viene mandato dal curante perché visto che sono 10 GG che prende antibiotici ma continua avere febbre e mal di gola. Minore accompagnato dalla madre…”.
Nel corso del triage erano registrati i seguenti parametri vitali “… TC 37°C, PA
110/70, SpO2 100%, FC 73 bpm…”.
Era quindi visitato dai sanitari che annotavano “…Anamnesi: malessere generale con febbre da 15 gg in trattamento con antibiotici per pregressa escoriazione corneale dx, diatesi allergica alle graminacee…”.
In sintesi, al momento in cui il signor accedeva al pronto soccorso lamentava Pt_1 sintomatologia aspecifica, riferibile ad un interessamento delle alte vie respiratorie “ febbre e mal di gola”, con temperatura corporea di 37° C.
4 Risulta, inoltre, che stesse assumendo terapia antibiotica, da 10 giorni secondo quanto indicato nel triage, da 15 giorni secondo quanto indicato dal sanitario che raccoglieva l'anamnesi nel corso della visita. In merito a ciò, sebbene non vi sia chiarezza sulla durata precisa della terapia antibiotica in atto, pare più attendibile il dato raccolto nel triage, in quanto un lasso di tempo di quindici giorni risulterebbe antecedente anche alla data del primo accesso in pronto soccorso per l'abrasione corneale.
Nel corso dell'esame obiettivo erano rilevati “ …Esame obiettivo: …17:16 – torace normoespansibile con m.v. aspro rantoli crepitanti medio basali dx dolore alla pressione trigger per sinusite frontale dx, movimenti del rachide conservati pupille isocoriche isocicliche…”, dunque, in sostanza, reperti che potevano far presupporre un interessamento delle vie aeree con asprezza del murmure vescicolare e dolore alla pressione dei punti trigger per sinusite frontale destra.
Era quindi disposta radiografia del torace e del cranio che permetteva di rilevare: “… L'esame biproiettivo del torace non evidenzia lesioni pleuroparenchimali in atto bilateralmente. Ili normoconformati.
Morfovolumetria cardiaca nei limiti della norma. Setto nasale sostanzialmente in asse;
ipertrofia dei turbinati inferiori. Opacamento dei seni mascellari bilateralmente…". L'esame emocromocitometrico effettuato nella stessa giornata indicava leucocitosi neutrofila ed incremento delle piastrine ( “ leucociti 18,0 x 1000/mcl
…piastrine 507 x 1000/mcl…neutrofili % 93,4%...neutrofili 16,81 x 10^3/uI…).
Era quindi posta diagnosi di “sinusite acuta” e dimesso con “…Prognosi gg: 7 salvo complicazioni…” modifica di terapia antibiotica: “ …Note: rocefin 1 grammo die macladin rm 1 cp die bentelan r cp la mattina e la sera controllo dal curante lunedì se persiste…Data apertura cartella
17.04.2010 ore 17:03…Data chiusura cartella 17.04.2010 ore 19.35…”.
Parte attrice ritiene che tale gestione clinica non sia stata corretta in quanto i sanitari avrebbero dovuto meglio indagare il quadro clinico, anche per mezzo di TC, in virtù della presenza di segni clinici già indicativi della presenza di ascesso cerebrale, patologia che venne successivamente diagnosticata nel caso di specie, tenuto conto della terapia antibiotica in atto da almeno dieci giorni.
“Al fine di rispondere ai quesiti posti dal Giudice occorre confrontare l'operato dei sanitari con quanto indicato dalle linee guida vigenti all'epoca dei fatti, valutata anche la necessità di un opportuno lasso temporale tra la pubblicazione e il recepimento delle stesse.
5 Occorre specificare che nel 2010 non vi fossero delle linee guida univoche per la gestione della sinusite sia per quanto concerne l'età pediatrica sia per quella adulta, e, dunque, si fa riferimento a quanto indicato nelle pubblicazioni scientifiche più accreditate su tale argomento.
La corretta gestione di tale patologia risulta di fondamentale importanza nella prevenzione delle possibili complicanze note, quali ad esempio l'ascesso cerebrale 1, complicanza intracranica che poi si verificò nel caso in esame, conseguenza di un'estensione diretta dell'infezione dai seni paranasali alla regione intracranica attraverso l'erosione della parete del seno, tramite il passaggio da forami preesistenti o deiscenza traumatica.
All'epoca dei fatti, secondo quanto indicato nella letteratura di pertinenza, la diagnosi di sinusite acuta non complicata risultava una diagnosi prettamente clinica, mentre restava controverso l'utilizzo della radiografia tradizionale nei minori di età superiore ai sei anni che presentassero sintomi persistenti e per tutti i minori con presentazione sintomatica severa. 3 Era posta indicazione ad eseguire indagini di imaging radiologico solo nei casi di mancato miglioramento o di peggioramento nel corso di terapia antibiotica appropriata .
Il ricorso alla TC, tenuto conto del rapporto rischio beneficio, era sconsigliato nei casi di sinusite acuta non complicata, risultando indicata solo nei casi in cui il soggetto avesse presentato segni di complicanze quali cellulite presettale e postsettale, ascesso subperiostale, cellulite o ascesso orbitale, trombosi del seno cavernoso, osteomielite del seno frontale, empiema subdurale, ascesso o empiema cerebrale, meningite, infarto cerebrale.
Anche secondo quanto indicato dall' Organo Ufficiale della Società Italiana di Otorinolaringologia e
Chirurgia Cervico-Facciale, l'utilizzo di tale metodica, all'epoca dei fatti per cui è causa, trovava applicazione nelle forme di rinosinusite ricorrente e cronica, e nelle forme acute complicate (etmoidite, neurite retrobulbare, ecc.), mentre non era indicata nei casi di sinusite acuta senza segni di interessamento secondario di altri distretti.
Tornando al caso clinico in esame, tenuto conto di quanto sopra argomentato, non risulta censurabile l'operato dei sanitari che in relazione ai sintomi lamentati indicativi di un interessamento delle vie respiratorie mentre null'altro era riferito a carico di altri distretti corporei, dell'esame obiettivo che non rilevava segni riferibili a complicanze, della temperatura corporea di 37° C, e del mancato miglioramento con terapia antibiotica effettuavano un esame radiografico, che confermava la diagnosi di sinusite e non ricorrevano ad un
6 esame TC che risultava non indicata, in quanto, come già detto non erano presenti segni indicativi di complicanze né vi erano sintomi o segni neurologici.
Sul punto va specificato che anche i dati riportati nell'esame emocromocitometrico e la temperatura corporea risultavano del tutto compatibili con tale diagnosi” (pagg. 27 e 28).
“I sintomi e segni osservati nel corso dell'esame obiettivo del 17.04.2010, infatti, che includevano febbre, malessere generale e dolore alla pressione dei siti trigger per sinusite frontale destra, sono sintomi comuni della stessa sinusite frontale, mentre non erano presenti segni suggestivi di un coinvolgimento intracranico o orbitale, che comprendono proptosi, deficit visivi, forte mal di testa, movimenti extraoculari anormali, alterazioni dello stato mentale e infiammazione, edema o eritema periorbitale.
Il soggetto, infatti, non presentava segni di irritazione meningeale, alterazione dello stato mentale, ipertensione endocranica, o deficit neurologici focali, ed il dolore riferito, un segno aspecifico di coinvolgimento neurologico, risultava un segno caratteristico anche della sinusite non complicata e risulta dunque insufficiente, da solo, per la diagnosi di una complicanza neurologica” (pagg. 45 e 46).
“In merito alla terapia antibiotica, si effettuano di seguito ulteriori precisazioni. Occorre infatti tener presente che all'epoca dei fatti non vi erano precise indicazioni sulla durata del trattamento antibiotico (The appropriate duration of antibiotic therapy for acute sinusitis is not well defined. There are suggestions for
10,14,21, and 28 days of treatment).5 Mentre in assenza di sintomi riferibili a complicanze e in caso di mancato miglioramento, le buone pratiche cliniche consigliavano di modificare la terapia. […]
I sanitari, rilevato il mancato miglioramento dei sintomi lamentato dal paziente, in linea con quanto stabilito dalle buone pratiche cliniche modificavano la terapia introducendo una cefalosporina di terza generazione con un ampio spettro di attività antibatterica, farmaco indicato nella sinusite acuta di moderata entità e/o nei pazienti con sinusite acuta che avessero già effettuato una terapia antibiotica, e claritromicina e invitavano il paziente a rivolgersi al curante in caso di persistenza dei sintomi” (pagg. 28 e 29).
La CTU non ha ravvisato censure neppure in occasione del quarto e ultimo accesso al pronto soccorso, quella da cui poi ha avuto origine il ricovero.
Invero, “Al momento dell'ingresso il paziente lamentava febbre, cefalea e dolore in regione oculare destra: “…problemi clinici: febbre- Cefalea e dolore occhio dx…Notizie anamnestiche: farmaci in uso: tobradex, Amoxicillina + Ac Clav…ill..dal 17/4 CE LA RM Bentelan R- TAD da 2 gg.
Allergie note: Riferito dalla madre edema sottorbitario quando fa antibiotici iniettivi (?)
GRAMINACEE…Motivi del ricovero: Il ragazzo lamenta da tempo sinusite con impegno delle vie aeree
7 superiori. Il 3 aprile u.s. ha notato un trauma all'occhio dx (da scheggia di mattonella) e da allora lamenta un dolore violento all'occhio e intracranico. L'oculista che lo ha visitato ha consigliato tobradex e ha posizionato una lente contatto che però non è stata più trovata. Si ricovera per le indagini del caso. Da qualche giorno presenta febbre …ill…elevata...”.
Era visitato e tenuto conto della presenza di cefalea e forte dolore all'occhio destro era ricoverato nella stessa giornata: “ ..Informazioni anamnestiche: non vengono riferite patologie degne di nota. Intervento di fimosi qualche anno fa…altro fuma circa 10 sigarette al dì…obiettività. Apparato respiratorio segni patologici assenti…apparato cardiovascolare segni patologici assenti…sistema nervoso segni patologici assenti paziente vigile. Ben orientato. Riferisce cefalea… Addome segni patologici assenti…Altro
Occhio Dx molto dolente non iperemico”.
Alle ore 17 il paziente appariva vigile e sofferente: “ ……Diario clinico 20.4 ore 17.00 PA
100/70 Paziente vigile, sofferente...”. Sempre nella stessa giornata era registrata alle 18.00 temperatura di
37,2°C.
Per quanto si evince dal diario infermieristico nello stesso pomeriggio era richiesta TC encefalo:
“…diario assistenziale … “ cefalea e febbre di NDD”. Espletate pratiche di accoglienza…Il paz riferisce che a domicilio si è accidentalmente ferito l'occhio procurandosi lesione della cornea. Questo gli ha in seguito manifestato cefalea, fotofobia, vomito e Tc, sintomi presenti all'ingresso…ore 17.45… persiste cefalea fisiol+ toradol 1 fl (VNS 9) con effetto. Richiesta TAC encefalo…”.
Esami ematobiochimici del 21.04.2010 alle ore 00:15 documentavano: “…leucociti 15,5 x
1000/mcl …neutrofili% 87,9…neutrofili 13,63 x 10^3/uI…VES 35 mm/h…”.
Alle ore 9.00 del giorno successivo appariva soporoso. Era quindi effettuata nella stessa giornata TC cerebrale senza mezzo di contrasto: “…Limitatamente ad artefatti legati ad inadeguata collaborazione del paziente si apprezza all'esame di base una voluminosa lesione espansiva intraparenchimale a partenza dal planum etmoidale di destra estesa in sede frontale dx e cranialmente verso le regioni controlaterali. La lesione si presenta cercinata, a margini netti con zona centrale a densità diminuita come per fenomeni colliquativi in atto. Sembra apprezzarsi livello corpuscolato all'interno della cavità. La lesione è circondata da importante edema perifocale che si estende in sede frontale bilaterale ed a livello temporale destro. Importanti segni di espanso collegati in particolar modo si apprezza la compressione della cella media di destra che appore collabita e deviata con linea mediana deviata a sinistra ed iniziale dilatazione idrocefalica delle strutture ventricolari di sinistra. Iniziali segni di ernia uncale a destra. Dopo la somministrazione di contrasto iodato
8 endovena si evidenzia la presa di contrasto a carico del cercine. Quale reperto collaterale si segnala un opacamento massivo di entrambi i seni mascellari con opacamento etmoidale dx ed opacamento pressochè completo dell'emiporzione destra del seno frontale. Ispessimento polipoide della volta del rinofaringe in sede mediana di possibile natura adenoidea. In conclusione, il reperto descritto, anche se non di univoca interpretazione, depone in prima ipotesi per un ascesso del planum etmoidale destro e frontale destra con edema perifocale ed importanti segni di espanso collegati. Necessaria consulenza neurochirurgica urgente…”.
In sostanza l'esame permetteva di rilevare un ascesso cerebrale per cui era trasferito d'urgenza presso l' Clinica di Neurochirurgia, Ospedale di dal 21.04.2010” nella stessa giornata era CP_6 CP_5 sottoposto ad intervento neurochirurgico di evacuazione dell'ascesso, dove rimaneva fino al
13.05.2010. Nel settembre 2010 veniva effettuato l'intervento di riposizionamento dell'opercolo osseo.
In conclusione “per quanto concerne il primo accesso ospedaliero avvenuto in data 3.04.2010 per abrasione della congiuntiva corneale, il soggetto era dimesso dopo corretto trattamento con lavaggio, bendaggio oculare, somministrazione di terapia medica e prescrizione di collirio.
Non sono ravvisabili condotte censurabili neppure per quanto concerne l'ulteriore accesso presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di del 17.04.2010, in quanto, i sanitari, in relazione ai sintomi CP_2 lamentati indicativi di un interessamento delle vie respiratorie mentre null'altro era riferito a carico di altri distretti corporei, dell'esame obiettivo che non rilevava segni riferibili a complicanze, della temperatura corporea di 37° C, e del mancato miglioramento con terapia antibiotica effettuavano un esame radiografico, che confermava la diagnosi di sinusite. Inoltre, coerentemente con quanto consigliato dalla letteratura scientifica di riferimento, non ricorrevano ad un esame TC che risultava non indicato in quanto non erano presenti segni indicativi di complicanze, in particolar modo di ordine neurologico” (pag. 37) quali la
“presenza di cefalea severa, gonfiore facciale, paralisi di uno o più nervi cranici o proptosi” (pag. 45, considerazioni della specialista neurochirurgo).
Anche in risposta alle osservazioni di parte convenuta il consulente ha ribadito che “al momento dell'accesso del sig. presso il nosomio di in data 17.4.2010, nessun segno clinico Pt_1 CP_2 risultava indicativo di interessamento del sistema nervoso centrale né vi erano segni di coinvolgimento oculare, né tantomeno vi erano elementi indicativi di un elevato sospetto clinico, mentre la diagnosi di sinusite acuta non complicata, era del tutto compatibile con i segni e sintomi presenti al momento dell'accesso” (pag. 57).
9 Quanto alle complicanze del trauma oculare, “perché tale lesione possa causare complicanze intracraniche, che sono estremamente rare, occorre che la stessa evolva associandosi a gravi infezioni come cellulite orbitaria o endoftalmite, che presentano un preciso ed evidente corteo di segni clinici e sintomi, non presente nel caso di specie”.
“Tenuto conto del mancato miglioramento dei sintomi lamentato dal paziente, in linea con quanto stabilito dalle buone pratiche cliniche, i sanitari modificavano la terapia introducendo una cefalosporina e claritromicina e invitavano il paziente a tornare dal curante in caso di modifiche del quadro clinico.
Non si ravvisano elementi di criticità neppure sull'operato dei sanitari che ebbero in cura il signor nel corso dell'accesso presso l'ospedale di in data 20.04.2010. Alla luce dei sintomi indicativi Pt_1 CP_2 di interessamento neurologico era correttamente richiesta TC encefalo, che era effettuata il giorno successivo.
L'esame permetteva di rilevare un ascesso cerebrale per cui era trasferito d'urgenza presso l'U.O. Clinica di
Neurochirurgia, Ospedale di (pag. 37 CTU). CP_5
Infine si ribadisce che non vi è traccia nelle cartelle cliniche che il paziente abbia riferito di episodi di vomito, che compaiono per la prima volta nella cartella infermieristica del 20 aprile 2010 dell'ospedale di (pag. 43, doc. n. 13 allegato all'atto di citazione) CP_2 senza alcuna esatta indicazione temporale (“il paziente riferisce che a domicilio si è accidentalmente ferito all'occhio procurandosi lesione della cornea. Questo gli ha in seguito manifestato cefalea, fotofobia, vomito e TC, sintomi presenti all'ingresso”).
Pertanto, alla luce delle condivisibili conclusioni a cui è giunta la consulente tecnica d'ufficio, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, la domanda dell'attore deve essere rigettata.
3. Tenuto conto della complessità delle questioni medico-legali che sono state oggetto di analisi, sussistono eccezionali ragioni, analoghe a quelle contemplate dall'art. 92, comma secondo, c.p.c. per compensare per 2/3 le spese processuali rispettivamente anticipate dalle parti. Per l'effetto, condanna l'attore a rimborsare al convenuto la restante parte (pari a 1/3) delle spese, liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari ai petitum.
P.Q.M.
10 1) rigetta la domanda formulata da con atto di citazione Parte_1 depositato l'11 novembre 2022 nei confronti dell' Controparte_1
[...]
2) previa compensazione tra le parti di 2/3 delle spese processuali rispettivamente anticipate, condanna a rimborsare all' Parte_1 Controparte_1
la restante parte pari a 1/3, liquidata in tale minor misura nella
[...] somma di € 9.731, oltre rimborso delle spese fortettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona 19 marzo 2025
La giudice
Willelma Monterotti
11