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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
nella persona del dott. Angelo Scarpati,
nella causa iscritta al n. 2703/2020 R. G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Armando Federico, ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Scafati alla via Mortellari n. 77
ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione, dall'avv. Marco Mangone, ed elett.te dom.to presso lo studio di detto difensore in Napoli
alla via Adriano n. 114
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni a persona da cose in custodia.
Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.10.2023.
1 FATTO E MOTIVI
La domanda non è fondata e va rigettata, per i motivi di seguito indicati.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice deduceva che, in data 6.10.2019, mentre era intenta a camminare a piedi in via Plinio in cadeva, suo malgrado, al suolo, a causa della CP_1
presenza di un grosso anello metallico infisso al suolo, non segnalato né visibile, costituente una vera e propria insidia;
che, in seguito alla caduta, riportava danni alla persona, che ne imponevano il ricovero presso il P.O. di Castellammare di Stabia;
pertanto, in ragione di ciò, evocava in giudizio il convenuto custode del complesso cimiteriale, per ottenere il ristoro dei danni subìti alla Controparte_1
propria persona.
Si costituiva il il quale contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea. CP_1
Ciò premesso, deve dirsi che, sul punto, che, secondo un più recente orientamento del giudice di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni ccdd. pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 cc, il quale sancisce dunque una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali ( strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorchè, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario ( v. Cass. n. 1691 del 23.1.2009).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno ( v. Cass. n. 3875/2016; Cass.
n. 7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso;
orbene, ritiene chi scrive che, nel caso di specie, in ragione dell'espletata istruttoria, anzitutto non sia stata raggiunta l'inequivoca prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della pavimentazione stradale
2 integrante una vera e propria insidia, non visibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza.
Sul punto, invero, va sicuramente rimarcato che, in ragione di quanto di seguito precisato, la espletata prova testimoniale non ha dato assoluta contezza della presenza sui luoghi di una situazione di pericolo caratterizzante la c.d. insidia e/o trabocchetto, non visibile né prevedibile, da intendersi come causa efficiente del sinistro occorso alla Pt_1
In particolare, il teste – escusso all'udienza del 28.4.2022 – si è limitato a riferire che Tes_1
l'attrice “ è inciampata con il piede in un anello sito all'interno di un'aiuola destinata all'alloggio di un albero, finendo col cadere a faccia a terra”, senza nulla aggiungere in ordine alla non visibilità
dell'anello costituente la dedotta insidia;
di contro, è proprio esso teste a riferire,
inequivocamente, che “ la strada del sinistro è provvista di pubblica illuminazione”, precisazione,
peraltro, ad avviso di chi scrive, nemmeno determinante ai fini del presente giudizio, trattandosi di un sinistro verificatosi in un orario ( le ore 18.00 circa) di un giorno ( il 6) ricadente nella prima decade del mese di ottobre, in cui, come è noto, vi è ancora la luce naturale.
Ciò premesso in ordine al difetto di prova circa la sussistenza di un nesso di causalità tra evento dannoso e presunta insidia, deve dirsi che, ad avviso di chi scrive, un ulteriore motivo va evidenziato a sostegno del rigetto della domanda attorea.
Con riferimento, infatti, ai presupposti legittimanti l'azione risarcitoria del danneggiato, derivante dalla sussistenza di un pericolo occulto inerente proprio i beni demaniali di cui sopra detto, il giudizio sulla configurabilità o meno di responsabilità, per omessa o negligente custodia, in capo alla P.A.
proprietaria, deve necessariamente essere condotto facendo comunque riferimento alla riscontrabilità
o meno, nel caso di specie, di un concorso del fatto colposo del danneggiato: quest'ultimo, infatti, è,
secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, compatibile con la responsabilità della
P.A. per omessa custodia ex art. 2051 cc, nel senso che l'eventuale comportamento colposo dello
3 stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale ( sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità
della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno ( v.
Cass. n. 15779 del 12.7.2006; v. anche la recentissima Cass. n. 30394/2023 del 2.11.2023).
Orbene, nel caso che ci occupa occorre anche verificare, ai fini dell'ammissibilità della stessa istanza risarcitoria, il requisito della imprevedibilità ed evitabilità soggettiva, da parte del danneggiato, della situazione di pericolo: l'art. 2051 cc, infatti, come precedentemente chiarito, va necessariamente letto in collegamento con l'art. 1227 co. 2 cc ( norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano),
secondo il quale il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali ( v. Cass. n.
11498 del 17.5.2006; v. anche recentissima Cass. n. 30394/2023 del 2.11.2023).
Ciò detto in via generale, venendo al caso che ci occupa, può dirsi con certezza che l'attrice Pt_1
nella fattispecie storica de quo, non ha certamente attivato quel minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso;
in particolare, non sussiste, nel caso che ci occupa, una sostanziale
inevitabilità oggettiva dell'evento medesimo, né una imprevedibiltà soggettiva dello stesso, avendo il contegno tenuto da essa istante integrato un affidamento soggettivo anomalo ad onta della peculiarità
dei luoghi.
Invero, sul punto, appaiono determinanti le dichiarazioni, di cui già detto, rese dal teste , il Tes_1
quale ha riferito ( e riconosciuto nella documentazione fotografica alla stesso esibita) che l'anello in cui sarebbe inciampata l'istante era “ sito all'interno di un'aiuola destinata all'alloggio di un albero”;
non vi è chi non veda, allora, come, nel caso di specie, sia sicuramente ravvisabile una condotta colposa in capo all'attrice la quale, intenta a camminare sulla pubblica via,
impegnava, ad onta di ogni regola di comune diligenza, un tratto della strada non affatto
4 destinato al transito dei pedoni, bensì espressamente destinato all'alloggio della vegetazione, così assumendo su di sé il rischio di imbattersi in una situazione di pericolo.
In ragione di tutto quanto sopra detto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del disputatum ( v. Cass. n. 28417/2018), in ragione dello scaglione di riferimento da € 5.200,00 a € 26.000,00; va precisato, quanto ai compensi, che, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, nonché della materia trattata, si giustifica, ad avviso di chi scrive,
l'applicazione dei valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
Le spese dell'espletata CTU sono a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore del in pers. Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 00,00 per spese vive ed euro 2.540,00, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese dell'espletata CTU medico-legale.
Torre Annunziata, 10.1.2024
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
nella persona del dott. Angelo Scarpati,
nella causa iscritta al n. 2703/2020 R. G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Armando Federico, ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Scafati alla via Mortellari n. 77
ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione, dall'avv. Marco Mangone, ed elett.te dom.to presso lo studio di detto difensore in Napoli
alla via Adriano n. 114
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni a persona da cose in custodia.
Conclusioni: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per l'udienza del 19.10.2023.
1 FATTO E MOTIVI
La domanda non è fondata e va rigettata, per i motivi di seguito indicati.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice deduceva che, in data 6.10.2019, mentre era intenta a camminare a piedi in via Plinio in cadeva, suo malgrado, al suolo, a causa della CP_1
presenza di un grosso anello metallico infisso al suolo, non segnalato né visibile, costituente una vera e propria insidia;
che, in seguito alla caduta, riportava danni alla persona, che ne imponevano il ricovero presso il P.O. di Castellammare di Stabia;
pertanto, in ragione di ciò, evocava in giudizio il convenuto custode del complesso cimiteriale, per ottenere il ristoro dei danni subìti alla Controparte_1
propria persona.
Si costituiva il il quale contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea. CP_1
Ciò premesso, deve dirsi che, sul punto, che, secondo un più recente orientamento del giudice di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni ccdd. pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 cc, il quale sancisce dunque una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali ( strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorchè, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario ( v. Cass. n. 1691 del 23.1.2009).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno ( v. Cass. n. 3875/2016; Cass.
n. 7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso;
orbene, ritiene chi scrive che, nel caso di specie, in ragione dell'espletata istruttoria, anzitutto non sia stata raggiunta l'inequivoca prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della pavimentazione stradale
2 integrante una vera e propria insidia, non visibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza.
Sul punto, invero, va sicuramente rimarcato che, in ragione di quanto di seguito precisato, la espletata prova testimoniale non ha dato assoluta contezza della presenza sui luoghi di una situazione di pericolo caratterizzante la c.d. insidia e/o trabocchetto, non visibile né prevedibile, da intendersi come causa efficiente del sinistro occorso alla Pt_1
In particolare, il teste – escusso all'udienza del 28.4.2022 – si è limitato a riferire che Tes_1
l'attrice “ è inciampata con il piede in un anello sito all'interno di un'aiuola destinata all'alloggio di un albero, finendo col cadere a faccia a terra”, senza nulla aggiungere in ordine alla non visibilità
dell'anello costituente la dedotta insidia;
di contro, è proprio esso teste a riferire,
inequivocamente, che “ la strada del sinistro è provvista di pubblica illuminazione”, precisazione,
peraltro, ad avviso di chi scrive, nemmeno determinante ai fini del presente giudizio, trattandosi di un sinistro verificatosi in un orario ( le ore 18.00 circa) di un giorno ( il 6) ricadente nella prima decade del mese di ottobre, in cui, come è noto, vi è ancora la luce naturale.
Ciò premesso in ordine al difetto di prova circa la sussistenza di un nesso di causalità tra evento dannoso e presunta insidia, deve dirsi che, ad avviso di chi scrive, un ulteriore motivo va evidenziato a sostegno del rigetto della domanda attorea.
Con riferimento, infatti, ai presupposti legittimanti l'azione risarcitoria del danneggiato, derivante dalla sussistenza di un pericolo occulto inerente proprio i beni demaniali di cui sopra detto, il giudizio sulla configurabilità o meno di responsabilità, per omessa o negligente custodia, in capo alla P.A.
proprietaria, deve necessariamente essere condotto facendo comunque riferimento alla riscontrabilità
o meno, nel caso di specie, di un concorso del fatto colposo del danneggiato: quest'ultimo, infatti, è,
secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, compatibile con la responsabilità della
P.A. per omessa custodia ex art. 2051 cc, nel senso che l'eventuale comportamento colposo dello
3 stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale ( sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità
della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno ( v.
Cass. n. 15779 del 12.7.2006; v. anche la recentissima Cass. n. 30394/2023 del 2.11.2023).
Orbene, nel caso che ci occupa occorre anche verificare, ai fini dell'ammissibilità della stessa istanza risarcitoria, il requisito della imprevedibilità ed evitabilità soggettiva, da parte del danneggiato, della situazione di pericolo: l'art. 2051 cc, infatti, come precedentemente chiarito, va necessariamente letto in collegamento con l'art. 1227 co. 2 cc ( norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano),
secondo il quale il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali ( v. Cass. n.
11498 del 17.5.2006; v. anche recentissima Cass. n. 30394/2023 del 2.11.2023).
Ciò detto in via generale, venendo al caso che ci occupa, può dirsi con certezza che l'attrice Pt_1
nella fattispecie storica de quo, non ha certamente attivato quel minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso;
in particolare, non sussiste, nel caso che ci occupa, una sostanziale
inevitabilità oggettiva dell'evento medesimo, né una imprevedibiltà soggettiva dello stesso, avendo il contegno tenuto da essa istante integrato un affidamento soggettivo anomalo ad onta della peculiarità
dei luoghi.
Invero, sul punto, appaiono determinanti le dichiarazioni, di cui già detto, rese dal teste , il Tes_1
quale ha riferito ( e riconosciuto nella documentazione fotografica alla stesso esibita) che l'anello in cui sarebbe inciampata l'istante era “ sito all'interno di un'aiuola destinata all'alloggio di un albero”;
non vi è chi non veda, allora, come, nel caso di specie, sia sicuramente ravvisabile una condotta colposa in capo all'attrice la quale, intenta a camminare sulla pubblica via,
impegnava, ad onta di ogni regola di comune diligenza, un tratto della strada non affatto
4 destinato al transito dei pedoni, bensì espressamente destinato all'alloggio della vegetazione, così assumendo su di sé il rischio di imbattersi in una situazione di pericolo.
In ragione di tutto quanto sopra detto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del disputatum ( v. Cass. n. 28417/2018), in ragione dello scaglione di riferimento da € 5.200,00 a € 26.000,00; va precisato, quanto ai compensi, che, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, nonché della materia trattata, si giustifica, ad avviso di chi scrive,
l'applicazione dei valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
Le spese dell'espletata CTU sono a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore del in pers. Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 00,00 per spese vive ed euro 2.540,00, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese dell'espletata CTU medico-legale.
Torre Annunziata, 10.1.2024
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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