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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 6497/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Silvia SCRIVANO, in sostituzione dell'Avv. Margherita
CAMMARATA, per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Scrivano chiede che la causa venga posta in decisione con liquidazione delle spese a carico dell'Erario, l'Avv. Cernigliaro si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.50 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6497 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_1
CAMMARATA, giusta procura in atti, ed elettivamente Addì ______________ Rilasciata spedizione in domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via forma esecutiva all'Avv. ______________________ Francesco Maurolico 53; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv.Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che , invalida civile Parte_1 nella misura del 100%, si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 104 del 1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(18/07/2022).
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi poi riuniti, depositati il 27/09/2023 e il 26/08/2023,
[...]
, in contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., Pt_1 CP_1
istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 o, in subordine, comma 1,
L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (18/07/2022).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva nella prima CP_1
fase del giudizio la causa avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento
(RG11599/2023), mentre si costituiva in quella (RG 10509/2023), relativa al riconoscimento delle condizioni ex art. 3 L.104/92.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento e riconoscendo solo quelle di cui all'art. 3, comma1, legge 104/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
26/04/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità per CP_1
carenza di domanda amministrativa della domanda di indennità di accompagnamento, insisteva, nel merito per il rigetto dei ricorsi e chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 5/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Artrosi della colonna vertebrale e delle articolazioni portanti (anche, ginocchia e piedi)
in soggetto obeso con residua algo-disfunzionalità di modico grado, ipotiroidismo cronico
autoimmune in soggetto con sindrome da insulino-resistenza, ipertensione arteriosa” e ha concluso che “le affezioni suddette determinano una invalidità di tipo grave (corrispondenti ad una invalidità
pari al 100%) ma non soddisfano i requisiti tecnico giuridici per la concessione dell'indennità di
accompagnamento.
Inoltre le predette patologie determinano una condizione di Handicap qualificabile come lieve
(art. 3 comma 1° L.104/92)”.
Le suddette conclusioni, conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
parzialmente accolta, dichiarando che la stessa, invalida nella misura del 100%, possiede
i requisiti per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 1,
L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(18/07/2022).
Va, invece, rigettata nel resto.
Considerato l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico CP_1
dell' . CP_2 Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 5/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 6497/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Silvia SCRIVANO, in sostituzione dell'Avv. Margherita
CAMMARATA, per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Scrivano chiede che la causa venga posta in decisione con liquidazione delle spese a carico dell'Erario, l'Avv. Cernigliaro si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.50 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6497 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_1
CAMMARATA, giusta procura in atti, ed elettivamente Addì ______________ Rilasciata spedizione in domiciliata presso lo studio della medesima, in Palermo, Via forma esecutiva all'Avv. ______________________ Francesco Maurolico 53; ______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv.Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che , invalida civile Parte_1 nella misura del 100%, si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 104 del 1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(18/07/2022).
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi poi riuniti, depositati il 27/09/2023 e il 26/08/2023,
[...]
, in contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., Pt_1 CP_1
istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 o, in subordine, comma 1,
L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (18/07/2022).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva nella prima CP_1
fase del giudizio la causa avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento
(RG11599/2023), mentre si costituiva in quella (RG 10509/2023), relativa al riconoscimento delle condizioni ex art. 3 L.104/92.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento e riconoscendo solo quelle di cui all'art. 3, comma1, legge 104/92.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
26/04/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità per CP_1
carenza di domanda amministrativa della domanda di indennità di accompagnamento, insisteva, nel merito per il rigetto dei ricorsi e chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 5/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Artrosi della colonna vertebrale e delle articolazioni portanti (anche, ginocchia e piedi)
in soggetto obeso con residua algo-disfunzionalità di modico grado, ipotiroidismo cronico
autoimmune in soggetto con sindrome da insulino-resistenza, ipertensione arteriosa” e ha concluso che “le affezioni suddette determinano una invalidità di tipo grave (corrispondenti ad una invalidità
pari al 100%) ma non soddisfano i requisiti tecnico giuridici per la concessione dell'indennità di
accompagnamento.
Inoltre le predette patologie determinano una condizione di Handicap qualificabile come lieve
(art. 3 comma 1° L.104/92)”.
Le suddette conclusioni, conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
parzialmente accolta, dichiarando che la stessa, invalida nella misura del 100%, possiede
i requisiti per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 1,
L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(18/07/2022).
Va, invece, rigettata nel resto.
Considerato l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico CP_1
dell' . CP_2 Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 5/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)