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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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- 1. Pfizergate: la Commissione non poteva negare l’accesso agli sms tra la von der Leyen e la PfizerAccesso limitatoClaudio Bovino · https://www.altalex.com/ · 22 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 13 maggio 2025, ha delibe- rato di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A il processo iscritto al n. 3551/2024 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribu- nale di Santa Maria Capua Vetere in data 24 ottobre/7 novembre 2024, n. 91/2024, proposto, ai sensi dell'art. 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con un ricorso depositato il 4 dicembre 2024,
DA la (codice fiscale ), con sede in San Felice a Cancello (CE), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Napoli n. 475, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Daniele Delle Femmine (co- Parte_2
dice fiscale ) - reclamante - C.F._1
CONTRO la (codice fiscale ), con sede in Zandobbio (BG), Controparte_1 P.IVA_2
costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tem- Controparte_2
pore, e rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Martinelli (codice fiscale
) - resistente - C.F._2
E il (codice fiscale ), pen- Controparte_3 P.IVA_1
dente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 61/2024, in persona del dr. comm.sta - intimato non costituitosi - CP_4
N. 3551/2024 . 1 Pag. 1 di 3 Controparte_5 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società reclamante sostiene che non poteva essere sottoposta a liquidazione giudiziale essendo titolare di un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. e che tale assunto è dimostrato dai suoi bilanci d'esercizio relativi agli anni 2021, 2022 e 2023.
Tali bilanci, da essa prodotti in giudizio per la prima volta nel costituirsi innanzi a questa
Corte, non risultano però depositati presso il registro delle imprese e nemmeno approvati, sicché non possono ritenersi sufficientemente attendibili, e peraltro non indicano l'ammontare dei debiti che detta società aveva al tempo della dichiarazione dell'apertura della sua liquidazione giudiziale.
Deve pertanto concludersi che la non ha assolto l'onere, sulla stessa incom- Parte_1
bente, di provare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per poter essere considera- ta un'impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudi- ziale e che, di conseguenza, il suo reclamo non può che essere rigettato.
2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della società reclamante a rifondere alla società resistente – pagandole direttamente al difensore di quest'ultima, che ne ha fatto richiesta –le spese del procedimento di reclamo, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri attualmente fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia (in tal senso v. Cass., SS.UU., 16300/2007, a proposito dell'analogo problema posto dall'individuazione del valore della controversia oggetto dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di un fallimento), e dunque in 1.500 € per il compenso relativo alla cd. fase di studio, 1.000 € per il compenso relativo alla cd. fase intro- duttiva, 1.650 € per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruzione e 1.850 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria, per un totale di 6.000 €, che deve essere poi mag- giorato del 15%, pari a 900,00 €, per determinare l'importo del rimborso forfettario delle spese generali.
3. Infine, in considerazione del tenore della presente sentenza, occorre dar atto – in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della società reclamante di un ulteriore
N. 3551/2024 . 1 Pag. 2 di 3 Controparte_5 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da essa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo proposto dalla Parte_1
B) condanna la società reclamante a rifondere alla le spese Controparte_1
del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, oltre al con- tributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, e distrae in favore dell'avv. Daniele Martinelli;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da es- sa proposto;
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Paolo Celentano
N. 3551/2024 . 1 Pag. 3 di 3 Controparte_5 Controparte_1
- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 13 maggio 2025, ha delibe- rato di definire mediante la pronuncia della presente
S E N T E N Z A il processo iscritto al n. 3551/2024 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribu- nale di Santa Maria Capua Vetere in data 24 ottobre/7 novembre 2024, n. 91/2024, proposto, ai sensi dell'art. 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con un ricorso depositato il 4 dicembre 2024,
DA la (codice fiscale ), con sede in San Felice a Cancello (CE), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Napoli n. 475, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Daniele Delle Femmine (co- Parte_2
dice fiscale ) - reclamante - C.F._1
CONTRO la (codice fiscale ), con sede in Zandobbio (BG), Controparte_1 P.IVA_2
costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro tem- Controparte_2
pore, e rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Martinelli (codice fiscale
) - resistente - C.F._2
E il (codice fiscale ), pen- Controparte_3 P.IVA_1
dente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col n. 61/2024, in persona del dr. comm.sta - intimato non costituitosi - CP_4
N. 3551/2024 . 1 Pag. 1 di 3 Controparte_5 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società reclamante sostiene che non poteva essere sottoposta a liquidazione giudiziale essendo titolare di un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. e che tale assunto è dimostrato dai suoi bilanci d'esercizio relativi agli anni 2021, 2022 e 2023.
Tali bilanci, da essa prodotti in giudizio per la prima volta nel costituirsi innanzi a questa
Corte, non risultano però depositati presso il registro delle imprese e nemmeno approvati, sicché non possono ritenersi sufficientemente attendibili, e peraltro non indicano l'ammontare dei debiti che detta società aveva al tempo della dichiarazione dell'apertura della sua liquidazione giudiziale.
Deve pertanto concludersi che la non ha assolto l'onere, sulla stessa incom- Parte_1
bente, di provare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per poter essere considera- ta un'impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudi- ziale e che, di conseguenza, il suo reclamo non può che essere rigettato.
2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della società reclamante a rifondere alla società resistente – pagandole direttamente al difensore di quest'ultima, che ne ha fatto richiesta –le spese del procedimento di reclamo, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri attualmente fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia (in tal senso v. Cass., SS.UU., 16300/2007, a proposito dell'analogo problema posto dall'individuazione del valore della controversia oggetto dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di un fallimento), e dunque in 1.500 € per il compenso relativo alla cd. fase di studio, 1.000 € per il compenso relativo alla cd. fase intro- duttiva, 1.650 € per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruzione e 1.850 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria, per un totale di 6.000 €, che deve essere poi mag- giorato del 15%, pari a 900,00 €, per determinare l'importo del rimborso forfettario delle spese generali.
3. Infine, in considerazione del tenore della presente sentenza, occorre dar atto – in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della società reclamante di un ulteriore
N. 3551/2024 . 1 Pag. 2 di 3 Controparte_5 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da essa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo proposto dalla Parte_1
B) condanna la società reclamante a rifondere alla le spese Controparte_1
del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, oltre al con- tributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, e distrae in favore dell'avv. Daniele Martinelli;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da es- sa proposto;
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Paolo Celentano
N. 3551/2024 . 1 Pag. 3 di 3 Controparte_5 Controparte_1