Sentenza 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Parere definitivo 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00789/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2025, proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la società -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Gianluca Ursitti, con domicilio eletto presso lo studio Saverio Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 21/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati, come in atti;
-ritenuto, alla luce della pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’ordinanza impugnata vada allo stato confermata tenuto conto, da un lato, della imminente celebrazione del merito, avanti Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, la cui udienza è fissata per il giorno 25 giugno 2025 e, dall’altro, per l’effettivo pregiudizio allegato relativamente ai contratti da sottoscrivere, la cui sospensione sarebbe venuta meno a seguito della ordinanza in questa sede gravata;
-che l’appello cautelare deve essere, perciò, respinto, con compensazione delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 997/2025), proposta dal Ministero dell’interno.
Spese della fase cautelare compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della società appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.