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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2568/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
II Sezione Civile
In persona del Giudice unico dott. PASQUALE GRASSO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n 2568/2022 promossa da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: , (CF:
[...] C.F._2 Parte_3
) C.F._3
Avv. Marco Prati
Attore
Contro
(CF: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore
Avv.ti Valeria Maggiani e Linda Morellini
Convenuto
CONCLUSIONI
Per gli attori
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
Accertato e dato atto di tutto quanto emerso in giudizio:
1. Dichiarare tenuta la convenuta al pieno risarcimento in favore degli Controparte_2
attori e di tutti i danni dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
stessi patiti e patiendi in conseguenza della perdita del rapporto parentale con il loro congiunto . Persona_1
1 2. Condannare pertanto la convenuta al risarcimento in favore degli Controparte_2
attori della somma complessiva di € 575.474,00= (di cui € 311.322,00= a favore della madre ed € 132.076,00= cadauno a favore dei fratelli e Parte_1 Pt_2
), o comunque della somma che verrà diversamente ritenuta e Parte_3
liquidata, anche attraverso la valutazione di equità del Giudice ex art. 1226 Cod. Civ., con la ritenuta adeguata personalizzazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi moratori ex art. 1284/4 Cod. Civ. dal giorno dell'occorso e fino a quello del soddisfo.
3. Condannare altresì la convenuta alla rifusione delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio ex D.M. numeri 55/2014 – 147/2022, oltre al rimborso spese generali del 15% ed oltre agli accessori di Legge per C.P.A. ed I.V.A., il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Marco Prati che se ne dichiara antistatario.”
Per parte convenuta
In via principale, nel merito: rigettarsi tutte le domande e conclusioni proposte dagli
Attori nei confronti di in ragione dei fatti e dei motivi esposti nel corso del CP_2
giudizio.
In via istruttoria: disporre il rinnovo della C.T.U. medico legale a firma del Prof. Dott.
in virtù delle argomentazioni contenute nelle note scritte di Persona_2 CP_2
del 5/4/2024 e delle osservazioni tecniche formulate dai CTP di CP_2
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come richieste per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto il risarcimento del danno per perdita, da parte degli attori, del rapporto parentale con , suicidatosi quando era ricoverato presso Persona_1
la struttura Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb (d'ora in avanti per CP_2
problematiche multiple legate ad una sindrome bipolare ed all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti.
In particolare, gli attori espongono che la mattina del 12/05/2016 una fisioterapista della struttura ritrovava il corpo esanime del steso a terra sulla strada al di sotto del Parte_3
2 terrazzo del secondo piano e che la clinica, alla luce della posizione di garanzia assunta con il ricovero, non avesse posto in essere idonei strumenti di sorveglianza.
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb si costituiva in giudizio contestando ogni domanda ed evidenziando di essere struttura che si occupa di ricoveri volontari di pazienti che non presentano caratteristiche che necessitano di una degenza contenitiva, o comunque di una sorveglianza costante. In particolare, contestava gli addebiti di controparte allegando di aver posto in essere tutte le condotte necessarie per evitare l'evento; evento che era da ritenersi del tutto imprevedibile anche alla luce delle manifestazioni collaborative del paziente fin poco prima dell'evento. In ogni caso contestava il ricorrere di obblighi di protezione in base alle caratteristiche della clinica che fondava il proprio rapporto con il paziente sulla fiducia reciproca alla base della riabilitazione.
*****
Considerato che
- agendo gli attori per il risarcimento di un danno c.d. iure proprio, cagionato dal decesso del congiunto, ascritto a responsabilità della convenuta, siamo in tutta evidenza e secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte1, in presenza di un'azione governata dai principi della responsabilità extracontrattuale, con i conseguenti ampi oneri probatori gravanti su parte attrice;
- ciò premesso, e in forza delle considerazioni che seguono, ritiene lo scrivente che gli attori abbiano positivamente assolto al proprio onere probatorio, con conseguente fondatezza della domanda attrice;
- si consideri infatti quanto segue;
- emerge dall'istruttoria la piena conoscenza, da parte di del fatto che il CP_2
- ricoverato per problematiche connesse all'abuso di sostanze - soffrisse Parte_3
anche di bipolarismo e di collegate patologie depressive (doc.3 citazione);
- le dichiarazioni dei testi escussi2 permettono con sicurezza di affermare che il durante la notte precedente al suicidio (la prima di ricovero), Parte_3
nonostante il divieto di uscita notturna dalla struttura, approfittando della mancata installazione degli allarmi alle porte e del mancato controllo da parte del personale della struttura, trascorreva la notte nel centro di Genova alla ricerca di sostanze che, tuttavia, non rinveniva;
peraltro, prima della “fuga” il aveva già Parte_3
manifestato sintomi di insofferenza tanto è vero che a causa della difficoltà a dormire intorno alle ore 2/2:30 domandava del valium all'infermiere di turno che procedeva con la somministrazione;
una volta rientrato in struttura confessava la fuga ed aveva diversi colloqui con alcuni operatori, in quanto preoccupato della possibile espulsione, come previsto da regolamento;
un'infermiera, pochi minuti prima del ritrovamento del corpo inerme, intravedeva il che usciva dalla Parte_3
porta che va al terrazzo del secondo piano e dava avviso ai medici che si occupavano del paziente;
purtroppo, in pochi minuti si verificava il tragico evento suicidario, e veniva rinvenuto il corpo esanime del;
Parte_3
- presupposto giuridicamente necessario per l'affermazione di una responsabilità della per quanto sopra descritto è la configurabilità in capo a detto CP_2
soggetto di obblighi di protezione verso il soggetto ricoverato o comunque di una posizione di garanzia al riguardo;
- è emerso che la struttura convenuta svolge attività di cura e riabilitazione di soggetti deboli affetti da problemi di alcol e droga che spesso si sommano a profili psicologici problematici;
una tale attività impone - già solo in termini di buon senso - la massima attenzione alle condotte e allo stato dei pazienti e la predisposizione delle migliori tecniche di tutela della persona anche da possibili condotte autolesive;
è proprio con l'accettazione del ricovero che la clinica assume una posizione di garanzia verso il paziente;
posizione rafforzata dalle condizioni specifiche di ogni singolo paziente da valutare caso per caso;
- il fatto, allegato da parte convenuta, per cui i soggetti all'interno della struttura fossero liberi ed autonomi non può in ogni caso portare ad escludere i sopra elencati obblighi di protezione, volti a evitare proprio eventi come quello accaduto, del tutto prevedibili;
- prevedibili, non solo in forza di un comune buon senso, ma anche secondo le specifiche linee guida di settore che il ctu dr. ha avuto modo di Per_2
individuare e richiamare nella propria relazione peritale;
- infatti, alla stregua di dette linee guida, l'attività condotta dalla convenuta non può certo assimilarsi a una sorta di prestazione alberghiera ma, al contrario, è massimamente vicina a quella di una struttura ospedaliera;
- risolutive, come detto, sono la Raccomandazione del Ministero della Salute n.4 del marzo 2008 ed il Protocollo “prevenzione del suicidio nei Centri di Salute Mentale, pronto
Soccorso ed SPDC”, richiamati dal ctu a pag. da 9 a 15 in particolare, la menzionata
Raccomandazione n.4 prevede che “…particolare attenzione va rivolta a coloro che presentano una chiara patologia psichiatrica…il rischio di suicidio è massimo nei primi giorni del ricovero…”, evidenziando poi in tale documento che il rischio è massimo nei
“vani generici”, o stanze di libero accesso - quali tra gli altri le terrazze - ove il paziente ha maggiore facilità di compiere gesti autolesivi;
va poi, con assoluta rilevanza nel caso in esame, ricordato che “il disturbo bipolare è un fattore importante che manifesta la propensione maggiore al suicidio per chi ne soffre rispetto a chi invece non ne soffre, e che gli studi di settore documentano un aumento dei casi di suicidio in questi soggetti di circa 20-30 volte” (cfr. ctu pag.12); infine, il menzionato Protocollo di Prevenzione, richiede che l'operatore debba conoscere e mettere in atto tutte le procedure possibili in caso di rischio per scongiurare l'evento suicidio;
- insomma, nel caso in esame - trattandosi, lo si ripete, di soggetto con problemi anche psicotici, del tutto noti - le linee guida di settore raccomandavano una seria valutazione e realizzazione di accorgimenti volti a impedire condotta suicidaria:
5 attenta sorveglianza, controllo dei movimenti dal paziente, assistenza personale, predisposizione quanto meno di ostacoli all'accesso ad aree “sensibili”, quali piani alti dell'edificio e terrazzi;
tutte condotte e accorgimenti che, in concreto, non risultano essere state poste in essere in modo idoneo da parte convenuta, non solo al momento del tragico atto (visto che il ha potuto tranquillamente Parte_3
accedere al terrazzo, nonostante chiari segnali di disagio emotivo e difficoltà esistenziale), ma anche nelle ore precedenti (considerato che il paziente la notte prima dell'evento suicidario aveva raggiunto indisturbato il centro cittadino eludendo la evidentemente inadeguata sorveglianza);
- le dichiarazioni testimoniali sono particolarmente indicative della chiara manifestazione di una situazione di grave disagio e depressione: il teste Per_17
(compagno di stanza all'epoca dei fatti) ha dichiarato che “…era evidente il
[...]
suo stato di preoccupazione…parlava della preoccupazione della reazione della madre…”;
(infermiera) ha ricordato che “…intorno alle 2:30-3:00 del Persona_12
mattino era venuto a chiedermi una terapia aggiuntiva ovvero delle gocce per dormire … la mattina è venuto poi lui da me intorno alle 6:30-6:45 a dirmi che era uscito dalla struttura…mi sembrava agitato perché aveva paura di compromettere il ricovero…nel senso che aveva paura di essere mandato via perché questo comportamento andava contro quanto da lui sottoscritto all'ingresso in struttura…aveva deciso di aspettare la dott.ssa perché lui si Per_4
sentiva così in colpa che allora io ho deciso di aspettarla insieme a lui…”; nello stesso senso il teste (operatore della struttura) “…ricordo Persona_13
di averlo visto preoccupato per il fatto che con quanto accaduto avrebbe potuto non più proseguire il suo percorso riabilitativo...”. Emerge quindi con forza il fatto che il , dopo Parte_3
la fuga notturna, fosse estremamente preoccupato che potesse interrompersi il percorso riabilitativo ed essere espulso dalla questa specifica situazione, CP_2
doveva indurre a un rafforzamento della sorveglianza, invece completamente non attuato, se si pone mente al fatto che, nonostante il sia stato visto Parte_3
dirigersi verso il terrazzo, nessuno lo ha fermato;
- neppure – nonostante evidente indicazione in tal senso – risultavano essere attivati presidi di tipo “passivo”, quali allarmi o chiusure degli accessi a luoghi pericolosi,
6 con ulteriore profilo che incide sia sul nesso causale tra l'evento e la condotta omissiva della convenuta, sia sullo specifico profilo di colpa;
basta evidenziare al riguardo il fatto che ci fossero allarmi solo in alcuni piani e ad alcune porte, e che la convenuta solo dopo l'evento si è premurata di allarmare tutte le porte dello stabile3;
- va dunque affermata la piena responsabilità di che non ha posto in essere CP_2
i doverosi accorgimenti imposti dal fatto che si trovava rispetto al e alle Parte_3
possibili condotte anche inappropriate e autolesive del predetto in posizione di garanzia, essendo tenuta a porre in essere tutti i possibili accorgimenti di sorveglianza attiva e passiva;
- venendo dunque alla liquidazione del danno occorso agli attori per effetto della perdita del congiunto (figlio di e fratello degli altri due Parte_1
attori), si osserva quanto segue;
- si applicano ai fini della liquidazione del danno, necessariamente equitativa, le ultime tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che tengono conto dell'età del deceduto, di quella del parente richiedente, della sussistenza di un rapporto di convivenza, della presenza di altri parenti e di altri elementi che dimostrano l'intensità del rapporto parentale;
- ciò posto, con riferimento alla sig.ra si assegnano 22 punti per l'età della Pt_1
vittima primaria, 16 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di altri due figli e 15 punti per l'intensità della relazione affettiva basata sulla frequentazione/contatti e sulla particolare morte del;
assommano 81 punti che conducono (considerato Parte_3
un valore punto di euro 3.911,00) individuano un importo di euro 316.791,00;
- con riferimento a si assegnano 16 punti per l'età della Parte_2
vittima primaria, 14 punti per l'età della vittima secondaria, 12 punti per sopravvivenza di congiunti, 8 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva, in particolare per lo svolgimento di attività lavorativa nella stessa impresa 3 Cfr. teste : “…successivamente ai fatti di causa sono state allarmate tutte le porte di uscita…”, nello Persona_4 stesso senso la testimonianza del teste “…qualche porta all'epoca dei fatti di causa era Persona_3 allarmata ma non tutte…Ricordo che non erano tutte allarmate al piano zero e al meno uno ce ne erano almeno due allarmate. Allo zero le abbiamo allarmate successivamente ai fatti di causa. Oggi, tutte le uscite sono allarmate…”.
7 di famiglia per la frequentazione/contatti e per la particolare morte del;
Parte_3
assommano 50 punti che (considerato un valore punto di euro 1.698,00) individuano un importo di euro 84.900,00;
- con riferimento a si assegnano 16 punti per l'età della vittima Parte_3
primaria, 14 punti per l'età della vittima secondaria, 8 punti per il fatto di abitare nello stesso stabile anche se non conviventi essendo il fratello all'estero per lavoro, 12 punti per sopravvivenza di congiunti, 8 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva, in particolare la frequentazione/contatti, anche telefonici nei periodi all'estero e le particolari modalità della morte;
assommano 58 punti che
(considerato un valore punto di euro 1.698,00) individuano un importo di euro
98.484,00;
- per tutti, importi liquidati all'attualità e sui quali spettano gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- le spese e competenze legali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri forensi relativi alle cause di valore indeterminabile di complessità media;
- allo stesso modo vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione ed istanza disattesa, così decide:
- condanna la Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb al pagamento della somma di euro 316.791,00 a favore di la somma di euro 84.900,00 a Parte_1
favore di e la somma di euro 98.484,00 a favore di Parte_2 Parte_3
; somme liquidate all'attualità e su cui spettano con interessi legali dalla
[...]
sentenza fino al soddisfo;
- condanna la Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb a rifondere in favore degli attori, e con distrazione in favore dell'avv. Marco Prati dichiaratosi antistatario, le spese di lite;
spese che si liquidano in euro 2.985,00 per esborsi, e in euro
10.860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8 - pone in via definitiva a carico di Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb le spese di CTU come liquidate in corso di causa;
Genova, 9.1.2025
Il Giudice dott. Pasquale Grasso
Minuta redatta dal MOT DOTT SIMONE BILLANTE
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza in più occasioni ha ribadito che nell'ipotesi di domanda degli eredi alla condanna del danno da perdita del rapporto parentale, in assenza di domanda del danno cd iure hereditatis, ossia quel danno che si è formato nella sfera soggettiva del defunto, l'accertamento dev'essere effettuato con l'applicazione delle categorie della responsabilità extracontrattuale. La Cass. 3267/2024 recita: “…la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è dunque qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale…”.
3 2 , , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
, , Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 [...]
, , , Persona_13 Persona_14 Persona_15 Persona_16 Persona_17
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
II Sezione Civile
In persona del Giudice unico dott. PASQUALE GRASSO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n 2568/2022 promossa da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: , (CF:
[...] C.F._2 Parte_3
) C.F._3
Avv. Marco Prati
Attore
Contro
(CF: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore
Avv.ti Valeria Maggiani e Linda Morellini
Convenuto
CONCLUSIONI
Per gli attori
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
Accertato e dato atto di tutto quanto emerso in giudizio:
1. Dichiarare tenuta la convenuta al pieno risarcimento in favore degli Controparte_2
attori e di tutti i danni dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
stessi patiti e patiendi in conseguenza della perdita del rapporto parentale con il loro congiunto . Persona_1
1 2. Condannare pertanto la convenuta al risarcimento in favore degli Controparte_2
attori della somma complessiva di € 575.474,00= (di cui € 311.322,00= a favore della madre ed € 132.076,00= cadauno a favore dei fratelli e Parte_1 Pt_2
), o comunque della somma che verrà diversamente ritenuta e Parte_3
liquidata, anche attraverso la valutazione di equità del Giudice ex art. 1226 Cod. Civ., con la ritenuta adeguata personalizzazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi moratori ex art. 1284/4 Cod. Civ. dal giorno dell'occorso e fino a quello del soddisfo.
3. Condannare altresì la convenuta alla rifusione delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio ex D.M. numeri 55/2014 – 147/2022, oltre al rimborso spese generali del 15% ed oltre agli accessori di Legge per C.P.A. ed I.V.A., il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Marco Prati che se ne dichiara antistatario.”
Per parte convenuta
In via principale, nel merito: rigettarsi tutte le domande e conclusioni proposte dagli
Attori nei confronti di in ragione dei fatti e dei motivi esposti nel corso del CP_2
giudizio.
In via istruttoria: disporre il rinnovo della C.T.U. medico legale a firma del Prof. Dott.
in virtù delle argomentazioni contenute nelle note scritte di Persona_2 CP_2
del 5/4/2024 e delle osservazioni tecniche formulate dai CTP di CP_2
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come richieste per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto il risarcimento del danno per perdita, da parte degli attori, del rapporto parentale con , suicidatosi quando era ricoverato presso Persona_1
la struttura Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb (d'ora in avanti per CP_2
problematiche multiple legate ad una sindrome bipolare ed all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti.
In particolare, gli attori espongono che la mattina del 12/05/2016 una fisioterapista della struttura ritrovava il corpo esanime del steso a terra sulla strada al di sotto del Parte_3
2 terrazzo del secondo piano e che la clinica, alla luce della posizione di garanzia assunta con il ricovero, non avesse posto in essere idonei strumenti di sorveglianza.
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb si costituiva in giudizio contestando ogni domanda ed evidenziando di essere struttura che si occupa di ricoveri volontari di pazienti che non presentano caratteristiche che necessitano di una degenza contenitiva, o comunque di una sorveglianza costante. In particolare, contestava gli addebiti di controparte allegando di aver posto in essere tutte le condotte necessarie per evitare l'evento; evento che era da ritenersi del tutto imprevedibile anche alla luce delle manifestazioni collaborative del paziente fin poco prima dell'evento. In ogni caso contestava il ricorrere di obblighi di protezione in base alle caratteristiche della clinica che fondava il proprio rapporto con il paziente sulla fiducia reciproca alla base della riabilitazione.
*****
Considerato che
- agendo gli attori per il risarcimento di un danno c.d. iure proprio, cagionato dal decesso del congiunto, ascritto a responsabilità della convenuta, siamo in tutta evidenza e secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte1, in presenza di un'azione governata dai principi della responsabilità extracontrattuale, con i conseguenti ampi oneri probatori gravanti su parte attrice;
- ciò premesso, e in forza delle considerazioni che seguono, ritiene lo scrivente che gli attori abbiano positivamente assolto al proprio onere probatorio, con conseguente fondatezza della domanda attrice;
- si consideri infatti quanto segue;
- emerge dall'istruttoria la piena conoscenza, da parte di del fatto che il CP_2
- ricoverato per problematiche connesse all'abuso di sostanze - soffrisse Parte_3
anche di bipolarismo e di collegate patologie depressive (doc.3 citazione);
- le dichiarazioni dei testi escussi2 permettono con sicurezza di affermare che il durante la notte precedente al suicidio (la prima di ricovero), Parte_3
nonostante il divieto di uscita notturna dalla struttura, approfittando della mancata installazione degli allarmi alle porte e del mancato controllo da parte del personale della struttura, trascorreva la notte nel centro di Genova alla ricerca di sostanze che, tuttavia, non rinveniva;
peraltro, prima della “fuga” il aveva già Parte_3
manifestato sintomi di insofferenza tanto è vero che a causa della difficoltà a dormire intorno alle ore 2/2:30 domandava del valium all'infermiere di turno che procedeva con la somministrazione;
una volta rientrato in struttura confessava la fuga ed aveva diversi colloqui con alcuni operatori, in quanto preoccupato della possibile espulsione, come previsto da regolamento;
un'infermiera, pochi minuti prima del ritrovamento del corpo inerme, intravedeva il che usciva dalla Parte_3
porta che va al terrazzo del secondo piano e dava avviso ai medici che si occupavano del paziente;
purtroppo, in pochi minuti si verificava il tragico evento suicidario, e veniva rinvenuto il corpo esanime del;
Parte_3
- presupposto giuridicamente necessario per l'affermazione di una responsabilità della per quanto sopra descritto è la configurabilità in capo a detto CP_2
soggetto di obblighi di protezione verso il soggetto ricoverato o comunque di una posizione di garanzia al riguardo;
- è emerso che la struttura convenuta svolge attività di cura e riabilitazione di soggetti deboli affetti da problemi di alcol e droga che spesso si sommano a profili psicologici problematici;
una tale attività impone - già solo in termini di buon senso - la massima attenzione alle condotte e allo stato dei pazienti e la predisposizione delle migliori tecniche di tutela della persona anche da possibili condotte autolesive;
è proprio con l'accettazione del ricovero che la clinica assume una posizione di garanzia verso il paziente;
posizione rafforzata dalle condizioni specifiche di ogni singolo paziente da valutare caso per caso;
- il fatto, allegato da parte convenuta, per cui i soggetti all'interno della struttura fossero liberi ed autonomi non può in ogni caso portare ad escludere i sopra elencati obblighi di protezione, volti a evitare proprio eventi come quello accaduto, del tutto prevedibili;
- prevedibili, non solo in forza di un comune buon senso, ma anche secondo le specifiche linee guida di settore che il ctu dr. ha avuto modo di Per_2
individuare e richiamare nella propria relazione peritale;
- infatti, alla stregua di dette linee guida, l'attività condotta dalla convenuta non può certo assimilarsi a una sorta di prestazione alberghiera ma, al contrario, è massimamente vicina a quella di una struttura ospedaliera;
- risolutive, come detto, sono la Raccomandazione del Ministero della Salute n.4 del marzo 2008 ed il Protocollo “prevenzione del suicidio nei Centri di Salute Mentale, pronto
Soccorso ed SPDC”, richiamati dal ctu a pag. da 9 a 15 in particolare, la menzionata
Raccomandazione n.4 prevede che “…particolare attenzione va rivolta a coloro che presentano una chiara patologia psichiatrica…il rischio di suicidio è massimo nei primi giorni del ricovero…”, evidenziando poi in tale documento che il rischio è massimo nei
“vani generici”, o stanze di libero accesso - quali tra gli altri le terrazze - ove il paziente ha maggiore facilità di compiere gesti autolesivi;
va poi, con assoluta rilevanza nel caso in esame, ricordato che “il disturbo bipolare è un fattore importante che manifesta la propensione maggiore al suicidio per chi ne soffre rispetto a chi invece non ne soffre, e che gli studi di settore documentano un aumento dei casi di suicidio in questi soggetti di circa 20-30 volte” (cfr. ctu pag.12); infine, il menzionato Protocollo di Prevenzione, richiede che l'operatore debba conoscere e mettere in atto tutte le procedure possibili in caso di rischio per scongiurare l'evento suicidio;
- insomma, nel caso in esame - trattandosi, lo si ripete, di soggetto con problemi anche psicotici, del tutto noti - le linee guida di settore raccomandavano una seria valutazione e realizzazione di accorgimenti volti a impedire condotta suicidaria:
5 attenta sorveglianza, controllo dei movimenti dal paziente, assistenza personale, predisposizione quanto meno di ostacoli all'accesso ad aree “sensibili”, quali piani alti dell'edificio e terrazzi;
tutte condotte e accorgimenti che, in concreto, non risultano essere state poste in essere in modo idoneo da parte convenuta, non solo al momento del tragico atto (visto che il ha potuto tranquillamente Parte_3
accedere al terrazzo, nonostante chiari segnali di disagio emotivo e difficoltà esistenziale), ma anche nelle ore precedenti (considerato che il paziente la notte prima dell'evento suicidario aveva raggiunto indisturbato il centro cittadino eludendo la evidentemente inadeguata sorveglianza);
- le dichiarazioni testimoniali sono particolarmente indicative della chiara manifestazione di una situazione di grave disagio e depressione: il teste Per_17
(compagno di stanza all'epoca dei fatti) ha dichiarato che “…era evidente il
[...]
suo stato di preoccupazione…parlava della preoccupazione della reazione della madre…”;
(infermiera) ha ricordato che “…intorno alle 2:30-3:00 del Persona_12
mattino era venuto a chiedermi una terapia aggiuntiva ovvero delle gocce per dormire … la mattina è venuto poi lui da me intorno alle 6:30-6:45 a dirmi che era uscito dalla struttura…mi sembrava agitato perché aveva paura di compromettere il ricovero…nel senso che aveva paura di essere mandato via perché questo comportamento andava contro quanto da lui sottoscritto all'ingresso in struttura…aveva deciso di aspettare la dott.ssa perché lui si Per_4
sentiva così in colpa che allora io ho deciso di aspettarla insieme a lui…”; nello stesso senso il teste (operatore della struttura) “…ricordo Persona_13
di averlo visto preoccupato per il fatto che con quanto accaduto avrebbe potuto non più proseguire il suo percorso riabilitativo...”. Emerge quindi con forza il fatto che il , dopo Parte_3
la fuga notturna, fosse estremamente preoccupato che potesse interrompersi il percorso riabilitativo ed essere espulso dalla questa specifica situazione, CP_2
doveva indurre a un rafforzamento della sorveglianza, invece completamente non attuato, se si pone mente al fatto che, nonostante il sia stato visto Parte_3
dirigersi verso il terrazzo, nessuno lo ha fermato;
- neppure – nonostante evidente indicazione in tal senso – risultavano essere attivati presidi di tipo “passivo”, quali allarmi o chiusure degli accessi a luoghi pericolosi,
6 con ulteriore profilo che incide sia sul nesso causale tra l'evento e la condotta omissiva della convenuta, sia sullo specifico profilo di colpa;
basta evidenziare al riguardo il fatto che ci fossero allarmi solo in alcuni piani e ad alcune porte, e che la convenuta solo dopo l'evento si è premurata di allarmare tutte le porte dello stabile3;
- va dunque affermata la piena responsabilità di che non ha posto in essere CP_2
i doverosi accorgimenti imposti dal fatto che si trovava rispetto al e alle Parte_3
possibili condotte anche inappropriate e autolesive del predetto in posizione di garanzia, essendo tenuta a porre in essere tutti i possibili accorgimenti di sorveglianza attiva e passiva;
- venendo dunque alla liquidazione del danno occorso agli attori per effetto della perdita del congiunto (figlio di e fratello degli altri due Parte_1
attori), si osserva quanto segue;
- si applicano ai fini della liquidazione del danno, necessariamente equitativa, le ultime tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che tengono conto dell'età del deceduto, di quella del parente richiedente, della sussistenza di un rapporto di convivenza, della presenza di altri parenti e di altri elementi che dimostrano l'intensità del rapporto parentale;
- ciò posto, con riferimento alla sig.ra si assegnano 22 punti per l'età della Pt_1
vittima primaria, 16 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di altri due figli e 15 punti per l'intensità della relazione affettiva basata sulla frequentazione/contatti e sulla particolare morte del;
assommano 81 punti che conducono (considerato Parte_3
un valore punto di euro 3.911,00) individuano un importo di euro 316.791,00;
- con riferimento a si assegnano 16 punti per l'età della Parte_2
vittima primaria, 14 punti per l'età della vittima secondaria, 12 punti per sopravvivenza di congiunti, 8 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva, in particolare per lo svolgimento di attività lavorativa nella stessa impresa 3 Cfr. teste : “…successivamente ai fatti di causa sono state allarmate tutte le porte di uscita…”, nello Persona_4 stesso senso la testimonianza del teste “…qualche porta all'epoca dei fatti di causa era Persona_3 allarmata ma non tutte…Ricordo che non erano tutte allarmate al piano zero e al meno uno ce ne erano almeno due allarmate. Allo zero le abbiamo allarmate successivamente ai fatti di causa. Oggi, tutte le uscite sono allarmate…”.
7 di famiglia per la frequentazione/contatti e per la particolare morte del;
Parte_3
assommano 50 punti che (considerato un valore punto di euro 1.698,00) individuano un importo di euro 84.900,00;
- con riferimento a si assegnano 16 punti per l'età della vittima Parte_3
primaria, 14 punti per l'età della vittima secondaria, 8 punti per il fatto di abitare nello stesso stabile anche se non conviventi essendo il fratello all'estero per lavoro, 12 punti per sopravvivenza di congiunti, 8 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva, in particolare la frequentazione/contatti, anche telefonici nei periodi all'estero e le particolari modalità della morte;
assommano 58 punti che
(considerato un valore punto di euro 1.698,00) individuano un importo di euro
98.484,00;
- per tutti, importi liquidati all'attualità e sui quali spettano gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- le spese e competenze legali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri forensi relativi alle cause di valore indeterminabile di complessità media;
- allo stesso modo vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione ed istanza disattesa, così decide:
- condanna la Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb al pagamento della somma di euro 316.791,00 a favore di la somma di euro 84.900,00 a Parte_1
favore di e la somma di euro 98.484,00 a favore di Parte_2 Parte_3
; somme liquidate all'attualità e su cui spettano con interessi legali dalla
[...]
sentenza fino al soddisfo;
- condanna la Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb a rifondere in favore degli attori, e con distrazione in favore dell'avv. Marco Prati dichiaratosi antistatario, le spese di lite;
spese che si liquidano in euro 2.985,00 per esborsi, e in euro
10.860,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8 - pone in via definitiva a carico di Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Sb le spese di CTU come liquidate in corso di causa;
Genova, 9.1.2025
Il Giudice dott. Pasquale Grasso
Minuta redatta dal MOT DOTT SIMONE BILLANTE
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza in più occasioni ha ribadito che nell'ipotesi di domanda degli eredi alla condanna del danno da perdita del rapporto parentale, in assenza di domanda del danno cd iure hereditatis, ossia quel danno che si è formato nella sfera soggettiva del defunto, l'accertamento dev'essere effettuato con l'applicazione delle categorie della responsabilità extracontrattuale. La Cass. 3267/2024 recita: “…la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è dunque qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale…”.
3 2 , , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
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