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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE -
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Dora Alessia Limongelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3082 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto altri contratti atipici e promossa
DA
, c. f. , titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale con numero di p. iva , nata a [...] il [...], P.IVA_1
e residente in [...], rapp. ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gino Pirozzi e dall'Avv. Domenico
Bencivenga e con essi elettivamente domiciliata in Parete, via Marconi n. 12
- OPPONENTE
CONTRO
p. iva - c. f. Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentate pro tempore Sig. P.IVA_3 CP_1
, c. f. , con sede legale in Giugliano in Campania
[...] C.F._2
(NA) alla Via Cavour, n.° 9, ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Cavour, I traversa, n. 9, presso il domicilio professionale dell'Avv. Domenica Chianese, c.f.
, del Foro di Napoli Nord, che la rappresenta e difende in C.F._3
virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.11.2021,
[...]
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2019, Parte_1
emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 07.01.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della in Parte_2
p.l.r.p.t. di complessivi € 7.594,39 oltre interessi e spese processuali, quale corrispettivo per forniture di concimi e prodotti fitosanitari.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva in primo luogo Parte_1
l'estinzione del debito per intervenuto pagamento delle forniture a mezzo contanti per € 894,32 e assegni emessi dal coniuge per un complessivo Persona_1 importo di € 6700,00 (in data 24.6.2010 di € 1500,00, in data 4.12.2010 di €
1200,00, del 4.12.2010 di € 1500,00, del 4.12.2010 di € 1500,00, 15.7.2011 di €
1000,00) poiché era consuetudine tra le parti che le forniture venissero consegnate in via anticipata e fatturate successivamente, per cui alcuni pagamenti avvenivano anticipatamente rispetto al rilascio del documento fiscale;
in secondo luogo la prescrizione annuale del credito ai sensi dell'art 2955 n. 5 c.p.c. o quinquennale ai sensi dell'art 2948 c. 4 c.p.c.; altresì l'esistenza di gravi vizi e difetti dei prodotti acquistati che arrecavano danni alle coltivazioni con conseguente mancato guadagno per la perdita del raccolto;
l'inidoneità della fattura commerciale a fornire la dimostrazione del credito.
Sulla base di tali argomentazioni, l'istante opponendosi al rilascio della provvisoria esecuzione chiedeva annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo per tutti i motivi indicati e sempre nel merito accertare l'esistenza dei vizi delle forniture e portare in compensazione le somme dovute dall'opposta per i danni subiti, con vittoria di spese con distrazione ai procuratori per averne fatto anticipo e condanna dell'opposta per lite temeraria.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l'opposta contestando i fatti posti a fondamento dell'opposizione e chiedendo il rigetto in quanto infondata e la condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c.
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Esponeva l'opposta che a fronte della vendita alla sig.ra di prodotti Pt_1 nell'anno 2010, 2011, 2012 la emetteva le seguenti Controparte_1
fatture Fatt. n. 364 del 09.06.2010 di € 984,12; - Fatt. n. 605 del 18.11.2010 di €
1.812,22; - Fatt. n. 431 del 20.10.2011 di € 2.124,85; - Fatt. n. 124 del 11.02.2012 di € 367,50; - Fatt. n. 211 del 24.02.2012 di € 80,00; - Fatt. n. 607 del 29.03.2012 di € 95,70; - Fatt. n. 695 del 07.04.2012 di € 108,00; - Fatt. n. 820 del 23.04.2012 di € 419,98; - Fatt. n. 858 del 26.04.2012 di € 541,00; - Fatt. 985 del 14.05.2012 di € 560,02; - Fatt. n. 1027 del 18.05.2012 di € 227,00; - Fatt. n. 1058 del
23.05.2012 di € 75,00; - Fatt. n. 1216 del 26.06.2012 di €199,00 per un importo totale di € 7.594,39, al momento dell'acquisto dei prodotti e debitamente firmate alla consegna dalla opponente, o da persona da lei delegata e appartenente alla sua famiglia, nonché regolarmente annotate sul “Registro Iva Vendite”; che secondo gli accordi intercorsi tra le parti, i pagamenti dovevano avvenire a fine anno solare successivo rispetto all'anno di fatturazione, o comunque raggiunto un certo quantitativo di prodotti, prevedendo sul documento contabile la “rimessa diretta a
120 giorni”; che le fatture oggetto della procedura monitoria non erano mai state contestate e mai saldate dalla opponente;
che all'opponente venivano effettuate precedenti forniture negli anni 2008-2009 (- Fatt. nr. 419 del 02.10.2008 dell'importo di € 2.563,92; - Fatt. nr. 528 del 23.12.2008 dell'importo di €
842,50; - Fatt. nr. 193 del 09.04.2009 dell'importo di € 400,00; - Fatt. nr. 297 del
22.04.2009 dell'importo di € 321,00; - Fatt. nr. 390 del 05.05.2009 dell'importo di
€ 298,00; - Fatt. nr. 496 del 01.06.2009 dell'importo di € 239,00; - Fatt. nr. 650 del 20.10.2009 dell'importo di € 2.108,06) per un importo di € 6772,48 le quali venivano saldate proprio con gli assegni che l'opponente vorrebbe imputare alle fatture oggetto del ricorso monitorio;
che l'imputazione alle pregresse fatture si desume dal fatto che gli assegni, tutti di data anteriore alle fatture con scadenza posticipata, non corrispondono all'ammontare della fornitura la quale sarebbe stata saldata con un ulteriore pagamento in contanti, prassi non in uso tra le parti.
Eccepiva l'opposta la nullità dell'atto di opposizione per generica esposizione dei fatti, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito applicandosi il termine ordinario decennale e l'assenza di vizi delle forniture mai contestati nei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
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Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione, all'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dall'ente convenuto, tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo le altre parti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il loro diritto di difesa, essendo queste senza dubbio state poste in grado – come hanno concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Giova premettere che con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito per decorso del termine annuale ex art 2955 n. 5 c.c.
L'art.2955 c.c. dispone, al n.5, che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio.
L'operatività di questa prescrizione presuntiva è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente; non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva, presumendosi, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. La giurisprudenza esclude l'applicabilità qualora il compratore le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio (Cass.
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7251/2006; Cass. 24759/2013). Pertanto, l'art.2955, n.5, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il venditore rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore.
Ciò nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza. (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 38591 del 06/12/2021 Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità della citata norma in riferimento alla fornitura di mobilio del valore complessivo di euro 26.000 con pattuizione di pagamento mediante rateizzazione).
In tal senso, si è infatti, osservato come la prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 cod. civ. non opera quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamento di uno o più acconti o il frazionamento del pagamento, in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo che si contraddistinguono per l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica. (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, avendo ritenuto prescritto il credito vantato da una società nei confronti di una dipendente per l'acquisto di un divano, non aveva detratto la relativa somma dalla differenza retributiva richiesta dalla dipendente
Sez. L, Sentenza n. 5535 del 09/04/2003).
Ebbene, nel caso che qui ci occupa, secondo la prospettazione dell'opponente, nell'ottica dello svolgimento della propria attività di imprenditore agricolo in più occasioni si trovava ad acquistare i prodotti Parte_1 commercializzati dall'opposta come pesticidi, insetticidi, fungicidi, nonché prodotti per favorire e migliorare la coltivazione e produzione agricola e secondo
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un preciso accordo o prassi in uso tra le parti, le forniture sarebbero state saldate mediante pagamenti in più soluzioni a mezzo assegni e addirittura in via anticipata rispetto all'emissione del documento contabile, per cui si è sicuramente al di fuori dell'ambito delle cd. alienazioni "al minuto" i cui pagamenti immediati e in un'unica soluzione soggiacciono al termine annuale di prescrizione.
Del pari, inconferente appare il richiamo alla prescrizione quinquennale prevista dall'art 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, dal momento che tale previsione evidentemente si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (ad es. gli interessi periodici) e come tale non applicabile alla compravendita di prodotti.
Ciò posto, e venendo propriamente al merito della pretesa azionata in via monitoria, giova ribadire che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n.
7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c. È, inoltre noto l'ulteriore principio, espresso in giurisprudenza, a tenore del quale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (Cass. civ.,
Sez. II, 20/05/2004, n. 9593).
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Orbene, parte opposta ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante mediante la produzione in fase monitoria delle fatture le quali indicano precisamente le merci vendute, la quantità e il prezzo unitario di riferimento (cfr. fatture depositate in atti), nonché del registro IVA, né a riguardo è stata sollevata alcuna contestazione dalla controparte in ordine alla mancata consegna delle merci di cui alle dette fatture, per cui tale circostanza in applicazione del principio di cui all'art 115 c.p.c. deve ritenersi pacifica.
Del resto, una contestazione di tal fatta risulterebbe inconciliabile con le restanti difese dell'opponente, miranti a dimostrare l'avvenuto pagamento delle merci, e dunque, di tenore assolutamente incompatibile con la asserita mancata consegna della merce, atteso che risulterebbe altrimenti incomprensibile la consegna di assegni per il pagamento di merce non consegnata.
Tanto chiarito, può passarsi all'esame dell'eccezione di estinzione totale e/o parziale del credito sollevata dall'opponente.
Ed invero, secondo la prospettazione dell'opponente le merci oggetto delle fatture azionate in via monitoria erano state pagate a mezzo contanti per € 894,32 nonché
a mezzo assegni per un complessivo importo di € 6700,00.
Come è noto, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 19527 del 09/11/2012). In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il
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pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l' imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull' imputazione;
perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell' imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza (Sez. 3, Sentenza n. del 16/01/2013).
Giova, sul punto, osservare che in materia di imputazione dei pagamenti, la giurisprudenza di legittimità (e in particolare la pronuncia richiamata dall'opponente Cassazione Civile, sentenza n. 18471/2015) ha affermato che soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass.,
9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati (Cass., 18 ottobre 2005,
n. 20134; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3008), là dove esso sia contestato dal
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creditore. Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacché proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato
(nella specie, prima rata di liquidazione della quota in favore del socio uscente) ed il titolo di credito (emesso ancora prima che prendesse effetto il recesso del socio), pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo (Cass. civ. n. 3457 del 15 febbraio 2007).
Ebbene, l'opponente sulla quale gravava il relativo onere probatorio non ha dimostrato che il pagamento di € 6700,00 avvenuto a mezzo dell'incasso degli assegni emessi in data anteriore rispetto ai termini di pagamento indicati nei documenti contabili (in data 24.6.2010 di € 1500,00, in data 4.12.2010 di €
1200,00, del 4.12.2010 di € 1500,00, del 4.12.2010 di € 1500,00, 15.7.2011 di €
1000,00) fosse riferibile proprio al credito oggetto della procedura monitoria relativo al periodo 2010,2011 e 2012.
Tale collegamento tra i titoli indicati dall'opponente e le fatture oggetto del ricorso monitorio è stato decisamente contestato dall'opposta, la quale ha dedotto e dimostrato che i titoli in questione erano stati imputati al pagamento di pregresse forniture relative al periodo 2008-2009 di cui sono state versate in atti le relative fatture recanti firme per ricevuta della sig. o di suoi familiari, del Pt_1 complessivo importo di € 6.772,48.
A riguardo, non può evitarsi di osservare che i testi escussi su iniziativa dell'opponente (marito e figlio della sig. ) appaiono del tutto Parte_1
inattendibili, risultando assolutamente inverosimile che tra le parti fosse in uso la
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prassi del pagamento in via anticipata di merci, il cui documento contabile sarebbe stato emesso solo a distanza di tempo (anche dopo due anni dal pagamento effettuato anticipatamente).
Peraltro, tale prassi appare contraria anche alla precisa indicazione nei documenti contabili – peraltro, come si è detto, recanti la firma della sig. per Pt_1
ricezione della merce – del pagamento mediante rimessa diretta a 120 gg e dunque con un termine di pagamento differito rispetto all'avvenuta consegna della merce.
Non può poi sottacersi che a fronte della contestazione svolta dall'opposta secondo la quale gli assegni menzionati dall'opponente erano stati imputati alle pregresse forniture degli anni 2008 e 2009 i cui documenti contabili sono stati versati atti, alcuna contraria deduzione ha svolto l'opponente né ha dimostrato l'erroneità di tale imputazione effettuata dall'opposta ad estinzione di una pregressa obbligazione.
In altri termini, a fronte della comprovata esistenza di pregressi acquisti di merci relativi al periodo 2008-2009, l'opponente non ha né allegato né dimostrato le modalità e le tempistiche con le quali avrebbe saldato tali predette fatture, circostanza che avrebbe invece fornito credibilità alla prospettazione fornita dall'opponente.
Quanto infine, alla eccezione di inadempimento per vizi della merce venduta, non può essere accolta.
Con riferimento al contenuto dell'onere probatorio, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, Sentenza n. 11748 del 3/5/2019 hanno affermato che l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, fa carico al compratore che faccia valere la garanzia, sconfessando le argomentazioni sostenute dall'indirizzo giurisprudenziale (cfr Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013 ) per il quale, secondo il consueto riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale inaugurato da Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533, al compratore basterebbe allegare l'inesatto adempimento, ovvero denunciare la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, gravando sul venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza
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della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene e solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.
Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, la disciplina delle azioni edilizie in materia di compravendita è connotata da una accentuata specialità rispetto ai rimedi generali all'inadempimento (risoluzione e risarcimento del danno), poiché la disciplina in materia di vendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi (contenuto dell'obbligazione del venditore è infatti la consegna della cosa oggetto del contratto indipendentemente dall'esistenza di vizi) e tuttavia, delinea una responsabilità contrattuale speciale del venditore, che presuppone l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore e prescinde da ogni giudizio di colpevolezza fondandosi soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi.
L'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone quindi «il venditore in una situazione non tanto di "obbligazione", quanto piuttosto di "soggezione", esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria» (cfr. diffusamente in motivazione) o alla richiesta di risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi. Alla luce della richiamata specialità della disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita rispetto alla disciplina generale dell'inadempimento delle obbligazioni, le Sezioni Unite giungono a ritenere che il riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore non può essere effettuato secondo gli ormai noti principi affermati dalla sentenza
SSUU 13533/2001, bensì secondo la regola fissata nell'art 2967 c.c. che impone a chi vuol far valere un diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e l'esistenza del vizio costituisce proprio il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di
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compravendita con la conseguenza che il compratore che esperisca le azioni di cui all'articolo 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore è tenuto a fornirne la relativa prova.
Tanto premesso, parte opposta ha eccepito la decadenza dell'acquirente dal diritto di garanzia azionato, per non aver denunciato tempestivamente la presenza dei vizi al venditore.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale allorché il venditore abbia eccepito la tardività della denuncia, incombe sull'acquirente non solo l'onere della prova dell'esistenza dei vizi ma anche della tempestività della denuncia nei termini di legge, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione
(fra le tante Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12130 del 14/05/2008; Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 13695 del 12/06/2007). Sulla forma della denuncia la giurisprudenza ha precisato che “ai sensi ed agli effetti dell'art. 1495 cod. civ. la denuncia può essere fatta in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo, e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica” (Cass. civ. Sez. Unite,
Sentenza n. 328 del 15/01/1991; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 5142 del
03/04/2003). A fronte dell'eccezione di decadenza, era quindi onere dell'opponente provare di aver tempestivamente denunciato i vizi alla società opposta trattandosi di condizioni dell'azione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012; Cass. sez. 2, sentenza n. 13695 del 12 giugno 2007) tuttavia, nella specie alcuna prova testimoniale e/o documentale ha offerto la società opponente per dimostrare il rispetto di questo termine (in particolare la data di scoperta dei vizi e il mancato decorso del termine di legge per effettuare la denuncia) con la conseguenza che l'eccezione di inadempimento non può essere accolta.
Difatti, oltre alle carenze di allegazione, neanche l'istruttoria orale e documentale
è servita a chiarire tale aspetto.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del Codice di Procedura Civile.
Va, invece, disattesa la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. difettando la prova dei relativi presupposti.
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La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n.
69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass.
Ord. n. 21570 del 30.11.2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il
DM 55/2014, discostandosi dai valori medi tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, con attribuzione in favore dell'avv. Domenica Chianese dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• conferma, per l'effetto, il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara esecutivo;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio in favore di , che liquida in complessivi Controparte_1 euro 2538,50, per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Domenica Chianese dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, lì 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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